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riassunti-diritto-penale, Sintesi del corso di Diritto Penale

diritto penale

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 13/06/2012

theofficial91
theofficial91 🇮🇹

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SEZIONE I: INTRODUZIONE
LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE
1. TEORIE DELLA PENA E TIPO DI STATO
la storia della pena è una continua abolizione.
Nel 700 dominavano pene efferate, come la pena di morte eseguita con modalità atroci, la pena corporale, la confisca
totale dei beni ecc...
nel corso dei 2 secoli successivi il sistema delle sanzioni penali ha attenuato la sua durezza, fino all'abolizione totale
della pena di morte in molti paesi.
Per molto tempo il carcere promette di conservare un ruolo centrale nei sistemi penali, continua perciò a porsi un
quesito: che cosa legittima il ricorso dello Stato all'arma della pena?
La risposta viene data dalle teorie della pena, che possono ridursi a 3 filoni fondamentali:
la TEORIA RETRIBUTIVA: la pena si legittima come un male inflitto dallo Stato per compensare il male che
un uomo ha inflitto ad un altro uomo o ad una società. Nella sua forma più primitiva, questa teoria della pena
trova espressione nella legge del taglione. Tale teoria viene designata come assoluta, svincolata cioè dalla
considerazione di un qualsiasi fine da raggiungere. Si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in
vista di una qualsiasi finalità.
la TEORIA DELLA PREVENZIONE GENERALE (generalpreventiva): questa teoria preventiva assegna uno
scopo alla pena, viene designata come relativa, cioè incentrata sugli effetti della pena. La pena considerata
come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, in primo luogo
facendo leva sugli effetti di intimidazione correlati al contenuto della pena, tale da eliminare le spinte a
delinquere dei consociati. L'effetto di orientamento culturale dovrebbe sostituirsi all'obbedienza dettata dal
timore della pena.
la TEORIA DELLA PREVENZIONE SPECIALE O INDIVIDUALE (specialpreventiva): questa teoria
preventiva assegna uno scopo alla pena, viene designata come relativa, cioè incentrata sugli effetti della pena.
La pena viene considerata come strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati.
Questa funzione può essere assolta in 3 forme:
1. risocializzazione: cioè aiuto al condannato a inserirsi o reinserirsi nella società nel rispetto della legge
2. intimidazione: rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento di risocializzazione
3. neutralizzazione: quando il destinatario della pena non sembra suscettibile di risocializzazione di
intimidazione, l'unico obiettivo che la pena può perseguire è renderlo inoffensivo, o almeno rendergli più
difficile al commissione di nuovi reati.
Non esiste una teoria della pena che si imponga come vincente per la sua superiore razionalità, la legittimazione della
pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema.
stato teocratico: ogni comportamento immorale potrà essere represso come reato e la pena potrà legittimarsi
sulla falsa riga della giustizia divina.
Stato totalitario: si reprime come reato qualsiasi sintomo di ribellione e conseguentemente si assegna alla pena
il compito di ottenere la fedeltà alla legge, anche prevedendo l'intimidazione e la neutralizzazione.
Sul problema della legittimazione della pena sul nostro ordinamento, per dargli una risposta bisognerà muovere dai
lineamenti dello Stato descritti dalla Costituzione italiana. E la risposta andrà cercata procedendo ad esame separato
dell'uso della pena da parte dei singoli poteri dello Stato:
il potere legislativo: compete di selezionare i comportamenti penalmente rilevanti, dettando comandi e divieti
il potere giudiziario: che ha il compito di accertare la violazione della norme legislative e di infliggere pene
adeguate al caso concreto
il potere esecutivo: deve curare l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice
2. LA LEGITTIMAZIONE DEL RICORSO ALLA PENA DA PARTE DEL LEGISLATORE
2.1 PREVENZIONE GENERALE NEI LIMITI DELLA RIEDUCAZIONE
In uno Stato come quello delineato dalla nostra Costituzione il legislatore non può fare ricorso alla pena per realizzare
fini trascendenti o etici: la pena non può essere finalizzata ad affermare un'idea superiore alla giustizia, la pena non può
reprimere un comportamento solo perché ritenuto riprovevole da questo o quel codice etico.
La pena non può essere usata dal legislatore come indiscriminato deterrente, volto a reprimere ogni manifestazione di
infedeltà allo Stato ovvero ogni sintomo di una personalità pericolosa.
Il ricorso alla pena da parte del legislatore italiano si legittima in chiave di PREVENZIONE GENERALE.
L'effetto di prevenzione generale perseguito dal legislatore attraverso la minaccia della pena incontra, un LIMITE nella
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SEZIONE I: INTRODUZIONE

LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE

1. TEORIE DELLA PENA E TIPO DI STATO

la storia della pena è una continua abolizione. Nel 700 dominavano pene efferate, come la pena di morte eseguita con modalità atroci, la pena corporale, la confisca totale dei beni ecc... nel corso dei 2 secoli successivi il sistema delle sanzioni penali ha attenuato la sua durezza, fino all'abolizione totale della pena di morte in molti paesi. Per molto tempo il carcere promette di conservare un ruolo centrale nei sistemi penali, continua perciò a porsi un quesito: che cosa legittima il ricorso dello Stato all'arma della pena? La risposta viene data dalle teorie della pena, che possono ridursi a 3 filoni fondamentali:

  • la TEORIA RETRIBUTIVA: la pena si legittima come un male inflitto dallo Stato per compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o ad una società. Nella sua forma più primitiva, questa teoria della pena trova espressione nella legge del taglione. Tale teoria viene designata come assoluta, svincolata cioè dalla considerazione di un qualsiasi fine da raggiungere. Si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsiasi finalità.
  • la TEORIA DELLA PREVENZIONE GENERALE (generalpreventiva): questa teoria preventiva assegna uno scopo alla pena, viene designata come relativa, cioè incentrata sugli effetti della pena. La pena considerata come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, in primo luogo facendo leva sugli effetti di intimidazione correlati al contenuto della pena, tale da eliminare le spinte a delinquere dei consociati. L'effetto di orientamento culturale dovrebbe sostituirsi all'obbedienza dettata dal timore della pena.
  • la TEORIA DELLA PREVENZIONE SPECIALE O INDIVIDUALE (specialpreventiva): questa teoria preventiva assegna uno scopo alla pena, viene designata come relativa, cioè incentrata sugli effetti della pena. La pena viene considerata come strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati. Questa funzione può essere assolta in 3 forme:
    1. risocializzazione: cioè aiuto al condannato a inserirsi o reinserirsi nella società nel rispetto della legge
    2. intimidazione: rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento di risocializzazione
    3. neutralizzazione: quando il destinatario della pena non sembra suscettibile né di risocializzazione né di intimidazione, l'unico obiettivo che la pena può perseguire è renderlo inoffensivo, o almeno rendergli più difficile al commissione di nuovi reati. Non esiste una teoria della pena che si imponga come vincente per la sua superiore razionalità, la legittimazione della pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema.
  • stato teocratico: ogni comportamento immorale potrà essere represso come reato e la pena potrà legittimarsi sulla falsa riga della giustizia divina.
  • Stato totalitario: si reprime come reato qualsiasi sintomo di ribellione e conseguentemente si assegna alla pena il compito di ottenere la fedeltà alla legge, anche prevedendo l'intimidazione e la neutralizzazione. Sul problema della legittimazione della pena sul nostro ordinamento, per dargli una risposta bisognerà muovere dai lineamenti dello Stato descritti dalla Costituzione italiana. E la risposta andrà cercata procedendo ad esame separato dell'uso della pena da parte dei singoli poteri dello Stato:
  • il potere legislativo: compete di selezionare i comportamenti penalmente rilevanti, dettando comandi e divieti
  • il potere giudiziario: che ha il compito di accertare la violazione della norme legislative e di infliggere pene adeguate al caso concreto
  • il potere esecutivo: deve curare l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice
  1. LA LEGITTIMAZIONE DEL RICORSO ALLA PENA DA PARTE DEL LEGISLATORE 2.1 PREVENZIONE GENERALE NEI LIMITI DELLA RIEDUCAZIONE In uno Stato come quello delineato dalla nostra Costituzione il legislatore non può fare ricorso alla pena per realizzare fini trascendenti o etici: la pena non può essere finalizzata ad affermare un'idea superiore alla giustizia, la pena non può reprimere un comportamento solo perché ritenuto riprovevole da questo o quel codice etico. La pena non può essere usata dal legislatore come indiscriminato deterrente, volto a reprimere ogni manifestazione di infedeltà allo Stato ovvero ogni sintomo di una personalità pericolosa. Il ricorso alla pena da parte del legislatore italiano si legittima in chiave di PREVENZIONE GENERALE. L'effetto di prevenzione generale perseguito dal legislatore attraverso la minaccia della pena incontra, un LIMITE nella

