Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Riassunti corso diritto del Turismo, Appunti di Diritto del turismo

Riassunti del corso diritto del turismo

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 10/10/2022

claudia_campanale
claudia_campanale 🇮🇹

5 documenti

1 / 58

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO DEL TURISMO
16 settembre 2020
Il diritto del turismo si evolve con l’evolversi della società: turismi multipli => fin dagli anni 80 del secolo
scorso, in Italia si è verificata una modifica delle leggi quadro che si occupano della materia turistica.
Il diritto del turismo è stato disciplinato per la prima volta negli anni ’80 dalla legge quadro n. 217. Nel 2001
poi, il lgs ha sentito l’esigenza di elaborare una nuova legge quadro che regolasse la materia. Nel 2011 si
assiste all’elaborazione di un’altra legge quadro: codice del turismo, questo perché il turismo cambia e si
evolve.
Gli istituti che rientrano nel diritto del turismo sono molto ampi.
A livello nazionale, la Sent. 80 del 2010 è una pronuncia della Corte Cost. molto importante perché va ad
incidere in modo approfondito sul contenuto del dlgs 79/2011 (=Codice del Turismo).
In ambito turistico, per strutture ricettive, non si fa riferimento solo agli alberghi => anche in questo ambito
si nota come il turismo sia cambiato nel corso degli anni: i turisti tendono a prediligere altri tipi di strutture
(=ciò non toglie che gli alberghi rimangano le più importati strutture ricettive).
Collegata alla disciplina dei pacchetti turistici è il cd. danno da vacanza rovinata.
“Profilo comunitario del turismo” (Massimo Fragola, 1996): il turismo si configura come una pluralità di
specifiche esigenze del turista che porta ad affermare che non si può parlare di turismo, ma di TURISMI =>
ciò implica vari modi di essere turista e quindi, di fare turismo.
Esistono varie accezioni di turismo, perché i turismi sono plurimi e la materia del turismo si evolve col
tempo (Es. turismo termale, musicale, culturale, rurale, agriturismo, enogastronomico, nautico,
microturismo (=si visitano le città in miniatura), turismo bellico).
Il turismo è una materia interdisciplinare: non può essere studiata solo sotto il profilo pubblicistico o solo
quello privatistico.
Questa interdisciplinarità del turismo è frutto della società: cambiando la società, cambia il modo di fare
turismo (=il turismo è una materia in continua evoluzione) => Il turismo si è evoluto da un originario
turismo statico, ad uno più dinamico.
Il turismo degli anni 50, 60, 70 del secolo scorso era di tipo statico: ci si limitava a visitare un posto,
fotografarlo e torna a casa. Negli ultimi tempi invece, il turismo preferisce fare un turismo più dinamico ed
esperenziale: visitare un luogo e vivere un’esperienza -> si conosce un luogo vivendo le caratteristiche di un
determinato luogo.
Nel 1919 Bortolo Belotti scrisse che in questo periodo, quando l’Italia esce dal primo conflitto mondiale, il
Paese ha necessità di ricostruire un paese ed un’economia, anche attraverso il turismo e l’esperienza
sportiva che in questi anni, hanno avuto particolare successo => comincia a far capire che il turismo va
valorizzato e può avere importanti risvolti economici.
LE FONTI: si caratterizzano per la loro piramide gerarchica:
fonti di carattere internazionale (Es. convenzione interazionale CCV: convenzione sul contratto di
viaggio del 1970 firmata a Bruxelles, in materia di pacchetti turistici)
comunitario :
- regolamenti e direttive
- direttiva attuata con dlgs 79/2011 modificativo del codice del turismo -> ha abrogato la legge di
ratifica del CCV;
- trattati sovranazionali: TFUE: indica la competenza dell’UE in materia di turismo (Artt. 6-195)
/TUE.
L’art.6 TFUE afferma: “L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere,
coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a

Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunti corso diritto del Turismo e più Appunti in PDF di Diritto del turismo solo su Docsity!

