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Saggio sulla responsabilità civile di Zeno-Zencovich
Tipologia: Sintesi del corso
Caricato il 22/05/2013
4.1
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LA RESPONSABILITA CIVILE di Vincenzo Zeno-Zencovich
Per responsabilità civile intendiamo quella branca del diritto privato che disciplina il sorgere di un obbligo - ripristinatorio o risarcitorio - in capo ad un soggetto che ha arrecato un danno al di fuori di un rapporto di natura contrattuale. Viene messo l'accento sulla natura extracontrattuale della responsabilità. L'oggetto di essa varia a seconda:
a) dell'ambito della responsabilità contrattuale
b) dell'esistenza di fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito produttivo di responsabilità
c) dell'identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità
La delimitazione del campo della responsabilità civile ha finalità sistematiche e didattiche poichè nella vita quotidiana essa viene utilizzata assieme ad altri istituti. L'evoluzione della responsabilità civile nell'ultimo secolo è poi influenzata da tre fattori:
a) la complessità dei rapporti fra i soggetti appartenenti ad una comunità, con la conseguenza che crescono le possibilità che qualcuno lamenti un danno
b) lo sviluppo economico-sociale, il quale tende nei paesi occidentali a ridurre i divari tra i cittadini e a raggiungere una uguaglianza sostanziale
c) il ricorso a strumenti non privatistici per la riparazione del danno
La storia della responsabilità civile è comunque millenaria, basti pensare che nel cd. Codice di Hammurabi ( 2200 a.c. ) sono numerose le disposizioni che impongono obbligazioni risarcitorie a carico di chi abbia arrecato danno alle persone, cose o animali. Queste si trasmetteranno nel mondo antico e verranno sistemate dal diritto romano.
IL MODELLO ROMANISTICO-FRANCESE
IL DIRITTO ROMANO
Il modello romanistico di responsabilità civle è stato tramandato nel corso dei secoli fungendo da modello per assetti più recenti, infatti il sistema giuridico francese e tedesco si rifaranno entrambi al modello romanistico. Nel diritto romano classico si individuano quattro categorie di delicta dalle quali sorge a carico dell'offensore una poena consistente nel pagamento di una somma di denaro. Il furtum, la rapina e l'iniuria tutelavano essenzialmente il diritto di proprietà (le prime due) e l'integrità fisica e morale (la terza). La quarta, il damnum iniuria datum, comprende una serie di atti dannosi su cose altrui e risulterà più complessa in quanto non richiede l'elemento soggettivo del dolus bensì soltanto quello della culpa. A fondamento dell'azione per damnum iniuria datum viene posta la lex Aquilia. Dogma nel sistema della responsabilità civile è che vi è illecito solo se il comportamento è doloso o colposo, se manca uno di questi elementi la responsabilità non sorge. Tuttavia da un'analisi approfondita risulta che vi sono modelli di responsabilità
senza colpa che verranno poi utilizzati nelle società moderne. Ci si riferisce alla categoria dei quasi delicta che comprende quattro azioni, di cui le più importanti sono:
a) la actio de effusis et deiectis concessa a chi veniva leso dal lancio di oggetti liquidi o solidi da una casa nei confornti dell'abitante della stessa
b) la actio de positis et suspensis concessa a chi veniva leso dalla caduta di cose appoggiate o sospese ad una casa.
c) la actio in factum contra nautas, caupones, stabularios concessa ai passeggeri e clienti dei battellieri, albergatori e stallieri per il furto da essi subito ad opera di servi o dipendenti
Queste figure sono importanti perchè introducono la responsabilità senza colpa.
IL CONTRIBUTO DEI GIUSNATURALISTI
Ugo Grozio, padre della scuola del diritto naturale, fornisce evidenti contributi. In primo luogo la responsabilità fa parte del diritto civile dove l'intervento del diritto ha funzioni riparatrici. In tal modo l'istituto viene spogliato dalle commistioni con il diritto penale. In secondo luogo l'illecito obbliga a risarcire il danno e per illecito si intende qualsiasi atto, commissivo o omissivo, che si pone in contrasto con il comportamento che gli uomini dovrebbero tenere.
