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Riassunti Ruozi, Dispense di Tecnica Bancaria

Riassunti libro di testo di Tecnica Bancaria, Ruozi

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 06/09/2016

nicola.massidda
nicola.massidda 🇮🇹

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Il sistema finanziario: analisi strutturale e fenomeni caratterizzanti
Definizione e funzioni del sistema finanziario
Un sistema finanziario è costituito dal complesso integrato di strumenti, istituzioni e mercati finanziari, esistenti
in un dato luogo in un dato momento.
Esso svolge tre importanti funzioni:
realizza il trasferimento di risorse dal risparmio agli investimenti (funzione creditizia o di allocazione delle
risorse);
assicura l'efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti (funzione monetaria);
trasmette al sistema economico gli impulsi della politica monetaria ed economica.
Il sistema finanziario svolge la funzione fondamentale di trasferimento delle risorse finanziarie da chi le possiede
(soggetti in surplus finanziario) a chi di queste risorse ne ha necessità (soggetti in deficit finanziario).
Il trasferimento di risorse finanziarie avviene attraverso lo scambio di attività finanziarie che consentono la
realizzazione della funzione di collegamento fra risparmio ed investimenti. Esse consentono cioè il trasferimento
di potere d'acquisto nel tempo e nello spazio.
Il trasferimento delle risorse finanziarie può avvenire secondo diverse modalità, cioè attraverso differenti circuiti
di intermediazione.
Il sistema finanziario, cioè la rete di operatori finanziari, si colloca fra prenditori e prestatori finali di fondi. Una
prima differenza si pone fra il collegamento diretto, via mercato, e il collegamento indiretto, via intermediari.
Il collegamento diretto individua un circuito di intermediazione diretto nel quale le passività create dalle unità in
disavanzo finanziario trovano una contropartita diretta nelle attività ammesse allo stato patrimoniale delle unità in
avanzo finanziario (come in tutti i mercati, sono necessari degli agenti che facilitino e consentano l'incontro fra la
domanda e l'offerta).
Invece, il collegamento indiretto individua un circuito finanziario indiretto nel quale il trasferimento delle risorse
finanziarie avviene per il tramite di banche e, in genere, di operatori definiti intermediari finanziari. Per questi
operatori la funzione di intermediazione, effettuata con l'interposizione del proprio bilancio, trova una diretta
espressione contabile nella composizione del conto economico e dello stato patrimoniale.
La diversa articolazione del sistema finanziario rispecchia diverse modalità tecniche di trasferimento dalle unità in
surplus alle unità in deficit e diverse modalità di distribuzione dei rischi sui vari soggetti economici.
I circuiti di intermediazione
Si possono avere due circuiti di intermediazione:
Circuito indiretto: la canalizzazione delle risorse finanziarie avviene attraverso gli intermediari bancari e
creditizi.
Circuito diretto: la canalizzazione delle risorse finanziarie avviene attraverso i mercati mediante:
- investimenti diretti;
investimenti effettuati dagli investitori istituzionali.
I modelli di intermediazione finanziaria
A seconda della maggiore o minore importanza che rivestono gli intermediari o i mercati nel trasferimento delle
risorse finanziarie, possiamo dire che esistono due diversi modelli di intermediazione finanziaria e, quindi,
possiamo distinguere due tipologie di sistemi finanziari:
Sistemi finanziari orientati agli intermediari (bank oriented);
Sistemi finanziari orientati ai mercati (market oriented).
Per misurare l'orientamento del sistema finanziario vengono utilizzati vari indicatori, quali:
Relative size measures: ad esempio total assets of deposit bank/total financial assets.
Absolute measures: ad esempio total assets of deposit bank/GDP.
Measures of banking market structure, ad esempio:
concentration measures (come CR3/5 o HHI con cui si considera il peso degli assets delle prime 3-5 banche
sul totale dell'attivo delle banche presenti ---> numero più alto = più concentrazione);
foreign bank penetration (numero di banche estere/totale banche presenti; quota di mercato banche estere su
totale attivi bancari).
Measures of activity of financial intermediation:
credito bancario al settore privato/GDP;
credito bancario al settore privato totale/GDP.
Measures of others financial intermediaries activity (attività di intermediari creditizi non bancari, compagnie di
assicurazione, fondi pensione e fondi comuni di investimento).
Measures of stock market and bond market development:
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Il sistema finanziario: analisi strutturale e fenomeni caratterizzanti Definizione e funzioni del sistema finanziario Un sistema finanziario è costituito dal complesso integrato di strumenti, istituzioni e mercati finanziari, esistenti in un dato luogo in un dato momento. Esso svolge tre importanti funzioni:

  • realizza il trasferimento di risorse dal risparmio agli investimenti (funzione creditizia o di allocazione delle risorse);
  • assicura l'efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti (funzione monetaria);
  • trasmette al sistema economico gli impulsi della politica monetaria ed economica. Il sistema finanziario svolge la funzione fondamentale di trasferimento delle risorse finanziarie da chi le possiede (soggetti in surplus finanziario) a chi di queste risorse ne ha necessità (soggetti in deficit finanziario). Il trasferimento di risorse finanziarie avviene attraverso lo scambio di attività finanziarie che consentono la realizzazione della funzione di collegamento fra risparmio ed investimenti. Esse consentono cioè il trasferimento di potere d'acquisto nel tempo e nello spazio. Il trasferimento delle risorse finanziarie può avvenire secondo diverse modalità, cioè attraverso differenti circuiti di intermediazione. Il sistema finanziario, cioè la rete di operatori finanziari, si colloca fra prenditori e prestatori finali di fondi. Una prima differenza si pone fra il collegamento diretto, via mercato, e il collegamento indiretto, via intermediari. Il collegamento diretto individua un circuito di intermediazione diretto nel quale le passività create dalle unità in disavanzo finanziario trovano una contropartita diretta nelle attività ammesse allo stato patrimoniale delle unità in avanzo finanziario (come in tutti i mercati, sono necessari degli agenti che facilitino e consentano l'incontro fra la domanda e l'offerta). Invece, il collegamento indiretto individua un circuito finanziario indiretto nel quale il trasferimento delle risorse finanziarie avviene per il tramite di banche e, in genere, di operatori definiti intermediari finanziari. Per questi operatori la funzione di intermediazione, effettuata con l'interposizione del proprio bilancio, trova una diretta espressione contabile nella composizione del conto economico e dello stato patrimoniale. La diversa articolazione del sistema finanziario rispecchia diverse modalità tecniche di trasferimento dalle unità in surplus alle unità in deficit e diverse modalità di distribuzione dei rischi sui vari soggetti economici. I circuiti di intermediazione Si possono avere due circuiti di intermediazione:
  • Circuito indiretto: la canalizzazione delle risorse finanziarie avviene attraverso gli intermediari bancari e creditizi.
  • Circuito diretto: la canalizzazione delle risorse finanziarie avviene attraverso i mercati mediante:
  • investimenti diretti;
    • investimenti effettuati dagli investitori istituzionali. I modelli di intermediazione finanziaria A seconda della maggiore o minore importanza che rivestono gli intermediari o i mercati nel trasferimento delle risorse finanziarie, possiamo dire che esistono due diversi modelli di intermediazione finanziaria e, quindi, possiamo distinguere due tipologie di sistemi finanziari: Sistemi finanziari orientati agli intermediari (bank oriented); Sistemi finanziari orientati ai mercati (market oriented). Per misurare l'orientamento del sistema finanziario vengono utilizzati vari indicatori, quali: Relative size measures: ad esempio total assets of deposit bank/total financial assets. Absolute measures: ad esempio total assets of deposit bank/GDP. Measures of banking market structure, ad esempio:
  • concentration measures (come CR3/5 o HHI con cui si considera il peso degli assets delle prime 3-5 banche sul totale dell'attivo delle banche presenti ---> numero più alto = più concentrazione);
  • foreign bank penetration (numero di banche estere/totale banche presenti; quota di mercato banche estere su totale attivi bancari). Measures of activity of financial intermediation:
  • credito bancario al settore privato/GDP;
  • credito bancario al settore privato totale/GDP. Measures of others financial intermediaries activity (attività di intermediari creditizi non bancari, compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi comuni di investimento). Measures of stock market and bond market development:
  • capitalizzazione di borsa/GDP;
  • capitalizzazione degli scambi di borsa (turnover)/GDP;
  • domestic bond market value (pubblico e privato)GDP. Le caratteristiche delle attività finanziarie All'interno del sistema finanziario lo scambio di fondi è basato su strumenti come i depositi, le obbligazioni, i titoli pubblici e così via. Tali strumenti sono chiamati “attività finanziarie”. Un' attività finanziaria è un bene che esprime un rapporto contrattuale nel quale entrambe le prestazioni sono denominate in moneta e scadono in tempi diversi. Un'attività finanziaria prevede quindi un trasferimento di potere d'acquisto contro una o più prestazioni future di segno opposto. Le caratteristiche delle attività finanziarie sono:
  • La natura del contratto sottostante: in un'attività finanziaria le prestazioni delle due parti in causa sono rette da un contratto che può appartenere a tipologie diverse. Innanzitutto occorre distinguere tra attività finanziarie che esprimono un rapporto di credito (obbligazioni, depositi) e attività finanziarie che esprimono un rapporto di partecipazione (azioni).
  • Il tempo: ciò che contraddistingue un rapporto di credito (e dunque l'attività finanziaria che lo incorpora) da altri rapporti di scambio è la distanza temporale che separa le due prestazioni. Questa caratteristica rinvia alla distanza temporale che separa il momento della produzione di beni e servizi dal momento della loro vendita. Pertanto, ogni volta che il processo produttivo richiede un intervallo tra l'inizio dell'attività produttiva e la sua conclusione, si realizzano le condizioni affinché possano svilupparsi forme di credito non episodiche.
  • Il rischio: per quanto il creditore possa essere oculato nel valutare le condizioni prospettiche del debitore, esiste sempre una probabilità non nulla che alla scadenza il debito non venga onorato o che, comunque, durante la vita del prestito si verifichino fenomeni che non possono essere perfettamente previsti e che modificano la situazione economica del creditore e del debitore.
  • L'informazione: la valutazione delle varie tipologie di rischio nel corso della vita dell'attività finanziaria dipende dalle informazioni disponibili alle parti parti in causa. L'informazione è allo stesso tempo input e output dell'attività degli intermediari e dei mercati finanziari. E' input in quanto i processi decisionali degli operatori si basano su informazioni (concedere o non concedere un credito, acquistare o non acquistare un titolo). E' anche output perché il prezzo di ciascuna attività finanziaria incorpora informazioni, in quanto è il frutto del processo decisionale stesso.
  • L'interesse: è la remunerazione per chi cede potere d'acquisto, e quindi per chi “fa credito”, e richiede un compenso sia per per la rinuncia la potere d'acquisto sia per il rischio sopportato. Il tasso di interesse è il prezzo per lo scambio fra beni presenti e futuri. Poiché solo la moneta si scambia fra presente e futuro, possiamo definire il tasso di interesse come il premio percentuale pagato sulla moneta a una certa data in termini di moneta disponibile in un momento successivo.
  • Il rischio di inflazione: occorre tener conto anche delle valutazioni effettuate dall'ISTAT e dall'EUROSTAT con riferimento al paniere di beni osservato. Il rischio di inflazione influisce diversamente sui soggetti a seconda di come viene percepito e dello stile di vita di ognuno. I mercati Classificazione dei mercati I criteri di classificazione dei mercati, utilizzabili per individuare segmenti omogenei dal punto di vista della domanda e dell'offerta, si basano su quattro punti:
  • I mercati vengono normalmente organizzati con riferimento a categorie di titoli omogenei tra loro: azioni, obbligazioni, strumenti a breve e così via.
  • In tutti i mercati, e in particolare in quelli azionari e obbligazionari, bisogna distinguere fra mercato primario e mercato secondario. Il mercato primario è quello delle nuove emissioni di titoli. Esso ha la funzione di esprimere un prezzo per i titoli di nuova emissione e di fornire fondi all'emittente, tipicamente un'unità in deficit. E' quindi il mercato che lega le decisioni di spesa e di investimento delle unità in deficit con le decisioni finanziarie delle unità in surplus. Sono esempi di mercati primari le aste di titoli di stato e le operazioni di collocamento di emittenti privati (OPS/OPV/IPO). Il mercato secondario, invece, è quello in cui vengono scambiati titoli già emessi. Esso ha la funzione di esprimere nel continuo il prezzo, dunque la valutazione, dei singoli titoli emessi e nello stesso tempo di consentire all'originale acquirente di liquidare il proprio investimento. Il mercato secondario non fornisce nuove risorse alle unità in deficit, ma è fondamentale per assicurare la liquidità agli investitori, per consentire la valutazione nel

La politica economica La politica economica è un insieme coordinato di provvedimenti che avvalendosi della politica di bilancio, della politica dei redditi e della politica monetaria intende perseguire obiettivi in termini di:

  • crescita economica;
  • occupazione;
  • stabilità dei prezzi;
  • equilibrio nella bilancia dei pagamenti. Gli obiettivi della politica economica vengono specificati in base ai valori di alcune grandezze rappresentative e misurabili con specifici indicatori, utilizzate come proxy del fenomeno che vanno a rappresentare. Tali indicatori sono:
  • il pil per la crescita economica ---> PIL = C + I + G + (ex – imp);
  • il tasso di disoccupazione per il mercato del lavoro;
  • l'indice dei prezzi al consumo per l'inflazione;
  • il saldo della bilancia dei pagamenti per l'equilibrio dei conti con l'estero. La politica monetaria La politica monetaria è costituita dall'insieme delle azioni intraprese dalla Banca Centrale e dirette a modificare/orientare la moneta, il credito e la finanza. Più precisamente, si tratta di un processo in cui vengono attivati determinati strumenti (tasso di rifinanziamento marginale, operazioni di mercato aperto) per conseguire obiettivi operativi (riserve bancarie, tassi di mercato monetario), al fine di influenzare in modo diretto alcune variabili monetarie conseguendo obiettivi intermedi (quantità di moneta, credito, tassi di interesse) per influire su obiettivi finali di natura reale (prezzi, cambio, reddito, occupazione). Obiettivi e strumenti della politica monetaria Obiettivi e compiti del SEBC Primario = mantenere la stabilità dei prezzi; Secondario = sostenere le politiche economiche. Altri obiettivi:
  • definire e attuare la politica monetaria dell'area dell'euro;
  • svolgere operazioni su cambi;
  • detenere e gestire riserve ufficiali;
  • promuovere il sistema dei pagamenti;
  • emettere banconote;
  • approvare l'ammontare delle emissioni di monete metalliche. Definizione quantitativa dell'obiettivo primario (mantenere la stabilità dei prezzi) Avere un aumento sui 12 mesi dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) per l'area dell'euro inferiore (ma intorno) al 2% (in un orizzonte di medio termine). IAPC: il termine “armonizzato” significa che tutti i paesi dell'Unione europea adottano la stessa metodologia. Ciò assicura la comparabilità dei dati dei diversi Stati membri. Come si calcola l'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo?
  • Rilevazione dei prezzi: ogni mese vengono rilevati i prezzi di circa 700 beni e servizi di quasi 1.600 città dell'intera area dell'euro. Il numero esatto delle voci incluse nel campione differisce da un paese all'altro.
  • Ponderazione dei gruppi di beni e servizi: ai gruppi di beni e servizi viene assegnato un peso in base all'importanza che rivestono nel bilancio medio delle famiglie. I pesi sono medie nazionali che riflettono la spesa di tutte le tipologie di consumatori. Essi vengono aggiornati periodicamente.
  • Ponderazione dei paesi: ai singoli paesi viene assegnato un peso in base alla rispettiva quota nella spesa totale per consumi dell'area dell'euro. Il sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e l'Eurosistema Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche Centrali Nazionali (BCN) di tutti i paesi membri dell'UE (anche

