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Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia - Prof. Rivetti, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti intero corso diritto ecclesiastico con professore Rivetti

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 28/12/2018

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DIRITTO ECCLESIASTICO
12/02/18
(per chi frequenta: suo libro + appunti, altrimenti i due libri come sul sito)
È un diritto civile, è il diritto dello stato, quella rappresentazione a parte dello stato di
regolamentazione del fenomeno religioso. Fa riferimento a tutte quelle normative did
derivazione statale che vanno a regolamentare il rapporto con la religione. Non ha
come obiettivo quello di regolamentare il fenomeno religioso, ma la regolamentazione
di un rapporto ancor più ampio, religione e diritto. Nel tempo della modernità, ciò
che rileva non è più il rapporto tra lo stato e una sola confessione religiosa, come il
900 che aveva come protagonisti non la religione e il diritto ma due protagonisti
molto ben individuati nella struttura e funzione, lo stato e la chiesa cattolica. Oggi la
post - modernità ci consegna scenari diversi, perché il fenomeno della globalizzazione
ha ridefinito i confini e quindi le problematiche non si risolvono più all’interno dello
stato, la chiesa cattolica non è più la sola di riferimento, ma vi sono più esperienze
religiose indistinte e indefinite. Non vi è più un riferimento esclusivo come nel 900
con la chiesa cattolica, rapporto suggerito dalla Costituzione —> Art 3,7,8 rapporti
regolati dai Patti Lateranensi, nella parte dei principi fondamentali che non potranno
mai essere modificati. Si ha a che fare con una questione particolarmente delicata,
riferimento al divieto di discriminazione religiosa, rapporto con chiesa Cattolica,
riferimento ad altre confessioni religiose diverse dalla chiesa Cattolica. Oggi ciò che
interessa è il rapporto tra religione e diritto. Se questa materia fosse nata oggi,
probabilmente non si sarebbe chiamato ecclesiastico ma ecclesiastico civile. Non solo
questione semantica ma anche di contenuti oggi, siamo in una società multietnica e
multiculturale. La religione cattolica è anche parte della nostra identità non solo
religiosa ma anche culturale. C’è un valore giuridico della storia che va conosciuto
che si è manifestato nel nostro paese più che in altri, occorre conoscere le vicende
storiche anche per comprendere meglio alcune situazioni di oggi, in un contesto
multietnico, multi - religioso che non deve smarrire il senso originario che si deve
conoscere. Se collochiamo il rapporto tra religione e diritto nella modernità, lo
collochiamo in un contesto che non aveva riferimenti plurali, la società del 900 era
sostanzialmente immobile da un punto di vista delle trasformazioni culturali, le nostre
città erano completamente diverse da quelle attuali, avevano riferimento al singolare
che esercitava un’importante influenza nella religione e nel diritto. Lo stesso diritto
ecclesiastico era un diritto che esauriva il suo compito in quelli che erano i rapporti
con la religione cattolica, non sentiva il bisogno di occuparsi anche di altre religioni o
questioni. Oggi nella post modernità si ha una varietà di identità non solo religiose
ma anche etniche e culturali, riferimenti plurali, complessi fenomeni che hanno
riferimenti plurali, alla varietà mentre nel 900 riferimento al singolare. Tutto questo
non poteva rimanere estraneo allo studio di riferimento, perché fa parte di quelle
consapevolezze che si devono sapere. Anche il diritto ecclesiastico ha riferimento la
Costituzione.
Art 7 —> Esprime in maniera puntuale quello che è il sistema di rapporti con la
chiesa cattolica. Stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ambito,
indipendenti e sovrani. Le parole traducono il diritto e la costituzione è regola e
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DIRITTO ECCLESIASTICO

(per chi frequenta: suo libro + appunti, altrimenti i due libri come sul sito) È un diritto civile, è il diritto dello stato, quella rappresentazione a parte dello stato di regolamentazione del fenomeno religioso. Fa riferimento a tutte quelle normative did derivazione statale che vanno a regolamentare il rapporto con la religione. Non ha come obiettivo quello di regolamentare il fenomeno religioso, ma la regolamentazione di un rapporto ancor più ampio, religione e diritto. Nel tempo della modernità, ciò che rileva non è più il rapporto tra lo stato e una sola confessione religiosa, come il 900 che aveva come protagonisti non la religione e il diritto ma due protagonisti molto ben individuati nella struttura e funzione, lo stato e la chiesa cattolica. Oggi la post - modernità ci consegna scenari diversi, perché il fenomeno della globalizzazione ha ridefinito i confini e quindi le problematiche non si risolvono più all’interno dello stato, la chiesa cattolica non è più la sola di riferimento, ma vi sono più esperienze religiose indistinte e indefinite. Non vi è più un riferimento esclusivo come nel 900 con la chiesa cattolica, rapporto suggerito dalla Costituzione —> Art 3,7,8 rapporti regolati dai Patti Lateranensi, nella parte dei principi fondamentali che non potranno mai essere modificati. Si ha a che fare con una questione particolarmente delicata, riferimento al divieto di discriminazione religiosa, rapporto con chiesa Cattolica, riferimento ad altre confessioni religiose diverse dalla chiesa Cattolica. Oggi ciò che interessa è il rapporto tra religione e diritto. Se questa materia fosse nata oggi, probabilmente non si sarebbe chiamato ecclesiastico ma ecclesiastico civile. Non solo questione semantica ma anche di contenuti oggi, siamo in una società multietnica e multiculturale. La religione cattolica è anche parte della nostra identità non solo religiosa ma anche culturale. C’è un valore giuridico della storia che va conosciuto che si è manifestato nel nostro paese più che in altri, occorre conoscere le vicende storiche anche per comprendere meglio alcune situazioni di oggi, in un contesto multietnico, multi - religioso che non deve smarrire il senso originario che si deve conoscere. Se collochiamo il rapporto tra religione e diritto nella modernità, lo collochiamo in un contesto che non aveva riferimenti plurali, la società del 900 era sostanzialmente immobile da un punto di vista delle trasformazioni culturali, le nostre città erano completamente diverse da quelle attuali, avevano riferimento al singolare che esercitava un’importante influenza nella religione e nel diritto. Lo stesso diritto ecclesiastico era un diritto che esauriva il suo compito in quelli che erano i rapporti con la religione cattolica, non sentiva il bisogno di occuparsi anche di altre religioni o questioni. Oggi nella post modernità si ha una varietà di identità non solo religiose ma anche etniche e culturali, riferimenti plurali, complessi fenomeni che hanno riferimenti plurali, alla varietà mentre nel 900 riferimento al singolare. Tutto questo non poteva rimanere estraneo allo studio di riferimento, perché fa parte di quelle consapevolezze che si devono sapere. Anche il diritto ecclesiastico ha riferimento la Costituzione. Art 7 —> Esprime in maniera puntuale quello che è il sistema di rapporti con la chiesa cattolica. Stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ambito, indipendenti e sovrani. Le parole traducono il diritto e la costituzione è regola e

