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Riassunti del libro di Diritto Penale
Tipologia: Dispense
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“La storia della pena è una continua abolizione”. Ancora nel settecento dominavano pene efferate, come la pena di morte eseguita con modalità atroci, le pene corporali (accecamento, taglio del naso, della lingua, etc.), la pena del remo (o galera), le pene infamanti (gogna, berlina, etc.), la confisca totale dei beni, etc. Nel corso dei due secoli successivi il sistema delle sanzioni penali ha progressivamente attenuato la sua durezza: la pena detentiva ha via via tolto spazio alle inumane pene del passato, fino all'abolizione totale della pena di morte in molti paesi. Per molto tempo ancora il carcere, con il suo carico di sofferenze, promette però di conservare un ruolo centrale nei sistemi penali. Continua perciò a porsi un quesito ineludibile: che cosa legittima il ricorso dello Stato all'arma della pena? La risposta a questi interrogativi viene offerta dalle teorie della pena che, pur nella loro varietà e complessità, possono ricondursi a tre filoni fonda mentali: la teoria retributiva, la teoria della prevenzione generale e la teoria della prevenzione speciale o individuale. Secondo la teoria retributiva la pena statuale si legittima come un male inflitto dallo Stato per compensare ('retribuire') il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società: nella sua forma più primitiva, ma anche più pura, questa teoria della pena trova espressione nella legge del taglione (“occhio per occhio, dente per dente”), In quanto disinteressata agli effetti della pena, la teoria retributiva viene designata come assoluta: svincolata cioè dalla considerazione di un qualsivoglia fine da raggiungere. Sviluppando coerentemente questa visione della pena, Kant ha scritto: « anche se una società civile, con tutti i suoi membri, decidesse di sciogliersi (ad es., il popolo che vive in un'isola decidesse di separarsi e di disperdersi per tutto il mondo), bisognerebbe prima giustiziare l'ultimo assassino che si trovasse in un carcere, perché ciascuno soffra ciò che meritano i suoi comportamenti, e perché non pesi la colpa del sangue sopra il popolo che ha rinunciato a punirlo ». Secondo questa logica, si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità: al limite, come nel caso ipotizzato da Kant, si deve punire anche se non ci sarà più, dopo la punizione, la stessa società che infligge la pena. Assegnano invece uno scopo alla pena le teorie preventive, che proprio in considerazione di questa loro caratteristica vengono designate come relative, cioè incentrate sugli effetti della pena. In particolare, la teoria generalpreventiva legittima la pena come mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari: in primo luogo, facendo leva sugli effetti di intimidazione correlati al contenuto afflittivo della pena, alla quale si assegna una funzione di controspinta psicologica, tale da neutralizzare le spinte a delinquere dei consociati. Nel lungo periodo, l'effetto di prevenzione generale viene perseguito inoltre attraverso l'azione pedagogica della norma penale: si confida cioè che col tempo si crei nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge penale. L'effetto di orientamento culturale dovrebbe in altri termini sostituirsi, a poco a poco, all'obbedienza dettata dal timore della pena. La teoria specialpreventiva concepisce la pena come strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati. E questa funzione può essere , assolta in tre forme: nella forma della risocializzazione, cioè dell'aiuto al condannato a inserirsi o reinserirsi nella società nel rispetto della legge; nella forma della intimidazione, rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento di risocializzazione; nella forma, infine, della neutralizzazione, quando il destinatario della pena non appaia suscettibile né di risocializzazione, né di intimidazione. La legittimazione della pena varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema. Così, in uno Stato teocratico ogni comportamento immorale o peccaminoso potrà essere represso come reato e la pena potrà coerentemente legittimarsi sulla falsariga della giustizia divina, come retribuzione del male immanente al reato; in uno Stato totalitario, nel quale si esige dal cittadino una incondizionata fedeltà alla legge, si reprime come reato. qualsiasi sintomo di ribellione (la volontà, comunque manifestata, di disobbedire alla legge ovvero l'espressione di una personalità antisociale) e conseguentemente si assegna alla pena il compito di ottenere a qualsiasi prezzo la fedeltà alla legge, anche prevedendo comminatorie draconiane e concentrando in ogni caso sull'intimidazione e sulla neutralizzazione le chances di prevenzione di nuovi reati da parte del condannato. Se dunque ci si interroga, come è necessario, sul problema della legittimazione della pena nel nostro ordinamento, per dargli una risposta bisognerà muovere dai lineamenti dello Stato descritti dalla Costituzione italiana. E la risposta andrà cercata procedendo ad un esame separato dell'uso della pena da parte dei singoli poteri dello Stato (legislativo, giudiziario, esecutivo), perché tutti concorrono all'esercizio della potestà punitiva: il potere legislativo, al quale compete di selezionare i comportamenti penalmente rilevanti, dettando comandi e divieti, e di minacciare le pene ai trasgressori: il potere giudiziario, al quale è riservato il compito di accertare la violazione delle norme legislative e di infliggere pene adeguate al caso concreto; il potere esecutivo, che deve curare l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice. Struttura del reato e tipo di Stato : Così come la legittimazione della pena è strettamente correlata con il tipo di Stato in cui si pone il problema, anche la struttura del reato è sottoposta ad un identico condizionamento: sia nella forma, sia nei contenuti, il reato è un'entità giuridica storicamente condizionata.
La storia del diritto penale moderno è segnata da una svolta epocale: il passaggio dall'equazione ‘reato = peccato’ all'equazione ‘reato = fatto dannoso per la società’ , cioè dalla repressione di comportamenti, - anche di meri atteggiamenti interiori - puniti in quanto contrastanti con la legge divina, alla repressione dei soli comportamenti che mettono in pericolo o ledono beni individuali o collettivi. Questa svolta viene preparata dall'opera pionieristica dei giusnaturalisti, che caldeggiano uno Stato secolarizzato guardiano della pace esteriore. È però con l'illuminismo che si consolida - in particolar modo in Italia - la separazione tra reato e peccato e il primato dell'oggettivo sul soggettivo; in questo senso Cesare Beccaria rileva che, per affermare e graduare la responsabilità dell'agente, bisogna distinguere « il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggera, e questa dalla perfetta innocenza » ma « la vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette ». La secolarizzazione del diritto penale si inserisce in un più vasto movimento ideale volto alla laicizzazione complessiva dello Stato: lo Stato teocratico - che si legittima in nome di un'autorità trascendente e si propone come braccio armato dell'ortodossia religiosa e come occhiuto persecutore anche delle mere convinzioni eterodosse - cede progressivamente il passo ad uno Stato laico e liberale, fondato da uomini per scopi immanenti all'umana società e portatore dei valori della tolleranza civile, della libertà religiosa e dell'inviolabilità della coscienza. Sul piano del diritto penale, ciò significa fra l'altro - come ha sottolineato Mario Cattaneo - « sottrazione di un'ampia serie di azioni umane alla legislazione statale e allargamento della sfera di libertà dei cittadini ». La secolarizzazione del diritto penale è un processo che non si realizza senza contrasti e in modo uniforme in tutti i Paesi. In Italia, sulla scia non solo di Beccaria, ma anche di altri grandi illuministi (tra i quali spicca Gaetano Filangieri), il modello liberale di diritto penale si afferma invece stabilmente nell'ottocento, trovando compiuta teorizzazione nell'opera di Francesco Carrara. Nel monumentale Programma del corso di diritto criminale, la cui prima edizione risale al 1859, che ha formato intere generazioni di giuristi anche del secolo successivo, si legge tra l'altro: “Il diritto di proibire certe azioni, e dichiararle delitto, si attribuisce all'autorità sociale come mezzo di mera difesa dell'ordine esterno”. Tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento, mentre la dottrina prevalente - in armonia con le codificazioni dell'epoca - concepisce il reato come offesa a un bene giuridico, un filone dottrinale - la c.d. Scuola positiva.-mutua e traduce in schemi giuridici un nuovo indirizzo criminologico. Il fenomeno criminale avrebbe le proprie radici nell'uomo delinquente, cioè nelle caratteristiche biologico-somatiche di singoli individui, per lo più appartenenti alle 'classi sociali pericolose': Ja lotta alla criminalità dovrebbe rivolgersi non tanto contro il reato, quanto contro il reo. Muovendo da tali premesse criminologiche, sul piano giuridico si afferma l'idea che la pena debba essere utilizzata per difendere la società da persone pericolose e che la sua durata debba essere - come scrisse Filippo Grispigni - « assolutamente o relativamente indeterminata, e cioè venir meno solo col cessare della pericolosità ». In primo piano nel diritto penale dovrebbero essere posti, perciò, tipi di persone socialmente pericolose (delinquenti occasionali, d'abitudine, nati istintivi o per tendenza -, passionali, infermi di mente) e il legislatore potrebbe addirittura fare a meno della compilazione di un catalogo di reati: la pena potrebbe essere applicata in presenza di qualsiasi sintomo di pericolosità individuale. Al limite, il codice penale potrebbe ridurmi a un solo articolo: “ogni uomo socialmente pericoloso va reso innocuo nell’interesse della collettività”. I risvolti illiberali di questa concezione sono evidenti: si affidano al giudice poteri incontrollabili, consentendogli di applicare misure restrittive della libertà personale, in presenza di dati incerti e manipolabili come la 'pericolosità sociale e i 'tipi criminologici di autore' (delinquenti occasionali, nati, abituali, etc.); per di più, ancorando la durata della pena al permanere della pericolosità, si autorizza il giudice a protrarre sostanzialmente ad libitum la privazione della libertà. Questi rischi vengono lucidamente avvertiti da larghi settori della dottrina dell'epoca. Proprio per la sua marcata connotazione illiberale, la concezione 'sintomatica' del reato viene attaccata da chi contesta la visione complessiva del diritto penale propugnata dalla Scuola positiva, i cui massimi alfieri erano Ferri e Grispigni. Il codice penale è la Magna Charta del reo. Esso gli accorda l'assicurazione scritta che verrà punito solo in presenza dei presupposti fissati dalla legge e solo entro i limiti stabiliti dalla legge ». L'attacco frontale mosso dalla Scuola positiva al concetto liberale di reato è rimasto sostanzialmente senza effetto: anche quando la legislazione dà spazio alla 'pericolosità individuale', sintomo pressoché indefettibile della pericolosità è la commissione di un reato concepito come offesa a un bene giuridico. Nel codice penale italiano del 1930, le misure di sicurezza presuppongono infatti, di regola, la commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato.
