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Appunti di diritto privato del libro di Galgano
Tipologia: Appunti
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Cap.1 : IL DIRITTO PRIVATO Il diritto Il diritto è un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini, quindi la sua funzione è quella di risolvere i conflitti con l’applicazione di regole predeterminate. L’insieme di queste regole forma un sistema : ciascuna concorre ad assolvere una funzione complessiva, che è di adeguare i rapporti fra gli uomini ad un dato modello di ordinata convivenza e di realizzare un equilibrio generale. Questi sistemi di regole mutano nel tempo o variano nello spazio. Per potere ordinare una società occorre che, ad un’ autorità superiore , sia riconosciuta la preliminare funzione di creare regole e che, ad un’altra autorità, sia attribuita la funzione di applicarle. Nella società in cui viviamo ci sono tre autorità che creano diritto: lo Stato, la Comunità Europea e Regioni, Province. Il diritto è esercitato dall’autorità giudiziaria e dalla Corte di Giustizia. In altre società vige il sistema di common law : le pronunce dei giudici, oltre che risolvere il caso, vincolano i giudici che saranno chiamati a risolvere casi simili. Così l’autorità giudiziaria crea essa stessa il diritto. Ciascuna regola di diritto è solo un frammento di un sistema unitario, e l’unità del sistema comporta che essa debba essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola di codici e delle tante altre leggi vigenti. Il diritto può essere vigente perché accettato, se non da tutti, dalla maggioranza di coloro che vi sono sottoposti: la sua legittimazione, da un punto di vista sostanziale, non è l’autorità, ma è il consenso. La norma giuridica L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica ; il sistema nel suo complesso, ossia l’insieme delle norme che lo compongono, prende il nome di ordinamento giuridico. Per indicare più norme si suole parlare di istituto. Ciascuna norma consiste in un comando o precetto, espresso in termini generali e astratti ; il testo delle leggi è diviso in articoli, numerati in ordine progressivo, suddivisi in commi. Il discorso delle norme giuridiche è un discorso in funzione precettiva in quanto prescrivono un dato comportamento:
poteri del diritto pubblico si da il nome di potere sovrano, mentre ai poteri del diritto privato si dà il nome di diritti potestativi. Diverso tanto dal dovere quanto dalla soggezione è l’ onere : comportamento che il soggetto è libero di osservare o di non osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato. Negli interessi protetti dal diritto soggettivo il soggetto portatore dell’interesse protetto coincide con il soggetto titolare del diritto. Può accadere però che il diritto oggettivo attribuisca ad un altro soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui ed in tal caso si parla di potestà : essa è un potere proprio del soggetto, anche se spettatigli nell’interesse altrui e non vanno confuse con i poteri derivati, in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato, o per provvedimento della pubblica autorità ed in tal caso il potere di provvedere all’interesse altrui prende il nome di ufficio. Fatti giuridici ed atti giuridici Il fatto giuridico è ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Può essere un fatto umano il caso in cui la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. In questa categoria si distingue fra fatti o atti leciti e illeciti oppure fra comportamenti discrezionali e dovuti. L’atto giuridico è una sottocategoria dei fatti e si può definire come atto destinato a produrre effetti giuridici. L’atto giuridico può essere di due specie:
essa e vale il principio secondo il quale l’ignoranza della legge non scusa. Le leggi cessano di avere efficacia o per espressa disposizione di una legge successiva o per sentenza di illegittimità costituzionale e in questi casi, si parla di abrogazione espressa. Una norma può perdere efficacia anche per incompatibilità con una nuova disposizione di legge ( abrogazione tacita ). Ultima caratteristica importante è l’ irretroattività della legge : essa non ha effetto retroattivo, ma la sua irretroattività risulta sancita solo da una norma generale di legge ordinaria. Il diritto internazionale privato Il principio della statualità del diritto non comporta necessariamente che sul territorio di ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello stato. Ciascuno di essi può, nella sua sovranità, stabilire in modo autonomo che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri stati anziché il diritto da egli prodotto. Ciò accade in forza di una norma di diritto statuale che rinvia , per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri stati. Questo rinvio, appunto perché fatto da una norma dello stato, non è rinuncia alla sovranità ma esso stesso espressione della sovranità dello stato. La materia è regolata da una serie di norme, dette norme di diritto internazionale privato , che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando invece deve applicare quello di altri stati. Può accadere però che gli stati non tengano conto di queste norme internazionali e quindi si vengano a creare dei conflitti: per superarli vengono spesso stipulate delle convenzioni internazionali con le quali più stati si impegnano reciprocamente ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato. L’interpretazione della legge Gli applicatori della legge devono stabilire quale sia la norma entro cui può essere fatto rientrare il caso da risolvere e perciò, qual è la norma da tradurre in comando particolare e concreto e, inoltre, devono stabilire quale sia il significato da attribuire alle norme. Questa operazione, chiamata interpretazione , deve essere condotta secondo criteri fissati dalla legge. L’art. 12 stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato delle parole ( interpretazione letterale ) e dall’intenzione del legislatore ( interpretazione teologica ): le parole sono soltanto il mezzo mediante il quale si esprime l’intenzione del legislatore. L’interpretazione deve essere quella che risulti più aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più possibile corrispondente all’intenzione del legislatore. L’ interpretazione estensiva attribuisce alle parole della legge un significato più ampio rispetto a quello letterale, mentre poi l’ interpretazione restrittiva dà alle parole un significato più ristretto di quello comune. L’ordinamento deve essere in grado di dare una soluzione a ogni possibile conflitto che si generi fra coloro che vi sono sottoposti. A colmare
eventuali lacune si provvede all’ applicazione analogica (casi simili o materie analoghe) ma non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali (fanno eccezione alle norme generali). Se il giudice non trova nessuna norma analoga, dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato che sono principi non scritti, ricavati per induzione da una pluralità di norme. L’interpretazione secondo il diritto comunitario è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Cap.4 : I SOGGETTI DI DIRITTO Condizione giuridica della persona: capacità giuridica, nome, sede e morte presunta Per il diritto l’uomo è una persona o un soggetto di diritto. La prima espressione è usata dal codice civile, la seconda è di uso dottrinale: nella nostra civiltà ogni uomo è, in quanto tale, una persona. Si definisce come capacità giuridica : “L’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri, espressione equivalente a quella di soggettività o personalità giuridica. Questa titolarità si acquista al momento della nascita e si perde al momento della morte.” La nascita è dichiarata dal padre o, in mancanza, da altri all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita. Questa dichiarazione dà luogo all’atto di nascita che l’ufficiale scrive nei registri dello stato civile, mentre la morte, dà luogo all’atto di morte. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria : fanno fede, fino a prova contraria, della verità di ciò che è stato dichiarato all’ufficiale di stato civile e provano fino a querela di falso ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere stato dichiarato alla sua presenza. Ogni persona è identificata con nome e cognome : il nome le è dato, a scelta, da chi dichiara la nascita all’ufficiale mentre il cognome, se si tratta di figlio legittimo, è quello del padre, altrimenti è iscritto come figlio di ignoti. Se poi il figlio naturale viene riconosciuto allora egli assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. La persona, divenuta maggiorenne, può decidere di cambiare nome e anche cognome. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi; coincide normalmente con la residenza , che è il luogo della dimora abituale della persona. Dal domicilio principale si distingue il domicilio speciale, che la persona può eleggere per determinati atti o affari. La dimora è il luogo dove la persona in quel momento soggiorna anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna abitualmente. Non è dimora il luogo dove si prende alloggio occasionalmente, ma è il soggiorno. Se una persona scompare dal luogo
emancipato. La persona fisica e la persona giuridica Secondo il codice civile, sono persone anche le organizzazioni collettive alle quali si dà il nome di persone giuridiche per distinguerle dalle persone fisiche. La persona giuridica e la persona fisica sono soggetti di diritto; ci sono norme che trovano applicazione solo nelle persone fisiche o solo nelle persone giuridiche. La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e di propri doveri. Alla persona giuridica è riconosciuta una propria capacità di agire : essa compie infatti atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. Le persone giuridiche si dividono in:
I nuovi diritti della personalità Una protezione analoga è attribuita all’immagine della persona. L’art. 10 cita la protezione del diritto alla riservatezza , a sottrarre la propria immagine e la propria vita privata agli occhi di estranei; inoltre riporta la protezione del diritto di informazione del pubblico, del diritto di cronaca della stampa. Quindi è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta. La legge punisce chi installa apparati o strumenti al fine di intercettare comunicazioni o convenzioni telefoniche o telegrafiche. Il diritto all’identità personale è definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate. Questo diritto è leso anche se le azioni o le convinzioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli e dannose della sua reputazione. I computer possono essere utilizzati per la tenuta delle cosiddette banche dei dati : possono essere notizie di carattere oggettivo ma anche di carattere soggettivo, ossia notizie sul conto di persone, di imprese e di enti. Per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persone fisiche o giuridiche che siano identificate o identificabili. Per il trattamento dei dati sensibili , ossia tali da rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche è necessaria l’autorizzazione del Garante. Gli altri diritti riconosciuti all’interessato sono:
Cap. 5 : I BENI E LA PROPRIETÀ I beni Punto essenziale dell’intero discorso sulla proprietà e sui diritti affini, è il rapporto fra l’uomo e le cose, cioè fra l’uomo in quanto portatore di bisogni e le cose adatte a soddisfare tali bisogni. Per indicare le cose in relazione alla loro attitudine a soddisfare bisogni su suole usare la parola beni. Sono beni innanzi tutto le risorse della natura e le cose prodotte dall’uomo, sia le cose che direttamente soddisfano un bisogno, i beni di consumo , sia le cose che li soddisfano indirettamente, cioè quelli idonei a produrre beni, a loro volta atti a soddisfare bisogni. Non sono beni tutte le cose da cui l’uomo non può ancora trarre alcuna utilità. È un concetto strettamente collegato, dal punto di vista storico, all’evoluzione della civiltà umana, soprattutto dal punto di vista tecnologico dell’uomo nel saper sfruttare le risorse naturali. Vi sono beni che, vista la loro abbondanza rispetto ai bisogni umani, sono considerati fruibili da parte di tutti a volontà, per questo l’uso arbitrario che uno ne fa non impedisce ad un altro di fruirne nello stesso momento: queste sono cose comuni a tutti, res commune omnium , perché nessuno ha interesse nello stabilire un rapporto di appartenenza esclusivo, che escluda gli altri. I beni su cui l’uomo ha interesse di riservare un utilizzo elusivo sono quelli in rapporto impari con l’umanità stessa, la cui utilizzazione implica l’esclusione di tutti i consociati, e quindi il rapporto tra uomo e cosa genera un implicito rapporto tra uomo e uomo, in conflitto per all’appropriazione delle risorse naturali e di tutte quelle cose derivate dal loro sfruttamento. È solo di queste cose che si occupa il diritto, si occupa delle cose in quanto esse siano materia di possibile conflitto tra individui. Giuridicamente dunque il bene è un qualcosa su cui l’uomo vuole riservarsi un diritto, oppure una cosa idonea a formare oggetto di scambio: è dunque bene in senso giuridico solo una cosa suscettibile di valutazione economica. Per ciò che riguarda lo specifico ruolo giocato dal diritto nel rapporto uomini-cose è essenziale sottolineare che ogni sistema giuridico:
vantaggio di tutti ( condizione giuridica di beni dello stato indisponibili ) e si esclude possano formare oggetto di appropriazione da parte di privati. La proprietà pubblica può inoltre assolvere il ruolo di protezione delle risorse naturali o del patrimonio culturale del paese
soprattutto dal punto di vista della circolazione dei beni , ossia nelle norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario ad un altro. I beni mobili circolano in modo assai più rapido, in quanto si accentua la tendenza a rendere più semplice la circolazione delle ricchezze: quanto più ampia e più rapida è la circolazione dei beni presenti tanto maggiore è la quantità di nuovi beni che possono immettersi sul mercato e tanto maggiori sono quindi le possibilità di crescita del sistema produttivo. La proprietà immobiliare (beni immobili) è invece più garantita dalla legge: la sua circolazione è lenta a maggior tutela dell’interesse personale, come garanzia quindi per la conservazione del diritto del proprietario. In una condizione intermedia fra i due sono i beni mobili iscritti nei pubblici registri (autoveicoli): la legge di circolazione è molto simile, sotto certi aspetti, a quella degli immobili, ma per il resto sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815). Più cose mobili appartenenti allo stesso proprietario e con medesima destinazione si dicono universalità di cose. Il proprietario può disporre sia dell’universalità sia delle singole cose che la compongono (art. 816). Sono invece dette pertinenze quelle cose, mobili o immobili, che vengono destinate durevolmente ad ornamento o servizio di altra cosa mobile o immobile (art. 817). Il rapporto pertinenziale tra cose influisce sulla circolazione delle pertinenze, in quanto gli atti o i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale coinvolgono, se non espresso il contrario, anche le pertinenze (art. 818). Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale o da chi vanti su essa altro diritto reale, quindi non occorre che sia proprietario della pertinenza. Nel caso in cui accadesse che un soggetto venda in blocco proprietà principale e pertinenza, quest’ultima appartenente ad altri, l’acquirente in buona fede acquista entrambi legalmente mentre solo nel caso in cui la pertinenza fosse iscritta in pubblico registro che ne notifichi l’appartenenza a data anteriore il proprietario può reclamarla anche contro l’acquirente in buona fede. Vi sono poi le cose composte , cioè nate dall’unione o montaggio di più cose: la separazione di uno dei componenti ne determina la perdita di identità della cosa stessa, al contrario delle pertinenze, la cui sottrazione non determina gli stessi effetti. Esistono poi le cose fungibili e cose infungibili:
un sistema ad economia mista, cioè un paese che ammette la possibilità di proprietà privata, quella appartenente a persone fisiche o enti privati, e proprietà pubblica, cioè il cui diritto è vantato dallo Stato o altri enti pubblici. Non tutti i beni però si trovano nella condizione giuridica di poter essere indifferentemente oggetto di proprietà pubblica o privata. Il codice indica espressamente due categorie di beni che devono essere di pubblica proprietà: a) Beni demaniali (Stato, regioni, province e comuni), che si distinguono in demanio naturale (i lidi, i fiumi, i porti e le altre acque definite pubbliche dalla legge) e demanio artificiale (gli acquedotti e gli immobili di valore storico). Sono definiti beni demaniali anche l’universalità di beni mobili che sono collezioni o raccolte di valore storico o artistico mentre i singoli beni possono essere oggetto di proprietà privata solo se non inseriti nelle raccolte. b) Beni patrimoniali , che sono indisponibili dallo stato , regioni, province e comuni (art. 826, commi II e III) e sono foreste, miniere, cave e torberie, cose mobili di valore storico o artistico ritrovate nel sottosuolo, gli immobili adibiti ad uffici pubblici con i relativi arredi ed in genere tutti quei beni che le leggi qualificano come patrimonio indisponibile. Infine ci sono i beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici non territoriali , destinati al pubblico servizio (art. 830, comma II). La proprietà pubblica di queste due categorie di beni si giustifica per garantire il loro uso da parte di tutti o perché si tratta di essenziali risorse produttive che devono essere sfruttate per il vantaggio di una comunità, oppure perché beni culturali o naturali da salvaguardare o perché beni che servono allo stato per assolvere le diverse funzioni istituzionali. I beni demaniali sono inalienabili (art. 830), salvo che con apposite procedure amministrative non vengano declassificati a patrimonio pubblico (art. 829). I beni patrimoniali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non con le procedure ammesse dalla legge (art. 828 comma II). Entrambe le tipologie, se la loro natura lo consente, possono essere oggetto di diritti da parte dei privati (ex: le concessioni fatte per i lidi), ma in definitiva sono inalienabili e vengono nominati beni fuori commercio (locuzione utilizzata con riferimento all’art. 1145). Questi non solo non possono essere alienati a privati ma il loro possesso è senza effetto, cioè non conduce all’acquisto per usucapione. La proprietà pubblica non è comparabile con il semplice diritto di proprietà in quanto lo stato non esercita le facoltà di godimento e di disposizione, esercitate dal privato, ma esercita i poteri che secondo il diritto pubblico spettano alla Pubblica Amministrazione. Solo per ciò che attiene la tutela contro terzi, le P.A. possono agire sia in via amministrativa, avvalendosi della propria autorità, sia in via civile, servendosi di quelle azioni a difesa della proprietà o del possesso. Gli altri beni, non espressamente qualificati dal
vista delle cose oggetto di proprietà privata. La norma esprime l’esigenza di una destinazione sociale delle risorse e delle ricchezze mobiliari ed immobiliari, anche se in mani di privati: per questo motivo interviene la legge, la quale impone limiti al diritto del proprietario ed attribuisce allo stato e agli enti pubblici il potere di assicurare la destinazione sociale delle ricchezze. Vi è una parte dell’art. 43 che identifica un terzo genere di proprietà, l’ autogestione dei mezzi di produzione delle imprese che attribuisce a comunità di lavoratori o utenti: è una forma di proprietà collettiva per la quale il potere di godere e di disporre dei mezzi di produzione spetta agli stessi lavoratori o utenti dell’impresa. Non esistono tutt’oggi concrete realizzazioni di questo genere. La proprietà fondiaria Il fondo, rustico o urbano, è delimitato sia in senso verticale sia in senso orizzontale. La sua delimitazione orizzontale è di carattere geometrico, per cui esistono dei confini oltre i quali il diritto del proprietario non sussiste. In senso verticale invece la proprietà del suolo si estende dal sottosuolo (anche a tutto ciò che esso contiene, esclusi i beni di esclusivo interesse per lo stato) fino allo spazio aereo sovrastante. Il diritto del proprietario non è però illimitato: la legge stabilisce infatti che il proprietario non può opporsi ad attività che si svolgono nel sottosuolo o nello spazio aereo sovrastante il suo fondo ad una profondità o altezza tale che egli non abbia interesse ad eludere ( art. 840 ). L’identificazione verticale del limite di proprietà è dunque di natura economica, in quanto il proprietario può vantare il suo diritto esclusivo fin dove può dimostrare di averne interesse. Oltre tale limite, elastico e non quantitativamente misurabile, il sottosuolo e lo spazio aereo sono considerati cose comuni a tutti. In ogni caso il proprietario possiede, fin dove il suo interesse lo può giustificare, uno ius excludendi alios (art. 832) dallo spazio aereo sovrastante e dal sottosuolo. Per quanto riguarda invece il limite orizzontale, è il confine entro cui esercitare la facoltà di godimento insita nel diritto di proprietà; tale attività di godimento deve essere contenuta entro i propri confini e di conseguenza nessun proprietario, nell’esercizio di tale facoltà, può compiere atti o opere che arrechino danno al fondo del vicino (art. 840). Fra proprietari vicini è però inevitabile che il godimento di uno interferisca con quello dell’altro, limitandolo o pregiudicandolo: certi aspetti di tali interferenze trovano disciplina di comportamento da parte della legge, cioè sono imposti limiti al proprietario fondiario al fine di conciliare il suo godimento con quello del vicino. Un primo limite è dettato dalle distanze legali che devono essere rispettate dal proprietario di un fondo per costruire edifici, scavare pozzi e fosse, piantare alberi.
1. Costruzioni. Le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o in aderenza tra loro, devono essere tenute a una distanza minima di tre metri , salvo diversa disposizione da parte degli enti locali ( art. 873 ). Tale distanza
è ritenuta idonea perché costruzioni vicine non tolgano aria e luce e non pregiudichino la sicurezza. Risulta favorito il proprietario che costruisce per primo, in quanto egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine stesso, costringendo l’altro ad indietreggiare con l’edificio oppure a costruire in appoggio al suo muro, che diventa di comproprietà, o in aderenza al suo muro, costringendo l’altro a pagare il suolo occupato (art. 874 - 877). Nel caso il secondo non rispetti le minime distanze, il primo può costringerlo alla riduzione in pristino, cioè alla demolizione (art. 872). Il secondo non ha diritto all’indennizzo per il suolo rimasto inedificabile. Spesso i regolamenti regionali impongono una distanza minima dal confine, in questo modo perde ogni privilegio anche colui che edifica per primo. Oltre a ciò, i regolamenti possono stabilire anche limiti massimi di altezza e volume degli edifici, in relazione alla destinazione stabilita per il territorio: il proprietario leso da violazioni di questi regolamenti può esigere solo il risarcimento del danno che prova d’aver subito (art. 872).
2. Pozzi e fossi. Pozzi, cisterne e tubi devono essere collocati ad una distanza di almeno due metri dal confine, mentre i fossi ad una distanza uguale alla loro profondità ( art. 892 ). 3. Piantagioni. Gli alberi ad alto fusto, che si ramificano dopo che il tronco abbia raggiunto i tre metri, devono essere posti ad una distanza minima di tre metri dal confine , salvo diversi regolamenti o usi locali,. Gli altri alberi invece devono essere posti ad un metro e mezzo e le viti o le siepi a mezzo metro (art. 892 ); il vicino può recidere le radici o chiedere al proprietario di potare i rami sporgenti (art. 896) all’interno del suo terreno. Per ciò che riguarda la ricezione di aria e luce , l’ordinamento risolve i conflitti distinguendo tra luci e vedute. Sono luci le aperture che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino. Per le luci che si aprono sul fondo del vicino non vi sono distanze minime dal confine ma devono recare inferriate e grate fisse per assicurare la sicurezza del confinante, e debbono essere collocate ad una distanza, prevista dalla legge, che assicuri la privacy del vicino. Le vedute devono essere aperte ad una distanza minima di un metro e mezzo dal confine. L’interferenza del godimento di un fondo con il godimento di un altro fondo trova ulteriore criterio legale di regolazione nel caso delle immissioni , da un fondo all’altro, di fumo, calore, rumori ed in genere tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti o di vibrazioni. Il proprietario di un fondo non può impedirle se esse non superino la capacità di sopportazione dell’uomo medio, soglia oltre la quale le immissioni risultano infatti intollerabili. È questo un principio a favore delle attività produttive, in quanto il giudice deve contemperare le esigenze della produzione e della proprietà. Complementari