limite, non solo in questo ambito ma in tutti gli ambiti, qui assume un rilevo maggiore. Il costituente ha inserito le disposizioni che fanno riferimento ai rapporti con le religioni, perché ha voluto sottrarre al legislatore ordinario la possibilità di intervenire con delle modifiche, è regola perché stabilisce la prospettiva, quelli che sono i principi ma è limite invalicabile per il legislatore ordinario che non può modificare la struttura stabilita dal costituente perché andrebbe a modificare una disposizione contenuta nei principi fondamentali. La crisi del diritto subentra quando le parole non traducono più il pensiero giuridico, non fissano più il concetto e non qualificano più il fenomeno, non svela più il reale che non ha più le parole con le quali manifestarsi e mostrarsi. È dunque importante cercare di capire le parole che risultano in questo caso essere appropriate, perché il costituente ha usato espressioni che hanno al loro interno un vero e proprio mondo. Stato e chiesa sono indipendenti, esercitano in maniera libera la propria attività, la chiesa cattolica potrà esercitare la propria attività nel proprio ambito, lo stato non potrà entrare per effetto di questa disposizione, nell’ambito ecclesiale per influenzarne esiti e implicazioni, dunque non ha nessuna giurisdizione, la chiesa può organizzarsi in maniera libera e autonoma e lo stato non può condizionarla. L’art 7 stabilisce che la chiesa è anche sovrana. La sovranità qualcosa che va oltre l’indipendenza, essere sovrani significa avere carattere in sé in base ai quali, per la sua esistenza non ha bisogno del riconoscimento, della legittimazione dell’altra parte. La chiesa esiste a prescindere dalla legittimazione che lo stato può dare alla chiesa. La chiesa è qualcosa che preesiste allo stato stesso, non ha bisogno della legittimazione. C’è una dimensione che va oltre il rapporto stesso, la colloca non sul piano statuale ma internazionale. Il sistema di rapporti con la chiesa cattolica espresso dalla costituzione è un sistema che colloca questi rapporti sul piano del diritto internazionale, nella gerarchia delle fonti, i rapporti sono di diritti internazionale, laddove si dovesse realizzare un conflitto tra disposizione statale e una disposizione sottesa a questo sistema, quella statale è destinata a soccombere. Di recente, una disposizione dell’ANAC (anticorruzione), chiede che taluni enti siano dotati di un regolamento anticorruzione, dunque imporre disposizioni statuali ad enti che si fondano su disposizioni internazionali. Riconoscere la sovranità alla chiesa cattolica significa che in taluni ambiti, come accade nel diritto internazionale, uno dei soggetti non può apportare modifiche in modo unilaterale ma dovrà sempre cercare il consenso dall’altra parte. Per esempio per un trattato tra due stati, uno di questi non può modificare le sue disposizioni in modo unilaterale, ma avrà bisogno del consenso dell’altra parte. Nel 1929, viene stipulato un Concordato tra stato e chiesa. Come siamo arrivati a questo sistema? Storicamente i rapporti nascono da un momento di grande frattura, perché con l’unificazione del regno d’Italia, viene meno lo stato pontificio e Roma diviene territorio italiano. Il regno d’Italia si pone sin da subito il problema che non poteva trattare il pontificio come qualsiasi altro soggetto sovrano conquistato e allora cercò di regolare questi rapporti con le leggi sulle guarentigie, sono discussioni finalizzate a riconoscere garanzie alla figura del pontefice, figura internazionale. Il diritto ecclesiastico è quel diritto predisposto dallo stato attraverso il quale si regolamentano il fenomeno con le religioni. Il diritto canonico è della chiesa del 1983 che va a

