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Riassunti Guiglia 1anno, Appunti di Diritto Pubblico

Riassunti a grandi linee delle slide di Guiglia

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 11/04/2020

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Profilo storico del diritto costituzionale
italiano
1- Le origini dello stato italiano
Regno d’Italia 1861 Al regno di Piemonte e Sardegna vengono annessi altri stati italiani a seguito
delle guerre d’indipendenza
Inizio XIX secolo Italia suddivisa in numerosi stati
Fra il 1821 e il 1848: moti rivoluzionari liberalicostituzione di governi provvisori in diverse parti del
territorio (Statuto Albertino)
Processo di unificazione dopo la seconda guerra d’indipendenza (1859)
Terza guerra d’indipendenza (1866)
Occupazione di Roma che diviene capitale (1870)
Fine prima guerra mondiale (annessione Friuli, Trentino e Alto - Adige)
Successivamente: Fiume, Dalmazia e Albania
2- Sistema costituzionale del Regno D’Italia
Strutture costituzionali e giuridiche del Regno di Sardegna
PARADOSSO: Quasi completa uniformità legislativa e amministrativa + unificazione di tanti diversi
territori.
Statuto Albertino (concesso da Re Carlo Alberto nel 1848)
Prima costituzione dello Stato italiano
Base di legittimità del nuovo regno
BREVE: pochi articoli; organizzazione + diritti/doveri dei cittadini
FLESSIBILE: mancanza di una procedura aggravata di revisione (semplice da cambiare)
Art. 2 St. Alb. : “governo monarchico rappresentativo”
Primato della legge: nessun limite di contenuto posto in nessuna disposizione superiore
Principio di uguaglianza formale tra i cittadini
Riconoscimento dei diritti ai cittadini (libertà, domicilio, stampa, riunione, proprietà)
Religione di stato: cattolica (1871:legge delle guarentigie, 1929:patti lateranensi, 1984:concordato)
TOLLERATI gli altri culti.
Il Re
Persona sacra ed inviolabile
Dichiara le guerre
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Profilo storico del diritto costituzionale

italiano

1- Le origini dello stato italiano

Regno d’Italia  1861 Al regno di Piemonte e Sardegna vengono annessi altri stati italiani a seguito delle guerre d’indipendenza Inizio XIX secolo  Italia suddivisa in numerosi stati Fra il 1821 e il 1848 : moti rivoluzionari liberalicostituzione di governi provvisori in diverse parti del territorio (Statuto Albertino) Processo di unificazione dopo la seconda guerra d’indipendenza (1859)  Terza guerra d’indipendenza (1866)  Occupazione di Roma che diviene capitale (1870)  Fine prima guerra mondiale (annessione Friuli, Trentino e Alto - Adige)  Successivamente: Fiume, Dalmazia e Albania

2- Sistema costituzionale del Regno D’Italia

Strutture costituzionali e giuridiche del Regno di Sardegna  PARADOSSO : Quasi completa uniformità legislativa e amministrativa + unificazione di tanti diversi territori.

Statuto Albertino (concesso da Re Carlo Alberto nel 1848)

 Prima costituzione dello Stato italiano  Base di legittimità del nuovo regno  BREVE: pochi articoli; organizzazione + diritti/doveri dei cittadini  FLESSIBILE: mancanza di una procedura aggravata di revisione (semplice da cambiare) Art. 2 St. Alb. : “governo monarchico rappresentativo”  Primato della legge: nessun limite di contenuto posto in nessuna disposizione superiore  Principio di uguaglianza formale tra i cittadini  Riconoscimento dei diritti ai cittadini (libertà, domicilio, stampa, riunione, proprietà)  Religione di stato: cattolica (1871:legge delle guarentigie, 1929:patti lateranensi, 1984:concordato) TOLLERATI gli altri culti. Il Re  Persona sacra ed inviolabile  Dichiara le guerre