quelli che non hanno adottato l'euro). Invece, l'Eurosistema è composto dalla BCE e dalle BCE dei paesi che hanno adottato la moneta unica. Il SEBC e l'Eurosistema coesisteranno fintanto che ci saranno paesi membri dell'UE non appartenenti all'area dell'euro. L'Area dell'euro è dunque composta dai paesi membri dell'UE che hanno adottato la moneta unica. La Banca Centrale Europea La Banca Centrale Europea rappresenta il vertice istituzionale ed operativo del sistema. Gli organi decisionali della BCE sono:

  • Il Comitato Esecutivo, che è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri quattro membri, tutti scelti dai governi dei Paesi dell'area dell'euro (attua la politica monetaria).
  • Il Consiglio direttivo, che è composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai governatori delle banche centrali aderenti all'area dell'euro (formula la politica monetaria).
  • Il Consiglio Generale, che è composto dai membri del Consiglio Direttivo e dai governatori dei paesi dell'UE non aderenti all'UME. Il presidente della BCE è Mario Draghi, che ha anche scritto il T.U.F. (cd. legge Draghi). Le sue caratteristiche sono:
  • Ha personalità giuridica;
  • E' nucleo centrale dell'Eurosistema;
  • Aderisce al principio del decentramento (cioè a livello operativo, quando la BCE svolge operazioni con le sue controparti, lo fa attraverso le banche centrali nazionali che fungono da braccio operativo della BCE);
  • E' indipendente sotto il punto di vista politico(favorisce il mantenimento della stabilità dei prezzi. Né la BCE, né le BCN, né i membri dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo.Lo statuto prevede un mandato di lunga durata per i membri del Consiglio Direttivo, mentre il mandato dei membri del Comitato Esecutivo non può essere rinnovato.Le seguenti misure assicurano la continuità dei mandati dei governatori delle BCN e dei membri del Comitato Esecutivo: mandato di almeno 5 anni per i governatori delle BCN (rinnovabile); mandato non rinnovabile di 8 anni per i membri del Comitato Esecutivo; rimozione dell'incarico dei governatori e dei membri del Comitato Esecutivo solo nei casi di incapacità ad assolvere il proprio mandato o di colpe gravi; ... ma non tutti i membri sono nominati di comune accordo dai capi di Stato o di governo dei pesi dell'area dell'euro .) e sotto il punto di vista finanziario (la gestione finanziaria della BCE è tenuta distinta da quella della Comunità europea. La BCE dispone di un bilancio proprio, e il suo capitale è sottoscritto e versato dalle BCN dell'area dell'euro. la gestione finanziaria della BCE è tenuta distinta da quella della Comunità europea.
  • Ha doveri di comunicazione e trasparenza: la Banca centrale Europea fornisce al pubblico e ai mercati in modo aperto, chiaro e tempestivo tutte le informazioni rilevanti su strategia, valutazioni e decisioni di politica monetaria, nonché sulle proprie procedure. La trasparenza rende la politica monetaria della BCE più comprensibile al pubblico e, quindi, più credibile ed efficace. A questo proposito, la BCE spiega l'interpretazione del proprio mandato e comunica apertamente gli obiettivi di politica monetaria.
  • Credibilità: la BCE promuove la propria credibilità illustrando con chiarezza il proprio mandato e le azioni intraprese per assolvere i compiti assegnatele. Quando una banca centrale è ritenuta in grado di adempiere il proprio mandato, le aspettative sui prezzi sono ben ancorate. A questo proposito, regolari comunicazioni sulla valutazione della situazione economica risultano di particolare utilità. Inoltre, è essenziale che le banche centrali siano aperte e realistiche su ciò che la politica monetaria può e non può fare.
  • Autodisciplina: la trasparenza impone ai responsabili della politica monetaria l'autodisciplina, che garantisce la coerenza sia delle relative decisioni sia delle spiegazioni fornite.
  • Prevedibilità: la BCE annuncia pubblicamente la propria strategia di politica monetaria e comunica la regolare valutazione degli andamenti economici.Ciò consente ai mercati di cogliere la sistematicità delle risposte di politica monetaria agli andamenti e agli shock economici, rendendo i singoli interventi più prevedibili nel medio periodo. Di conseguenza, i mercati possono formare aspettative più efficienti e accurate. Infatti, se gli operatori di mercato riescono ad anticipare le risposte delle autorità competenti, qualsiasi cambiamento della politica monetaria può essere rapidamente percepito nelle variabili finanziarie. Ciò, a sua volta, permette di accelerare il processo di trasmissione della politica monetaria alle decisioni di investimento e di consumo, nonché di realizzare gli aggiustamenti economici necessari, incrementando la potenziale efficacia degli interventi effettuati. La Fed (la Banca Centrale Americana) Anche la Fed, come la BCE, è indipendente. La Fed ha sicuramente come obiettivo quello di mantenere la

Di conseguenza, una banca correttamente gestita non è quella che evita i rischi o che li riduce al minimo, ma, piuttosto, quella che riesce ad assumere rischi in modo equilibrato , premiando l'investimento degli azionisti e, contemporaneamente, evitando di mettere a repentaglio la propria stabilità e quella del sistema finanziario in cui opera. A questo proposito, è necessario che le perdite eventualmente originate dai rischi a cui la banca è esposta trovino capienza nel capitale messo a disposizione dagli azionisti, in modo che non vengano intaccati i diritti dei terzi finanziatori. Ad esempio, se una banca è esposta ad un rischio di perdita di 100 milioni di euro, non può operare con un patrimonio pari a 80 milioni di euro, perché se la perdita dovesse davvero realizzarsi, il capitale degli azionisti non sarebbe sufficiente e non sarebbe possibile rimborsare depositi, obbligazioni o altre passività per 20 milioni di euro. Viceversa, anche un patrimonio troppo consistente sarebbe inutilmente elevato e costringerebbe gli azionisti a mantenere immobilizzate nella banca risorse che potrebbero essere impiegate in maniera più profittevole altrove. Pertanto, affinché il capitale di una banca sia proporzionato ai rischi è necessario:

  • censire e misurare i rischi in essere , quantificando le possibili perdite future a essi associate;
  • garantire che il capitale sia adeguato a sopportare le perdite. Il comitato di Basilea L'attività di misurazione dei rischi e di gestione del capitale ha ricevuto, negli ultimi vent'anni, un fortissimo impulso da parte del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Il Comitato di Basilea non dispone di alcun potere legislativo, quindi le sue proposte non hanno valore legale. Il suo compito è quello di definire le linee guida e le raccomandazioni che vengono poi di norma recepite dalle autorità politiche e di vigilanza. Le principali tipologie di rischio Le principali tipologie di rischio sono:
  • il rischio di credito (default, downgrading, recupero, esposizione, concentrazione);
  • il rischio di mercato;
  • il rischio di tasso di interesse;
  • il rischio operativo;
  • il rischio di liquidità;
  • le altre tipologie di rischio economico (rischio strategico, rischio reputazionale, rischio immobiliare, rischio assicurativo). Il ruolo del patrimonio nelle banche secondo l'accordo di Basilea 1 (1988) Viene stabilito il requisito di capitale minimo per il rischio di credito. Principio sottostante: in base al rischio di credito che assumi devi avere un determinato ammontare di capitale. Obiettivi dell'accordo: rafforzare la solidità dei sistemi bancari/finanziari e ridurre le differenze competitive tra le banche di diversi paesi. Con Basilea 1 sono stati definiti tre elementi:
  • il capitale/patrimonio di vigilanza;
  • il rischio di credito (attraverso un meccanismo di ponderazioni);
  • il rapporto minimo tra capitale e rischio = coefficiente di solvibilità. Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza devono poter essere usati senza restrizioni per la copertura dei rischi e delle perdite nel momento in cui si verificano. Il patrimonio di vigilanza è dato dalla somma del patrimonio di base (Tier 1) – ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione – e del patrimonio supplementare (Tier 2), che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, detenuti in altre banche e in società finanziarie. PATRIMONIO DI BASE (TIER 1) = capitale versato + riserve palesi + fondi rischi bancari generali – importi da versare da parte degli azionisti – azioni in portafoglio – altre voci PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2; NON PUO' ECCEDERE IL TIER 1) = riserve di rivalutazione, fondi rischi, strumenti ibridi di patrimonializzazione, passività subordinate – altre voci - DEDUZIONI Il coefficiente di solvibilità è l'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che le banche devono tenere in rapporto al complesso delle attività ponderate sulla base del rischio creditizio di ciascuna di esse. Il numeratore è il PV, mentre il denominatore è composto dalla sommatoria delle attività ponderate per il rischio. Il coefficiente di solvibilità deve essere almeno pari all'8% del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio).

Basilea 2 Basilea 2 (tre pilastri):

  • Requisiti minimi di capitale (minimum capital requirements o requisiti patrimoniali minimi): il primo pilastro concede la possibilità di usare i rating interni per quantificare il livello minimo di capitale per la banca, in alternativa all'utilizzo del metodo standardizzato (o dei rating esterni).
  • Adeguatezza patrimoniale (supervisory review of capital adequacy): il secondo pilastro stabilisce che, in caso di inadeguatezza dei sistemi gestionali delle banche, le autorità di vigilanza nazionali sono titolate ad aumentare i requisiti minimi caso per caso (controllo prudenziale).
  • Disciplina di mercato (market discipline): il terzo pilastro disciplina l'assunzione del rischio da parte delle banche attraverso l'azione del mercato finanziario (utilizzo di requisiti di trasparenza delle informazioni sulle condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle singole banche, cioè il terzo pilastro pone obblighi di informativa verso il pubblico. Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi Patrimonio di vigilanza (rimane essenzialmente invariato) (numeratore) attività ponderate per il rischio (denominatore) Rapporto minimo ≥ 8% PV --------------------------------------- ≥ 8% 12,5 * (Pvrm + Pvro) + APrc IL PATRIMONIO DI VIGILANZA è il primo presidio a fronte dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria e rappresenta il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. Come già detto, all'interno del patrimonio di vigilanza troviamo: il patrimonio di base o TIER 1 e il patrimonio supplementare o TIER 2. Per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito secondo Basilea 2, le banche possono scegliere tra i seguenti metodi di calcolo:
  • il metodo standard;
  • il metodo dei rating interni di base;
  • il metodo dei rating interni avanzato. Il metodo standardizzato ha una struttura simile a quella del coefficiente di solvibilità, ma presenta una maggiore sensibilità e analiticità grazie alla maggiore segmentazione delle esposizioni in portafoglio e all'utilizzo dei rating espressi da agenzie specializzate riconosciute dall'Autorità di vigilanza. Crediti verso imprese: metodo standard: Da AAA a AA; Da A+ a A-; Da BBB a BB-; Inferiore a BB-; Senza rating. Il metodo dei rating interni (Internal Rating Based Approach o IRB) , invece, prevede che le banche suddividano le esposizioni in portafoglio in diverse classi di attività con diverse caratteristiche di rischio di credito. Le classi di attività sono relative a imprese, banche, soggetti sovrani, clientela al dettaglio (retail), partecipazioni azionarie e crediti commerciali acquistati. Per ognuna di queste classi di attività è previsto un insieme specifico di elementi di rischio, di ponderazioni e di requisiti minimi per l'ammissibilità. Il comitato di Basilea ha sviluppato un metodo IRB di base e un metodo IRB avanzato per la stima delle componenti di rischio. Nel metodo IRB di base relativo alle esposizioni verso imprese, banche e soggetti sovrani, una banca deve stimare internamente solo la probabilità di insolvenza (PD – Probability of default) connessa ai mutuatari inclusi in ciascuna classe di rating, mentre per la stima delle altre componenti di rischio deve fare affidamento alle regole prudenziali e ai valori standardizzati definiti dalle Autorità di vigilanza. Nel metodo IRB avanzato , invece, una banca deve stimare internamente non solo la probabilità di insolvenza (PD
  • Probability of default), ma anche le altre componenti di rischio: la perdita in casi di insolvenza del mutuatario (LGD – Loss given default), l'entità dell'esposizione debitoria al momento dell'insolvenza (EAD – Exposure at default), la scadenza del finanziamento (M – Maturity) e il grado di concentrazione del portafoglio). La misurazione del rischio di credito secondo Basilea 2 Il rischio di credito Premessa: La banca si espone al rischio di credito non solo nell'attività di erogazione del credito, ma nella sottoscrizione di attività finanziarie (acquisto e detenzione di titoli obbligazionari) e nell'assunzione di impegni futuri, come ad esempio il rilascio di garanzie alla clientela e, più in generale, la concessione di crediti di firma. Anche l'attività di negoziazione in valori mobiliari, in particolar modo quella in strumenti derivati, origina esposizioni al rischio di credito nella forma di rischio di controparte. In generale, il rischio di credito si riferisce alla possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte affidata (cioè nei confronti della quale esiste un'esposizione) generi una corrispondente variazione

ELR = PD * LGD

dove: LGD = 1 – RR Ciò si può scrivere anche nel seguente modo: Pa = (PD * EAD) * LGD Pa = E(Ti) * [1 – E(Tr)] dove: Pa=tasso di perdita attesa o Expected Loss Rate o ELR; E(Ti)=tasso di insolvenza atteso (E=PD e Ti=esposizione in caso di inadempienza o Exposure at Default o EAD); E(Tr) tasso di recupero atteso in caso di insolvenza o Recovery Rate o RR. Mentre la probabilità di insolvenza (Probability of Default o PD) dipende dal merito creditizio del debitore, il tasso di recupero atteso in caso di insolvenza (Recovery Rate o RR) dipende dalla natura del finanziamento e dalle eventuali garanzie che lo assistono. La distinzione tra perdita attesa e perdita inattesa è particolarmente importante poiché è un elemento essenziale per le scelte gestionali che riguardano:

  • l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti necessari per fronteggiare le perdite attese;
  • il mantenimento di un'adeguata dotazione di capitale proprio per fronteggiare le perdite inattese;
  • la richiesta, al prenditore, di una maggiorazione nel tasso di rendimento che tenga conto delle svalutazioni e degli accantonamenti necessari per fronteggiare le perdite attese e del costo del capitale per fronteggiare le perdite inattese. Per la stima del tasso di perdita attesa (Expected Loss Rate o ELR) possono essere utilizzati tre approcci:
  • Il primo approccio per la stima dei tassi di insolvenza è costituito dai modelli analitico-soggettivi , che prendono in considerazione sia le variabili di natura quantitativa, sia le variabili di natura qualitativa che, al contrario, un modello statistico non è in grado di cogliere. Tuttavia, i modelli analitico-soggettivi presentano lo svantaggio di essere estremamente sensibili agli elementi soggettivi.
  • Il secondo approccio si basa sui dati storici prodotti dalle agenzie di rating.
  • Infine, il terzo approccio consiste nell'adozione di modelli di natura statistica, che vanno generalmente sotto il nome di modelli di rating interni o di scoring e che devono essere costruiti internamente dalle banche. Lo scoring è una tecnica che consente di determinare una misura sintetica dell'affidabilità del soggetto finanziato sulla base di variabili input e di relazioni individuate e stimate su predefiniti campioni di debitori/creditori, utilizzando apposite metodologie statistiche. In generale, i modelli di natura statistica sono modelli multivariati che, analizzando diversi indici contabili e attribuendo a ognuno di essi una ponderazione, giungono a una valutazione del merito creditizio che viene sintetizzata in un unico valore. I punti di forza di questi modelli consistono nell'oggettività della procedura di valutazione, mentre i punti di debolezza consistono nell'incapacità di catturare le variabili di natura qualitativa. Basilea 2 ha dato un forte impulso allo sviluppo dei sistemi di rating interni basati su modelli di natura statistica Per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito secondo Basilea 2, le banche possono scegliere tra i seguenti metodi di calcolo:
  • il metodo standard;
  • il metodo dei rating interni di base;
  • il metodo dei rating interni avanzato. Il metodo standardizzato ha una struttura simile a quella del coefficiente di solvibilità, ma presenta una maggiore sensibilità e analiticità grazie alla maggiore segmentazione delle esposizioni in portafoglio e all'utilizzo dei rating espressi da agenzie specializzate riconosciute dall'Autorità di vigilanza. Crediti verso imprese: metodo standard: Da AAA a AA; Da A+ a A-; Da BBB a BB-; Inferiore a BB-; Senza rating. Il metodo dei rating interni (Internal Rating Based Approach o IRB) , invece, prevede che le banche suddividano le esposizioni in portafoglio in diverse classi di attività con diverse caratteristiche di rischio di credito. Le classi di attività sono relative a imprese, banche, soggetti sovrani, clientela al dettaglio (retail), partecipazioni azionarie e crediti commerciali acquistati. Per ognuna di queste classi di attività è previsto un insieme specifico di elementi di rischio, di ponderazioni e di requisiti minimi per l'ammissibilità. Il comitato di Basilea ha sviluppato un metodo IRB di base e un metodo IRB avanzato per la stima delle componenti di rischio. Nel metodo IRB di base relativo alle esposizioni verso imprese, banche e soggetti sovrani, una banca deve stimare internamente solo la probabilità di insolvenza (PD – Probability of Default) connessa ai mutuatari inclusi in ciascuna classe di rating, mentre per la stima delle altre componenti di rischio deve fare affidamento alle regole

prudenziali e ai valori standardizzati definiti dalle Autorità di vigilanza. Nel metodo IRB avanzato , invece, una banca deve stimare internamente non solo la probabilità di insolvenza (PD

  • Probability of Default), ma anche le altre componenti di rischio: la perdita in casi di insolvenza del mutuatario (LGD – Loss given default), l'entità dell'esposizione debitoria al momento dell'insolvenza (EAD – Exposure at Default), la scadenza del finanziamento (M – Maturity) e il grado di concentrazione del portafoglio). Per la stima del tasso di recupero atteso in caso di insolvenza (Recovery Rate o RR o E(Tr)) , va sottolineato che i fattori che detreminano tale variabile sono essenzialmente i seguenti quattro:
  • La gravità dello stato di insolvenza , ossia l'entità del divario tra il valore delle attività e il valore delle passività del soggetto affidato.
  • Il grado di liquidità delle attività dell'impresa , ossia la relativa facilità con cui le attività a disposizione possono essere convertite in liquidità al fine di rimborsare i creditori;
  • La presenza di eventuali garanzie, sia reali sia personali, con il connesso grado di liquidità: a questo proposito, il Comitato di Basilea ha previsto, nel nuovo schema di regolamentazione del capitale, il riconoscimento di “sconti” sui requisiti patrimoniali da applicare alle esposizioni caratterizzate dalla presenza di strumenti di mitigazione del rischio, quali le garanzie reali e/o personali. Lo “sconto” varia in funzione del tipo di garanzia presentata e delle sua capacità di copertura del debito. Gli strumenti di mitigazione del rischio riducono il requisito di capitale agendo su variabili diverse: le garanzie personali sono modificative della probabilità di insolvenza (Probability of Default o PD), ementre le garanzie reali (finanziarie o immobiliari) impattano sulla perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default o LGD).
  • Il grado di esposizione , ossia l'eventuale presenza di forme di seniority o di subordinazione nei confronti di altri creditori. Infine, per la stima della perdita inattesa , è opportuno riflettere sul fatto che la perdita effettivamente registrata ex post da un portafoglio di impieghi può risultare diversa da quella stimata ex ante, fondamentalmente per due motivi:
  • per il fatto che il tasso di recupero atteso in caso di insolvenza (Recovery Rate o RR o E(Tr)) risulti a posteriori superiore a quello stimato in origine;
  • per il fatto che il tasso di recupero atteso in caso di insolvenza (Recovery Rate o RR o E(Tr)) risulti ex post inferiore a quello stimato ex ante. Seguendo una logica di tipo probabilistico, quale quella tipica dei modelli del valore a rischio (Value at Risk o Var), di deve valutare fino a quale punto il deterioramento di queste due variabili può manifestarsi con un certo intervallo di confidenza. Basilea 3 Gli interventi per ridurre il rischio di liquidità Sin dal primo accordo di Basilea, la regolamentazione finanziaria per le banche è stata fortemente incentrata sulla presenza di presidi patrimoniali commisurati ai rischi assunti. Nonostante ciò, il rischio che le banche solvibili potessero trovarsi nella condizione di non essere in grado di onorare i propri impegni di cassa nei tempi richiesti e a costi sostenibili è stato sottostimato. Infatti, la crisi finanziaria ha mostrato con quanta rapidità e intensità possa manifestarsi il rischio di liquidità. E' dunque risultata evidente l'esigenza di definire a livello internazionale un sistema di regole in materia di gestione della liquidità. A questo proposito, il Comitato di Basilea, attraverso l'introduzione di regole quantitative, mira ad evitare che gli squilibri nella gestione della liquidità possano mettere a repentaglio la stabilità dei singoli intermediari e a ridurre le possibilità di contagio ad altri operatori. Un primo indicatore ( liquidity coverage ratio – LCR ) , finalizzato a garantire l'equilibrio finanziario di breve periodo, richiede che le banche si dotino di cuscinetti di attività liquide in grado di coprire i deflussi di cassa attesi in un orizzonte temporale di 30 giorni, senza ricorrere al mercato (in vigore dal 2015). Un secondo indicatore ( net stable funding ratio – NSFR ) risponde invece all'esigenza di evitare squilibri strutturali nella composizione per scadenze delle attività e delle passività di bilancio, su un orizzonte temporale di un anno (in vigore dal 2018). Le proposte per rafforzare l'adeguatezza del capitale Le nuove regole hanno l'obiettivo di innalzare la qualità del capitale, rendendo le banche più pronte ad affrontare future crisi e ad assorbire le perdite sia in un'ottica di continuità aziendale sia in caso di liquidazione. Pertanto, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel patrimonio di vigilanza e di garantire un più adeguato trattamento di alcuni rischi. Nel confermare la ripartizione del patrimonio di vigilanza in patrimonio di base (Tier 1) – a copertura delle perdite in un'ottica di continuità aziendale – e patrimonio supplementare (Tier 2) – a copertura delle perdite in caso di
  • una funzione di erogazione di servizi accessori rispetto ai precedenti. L'attività bancaria si basa sul fattore fiduciario. Più precisamente:
  • sulla fiducia nella banca da parte dei depositanti, che si attendono di poter rientrare nella disponibilità dei propri fondi alla scadenza stabilità (i depositatnti conferiscono alla banca i propri fondi sulla base di un mandato fiduciario);
  • sulla fiducia nella clientela finanziata da parte della banca, che si attende il puntuale rimborso del prestito. Poiché la banca utilizza i depositi per erogare prestiti (o altre forme di impiego) e poiché questi ultimi determinano un immobilizzo di risorse, un'eventuale richiesta generalizzata di rimborso dei depositi è destinata a mettere in difficoltà la banca, che non potrà disporre dei fondi necessari quand'anche abbia finanziato clientela pienamente solvibile. In questo caso si determinerà una crisi di liquidità che non consentirà alla banca di proseguire regolarmente le proprie attività. Tale richiesta generalizzata di rimborso dei depositi può avvenire soltanto nel caso in cui la fiducia nella banca da parte dei depositanti venga meno, in seguito al manifestarsi di difficoltà nel rimborso dei depositi o di notizie che segnalano il deterioramento della qualità dell'attivo bancario o di notizie relative a gravi irregolarità commesse dal management. La banca è dunque un'impresa caratterizzata da equilibri gestionali molto delicati, che può continuare ad operare soltanto mantenendo stabilmente la fiducia di depositanti e investitori. Da ciò si evince la criticità del fattore fiduciario e l'esigenza che a tutela della fiducia dei risparmiatori sia posto un insieme di presidi pubblici destinati a prevenire e ridurre le possibilità di crisi bancarie, a gestire la loro eventuale manifestazione e circoscriverene le conseguenze: ciò si traduce in una complessa e articolata normativa che disciplina l'attività della banca e nell'esercizio, daparte delle pubbliche autorità, della vigilanza. L'attività bancaria è un'attività d'impresa con scopo di profitto, perciò non può essere considerata come un mero servizio reso alla collettività. 1.2 e 1.3 origini del sistema bancario ed evoluzione del sistema creditizio Crescita, sia per linee interne ed esterne, favorita dalla liberalizzazione e privatizzazione del sistema; Predominanza delle aggregazioni in ambito domestico e all’interno della stessa categoria di banche (ad esempio B.Popolare con B. Popolare); Acquisizioni/fusioni di banche piccole in difficoltà da parte di banche più grandi e creazione di pochi big player; Prevalenza del modello istituzionale del gruppo ed Internazionalizzazione e aggregazione con il settore assicurativo. Fino a fine anni ’80 la scelta del modello organizzativo non era stato un problema per le banche operanti in Italia. A seguito del processo di armonizzazione europeo e dell’introduzione delle attività ammesse al mutuo riconoscimento si inizia a discutere su quale sia il modello di banca appropriato per affrontare la globalizzazione dei mercati. Inizialmente la legge Amato-Carli 1990 aveva spinto per il modello del gruppo polifunzionale, mentre il successivo Testo Unico Bancario sembrò indirizzare verso la Banca Universale. Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia In base all'art. 10 del Testo unico bancario, l'attività bancaria è definita come l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito. Ha carattere di impresa e può essere esercitata solo dalle banche. Esse svolgono anche ogni altro tipo di attività finanziaria( arrivando ad offrire la quasi totalità dell'attività di erogazione di servizi finanziari), nonché attività connesse o strumentali, quali:
  • la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  • le operazione di prestito (compreso il credito di consumo, il factoring , le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting );
  • il leasing ;
  • i servizi di pagamento;
  • l'emissione e la gestione di mezzi di pagamento (carte di credito);
  • rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  • operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
  • partecipazione alle emissioni di titoli;
  • consulenza alle imprese;
  • servizi di intermediazione finanziaria;
  • gestione di patrimoni;
  • ecc.