DIRITTO DEL TURISMO

16 settembre 2020 Il diritto del turismo si evolve con l’evolversi della società: turismi multipli => fin dagli anni 80 del secolo scorso, in Italia si è verificata una modifica delle leggi quadro che si occupano della materia turistica. Il diritto del turismo è stato disciplinato per la prima volta negli anni ’80 dalla legge quadro n. 217. Nel 2001 poi, il lgs ha sentito l’esigenza di elaborare una nuova legge quadro che regolasse la materia. Nel 2011 si assiste all’elaborazione di un’altra legge quadro: codice del turismo, questo perché il turismo cambia e si evolve. Gli istituti che rientrano nel diritto del turismo sono molto ampi. A livello nazionale, la Sent. 80 del 2010 è una pronuncia della Corte Cost. molto importante perché va ad incidere in modo approfondito sul contenuto del dlgs 79/2011 (=Codice del Turismo). In ambito turistico, per strutture ricettive, non si fa riferimento solo agli alberghi => anche in questo ambito si nota come il turismo sia cambiato nel corso degli anni: i turisti tendono a prediligere altri tipi di strutture (=ciò non toglie che gli alberghi rimangano le più importati strutture ricettive). Collegata alla disciplina dei pacchetti turistici è il cd. danno da vacanza rovinata. “Profilo comunitario del turismo” (Massimo Fragola, 1996): il turismo si configura come una pluralità di specifiche esigenze del turista che porta ad affermare che non si può parlare di turismo, ma di TURISMI => ciò implica vari modi di essere turista e quindi, di fare turismo. Esistono varie accezioni di turismo, perché i turismi sono plurimi e la materia del turismo si evolve col tempo (Es. turismo termale, musicale, culturale, rurale, agriturismo, enogastronomico, nautico, microturismo (=si visitano le città in miniatura), turismo bellico). Il turismo è una materia interdisciplinare: non può essere studiata solo sotto il profilo pubblicistico o solo quello privatistico. Questa interdisciplinarità del turismo è frutto della società: cambiando la società, cambia il modo di fare turismo (=il turismo è una materia in continua evoluzione) => Il turismo si è evoluto da un originario turismo statico, ad uno più dinamico. Il turismo degli anni 50, 60, 70 del secolo scorso era di tipo statico: ci si limitava a visitare un posto, fotografarlo e torna a casa. Negli ultimi tempi invece, il turismo preferisce fare un turismo più dinamico ed esperenziale: visitare un luogo e vivere un’esperienza -> si conosce un luogo vivendo le caratteristiche di un determinato luogo. Nel 1919 Bortolo Belotti scrisse che in questo periodo, quando l’Italia esce dal primo conflitto mondiale, il Paese ha necessità di ricostruire un paese ed un’economia, anche attraverso il turismo e l’esperienza sportiva che in questi anni, hanno avuto particolare successo => comincia a far capire che il turismo va valorizzato e può avere importanti risvolti economici. LE FONTI : si caratterizzano per la loro piramide gerarchica:  fonti di carattere internazionale (Es. convenzione interazionale CCV: convenzione sul contratto di viaggio del 1970 firmata a Bruxelles, in materia di pacchetti turistici)  comunitario:

  • regolamenti e direttive
  • direttiva attuata con dlgs 79/2011 modificativo del codice del turismo -> ha abrogato la legge di ratifica del CCV;
  • trattati sovranazionali: TFUE: indica la competenza dell’UE in materia di turismo (Artt. 6-195) /TUE. L’art.6 TFUE afferma: “ L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità

europea, sono i seguenti: … d) Turismo ” => l’UE non ha competenza autonoma e assoluta sulla materia del turismo.  nazionale: leggi costituzionali e statuti delle 5 regioni a carattere speciale, alla luce di quanto stabilito dall’art.116 della Cost => gli statuti delle regioni a statuto speciali si occupano anche di turismo e fanno capire a chi compete la materia (Es. statuto speciale del Trentino Alto Adige al dpr 670/1972: l’art.8 afferma che le province hanno la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: … 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci). La questione cambia per le regioni a statuto ordinario: le regioni a statuto ordinario nascono nel 1970, per cui si delinea una grande differenza tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Il turismo è una materia di competenza residuale delle regioni. sulla disciplina del turismo però si incardinano anche materie di competenze statale. La Cost è mutata in relazione alla disciplina delle competenze: prima del 2001 il turismo non era materia di competenza regionale, ma l’art. 117precedente alla modifica del 2001 affermava che: “ La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: § ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; § circoscrizioni comunali; § polizia locale urbana e rurale; § fiere e mercati; § beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; § istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; § musei e biblioteche di enti locali; § urbanistica; § turismo ed industria alberghiera; § tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; § viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; § navigazione e porti lacuali; § acque minerali e termali; § cave e torbiere; § caccia; § pesca nelle acque interne; § agricoltura e foreste; § artigianato; § altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione” => Si trattava di una competenza concorrente tra Stato e Regioni. L’attuale art. 117 invece, elenca le materie di competenza piena statale, quelle che sono di competenza concorrente e, per esclusione, le materie di competenza residuale regionale. In seguito alla trasversalità del turismo, quella di cui dispongono le regioni è una competenza piena, ma ci sono alcuni aspetti della materia che possono essere oggetto di competenza concorrente tra Stato-Regioni (Es. porti e aeroporti civili), o di competenza assoluta dello Stato (Es, lettera l) 2co. art. 117 Cost: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa). Il comma 4 dell’art. 117 specifica che “ Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ” => se ne deduce che alle regioni spetta una competenza (convenzionalmente: non sempre perché il turismo è una materia trasversale) piena ed esclusiva in materia del turismo.

in materia di professioni turistiche, queste non vengono attratte dalla materia “turismo” di cui al co.4 della Cost (=non sono attratte alla competenza legislative piena delle regioni), ma vengono attratte dalla materia “professioni”: compete alla competenza concorrente Stato-regioni => alla luce di ciò, la legge regionale dell’Emilia Romagna, nel parte in cui istituiva nuove professioni turistiche, fu dichiarata costituzionalmente illegittima. Le professioni turistiche dunque, sono di competenza concorrente.

  1. 90/2006: Si occupa di porti turistici => Nasce da un ricorso promosso dalla regione Campania, circa il dpcm 21/1995 che classificava tutti i porti italiani che venivano rimessi alla competenza statale. Con una nota del ministero del 2003, si chiedeva alla capitaneria di porto di Napoli di provvedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali, tenendo conto della classificazione dei porti fatta dallo stato nel dpcm del 1995. La Corte Cost afferma, in modo chiaro, che i pori turistici sono di sicura competenza regionale => in materia turistica, il profilo della portualità (a differenza della materia professioni), viene attratto dal comma 4 art.117 Cost -> in materia di porti turistici, la competenza legislativa spetta alle regioni e non allo Stato. La corte Cost afferma che non è corretto ritenere che il parere del Consiglio di Stato abbia inteso prospettare in modo vincolante, lo strumento del dpcm 21/1995. L’organo consultivo si è infatti limitato a precisare, da un lato, che il termine del 1 gennaio 2002, di decorrenza per il conferimento alle regioni delle funzioni relative ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale non può essere considerato meramente ordinatorio, e, dall’altro, che l’individuazione dei porti turistici (di sicura competenza regionale) può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti. Quanto sin qui affermato non esclude, ovviamente, che lo stato possa procedere, in futuro, con la necessaria partecipazione della regione interessata, in ossequio al principio di legale collaborazione, a riconoscere alcuni porti turistici, per la loro dimensione ed importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello stato su tali porti o sulle connesse aree portuali.
  2. 76/2009: La regione Veneto aveva proposto un ricorso finalizzato a far dichiarare l’illegittimità costituzionale di due norme contenute nella legge finanziaria 2008 (L.244/2006). All’interno della legge finanziaria, all’art.2 co.144, 145, lo stato aveva elaborato due professioni in materia di turismo: i commi si occupavano, in via generale, della promozione turistica. Secondo la regione Veneto queste due norme violavano l’art.117 Cost perché travalicavano il limite delle competenze statali, dal momento che il turismo è materia di competenza delle regioni. Inoltre, lo stato non aveva applicato il principio di leale collaborazione con le regioni. La Corte Cost afferma che: “la disposizione, rientrando nella materia del turismo, appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni (ex art.117 co.4 cost). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In questo caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono giustificare una deroga al normale riparto delle competenze contenuto nel Titolo V della Cost. A condizione che la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni”. Con specifico riguardo al settore turistico, questa Corte ha già affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall’esigenza di valorizzare al meglio l’attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa

natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell’offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell’ambito dell’economia nazionale. È una sentenza importante che giustifica l’operato dello stato, anche in una materia di competenza legislativa piena delle regioni. Questa sent è importante anche per studiare il codice del turismo. 18 settembre 2020 La prima legge quadro, attraverso la quale lo Stato italiano decide di disciplinare in modo organico la materia del turismo è risalente al 1983 => L. 217/1983 : questa è una legge essenziale perché segna un’epoca, individua principi nuovi, indicizza principi già esistenti e organizza in modo organico la materia. Successivamente questa legge è stata abrogata alla luce di una norma prevista nella seconda legge quadro: 135/2001 => abrogata a sua volta. Da ciò emerge che sia necessario cambiare la legislazione perché la materia è in continua evoluzione. Dopo le due Guerre Mondiali, gli italiani non hanno la disponibilità economica per vivere il turismo. Questo viene vissuto come una risorsa importante solo negli anni ’60, ’70 del secolo scorso, grazie al boom economico. Si sente la necessità, intorno al 1983, di creare un corpus normativo unitario volto a disciplinare la materia turistica (=turismo in generale). Anche il turismo nautico, nasce e si sviluppa intorno agli anni ’70, tanto da essere disciplinato in modo specifico con la legge 50/1971, ripresa negli anni 2000 e che, nel 2005, ha portato all’emanazione del “Codice della navigazione”. LEGGE 217/1983: PRIMA LEGGE QUADRO SUL TURISMO: Art. 1: “ La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ” => Secondo il legislatore la finalità della legge, conformemente a quanto stabilisce l’art. 117 Cost, è quella di stabilire i principi generali del turismo e dell’industria alberghiera, lasciando poi alle regioni la facoltà di stabilire una disciplina di dettaglio (Es. art. 11 in materia di attività professionali: norma con cui il legislatore affranca le professioni turistiche dalla vecchia concezione di “professioni girovaghe”, parlando per la prima volta di “professioni turistiche”, valorizzandole, classificandole e definendole: “Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo ”.) => Forte collaborazione tra stato e regioni:

  • Stato: individua i principi fondamentali
  • Regioni: stabiliscono la disciplina di dettaglio Tale legge offre anche una definizione ed una disciplina dell’”impresa turistica”: art.5 co.1: “ Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ” => definizione complessa che riprende il tema ampio e problematico della struttura ricettiva (tra le strutture ricettive rinveniamo gli alberghi ). Questa legge definisce l’impresa turistica come quella che gestisce solo l’attività ricettiva -> dalla seconda legge quadro invece, la definizione di impresa turistica cambia: non svolge solo attività di gestione, ma anche altre attività. Il concetto di struttura ricettiva non va relegato alla sola concezione di struttura alberghiera: col tempo il turismo si è evoluto e si sono aggiunte altre forme di strutture ricettive: il legislatore dell’83 riconosce ulteriori strutture ricettive => Art.6 individua, disciplina ed elenca le strutture ricettive: “ Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini”.

Queste materie ripartite tra stato e regioni dovevano essere contenute in linee guida, all’interno di un documento realizzato tramite una conferenza Stato-Regioni che breve dovuto individuare le materie (in materia turistica) di competenza dello stato e quelle rimesse alla competenza delle regioni. Questo art. impone che lo stato e le regioni, d’intesa, si ripartiscano le competenze in relazione alla materia turistica.  Art. 45: Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo non riservate allo stato ai sensi dell’art.44. Questo documento doveva essere emanato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri => passaggio che rimane per lungo tempo inattuato (=verrà emanato per richiamo di un altro decreto). Nel 2001 viene emanata la seconda legge quadro in materia di turismo. L. 29/03/2001 N.135: SECONDA LEGGE QUADRO: Muta il quadro, anche radicalmente, della disciplina applicabile alla materia turistica. Essa è molto diversa rispetto alla prima legge quadro e conduce all’abrogazione della precedente => la legge 135 all’art. 11 co.6 afferma che: “ La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (=dlgs 112/1998) di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge ”. Questa legge non abroga DIRETTAMENTE la prima legge quadro: questa viene abrogata dall’entrata in vigore del decreto 112/1998 (=viene ripreso l’art.44 del dlgs 112/1998). La legge 135 anticipa di pochi mesi la riforma del Titolo V Cost. Nell’ottica del legislatore del 2001 questa legge si doveva completare grazie al dpcm del ’98 => l’art. 2 co. “Competenze” afferma che: “ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ”. Il legislatore tende a valorizzare una norma di tipo regolamentare, affidando ad un decreto del consiglio dei ministri, il compito di introdurre principi fondamentali nella materia del turismo. Questo dpcm, che avrebbe dovuto essere emano entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge 135/2001, alla luce dell’art. co.6, deve condurre all’abrogazione della prima legge quadro (=la prima legge quadro sarà abrogata solo quando entrerà in vigore del dpcm previsto dall’art.2 co.4 della legge 135). All’art.1 la legge stabilisce: “La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione” (=prima della modifica del titolo V Cost). Di lì a poco si assiste alla riforma de titolo V della Cost, tramite legge costituzionale 3/2001 => cambiamento straordinario della materia: si passa da una Cost il cui l’ art.117 rimette alle regioni una competenza concorrente in materia di turismo, ad una Cost che rimette alle regioni la competenza legislativa piena in materia di turismo: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” => Il cambiamento degli equilibri porta ad un forte ritardo nell’elaborazione e nell’emanazione del decreto 112/1998, che verrà emanato il 13/09/2002 (=a questo decreto lgs la Corte Costituzionale si rifarà per decidere la legittimità costituzionale del codice del turismo). 23 settembre 2020 Decreto presidente del consiglio dei ministri 13 settembre 2002 : recepimento dell’ accordo tra stato, regioni e province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Non si parla di intesa, ma di accordo.:  Intesa: prevede che la collaborazione tra lo stato e le regioni si espressamente prevista dalla legge  Accordo: prevede che la collaborazione sia conclusa autonomamente tra stato e regioni (=non è un obbligo imposto dal legislatore => scelta volontaria basta sula leale collaborazione tra stato e regioni). L’art. 1 del dpcm stabilisce che sono approvati i principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Si assiste ad una inversione della potestà decisionale: nel 2001 il legislatore aveva stabilito che tali principi dovevano essere stabiliti d’intesa tra stato e regioni; nel 2002 invece, non è più lo stato che impone qualcosa alle regioni, ma dato che il turismo è materia di competenza residuale delle regioni, queste, in attuazione di un principio di leale collaborazione, decidono i principi in materia di turismo congiuntamente allo stato => ciò che è previsto dalla L.145 non viene baipassato del tutto: ci si svincola da ciò che voleva il lgs nazionale, ma diventa di volontà delle regioni, prevenire ad un accordo per definire i principi fondamentali in materia di turismo. Il dpcm individua pochi principi fondamentali e rinvia a norme in bianco (=rimettono la competenza nella definizione dei contenuti delle materie descritte all’interno del dpcm e concernenti il turismo, a scelte che dovranno essere definite d’intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Es. standard minimi di qualità delle camere d’albergo e delle strutture recettive in genere) => lo stato si sottrae alle proprie competenze: per tutti i profili riguardanti il turismo, contenuti del dpcm, la decisione viene rimessa alle province autonome e alle regioni. Le professioni turistiche , originariamente, erano contemplate dal dpcm 13 settembre 2002. Nel 2003 viene elaborato il parere 3165/2003 da parte del consiglio di stato, a fronte di un ricorso straordinario al PdR presentato dall’associazione nazionale delle guide turistiche che presenta in ricorso finalizzato a chiedere l’annullamento del dpcm del 13 settembre 2002. Questo ricorso andrà a buon fine: il consiglio di tato elaborerà un parere favorevole alla posizione espressa dalle guide turistiche => il parere porterà all’annullamento delle lettere G ed N del dpcm del 2002, in materia di professioni turistiche. Ciò sarà dichiarato dal Dpr del 27 aprile del 2004. In premessa il Consiglio di stato fa una disamina della questione => in conclusione afferma che anche se il turismo è stato collocato fra gli oggetti di competenza esclusiva delle regioni, la collocazione delle professioni senza altra restrizione o limite fra le materie di cui lo stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l’art.117 Cost, giustifica la permanenza dell’intervento statale per quanto concerne l’attività di guida turistica, dato il suo carattere professionale consolidatosi nel tempo. Non trova, pertanto, spazio alcuno che il dpcm 13 settembre 2002 demanderebbe la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche alle norme regionali di settore senza considerare la competenza concorrente dello stato, riconosciuta dall’art.117 Cost, in materia di professioni. D.P.R. 27 aprile 2004 dunque, effettua un parziale annullamento del D.P.C.M. 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» => Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, è annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002. Ciò però, determinerà un ingozzamento delle iniziative regionali in materia di turismo. Pertanto, prima della riforma Costituzionale 3/2001 del Titolo V della Cost, il turismo è una materia di competenza legislativa concorrente. Dopo la riforma del Titolo V invece, il turismo diventa una materia di competenza residuale regionale.

consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.  Artt.8-17 : strutture recettive => Art.8 successivamente abrogato dalla Sent. 80/  Artt.18-21 : agenzie di viaggio e turismo  Art.29 : turismo della natura e faunistico: co.1“L'agriturismo è disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. Co.2 “Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice”.  Artt.35-51noviens : contratti del turismo organizzato (=rientra la disciplina deli pacchetti turistici, ad opera del dlgs 21 maggio 2018, n.62, in attuazione della direttiva UE 2015/2302)  Art. 46 : risarcimento da vacanza rovinata  Art.57 : Ente Nazionale Italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo  Artt.59-65 : promozione dell’eccellenza turistica italiana Art.59: “1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta”. => iniziativa in termini promozionali  Art.67 : Composizione delle controversie in materia del turismo: “1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista”. L’imposta di soggiorno è un istituto che è stato introdotto alla luce delll’art.4 del dlgs 23/2011. Sent.80/2012 della Corte Cost ha inciso sul codice del turismo valutando se questo fosse da ritenersi o meno costituzionalmente illegittimo => la corte verifica il rispetto (o meno) delle competenze lgs dello stato nell’elaborazione del codice, alla luce di quanto stabilito dall’art.117 Cost. (=se le materie sono da rimettere alla competenza concorrente stato-regioni o alla competenza residuale delle regioni) => Da questa sentenza è dipesa la sopravvivenza del Codice del Turismo. Alcune regioni: Toscana, Umbria, Puglia e Veneto instaurano ricorsi finalizzati alla verifica della legittimità costituzionale del codice del turismo. La corte si è pronunciata in relazione a numerosi profili concernenti la materia turistica, mossi dalle regioni Puglia, Toscana, Umbria e Vento => le regioni hanno sollevato questioni di illegittimità circa alcuni artt. del Codice del Turismo. La corte verifica articolo per articolo, se la singola disposizione possa essere ritenuta costituzionalmente legittima e descrive in modo molto puntuale il codice del turismo. Le regioni hanno impugnato non solo tutto il Codice, ma anche singole norme dell’Allegato 1 che ritenevano lesive della propria competenza.

Le ricorrenti impugnano il solo art. 1 del Codice e singoli artt. dell’Allegato 1 del decreto. Non sono impugnate invece, le ulteriori norme del decreto medesimo. La corte precisa che: “Al riguardo questa corte ha altresì precisato che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello stato, volto a disciplinare l’esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia (=vengono richiamate le sent: 76/2009, 94/2008, 339 e 88/2007, 214/2006). Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente come la valutazione della ridondanza, sulle attribuzioni regionali, debba essere effettuata in relazione alle specifiche norme del cd. Codice del Turismo, impugnate dalle odierne ricorrenti (=Toscana, Puglia, Umbria, Veneto), e non rispetto all’intero corpus normativo di cui all’allegato 1 del dlgs 779/2011”. Per valutare l’eventuale ridondanza dell’operato statale rispetto alle competenze lgs regionali in materia turistica, la Corte Cost. fa riferimento all’art. 117 Cost => è necessario verificare caso per caso se le singole disposizioni fossero da ritenersi legittime o meno. Di conseguenza la Corte, adotta come metro di misura il decreto del 13 settembre del 2002 , con cui le regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, hanno deciso di dividersi le materie di competenza. Es:

  • Paragrafo 6.4. della sent: — L’art. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo => seconda legge quadro), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell’ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, in riferimento all’art. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, l’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. => La disciplina delle imprese turistiche è di competenza esclusiva dello stato, per cui questo non è intervenuto sulla materia turistica eccedendo le sue funzioni e competenze.
  • Paragrafo 6.5. — L’art. 8 contiene una classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l’art. 1 del già citato accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal menzionato d.P.C.m. 13 settembre 2002, aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.
  • Paragrafo 6.14 — L’art. 18 contiene «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo. Con tale disposizione vengono accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall’art. 1 dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. Questo ragionamento viene applicato per tutti i profili descritti nel dpcm, ad eccezione del tema delle professioni turistiche, su cui si era già pronunciato il Consiglio di Stato e che aveva condotto alla modifica del codice del turismo => la Corte cost. non tiene conto della parte annullata del dpcm del 13 settembre del 2002 (=parte delle professioni turistiche). Questa sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale di buona parte degli articoli contenuti nel Codice del Turismo => Riuniti i giudizi, la Corte Cost. dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt.: 1 comma 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 comma 2, 21, 23 commi 1 e 2, 30 comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del dlgs 79/2011. In particolare, vengono dichiarate illegittime soprattutto le norme (dall’8 al 17) riguardanti le strutture recettive.

Fragola, trattando il profilo comunitario del turismo, ravvisava già negli anni ’90 un’interferenza del diritto comunitario con gli ordinamenti nazionali (Es. disciplina dei pacchetti turistici degli anni ’90). Tale interferenza è destinata a cambiare (ed aumentare) con il tempo => le sente comunitarie incidono sulla materia del turismo e, talvolta, introducono nuovi istituti turistici (Es. danno da vacanza rovinata, introdotto dalla giurisprudenza della Corte Europea e poi tradotto a livello nazionale nel Codice del Turismo). Con l’entrata in vigore del Trattato i Lisbona cambia la struttura dei trattati che viene semplificata. Al trattato sull’EU si affianca anche il TFUE. A questi trattati si affianca la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (=parte integrante dell’ordinamento novellato, perché, ex art. 6 TUE, la Carta ha lo stesso valore dei trattati). Il trattato di Lisbona chiarisce le competenze dell’Unione e degli stati e, riprendendo il TFUE, una parte riconosce le competenze esclusive dell’Unione, altra parte invece, individua le materie di competenza concorrente tra UE e Stati membri. TFUE:

  • Art 3 : descrive le competenze esclusive dell’unione menzionando espressamente i settori in cui l’unione esplica competenza esclusiva: “1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune. 2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata”. Tra le competenze esclusive dell’UE non viene menzionata la materia turistica
  • Art 4 : elenca i settori in cui l’unione dispone di competenza concorrente con gli stati: “2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; 26.10. Gazzetta IT ufficiale dell’Unione europea C 326/51 j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato”. Il turismo non è menzionato nelle materie di competenza concorrente tra stati e UE. - Art. 6 : si esplica una competenza blanda, finalizzata non tanto a decidere, quanto a porre in essere una politica di sostegno e completamento decisionale a quella posta in essere da altri soggetti (=Stati): “L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; C 326/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012 f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa”. La competenza dell’UE non è né esclusiva né concorrente: è un intervento di mero coordinamento e sostegno agli stati membri => espressione di un’azione che deve rimanere residuale da parte dell’UE, perché gli stati membri non hanno concesso all’ente sovranazionale (UE) la sovranità in materia di turismo, sovranità che rimane in capo agli stati membri.
  • Art. 195 : “ 1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.