 Nomina le cariche di stato  E’ irresponsabile per ogni suo atto Ministri  Nominati e revocati dal Re  Non hanno voto deliberativo nelle due camere se non quando ne sono anche membri  Sono responsabili: occorre la firma di un ministro per l’entrata in vigore di leggi e atti del governo  Sono uguali fra di loro SENATO  Composto dai membri nominati a vita dal Re: Scelti tra 21 categorie (arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri di stato, ecc.)  Privilegi: divieto di arresto se non si è colti in flagranza di delitto CAMERA  Composta da deputati eletti nei collegi elettorali, per 5 anni  I deputati rappresentano la nazione  Immunità: nessun deputato può essere arrestato se non in flagranza di delitto, né portato in giudizio senza il consenso della camera  Attribuzioni nei confronti del potere esecutivo: interrogazione (domanda scritta su questioni), interpellanza (con diritto di replica dell’ interpellante), inchiesta parlamentare (su questioni particolarmente delicate), potere di accusa nei confronti dei ministri che possono essere tradotti davanti al senato. LEGGE ELETTORALE DEL 1848 Cittadini maschi, >25 anni, alfabetizzati, assoggettati a una determinata imposta diretta annua

3-Il regime fascista

Lo sviluppo verso il costituzionalismo in Italia si ferma in ragione dell’ affermarsi del regime fascista  Statuto Albertino in vigore  A livello sostanziale : leggi e provvedimenti fascisti ne svuotano le disposizioni IN SINTESI  31 ottobre 1922 : formazione del governo Mussolini  1922 – 1924 : “Fascismo parlamentare”: pieni poteri dal parlamento al governo per le riforme amministrative e fiscali, formazione del “Consiglio del Fascismo”, assimilazione delle squadre d’azione all’esercito regolare (milizia volontaria per la sicurezza nazionale), legge elettorale Acerbo (maggioranza >2/3)  1924 : elezioni vinte dal partito fascista + omicidio Matteotti + decadenza deputati di opposizione  1925 – 1939 : rafforzamento del regime attraverso leggi costituzionalmente rilevanti: le C.D. “leggi fascistissime” e la proclamazione dell’impero (snaturamento e superamento dello Statuto Albertino). |

REFEREMDUM ISTITUZIONE E PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA

2 GIUGNO 1946

54.30% 45.70% Referendum istituzionale Repubblica Monarchia Elezione dell’assemblea costituente (che elegge come capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola) 13 giugno 1946: Re Umberto viene esiliato, lasciando il posto ad Alcide De Gasperi 1 gennaio 1948: entrata in vigore

5- I caratteri fondamentali della costituzione

ELASTICA: suscettibile di legittimare e orientare programmi e indirizzi diversi , a fronte di possibili sviluppi o cambiamenti.  LONGEVA: rappresenta l’insieme di regole di riferimento per lo sviluppo di diverse realtà sociali e politiche, in ragione delle mutevoli esigenze che emergono di volta in volta. Mira a durare nel tempo.  PROGRAMMATICA: non si limita a disciplinare i profili organizzativi dello Stato e i rapporti fra i poteri e i cittadini.  RIGIDA: vengono predisposti strumenti atti a garantirne il rispetto da parte del legislatore.  LUNGA: elenco dei diritti riconosciuti ai cittadini + organizzazione dell’ ordinamento. STRUTTURAPrincipi fondamentali (art. 1-12): principi fondamentali  Parte prima (art. 13-54): diritti e doveri dei cittadini  Parte seconda (art. 55-139): ordinamento della repubblica  Disposizioni finali e transitorie ( I – XVIII) I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 “ La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti dettati dalla costituzione”  L’esercizio del potere politico è attribuito sia direttamente che indirettamente al popolo  Potere giudiziario : giudici soggetti alla legge Potere esecutivo : responsabilità del governo fatta valere in parlamento

N.B.