(guardie svizzere —> Nel 600 ci fu un episodio che è rimasto nella storia della chiesa. Qualche centinaia di guardie immolano la propria vita per permettere al pontefice di salvarsi durante le invasioni barbariche). E’ un libro che ha come obiettivo quello di fare una comparazione giudica con un altro stato, studieremo il diritto di un altro stato, produzione giuridica di un altro stato. Il trattato determina lo stato della città del Vaticano. Si ha a che fare dunque con un diritto internazionale, lo stato italiano non potrà mai decidere di esportare un palazzo vaticano perché tutto ciò è presidiato dal diritto internazionale, qualsiasi modifica del trattato dovrà sempre incontrare il consenso dell’altra parte. I Patti Lateranensi porta il sistema di rapporti con la chiesa cattolica da un punto di vista interno ad un punto internazionale dove tutti si sentono garantiti, vi sono maggiori garanzie. Nella legislazione precedente vi era una precarietà. Una legge ordinaria non potrà mai esprimere un limite, cosa che fa la Costituzione. Art 7 (2 comma —> I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi) Come può la Costituzione contenere al suo interno un richiamo ad un altro documento come i Patti che preesistevano alla Costituzione stessa? Perché rimettersi ai Patti stessi? I Patti ricevono copertura costituzionale? Che valore dobbiamo attribuire ai Patti? Il richiamo al secondo comma, ha un valore esplicito ben definito, con il Concordato si è stabilito che non è più lo stato che decide in mod unilaterale ma decide insieme alla chiesa, concorda con la chiesa la regolamentazione di alcune materie (matrimonio, insegnamento religione), concordano di regolamentare dic comune accordo, la materia stessa. Il richiamo ai Patti esprime un valore che sta a significare che ogni volta che il legislatore italiano intende intervenire per regolamentare alcune di queste materie lo deve fare con la chiesa cattolica, è finito il tempo della separazione o dello giurisdizionalismo dove solo lo stato legiferava, vi è l’unione per effetto della quale gli interventi giuridici su alcune materie vanno concordati. Su determinate materie stato e chiesa si incontrano per concordare la corrispondente regolamentazione giuridica. 2 —> Il Concordato 3 —> La convenzione finanziaria 13/02/ FINE - VITA PROFILI DI BIOETICA —> Scienza medica + giuridica + religione, il rapporto tra religione e diritto si fa inteso. Parte della dottrina ritiene che la religione influenza l’approccio cultura al concetto di vita e morte dell’individuo —> Molti sono i rilievi esterni della religione come il matrimonio, vestiario (il velo è un precetto religioso, nei luoghi pubblici vi è il divieto di portare il velo dal 2010 in Francia), cibo, festività. La cultura è influenzata dal credo religioso. Posizione incentrata sulla sacralità della vita; divieto di non uccidere contenuto nel Decalogo; divieto di accanimento terapeutico (applicazione ostinata da parte dei medici di terapie invasive un paziente, la cui irreversibilità dello stato patologico è manifesta. E’ vietato dal codice della deontologia medica); divieto di eutanasia (interruzione di un’autonoma funzione vitale ad un paziente affetto da una patologia ancora reversibile al fine di non sopportare quella sofferenza che la patologia stessa comporta). Per emanare una legge il legislatore fa riferimento a principi vigenti (della nostra Costituzione e atti

internazionali). Art 2,13,32 della Costituzione —> Tutela alla vita, salute, dignità e autodeterminazione della persona. Art 1,2,3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Per quanto riguarda il rapporto tra medico e paziente si fa riferimento al consenso informato —> Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, cura apposita e vantaggi e/o rischi della cura e proposta eventuale di cure alternative —> Si parla di alleanza terapeutica (creato dai giudici per il caso Englaro) —> Prima paziente come parte passiva di fronte al medico. Il paziente può pure rifiutare di curarsi (libertà di autodeterminazione), senza il consenso informato, l’intervento del medico è sicuramente illecito. Il quadro cambia quando si parla di un soggetto adulto non in grado di manifestare la propria volontà a causo dello stato di totale incapacità. La mancanza di capacità di intendere e di volere, non è valido motivo per negare la tutela al diritto di espressione. Legge votata il 22 dicembre del 2017, n° 219 —> Entrata in vigore il 16 gennaio del 2018 (pubblicata nella Gazzetta). Manifestazione di volontà di una persona pienamente capace, avente ad oggetto il consenso o il rifiuto di atti medici che potrebbero essere praticati in futuro, in relazione al suo stato di salute —> Autodeterminazione terapeutica —> (art 2,13,32 e 19 —> Libertà religiosa della Costituzione) —> Si tratta di un negozio giuridico non patrimoniale REQUISITI DI SOSTANZA E DI FORMA La volontà deve essere: reale, informata, specifica e spontanea. Ciascun individuo sceglierà in base alle proprie costituzioni (religiose) nomina di un fiduciario. FORMA A) Atto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio) B) Scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie —> Sempre modificabile e rinnovabile. In ipotesi di paziente incapace che non ha redatto le direttive anticipate Cass. 21748/2007 (caso Englaro) Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo, on conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno solo se:

  1. Stato vegetativo irreversibile (requisito oggettivo)
  2. Ricostruzione della volontà del paziente (requisito soggettivo): testimonianze, dichiarazioni anche personali (ricostruzione in tal caso in corte d’appello) —> Si sarebbe leso il diritto alla vita e alla dignità della persona. Ove l’uno e l’altro presupposto non sussistano non si può ricorrere al distacco dagli strumenti per mantenere in vita il paziente. TEMATICHE DEL SEMINARIO
  • Caso Englaro
  • Problema della nutrizione artificiale
  • Ruolo del medico (prima si diceva che il medico (teneva in considerazione le direttive —> ora c’è scritto che debbano essere rispettate ma sempre con uno spiraglio di libertà di azione del medico in merito)
  • Legge direttive anticipate di testamento (legge del 22/12/2017, n°219)