fattispecie tipica. Non avrebbe senso la 'rieducazione di chi, non essendo 'in colpa' (rispetto al fatto), non ha, certo, 'bisogno di essere 'rieducato' » I criteri-guida per la selezione dei fatti penalmente rilevanti - (c) il principio di proporzione e di sussidiarietà : il principio di proporzione (o di proporzionalità) esprime una logica costi-benefici, più precisamente esprime l'esigenza che i vantaggi per la società che si possono attendere da una comminatoria di pena (prevenzione di fatti socialmente dannosi) siano idealmente messi a confronto con i costi immanenti alla previsione di quella pena: costi sociali (anche economici) e individuali, in termini di sacrificio per i beni della libertà personale, del patrimonio, dell'onore, etc. Perspicua in questo senso Corte cost. 10 novembre 2016, n. 236, nella quale, richiamando la propria costante giurisprudenza, la Corte afferma che la pena deve essere « proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. La tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a "negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da questi ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni" (sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989) ». a) In primo luogo, i costi della pena devono essere quanto meno controbilanciati dalla dannosità sociale di quella classe di fatti. Perché si legittimi la previsione di un fatto come reato è dunque necessario che quel fatto si collochi al di sopra di una soglia di gravità: solo offese sufficientemente gravi (colpevolmente) arrecate ad un bene giuridico sufficientemente importante 'meritano il ricorso alla pena (quale sinonimo di principio di proporzione si parla anche di principio di meritevolezza di pena). b) Inoltre, perché il ricorso alla pena sia fonte di un complessivo vantaggio per la società, occorre che la pena, in relazione a una determinata classe di fatti, sia in grado di produrre un reale effetto di prevenzione generale. Il legislatore deve dunque astenersi dal sottoporre a pena classi di fatti per le quali la pena non è in grado di produrre alcun effetto generalpreventivo, o addirittura produce l'effetto opposto: risulta criminogena. incentivando la commissione del reato. c) Il principio di proporzione non si limita peraltro a porre un limite alle scelte legislative di incriminazione, ma, in una diversa, non meno significativa componente, opera anche come limite alle scelte sanzionatorie del legislatore, relative al tipo e all'entità delle sanzioni penali. Premesso che il divieto di pene sproporzionate non è oggetto di enunciazione espressa nella Costituzione, tale componente del principio di proporzione è stata progressivamente valorizzata dalla Corte costituzionale facendo leva su diversi principi costituzionali. La Corte ha fatto riferimento sia al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost, sia ad altri principi specificamente attinenti alla materia penale (legalità delle pene, personalità della responsabilità penale e, soprattutto, rieducazione del condannato) (cfr., in particolare, Corte cost. 2 aprile 1980, n. 50). Su questa linea si colloca anche la sentenza 2 luglio 1990, n. 313, nella quale si legge che l'art. 27 co. 3 Cost. « impone al giudice di valutare l'osservanza del principio di proporzione fra quantitas della pena e gravità dell'offesa, e quindi il concreto valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità » Ulteriori tasselli in questo filone giurisprudenziale sono segnati da pronunce nella quale la Corte costituzionale afferma che la pena deve essere proporzionata - in astratto e in concreto - alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, perché solo a tale condizione sarà in grado di produrre un effetto rieducativo, ovvero che “la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale... produce... una vanificazione del fine rieducativo della pena”. Il principio di sussidiarietà postula che la pena venga utilizzata soltanto quando nessun altro strumento, sanzionatorio o non, sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace nei confronti di una determinata forma di aggressione. Oltre che 'meritata', cioè proporzionata' alla gravità del fatto, la pena deve dunque essere necessaria': ad essa si può fare. ricorso solo come ultima ratio. Sia il principio di proporzione (o di proporzionalità), sia il principio di sussidiarietà sono ancorati alla Costituzione. Come si è detto, il principio di proporzione è immanente a diversi principi costituzionali: in primis, ai principi di eguaglianza-ragionevolezza e della rieducazione del condannato. Il principio di sussidiarietà è ricollegabile al principio enunciato nell’art. 13 co. 1 Cost., ove si riconosce carattere inviolabile alla libertà personale. In definitiva, il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima nel nostro ordinamento per finalità di prevenzione generale, entro i limiti imposti dal principio della rieducazione del condannato, a tutela proporzionata e sussidiaria di beni giuridici contro offese inferte colpevolmente.
Lo scopo della pena nello stadio giudiziale - rieducazione sotto il limite della colpevolezza : una volta ricostruito il modello legale del reato in questione attraverso l'interpretazione della norma incriminatrice e avendo successivamente accertato che il fatto concreto integra quel modello astratto, il giudice pronuncia la condanna e infligge la pena, scegliendola all'interno dei tipi di pena e dei limiti o minimi e massimi previsti dal legislatore. Quale lo scopo o quali gli scopi che legittimano l'inflizione della pena e che devono orientare le scelte del giudice nella commisurazione della pena? È la Costituzione che individua il fondamento e la legittimazione della pena anche in questo stadio. Affermando che « le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato », l'art. 27 co. 3 Cost. impone al giudice di orientare le sue scelte in funzione di tale finalità: tra più tipi di pena eventualmente comminati in via alternativa per una certa figura di reato, il giudice dovrà scegliere la più idonea a prevenire il rischio che egli delinqua nuovamente, intimidendolo o promuovendone il reinserimento nella società; secondo la stessa logica il giudice dovrà poi operare l'ulteriore scelta del quantum di pena, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla norma incriminatrice. Qualsiasi prospettiva di rieducazione attraverso la pena risulterebbe d'altra parte frustrata se il condannato avvertisse la pena che gli viene inflitta come un'incomprensibile vessazione: ciò accadrebbe inevitabilmente se gli venisse applicata una pena sproporzionata per eccesso rispetto alla colpevolezza individuale. Ciò è vietato dal principio costituzionale di colpevolezza (art. 27 co. 1 Cost.), che vincola non soltanto il legislatore nella costruzione dei tipi di reato, ma anche il giudice nella commisurazione della pena. Ne segue che una pena orientata verso la rieducazione del condannato dovrà essere prescelta dal giudice al di sotto del 'tetto' segnato dalla misura della colpevolezza: nella commisurazione della pena le considerazioni di prevenzione speciale incontrano dunque un limite invalicabile segnato dalla colpevolezza per il singolo fatto. L'inflizione della pena da parte del giudice trova un ulteriore fondamento giustificativo nelle esigenze della prevenzione generale dei reati: far seguire alla previsione legale della pena la sua applicazione in concreto con la pronuncia della sentenza di condanna significa confermare la serietà della minaccia contenuta nella norma incriminatrice, mostrando ai potenziali trasgressori della norma che non potranno violarla impunemente. D'altra parte, che le pene minacciate dalla legge si traducano in concreto in sede di condanna è funzionale alla prevenzione generale non solo come intimidazione-deterrenza, ma anche come orientamento culturale: non ci si può attendere una spontanea adesione ai modelli di comportamento delineati nella norma penale se quella norma perde ogni giorno credibilità, fino a ridursi a una sorta di grida secentesca, di manzoniana memoria. La prevenzione generale, mentre concorre a legittimare l'inflizione della pena da parte del giudice, non può però svolgere nessun ruolo nella commisurazione della pena (anche per gli orientamenti della giurisprudenza. Il giudice non può cioè quantificare la pena allo scopo di statuire un esempio nei confronti dei terzi, nel tentativo di distoglierli dal commettere in futuro reati del tipo di quello oggetto della condanna. Pene esemplari - eccedendo la pena 'meritata' dal singolo condannato, determinata in base a considerazioni di prevenzione speciale entro il limite della colpevolezza individuale - si porrebbero infatti in frontale contrasto con due principi costituzionali: in primo luogo, con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 co. 1 Cost.), perché una parte della pena applicata al singolo si fonderebbe non su ciò che lui ha fatto, ma su ciò che potranno fare in futuro altre persone: si tratterebbe in altri termini di una responsabilità per (un ipotetico) fatto altrui; in secondo luogo, con il principio della dignità dell'uomo Prevenzione speciale e pene brevi - sospensione condizionale e sostituzione : una volta che il giudice abbia commisurato la pena nel rispetto dei criteri ora enunciati, può aprirsi un'ulteriore fase in cui lo stesso giudice può disporre che la pena non venga eseguita ovvero può sostituirla con pene diverse e meno gravose di quella inflitta. Questa possibilità abbraccia una limitata fascia di reati, di gravità medio-bassa, i cui autori possono essere ammessi alla sospensione condizionale della pena (di regola, entro il limite di due anni di pena detentiva: art. 163 co. 1 c.p.) ovvero alla sostituzione della pena detentiva breve (cioè non eccedente i due anni: artt. 53 ss. 1. 24 novembre 1981, n. 689). In questa fase, quale criterio per orientare i poteri discrezionali del giudice, domina incontrastata l'idea di prevenzione speciale: il giudice che abbia di fronte l'occasionale autore di un reato non grave può decidere di evitargli gli effetti desocializzanti del carcere, sospendendo l'esecuzione della pena, qualora abbia ragione di prevedere che quel soggetto non commetterà in futuro nuovi reati; secondo la stessa logica, il giudice può sostituire la pena detentiva breve con una pena non privativa (pena pecuniaria o libertà controllata). o solo parzialmente privativa della libertà personale (semidetenzione): e quando si tratterà di scegliere tra quei diversi tipi di pena sostitutiva, per espressa indicazione del legislatore, dovrà scegliere « quella più idonea al reinserimento sociale del condannato
L'efficacia del giudicato penale nei giudizi extrapenali : sono vari gli angoli visuali dai quali si possono osservare i rapporti tra. il diritto penale e gli altri settori dell'ordinamento, In primo luogo, accade in ogni tempo, ma soprattutto nelle società contemporanee, che vi siano situazioni conflittuali che reclamano una pluralità di interventi sanzionatori, con misure tratte dai più diversi rami dell'ordinamento. È quindi possibile che una data classe di fatti sanzionati penalmente attiri anche altre sanzioni, e che sia perciò illecita a diversi titoli (penale, civile, amministrativo, disciplinare). La disciplina apprestata dal nostro ordinamento è nel senso di un’articolata e differenziata efficacia del giudicato penale di condanna nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari. Accessorietà e autonomia del diritto penale : i rapporti tra il diritto penale e gli altri rami dell'ordinamento si lasciano cogliere da un altro e più ampio angolo visuale: l'accessorietà ovvero l'autonomia della norma penale rispetto alla disciplina extrapenale della classe di fatti costitutivi delle figure di reato. Schematizzando al massimo questo ordine di rapporti, si lasciano individuare due gruppi di ipotesi. A. Vi sono norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento: disciplinano materie in parte già giuridicamente preformate dal diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice penale dovrà perciò necessariamente fare riferimento; non dovrà solo constatare dei fatti, ma anche applicare quelle regole giuridiche extrapenali. È il campo occupato dai c.d elementi normativi della fattispecie legale, che compaiono in molti titoli della parte speciale. Ad es., nei delitti contro il patrimonio « l'altruità » della cosa nel furto (art. 624 c.p.), nell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.). nel danneggiamento (art. 635 c.p.), etc., sta a denotare che la cosa 'non è di proprietà" dell'autore di quei vari delitti, e il relativo accertamento comporta l'applicazione al caso concreto delle regole civilistiche sui modi di acquisto del diritto di proprietà; nei delitti contro la pubblica amministrazione si parla di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.); si parla di abuso d'ufficio commesso realizzando un atto giuridico o un'attività materiale in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge (art. 323 c.p.): tutte locuzioni che impongono al giudice di accertare se nel caso concreto l'atto contrasti con i doveri discendenti dalle norme del diritto amministrativo e, nel caso dell'abuso d'ufficio, da norme di fonte legislativa; nei delitti contro la famiglia, ad es., commette bigamia chi, « essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili », ovvero « chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili » (art. 556 c.p.): altrettante formule che impongono al giudice di fare riferimento alle norme del diritto civile per accertare se nel caso concreto si è contratto un matrimonio avente effetti civili, e se uno o entrambi i contraenti erano già legati da matrimonio avente effetti civili. B. Altre norme incriminatrici sono invece caratterizzate da autonomia rispetto agli altri rami dell'ordinamento, in primo luogo come autonomia del significato da attribuire- a un-dato termine, pur presente in quegli altri rami. Talora è la stessa legge a conferire quell'autonomo significato, stabilendo che cosa significa « agli effetti della legge penale » questo o quel termine, qualunque sia la norma incriminatrice in cui compaia. Non di rado è in via di interpretazione che si piega e si adatta il significato di un dato termine alle esigenze di tutela dei beni giuridici che informano una data norma incriminatrice. L'autonomia del diritto penale rispetto agli altri rami dell'ordinamento si manifesta anche sotto altri profili. Per soddisfare le peculiari esigenze di tutela espresse da questa o quella norma incriminatrice, se ne amplia in via interpretativa il raggio d'azione, reprimendo fatti che non troverebbero tutela in altri rami dell'ordinamento, come nel caso della truffa commessa nel quadro di un contratto illecito: si trae anche argomento dalla previsione espressa di una forma di truffa aggravata, che si realizza quando l'autore degli artifizi o raggiri induce la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale « con il pretesto di farlo esonerare dal servizio militare » (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), cioè stipulando un negozio illecito per contrarietà a norme imperative. Più frequentemente, l'autonomia del diritto penale si afferma di fronte all'invalidità civilistica di un negozio, che non si ripercuote sulla configurabilità del reato consistente nella stipulazione di quel negozio, purché siano presenti tutti i requisiti di validità, eccettuato quello per cui il fatto costituisce reato: ad es. nella frode in commercio (art. 515 c.p.) il reato si realizza benché ci si trovi in presenza di un contratto invalido, essendo viziato dal dolo del venditore che consegni cosa diversa da quella pattuita; analogamente, nella insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) la condotta descritta nella fattispecie legale consiste nel contrarre un'obbligazione, che è civilisticamente nulla, per mancanza della volontà di obbligarsi, posto che si richiede « il proposito di non adempiere ». Diritto penale e unità dell'ordinamento giuridico : vi è un ultimo punto di vista - quello dell'unità dell'ordinamento giuridico - dal quale vanno osservati e descritti i rapporti fra diritto penale e gli altri rami del diritto pubblico e privato. Ciascuno di quei rami ha autonomia di strutture e di funzioni, ma all'interno di un quadro unitario: l'intero ordinamento è una unità che si esprime nella coerenza che caratterizza l'ordinamento
giuridico, al cui interno sono inconcepibili contraddizioni insanabili. È inammissibile che uno stesso fatto venga considerato favorevolmente da una branca e negativamente da un'altra: che venga perciò considerato, ad un tempo, lecito e illecito., In seno ad un ordinamento estremamente complesso e frutto di una lunga stratificazione storica è naturale che possano manifestarsi delle antinomie: ma è il sistema stesso che deve fornire gli strumenti per eliminarle e il primo compito dell'interprete è mostrare la via per conseguire la necessaria coerenza dell'ordinamento. Sono delle cause di giustificazione gli istituti che fanno emergere la connessione fra i differenti settori dell'ordinamento e l'unità profonda del sistema: si tratta delle facoltà e dei doveri, derivanti da norme. situate in ogni settore dell'ordinamento, che - rispettivamente - autorizzano o impongono la commissione di un fatto, rendendolo lecito nell'intero ordinamento e così precludendo l'inflizione di ogni tipo di sanzione prevista per quel fatto dai diversi settori dell'ordinamento (penale, civile, amministrativo, disciplinare, costituzionale). Diritto penale e problemi probatori Le regole probatorie : la prova della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato è governata da regole di giudizio il cui significato è univoco: l'onere di provarli incombe sull'accusa. È già una regola di rango costituzionale ad imporlo: il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 co. 2 Cost.) pervade dall'inizio alla fine del procedimento penale l'accertamento della responsabilità dell'imputato, accollando alla sola accusa l'onere di vincere quella presunzione, così da consentire la pronuncia della sentenza di condanna. In armonia con quel principio, e spingendosi anche oltre per dare rilevanza al dubbio, il codice di procedura penale fissa le regole probatorie sulla cui base. in esito al giudizio, va pronunciata la sentenza di assoluzione: non solo quando vi è la prova che « il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione » (art. 530 co. 1 c.p.p.), ma anche in situazioni di dubbio: quando cioè « manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona non imputabile » (art. 530 co. 2 c.p.p.). Rovesciando una lunga prassi giurisprudenziale, il codice di procedura penale ha inoltre statuito che l'in dubio pro reo vale, come regola probatoria, per tutti gli elementi dalla cui assenza-o presenza dipende l'affermazione della responsabilità, comprese le cause di giustificazione e le cause di non punibilità: stabilisce infatti l'art. 530 co. 3 c.p.p. che « il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1», «se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa di non punibilità ovvero vi è dubbio sulla esistenza delle stesse». In base all'art. 533 co. 1 c.p.p. - nel testo sostituito dall'art. 5 l. 20 febbraio 2006, n. 46 - una sentenza di condanna può per contro essere pronunciata solo quando « l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio ». Le violazioni delle regole probatorie da parte del legislatore : questo quadro lineare è però esplicitamente contraddetto dal legislatore, quando conia le norme incriminatrici che delineano i c.d. reati di sospetto, cioè quei reati al cui interno compare un 'anomala regola probatoria, che allevia alla pubblica accusa il peso di provare la presenza di un elemento costitutivo del reato, trasferendo sull'imputato l'onere di provare l'assenza di quell'elemento. Una così frontale violazione della presunzione di non colpevolezza, imposta dall'art. 27 co. 2 Cost., comporta l'illegittimità costituzionale di simili norme incriminatrici, che la Corte costituzionale ha infatti affermato (Corte cost. 17 febbraio 1994, n. 48) in una ipotesi - in materia di criminalità mafiosa - relativa ai titolari di beni di valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica che « non (potessero) giustificar (ne) la legittima provenienza ». Le violazioni delle regole probatorie da parte della giurisprudenza : la contraddizione rispetto a quell'insieme di regole probatorie è altrettanto frontale, anche se occulta, quando la giurisprudenza - talora assecondata dalla dottrina - modifica la struttura del reato, sempre per alleviare l'onere probatorio. dell'accusa: ricostruisce e plasma la fisionomia di questo o quell'elemento costitutivo per rendere più agevole la prova della sua sussistenza nel caso concreto. Sono svariati gli elementi del reato che rischiano di subire questo illegittimo stravolgimento strutturale: primeggia il dolo, che in base alla legge risulta composto dalla rappresentazione e dalla volizione di un fatto di reato e può dirsi perciò presente e provato solo se si accerta, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che l'agente ha avuto l'effettiva rappresentazione e volizione di quel fatto; una rappresentazione solo potenziale - il poter sapere e prevedere, quando è accompagnato dal dovere di sapere e di prevedere - può invece fondare solo un rimprovero di colpa. Quando però l'accusa non riesce a provare quell'effettiva rappresentazione del fatto reclamata dalla struttura del dolo, spesso il giudice interviene in suo soccorso, stravolgendo la struttura del dolo: ritiene sufficiente accertare che l'agente potesse e dovesse prevedere la realizzazione del fatto, trasformando così la prova del dolo in prova della colpa.
La mancata riforma globale del codice penale non esclude, d'altra parte, che nel corso degli anni siano stati profondamente modificati importanti istituti della parte generale e che siano stati realizzati significativi interventi sulla parte speciale. Quanto alla parte generale, momenti di particolare rilievo sono segnati da: una legge del 1974 che ha modificato in senso favorevole al reo il trattamento sanzionatorio del concorso di reati (art. 81 c.p.), la disciplina della sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.) e quella del giudizio di bilanciamento tra-circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.); Ja riforma penitenziaria del 1975; una legge del 1981 che, oltre.ad operare una vasta depenalizzazione di illeciti minori, ha introdotto la nuova tipologia sanzionatoria delle pene sostitutive della detenzione breve; una legge del 1990 che ha eliminato la responsabilità oggettiva per le circostanze aggravanti; una legge del 2000 che introdotto la competenza penale del giudice di pace, dando vita a un sottosistema che privilegia la conciliazione tra autore e vittima e estromette totalmente la pena detentiva; la riforma della prescrizione del reato, della recidiva e delle attenuanti generiche realizzata nel 2005, con la legge c.d. ex Cirielli; una riforma che, nel 2006, ha ampliato i limiti della legittima difesa nei luoghi di privata dimora e un'altra, inserita nella legge intitolata « Modifiche al Codice penale in materia di reati di opinione » (1. 24 febbraio 2006, n. 85), che. ha interessato la disciplina della successione di leggi penali. Ancora: la legge di conversione del c.d. Decreto sicurezza 2008 (1. 24 luglio 2008, n. 125) ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune per chi si trovi illegalmente nel territorio nazionale, ha ulteriormente modificato la disciplina delle circostanze attenuanti generiche e ha ampliato l'ambito di applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, alla quale ha altresì affiancato la nuova misura dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. Una legge recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica » (1. 15 luglio 2009, n. 94) ha modificato la disciplina di talune circostanze aggravanti comuni (tra l'altro, l'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 c.p.), ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune per i delitti contro la persona commessi a danno di minori presso istituti scolastici e ha notevolmente innalzato i limiti generali, minimi e massimi, della multa e dell'ammenda. Tra il 2010 e il 2013 diversi interventi legislativi - il cui filo rosso può essere individuato nella lotta al sovraffollamento carcerario - hanno poi interessato, come si è detto, le misure alternative alla detenzione. È stata introdotta l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio; è stata prevista una nuova ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale; si è consentito che l'affidamento in prova "terapeutico' di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.u. stupefacenti) possa essere concesso anche più di due volte (con l'abrogazione dell'art. 94 co. 5 T.u. stupefacenti, disposta dal citato d.I. n. 146/2013, art. 2); attraverso la liberazione anticipata speciale, è stato previsto un temporaneo ampliamento degli effetti della liberazione anticipata; sono state sensibilmente ampliate le possibilità di accesso alle misure alternative da parte del recidivo reiterato (art. 2 d.l. 1 luglio 2013, n. 78), con l'eliminazione di alcune preclusioni che erano state introdotte nel 2005 con la legge ex Cirielli. Rilevantissime novità sono state poi introdotte in tema di misure di sicurezza personali. Con il d.1. 22 dicembre 2011, n. 21 1, convertito nella l. 17 febbraio 2012, n.9, è stata prevista la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, a decorrere dal 31 marzo 2015. Il d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in 1. 30 maggio 2014, n. 81, ha inoltre superato la tradizionale regola che ancorava la durata delle misure di sicurezza detentive al permanere della pericolosità sociale, introducendo il diverso principio secondo cui la durata di qualsiasi misura di sicurezza detentiva non può superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso. Di particolare rilievo, ancora, la 1. 28 aprile. 2014, n. 67. Questa legge ha inserito nel codice penale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168 bis-168 quater c.p.). Attraverso una delega al Governo, la legge n. 67/2014 ha poi promosso l'inserimento nel codice penale - nel 2015 - dell'art. 131 bis, che reca in rubrica « esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ». La 1. 23 giugno 2017,.n. 103 (« Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario » c.d. legge Orlando) ha introdotto nel codice-penale l'istituto dell'« estinzione del reato per condotte riparatorie » (art. 162 ter c.p.). La 1. 26 aprile 2019, n. 36 è nuovamente intervenuta, dopo la riforma del 2006, sulla disciplina della legittima difesa nel domicilio, cercando di tradurre in legge l'intento, manifestato da alcune forze politiche, di rendere - almeno in relazione al domicilio e ai luoghi equiparati - la difesa « sempre legittima ». Nel 2020, per effetto del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito nella 1. 8 agosto 2019, n. 77, e del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella 1. 18 dicembre 2020, n. 173, è stata modificata la disciplina della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis co. 2 c.p.), con la previsione di tre ulteriori ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. Un istituto che negli ultimi anni è stato oggetto di molteplici riforme è quello della prescrizione del reato.
Nella sfera della parte speciale, si possono rammentare, fra l'altro: la riforma - in senso largamente abolizionistico - della disciplina dell'aborto (1978); interventi sulla disciplina della criminalità organizzata, comune (artt. 416 bis ss. c.p.) o con finalità di terrorismo (artt. 270 bis-270 sexies, 280 bis e 289 bis c.p.); l'introduzione, nel 1993, dei c.d. reati informatici (alcuni inquadrati tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio, altri tra i delitti contro la fede pubblica, altri ancora tra i delitti contro il patrimonio), più volte oggetto di innovazioni e modifiche, da ultimo nel 2016; la riforma dei delitti contro la libertà sessuale (1996); l’introduzione di nuove norme incriminatrici per la repressione della pedofilia e della pornografia minorile (1998 e 2006); la nuova disciplina dei reati in materia di schiavitù (artt. 600 ss. c.p.) (2003); un nuovo titolo del codice penale (Titolo IX-bis) riservato ai delitti contro il sentimento per gli animali, introdotto nel 2004; una riforma, alla quale si è fatto cenno in precedenza, che, sotto la formula 'reati di opinione', ha interessato svariati delitti contro la personalità dello Stato e i delitti in materia di religione; l’introduzione di una norma specificamente rivolta a reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; la previsione della “confisca per equivalente” per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita; l’aggravamento delle pene per alcune ipotesi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose; la reintroduzione dell’oltraggio a pubblico ufficiale. Nel 2014 è stata introdotta la nuova figura delittuosa dell’autoriciclaggio. Tra le più importanti riforme vanno poi segnalate quelle relative ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Un ruolo crescente hanno assunto nel tempo le leggi penali speciali (o leggi penali complementari, cioè le leggi penali situate fuori dal codice), alle quali, di regola, si applicano gli istituti della parte generale del codice (art. 16 c.p.). Accanto a materie tradizionalmente oggetto di leggi speciali, come le materie fallimentare, societaria e tributaria, altri importanti settori del diritto penale hanno sede fuori dal codice: si pensi, ad es., ai reati in materia di armi, circolazione stradale, edilizia e urbanistica, immigrazione, mercati finanziari, procreazione assistita, prostituzione, sicurezza nei luoghi di lavoro e stupefacenti. Nel 2001 è stata introdotta la responsabilità da reato degli enti, la cui natura (penale o amministrativa) è controversa: e l'elenco dei reati che possono essere ascritti all'ente si è via via arricchito, anche sotto la spinta di convenzioni internazionali. Gli interventi della Corte costituzionale : un impulso spesso decisivo al superamento dei tratti più illiberali della legislazione penale è venuto infine dalla Corte costituzionale, che ha valorizzato in particolare i principi costituzionali di colpevolezza, di riserva di legge, di eguaglianza-ragionevolezza e di rieducazione, oltre ai diritti di libertà (manifestazione del pensiero, sciopero, riunione, etc.) sanciti dalla Costituzione. Di particolare rilievo alcune decisioni della Corte fondate sul principio di colpevolezza, due delle quali risalgono al 1988. Nella sentenza n. 364 del 1988 la Corte, riconosciuto che responsabilità penale personale ex art. 27 co. 1 Cost. è sinonimo di responsabilità per fatto proprio colpevole, ha affermato la rilevanza dell'errore sulla legge penale nei casi in cui si tratti di errore inevitabile, cioè nei casi in cui l'errore non sia dovuto a colpa; nella sentenza n. 1085 del 1988 la Corte ha messo-al bando, in linea di principio, la responsabilità oggettiva, individuando nella colpa il requisito minimo per l'attribuzione della responsabilità penale. Quanto al principio di riserva di legge, dopo una serie di pronunce ispirate alla conservazione della normativa esistente, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma incriminatrice del delitto di plagio (sentenza n. 96 del 1981) e l'illegittimità di una norma in materia, di espulsione dello straniero (sentenza n. 34 del 1995). Tra le più recenti pronunce di accoglimento fondate sul principio di eguaglianza-ragionevolezza e sul principio della rieducazione del condannato, si segnalano: la sentenza n. 63 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12 co. 3. lett, d, t.u, immigrazione, ritenendo manifestamente sproporzionata la pena da cinque a quindici anni di reclusione, per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi: per effetto della pronuncia della Corte la cornice edittale per tali ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione è stata ridotta a uno- cinque anni di reclusione; la sentenza n. 28 del 2022, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 53 co.
La riserva di legge come riserva di legge formale dello stato Decreto-legge, decreto legislativo e norma penale : il fondamento politico della riserva di legge in materia penale - e cioè l'esigenza che le scelte politico-criminali siano riservate all'unico potere dello Stato rappresentativo della volontà popolare - impone di interpretare la formula « legge » nell'art. 25 co. 2 Cost. come legge formale, escludendo i decreti legislativi e i decreti-legge dalle fonti del diritto penale: solo il Parlamento, come espressione dell'intero popolo, è in grado di compiere le scelte punitive nel rispetto della dialettica tra maggioranza e minoranza (in tal senso, Corte cost. 12 ottobre 2012, n. 230). Opposto è però l'orientamento della prassi parlamentare e governativa. I Governo ha fatto ampio ricorso al decreto-legge in materia penale, soprattutto nella fase anteriore al divieto pressoché assoluto di reiterazione dei decreti-legge non convertiti imposto dalla Corte costituzionale nel 1996. Della delega legislativa, d'altra parte, il Parlamento fa un uso sempre più ampio, soprattutto per dare attuazione a direttive comunitarie. Il decreto-legge non dovrebbe essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata conversione, risultano non più reversibili gli effetti sulla libertà personale. Anche il decreto legislativo non dovrebbe essere incluso tra le fonti del diritto penale. Infatti, da un lato, la prassi appare lontanissima dagli standard di rigore, analiticità e chiarezza auspicati dalla dottrina quali condizioni per la legittimità della delega. D'altro lato, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 24 luglio 1995, n. 362), l'attribuzione al potere esecutivo di scelte politiche è un dato immanente alla tecnica della delega legislativa. Come ha sottolineato la Corte costituzionale, il principio di riserva di legge «rimette al legislatore, nella figura…del...Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare ed è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. La verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata diviene, allora, strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, co. 2, Cost. ». I decreti governativi in tempo di guerra : l'unica deroga alla riserva di legge formale ex art. 25 co. 2 Cost. è rappresentata dai decreti governativi in tempo di guerra, che, in base all'art. 78 Cost. (« Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari »), possono essere fonte di norme penali su delega espressa del Parlamento: si tratta di una deroga coerente con il regime peculiare che lo stato di guerra
Lussemburgo), nel quadro di procedimenti per infrazione avviati contro gli Stati membri per violazione del diritto comunitario. Accadeva spesso, ad es., e tuttora accade, che la Comunità rivolgesse agli Stati membri, attraverso lo strumento della direttiva, la richiesta di apprestare una tutela « adeguata », ovvero « efficace, proporzionata e dissuasiva », a determinati interessi di rilievo comunitario. Ebbene, allorché tale standard di adeguatezza della tutela potesse essere raggiunto in concreto, a giudizio della Corte di Giustizia, soltanto attraverso la previsione di sanzioni penali, allora lo Stato membro sarebbe stato tenuto, dal punto di vista del diritto comunitario, ad apprestare simili sanzioni. Al medesimo risultato pratico giungevano quelle direttive che imponevano, agli Stati membri di assimilare la tutela offerta ad un determinato interesse comunitario a quella già assicurata ad un interesse nazionale corrispondente. In attuazione di un simile obbligo è stato, ad es., introdotto nel nostro ordinamento l'art. 640 bis c.p., che punisce la captazione fraudolenta di erogazioni provenienti sia dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali, sia dalla Comunità europea. Nel 2005, inoltre, la Corte di Giustizia aveva riconosciuto che gli strumenti normativi di primo pilastro - ed in particolare le direttive - potessero esplicitamente imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali a tutela degli interessi rientranti nella competenza comunitaria; e nel 2008 il legislatore, comunitario aveva fatto per la prima volta uso di tale potere, imponendo agli Stati membri, nella direttiva 2008/99/CE in tema di « tutela penale dell'ambiente », di apprestare « sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive » contro una serie di fatti gravemente offensivi dell'ambiente, analiticamente descritti dalla direttiva. Obblighi di criminalizzazione espliciti erano d'altra parte presenti in gran numero negli strumenti normativi di terzo pilastro - in particolare, convenzioni e decisioni-quadro - Tali strumenti miravano, in effetti, all'armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, allo scopo di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia nel contrasto alle forme più gravi di criminalità transnazionale (criminalità organizzata e terrorismo, traffico di stupefacenti, traffico di esseri umani, pedopornografia, etc.). Su questo scenario si innestano le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, che ha abolito la distinzione in pilastri, pur conservando il dualismo fra il Trattato dell'Unione (TUE) e il vecchio Trattato sulla Comunità europea (TCE), ribattezzato ora Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). L'art. 83 TFUE, in particolare, segna le cordinate dell'intervento dell'Unione europea in materia penale. Il primo paragrafo della disposizione prevede che il Parlamento e il Consiglio possano stabilire, mediante direttive, « norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni »; sfere di criminalità che l'alinea seguente provvede a individuare in un elenco tassativo, comprendente nove materie (terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata). Si tratta, a ben vedere, di quelle che, prima del Trattato di Lisbona, erano le competenze penali di terzo pilastro' dell'UE. Il secondo paragrafo dell'art. 83 TUE stabilisce invece che, sempre attraverso direttive, il Parlamento e il Consiglio possano introdurre « norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni » laddove il ravvicinamento delle disposizioni nazionali si riveli « indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione », e dunque in materie già oggetto delle competenze 'di primo pilastro'. Fin qui, dunque, niente di nuovo sotto il sole: anche dopo le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, la competenza dell'UE in materia penale rimane una competenza soltanto indiretta, ossia una competenza a richiedere agli Stati membri l'adozione di norme incriminatrici laddove siano necessarie a tutelare gli interessi dell'Unione medesima. Un punto fermo. Oggi come in passato, non esiste una potestà sanzionatoria penale dell'Unione europea, Nessuna delle norme dei Trattati - neppure l'art. 86 TFUE, per le ragioni ora esaminate - attribuisce infatti alle istituzioni europee la competenza ad emanare norme incriminatrici (né, d'altra parte, le istituzioni europee hanno mai emanato norme penali). In ogni caso, le norme penali eventualmente emanate dalle fonti comunitarie non potrebbero avere ingresso nel nostro ordinamento: il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale attribuisce infatti al solo Parlamento nazionale la competenza a emanare norme incriminatrici. La riserva di legge in materia penale sarebbe violata non solo nel caso in cui una norma di fonte comunitaria prevedesse autonomamente una nuova figura di reato, individuando sia il precetto, sia la relativa sanzione, ma anche nel caso in cui una legge statale rinviasse ad un regolamento dell'UE per l'individuazione di tutto il precetto penale o di una parte di esso (stabilendo, ad es., che « chiunque viola i regolamenti dell'Unione europea nella materia x è punito con la pena y »).
dei poteri interpretativi del giudice sarà pur sempre costituito dal divieto di analogia: il giudice non potrà mai, nemmeno in via di interpretazione conforme, attribuire alla norma penale nazionale un significato che vada oltre il suo tenore letterale. Laddove, poi, il giudice nazionale sia in dubbio sul significato da attribuire ad una norma di fonte UE, egli potrà (o dovrà, nel caso si tratti di un giudice di ultima istanza) investire in via pregiudiziale della questione interpretativa la Corte di giustizia dell'Unione europea. In caso di incertezza sul significato da attribuire al diritto UE, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia rappresenta una via percorribile non solo dal giudice ordinario, ma anche dalla Corte costituzionale, che vi ha fatto ricorso - per la prima volta nella sua storia con riguardo alla materia penale - nell'ambito della 'vicenda Taricco, con l'ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24. In passato la Corte costituzionale si pronunciava per l'inammissibilità ogni. qualvolta una questione di legittimità costituzionale coinvolgesse profili di contrasto di una norma di diritto interno con il diritto dell'Unione europea direttamente applicabile. La Corte (Corte cost. nn. 20, 63, 117/2019) ha da ultimo abbandonato questo orientamento: laddove il giudice sollevi una questione di legittimità costituzionale che coinvolga norme del diritto UE direttamente applicabili, la Corte costituzionale non si esime, ora, dal pronunciarsi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dichiarando se del caso la disposizione illegittima con efficacia erga omnes. Resta fermo, secondo la Corte costituzionale, che il giudice può sottoporre alla Corte di giustizia, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a suo avviso necessaria; resta fermo altresì, il dovere del giudice - ricorrendone i presupposti - di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione europea. Guardando infine, in sintesi, ai possibili effetti che il diritto dell'Unione esercita sul diritto penale nazionale, è possibile ravvisare - sul piano qualitativo - tanto effetti riduttivi, quanto effetti espansivi del penalmente rilevante o dell'afflittività della sanzione penale. Le norme di fonte UE possono in primo luogo esplicare - attraverso i meccanismi della disapplicazione e dell'interpretazione conforme - un effetto di neutralizzazione di una norma incriminatrice nazionale o della sanzione penale da essa prevista. Il diritto dell'Unione esercita, nondimeno, anche effetti espansivi dell'area del penalmente rilevante o della dimensione afflittiva della sanzione penale: basti pensare alle sempre più frequenti richieste di penalizzazione di determinate. condotte, o di inasprimento di determinate sanzioni, che il legislatore europeo rivolge al legislatore nazionale perché gli interessi dell'Unione siano efficacemente tutelati o perché possa realizzarsi lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; ma un effetto espansivo può certamente derivare anche da un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, fermo restando - ovviamente - il limite del divieto di analogia. Fonti internazionali pattizie (in particolare, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e diritto penale : un discorso a parte merita il rapporto tra diritto internazionale pattizio, nel cui ambito si colloca in particolare la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: CEDU), e diritto penale. Va premesso che da nessuna fonte internazionale può discendere direttamente una responsabilità penale a carico di un individuo. Il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all'art. 25 co. 2 Cost., e il suo corollario della riserva di legge in materia penale, impone infatti che sia soltanto la legge (statale) a disciplinare i presupposti cui è subordinata l'inflizione di una pena da parte dei giudici italiani e a stabilire specie ed entità della pena medesima. Cionondimeno, da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico sia del legislatore, sia del giudice italiano. Per ciò che riguarda il legislatore, l'art. 117 co. 1 Cost. dispone in via generale che la potestà legislativa è esercitata « nel rispetto » - oltre che della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - « degli obblighi internazionali ». Da ciò deriva che il legislatore italiano, anche nella materia penale, dovrà conformarsi agli obblighi internazionali: e una legge emanata in violazione di tali obblighi sarà di regola costituzionalmente illegittima per contrasto, appunto, con l'art. 117 co. 1 Cost. (a meno che gli stessi obblighi internazionali risultino in contrasto con la Costituzione). Il giudice, dal canto suo, ha il dovere di interpretare le leggi nazionali. anche nella materia penale, in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano. Ogniqualvolta ciò sia consentito dal tenore letterale della legge italiana, il giudice sarà dunque tenuto ad optare per un'interpretazione delle leggi interne che armonizzi con le fonti internazionali, piuttosto che con interpretazioni che contrastino con gli obblighi da esse scaturenti, anche al fine di evitare di esporre con la propria decisione lo Stato italiano ad una possibile responsabilità sul piano internazionale. Laddove poi il contrasto tra la legge interna e gli obblighi internazionali non sia superabile in via interpretativa, il giudice
dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale della legge interna, invocando.come « norma- parametro.» l'art. 117 co. 1 Cost, e come « norma interposta » la disposizione internazionale che si assume violata. Questi principi si applicano anche alla CEDU. In proposito, la Corte costituzionale ha sciolto i dubbi circa la posizione della CEDU nel sistema delle fonti nell'ordinamento italiano, chiarendo che le sue norme fondano altrettanti « obblighi internazionali » ai sensi del citato art. 117 co. 1 Cost. L'eventuale contrasto tra una legge interna e la CEDU non potrà dunque essere rimosso direttamente dal giudice ordinario attraverso la disapplicazione della legge interna, ma dovrà essere da questi sottoposto alla Corte costituzionale, alla quale sola spetterà la sua risoluzione attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge medesima, sempre che la disposizione convenzionale non contrasti essa stessa con la Costituzione italiana. Prima di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, il giudice ordinario sarà peraltro tenuto a verificare se il contrasto sospettato possa essere risolto in via interpretativa, attraverso una interpretazione conforme alla CEDU della legge in questione, la quale - se consentita dal tenore letterale della legge - renderebbe superfluo il ricorso alla Corte. Tanto la Corte costituzionale quanto il giudice ordinario, infine, saranno tenuti a confrontarsi non già con il mero dato testuale delle disposizioni della CEDU, bensì con la lettura che di quelle disposizioni ha fornito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, alla cui ormai copiosa giurisprudenza - purché consolidata (Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49) - occorrerà dunque fare riferimento per individuare il sogno ato delle disposizioni convenzionali. Con la sentenza 7 aprile 2011, n. 113, la Corte costituzionale ha aggiunto un nuovo caso di revisione (c.d. revisione europea) a quelli già previsti dall'art. 630 c.p.p. proprio per le ipotesi in cui, dopo l'intervento di una sentenza irrevocabile di condanna a livello nazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia riscontrato la violazione di una disposizione convenzionale. È dunque pacifica oggi l'esistenza di un rimedio processuale idoneo a rimuovere gli effetti della violazione di diritti fondamentali sofferta da chi abbia presentato con successo un ricorso alla Corte di Strasburgo. Per contro, è discusso se i principi espressi dalle sentenze della Corte Edu possano produrre effetti nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, anche qualora siano destinatari di una sentenza di condanna già passata in giudicato. Secondo quanto si ricava da una recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 24 ottobre 2019, n. 8544, Genco, CED 278054-01) relativa al caso Contrada, deve sussistere almeno una delle seguenti tre condizioni: a) si sia in presenza di una 'sentenza pilota' ai sensi dell'art. 61 del regolamento della Corte. (cioè di una sentenza che, in relazione a violazioni seriali, oltre a rilevare la violazione denunciata nel ricorso, fissa un termine allo Stato autore della violazione perché adotti adeguati rimedi strutturali); b) la Corte europea abbia espressamente ravvisato una violazione di carattere strutturale o sistemico imputabile allo Stato italiano, la cui rimozione imponga l'adozione delle misure di carattere generale o individuale adeguate; c) la Corte abbia implicitamente riconosciuto l'esistenza di una violazione di portata generale, purché la sentenza possa dirsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata. Anche con riferimento ai vincoli che discendono dagli obblighi internazionali in materia penale sembra proficuo utilizzare la dicotomia effetti riduttivi/effetti espansivi del penalmente rilevante o dell'affittività della sanzione penale che già abbiamo impiegato per il diritto dell'Unione. Gli effetti riduttivi - che possono essere l'esito di un'operazione di interpretazione conforme alle norme internazionali o di una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma nazionale per contrasto con l'art. 117 co. 1 Cost. - possono avere ad oggetto sia il precetto penale (circoscrivendo, in buona sostanza, l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice), sia la sanzione ad esso correlata. Quanto agli effetti espansivi del penalmente rilevante, essi possono discendere anzitutto dagli obblighi di incriminazione di determinate condotte contenuti in norme di diritto internazionale pattizio - come nel caso, emblematico, dell'art. 4 della Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e le punizioni crudeli, inumane e degradanti - o ricavati in via interpretativa dalle Corti dei diritti. Più spesso, tuttavia, gli effetti espansivi sono il portato dell'interpretazione conforme alle norme sovranazionali. L'incidenza di questi vincoli sull'ordinamento penale interno è, diversa a seconda del loro specifico oggetto. In virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, il giudice penale, per evitare di esporre lo Stato italiano alla responsabilità per la violazione degli obblighi pattizi, dovrà in primo luogo interpretare restrittivamente le (norme esimenti \cause di giustificazione, scusanti, cause di non punibilità in senso stretto) che sottraggono classi di fatti alla sanzione penale. Così, ad es. la causa di giustificazione della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p. dovrà essere letta in senso restrittivo dal giudice ordinario, così da non consentire l'uccisione o il ferimento grave di chi attenti esclusivamente a beni patrimoniali.