Non tutti i poteri sono organizzati sulla base del principio democratico (garanzia per le minoranze) per es.: la Corte Costituzionale PRINCIPIO SOLIDARISTICO E PERSONALISTA Art.2 : diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle informazioni sociali in cui si svolge la sua personalità Sfera intoccabile da parte dei pubblici  Dignità umana, quale diritto inviolabile all’autenticità e all’integrità fisica e morale della persona  lo stato ha un dovere di protezione contro le lesioni PRINCIPIO PLURALISTA l’ individuo è centro di una molteplicità di relazioni che danno forma ad organizzazioni autonome, titolari di diritti  i diritti inviolabili vanno estesi sia ai singoli che alle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità FATTISPECIE APERTA : riconosce tutti i diritti umani compresi quelli che derivano dall’evoluzione sociale FATTISPECIE CHIUSA: i diritti riconosciuti sono solo quelli espressamente previsti come tali PRINCIPIO SOLIDARISTA Accanto al riconoscimento dei diritti la Repubblica richiede l’adempimento dei DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA’ POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA (fedeltà, voto, difesa, lavoro, dovere fiscale) Art. 3: PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA Comma 1: uguaglianza formale (pari dignità e uguaglianza davanti alla legge) Comma 2: uguaglianza sostanziale (intervento statale per rendere effettivo l’esercizio dei diritti) TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: nessuna discriminazione in base alla lingua o alla razza e impegno della repubblica di tutelarle con apposite misure PRINCIPIO LAVORISTA Art.1: Repubblica fondata sul lavoro Art.4: diritto e dovere al lavoro, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, per il progresso materiale e spirituale della società LAVORO strumento qualificato di realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà Corte costituzionale: l’ art. 4 Cost. non fonda una pretesa ad ottenere un certo lavoro, ma una generica possibilità ad avere accesso ai posti di lavoro disponibili. Il legislatore deve perseguire una politica di piena occupazione e di creazione di posti di lavoro PRINCIPIO CULTURALE : promozione dello sviluppo e della ricerca scientifica e tecnica e tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione PRINCIPIO DI LAICITA’:

7- Il sistema dei partiti e i dibattiti sulle riforme costituzionali

EVOLUZIONE DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO

 Relativa stabilità fino al 1992 dei partiti italiani  Riforma elettorale in senso maggioritario (legge Mattarella)  Indagini giudiziarie sul sistema di finanziamento illecito dei partiti  1996-2001: competizione politica bipolare  Fino al 2013: maggiore complessità (nuove formazioni) DIBATTITO SULLE RIFORME COSTITUZIONALI  Discussioni a partire dagli anni 70: COMMISSIONI BICAMERALI  Ultimi anni: discussione ancora aperta sul bicameralismo perfetto e sul procedimento di approvazione delle leggi

8- Diritto interno e diritto internazionale

IMPOSTAZIONE CLASSICA

Ordinamento interno: ordinamento dello Stato, regola le relazioni tra singoli e gruppi sociali, e fra questi e i pubblici poteri.  Ordinamento internazionale: regola i rapporti fra gli stati, i quali adattano i propri ordinamenti agli obblighi che derivano dall’ ordinamento internazionale. TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI Mutamento nella concezione dei rapporti fra i 2 ordinamenti: fine II guerra mondiale  OBBIETTIVO: creazione di un ordine giuridico internazionale che eliminasse il rischio del ricorso alla guerra I RAPPORTI FRA ORDINAMENTI NELLA COSTITUZIONE Apertura internazionalistica ARTT.  Art. 10 Cost.  Art. 11 Cost.  Art. 117, primo comma, Cost.

9- Il processo di integrazione europea

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Comunità europea del carbone e dell’ acciaioComunità economica europeaUNIONE EUROPEA (trattato di Maastricht)  3 pilastri (introduzione di una nuova struttura istituzionale, composta da tre pilastri):

  1. Relativo alle tre comunità
  2. Relativo alla politica estera e di sicurezza comune
  3. Relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Trattato di Amsterdam: trasferimento di alcuni settori contemplati dal I e dal III pilastro (libera circolazione delle persone) Trattato di Lisbona (2009):  Trattato che modifica il trattato sull’ Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea  Abolizione dei pilastri a vantaggio della creazione dell’ Unione Europea  Riparto di competenze tra Unione e Stati membri  Rafforzamento del principio democratico e della tutela dei diritti fondamentali (Carta di Nizza) LE ISTITUZIONI EUROPEEConsiglio europeo: Composto da capi di stato o di governo (organo di impulso e di indirizzo politico)  Consiglio dei ministri dell’ unione: composto dai ministri degli stati o rappresentanti degli stati a livello ministeriale (adotta normative e coordina le politiche)  Parlamento europeo: Rappresenta i popoli degli stati ed è eletto dai cittadini  Commissione europea: 1 membro per ogni stato (Organo esecutivo dell’ UE)  Corte di giustizia europea: garante del rispetto del diritto dell’ UE  BCE: organo autonomo rispetto agli stati e alle istituzioni, garante delle politiche di stabilità dei prezzi e delle politiche fiscali  Corte dei conti: organo di controllo contabile Commissione europea  Tutela gli interessi dell’ unione, esegue le politiche dell’ unione, propone atti legislativi, gestisce il bilancio, attribuisce i finanziamenti, controlla l’applicazione del diritto, rappresenta l’UE (1 membro per stato, ognuno con un suo ruolo di competenza) Parlamento europeo  Eletto direttamente a suffragio universale: discute e approva le normative europee, sorveglia le altre istituzioni dell’ UE, discute e adotta il bilancio dell’ UE. Consiglio europeo  Capi di stato o di governo degli stati membri: definisce gli orientamenti e le proprietà politiche dell’ UE, gestisce le questioni più complesse Corte di giustizia  Si pronuncia su: rinvio pregiudiziale, ricorso per inadempimento, ricorso di annullamento, ricorso per carenza, ricorsi diretti Consiglio dell’ unione europea  ministri degli stati membri