Questo articolo specifica la competenza dell’UE in materia turistica => competenza di mero completamento dell’azione degli stati in materia turistica. Alla luce dell’art. 235 trattato CEE (1957) un intervento anche sulla materia turistica era potenzialmente ravvisabile: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d’zione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l’Assemblea, prende le disposizioni del caso”. Anche in riferimento alla disciplina attuale, nonostante l’art.6 TFUE releghi la competenza dell’UE a completare l’azione degli stati membri, il turismo è una materia complessa e trasversale e questa trasversalità si ravvede non solo a livello statale, ma anche a livello internazionale: le istituzioni UE agiscono per disciplinare aspetti importanti del turismo, in ragione della sua trasversalità (Es. materia dei trasporti -> regolamento 261/2004). 1 ottobre 2020 INTERVENTI PUBBLICI IN MATERIA DI TURISMO I primi interventi turistici di carattere privatistico risalgono alla fine del IX secolo, tramite pro loco, club alpino e Touring club italiano. Forte pubblicizzazione dell’intero settore si è avuto con il grande intervento pubblicistico da parte dello Stato che, nel 1919, fondò l’ENIT (=Ente Nazionale per l’Incremento delle industrie Turistiche) => crescente intervento dello Stato. Nel 1926 e nel 1935 ci furono altri due importanti interventi:

  • Aziende di cura soggiorno e turismo (1926)
  • Enti provinciali del turismo (1935) Nel 1959 viene istituito, ad opera della legge 617, un ministero ad hoc che si occupa specificamente di turismo: ministero del turismo e dello spettacolo. Questo diventa l’organo di vertice dell’amministrazione attiva del settore turistico. A questo ministero vennero affidate le relative competenze in materia di:
  • Turismo
  • Spettacolo
  • Sport In passato esistevano ministeri che, in via residuale potevano trattare questi aspetti, ma non era mai stato istituito un organo ad hoc per l’amministrazione di questi aspetti. Il ministero del 1959 però, non ha avuto vita facile => questo esiste, ma con grandi perplessità che, in pochi anni, porteranno all’estinzione dello stesso. Ciò perché la costituzione di un ministero del turismo ad hoc si sposava malamente con la ripartizione delle competenze, perciò, quella del ministero del turismo, fu un’esperienza transitoria. Con la regionalizzazione degli anni 70 e con decreti finalizzati (=dpr 6/1972 e 616/1977), ci fu il trasferimento di funzioni amministrative dallo stato alle regioni => ciò conduce ad un intervento di notevole portata sulle competenze dello stato in materia turistica. Questo porta a difficili rapporti tra stato e regioni, che non vengono risolti nemmeno con l’elaborazione della prima legge quadro in materia di turismo. Questa legge infatti, sebbene molto importante, non riesce ad offrire il contributo necessario per risolvere il problema del condimento stato-regioni in modo soddisfacente e definitiva. La legge 617/1959 viene abrogata tramite un referendum popolare abrogativo (1993) mettendo in discussione la permanenza del ministero del turismo => l’esito del referendum conduce al venir meno del ministero del turismo e dello spettacolo. Dopo il 1993, il dlgs 112 specifica:  Art. 44: Funzioni e compiti conservati allo Stato Sono conservate allo Stato: a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato,
  1. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La conferenza nazionale del turismo è stata creata dalla L.135/2001 (=oggi è stata integrata dal dlgs 79/2011) => non si sostituisce alla Conferenza Stato-Regioni.  Art. 1: La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Art. 2: Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell’ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  Art. 3: La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale. La continua ricerca di sedi istituzionali per la materia turistica portò all’emanazione del Comitato nazionale del turismo che avrebbe dovuto svolgere un ruolo di regolamentazione e coordinamento della materia turistica nei rapporti tra stato e regioni. Istituito dal dlgs 35/2005. L’art 12 del decreto fu dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. 214/2006 e successivamente convertito con la legge 80/2005 con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali. Di conseguenza, sede privilegiata per il coordinamelo della materia turistica è la Conferenza permanente Stato-Regioni. ENIT: Agenzia Nazionale del Turismo L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L’attività dell’ENIT è disciplinata dalle norme di diritto privato: l’ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali ed altri enti pubblici. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali Ai sensi dell’art. 16 co.5 dl 83/2014, gli organi dell’ENIT sono 3:
  2. Presidente : Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
  3. CDA (Consiglio Di Amministrazione): Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Collegio dei revisori dei conti : Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.

Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui all’art.16 co. 2 dl 83/2014 e prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché' dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può anche avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 2 ottobre 2020 PROMOZIONE TURISTICA La promozione, l’informazione e l’accoglienza turistica consistono in compiti amministrati i relativi alla materia del turismo. A seguito della riforma costituzionale del 2001 (=riforma titolo V Cost) i compiti amministrativi devono essere allocati a livello locale, soprattutto nelle materie di competenza regionale piena. L’art.118 Cost. infatti stabilisce che: “ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ”. Dopo la regionalizzazione, con il dpr 6/1972 le regioni ereditano le strutture decentrate statali finalizzate all’informazione e alla promozione turistica => è soprattutto il caso degli Enti provinciali del turismo sorti grazie al regio decreto 1945/1935. Enti che venivano istituiti presso ogni capoluogo di provincia ed erano enti dipendenti dello stato. Con il dpr 6/1972 si è avuto il trasferimento della competenza degli anti, dallo stato, alle regioni. Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sorgono con il dpr 765/1926 -> venivano istruiti in luoghi di particolare interesse turistico. Dopo la regionalizzazione anche queste vennero affidati alla competenza statale. Art 1. Dpr 6/1972: “Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario”. La legge 217/1983 (prima legge quadro) prevede però, lo scioglimento degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome e la creazione delle aziende di promozione del turismo , da istituire con leggi regionali e dovevano provvedere alla costituzione, previo nullaosta regionale, degli uffici di informazione e accoglienza turistica. Questo disegno del legislatore si concretizza quando vengono approvate, a livello regionale le APT. Art. 4 L. 217/1983: Organizzazione turistica regionale. “Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione. Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali. Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio. Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