LA CODIFICAZIONE FRANCESE
L'influsso giusnaturalista è evidente nella codificazione francese grazie a Pothier. L'art. 1382 del Codice Napoleonico stabilisce che : " Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno ". L'attenzione si sofferma sui quasi delitti. Questo articolo è una clausola generale di responsabilità civile caratterizzata dalla atipicità e dal requisito della colpa intesa come inosservanza di un obbligo o negligenza o imprudenza. Disposizioni particolari attribuiscono una maggiore responsabilità a genitori, precettori, padroni e proprietari. In questi casi l'affermazione di responsabilità pur esteriormente poggiante su una colpa, in realtà si affida a presunzioni che spetta al danneggiante rovesciare. Solo a fine 800 si afferma nella giurisprudenza francese la nozione di rischio a causa della diffusione di macchine di ogni tipo che provonocano numerose vittime. La colpa è criterio di imputazione della responsabilità senz'altro molto importante, ma al quale se ne affiancano di nuovi. Ciò che caratterizza il sistema francese è l'abbandono della rigidità di una interpretazione letterale delle disposizioni del codice, dando vita a un sitema giurisprudenziale fondato sulla lettura praeter legem.
IL MODELLO TEDESCO
Anche il BGB affonda le radici nel modello romanistico, ma in questo caso rivisitato dalla scuola pandettistica dell'800. Viene messa in evidenza la tipicità del modello romanistico: non ogni interesse veniva tutelato, non ogni lesione veniva sanzionata, ma solo quei comportamenti corrispondenti a una fattispecie incriminatrice. Il BGB seleziona gli
Una volta fatto ciò occorre verificare in concreto se il convenuto in giudizio abbia violato il duty of care. Per fare ciò è necessario fissare quale sia lo standard of care che egli avrebbe dovuto osservare per confrontarlo con la condotta concretamente tenuta. Così viene introdotta la figura del reasonable man. Esso serve a oggettivizzare gli standard di condotta richiesti e a rendere ininfluenti le condizioni fisiche o mentali individuali del presunto responsabile. Non si è seguita la tendenza continentale a distinguere tra elementi oggettivi (condotta, causalità e danno) ed elementi soggettivi ( dolo e colpa ). Mentre nell'area continentale al fine di affermare l'esistenza di un dovere di tutela di interessi altrui si fa ricorso a produzione normativa di vario livello (leggi, decreti, regolamenti) , nella common law inglese no. Così il giudice inglese invece di rifarsi direttamente alla legislazione della fattispecie, ricostruisce l'esistenza di uno standard of care. La nozione di prevedibilità viene utilizzata anche per perimetrare l'area del danno risarcibile; quest'ultimo nel diritto inglese si applica alla responsabilità contrattuale come a quella extracontrattuale. Il giudice gode di discrezionalità nel definire la prevedibilità. Nell'800 si è affermata la responsabilità per il danno arrecato da cose che si trovano sul fondo del proprietario, soluzione analoga per gli animali domestici. Per quanto riguarda la responsabilità d'impresa per prodotti difettosi si afferma la responsabilità del produttore nei confronti del consumatore per quei beni che quest'ultimo non poteva ispezionare ( decisione Donoghue-Stevenson). L'impresa ha un duty of care verso il pubblico. Con l'approvazione dello Human Rights Act del 1998 viene recepita nell'ordinamento interno inlgese la convenzione europea dei diritti dell'uomo, determinando una costituzionalizzazione dei pr.contenuti della Cedu. Così anche la Cedu viene utilizzata per stabilire l'esistenza di diritti protetti nei cui confronti corrisponde un duty of care.
IL DIRITTO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
Si differenzia da quello inglese con riferimento alle ipotesi di responsabilità oggettiva, aggravata o per il fatto altrui, in quanto in questi campi gli sviluppi sono stati assai incisivi. Alla base del tort of negligence non vi è un ordine morale, ma ciò che conta è l'oggettiva violazione di un obbligo socialmente riconosciuto. La negligece deve essere provata dal danneggiato, ma in alcune volte si può anche presumere la violazione dello standard of care. In secondo luogo i giudici, a differenza che in Inghilterra, fanno ampio ricorso alla legislazione esistente per affermare l'esistenza di un duty of care oppure per desumere da essa lo standard of care imposto al danneggiante. Un'altra differenza è che mentre negli altri ordinamenti la condanna dell'offensore al risarcimento mira a ripristinare lo status quo ante attraverso un equivalente monetario, il diritto americano mira anche ad una funzione afflittiva del danneggiante al fine di scoraggiarlo dal compiere ulteriori illeciti. Attraverso gli exemplary damages ,i cui importi si aggirano su svariati milioni di dollari, si vuole sanzionare esemplarmente il danneggiante tenendo conto delle sue dimensioni economiche e della lucratività dell'attività illecita commessa. Bersagli preferiti quindi sono le imprese che privilegiano il profitto e non la sicurezza.