Regolamenti (Ha portata generale. E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno stato) Direttive (Vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi) Decisioni (La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi)

Le leggi ordinarie

Si definiscono ordinarie o formali quando disegnano il modello di connessione tipica tra forma ed efficacia delle fonti  Forma: il nome, i soggetti, il processo di formazione  Efficacia:  Dal lato attivo, con la capacità di innovare l’ordinamento  E da quello passivo, resistendo all’innovazione da parte di altre fonti LEGGI ATIPICHE:  Le leggi si definiscono atipiche quando vi è una dissociazione tra la orma e l’efficacia del tipo normativo  Viene detta “rinforzo” l’ eventuale variante procedimentale che racchiude il fenomeno  Leggi comunitarie esterne:  Variazione territoriale delle regioni  Leggi di ricezione delle intese fra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica  Legge di ricezione delle intese tra stato e regioni  Leggi di istituzione di nuove province e di mutamento delle loro circoscrizioni  Leggi comunitarie interne:  Leggi di amnistia e indulto  Legge sulla condizione giuridica dello straniero  Legge sulla formazione del bilancio

Gli atti normativi del governo equiparati alla legge

Decreti-Legge  legge di conversione Decreti legislativi  legge di delegazione Decreti legge:

- Provvedimenti provvisori adottati dal governo in casi straordinari (necessità o urgenza) - Soggetti alla conversione in legge da parte delle camere entro 60 giorni dalla loro pubblicazione Legge di conversione:

- Legge ordinaria riservata al parlamento - Rende definitivo il decreto-legge - Non ha effetto sanante sul decreto-legge se anticostituzionale - Può inserire nel decreto-legge ulteriori contenuti Decreti legislativi: - Atti aventi forza di legge, adottati dal governo per delega espressa e formale del parlamento - Strumento per il quale le camere decidono, per motivi di inadeguatezza o per mancanza di tempo, di non disciplinare una materia Legge di delegazione: - Legge ordinaria riservata al parlamento e all’assemblea, contenente limiti di materia, tempo, principi e criteri direttivi - Ha per oggetto qualsiasi materia, tranne quelle in cui il parlamento è in rapporto di alterità con il governo - Delegazione attribuita al governo per un tempo limitato - Se non vengono rispettati i limiti indicati, è costituzionalmente illegittimo Decreti legislativi:  Attuazione degli statuti speciali  Fonti a competenza riservata e separata  Delega di attuazione continua  Fonti rinforzate  Deliberativi dei testi unici (unire 2 norme uscite in tempi diversi, in un solo testo)  Hanno in tal caso efficacia normativa  Vengono delegati al governo mediante legge di delegazione  Limiti ricavabili facendo riferimento alla funzione svolta dal testo REFERENDUM ABROGATIVO: Atto normativo, risultante dalla deliberazione del corpo elettorale (popolo), che decide la cessazione totale o parziale dell’efficacia di una legge o di un atto avente forza di legge. NON può innovare l’ordinamento.