funzione di prevenzione speciale, e più precisamente di RIEDUCAZIONE, che la Costituzione assegna alla pena. Il tipo e la misura della pena devono essere tali da rendere possibile che successivamente si realizzi un'opera di rieducazione del condannato. Ciò significa che che l' EFFETTO DETERRENTE nei confronti dei consociati non potrà essere indiscriminato, si dovranno evitare pene che comportino la segregazione a vita del condannato. Problematica appare nel nostro ordinamento la pena dell'ergastolo , che preclude il ritorno in società del condannato. 2.2 I CRITERI- GUIDA PER LA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI: a. IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ La struttura del reato trova espressione nel principio di offensività, secondo il quale: non vi può essere reato senza offesa a un bene giuridico, cioè una situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento dell'uomo. Il legislatore non può punire nessuno per quello che è, ma può punire solo i fatti che ledono o pongono in pericolo l'integrità di un bene giuridico. Il fatto che il legislatore possa reprimere con la pena solo fatti offensivi di beni giuridici è stato affermato dalla Corte Costituzionale, che ha attribuito al principio di offensività rango costituzionale, come vincolo anche per il legislatore. La Corte ha affermato che il principio di offensività opera su 2 punti:

  1. sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimono in astratto un contenuto lesivo o la messa in pericolo di un bene o interesse oggetto della tutela penale.
  2. Quale criterio interpretativo- applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato b. IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima in relazione ad offese recate colpevolmente, ad offese che siano personalmente rimproverabili al suo autore. Tra i criteri che orientano e limitano le scelte di incriminazione entra in gioco il PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA, che è dotato di rango costituzionale, e che è correlato alle funzioni della pena.
  • A quella generalpreventiva perché essendo il fine della comminatoria legale delle pene quello di orientare le scelte di comportamento dei consociati, gli effetti motivanti così perseguiti possono essere raggiunti solo se il fatto vietato è frutto di una libera scelta dell'agente o è da lui evitabile con la doluta diligenza.
  • Alla funzione specialpreventiva perché la rieducazione del condannato postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo in colpa, non ha bisogno di essere rieducato. c. I PRINCIPI DI PROPORZIONE E SUSSIDIARIETÀ il rispetto dei principi di offensività e di colpevolezza rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente perché risulti legittimo il ricorso alla pena da parte del legislatore: le scelte legislative devono sottostare ad ulteriori vincoli, espressi dai principi di proporzione e di sussidiarietà.
  • principio di proporzione: esprime una logica costi- benefici, più precisamente esprime l'esigenza che i vantaggi per la società che si possono attendere da una comminatoria della pena siano idealmente messi a confronto con i costi immanenti alla previsione di quella pena: a. in primo luogo, i costi della pena devono essere quanto meno bilanciati dalla dannosità sociale di quella classe di fatti. Perché si legittimi la previsione di un fatto come reato è necessario che quel fatto si collochi al di sopra di una soglia di gravità, solo offese sufficientemente gravi arrecate ad un bene giuridico sufficientemente importante meritano il ricorso alla pena (sinonimo del principio di proporzione è il principio di meritevolezza di pena). (non tutte le offese e non tutti i beni giuridici si equivalgono). b. inoltre, perché il ricorso alla pena sia fonte di un complessivo vantaggio per la società, occorre che la pena sia in grado di produrre un reale effetto di prevenzione generale.
  • Principio di sussidiarietà: postula che la pena venga usata solo quando nessun altro strumento sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrattanto efficace nei confronti di una forma di aggressione. La pena deve essere necessaria, ad essa si può fare ricorso solo come ultima ratio. Nei principi di proporzione e di sussidiarietà può scorgersi il filo conduttore degli interventi di DEPENALIZZAZIONE compiuti dal legislatore italiano a partire dal 1967, attraverso varie leggi che hanno via via trasferito una gamma sempre più ampia di reati tra gli illeciti amministrativi. Nella maggior parte dei casi, si trattava di illeciti non sufficientemente gravi da far apparire proporzionata la sanzione penale. In latri casi il legislatore ha invece operato la depenalizzazione in ossequio al principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda la pena detentiva la sua esecuzione deve essere orientata verso finalità di prevenzione speciale: deve essere orientata allo scopo di rendere possibile la rieducazione del condannato, proponendosi di aumentare le chances di reinserirsi nella società libera nel rispetto delle sue regole. Questa regola rappresenta il filo conduttore dell'intera legge sull'ordinamento penitenziario. 4.2 I LIMITI DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA Nella fase dell'esecuzione la ricerca della rieducazione del condannato incontra una serie di limiti:

  1. in primo luogo, l'opera di rieducazione non può essere condotta coattivamente, per due motivi essenziali – perché sia fatta salva la dignità dell'uomo – perché la pena risulti rispettosa del principio di umanità. La rieducazione deve assumere la forma dell'offerta di aiuto, non quella della trasformazione coattiva della personalità.
  2. La rieducazione deve cedere il passo alla neutralizzazione del condannato, qualora questi non sia suscettibile né di essere reinserito nella società, né appaia sensibile ai suoi effetti di intimidazione- ammonimento. 5.I RAPPORTI TRA IL DIRITTO PENALE E GLI ALTRI RAMI DELL'ORDINAMENTO 5.1 L'EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE NEI GIUDIZI EXTRAPENALI Sono vari gli angoli dai quali si possono osservare i rapporti tra diritto penale e gli altri settori dell'ordinamento. In primo luogo accade che vi siano situazioni conflittuali che reclamano una pluralità di interventi sanzionatori. È quindi possibile che una data classe di fatti sanzionati penalmente attiri anche altre sanzioni, e chi sia illecita a diversi titoli (penale, civile, amministrativo, disciplinare). Va precisato il rapporto in cui si trova l'eventuale cumulo di sanzioni penali ed extrapenali collegate alla stessa classe di fatti, in particolare va chiarito se l'inflazione della sanzione penale vincoli o meno gli organi preposti all'applicazione delle sanzioni extrapenali. La disciplina apprestata dal nostro ordinamento è nel senso di una articolata e differenziata efficacia del giudicato penale di condanna nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari. 5.2 ACCESSORIETÀ E AUTONOMIA DEL DIRITTO PENALE I rapporti tra il diritto penale e gli altri rami dell'ordinamento si lasciano cogliere da un altro angolo di visione: l'accessorietà ovvero l'autonomia della norma penale. Schematizzando questo ordine di rapporti, si lasciano individuare due ordini di ipotesi:
  3. vi sono norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento, disciplinano materie in parte già preformate dal diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice penale dovrà fare riferimento. È il capo occupato dagli elementi NORMATIVI della fattispecie legale, che compaiono in molti titoli della parte speciale. Ad esempio nei delitti contro il patrimonio l'altruità della cosa del furto, nell'appropriazione indebita... sta a denotare che la cosa “non è di proprietà” dell'autore di quei vari delitti, ed il relativo accertamento comporta l'applicazione al caso concreto delle regole civilistiche sui modi di acquisto del diritto della proprietà. Nei delitti della pubblica amministrazione, si parla di corruzione... sono tutte locuzioni che impongono al giudice di accertare se nel caso concreto l'atto sia conforme o contrasti con i doveri discendenti dalle norme del diritto amministrativo e da norme di fonte legislativa o regolamentare. Nei delitti contro la famiglia commette bigamia che, “essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili”, queste sono altre formule che impongono al giudice di far riferimento alle norme del diritto civile per accertare se nel caso concreto si è contratto matrimonio avente effetti civili.
  4. Altre norme incriminatrici sono caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami dell'ordinamento. Talora è la stessa legge a conferire quell'autonomo significato, stabilendo che cosa significhi “agli effetti della legge penale” questo o quel termine, qualunque sia la norma incriminatrice in cui compaia. Non di rado, è in via di interpretazione che si piega e si adatta il significato di un dato termine alle esigenze di tutela dei beni giuridici che informano una norma incriminatrice. L'autonomia del diritto penale si manifesta anche sotto altri profili, ad esempio essa si afferma di fonte all'invalidità civilistica di un negozio, che non si ripercuote sulla configurabilità del reato consistente nella stipulazione di quel negozio, purché siano presenti tutti i requisiti di validità, eccettuato per cui il fatto costituisce reato. 5.3 DIRITTO PENALE E UNITÀ DELL'ORDINAMNETO GIURIDICO Vi è un ultimo punto di vista, quello dell'unità dell'ordinamento giuridico, dal quale vanno osservati i rapporti fra il diritto penale e gli altri rami del diritto pubblico e privato. Ciascuno di quei rami ha autonomia di funzioni e di strutture, ma all'interno di un quadro unitario: l'intero ordinamento. È una unità che si esprime nella coerenza che caratterizza l'ordinamento giuridico. È inammissibile che uno stesso fatto venga considerato favorevolmente da un branca e negativamente da un'altra, che

venga considerato in un tempo sia lecito che illecito. Sono le cause di giustificazione gli istituti che fanno emergere la connessione fra i differenti settori dell'ordinamento e l'unità del sistema, si tratta dei doveri e delle facoltà, derivanti da norme situate in ogni settore dell'ordinamento, che autorizzano la commissione di un fatto rendendolo lecito nell'intero ordinamento. 6.DIRITTO PENALE E PROBLEMI PROBATORI 6.1 LE REGOLE PROBATORIE La prova della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato è governata da regole di giudizio il cui significato è univoco: l'onere di prova incombe sull'accusa. È già una regola di rango costituzionale ad imporlo, il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, art. 27 co.2 Cost. in armonia con il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, il codice di procedura penale del 1988 ha fissato le regole probatorie sulla cui base va pronunciata la sentenza di assoluzione. Non solo quando non vi è la prova che “il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato e non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione” ma anche quando vi è il dubbio “che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso...”. Il codice del 1988 ha inoltre statuito che l' in dubio pro reo vale per tutti gli elementi dalla cui assenza o presenza dipende l'affermazione della responsabilità. In definitiva “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o se vi è il dubbio sulla esistenza delle stesse”. L'art.533 co. 1 c.c.p afferma che una sentenza di condanna può essere pronunciata solo quando l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. 6.2 LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROBATORIE DA PARTE DEL LEGISLATORE Questo quadro è esplicitamente contraddetto dal legislatore, quando conia le norme incriminatrici che delineano reati di sospetto, cioè quei reati al cui interno compare un'anomala regola probatoria. 6.3 LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROBATORIE DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA La contraddizione con quell'insieme di regole probatorie è frontale quando al giurisprudenza modifica la struttura del reato, per alleviare l'onere probatorio dell'accusa ricostruisce la fisionomia di questo o quell'elemento costitutivo per rendere più agevole la prova della sua sussistenza nel caso concreto. Sono svariati gli elementi del reato che rischiano di subire questo illegittimo stravolgimento strutturale:

  • primeggia il DOLO, che risulta composto dalla rappresentanza e dalla volizione di un fatto di reato e può dirsi presente o provato solo se si accerta che l'agente ha avuto l'effettiva rappresentazione e volizione di quel fatto. Una rappresentazione solo potenziale può fondare solo un rimprovero di colpa. Quando però l'accusa non riesce a provare quell'effettiva rappresentazione del fatto reclamata dalla struttura del dolo, spesso il giudice interviene in suo soccorso, stravolgendo la struttura del dolo: ritiene sufficiente accertare che l'agente potesse e dovesse prevedere la realizzazione del fatto, trasformando così la prova del dolo in prova della colpa. La giurisprudenza modifica dunque il dettato della legge e sostituisce con proprie scelte, le scelte compiute dal legislatore.
  • Stravolgimento del RAPPORTO DI CAUSALITÀ, si tratta di un rapporto tra2elementi del reato: l'azione e l'evento concreto, che deve essere conseguenza dell'azione o dell'omissione. A volte è impossibile provare la sussistenza di un rapporto tra una data azione e un singolo evento concreto, perché non sono ancora disponibili leggi scientifiche con il cui aiuto spiegare se l'evento concreto è davvero riconducibile a quell'azione, al massimo vi sono indagini che mostrano solo come quel tipo di azione possa aver aumentato la probabilità del verificarsi di eventi del genere di quello verificatosi in concreto. Per aggirare questo ostacolo la giurisprudenza stravolge la fisionomia del rapporto di causalità: quel rapporto non dovrebbe intercorrere tra azione ed evento, bensì fra l'azione e il pericolo dell'evento, cosicché un'intera categoria di reati vedrebbe modificata la propria struttura, che è imperniata dalla legge su un rapporto di causalità tra una data azione e un singolo evento concreto, non sul pericolo del verificarsi di quell'evento. 7.LA LEGISLAZIONE ITALIANA 7.1 LA CODIFICAZIONE PENALE IN ITALIA Codice Zanardelli : primo codice penale vigente nell'intero territorio del Regno d'Italia, dal 1890 al 1931. questo codice presenta i tratti caratteristici del diritto penale liberale.
  • Nella parte generale riafferma i fondamentali principi di garanzia di ascendenza illuministica:
  • principio di legalità
  • principio di irretroattività
  • principio di colpevolezza

7.3 GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha valorizzato:

  • i principi costituzionali di colpevolezza, di riserva di legge e di eguaglianza
  • diritti di libertà Di particolare rilievo 3 decisioni della Corte, fondate sul principio di colpevolezza:
  1. risale al 1988 e la Corte in tale sentenza ha riconosciuto che responsabilità penale personale è sinonimo di responsabilità per fatto proprio colpevole, ha affermato la rilevanza dell'errore sulla legge penale nei casi in cui si tratti di errore inescusabile
  2. risale al 1988 e la Corte ha messo al bando la responsabilità oggettiva, individuando nella colpa il requisito minimo per l'attribuzione della responsabilità penale
  3. risale al 2007 e la Corte ha preso posizione a favore di un'interpretazione secondo Costituzione delle norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva, individuando un fondamentale canone ermeneutico per il giudice. Quanto al principio di riserva di legge, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norme incriminatrice del delitto di plagio e di una norma in materia di espulsione dello straniero. Tra le pronunce di accoglimento fondate sul principio di eguaglianza, vanno segnalate:
  • quella che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive
  • una serie di sentenze in materia di misure di sicurezza che hanno portato il giudice a richiedere l'accertamento della pericolosità da parte del giudice per l'applicazione di tutte le misure di sicurezza. Quanto ai diritti costituzionali di libertà, in relazione all'art. 21 Cost, le sentenze con le quali la corte ha dichiarato l'illegittimità delle norme incriminatrici delle associazioni antinazionali, della propaganda fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e del pubblico incitamento a pratiche della procreazione. 7.4 LE PERDURANTI ESIGENZE DI UNA NUOVA CODIFICAZIONE I molteplici interventi del legislatore che si registrano dal 1944 ad oggi e le numerose pronunce della Corte hanno smussato il divario tra la normativa del codice e i principi sanciti dalla Costituzione, ma non valgono a sopire le istanze di una nuova codificazione penale. Rimane viva l'esigenza di un corpo normativo coerente, nel quale trovino espressione i valori e i principi che ispirano lo Stato democratico delineato dalla Costituzione. SINTESI: TEORIA DELLA PENA Teorie assolute : disinteressate agli effetti della pena, svincolata dalla considerazione di un fine da raggiungere Teorie relative : interessate agli effetti della pena, incentrate sullo scopo della pena. TEORIA RETRIBUTIVA
  • Pena: male inflitto da dallo Stato per compensare il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società

TEORIA

GENERALPREVENTIVA

  • Pena: mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari, attraverso: a. intimidazione: collegata al contenuto afflittivo della pena,volta ad eliminare le spinte a delinquere dei consociati b. orientamento culturale: azione svolta dalla norma penale per creare nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge.

TEORIA SPECIALPREVENTIVA

- Pena: strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati: a. attraverso risocializzazione: aiutando il condannato a re-inserirsi nella società b. attraverso l'intimidazione: alla pena si assegna una funzione di spinta psicologica con il fine di eliminare le intenzioni a delinquere c. attraverso neutralizzazione: rendere il condannato inoffensivo, o almeno rendendogli difficile la commissione di reati.

SEZIONE II: LA LEGGE PENALE

LE FONTI

1. LA FUNZIONE DI GARANZIA DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Da sempre il diritto penale si caratterizza per la durezza delle sue sanzioni. All'atrocità del sistema sanzionatorio penale settecentesco il pensiero illuministico reagì in due direzioni:

  • chiedendo pene più miti
  • invocando limiti alla potestà punitiva dello Stato, a cominciare dal principio di legalità, cioè dalla riserva di legge del compito di individuare i reati e le pene. Le esigenze di garanzia sottese al principio di legalità sono tuttora irrinunciabili nel nostro ordinamento. Il principio di legalità o di riserva di legge in materia penale è frutto del pensiero illuministico, si deve a MONTESQUIEU l'enunciazione del principio della separazione dei poteri. BECCARIA evidenzia inoltre il principio di precisione della legge penale, cioè l'esigenza di di leggi chiare e precise. FEUERBACH infine individua 2 ulteriori corollari della riserva di legge:
  • il divieto di analogia
  • il principio di determinatezza, in base al quale il legislatore può reprimere con la pena solo ciò che può essere provato nel processo. Anche dopo il fascismo, l'eredità del pensiero liberale consente la riaffermazione del principio di legalità nel codice penale del 1930. Art. 1 c.p sancisce la legalità dei reati e delle pene. Esso dice “ nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esso stabilito ”. Avendo poi previsto misure di sicurezza, accanto alle pene, come ulteriore tipo di sanzioni penali, il legislatore del 1930 ha esteso anche a questa sfera la garanzia del principio di legalità. Art. 199 c.p “ nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non sia espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa prevedutiArt. 14 preleggi “ le leggi penali...non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ” La Costituzione Repubblicana del 1948 recepisce il principio di legalità in tutti i suoi significati. Art. 25 co.2 Cost “nessuno può essere punito se non in forza di una legge”. Art. 25 co.3 Cost “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Il principio di legalità acquista forza vincolante anche nei confronti del legislatore, il quale è tenuto a formulare le leggi penali in modo chiaro, non deve incriminare fatti insuscettibili di essere provati nel processo, deve formulare le norme incriminatrici in modo rispettoso del divieto di analogia. Per comprendere il principio di legalità è necessario risalire alla sua matrice politico- istituzionale. L'originaria matrice scaturisce dai principi dello Stato liberale di diritto, dall'idea che il monopolio della potestà punitiva compete al Parlamento, che è l'unico potere rappresentativo della volontà popolare, essendo il potere esecutivo espressione della solo maggioranza parlamentare e il potere giudiziario privo di investitura da parte dei cittadini. Con l'affermarsi dello stato democratico, e quindi del referendum universale, il Parlamento diventa espressione della volontà dell'intero popolo, quando gli si attribuisce il monopolio della produzione delle norme penali, significa assicurare una più forte legittimazione politica alle scelte punitive dello Stato, e una accentuata preclusione degli interventi del potere esecutivo e del potere giudiziario. 2.LA RISERVA DI LEGGE COME RISERVA DI LEGGE FORMALE DELLO STATO 2.1 DECRETO- LEGGE, DECRETO LEGISLATIVO E NORMA PENALE Il fondamento politico della riserva di legge in materia penale, impone di interpretare la formula “legge” come legge formale, escludendo i decreti legge dalle fonti del diritto penale, solo il Parlamento è in grado di compiere le scelte punitive nel rispetto della dialettica tra maggioranza e minoranza. Il Governo ha fatto ricorso al decreto legge in materia penale nella fase anteriore al divieto assoluto di reinterazione dei decreti legge. Ma anche di recente sono stati varati con lo strumento del decreto legge una parte del cosiddetto “Pacchetto sicurezza del 2008” sia la nuova figura delittuosa degli “atti persecutori”. Della delega legislativa, il Parlamento né fa un uso sempre più ampio, soprattutto per dare attuazione a direttive

determinati interessi. Al riguardo occorre distinguere:

  • tra procedure e strumenti normativi che afferiscono al cosiddetto primo pilastro dell'UE
  • e procedure e strumenti del terzo pilastro PRIMO PILASTRO: Il diritto comunitario fino al 2008 aveva evitato di imporre agli stati obblighi di criminalizzazione espliciti, ma l'esistenza di tali obblighi era stata affermata più volte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel quadro di procedimenti per infrazione avviati contro gli stati membri per violazione del diritto comunitario. Accade che la Comunità si rivolga agli stati membri, attraverso la direttiva, la richiesta di apprestare una tutela adeguata o efficace, proporzionata e dissuasiva, a determinati interessi di rilievo comunitario. Tale standard di adeguatezza della tutela può essere raggiunto in concreto, solo attraverso la previsione di sanzioni specificamente penali, allora lo Stato membro sarà tenuto ad apprestare simili sanzioni. Al medesimo risultato giungono quelle direttive che impongonoa gli stati membri di assimilare la tutela offerta ad un detrminato interesse comunitario a quella già assicurata ad un interesse nazionale corrispondente, in concreto tale interesse nazionale già gode di tutela penale, quindi sorgerà per lo Stato l'obbligo di estendere questa tutela anche all'interesse comunitario. Nel 2005 la Corte di giustizia ha riconosciuto che gli strumenti normativi del primo pilastro possono imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali a tutela degli interessi rientranti nella competenza comunitaria. Nel 2008, il legislatore comunitario ha fatto uso di tale potere, imponendo agli Stati membri di apprestare sanzioni penali efficaci, proporzionali e dissuasive contro una serie di fatti gravemente offensivi dell'ambiente. Obblighi di criminalizzazione espliciti sono presenti degli strumenti normativi del TERZO PILASTRO. Tali strumenti mirano all'armonizzazione della legislazione penale degli Stati membri, allo scopo di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia nel contrasto alle forme più gravi di criminalità transazionale. A conti fatti, l'incidenza del diritto dell'Unione sulla discrezionalità del legislatore italiano è notevole. Dagli strumenti di primo e terzo pilastro discendono:
  • obblighi di criminalizzazione di determinate condotte
  • vincoli dettagliati sulla concreta conformazione dei precetti
  • vincoli sulla natura e misura delle sanzioni penali che lo Stato è tenuto ad adottare Da questi strumenti non discende alcun effetto diretto per il cittadino, che potrà essere assoggettato ad una sanzione penale solo laddove una legge nazionale prevede come reato il fatto da lui commesso. Settori ampi del diritto penale italiano sono oggi conformati dal diritto dell'Unione, il legislatore italiano ha recepito le indicazioni contenute in direttive o in decisioni- quadro, ora con decreti legislativi sulla base dell'annuale legge comunitaria, ora con apposite leggi formali di attuazione degli obblighi nascenti dal diritto dell'Unione. Dal diritto dell'Unione discendono vincoli per il GIUDICE PENALE degli Stati membri:
  1. vi è la possibilità che norme comunitarie dotate di efficacia diretta, contrastanti con norme penali statali, ne paralizzino l'applicabilità, in forza del principio di prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale. Le norme comunitarie che possono rendere inapplicabile la normativa statale possono avere la loro fonte nei trattati, nei regolamenti e nelle direttive.
  • Quando l'incompatibilità tra norma comunitaria e norma penale è TOTALE, la norma comunitaria rende inapplicabile la norma penale in tutta la sua estensione.
  • Quando l'incompatibilità tra norma comunitaria e norma penale è PARZIALE, il campo di applicazione della norma penale verrà limitato, saranno estromesse le ipotesi regolate in modo diverso dalla norma comunitaria.
  1. Secondo ordine di vincoli discendenti dal diritto dell'Unione è relativo al cosiddetto OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare la normativa nazionale che attua gli obblighi di fonte comunitaria in senso conforme alla ratio dello strumento comunitario che fonda tali obblighi. In materia penale il limite invalicabile dei poteri interpretativi del giudice sarà costituito dal divieto di analogia, il giudice non potrà mai attribuire alla norme penale nazionale un significato che vada oltre il suo tenore letterale. 2.5 FONTI INTERNAZIONALI PATTIZIE (convenzione europea dei diritti dell'uomo) E DIRITTO PENALE Il principio di legalità dei reati e delle pene e il suo corollario della riserva di legge impone che sia solo la legge a disciplinare i presupposti cui è subordinata l'inflizione di una pena da parte dei giudici italiani e a stabilire specie ed entità della pena medesima. [Su un piano di verso si colloca il diritto penale internazionale, che è quella branca del diritto internazionale che prevede una responsabilità penale individuale per i crimini internazionali, così come oggi disciplinati dallo Statuto

della Corte penale internazionale sottoscritta a Roma del 1998]. da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico:

  • del legislatore: il legislatore dispone in via generale che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Il legislatore italiano, anche nella materia penale, dovrà conformarsi agli obblighi internazionali, una legge emanata in violazione di tali obblighi sarà considerata costituzionalmente illegittima per contrasto all'art. 117 co.1 Cost.
  • del giudice italiano: ha il dovere di interpretare le leggi nazionali in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano. Nel caso di contrasto tra la legge interna e gli obblighi internazionali non superabile in via interpretativa, il giudice sarà tenuto a sollevare una questione di legittimità costituzionale della legge interna, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinché ne sia eventualmente dichiarata l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 co. Cost. questi principi si applicano anche alla CEDU (corte europea dei diritti dell'uomo). In proposito la Corte costituzionale ha chiarito i dubbi circa la posizione della CEDU nel sistema delle fonti dell'ordinamento italiano, chiarendo che le sue fonti fondano altri obblighi internazionali. L'eventuale contrasto tra una norma interna e la CEDU non potrà essere rimosso direttamente dal giudice ordinario attraverso la disapplicazione della norma interna, ma dovrà essere sottoposto alla Corte costituzionale, alla quale spetterà la sua risoluzione attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge medesima. Prima di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, il giudice sarà tenuto a verificare il contrasto, sospettando che possa essere risolto i via interpretativa, attraverso un'interpretazione conforme alla CEDU della legge n questione, la quale renderebbe superfluo il ricorso alla Corte costituzionale. Tanto la Corte costituzionale quanto il giudice ordinario, saranno tenuti a confrontarsi con la lettura delle disposizioni fornite dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla cui giurisprudenza occorrerà fare riferimento per individuare il significato delle disposizioni da essa contenute. I vincoli che discendono dagli obblighi internazionali in materia penale sono riconducibili a due categorie:
  1. rispetto di diritti fondamentali: il giudice penale dovrà interpretare restrittivamente le norme esimenti che sottraggono classi di fatti alla sanzione penale. Con riferimento alle norme CEDU, è frequente che l'interpretazione riconosca all'individuo una protezione più ampia rispetto a quella riconosciuta dalla giurisprudenza italiana. I queste ipotesi il riferimento delle norme internazionali arricchirà il contenuto precettivo delle stesse norme costituzionali, determinando un innalzamento degli standard di tutela dei diritti fondamentali di volta in volta interessati, innalzamento vincolante per il legislatore italiano nella previsione di norme incriminatrici e delle relative sanzioni penali, sia per il giudice costituzionale nel vaglio di legittimità costituzionale delle leggi penali, sia, infine per il giudice ordinario nella loro applicazione al caso concreto.
  2. obblighi di incriminazione derivanti da fonti internazionali pattizie, va osservato che il principio di legalità dei reati e delle pene osta a che la Corte costituzionale possa ovviare alla mancanza di un'incriminazione conforme agli obblighi internazionali, estendendo la portata di altre norme incriminatrici o introducendo una nuova figura di reato. Ciò non esclude che la corte possa dichiarare l'illegittimità costituzionali di norme penali di favore che, in violazione di obblighi internazionali di incriminazione, sottraggono determinate classi di fatti alla sanzione penale prevista in via generale da un'altra legge statale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale di favore contrastante con gli obblighi internazionali avrà come effetto quello di consentire l'automatica riespansione della norma incriminatrice generale, già prevista dal legislatore italiano in conformità ai propri obblighi internazionali. 2.6 CONSUETUDINE E DIRITTO PENALE Il principio di riserva di legge preclude la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine: vi si oppone il fondamento politico della riserva di legge, come espressione della esigenza di attribuire al Parlamento il monopolio delle scelte punitive, nonché il carattere impreciso delle norme consuetudinarie. Non vi è spazio per la consuetudine integratrice , cioè per il rinvio della legge alla consuetudini per l'individuazione di un elemento del reato. Il principio di gerarchia delle fonti impedisce alla consuetudine di produrre l'abrogazione di norme legislative incriminatrici, le leggi infatti possono essere abrogate solo da leggi posteriori. Le norme consuetudinarie possono essere fonte di giustificazione, in quanto oggetto della riserva di legge sono solo le norme incriminatrici. La gerarchia delle fonti impedisce che facoltà legittime o doveri di fonte consuetudinaria apportino deroghe a facoltà o

concreti, purché la norma di fonte legislativa individui con precisione la classe di provvedimenti di cui reprimere l'inosservanza. 4.RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO Per mettere al sicuro il cittadino dagli arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge impone al legislatore un triplice ordine di obblighi:

  1. lo vincola a formulare le norme penali nella forma più chiara possibile (principio di precisione)
  2. lo vincola a incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo (principio di determinatezza)
  3. impongono al giudice il divieto di estensione analogica delle norme incriminatrici e a formulare le norme incriminatrici in modo rispettoso del divieto di analogia (principio di tassatività) Questi 3 principi sono parte integrante del principio di legalità e trovano il loro fondamento nell'art. 25 co. 2 Costituzione. 1. PRINCIPIO DI PRECISIONE L'obbligo per il legislatore di disciplinate con precisione il reato e le sanzioni penali tende ad evitare che il giudice assume un ruolo creativo, i confini tra lecito e illecito devono essere posti dal legislatore, e al giudice compete l'applicazione della legge. Il principio di precisione è garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale solo in leggi precise e chiare può trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato. Il rispetto del principio di precisione è indispensabile per assicurare una serie di esigenze proprie del sistema penale. È infatti condizione indispensabile perché la minaccia legislativa della pena operi come strumento di prevenzione generale, cioè di intimidazione dei potenziali autori dei reati, perché la norma penale possa orientare il comportamento dei suoi destinatari è necessario che sia formulata in modo preciso. Leggi imprecise non consentono di muovere all'agente un rimprovero di colpevolezza. Solo norme incriminatrici precise assicurano all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa, una norma imprecisa impedisce all'imputato e al difensore di individuare l'oggetto dell'accusa e quindi di fornire elementi di prova a sua discolpa. PRINCIPIO DI PRECISIONE E TECNICHE DI FORMULAZIONE DELLE NORME PENALI le norme penali possono risultare più o meno precise, a seconda delle tecniche adottate dal legislatore nella loro formulazione. Il più elevato grado di precisione è assicurato dalla tecnica casistica, cioè dalla descrizione analitica di specifici comportamenti, oggetti, situazioni. L'unico costo di un ricorso indiscriminato alla tecnica casistica è l'elefantiasi della legislazione penale. Quanto al rilievo che l'adozione di quella tecnica esporrebbe il giudice alla perenne tentazione di colmare le lacune attraverso l'anologia, va sottolineato che quella tentazione è nautralizzata dal divieto di applicazione analogica delle norme penali. Solo il legislatore è legittimato a riempire le lacune, il legislatore italiano è più volte intervenuto per disciplinare nuovi fenomeni non riconducibili sotto i casi contemplati dalla precedente legislazione. Un rischio di imprecisione è connaturato al ricorso a clausole generali, cioè a formule sintetiche comprensive di un gran numero di casi, che il legislatore rinuncia ad enumerare e specificare. L'adozione di questa tecnica è legittima a condizione che i termini sintetici impiegati dal legislatore consentano di individuare in modo sufficientemente certo le ipotesi riconducibili sotto la norma incriminatrice. Una tecnica coerente con il principio di precisione è rappresentata dal ricorso a definizioni legislative, rese necessarie dai molteplici significati dei termini impiegati dal legislatore. Questa tecnica impiegata sia nella parte generale, sia nella parte speciale, dove si definiscono termini ricorrenti in diverse norme incriminatrici, in quest'ultimo caso il legislatore usa formula quali “agli effetti della legge penale si considera” o “si intende”... Il legislatore talora individua gli elementi del reato con termini o concetti descrittivi, cioè con termini che fanno riferimento a oggetti della realtà fisica o psichica, suscettibili di essere accertati con i sensi o attraverso l'esperienza. L'impiego di concetti descrittivi non garantisce di per sé il rispetto del principio di precisione, alcuni concetti descrittivi presentano una zona grigia, che rende difficile o impossibile l'esatta individuazione dei fatti ai quali il termine fa riferimento. In quest'ultimo caso, la norma sarà illegittima per contrasto con l'art. 25 co.2 Cost. Altre volte un elemento del reato è individuato dal legislatore attraverso un concetto normativo, un concetto cioè che fa riferimento ad un'altra norma giuridica o extragiuridica. La tecnica degli elementi normativi risulta compatibile con il principio di precisione a una duplice condizione, il

concetto normativo non deve dare adito ad incertezze:

  • né di ordine all'individuazione della norma richiamata,
  • né in ordine all'ambito applicativo e al contenuto di tale norma. Questa duplice esigenza è per lo più rispettata quando la norma richiamata è una norma giuridica, è il caso del concetto di “altruità” con il quale si individuano le cose passabili di furto e di altri reati contro il patrimonio, sia perché il concetto di “altruità” evoca la nazione civilistica della proprietà, come “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno e esclusivo”, sia perché sono chiari e precisi i criteri normativi che consentono di stabilire se in concreto la cosa sia o no di proprietà dell'agente. Quanto agli elementi individuati con il rinvio a norme extragiuridiche, il principio di precisione è tendenzialmente rispettato quando il rinvio riguarda norma tecniche, mentre sono tendenzialmente imprecisi gli elementi individuati con il richiamo a norme etico- sociali, per il carattere vago di tali norme. Gli elementi normativi etico- sociali:
  • da un lato sono un potenziale fattore di imprecisione delle norme penali
  • dall'altro sono un veicolo attraverso il quale penetrano nel diritto penale le norme culturali operanti in un determinato momento storico. IL PRINCIPIO DI PRECISIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale ha sempre visto il fondamento del principio di precisione nell'art. 25, come espressione dello sbarramento che la riserva di legge frappone agli interventi del potere giudiziario, obbligando a questo scopo il legislatore a formulare nuove norme chiare e precise. La Corte per lungo tempo ha sistematicamente rigettato le censure di imprecisione mosse dai giudici di merito nei confronti di questa o di quella norma incriminatrice. A partire dagli anni 80 del secolo scorso, la Corte ha valorizzato a pieno il principio di precisione, sul piano delle enunciazioni di principio, ma anche dichiarando costituzionalmente illegittime talune norme sottoposte al suo sindacato. Esempio: ha dichiarata illegittima la norma che puniva lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla autorità competente il rilascio del documento di viaggio occorrente. PRINCIPIO DI PRECISIONE E RECENTE LEGISLAZIONE PENALE anche la recente legislazione sembra attenta al rispetto del principio di precisione. Ad esempio la norma sull'usura, nella versione introdotta nel 1996 ha agganciato a parametro numerici fissati dalla legge il concetto di “interessi usurati”, che nella disciplina vigente era abbandonato all'arbitrio di ogni singolo giudice. L'interesse è usurario quando eccede di oltre metà quello rilevato trimestralmente per quella classe di operazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale emana un apposito decreto. Altro esempio, la norma incriminatrice della riduzione o mantenimento in schiavitù è stata formulata nel 2003, in sostituzione di quella. Che nel codice del 1930 prevedeva il delitto in schiavitù, con attenzione alle esigenze di precisione. Si è chiarito che per schiavitù deve intendersi la sottoposizione di una persona a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, mentre si è definita la servitù come uno stato di soggezione continuativa. 2. PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA con la formula “principio di determinatezza”, si vuole esprimere l'esigenza che le norme penali descrivano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo. In effetti, per mettere il cittadino al riparo dagli arbitri del giudice, non basta che la norma abbia un contenuto intellegibile, ma occorre che essa rispecchi una fenomenologia empirica, verificabile nel corso del processo sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifiche, solo a questa condizione il giudizio di conformità del caso concreto alla previsione astratta non sarà abbandonato all'arbitrio del singolo giudice. La Corte costituzionale, ha dichiarato illegittima, per contrasto con il principio di determinatezza la norma incriminatrice del plagio (art. 603 c.p), che puniva “chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione”. Secondo la Corte non si conoscono, ne sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio, ne come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato. La formulazione letterale dell'art 603 c.p prevede un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione nel suo risultato, non essendo né e individuabili ne accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione. 3.PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ COME VINCOLO PER IL GIUDICE
  1. la norma non deve ricomprendere il caso in esame
  2. la lacuna individuata dall'interprete non deve essere intenzionale, cioè frutto di una precisa scelta del legislatore
  3. la norma eccezionale non deve avere carattere eccezionale Il divieto non abbraccia le norme che prevedono le cause di giustificazione. Non sono infatti:
  • norme penali, trattandosi di norme con finalità proprie
  • norme eccezionali, perché sono espressione di altrettanti principi generali dell'ordinamento Ad esempio, la legittima difesa è espressione del principio generale che considera lecito respingere la violenza con violenza. Il problema dell'estensione analogica delle cause di giustificazione si pone in relazione all'estremo del pericolo attuale previsto per la legittima difesa. Art. 59 co. 4 c.p. Esclude la responsabilità per dolo quando il soggetto commetta un fatto penalmente rilevante nell'erronea convinzione di realizzato in presenza degli estremi di una causa di giustificazione. Manca invece una disciplina per le ipotesi in cui agente commetta il fatto nell'erronea convinzione di trovarsi in presenza di una quasi causa di giustificante o quasi scriminante, cioè di un caso nel quale l'ordinamento considera l'antigiuridicità del fatto non esclusa, ma attenuata, ricollegandogli una pena peno severa di quella prevista per il corrispondente reato comune. Ci si chiede se risponda di omicidio comune ovvero di omicidio del consenziente chi volontariamente cagioni la morte di un uomo, ritenendo erroneamente che la vittima ne abbia fatto richiesta per porre fine alle sue sofferenze. A nostro avviso è configurabile il solo omicidio del consenziente per effetto dell'applicazione analogica dell'art. 59 co. c.p. L'analogia non è vietata:
  • perché torna a favore del reo
  • perché la disciplina dell'art. 59 c.p non ha carattere eccezionale, essendo una coerente applicazione delle regole generali sulla responsabilità per dolo. L'agente deve rispondere per dolo entro i limiti della sua volizione e rappresentazione, cosicché se si è rappresentato e ha voluto un fatto che l'ordinamento considera lecito non dovrà rispondere per dolo, mentre se è rappresentato e ha voluto un fatto parzialmente giustificato dall'ordinamento dovrà rispondere solo per questo titolo di reato. Le cause di esclusione della punibilità non sono applicabili per analogia per il loro carattere di norme eccezionali: la regola dell'intero sistema penale è che l'autore di un fatto penalmente rilevante, debba essere punito con le sanzioni previste dalla legge, ed è solo un'eccezione che egli resti impunito, per ragioni di opportunità politica o di opportunità politico- criminale in senso stretto o per ragioni relative alla salvaguardia di interessi antagonisti rispetto alla punizione del reo. Le norme che prevedono circostanze attenuanti non ammettono estensione analogica, essendo il frutto della precisa scelta politico- criminale di attribuire rilevanza attenuante a ben individuate situazioni, e solo a quelle. Così, la norma che prevede l'attenuante del risarcimento del danno, esige che il danno sia stato riparato interamente, e non può perciò essere estesa per analogia ai casi in cui la riparazione sia solo parziale. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLE PENE la riserva di legge abbraccia i reati, ma anche le relative sanzioni, nel senso che la legge deve prevedere il tipo, i contenuti e la misura delle pene. Il principio di legalità delle pene vincola il giudice: l'art. 1 c.p dispone infatti che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non sia no da esse stabilite”. La Corte di Cassazione, controllando il rispetto del principio di legalità delle pene da parte dei giudici di merito, ha annullato le pronunce di condanna a pene diverse, per specie o per entità, da quelle previste dalla legge. Il principio di legalità delle pene vincola il legislatore, l'art. 25 co. 2 Cost dispone che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge”, consacra l'idea che il tipo, i contenuti e la misura della pena devono trovare la loro fonte nella legge. La Corte Costituzionale ha attribuito carattere assoluto alla riserva di legge in materia di pene, escludendo l'intervento di fonti diverse dalla legge statale, anche per la definizione di aspetti marginali del trattamento sanzionatorio. Il rigore con cui la Corte Costituzionale ha interpretato il principio di legalità delle norme sembra eccessivo, giacché

nulla autorizza a ritenere che la riserva di legge in materia di sanzioni abbia carattere più rigoroso che in materia di reati, si tratta di una riserva tendenzialmente assoluta, tale cioè da consentire che fonti sublegislative concorrano all'individuazione della pena nei limiti di un'integrazione puramente tecnica. 1.Deve essere la legge a determinate il tipo delle pene applicabili dal giudice per ciascuna figura di reato, è ciò può avvenire :

  • nella stessa norma incriminatrice
  • attraverso clausole generali 2.La legge deve determinare con precisione il contenuto delle sanzioni penali. 3.La legge deve determinare la misura delle sanzioni penali. Il più elevato grado di precisione verrebbe garantito da un sistema di pene fisse. Vi sono nella costituzione principi che richiedono l'individuazione della pena da parte del giudice, ma antitesi ad una rigida e invariabile predeterminazione legale della misura della pena. Il punto di equilibrio tra legalità e individualizzazione della pena risiede nella predeterminazione legale, per ogni figura di reato, di una cornice di pena, cioè di un minimo e un massimo entro il quale il giudice dovrà scegliere la pena adeguata ad ogni singolo caso concreto. Da quanto premesso, segue una serie di corollari:
  1. il principio di legalità si oppone alla previsione di pene indeterminate nel massimo: in assenza di un limite massimo fissato dalla legge, la determinazione dell'ammontare della pena verrebbe lasciata al libero arbitrio di ogni singolo giudice
  2. la cornice edittale non deve essere troppo ampia. Cornice legali eccessivamente ampliate impongono al giudice di farsi legislatore del caso concreto, formulando propri autonomi giudizi di disvalore sulla stessa figura astratta di reato.
  3. La cornice edittale deve essere individuata con precisione, il che non accade nel diritto vigente
  4. il principio di legalità della pena esige che la legge detti criteri vincolanti per il giudice nella commisurazione della pena, prendendo posizione, a differenza di quanto accade oggi nell'art. 133 c.p, sui fini della pena cui deve ispirarsi il giudice nella commisurazione. IL PRINCIPIO DI LEGALIT NELLE MISURE DI SICUREZZA le misure di sicurezza sono sanzioni applicabili in aggiunta alla pena nei confronti di soggetti imputabili o semimputabili, o in luogo della pena nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere. Anche le misure di sicurezza soggiaciono al principio di legalità. Tal eprincipio è enunciato nel codive penale all'art. 199, con la conseguenza che è vietata al giudice l'applicazione di misure di sicurezza diverse da quelle stabilite dalla legge e per casi non preveduti dalla legge. Anche per le misure di sicurezza il principio di legalità è stato innalzato al rango di principio costituzionale. L'art. 25 co. 3 Cost dispone infatti che “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Ne deriva che il legislatore ordinario non può delegare a fonti subordinate la disciplina delle misure di sicurezza, né può dettare una disciplina imprecisa, così d aprire la porta all'arbitrio del giudice nell'individuazione dei presupposti, della tipologia e dei contenuti delle misure.
  • il primo presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza è la commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato, o di una quasi reato. In relazione all'una e all'altra classe di fatti, deve essere la legge a prevedere espressamente l'applicabilità della misura di sicurezza.
  • Il secondo presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza è la pericolosità sociale dell'agente, cioè la probabilità che egli commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Secondo la disciplina attuale, la pericolosità sociale va sempre accertata in concreto dal giudice. La disciplina vigente non sembra compatibile con il principio di precisione, che impone al legislatore di fare tutto in suo potere per ridurre al minimo l'arbitrio del giudice nella formulazione del giudizio di pericolosità. Per soddisfare il principio di precisione, il giudizio di pericolosità dovrebbe essere riferito alla futura commissione di un reato. La legge dovrebbe individuare una serie di elementi effettivamente sintomatici della pericolosità sociale, e no n limitarsi ad un generico richiamo all'art. 133 c.p per la commisurazione della pena. Infine, la legge dovrebbe consentire il ricorso ad una perizia sulla personalità dell'imputato già nel momento in cui il giudice ordina la sottoposizione ad una misura di sicurezza. Ulteriore dubbio di compatibilità si pone con l'art. 25 cost in relazione al principio di determinatezza, le scienze criminologiche denunciano l'assenza di leggi scientifiche o di massime esperienze che consentano di affermare nel caso concreto al pericolosità sociale di una persona.

societari

  1. al linguaggio medico: per individuare ad esempio il significato letterale del termine “malattia del corpo” usata dalla legge negli articoli 582-583...
  2. al linguaggio biologico: per individuare ad esempio il significato letterale del termine “embrione umano”, utilizzato dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita. Qualora, pur attingendo ai suddetti linguaggi, non sia ancora possibile stabilire quale sia il significato letterale da attribuire ad un termine all'interno della legge penale, il giudice ricorre ad un'ulteriore attività di interpretazione:
  3. interpretazione sistematica : può venire in aiuto per individuare,tra più significati compatibili con la lettera della legge, quello che va preferito. All'interpretazione sistematica si deve fare ricorso, ad esempio per stabilire cosa debba intendersi per “malattia” dei delitti di lesione personale. La norma confinante con quella relativa alla lesione personale, che configura il delitto di percosse, è caratterizzata da un elemento negativo che abbraccia quelle violenze fisiche che si esauriscono nel cagionare lievi alterazioni anatomiche e non si traducono in un processo morboso con riduzione di funzionalità dell'organismo umano, il che spiega la notevole differenza delle pene comminate dalla legge.
  4. Interpretazione a fortiori (a maggior ragione): impone di chiarire i dubbi interpretativi sollevati da una norma di portata più ampia. È ad esempio l'interpretazione a fortiori dell'art. 56 alla luce dell'art. 115 che consente di escludere gli “atti preparatori” dal significato del termine “atti diretti in modo non equivoco”; se, infatti sono penalmente irrilevanti gli atti preparatori di un delitto compiuti da più persone (art.115), a maggior ragione saranno penalmente irrilevanti gli atti preparatori compiuti da una singola persona (art.56).
  5. Interpretazioni conformi alla Costituzione :in funzione selettiva dei fatti penalmente rilevanti.
  • il principio di offensività opera imponendo all'interprete l'espulsione della fattispecie legale di fatti che sono in concreto inoffensivi del bene giuridico tutelato: la falsa testimonianza che cada sulle circostanze ininfluenti del processo decisionale del giudice
  • il principio di colpevolezza, vincola l'interprete a subordinare l'attribuzione della responsabilità alla possibilità di muovere all'agente almeno un rimprovero di colpa
  • principio di precisione preclude all'interprete di attribuire alla norma significati compatibili con il tenore letterale, ma che conferirebbero contorni imprecisi al divieto o al comando imposto dalla legge: è il caso della nuova configurazione del delitto di abuso d'ufficio, voluta dal legislatore anche per eliminare i coefficienti di imprecisione della precedente formulazione.
  • il principio di costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione può contribuire all'individuazione della portata di una causa di giustificazione di quei fatti, come l'uso illegittimo delle armi e di ogni altro mezzo di coazione fisica
  • il divario di rango costituzionale tra il bene della vita e il bene patrimonio pone l'interprete della nuova disciplina della legittima difesa nel domicilio e negli esercizi commerciali di fronte ad un'alternativa. La codificazione della licenza di uccidere va sottoposta alla Corte costituzionale, come disciplina da dichiarare costituzionalmente illegittima per contrasto con gli articoli 2,3,32,42 Cost, o va sottoposta ad un'interpretazione conforme alla costituzione da parte del giudice ordinario, che in via sistematica legga la norma come se legittimasse la difesa con armi solo in presenza di un pericolo che investa la incolumità fisica e anche il patrimonio.
  1. Interpretazione conforme alla normativa europea: nel senso che deve scegliere, tra i possibili significati letterali della legge italiana, quello conforme alle pretese del diritto dell'UE. SINTESI Nella materia penale la Costituzione pone il principio di RISERVA DI LEGGE o principio di legalità dei reati, delle pene e delle misure di sicurezza:
  • art. 25 co 2 Cost: “nessuno può essere punito se non in forza della legge
  • art. 25 co. 3 Cost: “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Ciò significa che la Costituzione riserva il monopolio della scelta dei fatti da punire e delle relative al potere legislativo, così da garantire il cittadino dagli arbitri del potere esecutivo e giudiziario (art. 1 c.p/ art.199 c.p/ art. preleggi) RISERVA DI LEGGE COME RISERVA DI LEGGE FORMALE DELLO STATO la riserva di legge fa riferimento alla legge in senso:
  • materiale: comprensiva anche degli atti aventi forza di legge, oppure
  • formale:comprensiva della sola legge formale ,cioè del Parlamento??? La risposta discende dalla ratio di garanzia della riserva di legge (cioè garantire il cittadino dagli arbitri del potere

esecutivo):

  1. solo la legge in senso formale: non possono essere fonti del diritto penale i decreti leggi e decreti legislativi
  2. solo la legge formale dello stato: non possono essere fonti del diritto penale le leggi regionali, le norme dell'UE, le consuetudini. RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO La riserva di legge (art.25 Cost) funge anche da sbarramento garantistico contro gli arbitri del potere giudiziario. Per evitare che il giudice assuma un ruolo creativo nella fase dell'applicazione della legge penale, quindi per mettere al sicuro il cittadino dagli arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge impone al legislatore il rispetto di 3 principi: Principio di precisione:il legislatore deve formulare le norme penali in modo chiaro Principio di determinatezza: il legislatore può incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo Principio di tassatività:
  • il legislatore deve imporre al giudice il divieto di estensione analogica delle norme penali di sfavore
  • il legislatore deve formulare le norme penali rispettando il divieto di analogia

I LIMITI ALL'APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PENALE

A. LIMITI TEMPORALI

1. IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL'AGENTE

In uno Stato Liberale di diritto il cittadino deve poter sapere, prima di agire, se dal suo comportamento potrà derivare una responsabilità penale, e quali siano le eventuali sanzioni, solo a queste condizioni può compiere libere scelte di azione, assumendosi la responsabilità dei suoi comportamenti. Ecco perché i fondatori del principio liberale di diritto hanno arricchito la tutela del cittadino introducendo il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME SFAVOREVOLI ALL'AGENTE, hanno inteso porre il cittadino al riparo dalle sopraffazioni del giudice e del legislatore che, puniscono fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, ovvero li puniscono più severamente. Il rispetto del principio di irretroattività delle norme che contengono nuove incriminazioni è imposto al giudice dall'art. 2C co.1 c.p, il quale dispone “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. L'art. 2 co.4 c.p vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge successiva sfavorevole al reo, dispone che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”. Le norme ora citate non sono modificabili, né derogabili, perché il principio di irretroattività è stato innalzato al rango di principio costituzionale. Secondo l'art. 25 co.2 Cost “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, il divieto riguarda sia la punizione di fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, sia la punizione più severa di fatti che già costituivano reato. La Corte ha riconosciuto nel principio di irretroattività delle norme sfavorevoli all'agente un'inderogabile superiore principio di civiltà, la cui ratio è di garantire la libertà dell'individuo dallo Stato, assicurandogli la sicurezza giuridica delle consentire libere scelte d'azione. Il principio di irretroattività della legge penale ha decisive ripercussioni sulla configurazione e sul funzionamento del sistema penale.

  • in primo luogo, il principio di irretroattività è condizione indispensabile perché la minaccia della pena da parte del legislatore funzioni come strumento di prevenzione generale.