LA COMPARAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Ora alcuni problemi sono comuni a tutti questi modelli. Il primo è l'antigiuridicità, con cui si intende quell'elemento dell'illecito civile che consente di affermare che il
comportamento del soggetto è appunto illecito perchè contrastante con una regola. Mentre negli ordinamenti continentali l'antigiuridicità è prevalentemente collegata alla sussistenza in capo al danneggiato di una situazione giuridica protetta, nei sistemi di common law essa è prevalentemente collegata alla sussitenza in capo al danneggiato di un divieto o di un obbligo. Cosa succede se la correlazione divieto/diritto non è evidente e dunque non è applicabile l'accertamento di antigiuridicità?Posto che si riesca a stabilire la relazione causale fra la condotta di un soggetto e l'imputabilità in capo a questi della condotta di un terzo, rimane la necessità di provare che la sua era una situazione giuridicamente protetta (ordinamenti continentali) o che sussisteva un duty of care (ordinamenti di common law).Vi sono alcune casistiche ricorrenti. La prima è la colposa interruzione da parte del terzo dell'energia elettrica e i casi di questo tipo vengono definiti cable cases. Esiste un caso italiano ( Pasta puddu) in cui l'interruzione della corrente a seguito del brillamento di alcune mine aveva bloccato l'essiccazione del pastificio con conseguente deperimento del prodotto. L'impresa è stata condannata sulla base dell'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), infatti tra fatto illecito e danno soffetìrto vi è un nesso causale. Nella giurisprudenza tedesca l'approccio è diverso sulla base del par.823 BGB delle situazioni giuridiche protette ( vita, integrità fisica, ecc..). In un caso l'impresa nel manovrare una ruspa aveva prima danneggiato e poi tranciato il cavo elettrico che portava l'energia alla fabbrica del soggetto danneggiato, interrompendo la produzione. La domanda risarcitoria è stata accolta ma la condanna veniva annullata. Il diritto leso era stato individuato nel "diritto di impresa", figura di derivazione dottrinale e il tribunale afferma, richiamando i precedenti, che perchè il fatto possa ritenersi illecito deve essere rivolto contro l'impresa in quanto tale. Quindi solo quelle interferenze dirette sono illecite, non quelle che colpiscono diritti o interessi che possono essere separati dall'impresa senza difficoltà. La fornitura di corrente elettrica non era caratteristica naturale dell'impresa, ma un rapporto accessorio ad essa, per cui la domanda risarcitoria andava respinta. Esiste anche un caso inglese (Spartan steel and alloys v.martin & co). La pala scavatrice della società convenuta aveva tranciato il cavo dell'elettricità interrompendo la fornitura di energia a una fonderia. Una colata era stata danneggiata e nel tempo in cui l'impresa era rimasta inattiva essa aveva dovuto rinunciare ad altre tre colate, con conseguente perdita di profitto. La corte rendeva una decisione che riconosceva solo parzialmente il diritto al risarcimento della fonderia, limitandolo al solo danno derivante alla colata in corso di lavorazione e negandolo invece per il lucro cessante da mancata attività. Ciò sulla base di cinque argomentazioni di policy che portano a negare la risarcibilità del danno derivante dalla mancata produzione nel periodo di interruzione dell'erogazione di energia. Il primo è che anche nei casi di responsabilità diretta della compagnia elettrica non si è mai affermata la risarcibilità dei danni da inattività, ma solo di quelli alle persone o alle cose. Il secondo è che l'interruzione dell'energia costituisce un rischio che tutti corrono, e per evitarlo è necessario un generatore di corrente. Il terzo è il classico floodgates argument: se si ammettesse la risarcibilità del danno vi sarebbe un profluvio di azioni con alti costi sociali. Il quarto è che appare più conveniente distribuire tanti piccoli danni sulle spalle di ciascun danneggiato che può sopportarli senza eccessivo peso piuttosto che accollarli su di un solo soggetto. L'ultimo è che in ogni caso la legge non lascia del tutto privo di tutela il
Per un gran lasso di tempo, nell’esperienza italiana il caso di un danno subito da un datore di lavoro per la perdita di prestazioni dovutegli da dipendenti che siano stati infortunati o uccisi da un fatto illecito di un terzo ha costituito un banco di prova dell’elasticità della responsabilità civile.
1° caso italiano: 1953, l’ass. calcio torino agiva nei confronti di una compagnia aerea, la negligenza dei cui piloti aveva provocato un disastro aereo, danneggiando l’intera squadra di calcio l’azione si muoveva su due punti, ovvero il fatto che i calciatori costituivano un bene del complesso aziendale e che il fatto aveva leso il diritto di credito che l’associazione vantava verso i calciatori. La cassazione rigettò il ricorso, sostenendo che i calciatori non costituivano un’universalità di beni aziendali e che il risarcimento del danno veniva escluso in quanto inesistente il nesso tra la colpa dei piloti e il venir meno delle prestazioni lavorative dei giocatori.
2°,caso Meroni : la stessa squadra del torino agiva verso il proprietario dell’automobile che aveva ucciso il calciatore del torino, Meroni. La suprema corte ribadisce la tesi per cui un calciatore non poteva considerarsi bene aziendale, ma rovescia il precedente orientamento, ravvisando nel caso di specie un danno irreparabile e dunque riteneva in abstracto il proprietario dell’autoveicolo responsabile. Con questo orientamento si va ad argomentare che il nesso causale tra il fatto illecito compiuto e il danno subito sussiste ogni volta che la perdita subita non sia sostituibile con altra prestazione, se non ad un prezzo superiore. Nell’ordinamento francese la situazione cambia, in quanto un caso identico a quello italiano viene risolto dai giudici affermando che un calciatore per una squadra ha un valore patrimoniale, pertanto la sua uccisione, oltre a creare disorganizzazione e vanificare le energie spese per allenarlo, faceva perdere la possibilità di un guadagno che andava quindi risarcito.
Nel diritto inglese si rintracciano orientamenti contrastanti: un attore di teatro resta ferito sul palcoscenico difettoso e quindi per un certo periodo lo spettacolo non può rappresentarsi. L’impresario agisce quindi nei confronti del proprietario del teatro per la negligente manutenzione, chiedendo il rimborso del danno consistente nel salario inutilmente sborsato e nei mancati guadagni. La hight court dà ragione all’impresario che sarà tenuto a vedersi risarcire il danno subito, applicando la action per quod servitium amisit. In una successiva decisione questo principio viene ridotto, infatti: un dipendente delle poste viene ferito in un incidente stradale e si astiene dal lavoro per un periodo di tempo lungo, che le post retribuiscono. L’ufficio fiscale agisce verso l’investitore, chiedendo il risarcimento del danno consistente negli stipendi inutilmente sborsati. Il suddetto principio viene ridotto in quanto la corte sosteneva che gli stipendi versati non potessero costituire un danno ricollegabile all’autore del fatto illecito, ma che ciò era avvenuto in virtù della legge.
Il nesso causale
In tempi relativamente recenti, nell’età della codificazione, è emerso il problema causale, inteso come riconducibilità all’azione di un soggetto di conseguenze negative subite da un altro soggetto. In tempi passati si pensava al nesso causale come risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale; i casi di scuola sono quelli illustrati da Domat e Pothier. Nell’epoca romana il nucleo essenziale dei fatti illeciti si rintracciava nei comportamenti in cui il danno veniva arrecato dalla persona dell’offensore direttamente contro la persona o proprietà dell’offeso. Solo nell’800, il nesso causale diventa elemento essenziale nella struttura della responsabilità del fatto illecito, utilizzato soprattutto per escluderla. La diffusione di tale concezione è dipesa soprattutto dal fatto che dall’800 in poi il diritto viene concepito come “scienza” e dunque governato da regole scientifiche e anche causali.
La perdita di una <
Caso italiano: caso Melis, 1983un operaio era caduto a lavoro e era stato tagliato all’addome; un primo medico va a saturare la ferita, ma di lì a poco si manifestava un’emorragia e viene portato all’ospedale. Qui un secondo medico lo esamina e lo dimette raccomandando assoluto riposo. Durante la notte l’operaio si sente male, viene portato in un altro ospedale dove si accerta che all’interno del torace aveva un frammento di vetro che aveva riportato la rottura del diaframma. Di lì a poco l’operaio muore. I due medici vengono condannati per omicidio colposo; costoro vanno a costituire ricorso in cassazione sostenendo l’assenza di un nesso causale fra la loro negligenza e la morte dell’operaio, poiché non era provato che un intervento tempestivo avrebbe salvato l’uomo. La corte rigetta il ricorso sostenendo che negli interventi medici non c’è mai certezza e che il nesso causale si basa proprio sulle probabilità di successo.
Caso americano: Gardner vs National burk carrier una notte, mentre una nave è a largo il marinaio Gardner non compare al turno di guardia. Viene ispezionato il bastimento ma non si trova: si presume sia caduto in mare. Il comandante non si ferma, ne inverte la rotta ma si limita a comunicarlo alla guardia costiera. Il marinaio non verrà più ritrovato. La moglie del marinaio agisce nei confronti dell’armatore sostenendo che in parte la morte del marito sia imputabile a lui: la società si difende sostenendo che anche se fosse stata fatta una ricerca in mare l’esito sarebbe stato incerto e che quindi mancava il nesso causale tra la morte del marinaio e la negligenza dell’armatore. La corte d’appello ribalta la sentenza di primo grado, affermando che il comandante, scegliendo di non effettuare le dovute ricerche in mare, aveva assunto su di se la responsabilità di far svanire la probabilità dell’uomo di essere salvato. I giudici americani sostengono che il comportamento dell’armatore aveva contribuito alla morte del marinaio, violando il duty of care.
Ordinamento francese: casi simili ai suddetti vengono risolti seguendo un artificio logico l’evento dannoso non consiste nella lesione del bene concretamente colpito, ma nella chance di raggiungere un certo risultato utile o evitare una condizione sfavorevole. Caso francese: ad una persona ferita alla mano viene effettuata una radiografia senza che si evidenzi alcuna lesione. Anni dopo , avendo sollevato una forte peso, la persona provava un dolore lancinante e da una nuova e attenta esamina della vecchia radiografia si evidenziano i segni di una frattura. La persona agisce nei confronti del primo medico, sostenendo che vi era un nesso tra la lesione successiva e il comportamento del medico- se avesse saputo della frattura si sarebbe curato evitando la nuova lesione. I giudici
incentra sui beni prodotti dall’impresa per poi essere consumati dal consumatore. In primis, è difficile stabilire se l’evento dannoso sia riconducibile ad un difetto del prodotto, in quanto il prodotto può essere stato distrutto o essere sottoposto a modifiche strutturali; è difficile accertare il momento in cui si è verificato il danno perché tra la fase di produzione e il momento del verificarsi del danno trascorre di solito un tempo rilevante; infine lo sviluppo dei sistemi di trasporto consente la produzione di beni da soggetti e luoghi distanti il danno può essersi verificato in uno dei passaggi che collegano il produttore al consumatore: E’ DIFFICILE APPURARE L’AUTORE DEL DANNO. Per la risoluzione di un illecito simile non è usuale la sovrapposizione dei rimedi collocati in ambito contrattuale e quelli collocati in ambito extracontrattuale, ma non sempre il danneggiato ha un rapporto contrattuale con il produttore. Esperienza italiana: l’azione contrattuale ha il vantaggio di invertire l’onere della prova, a favore del danneggiato, ma è esperibile solo dal danneggiato-contraente, tale azione legittima solo al risarcimento dei danni prevedibili e non imprevedibili. Si spiega così il sempre più diffuso ricorso alla via extracontrattuale, pur con numerose insidie. Caso di scuola italiano: caso Saiwa, 1965 due coniugi avevano acquistato una scatola di biscotti ma di lì a poco si sarebbero sentiti male: hanno agito in via contrattuale contro il venditore e in via extracontrattuale con il produttore. Quest’ultimo ricorre in cassazione lamentando che non vi era prova né della buona conservazione tenuta dal venditore e né della propria colpa. La corte suprema tramite un processo logico deduttivo della presunzione impose al produttore di discolparsi,e in difetto, gli si sarebbe addebitata la responsabilità, in quanto si era esclusa che il danno fosse stato causato dal rivenditore se non fosse stata dimostrata la colpa di conservazione della merce o della vendita. Non sempre però tale presunzioni giocano a favore del consumatore, poiché nel 1987 si era verificato che un televisore si era incendiato devastando l’appartamento del proprietario che al momento era assente. Il tribunale sostenne che il danneggiato non aveva dato prova di un difetto di fabbricazione dell’apparecchio la consulenza tecnica aveva sostenuto che i televisori in stato di preaccensione potessero essere potenzialmente pericolosi. Sebbene le istruzioni non recassero alcun riferimento a ciò, il tribunale sostenne che il danno fosse stato causato da negligenza del danneggiato, in quanto ciò che era stato sostenuto dalla consulenza tecnica era un qualcosa che anche l’uomo medio fornito di normale istruzione poteva conoscere. Caso francese: una donna aveva acquistato un