Il problema si pone in termini diversi a seconda che si tratti (a) dei rapporti tra legge e atti normativi generali e astratti del potere esecutivo ovvero (b) dei rapporti tra legge e provvedimenti individuali e concreti dell'esecutivo. Legge penale e atti normativi generali e astratti del potere esecutivo : quanto ai rapporti tra legge e atti normativi generali e astratti del potere esecutivo (regolamenti, decreti ministeriali, etc.), un primo orientamento - che si dichiara favorevole alla riserva assoluta, ma in realtà patrocina una lettura della riserva come relativa - ritiene legittima ogni forma di rinvio da parte della legge. a una fonte subordinata: considera legittima, ad esempio, una norma di fonte legislativa che si limiti a prevedere una sanzione penale per la violazione di un precetto che, successivamente all'emanazione della legge, verrà interamente individuato da un regolamento. Un secondo orientamento - dichiaratamente a favore del carattere relativo della riserva - riconosce che le norme generali e astratte emanate da fonti subordinate alla legge, sulla base di un rinvio contenuto nella norma legislativa, integrano il precetto, concorrendo a definire la figura del reato; per far salva la ratio politica della riserva di legge, si ritiene peraltro che l'atto normativo proveniente dalla fonte subordinata non possa avere lo spazio - pressoché illimitato - che gli viene invece attribuito dalla teoria della 'disobbedienza come tale': il principio affermato dall'art. 25 Cost. sarebbe rispettato « quando sia una legge... a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena ». Una terza impostazione, che utilizza la formula riserva tendenzialmente assoluta', ritiene legittimo il rinvio della legge ad atti generali e astratti del potere esecutivo solo se quegli atti si limitano a specificare sul piano tecnico elementi già descritti dal legislatore. Lo schema della riserva 'tendenzialmente assoluta' - che parrebbe implicitamente accolto in alcune sentenze della Corte costituzionale, ancorché la Corte non abbia mai affermato che solo integrazioni di tipo tecnico rispettano la riserva di legge - merita approvazione, proprio perché il carattere solo tecnico dell'integrazione non comporta scelte politiche da parte dell'esecutivo. Legge penale e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo : quanto ai rapporti tra legge e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo, non violano la riserva di legge le norme penali che sanzionano 'inottemperanza a 'classi' di provvedimenti della pubblica amministrazione, centrale o periferica: ad esempio. la norma dell'art. 650 c.p., che punisce, tra l'altro, « chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni... d'igiene ». Il singolo provvedimento amministrativo, del quale la legge punisce l'inottemperanza, è infatti estraneo al precetto penale, perché non aggiunge nulla all'astratta previsione legislativa: è solo un accadimento concreto. che va ricondotto nella classe di provvedimenti descritta dalla norma incriminatrice. Le norme che puniscono l'inosservanza di classi di provvedimenti amministrativi (o giudiziari) possono peraltro violare la riserva di legge sotto il profilo del principio di precisione. che tende a porre un limite agli interventi discrezionali del potere giudiziario nell'individuazione dei fatti penalmente rilevanti. Norme penali in bianco : con il nome di norme penali in bianco si intendono le norme penali il cui precetto è posto in tutto o in parte da una norma di fonte inferiore alla legge: la legge lascia cioè in bianco il contenuto del precetto, che si colora" e prende forma solo ad opera della fonte sublegislativa. Con questa formula si evoca dunque il problema, che abbiamo appena esaminato, dei limiti in cui fonti diverse dalla legge formale possono concorrere a descrivere il precetto penale. Riserva di legge e potere giudiziario Per mettere al sicuro il cittadino dagli arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge, conformemente alla sua matrice storica, impone al legislatore un triplice ordine di obblighi: lo vincola a formulare le norme penali nella forma più chiara possibile (principio di precisione), a incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo (principio di determinatezza), a imporre al giudice il divieto di estensione analogica delle norme incriminatrici e, a sua volta, a formulare le norme incriminatrici in modo rispettoso del divieto di analogia (principio di tassatività). I principi di precisione, di determinatezza e di tassatività sono dunque parte integrante del principio di legalità e trovano il loro fondamento nell’art. 25 co. 2 Cost. Il principio di precisione L'obbligo per il legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali tende ad evitare che il giudice assuma un ruolo creativo; i confini tra lecito e illecito debbono essere posti in via generale ed astratta dal legislatore, e al giudice compete solo l'applicazione della legge. Oltre che espressione della divisione dei poteri, il principio di precisione è garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale - come ha
affermato la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364) - solo in « leggi precise e chiare » può « trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato ». Il rispetto del principio di precisione è indispensabile anche per assicurare una serie di esigenze proprie del sistema penale. È infatti condizione indispensabile perché la minaccia legislativa della pena operi come strumento di prevenzione generale, cioè, in primo luogo, di intimidazione dei potenziali autori di reati: perché la norma penale possa orientare il comportamento dei suoi destinatari è necessario che sia formulata in modo preciso, così da consentire al cittadino di sapere se il suo comportamento porterà con sé o no una pena. Inoltre leggi imprecise non consentono di muovere all'agente un rimprovero di colpevolezza: la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che si possa invocare a propria scusa l'erronea interpretazione della legge penale, che abbia determinato l'erronea convinzione di realizzare un fatto penalmente irrilevante, quando l'errore sia stato provocato dalla « assoluta oscurità del testo legislativo » (Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, cit.). Solo norme incriminatrici precise, infine, assicurano all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa. Le norme penali possono risultare più o meno precise a seconda delle tecniche adottate dal legislatore nella loro formulazione. Il più elevato grado di precisione è assicurato dalla tecnica casistica, cioè dalla descrizione analitica di specifici comportamenti, oggetti, situazioni. Un rischio di imprecisione è invece connaturato al ricorso a clausole generali, cioè a formule sintetiche comprensive di un gran numero di casi, che il legislatore rinuncia ad enumerare e specificare. L'adozione di questa tecnica è peraltro legittima a condizione che i termini sintetici impiegati dal legislatore consentano di individuare in modo sufficientemente certo le ipotesi riconducibili sotto la norma incriminatrice. Una tecnica in via di principio coerente con il principio di precisione è rappresentata dal ricorso a definizioni legislative, rese talora necessarie dai molteplici significati dei termini impiegati dal legislatore. Questa tecnica viene impiegata, sia nella parte generale - dove, per es., si definiscono il dolo (art. 43 c.p.), la colpa (art. 43 c.p.), il tentativo (art. 56 c.p.), l'imputabilità (art. 85 c.p.), etc. -, sia nella parte speciale. Nella parte speciale spesso si definiscono termini ricorrenti in diverse norme incriminatici: in dal caso, il legislatore utilizza formule quali « agli effetti della legge penale si considera », ovvero « si intende », ovvero « si ha ». Il legislatore talora individua gli elementi del reato con termini o concetti descrittivi cioè con termini che fanno riferimento, descrivendoli, a Oggetti della realtà fisica o psichica, suscettibili di essere accertati con i sensi o comunque attraverso l'esperienza (ad es.: uomo; madre; minore di anni dieci, quattordici, diciotto; organi genitali femminili; rissa; incesto; previsione; volizione). L'impiego di concetti descrittivi non garantisce di per sé il rispetto del Principio di precisione: alcuni concetti descrittivi presentano infatti una zona grigia, che rende ora difficile, ora addirittura impossibile l'esatta individuazione dei fatti ai quali il termine fa riferimento. Altre volte un elemento del reato è individuato dal legislatore attraverso un concetto normativo, un concetto cioè che fa riferimento ad un'altra norma, giuridica (ad es.: altruità, matrimonio avente effetti civili, obbligazione, reato, dichiarazione di fallimento) o extragiuridica (ad es.: osceno, atti sessuali, motivi di particolare valore morale o sociale, onore, decoro, reputazione, morale familiare). La tecnica degli elementi normativi risulta compatibile con il principio di precisione a una duplice condizione: il concetto normativo non deve dare adito ad incertezze né in ordine all'individuazione della norma richiamata, né in ordine all'ambito applicativo e al contenuto di tale norma. Questa duplice esigenza è per lo più rispettata quando la norma richiamata è una norma giuridica. Quanto agli elementi individuati con il rinvio a norme extragiuridiche, il principio di precisione è tendenzialmente rispettato quando il rinvio riguarda norme tecniche - ad es., le 'regole dell'arte' dell'oculista, dell'ortopedico, etc., la cui violazione integra la colpa per 'imperizia' (art. 43 c.p.) -, mentre sono. tendenzialmente imprecisi gli elementi individuati con il richiamo a norme etico-sociali, per il carattere più o meno vago di tali norme. Si pensi, ad es., agli « attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica ». Il principio di precisione nella giurisprudenza : la costante giurisprudenza della Corte costituzionale individua il principio di precisione tra le componenti del principio di legalità ex art. 25 Cost., come espressione dello sbarramento che la riserva di legge frappone agli interventi del potere giudiziario. Sottolinea infatti la Corte che « l'art. 25... impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati ». Il principio di precisione viene talora valorizzato anche come criterio interpretativo delle norme penali, che impone al giudice di optare tra i diversi possibili significati di una norma per quello che meglio soddisfa le esigenze di precisione.