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diritto penale
Tipologia: Sintesi del corso
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la storia della pena è una continua abolizione. Nel 700 dominavano pene efferate, come la pena di morte eseguita con modalità atroci, la pena corporale, la confisca totale dei beni ecc... nel corso dei 2 secoli successivi il sistema delle sanzioni penali ha attenuato la sua durezza, fino all'abolizione totale della pena di morte in molti paesi. Per molto tempo il carcere promette di conservare un ruolo centrale nei sistemi penali, continua perciò a porsi un quesito: che cosa legittima il ricorso dello Stato all'arma della pena? La risposta viene data dalle teorie della pena, che possono ridursi a 3 filoni fondamentali:
funzione di prevenzione speciale, e più precisamente di RIEDUCAZIONE, che la Costituzione assegna alla pena. Il tipo e la misura della pena devono essere tali da rendere possibile che successivamente si realizzi un'opera di rieducazione del condannato. Ciò significa che che l' EFFETTO DETERRENTE nei confronti dei consociati non potrà essere indiscriminato, si dovranno evitare pene che comportino la segregazione a vita del condannato. Problematica appare nel nostro ordinamento la pena dell'ergastolo , che preclude il ritorno in società del condannato. 2.2 I CRITERI- GUIDA PER LA SELEZIONE DEI FATTI PENALMENTE RILEVANTI: a. IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ La struttura del reato trova espressione nel principio di offensività, secondo il quale: non vi può essere reato senza offesa a un bene giuridico, cioè una situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento dell'uomo. Il legislatore non può punire nessuno per quello che è, ma può punire solo i fatti che ledono o pongono in pericolo l'integrità di un bene giuridico. Il fatto che il legislatore possa reprimere con la pena solo fatti offensivi di beni giuridici è stato affermato dalla Corte Costituzionale, che ha attribuito al principio di offensività rango costituzionale, come vincolo anche per il legislatore. La Corte ha affermato che il principio di offensività opera su 2 punti:
Per quanto riguarda la pena detentiva la sua esecuzione deve essere orientata verso finalità di prevenzione speciale: deve essere orientata allo scopo di rendere possibile la rieducazione del condannato, proponendosi di aumentare le chances di reinserirsi nella società libera nel rispetto delle sue regole. Questa regola rappresenta il filo conduttore dell'intera legge sull'ordinamento penitenziario. 4.2 I LIMITI DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA Nella fase dell'esecuzione la ricerca della rieducazione del condannato incontra una serie di limiti:
venga considerato in un tempo sia lecito che illecito. Sono le cause di giustificazione gli istituti che fanno emergere la connessione fra i differenti settori dell'ordinamento e l'unità del sistema, si tratta dei doveri e delle facoltà, derivanti da norme situate in ogni settore dell'ordinamento, che autorizzano la commissione di un fatto rendendolo lecito nell'intero ordinamento. 6.DIRITTO PENALE E PROBLEMI PROBATORI 6.1 LE REGOLE PROBATORIE La prova della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato è governata da regole di giudizio il cui significato è univoco: l'onere di prova incombe sull'accusa. È già una regola di rango costituzionale ad imporlo, il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, art. 27 co.2 Cost. in armonia con il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, il codice di procedura penale del 1988 ha fissato le regole probatorie sulla cui base va pronunciata la sentenza di assoluzione. Non solo quando non vi è la prova che “il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato e non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione” ma anche quando vi è il dubbio “che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso...”. Il codice del 1988 ha inoltre statuito che l' in dubio pro reo vale per tutti gli elementi dalla cui assenza o presenza dipende l'affermazione della responsabilità. In definitiva “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o se vi è il dubbio sulla esistenza delle stesse”. L'art.533 co. 1 c.c.p afferma che una sentenza di condanna può essere pronunciata solo quando l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. 6.2 LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROBATORIE DA PARTE DEL LEGISLATORE Questo quadro è esplicitamente contraddetto dal legislatore, quando conia le norme incriminatrici che delineano reati di sospetto, cioè quei reati al cui interno compare un'anomala regola probatoria. 6.3 LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROBATORIE DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA La contraddizione con quell'insieme di regole probatorie è frontale quando al giurisprudenza modifica la struttura del reato, per alleviare l'onere probatorio dell'accusa ricostruisce la fisionomia di questo o quell'elemento costitutivo per rendere più agevole la prova della sua sussistenza nel caso concreto. Sono svariati gli elementi del reato che rischiano di subire questo illegittimo stravolgimento strutturale:
La Corte Costituzionale ha valorizzato:
- Pena: strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati: a. attraverso risocializzazione: aiutando il condannato a re-inserirsi nella società b. attraverso l'intimidazione: alla pena si assegna una funzione di spinta psicologica con il fine di eliminare le intenzioni a delinquere c. attraverso neutralizzazione: rendere il condannato inoffensivo, o almeno rendendogli difficile la commissione di reati.
Da sempre il diritto penale si caratterizza per la durezza delle sue sanzioni. All'atrocità del sistema sanzionatorio penale settecentesco il pensiero illuministico reagì in due direzioni:
determinati interessi. Al riguardo occorre distinguere:
della Corte penale internazionale sottoscritta a Roma del 1998]. da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico:
concreti, purché la norma di fonte legislativa individui con precisione la classe di provvedimenti di cui reprimere l'inosservanza. 4.RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO Per mettere al sicuro il cittadino dagli arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge impone al legislatore un triplice ordine di obblighi:
concetto normativo non deve dare adito ad incertezze:
nulla autorizza a ritenere che la riserva di legge in materia di sanzioni abbia carattere più rigoroso che in materia di reati, si tratta di una riserva tendenzialmente assoluta, tale cioè da consentire che fonti sublegislative concorrano all'individuazione della pena nei limiti di un'integrazione puramente tecnica. 1.Deve essere la legge a determinate il tipo delle pene applicabili dal giudice per ciascuna figura di reato, è ciò può avvenire :
societari
esecutivo):
In uno Stato Liberale di diritto il cittadino deve poter sapere, prima di agire, se dal suo comportamento potrà derivare una responsabilità penale, e quali siano le eventuali sanzioni, solo a queste condizioni può compiere libere scelte di azione, assumendosi la responsabilità dei suoi comportamenti. Ecco perché i fondatori del principio liberale di diritto hanno arricchito la tutela del cittadino introducendo il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME SFAVOREVOLI ALL'AGENTE, hanno inteso porre il cittadino al riparo dalle sopraffazioni del giudice e del legislatore che, puniscono fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, ovvero li puniscono più severamente. Il rispetto del principio di irretroattività delle norme che contengono nuove incriminazioni è imposto al giudice dall'art. 2C co.1 c.p, il quale dispone “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. L'art. 2 co.4 c.p vieta al giudice di applicare retroattivamente una legge successiva sfavorevole al reo, dispone che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”. Le norme ora citate non sono modificabili, né derogabili, perché il principio di irretroattività è stato innalzato al rango di principio costituzionale. Secondo l'art. 25 co.2 Cost “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, il divieto riguarda sia la punizione di fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, sia la punizione più severa di fatti che già costituivano reato. La Corte ha riconosciuto nel principio di irretroattività delle norme sfavorevoli all'agente un'inderogabile superiore principio di civiltà, la cui ratio è di garantire la libertà dell'individuo dallo Stato, assicurandogli la sicurezza giuridica delle consentire libere scelte d'azione. Il principio di irretroattività della legge penale ha decisive ripercussioni sulla configurazione e sul funzionamento del sistema penale.