Le fonti statali secondarie

Gerarchicamente subordinate alla legge e agli atti ad essa equiparati, e sono soprattutto i regolamenti governativi. Inoltre l’ Art. 117 Cost. prevede che la potestà spetti allo stato nelle materie di legislazione esclusiva dello stesso. REGOLAMENTI = ATTIamministrativi (formalmente)normativi (sostanzialmente)

E’ una fonte:  Riservata: ciò che ne forma il contenuto è sottratto alla legislazione statale e regionale  Primaria: riserva ad esso la forma di governo regionale e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento  Materialmente vincolata: deve contenere le norme regolatrici del diritto di iniziativa e del referendum, nonché le norme disciplinanti la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali  Gerarchicamente sovraordinata: alle altre leggi regionali nelle materie comuni ai due ordini di fonti  LE REGIONI NON POSSONO EMANARE DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI;UN ATTO CON FORZA DI LEGGE E’ TUTTAVIA QUELLO RISULTANTE DAL REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI REGIONALI;COME LO SONO ANCHE I TESTI UNICI NORMATIVI DI SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO PREVISTI DA ALCUNI NUOVI STATUTI La consuetudine è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (usus), tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia obbligatorio (opinio iuris).

LE FORME DI DEMOCRAZIA DIRETTA

La sovranità popolare: art.1 “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione Tale principio lascia impregiudicata la scelta delle forme dell’ esercizio, consentendo di combinare la rappresentanza (democrazia rappresentativa) con l’ esercizio immediato dell’ attività popolare (democrazia diretta)

- Democrazia diretta: diritto di petizione, di iniziativa legislativa popolare e di referendum In Italia quindi abbiamo: - Centralità della democrazia rappresentativa - La democrazia diretta costituisce un correttivo esterno - Il parlamento non può attivare l’istituto del referendum - Il parlamento può comunque impedirne gli effetti, incidendo sulla legge oggetto del referendum

I diritti dei cittadini

L’ inviolabilità dei diritti costituzionali:  Art. 2: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitàinviolabilità (irrivedibilità, inderogabilità, intangibilità)

o Non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali I DIRITTI INVIOLABILI SONO: cittadini: libertà di circolazione, riunione, associazione, mantenimento e assistenza sociale stranieri: circolazione, difesa, alla salute e alle cure mediche, alla vita  Art. 13: inviolabilità della libertà professionaleTutte le limitazioni alla libertà vanno sostenute da:

- Riserva di legge assoluta (previste con norme di livello legislativo) - Riserva giurisdizionale (attuate con atto motivato dall’ autorità giudiziaria) Le autorità di pubblica sicurezza hanno la possibilità di intervenire privando la libertà personale di un individuo tramite: - Provvedimenti provvisori (comunicati all’ autorità giudiziaria entro 48 ore) - L’ A.G. entro le 48 ore successive deve decidere se rendere un provvedimento definitivo o meno - Se non vengono convalidati sono privi di ogni effetto - Sentenza definitiva di condanna a pena detentiva - Misure cautelari (esigenze attinenti alle indagini, evitare la fuga dell’ imputato, evitare altri gravi delitti dell’ imputato)  Art. 14: Libertà di domicilio - Possibilità di ammettere o non ammettere soggetti estranei nel luogo dove la propria vita si svolge in intimità - Diritto alla riservatezza degli atti e dei fatti che si svolgono nella propria abitazione Alcune eccezioni: - Per le ispezioni domiciliari motivate ai fini di sicurezza o sanità pubblica o a fini economici-fiscali  Art. 15: Libertà di comunicare riservatamente (libertà e segretezza della comunicazione e della corrispondenza) LE GARANZIE SONO: - Riserva di legge (le limitazioni possono avvenire solo con garanzie stabilite dalla legge) - La riserva di giurisdizione assoluta (intesa in modo rigoroso, escludendo l’autonomo intervento dell’ autorità di pubblica sicurezza) - Ulteriore garanzia è specificata dal c.p.p.: impossibilità di utilizzare intercettazioni a livello probatorio, se ottenute in modo illecito dalla polizia)  Art. 16: Libertà di circolazione, soggiorno, espatrio ed emigrazione - Possibilità di muoversi su tutto il territorio nazionale e di stabilire un domicilio - Divieto alle regioni di adottare provvedimenti ostativi Le limitazioni: - Il legislatore può limitare la libertà di soggiorno e di circolazione per motivi di sicurezza o sanità pubblica