televisore,che aveva subito richiesto numerosi interventi di riparazione fino a quando ,sette mesi dopo l’acquisto, il televisore è esploso incendiando l’appartamento della donna. L’azione della donna era contrattuale sia per il fatto che il danno si è verificato durante il periodo di garanzia ma anche perché la giurisprudenza francese riconosce all’acquirente l’azione diretta nei confronti del produttore anche quando non abbia contratto con quest’ultimo, ma solo con il venditore. L’azienda produttrice del televisore viene condannata sia in primo che secondo grado; ricorre in cassazione sostenendo l’inesistenza di un nesso causale tra il danno e il difetto dell’apparecchio e che fossero stati gli interventi di riparazione dei tecnici a causare l’incendio. La cassazione rigetta il ricorso, affermando che l’azienda avrebbe dovuto dar prova della presunta colpa dei tecnici e che in mancanza, accertata una difettosità di una componente elettronica, la responsabilità sarebbe ricaduta sul produttore. Caso inglese: Donoghue v Stevenson la sign. D. si reca in un caffè con
un’amica che le offre una bibita gassata; inizia a bere la bibita versata dalla bottiglia e quando ha versato il resto, si è accorta che sul fondo della bottiglia c’era una lumaca in decomposizione. La signora ha agito contro il produttore chiedendo il risarcimento dei danni subiti(gastroenterite e shok nervoso). La questione che si pongono i giudici inglesi è se la ditta ha un obbligo di duty of care nei confronti dei consumatori. Si sostiene che se un produttore confezioni un prodotto in maniera che né il consumatore né qualcun altro nelle fasi anteriori la vendita possa verificarne il contenuto, egli ha l’obblgio nei confronti del consumatore di evitare che possano derivarne danni. La house of lords però sostiene che il consumatore non ha dato prova della violazione dello standard of care o del nesso tra danno subito e negligenza del consumatore, pertanto non c’è alcuna concessione per il consumatore.
L’attuale assetto della responsabilità dei produttori nei confronti dei prodotti difettosi è delineata dalla direttiva comunitaria del 25, luglio del 1985, cui ha aderito anche l’italia: la disciplina data dalle autorità comunitarie è assai restrittiva e dipende in larga misura dalla volontà di non discostarsi dalla disciplina inglese. Si deve considerare anche l’esperienza nord-americana in quanto inizialmente negli USA la giurisprudenza seguiva l’orientamento inglese, che negava un obbligo di duty of care verso il consumatore da parte del produttore. All’inizio del 900, un noto giudice americano, Cardozo, rese celebre una decisione su tale caso: un auto aveva un difetto nello sterzo, la cui rottura aveva ferito il conducente. Il giudice nel suo principio affermava che se la natura di una cosa è tale che è sicuro che la sua negligente costruzione metterà a repentaglio la vita e l’integrità fisica,allora la cosa è pericolosa; ma aggiungeva che se all’elemento del pericolo si aggiunge la consapevolezza che la cosa verrà usata da più persona diverse dall’acquirente, allora, anche senza contratto, il produttore di questa cosa pericolosa ha un duty of care di fabbricarla diligentemente.
L’equivalenza dei rimedi contrattuali ed extracontrattuali: il caso della responsabilità medica
I sistemi di common law e quelli di civil law propongono due discipline diverse sulla responsabilità medica; nei sistemi di common law la responsabilità medica si fonda sulla lawof torts, cioè sull’illecito civile, mentre in quelli di civil law si fonda su inadempimento contrattuale. La ragione della prima scelta si basa sulla rigidità del sistema contrattuale inglese che trova uno dei suoi pilastri nel privity of contract, ovvero che il contratto ha effetti solo tra le parti che lo hanno stipulato e non può essere invocato da terzi. Fin dalla metà dell’800 è emersa poi la finzione della res ipsa loquitur, che permette di invertire l’onere della prova a favore del danneggiato pertanto si ricorre al metodo extracontrattuale, sebbene vi sarebbe una chiarissima azione contrattuale. Nei sistemi di civil law, invece, non mancano le ragioni per far ancorare l’azione di responsabilità medica nell’alveo extracontrattuale, ma si sceglie più spesso la via contrattuale per motivi di praticità(maggior termine prescrizionale, presunzione di responsabilità del debitore inadempiente). Così però si necessità di finzioni, come appunto l’esistenza di un contratto nelle frequenti ipotesi in cui il sinistro sia avvenuto all’interno di una struttura pubblica ospedaliera. Altro ostacolo da superare è quello fra obbligazioni di risultato(