Il sistema turistico lovale dunque, riguarda un’area turistica in cui possono lavorare in materia ordinarie anche diverse strutture per l’informazione l’accoglienza turistica => diventa elemento di promozione turistica destinato a creare una immagine turistica unitaria, in relazione ad un contesto turistico complesso che può essere collegato anche ad ambiti regionali diversi. Associazioni e fondazioni perla promozione turistica A livello locale:  Pro Loco (=a favore del luogo): la prima fu istituita nel 1881 a Pieve Tesino, in provincia di Trento. Fanno promozione turistica e culturale di un luogo, per salvaguardare il patrimonio artistico e valorizzare le risorse locali. Non devono necessariamente avere personalità giuridica. In alcune regioni esiste l’albo nazionale delle pro loco. Esse si uniscono nell’Unione nazionale pro Loco Italia, sorta nel 1962. A livello Nazionale:  Touring Club Italiano : associazione privata senza scopo di lucro, costituita nel 1894. Il suo obiettivo è quello di sviluppare il turismo, salvaguardare il patrimonio italiano (=storia, natura, beni culturali) e promuovere la coltura nel nostro pase. Nell’ambito delle attività di promozione del turismo, si propone di trasmette informazioni circa il turismo tramite l’azienda editoriale TCI (=Touring club italiano).  Centro turistico studentesco giovanile : associazione senza scopo di luco, costituita nel 1974 e il su obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del turismo studentesco, giovanile e sociale.  FAI (=Fondo ambiente italiano): senza scopo di luco, istituito nel 1975, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.  Club Alpino Italiano (CAI): associazione turistico-associativa. Nasce a Tornino nel 1963. Il suo scopo è l’alpinismo in tutte le sue manifestazioni e conseguire la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale. Nasce come associazione privatistica, ma assume personalità giuridica di diritto pubblico con la L. 91/1965. Questa legge individua anche le funzioni del CAI.  Distretti turistici (nei territori costieri): istituiti dall’art.3 del decreto legge 70/2011. Essi hanno l’obiettivo di rilanciare e valorizzare l’offerta turistica dei territori costieri a livello nazionale e internazionale. Questi distretti possono essere istruiti su richiesta delle associazioni e delle aziende turistiche operanti sul territorio costiero.  Strade del vino : istituite con la L. 268/1999 => strade finalizzate a promuovere i percorsi viti- vinicoli. Art.1: 1_. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle "strade del vino"._

_2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

  1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle "strade del vino", possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni._

4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici. Non si può parlare di promozione turistica senza fare riferimento a quanto stabilisce materia il codice del turismo: CAPO II: PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA: l’art. 59 istituisce l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero; al comma 1 afferma: Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana , da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana , da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta”. L’art. 60 ha istituito l’attestazione della medaglia al merito per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia : “E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché' per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo”. Alla luce dell’art.62 : Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L’art.63 istituisce : “[…] l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero , destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all'estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché' per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese”. IMPRESE TURISTICHE Corrispondenza ed incidenza tra il concetto di impresa turistica e quello di gestione di struttura ricettizia. La scelta operata dal dlgs del 1983 è stata quella di limitare la definizione di impresa turistica solo a coloro che svolgevano attività di gestione di imprese ricettive ed annessi servizi turistici, a cui si potevano associare annessi servizi turistici (=art 3 della legge 217/1983) => la prima legge quadro ufficializza la definizione di impresa turistica. Non è una definizione albergocentrica: l’impresa turistica veniva qualificata soprattutto nel sogg. che gestiva un’impresa alberghiera. Nella L.217 invece, si dà vita ad un concetto ampio in cui la struttura ricettiva è intesa in senso lato (=no solo albergo). È però una definizione circoscritta alle sole attività di GESTIONE dei servizi. Ai sensi della prima legge quadro emerge un duplice concetto di impresa turistica:

  • Definizione generica: non si ha più una prospettiva solo albergocentrica -> vengono considerate anche altre strutture ricettive
  • Definizione riduttiva: riferibile solo a quelle imprese che svolgeva attività di gestione delle strutture ricettive e gli annessi servizi a questi collegati (Es. accesso alla struttura balneare -> spiaggia: servizio annesso alla struttura balneare; discoteca, piscina, palestra, etc.).