- Il rito non sia contrario al buon costume - La critica non diventi vilipendio Art. 21: Libertà di manifestazione del pensiero TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZI DI DIFFUSIONE “Pietra angolare” della democrazia, permessa sia la divulgazione obiettiva di fatti e notizie (diritto di cronaca) sia l’ espressione di opinioni e commenti (diritto di critica) Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, il pensiero, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. A sua volta la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il sequestro è deciso soltanto dall’ autorità giudiziaria nel caso di delitti sanciti dalla legge, in tale caso si può procedere al sequestro entro e non oltre le 24 ore tramite la polizia giudiziaria i quali dovranno fare denunzia alle autorità giudiziarie. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. I limiti della manifestazione di pensiero sono dati da:  rispetto del buon costume conflitto con diritti di altri soggetti  i diritti di cronaca e di critica possono essere esercitati solo se sussistono la verità dei fatti, l’utilità dell’ informazione e la forma civile dell’ esposizione limiti logici (menzogna, pubblicità, istigazione a delinquere) LIBERTA’ ASSOLUTA PER ARTE E SCIENZA E PER IL LORO INSEGNAMENTO

Capitolo IV “i diritti dei cittadini”

Il diritto alla salute: art. 32 Cost. << La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana >>. DIRITTO SOGGETTIVO E ASSOLUTO che consiste in:  Cura e prevenzione delle malattie  Non subire lesioni alla propria salute In quanto assoluto è azionabile:  Orizzontalmente: nei confronti degli altri privati  Verticalmente: nei confronti dei pubblici poteri Diritto alla salute come diritto del singolo

 Assicura il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica senza distinzione di condizioni sociali ed individuali (giuramento di Ippocrate)  E’ quindi un diritto a prestazioni positive (diritto sociale), seppur condizionato dalle disponibilità finanziarie dei pubblici poteri Diritto alla salute come diritto della comunità:  Tutela dell’ ambiente salubre  TSO (vaccinazioni obbligatorie, provvedimenti di cura ed isolamento per soggetti portatori di malattie contagiose)  Garanzia dei “limiti imposti dal rispetto della persona umana” Diritto all’/di istruzione: artt. 30, 33, 34 Di istruzione  libertà di insegnamento, libertà di istituire e gestire scuole All’ istruzione  diritto di ricevere un insegnamento, libertà di scegliere la scuola Libertà di insegnamento: aspetto della libera manifestazione del pensiero, ma poiché è finalizzato all’interesse sociale dell’ istruzione, sono permessi controlli pubblici Libertà di istituire e gestire scuole (enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato):

- Assunzione degli obblighi che un servizio pubblico comporta - Assicurare ai loro dipendenti un “trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali” I DIRITTI DEI LAVORATORI Art. 1, C. 1 - Riconosce a tutti il diritto al lavoro - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società IL METRO PER MISURARE IL RUOLO SOCIALE DELL’ INDIVIDUO E’ IL SUO LAVORO E NULL’ ALTRO Tutela costituzionale del lavoro: Art. 4 - Promozione delle condizioni necessarie - Libertà di scelta: (senza discriminazioni, diritto a non essere arbitrariamente licenziati, attività lavorativa corrispondente alle qualifiche professionali per le quali si è stati assunti). Art. 35 - Cura della formazione professionale - Libertà di emigrazione - Tutela del lavoro italiano all’ estero

- IMPRESA PRIVATA: senza escludere l’impresa pubblica futura - SUPERVIZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI: chiamati per correggere il mercato per orientare l’ attività economica verso obbiettivi di giustizia sociale

DOVERI COSTITUZIONALI

- Di solidarietà Dovere di solidarietà politica, economica e sociale a cui ogni individuo deve adempiere - Lavoristico Dovere di ogni persona di svolgere, secondo le proprie possibilità e scelte, un’ attività o una funzione che aiuti il progresso materiale o spirituale della società. Garanzia di un lavoro a tutti. Assicura assistenza e previdenza sociale. - Di voto E’ un dovere civico, senza alcuna sanzione in caso non venga osservato, riconosce ai cittadini il diritto di scelta dei propri rappresentanti - Di istruire ed educare i figli Dovere dei genitori verso i figli Affidamento alla repubblica della pubblica istruzione - Tributario Dovere di tutti i cittadini di versare i tributi, le imposte e le tasse in modo da assicurare tutte le prestazioni pubbliche, tutti devono contribuire eccetto le persone con redditi minimi - Di difesa Dovere dei cittadini di sesso maschile di essere assoggettati alla leva, mettendo così in gioco il valore umano (finito nel 2007, può tornare in auge solo in caso guerra o crisi internazionali). La difesa della patria può avvenire tramite: armi, partecipazione ad attività militari, attraverso il servizio civile.