proprio ente, sottoposto come se fosse una regione o un comune, organismo pubblico rispetto al quale lo stato ritene di avere tutte le prerogative. E’ dunque pericoloso definire come pubblico la Chiesa, in quanto possono derivare conseguenze nelle applicazioni, se invece lo riconosciamo come privato allora sottraiamo alla sfera pubblica una serie di prerogative in capo allo stato ma vi è una serie di autonomie riconosciute all’ente. Dunque l’ente ecclesiastico era concepito come pubblico in questa legislazione eversiva. Nel periodo del separatismo invece, il regno d’Italia decideva quali enti dovessero sopravvivere ossia tutti quelli che avevano una funzione sociale, quelli che assicuravano un intervento in campo sociale. Il sistema che trattiamo per effetto della sottoscrizione dei Patti lateranensi è indicato come concordatario, un sistema di unione. Il nome qualifica il sistema, concordatario in quanto obbliga le parti a concordare, ad essere insieme ma non solo questo, ma da un punto di vista giuridico, vi è un’utilità. La peculiarità del nostro sistema si fonda sul fatto che nessun precetto giuridico può fondarsi su un precetto religioso, questo è l andamento del nostro sistema di rapporti —> Nessun precetto religioso può fondare un precetto giuridico. “Lo stato è la casa comune dei credenti, non credenti e diversamente credenti”, dunque se poggiamo alla base di una disposizione di legge, un preceduto religioso ci poniamo in contrasto con quella casa comune e che ha orientamenti diversi. Concordare non vuol dire concordare tutto ma solo talune materie come quella degli enti ecclesiastici, dell’insegnamento delle scuole, pubbliche, il matrimonio ed altre materi espressamente indicate in questo contesto, si trova una regolamentazione comune. Su talune materie vi sono anche delle distanze, come la bioetica, lo stato spesso procede anche in disaccordo con quello che è la Chiesa cattolica, come le unioni di fatto o l’eutanasia. È chiaro che riconosciamo una serie di competenze allo stato, che deve tenere conto delle sensibilità di tutti, non deve urtare le sensibilità di taluni per favorire altri —> Atteggiamento neutrale nei confronti del fenomeno religioso —> Laicità. Neutralità che non significa però indifferenza, bensì equidistanza, evitare comportamenti che abbiano alla base discriminazioni evidenti, non significa indifferenza. Questo pone un ulteriore problema, che è quello della religione nello spazio pubblico. Dobbiamo ripensare ad un nuovo Pantheon oppure dobbiamo escludere la religione dallo spazio pubblico? Qual’è la prospettiva che assicuri rispetto ai valori costituzionali? Completa esclusione dei riferimenti religiosi o inclusione degli stessi? Spazio pubblico —> Spazio in cui si deve assicurare completa libertà da tutto e tutti, spazio che non può essere condizionato, non ammette regole di condizionamento, non è un spazio anarchico senza regole, che va comunque disciplinato, non si devono creare discriminazioni, disuguaglianze. Siamo dunque costretti ad interrogarci su alcune vicende come la presenza del crocifisso delle aule scolastiche o nei tribunali. Definire un comportamento in contrasto con il pirico di laicità è estremamente difficile, principio assente nella Costituzione, mentre nell’esperienza francese, il primo articolo sancisce la laicità. Nella Costituzione italiana non abbiamo alcun riferimento alla laicità, questo perché rappresenta il frutto tra due forze ideologiche. Alcuni avrebbero voluto un riferimento a Dio nella Costituzione, ma un espresso riferimento nella nostra Costituzione sarebbe potuto portare ad una frattura, alla rottura di quella pace raggiunta, Dossetti convince La Pira. La modernità ci obbliga a misurarci con una serie di problemi. Alla fine di ogni

secolo c’è sempre un cambiamento. Plurale —> Avere uno sguardo nuovo su uno scenario che è completamente cambiato, liberarci delle vecchie categorie e inserisci in un contesto nuovo che allo stesso tempo è affascinante e rischioso, è uno scenario da un punto di vista sociale completamente nuovo, si libera dalla tradizione ma ancor anon ci indica quali sono le novità. E’ un periodo in cui si ci avvicina a novità le quali ancora non sono state ben definite. Pluralità significa avere come riferimento una serie di soggetti. La rimozione fu disposta in prima battuta nel 2003/2004 con ordinanza del giudice, è giusto che venga rimosso il crocifisso dalle aule? CELEBRAZIONE NATALE IN AULA L’insegnante deve rivolgersi in primis al dirigente scolastico che rappresenta lo stato nella scuola. Deve dichiarare che intende realizzare la celebrazione del Natale e deve rimanere in attesa di un’autorizzazione da parte del dirigente. Il dirigente si rivolge al consiglio d’istituto e porta questa richiesta che deve autorizzare o meno. Una decisione che si pone in contrasto a quel principio di laicità lo mette nei guai. Quali soluzioni devono essere adottate? Si deve verificare che l’orario indicato dall’insegnante come orario in cui si svolgerà l’evento: 1 —> Non coincida con l’orario di lezione 2 —> Questa manifestazione non abbia carattere obbligatorio, onde evitare la statalizzazione del sacro —> Fare in modo che l’iniziativa non sia obbligatoria, la partecipazione non sia obbligatoria, dunque obbligare anche chi non appartiene a questa religione, diviene obbligatoria se si fa coincidere con l’orario di lezione. Con analoghe modalità, altre religioni possono formulare richieste per la realizzazione di questi eventi, in modo tale che non vi sia alcuna discriminazione. 20/02/ Lo stato e la Chiesa cattolica su determinate materie devono concordare la disciplina. Possono essere modificati i Patti? La parte finale dell’art 7 afferma che questa possibilità è prevista, possono essere modificati con accordo delle parti senza procedimento di revisione costituzionale. Il trattato è uno dei documenti che formano i Patti Lateranensi. Il trattato ha la funzione primaria di creare lo stato del Vaticano, unico caso, ma anche la funzione di presiedere questa formazione. Piazza san Pietro è destinataria di un regime giuridico particolare, perché la competenza ad intervenire al fine di assicurare l’ordine pubblico, è della polizia italiana, c’è una espressa regolamentazione che indica che la polizia italiana ha la facoltà di intervenire su un un territorio non italiano, non è più Italia ma stato del Vaticano. Il legislatore ha da subito, nel 1929, per ragioni di immediatezza, ha fatto subito riferimento alla legislazione italiana, tutte la legislazione civile e penale italiana è stata recepita dallo stato della città del Vaticano. VATICANO Lo stato città del Vaticano è stato creato per assicurare alla santa sede lo svolgimento della sua funzione naturale, non è l’esercizio di un potere temporale finalità è quella di assicurare il messaggio trascendente, affermazione principi di carattere religioso, su cui si fonda l’esistenza stessa della santa sede. Viene assicurato quel minimo di spazio territoriale per svolgere il suo ruolo, lo stato città del Vaticano ha dovuto attrezzarsi anche in merito alla normativa anti - riciclaggio, dunque deve agire come uno stato, è uno stato ma è pensato in modo diverso. Quello che doveva essere un piccolo

lo statuto deve contenere disposizioni che non devono essere in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, è il documento a cui dobbiamo riferirci, serve a qualificare anche dal punto di vista formale le confessioni religiose. Lo stato non ispirando più il sistema di rapporti a principi del giurisdizionalismo non può entrare a decidere quale confessione possa essere considerata religiosa e quale no. Nell’attuale sistema c’è un’incompetenza dichiarata dallo stato, l’unico documento che consente di valutare la compatibilità della Costituzione a quella religione è lo statuto. Lo stato italiano non può entrare in conflitto con i responsabili di una data organizzazione religiosa in relazione ai principi teologici e trascendenti, i quali formano una confessione nella quale lo stato non può intervenire ma può intervenire nello statuto censurando una data condotta che si pone in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Se lo statuto dovesse contenere disposizioni che si pongono in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico, lo stato italiano interviene impedendo la realizzazione di queste condotte. lo statuto diviene l’elemento fondamentale. I loro rapporti con lo stato non sono più regolati dai Patti lateranensi che sono atti di diritto internazionale o documenti simili ma regolati da intese che sono atti di diritto interno., vuol dire che sono atti rispetto ai quali lo stato può intervenire anche in modo unilaterale non vuol dire in modo arbitrario, ma atti sottratti alle regole e principi del diritto internazionale. La regolamentazione delle altre religioni, in qualche modo appare essere meno solida da un punto di vista giuridico, del resto è anche evidente, la nostra tradizione ci ha consegnato un rapporto che per secoli è stato esclusivo con la religione cattolica. ISLAM? La religione islamica si colloca all’interno dell’articolo 8? Dovremmo presuppone che vi sia stata un’intesa invece vi sono gruppi che non riescono a stipulare intesa perché non ne hanno diritto, è lo stato che si riserva la prerogativa anche di avviare le intese e dunque questo diritto viene a volte esercitato in modo spedito o più lento. L’islam dunque non rientra nell’articolo 8 perché l’intesa non è stata sottoscritta. Perché ci sono difficoltà? Le nuove religioni devono capire che provengono da luoghi in cui vi era un riferimento esclusivo dunque come religione di stato e invece si trovano in un territorio religioni di minoranza dunque occorre tener presenti queste posizioni. Quando un soggetto fa riferimento alla religione, lo stato deve tutelarlo, occorre distinguere religione da religiosità, deve allontanare pratiche che non hanno a che fare con la religione, ma su credenze che nulla hanno a che vedere con la religione (uccidere in nome di un Dio —> No religione!), la libertà va assicurata alle religioni e non alle forme di religiosità. ARTICOLO 19 COSTITUZIONE Non contiene solo enunciazioni di principio ma una regolamentazione pratica e concreta. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa —> Con tutti si fa riferimento alla totalità degli individui, non si fa riferimento ai cittadini ma tutti possono professare la propria religione. Tutti significa non solo i cittadini, ma anche tutti coloro che si trovano nel territorio italiano. Ma non si limita a questa enunciazione di principio bensì indica anche la forma di professare la propria religione, individuale o associata. La Costituzione è stata scritta nel 1946 ed entrata in vigore nel 1948, questa disposizione sembra sia stata scritta ieri, perché va ad essere

interprete di una serie di esigenze che si sono manifestate oggi, scritta in un contesto all’epoca che non mostrava le esigenze e le situazioni di oggi, dunque non si immaginava una composizione delle città come quelle di oggi. C’è questo riferimento alla totalità degli individui, dunque disposizione che riflette la modernità. Tra le forme vi è la possibilità di i farne propaganda o di esercitare in privato o pubblico il culto, va a disciplinare tutte le modalità. Questa disposizione contiene anche la tutela e il riconoscimento della libertà di coloro che decidono di non credere e al contempo il rispetto di coloro che credono secondo queste modalità espresse dall’articolo 19. Dunque libertà assoluta purché non si tratti di riti contrari al buon costume, questa è un’espressione tipica degli anni 40 che all’epoca aveva un suo riferimento. Il concetto ha avuto uno sviluppo così rapido negli anni che facciamo fatica, quasi lo superiamo. Il dato interessante però non è questo, l’elemento importante è che se andiamo a leggere il dibattito parlamentare sotteso all’approvazione di questo articolo, nella formulazione originaria, non vi era solo il divieto del buon costume ma anche con l’ordine pubblico. Dunque per un periodo l’ipotesi di formulazione di questo articolo prevedere il contrasto non solo con il buon costume ma anche all’ordine pubblico. Questo perché? Perché è stato tolto “ordine pubblico”? Che problemi comportava? Si fa riferimento a manifestazioni che possono creare una turbativa da un punto di vista dell’ordine comune, questo per rendere questa disposizione destinataria di una libertà religiosa ancora più ampia. Se avessero lasciato l’ordine pubblico, questo avrebbe vietato all’autorità di polizia la possibilità di fermare una manifestazione che poteva turbare l’ordine pubblico. Altro elemento che ricaviamo da questa disposizione? E’ l’assenza del principio di reciprocità, nessuna parola richiama la reciprocità, in nessuna parte dell’articolo c’è traccia di qualcosa che possa fondare questo ragionamento (puoi professare liberamente la tua religione a condizione che nel paese straniero io possa professare la mia). Dobbiamo cercare di fare in modo che all’interno di tutti i paesi venga riconosciuta la libertà religiosa, spesso sacrifichiamo questi diritti agli interessi economici sottesi a questi diritti. Dobbiamo prevedere questo, stimolare l’intervento di tutela di libertà religiosa ma non l possiamo porre a fondamento dell’articolo 19, perché la libertà religiosa non ammette né condizioni né limitazioni, la civiltà di uno stato non si misura dalla grandezza economica o dagli altri diritti ma dalla reale concreta applicazione del diritto alla libertà religiosa, oggi più che mai. 06/02/ L’unico limite alla libertà religiosa è legato al buon costume, dunque no violazioni di regole relative al buon costume. Un’espressione che nel corso dei decenni ha perso un pò il suo significato. Il limite dell’ordine publico è stato eliminato per evitare che talune manifestazioni fossero limitate o censurate. L’assenza di vincoli fa sì che la libertà possa manifestarsi in modo pieno e assoluto, questo è importante perché il grado il livello di civiltà di uno stato si valuta in base all’ampiezza del principio di libertà religiosa. Più è ampia questa libertà, e più è elevato il livello di civiltà di quello stato. I costituenti hanno eliminato dunque questo vincolo dell’ordine pubblico. Ci sono alcuni principi che sono costitutivi della nostra struttura costituzionale ma dell’intero ordinamento giuridico che non può prescindere dal principio di laicità che ha in sé anche il principio della libertà religiosa, principe di laicità che regola tutti i

concordatario, si manifesta attraverso l’utilizzo di questo strumento giuridico che è il concordato con il quale Stato e Chiesa concordano i contenuti di diverse materi che hanno deciso di prendere di comune accordo (matrimonio, insegnamento religioso nella scuola publica e altre materie). Lo stesso diritto ecclesiastico era una materia che esauriva i suoi contenuti essenziali al’interno del rapporto esclusivo che il legislatore aveva con la religione cattolica. Studiare diritto ecclesiastico negli anni 80, significa studiare i rapporti con la Chiesa cattolica. 8 X MILLE Cos’è l’8 per mille? Sistema di finanziamento della religioni. Intorno agli 80 ci si è posto il problema se lo stato debba finanziare le religioni. Fino a quel momento vi era il sistema della congrua, che pretendeva attribuzioni di quote da parte dello Stato a favore di coloro che ne beneficiavano. Questo creava sperequazioni, molte strutture cvili risentivano di un maggiore o minore grado di benessere a seconda della collocazione, questo creava parroci ricchi e parroci poveri. È un sistema di finanziamento che è stato introdotto con la revisione del concordato del 1984, una revisione per effetto dell’articolo 7 della Costituzione che ha collocato questi rapporti nell’ambito del diritto internazionale, lo stato italiano non può intervenire e modificare questi rapporti. Questo finanziamento non può essere modificato perché vi è una dimensione internazionale sottesa a questa forma di finanziamento. Le criticità quali sono? Qualcuno ha pensato di abolirlo perché creava delle sperequazioni. CRITICITA’ Facciamo riferimento a circa 900 milioni di euro l’anno che rappresentano la quota dell’8 per mille dell’intero sistema tributario italiano che viene destinata alle confessione religiose ma a tutte? Solo a quelle hanno stipulato l’intesa (prima limitazione). Da qui si è aperto ad un altro dibattito, se la stipula dell’intesa debba essere considerato come un fatto obbligatorio per lo stato. Accedere ad un’intesa non è solo un riconoscimento teorico, ma anche avere sviluppi economici interessanti, perché più finanziamenti la confessione riceve e più riesce a garantire l’esercizio del diritto di libertà religiosa, per esempio finanziamenti per la costruzione di chiese. Modalità con le quali il finanziamento viene erogato? Questo sistema non prevede a tutte le confessioni religiose iscritte i 900 milioni divisi in parti uguali, perché la ripartizione della somma avviene sulla base delle scelte espresse. I contribuenti italiani, tutti quelli che hanno un reddito, quando presentano la dichiarazione dei redditi devono scegliere in un elenco che si trova all’interno della dichiarazione, una tra le otto confessioni che sono destinatarie della quota dell’8 per mille. Devono decidere a quale confessione destinare questa la somma. La ripartizione avviene sulla base delle scelte espresse. Vuol dire che se anche su 900 milioni di euro, il 50% ha scelto la religione cattolica, la proporzione di questo 50% sul totale è comunque una proiezione che è del 90% perché non si assegna solo sulla base della quota effettivamente destinataria di quella confessione ma si fa in base ad una proporzione che finisce per neutralizzare la scelta di coloro che non voglio destinare nessuna quota alle confessioni religiose. Neutralizzazione della scelta vuol dire che la somma viene assegnata sulla base di una proporzione e sulla base della scelte espresse. Il 5 per mille si basa sul principio opposto, ossia il finanziamento corrisponde solo a quanto effettivamente scelto dal contribuente, il 5 per mille corrisponde a quanto

effettivamente il soggetto ha scelto. I 900 milioni di euro non vengono restituiti allo stato perché la metà dei soggetti non scelgono, ma questi soldi devono comunque essere distribuiti a quelle confessioni che ne hanno diritto in proporzione, e vengono distribuiti in proporzione delle scelte espresse. C’è un sistema che finisce per neutralizzare la scelta del contribuente convinto che se non sceglie non opera a favore delle confessioni religiose, sono gli altri che sceglieranno per lui. C’è stata una commissione che ha deciso questo meccanismo di attribuzione dei finanziamenti. Nessuno poteva immaginare intorno alla metà degli anni 80, vi sarebbe una diminuzione della scelta verso la Chiesa cattolica. Le scelte diminuiscono e i finanziamenti rimangono inalterati che disinteressa della scelta, neutralizza la scelta, diviene irrilevante. ARTICOLO 20 COSTITUZIONE Il carattere ecclesiastico on può essere cause di speciale imputazione legislative né di aggravi fiscali. 12/03/ DIRITTO E ORDINAMENTO ISLAMICO 22 —> Dalle 9 alle 12 ISLAM Si ha un’impostazione monista, completa commistione tra la sfera religiosa e politica. Da noi vi è una compete divisone tra sfera religiosa e civile ed è vigente il principio di laicità, non vi è una religione di stato, i rapporti con le religioni e le professioni religioni sono regolati attraverso i Patti Lateranensi e le intese per quanto riguarda i culti diversi dalla chiesa cattolica (art 7 e 8), lo Stato italiano tiene conto del fatto che vi sono presenze religiose e regolamenta questi rapporti con le intese. nell’Islam invece, si ha una identificazione del potere politico con quello religioso, religione e diritto si fondano tra loro e questo già è un primo scoglio perché un’impostazione completamente diversa dalla nostra e dal nostro modo di concepire la società. Alla base c’è la Shari’ah è la legge rilevata, significa via, strada, che Allah ha indicato ai profeti e in primis a Maometto ed è la via da seguire per quanto riguarda la condotta in ambito religioso sia in ambito civile, dunque regole religiose e regole di convivenza civile, è mutabile e definitiva in quanto dettata da Allah. Questa Shari’ah può essere interpretata dalla scienza del diritto, ovvero Fiqh. Quali sono le fonti?

  • Corano —> Libro sacro che contiene la rilevazione che Maometto ha ricevuto da Dio, come se nell’art del codice civile ci fosse scritto che la prima fonte è la Bibbia. È diviso in capitoli.
  • Sunna —> Sono detti, tradizioni, fatti riferiti al profeta Maometto, basati su una serie di tradizioni e racconti che sono anche questi scienza giuridica, come se dopo la Bibbia ci fosse il Vangelo e gli atti degli Apostoli.
  • Igma —> Consuetudine, è un comportamento che viene reiterato nel tempo da parte della società, non è scritto in nessuna legge ma l’insieme dei cittadini ripete nel tempo sempre questo comportamento e questo diventa una consuetudine che vale anch’essa come fonte normativa. Siccome la comunità musulmana cammina tutta allo stesso modo, se c’è un comportamento reiterato dal comunità significa che quel comportamento è vero e giusto e diviene fonte del diritto.

IMPENDIMENTI

  • Perpetui: parentela, affinità, allattamento - Sura IV, versetto 23
  • Temporanei: terzo ripudio, precedente matrimonio, differenza di culto (non mantenere legami coniugali con le miscredenti): l’uomo musulmano non può sposare donne che appartengano ad altre religioni a meno che non sia musulmana, tranne che sia cristiana o ebrea (Sura V, 5) (religioni rivelate). La donna musulmana può sposare solo un uomo musulmano, non può sposare un uomo di altre regioni perché poi la donna nel rapporto matrimoniale, risulta sottomessa all’uomo, lo deve dunque seguire anche nella propria religione, in più i figli siccome i figli appartengono al padre seguono la religione del padre, quindi non può sposare un uomo di irreligione diversa da quella musulmana, mentre l’uomo ha questo ventaglio di scelta, ma solo religioni monoteiste. MATRIMONIO
  • E’ consulto alla presenza di due testimoni (la testimonianza serve a pubblicizzare l’unione, in modo che nessuno possa insinuare dubbi sul carattere lecito del rapporto tra gli sposi) e possono poi esserci cerimonie, banchetti o feste che rendano ancora più pubblico il contratto.
  • Lo sposo dona il mahr RAPPORTI TRA CONIUGI Preminenza dell’uomo sulla donna, “le donne agiscono con mariti come i mariti agiscono con loro, con gentilezza, ma gli uomini sono un gradino più in alto”. Marito: acquisizione della protesta maritale/capo della famiglia/responsabile dell’assetto economico/potestà legale sui figli. Moglie: diritto al dono nuziale/diritto al mantenimento/dovere della gestione della casa e cura dei figli.
  • La donna può legittimamente sposare solo uomini di fede islamica, dal momento che figli appartengono al padre e solo la filiazione in linea paterna ne determina l’appartenenza religiosa.
  • L’uomo ha un potere di correzione sui figli e sulla moglie.
  • Divieto di riconoscimento del figlio naturale nato fuori del matrimonio, non sono ammesse le adozioni (consentite solo in Tunisia). Questo divieto permane perché c’è il divieto di avere rapporti fuori dal matrimonio. LA FINE DEL MATRIMONIO
  • Matrimonio invalido (viziato per: senza di testimoni, presenza di impedimenti)
  • Ripudio (atto umiliare dell’uomo, revocabile per due volte) RIPUDIO —> Atto unilaterale dell’uomo non recettizio, non serve neanche che la donna ne sia a conoscenza. Corano —> Si può divorziare due volte. Dopo di che, trattenetele convenientemente o rimanetele con bontà; e non vi è permesso riprendervi nulla di quello che avevate donato loro, a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allah. Durante il periodo del ritiro legale/idda (3 mesi), il marito può riprendere la moglie precedentemente ripudiata senza altre formalità. Questa facoltà gli è data per due volte (ripudio definitivo minore). Corano —> Se divorzia da lei non sarà più lecita per lui, finché non abbia sposato un altro. E se questi divorzia da lei, allora non ci sarà peccato per nessuno dei due e si

riprendono, purché pensino di poter osservare i limiti di Allah (ripudio definitivo maggiore). Sura —> Profeta, quando ripudiate le vostre donne, fatelo allo scadere del termine prescritto o contate bene il termine. Quando poi sono giunte al loro termine, trattenetele convenientemente o separatevi da essere convenientemente. Richiedete la testimonianza di due dei vostri uomini retti, che testimonino davanti da Allah. DISSIDIO INSABILE Corano —> Se temete la separazione di una coppia, convocate un arbitrio della famiglia si lui e uno della famiglia di lei. DIVORZIO GIUDIZIARIO Può essere richiesto anche dalla donna (obbligata a restituire il mahr) per:

  • Malattie
  • Vizi che impediscono il rapporto sessuale che rendono penosa la convivenza
  • Inadempimento obbligo di pagare il Mahr
  • Maltrattamenti/abusi
  • Violazione di obblighi stabiliti nel contratto di matrimonio Il ripudio per la donna invece è vietato. 13/03/ INTESE (ART 8 COSTITUZIONE) Questo articolo tratta delle intese con le confessioni acattoliche, nel nostro paese l’art 7 regola i rapporti tra stato e chiesa cattolica, per le minoranze religiose vi è l’art 8, il regime delle intese. Nel nostro paese c’è una situazione particolare, la comunità islamica è molto numerosa, e sarebbe necessaria una regolamentazione invece non si riesce a stipulare un’intesa. E’ una cultura diversa ma non c’è niente di giusto o sbagliato, essendo distante perché alla base c’è il principio secondo cui vi è una commistione tra religione e diritto. 1.Tutte le confessioni regione sono egualmente libere dinanzi la legge —> Anche la chiesa cattolica che riceve già la sua disciplina nell’art 7. Sono dunque tutte ugualmente libere, dunque si garantisce un pluralismo confessionale aperto, diretto alla realizzazione dell’uguaglianza e della libertà di tutti le confessioni religiose. Si ha inoltre una garanzia di pluralismo confessionale —> Diversità —> Tutela identità/ specificità di ciascuna confessione mediante regolazione dei rapporti con lo stato. C’è dunque un panorama caratterizzata dalla presenza di minoranze religiose e devono essere trattate tutelando la diversità e quindi l’identità di quel gruppo però stabilisci anche un regime di uguaglianza, senza creare discriminazioni. Nella Costituzione del 48, si parlava si pluralismo ma mai come oggi, erano tutte confessioni che appartenevano al Cristianesimo, oggi invece vi è una società costituita da un pluralismo religioso perché alla base vi è proprio un pluralismo etnico, questo è uno de grandi pregi della Costituzione, scritta nel 48 ma ancora attuale e applicabile. Si ha confessione religiosa quando vi è una stipula d’intesa con lo stato, un precedente riconoscimento pubblico, deve avere uno statuto che ne esprima quelli che sono i caratteri e una comune considerazione.
  1. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico

Le disposizioni della legge di approvazione sono però passibili del sindacato dalla Corte Costituzionale. PROBLEMA COMUNITA’ ISLAMICHE Vi è un problema tecnico, le comunità islamiche sono organizzate in tante associazioni e non ve ne è una che è rappresentante, sono tante ed ognuna rivendica la rappresentanza generale. Vi è:

  • UCOII —> Struttura già diffusa nel territorio italiana
  • COREIS —> Rappresentanza di una comunità islamica italiana estranea a contaminazioni di tipo integralisti
  • AMI —> Islam moderato e parto al dialogo interreligioso
  • COMUNITA’ ISMAILITA ITALIANA —> Rappresenta l’Islam sciita Vi è poi un problema sostanziale in quanto vi è un contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. RIPUDIO Viene definito contrario all’ordine pubblico interno perché congiura una discriminazione tra i coniugi in quanto solo al marito è permesso di ripudiare la moglie. Questo viola i principi di uguaglianza e solidarietà coniugale, quasi vanificando i diritti di difesa della moglie. Non consente la quantificazione di alimenti e mantenimento a favore del coniuge debole e dei figli —> Il ripudio verificassi all’estero non può essere trascritto nei registri di stato civile italiani. DIVORZIO Alla moglie viene consentita la facoltà di divorziare —> Statisticamente sono le mogli che chiedono di divorziare in maggior numero rispetto ai mariti. POLIGAMIA Il codice penale italiano prevede uno specifico delitto di bigamia, dunque i matrimoni poligamici sono celebrati secondo il rito relego ma non possono essere trascritti poiché contrari all’ordine pubblico interno —> Disuguaglianza di trattamento tra la prima moglie le successive. Vi è un inevitabile esistenza di una poligamia di fatto, non vi è il diritto o azione contro il marito in caso di violazione. DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO Istanza di ricongiungimento familiare della seconda moglie —> Impedita dal divieto di poligamia. Protezione dell’interesse del giglio minorenne a non venire separato dalla moglie? MATRIMONI “FORZATI” RICONOSCIMENTO EFFETTI CIVILI?
  1. Per il diritto islamico il matrimonio è un contratto
  2. Le parti devono possedere la capacità legale —> Raggiungimento della pubertà (9 anni per le femmine e 12 peri maschi)
  3. La donna non può concludere personalmente il contratto di matrimonio —> Wali (tutore) Italia: matrimonio del minore emancipato: “Il tribunale su istanza dell’intestato accertata la sua maturità psico - fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto anni

TENTATIVI DI REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE

COMUNITA’ ISLAMICHE, IN SOSTITUZIONE DELL’INTESA

  • Nel 2005 viene fondata la Consulta per l’Islam italiano, quale orano di carattere consultivo del Ministero dell’Interno formato da autorevoli rappresentanti del mondo musulmano in Italia. Svolge una funzione consultiva (ricerca e approfondimento; pareri o proposte finalizzate a un dialogo istituzionale per un armonico inserimento della comunità musulmana nel rispetto della Costituzione e leggi della Repubblica Italiana.
  • Successivamente nel 2007 viene redatta la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la vita collettiva, sia dei cittadini che degli immigrati, creando di focalizzare i principali problemi legati all’immigrazione.
  • Nel 2010 viene costituito un Comitato per l’Islam italiano, quale organismo consultivo di carattere collegiale con funzioni consultive sui temi dell’immigrazione con lo scoop di migliorare l’inserimento sociale e l’integrazione delle comunità musulmane nella società italiana.
  • Recentemente nel 2016, si istituisce un nuovo Consiglio per le relazioni con l’Islam, che porta alla stipula del Patto nazionale per un Islam italiano” nel febbraio 2017. Principi cardine di questo nuovo documento è quello di ripudiare qualsiasi forma di violenza e terrorismo, come requisito base su cui fondare una forte integrazione per una società più sicura. 19/03/ BENI CULTURALI Tema attraversato da diverse disposizioni. La prima disposizione è l’art 9 della Costituzione. La repubblica promuovere la ricerca tecnica e scientifica, tutela paesaggio e patrimonio storico e artistico della nazione. In Italia sono presenti l’80% dei beni culturali presenti nel mondo, forse sarebbe servito un maggiore approfondimento. L’art 117 della Costituzione ha a sua volta previsto una ripartizione di competenze in merito alla tutela tra stato e regioni, questa ripartizione ha creato qualche problema perché ha fatto rientrare nella tutela esclusiva dello stato la prerogativa di tutela e la valorizzazione di competenza concorrente ovvero delle regioni. Confine tra tutela e valorizzazione molto labile. Le disposizioni stati introdotte nel nostro ordinamento, dalle prime normative che risalivano alla fine degli anni 30 sulla tutela del nostro patrimonio, nel 99 abbiamo avuto un testo unico dopo un periodo di immobilismo, approvato nel 2004 sui beni culturali, nel 2006 già oggetto di modifiche. Dal punto div ista delle fonti e della normativa, è una materia complessa. Tutto diventa in qualche modo più complesso se dal tema dei beni culturali ci trasferiamo al tema religioso. Il bene culturale è tutelato dalle fonti normative ma c’è una differenza perché viene qualificato come bene culturale di interesse religioso sul quale conferisce un interesse culturale e cultuale, dunque ha anche un valore di culto, per esempio un crocifisso che può aver un valore culturale e cultuale, valore di devozione in riferimento al culto cattolico. Un bene può essere culturale e basta oppure cultuale di interesse religioso, se oltre alla valenza culturale c’è anche quella religiosa, cultuale. I beni culturali hanno molta importanza per la chiesa perché sono il modo con il quale la chiesa ha dialogato con le popolazioni. In