Inoltre, l'art. 11 del Testo unico bancario definisce anche l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico, ossia l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia in altra forma. La raccolta di risparmio fra il pubblico è vietata a soggetti diversi dalle banche. Inoltre, l'attività di raccolta non comprende quella effettuata presso soci e dipendenti, né presso società controllanti, controllate e collegate. Riserva di attività: attività bancari (art. 10 T.U.B.) e raccolta del risparmio fra il pubblico (art. 11 T.U.B.). Sono escluse dall'attività bancaria:

  • l'attività assicurativa, riservata alle imprese di assicurazione;
  • la gestione collettiva del risparmio, consentita agli intermediari appositamente previsti dalla legge, rappresentati dalle Società di Gestione del risparmio (SGR) e dalle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). Tuttavia, le banche possono svolgere queste attività in forma indiretta, cioè tramite società controllate, partecipate o tramite accordi distributivi. Il Testo unico della Finanza Il legislatore ha adeguato la normativa dei mercati e degli strumenti finanziari emanando il d.lgs. 58/1998 (cd. Testo Unico della Finanza), che ha recepito nel nostro ordinamento le norme contenute nella direttiva MiFID ( Markets in Financial Instruments Directive ), al fine di accrescere la tutela del risparmio e migliorare il funzionamento e l'efficienza dei mercati. In questo testo, sono indicate le attività che rientrano nella categoria dei servizi di investimento, che hanno come oggetto strumenti finanziari (quali valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, foward , futures , swap e opzioni). Più precisamente, si tratta di:
  • negoziazioni per conto proprio;
  • esecuzione degli ordini per conto dei clienti;
  • gestione di portafogli di investimento clienti;
  • consulenza in materia di investimenti;
  • gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ossia di piattaforme di negoziazione in cui si realizzano proposte di acquisto e di vendita;
  • ecc. Il Testo unico della Finanza è composto da tre parti:
    1. la disciplina degli intermediari finanziari
    2. la disciplina dei mercati
    3. la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari. Per lo svolgimento dell'attività bancaria è particolarmente importante la prima perché ha riformato il comparto del risparmio gestito (attività di asset management ), che costituisce una delle aree di operatività più importanti per le banche. L'aspetto più importante è l'istituzione della figura del gestore unico, denominato Società di Gestione del Risparmio (SGR), autorizzato a esercitare congiuntamente sia l'attività di gestione in monte del risparmio (non esercitabile direttamente dalle banche), sia l'attività di gestione individuale dei patrimoni. Per quanto riguarda la parte dedicata ai mercati, è molto importante la riforma dei mercati mobiliari, basata sulla trasformazione da mercati amministrati da istituzioni pubbliche a mercati gestiti da società a capitale privato, dette società di gestione del mercato, dedicate all'offerta di servizi di negoziazione a prezzi competitivi e in grado di autoregolamentarsi, permanendo comunque la vigilanza da parte di organismi pubblici. Accanto ai mercati regolamentati costituiti dalle società di gestione, la normativa prevede due ulteriori trading venus (o canali di negoziazione), rappresentate dai sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici. Questi ultimi negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione. Infine, la terza parte del Testo unico della Finanza riguarda la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari. A questo proposito, è importante ricordare le norme sulla sollecitazione all'investimento, che hanno esteso l'obbligo di redazione del prospetto informativo ai prodotti finanziari emessi dalle banche e non destinati a essere collocati esclusivamente presso investitori professionali e le norme che riguardano il reato di insider trading. Altri aspetti normativi che interessano l'attività bancaria
  • La normativa sulla trasparenza del rapporto contrattuale: tale normativa riguarda la clientela costituita da operatori non professionali e mira a far sì che il cliente sia adeguatamente informato e possa fare scelte consapevoli. Da tale normativa scaturiscano sicuramento oneri e costi gestionali non indifferenti, ma anche

fondi pensione, svolgere l'attivita di gestione individuale di portafogli, nonche attivita connesse e strumentali. Alcune definizioni in tema di gestione collettiva Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio): sono i fondi comuni di investimento e le SICAV. Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita di partecipanti, gestito in monte. Gestione collettiva del risparmio: e il servizio che si realizza:

  1. attraverso l'istituzione, l'organizzazione e la promozione di fondi comuni di investimento e attraverso l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  2. attraverso la gestione del patrimonio di Oicr mediante investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni (mobili o immobili).
  • Le SICAV (società di investimento a capitale variabile): sono state introdotte dal Testo Unico delle Finanza e sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Anche le SICAV, come le SGR, svolgono la gestione collettiva del risparmio. Tuttavia, mentre le SGR effettuano la gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento, le SICAV sono esse stesse un Oicr (cioe uno strumento di investimento collettivo). Il T.U.F. Definisce la SICAV come “una societa per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni”. In pratica, la SICAV raccoglie denaro solo tramite l'emissione di proprie azioni che vengono collocate presso i risparmiatori. Le risorse cosi raccolte vengono poi investite in strumenti finanziari (prevalentemente azioni e obbligazioni).La SICAV e una societa aperta (a capitale variabile), in quanto ogni giorno i risparmiatori possono sottoscrivere nuove azioni delle SICAV oppure chiederne il rimborso secondo le modalita stabilite dallo statuto della societa stessa.
  • Le imprese di assicurazione: sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005) e sono iscritte in un apposito albo tenuto dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Le imprese di assicurazione sono societa per azioni o societa cooperative che svolgono in via esclusiva l'attivita assicurativa. L'attivita assicurativa e distinta nei cosiddetti Rami Vita e Rami Danni. I Rami vita comprendono tutte quelle forme di contratti (polizze) in cui, dietro pagamento di un premio, viene assicurata una prestazione da parte della compagnia di assicurazione (erogazione di un capitale o di una rendita) che e dipendente dalla permanenza in vita (ovvero dalla morte) dell'assicurato. I Rami danni, invece, comprendono tutte quelle forme di contratti (polizze) legate a eventi accidentali (furto, incendio, responsabilita civile, ecc.).
  • Investitori istituzionali: con il termine investitori istituzionali non si fa riferimento a un'unica e specifica categoria di soggetti. Infatti, tra gli investitori istituzionali sono compresi tutti quegli operatori caratterizzati dal fatto di investire un patrimonio per conto di piu unita in surplus finanziario (risparmiatori). Dunque possiamo considerare investitori istituzionali i fondi comuni di investimento, i fondi pensione le SICAV e le compagnie di assicurazione. Se si somma l'attivita degli investitori istituzionali con le gestioni su base individuale poste in essere dalle banche (ma anche da SGR) si ottiene l'insieme che viene definito Risparmio Gestito (Asset Management). Invece, gli investimenti singoli costituiscono il Risparmio Amministrato (ad esempio, soggetti che per conto proprio comprano titoli di Stato).
  • Poste Italiane S.p.A.: attraverso la divisione finanziaria BancoPosta, le poste italiane sono diventate intermediari finanziari che, grazie ai numerosi uffici distribuiti capillarmente sul territorio, offrono al pubblico la possibilita di:
  • depositare sui conti correnti e sui libretti di risparmio risorse liquide;
  • inviare somme di denaro in tutto il mondo;
    • effettuare investimenti in titoli e in fondi comuni di investimento;
      • disporre di carte di debito e di credito, ottenere finanziamenti sotto forma di prestiti personali, scoperti di conto corrente e mutui;
  • stipulare polizze assicurative. In pratica, oggi gli sportelli postali offrono alla propria clientela quasi tutti i servizi che e possibile avere presso

uno sportello bancario. Il ruolo di Poste italiane S.p.A. nel sistema bancario italiano Poste italiane S.p.A. è la più grande azienda di servizi italiana ed è posseduta al 100% dallo Stato italiano. La società è posta sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. La normativa prevista per Poste italiane le ha consentito di competere con tutte le banche italiane, sfruttando la rete di sportelli presenti sul territorio e consentendole di offrire strumenti e servizi di pagamento sostanzialmente identici ai prodotti bancari, quali:

  • Conto BancoPosta: è il conto offerto da Poste italiane ai quali si affiancano altri conti (ad es. il conto online BancoPostaClick) e un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari (acquisto di obbligazioni, fondi comuni di investimento, erogazione di mutui, presti personali, buoni postali e fruttiferi) e assicurativi.
  • Assegni postali: il DPR 298/2002 ha equiparato gli assegni postali a quelli bancari ai fini delle azioni di regresso e di protesto. L'assegno postale è dunque analogo all'assegno bancario. Inoltre, gli assegni postali possono essere utilizzati come strumento di pagamento presso tutti gli esercizi commerciali che espongono il marchio Centax (della società di garanzia assegni Centax).
  • Postagiro: trasferimento contabile di fondi da un conto corrente postale ad un altro (analogo al giroconto).
  • Vaglia postale: titolo all'ordine emesso da Poste Italiane S.p.A. (analogo all'assegno circolare).
  • Postepay: carta prepagata offerta dalle Poste. 2. La vigilanza bancaria L'importanza delle funzioni svolte dal sistema finanziario richiede:
  • Stabilità del valore della moneta, stabilità delle istituzioni e del sistema nel suo complesso.
  • Efficienza allocativa e operativa degli intermediari.
  • Tutela del risparmiatore in quanto tipico contraente debole dei contratti finanziari, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni e la correttezza del comportamento degli intermediari.
  • Concorrenza dei mercati in cui operano gli intermediari. Il mercato non è autonomamente in grado di realizzare questi obiettivi. Da qui la necessità di “regolamentazione”:
  • per il settore creditizio;
  • per il mercato mobiliare. La vigilanza sul settore creditizio (di competenza della Banca d'Italia) è rivolta ad assicurare la stabilità e l'efficienza. Invece, la vigilanza sul mercato mobiliare (di competenza della Consob) è rivolta a garantire da un lato la trasparenza e la correttezza dell'informazione fornita dagli emittenti di titoli e, dall'altro lato, la correttezza del comportamento degli intermediari nei loro rapporti con i clienti. I controlli di stabilità hanno l'obiettivo di garantire l'equilibrio patrimoniale di lungo periodo di ciascun intermediario e, quindi, dell'intero sistema. Il rischio di stabilità è differente in base alle funzioni svolte dagli intermediari. Più precisamente, è massimo per la funzione monetaria, mentre è quasi nullo per gli intermediari che non assumono posizioni in proprio, come i brokers e quelli che gestiscono in forma collettiva o individuale il patrimonio della clientela. I controlli di trasparenza e correttezza, invece, hanno l'obiettivo di garantire gli utenti dei servizi finanziari nel momento in cui entrano in contatto con gli intermediari finanziari. Gli obiettivi della vigilanza Gli obiettivi della vigilanza sul sistema bancario e sul sistema finanziario sono la stabilità e l'efficienza dei singoli intermediari e del mercato nel suo complesso. L'obiettivo della stabilità dei singoli intermediari è a tutela della clientela: infatti, la stabilità è necessaria per mantenere la fiducia di chiunque utilizzi la moneta bancaria e, in generale, dei risparmiatori. Tale obiettivo viene perseguito a livello dei singoli operatoti, verificandone e garantendone le condizioni di liquidità e di solvibilità, nonché limitandone l'assunzione dei rischi. L'obiettivo dell'efficienza è strettamente collegato al grado di concorrenza all'interno del sistema finanziario. Il concetto di efficienza presenta più fattispecie:
  • efficienza tecnico-operativa;
  • efficienza allocativa;
  • efficienza informativa. Le motivazioni per cui la stabilità e l'efficienza degli intermediari finanziari, e in particolare delle banche, sono oggetto di un'azione regolamentare e di controllo derivano dalla crucialità delle due funzioni che gli intermediari svolgono nell'ambito del sistema economico. Esse sono:
  • la funzione monetaria, consistente nell'offerta di strumenti di pagamento alternativi rispetto alla moneta legale;

soppresso e i loro poteri migrerebbero agli operatori di vigilanza rimasti, anche il Cicr farebbe la stessa fine, vedendosi sostituito da un Comitato per la stabilità finanziaria. Le principali Autorità di Vigilanza nel sistema finanziario italiano sono:

  • Il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria (CSSF): è composto dal ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal governatore della Banca d'Italia, dal presidente della Consob e dal presidente dell'IVASS. Tale comitato è chiamato a riunirsi almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che che si manifesti un caso di potenziale crisi finanziaria di natura sistemica.
  • Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR): esercita l'attività di vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. E' composto dal ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, dai ministri preposti ai principali dicasteri economici, nonché dai rappresentanti delle principali autorità di vigilanza (tra cui il governatore della Banca d'Italia). L'azione del CICR fa riferimento “alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria”. Per quanto concerne la natura degli atti posti in essere dal CICR, occorre distinguere tra atti amministrativi e provvedimenti amministrativi: i primi rappresentano dei pareri, i secondi dei veri e propri provvedimenti di tipo normativo-regolamentare che il Comitato è chiamato a emanare. Ha anche poteri decisionali in merito ai reclami contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza.
  • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF): ha competenze nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio (da esercitare in nel rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea) e in materia di vigilanza sul sistema finanziario e sul sistema creditizio. In particolare, nell'ambito bancario, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre a convocare e presiedere il CICR, propone l'oggetto delle deliberazioni che di non esclusiva competenza della Banca d'Italia e può, in caso di urgenza, sostituirsi al CICR stesso. Inoltre, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soci e degli esponenti aziendali delle banche, delle SGR, delle società di gestione dei mer cati regolamentati e dei promotori finanziari. Si occupa anche dell'apertura, con decreto, dei procedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta delle banche, delle SIM, delle SGR e delle SICAV. Infine, il MEF determina anche i criteri generali a cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, con riferimento all'oggetto dell'investimento, all'offerta delle quote e alle modalità di partecipazione ai fondi.
  • La Banca d'Italia: la Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell'Eurosistema. La Banca d'Italia persegue finalità di interesse generale nel settore monetario e finanziario, quali:
  • il mantenimento della stabilità dei prezzi (obiettivo principale dell'Eurosistema);
  • la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario (in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dall'art. 47 della Costituzione). Le principali funzioni della Banca d'Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria. Infatti, la Banca d'Italia concorre alle decisioni della politica monetaria unica nell'area dell'euro, è responsabile della produzione delle banconote in euro, gestisce le riserve valutarie proprie e una quota-parte di quelle della BCE per conto di quest'ultima e promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso la gestione diretta dei principali circuiti. Inoltre, la Banca d'Italia, in quanto Autorità di Vigilanza, vigila:
  • sulle banche;
  • sulle società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • sulle società di gestione del risparmio (SGR);
  • sulle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  • sugli istituti di moneta elettronica;
  • sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. ...avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria. Infine, la Banca d'Italia svolge anche compiti di tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie, con l'obiettivo di favorire il miglioramento dei rapporti con la clientela.
  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob): è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti tenuti dagli intermediari nei confronti dei risparmiatori e del buon funzionamento dei mercati. La Consob ha poteri normativi nei confronti degli emittenti di strumenti finanziari e nella disciplina delle offerte pubbliche di strumenti finanziari. Inoltre, essa emana norme che riguardano anche l'operatività delle società di gestione dei mercati. E' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti tenuti dagli intermediari nei confronti dei risparmiatori e del buon funzionamento dei mercati. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati. Esse operano in modo coordinato e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
  • L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto all'ISVAP. L'IVASS mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. Esso è presieduto dal direttore generale della Banca d'Italia (Fabrizio Saccomanni). Questo istituto opera sulla base dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
  • L'Organismo di vigilanza sui fondi pensione (Covip): la Covip è stata istituita nel 1993 e la sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento dei fondi pensione. La vigilanza sulle banche L'art. 4 del Testo Unico Bancario impone alla Banca d'Italia di determinare e di rendere pubblici preventivamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza. Si è passati da una vigilanza discrezionale basata su controlli prudenziali (Banca d'Italia REGISTA), a una vigilanza prudenziale basata sulla presenza di requisiti oggettivi (Banca d'Italia ARBITRO), che definisce le regole all'interno delle quali l'imprenditore/banchiere è libero di esprimere il proprio disegno imprenditoriale. Infatti, è stato il Testo Unico Bancario a sancire la natura imprenditoriale dell'attività bancaria, che la precedente legge bancaria del 1936 (rimasta in vigore sino al 1993) considerava una funzione di pubblico interesse. Gli strumenti di vigilanza La funzione di vigilanza si esplica attraverso tre direttrici:
  • La vigilanza regolamentare;
  • La vigilanza informativa;
  • La vigilanza ispettiva. La vigilanza regolamentare interviene a regolamentare gli aspetti della struttura e dell'attività degli intermediari per limitarne l'assunzione dei rischi. Essa è composta dai controlli strutturali, dai controlli prudenziali e dai controlli di trasparenza e correttezza. I controlli strutturali vengono utilizzati per definire o per modificare la morfologia del mercato interessato, con riferimento alle caratteristiche principali delle imprese operanti. I controlli strutturali possono essere così classificati: a) condizioni per l'accesso all'attività; b) vincoli all'operatività; c) condizioni per determinate operazioni. I controlli prudenziali hanno l'obiettivo di limitare il grado di rischio assunto dai singoli intermediari, al fine di salvaguardarne la liquidità e la solvibilità. Il fulcro di questi strumenti è costituito dalla normativa in materia di adeguatezza del capitale. I controlli di trasparenza e correttezza, noti anche come fair play regulation, comprendono le norme volte a garantire la trasparenza e la correttezza in due aree principali: i rapporti bancari e l'attività di investimento. La vigilanza strutturale e i controlli all'entrata La vigilanza strutturale è un'attività di controllo finalizzata al presidio della struttura del mercato sia con riferimento al contenuto dell'attività bancaria, sia ai soggetti che possono costituire una nuova azienda bancaria. L'attività bancaria è consentita previa iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, esclusivamente alle banche autorizzate in Italia e alle succursali delle banche comunitarie in virtù del cosiddetto passaporto europeo. Dunque, la banca esiste ed opera in forza di un' autorizzazione formale delle autorità competenti. L'autorizzazione viene concessa dalla Banca d'Italia quando ricorrono le seguenti condizioni:
  • la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (quest'ultima può essere banca popolare o banca di credito cooperativo);
  • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • il versamento del capitale minimo richiesto (6,3 milioni, 2 milioni);
  • la presentazione concernente il programma iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  • i requisiti di onorabilità stabiliti per i soci;
  • la struttura proprietaria deve rispettare particolari vincoli in tema di partecipazione al capitale delle banche; **
  • i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti.