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Riassunto Diritto Legale, Dispense di Medicina Legale

Un'introduzione alla medicina legale, fornendo definizioni e concetti di giurisprudenza, deontologia e codice deontologico, salute e sanità, segreto professionale e privacy, atto sanitario e certificazione, consenso informato, accertamento della morte e trapianto d’organo, procreazione assistita, interruzione volontaria di gravidanza, transessualismo e mutamento di sesso, sperimentazione clinica, nesso causale, responsabilità sanitaria, delitti contro l’incolumità individuale, violenza sessuale, perizia e consulenza tecnica, patologia di interesse medico-legale.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 18/02/2022

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Introduzione alla medicina legale:
- Definizione medicina legale; persona fisica e giuridica; diff autopsia
giudiziaria/non giudiziaria
Deontologia e codice deontologico
Concetti di giurisprudenza:
- Poteri dello stato, gradi di giudizio
- Qualità giuridiche del sanitario: pubblico ufficiale, incaricato di
pubblico servizio, es. di serv. di pubblica necessità
- Reato e delitto; denuncia e querela
- Imputabilità: minore, sordomuto, infermità mentale, stupefacenti
- Responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale, danno
emergente, lucro cessante, danno biologico, morale ed esistenziale)
Salute e sanità: concetto di salute, sistema sanitario nazionale
Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Segreto professionale e privacy
- Definizione segreto professionale
- Riservatezza
- Norme giuridiche e deontologiche del segreto
- Obbligo alla rivelazione del segreto
- Trasmissione del segreto
- Diritto alla Privacy
- Differenze tra segreto, privacy e riservatezza
- Definizione di dati sensibili
- Segreto e privacy in ambito sanitario
- Documentazione sanitaria
- Compilazione della cartella clinica
- Comunicazione a terzi
Atto sanitario e certificazione
- Definizione atto sanitario
- Definizione certificazione
- Caratteristiche certificati obbligatori; differenza certificato e
certificazione; Modalità di compilazione; Requisiti fondamentali
certificazione; Certificati obbligatori e facoltativi
- Reati inerenti alla certificazione: falso materiale e falso ideologico
- Cartella clinica; Struttura cartella clinica
- Scheda di dimissione ospedaliera
- Finalità cartella clinica
- Requisiti di compilazione e corretta conservazione
Notizia di reato
- Definizione; Classificazione
- Denuncia e Denuncia sanitaria
- Denuncia all’autorità giudiziaria
- Modalità di compilazione della denuncia
- Querela; differenza tra denuncia e querela
- Referto
- Modalità di refertazione
Consenso informato
- Definizione di consenso informato e tipi
- Fondamenti del consenso: etici, deontologici, legislativi, giuridici
- Reati connessi al consenso informato
- Tipologie (gradi) di consenso informato
- Caratteristiche consenso informato
- C.I. nei pazienti neoplastici; nel minore
- Consenso come sintesi di diritto alla salute e all’autodeterminazione
- Capacità giuridica
- Capacità di agire
- Capacità di intendere e volere
- Casi in cui si può prescindere dal consenso informato: stato di
necessità e TSO (coattivo e non coattivo) e ASO
- Casi in cui il consenso viene espresso da terzi: minorenne; incapace di
intendere e di volere
- Interdizione e amministrazione di sostegno
- Inabilitazione
- Casi particolari: analfabeta; cieco
Dichiarazione anticipata: definizione; Casi in cui le DAT possono essere disattese
Accanimento terapeutico, eutanasia e cure palliative
- Definizione di malato terminale
- Eutanasia o omicidio del consenziente
- Suicidio assistito e differenza con eutanasia
- Caso del Dj Fabio
- Cure palliative e assistenza al morente
- Accanimento terapeutico e distanasia
Norme del consenso informato e alla disposizione anticipata di trattamento
Accertamento della morte e trapianto d’organo
- Trapianto d’organo
- Accertamento della morte
- Legge 587/93 (morte legale)
- Iter per l’accertamento; parametri di morte
- Certificato di morte
- Modalità di espressione della volontà di espianto d’organo
- Categorie escluse dalla donazione
Procreazione assistita
- Definizione, quando è vietata; Definizione di sterilità infertilità
- Fecondazione eterologa
- Maternità surrogata
Interruzione volontaria di gravidanza
- Definizioni
- Periodo in cui può essere effettuata e condizioni
- Iter
- Nel minorenne
- Nell’infermità mentale
- Reati connessi e Obiezione di coscienza
- Contraccezione
- Sterilizzazione
Transessualismo e mutamento di sesso
Sperimentazione clinica
- Ruolo della medicina legale; Obiettivi della sperimentazione
- Soggetti vulnerabili nella sperimentazione
- Informazione al paziente
- Protocollo di ricerca
- Comitato etico e ruoli dello stesso oggi
- Studi randomizzati
- Fasi dello studio sperimentale
- Regolamentazione della sperimentazione clinica
Convenzione di Oviedo
Nesso causale
- Studio del nesso causale
- Tipi di concausa
Responsabilità sanitaria
- Definizione
- Possibili errori
- Tipi di responsabilità
- Sedi in cui si risponde di responsabilità professionale
- Insorgenza della responsabilità professionale: condotta non corretta
(commissiva, omissiva; dolosa e colposa)
- Differenza tra linea guida e protocollo
- Legge bianco-gelli
- Responsabilità d’equipe
- Legge 8 marzo 2017: nuove norme sulla responsabilità
Delitti contro l’incolumità individuale
- Definizione
- Distinzione tra percosse e lesioni personale
- Definizione di malattia secondo la medicina legale
- Percosse
- Lesioni personali
Violenza sessuale
- Definizione di violenza e minaccia
- Aggravanti
- Violenza sessuale su minori
- Differenze nella denuncia tra violenza su minorenne o maggiorenne
- Valutazione della violenza sessuale su minore
- Effetti della violenza sessuale
- Sintomi; segni
- Stalking
Delitti contro la vita
- Omicidio
- Infanticidio
- Docimasie o prove di vita
Perizia e consulenza tecnica
- Perizia
- Consulenza tecnica
-processo civile
-Qualità del consulente tecnic
- Processo di valutazione del danno
- Collaborazione e associazione
- Relazione
- Doveri procedurali del DT
- Errori del ct
- Differenza tra simulazione, dissimulazione e pretestazione
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Introduzione alla medicina legal e:

  • Definizione medicina legale; persona fisica e giuridica; diff autopsia giudiziaria/non giudiziaria Deontologia e codice deontologico Concetti di giurisprudenza:
  • Poteri dello stato, gradi di giudizio
  • Qualità giuridiche del sanitario: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, es. di serv. di pubblica necessità
  • Reato e delitto; denuncia e querela
  • Imputabilità: minore, sordomuto, infermità mentale, stupefacenti
  • Responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale, danno emergente, lucro cessante, danno biologico, morale ed esistenziale) Salute e sanità : concetto di salute, sistema sanitario nazionale Livelli essenziali di assistenza (LEA) Segreto professionale e privacy
  • Definizione segreto professionale
  • Riservatezza
  • Norme giuridiche e deontologiche del segreto
  • Obbligo alla rivelazione del segreto
  • Trasmissione del segreto
  • Diritto alla Privacy
  • Differenze tra segreto, privacy e riservatezza
  • Definizione di dati sensibili
  • Segreto e privacy in ambito sanitario
  • Documentazione sanitaria
  • Compilazione della cartella clinica
  • Comunicazione a terzi Atto sanitario e certificazione
  • Definizione atto sanitario
  • Definizione certificazione
  • Caratteristiche certificati obbligatori; differenza certificato e certificazione; Modalità di compilazione; Requisiti fondamentali certificazione; Certificati obbligatori e facoltativi
  • Reati inerenti alla certificazione: falso materiale e falso ideologico
  • Cartella clinica; Struttura cartella clinica
  • Scheda di dimissione ospedaliera
  • Finalità cartella clinica
  • Requisiti di compilazione e corretta conservazione Notizia di reato
  • Definizione; Classificazione
  • Denuncia e Denuncia sanitaria
  • Denuncia all’autorità giudiziaria
  • Modalità di compilazione della denuncia
  • Querela; differenza tra denuncia e querela
  • Referto
  • Modalità di refertazione Consenso informato
  • Definizione di consenso informato e tipi
  • Fondamenti del consenso: etici, deontologici, legislativi, giuridici
  • Reati connessi al consenso informato
  • Tipologie (gradi) di consenso informato
  • Caratteristiche consenso informato
  • C.I. nei pazienti neoplastici; nel minore
  • Consenso come sintesi di diritto alla salute e all’autodeterminazione
  • Capacità giuridica
  • Capacità di agire
  • Capacità di intendere e volere
  • Casi in cui si può prescindere dal consenso informato: stato di necessità e TSO (coattivo e non coattivo) e ASO
  • Casi in cui il consenso viene espresso da terzi: minorenne; incapace di intendere e di volere
  • Interdizione e amministrazione di sostegno
  • Inabilitazione
  • Casi particolari: analfabeta; cieco Dichiarazione anticipata: definizione; Casi in cui le DAT possono essere disattese Accanimento terapeutico, eutanasia e cure palliative
  • Definizione di malato terminale
  • Eutanasia o omicidio del consenziente
  • Suicidio assistito e differenza con eutanasia
  • Caso del Dj Fabio
  • Cure palliative e assistenza al morente
  • Accanimento terapeutico e distanasia Norme del consenso informato e alla disposizione anticipata di trattamento

Accertamento della morte e trapianto d’organo

  • Trapianto d’organo
  • Accertamento della morte
  • Legge 587/93 (morte legale)
  • Iter per l’accertamento; parametri di morte
  • Certificato di morte
  • Modalità di espressione della volontà di espianto d’organo
  • Categorie escluse dalla donazione Procreazione assistita
  • Definizione, quando è vietata; Definizione di sterilità infertilità
  • Fecondazione eterologa
  • Maternità surrogata Interruzione volontaria di gravidanza
  • Definizioni
  • Periodo in cui può essere effettuata e condizioni
  • Iter
  • Nel minorenne
  • Nell’infermità mentale
  • Reati connessi e Obiezione di coscienza
  • Contraccezione
  • Sterilizzazione Transessualismo e mutamento di sesso Sperimentazione clinica
  • Ruolo della medicina legale; Obiettivi della sperimentazione
  • Soggetti vulnerabili nella sperimentazione
  • Informazione al paziente
  • Protocollo di ricerca
  • Comitato etico e ruoli dello stesso oggi
  • Studi randomizzati
  • Fasi dello studio sperimentale
  • Regolamentazione della sperimentazione clinica Convenzione di Oviedo Nesso causale
  • Studio del nesso causale
  • Tipi di concausa Responsabilità sanitaria
  • Definizione
  • Possibili errori
  • Tipi di responsabilità
  • Sedi in cui si risponde di responsabilità professionale
  • Insorgenza della responsabilità professionale: condotta non corretta (commissiva, omissiva; dolosa e colposa)
  • Differenza tra linea guida e protocollo
  • Legge bianco-gelli
  • Responsabilità d’equipe
  • Legge 8 marzo 2017: nuove norme sulla responsabilità Delitti contro l’incolumità individuale
  • Definizione
  • Distinzione tra percosse e lesioni personale
  • Definizione di malattia secondo la medicina legale
  • Percosse
  • Lesioni personali Violenza sessuale
  • Definizione di violenza e minaccia
  • Aggravanti
  • Violenza sessuale su minori
  • Differenze nella denuncia tra violenza su minorenne o maggiorenne
  • Valutazione della violenza sessuale su minore
  • Effetti della violenza sessuale
  • Sintomi; segni
  • Stalking Delitti contro la vita
  • Omicidio
  • Infanticidio
  • Docimasie o prove di vita Perizia e consulenza tecnica
  • Perizia
  • Consulenza tecnica
  • processo civile
  • Qualità del consulente tecnic
  • Processo di valutazione del danno
  • Collaborazione e associazione
  • Relazione
  • Doveri procedurali del DT
  • Errori del ct
  • Differenza tra simulazione, dissimulazione e pretestazione

Patologia di interesse medico-legale

  • Definizione, classificazione Lesioni da energia fisica :
    1. Energia meccanica:  Traumatologia forense : definizione, classificazione delle lesioni in base al meccanismo lesivo ;capacità lesiva; qualità dell’effetto  energia meccanica: modalità di azione e meccanismi patogenetici  Tipi di lesione meccanica : lesione da azioni contundenti; effetti della lesione contusiva ( escoriazione, ecchimosi, compressioni, ferite lacero-contuse, fratture ossee) lesione da azioni speciali [taglio, fendente, ferite da punta, ferite da punta e taglio, caratteristiche distintive tra omicidio e suicidio , lesioni da arma da fuoco (caratteristiche arma e cartuccia, tipo di lesione)] lesioni da grandi traumatismi (investimento, precipitazione)
    2. ica: fonte, meccanismo lesivo, fattori modificanti, effetti dell’energia elettrica, innesco dell’ustione, marchio elettrico, danni determinati dall’energia elettrica, folgorazione e fulminazione
    3. Energia termica:  Da calore: ustioni
  • Asfissia meccanica: definizione, segni asfittici  Soffocamento  Impiccamento  Strozzamento  Strangolamento  Sommersione interna  Intasamento  Confinamento  Annegamento Tanatologia
  • Fasi della morte Fenomeni cadaverici:  Fenomeni abiotici consecutivi:
  1. Raffreddamento cadaverico (algor mortis)
  2. Rigidità cadaverica (rigor mortis)
  3. Ipostasi (livor mortis)
  4. Disidratazione
  5. Acidificazione
  6. Mutamenti dell’eccitabilità muscolare  Fenomeni trasformativi distruttivi
  7. Autolisi
  8. Autodigestione
  9. Putrefazione  Fenomeni trasformativi speciali
  10. Macerazione
  11. Saponificazione
  12. Mummificazione
  13. Corificazione Tossicologia forense
  • Definizione di veleno, classificazione dei veleni; delle intossicazioni
  • Avvel. acuto e cronico; intossicazione volontaria e involontaria
  • Vie di penetrazione e di eliminazione
  • Tossicocinetica
  • Tossicità e tollerabilità
  • Dose letale 50
  • Antagonismo, antidotismo e sinergismo
  • Diagnostica dell’avvelenamento
  • Analisi chimico-tossicologiche
  • Alcol etilico
  • Sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, ecstasy, NPS,
  • Monossido di carbonio
  • Cianuro
  • Anabolizzanti
  • Interpretazione del dato chimico forense in ambito tanatologico

Identificazione personale

  • Definizione
  • Metodologie accertative
  • Identificazione generica (specie, razza, sesso, età, elementi dentari)
  • Identificazione individuale
  • Genetica forense
  • Accertamento di paternità Psicopatologia forense
  • Definizione e procedimento
  • Valutazione dello stato cognitivo
    • (^) Valutazione della capacità di intendere e di volereSimulazione Valutazione del danno in ambito civile
  • Responsabilità civile
  • Danno patrimoniale
  • Danno extrapatrimoniale Sicurezza sociale
  • Previdenza sociale (INPS e INAIL, iter assicurativo)
  • INAIL: definizione, infortunio (causa fortuita, causa violenta, infortunio in itinere), lesione
  • Malattia professionale
  • Requisito del danno 233
  • Capacità lavorativa
  • Menomazione
  • Danno biologico
  • Franchigia
  • Calcolo della capacità lavorativa residua: formula di Gabrielli
  • Differenza tra ambito assicurativo e responsabilità civile
  • INPS
  • Differenza inabilità invalidità
  • Assistenza sociale: finalità, soglia di danno biologico, valutazione del danno, soggetto con più patologie (coesistenti - Baltazard e concorrenti-semisomma) soglie ( tra 18 e 65, oltre i 65, minori)
  • Cieco e sordo civile
  • Norme per l’Handicap Assicurazioni private
  • Definizione
  • Assicurazioni private contro infortuni
  • Infortunio e causa fortuita
  • Causa violenta e causa esterna
  • Differenza tra valutazione dell’infortunio sul lavoro e valutazione nell’assicurazione privata
  • Lesione fisica e obiettivamente constatabile
  • Nesso causale
  • Concause
  • Rischio e delimitazione del rischio
  • Invalidità permanente e minorazione
  • Danno estetico
  • Altre assicurazioni private

Energia elettr

  • tanatologia;

  • traumatologia;

  • medicina previdenziale;

  • medicina legale militare;

  • odontoiatria forense;

  • ostetrica forense;

  • psichiatria forense;

  • criminologia;

  • genetica forense;

  • deontologia;

  • identificazione della persona;

  • etc.

La medicina legale valuta il decesso , formulandone la diagnosi, e le lesioni^1 della persona , quando il decesso stesso e le lesioni hanno rilevanza nell’ambito giudiziario. A tale scopo il medico legale studia il nesso causale tra modificazioni biologiche nocive della persona e fatti e comportamenti antigiuridici diretti sulla persona o indiretti mediante antropiche alterazioni dell’ambiente.

Quando si parla di agente lesivo indiretto si fa riferimento a qualche elemento che è stato introdotto nell’ambiente non a scopo lesivo ma che ha determinato danno, ad esempio un inquinante. Estendendo questo concetto all’individuo reo o responsabile di atti illeciti, possiamo considerare anche quest’ultimo un inquinante, da allontanare dall’ambiente per preservare la sicurezza sociale , intesa come difesa dagli altri esseri umani.

(^1) Quando si parla del corpo in senso biologico si parla di lesione; altrimenti si può usare il termine danno.

Approfondimento – Differenza tra autopsia giudiziaria e riscontro diagnostico

La differenza tra autopsia giudiziaria e riscontro diagnostico consiste nelle finalità: l’ autopsia giudiziaria ha l’obiettivo di capire se quel corpo è stato oggetto di reato, cioè di omicidio; l’autopsia non giudiziaria, il riscontro diagnostico , ha l’obiettivo di avere conferma circa un’ipotesi di decesso che non sia collegato a fatti delittuosi. Se sono un clinico e non capisco il pz per cosa è morto faccio il riscontro diagnostico; può comunque capitare che quando facciamo le autopsie giudiziarie abbiamo il riscontro di un cadavere che non è stato oggetto di atti delittuosi finalizzati all’omicidio.

Distinzione tra ambito penale e ambito civile

Nell’ambito penale si parla di reato , nell’ambito civile si parla di atto illecito ; mentre nel Codice penale esiste un elenco di reati, non esiste un elenco di atti illeciti: l’illeceità di un atto in ambito civile viene interpretato dal giudice. Altra differenza è che nell’ambito penale è la persona fisica che viene chiamata in causa, mentre in ambito civile può essere chiamata in causa anche una persona giuridica.

Il metodo^2 medico-legale è strutturato su tre aspetti operativi:

  • dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto riferisce;
  • rigorismo obiettivo : scaturisce dall’osservazione dei dati concreti ossia esenti da opinioni soggettive;
  • giudizio scientifico forense : rappresenta l’interpretazione scientifica aggiornata, critica e ragionata, dei dati oggettivi, la quale assume di fatto valore di prova (interpretazione provata) secondo gradienti mutualmente esclusivi di: o certezza : verità che esclude in modo assoluto ogni altra spiegazione; o probabilità : giudizio prossimo alla verità che lascia, tuttavia, un margine di dubbio o possibilità : giudizio incerto che non consente di escludere altre interpretazioni di uguale valore probatorio; o esclusione : giudizio negativo che esclude assolutamente un’interpretazione.

Le conclusioni e le considerazioni, strutturanti il giudizio, vanno tenute distinte dalle indagini obiettive.

(^2) Metodo : insieme organico di regole e di principi in base al quale si svolge un’attività teorica o pratica; modo di procedere razionale per raggiungere determinati risultati.

Concetti di Giurisprudenza

I poteri dello Stato

I poteri dello stato si dividono in: legislativo, esecutivo e giudiziario, ossia chi fa le leggi, chi le applica, e chi punisce.

Chi detiene il potere legislativo in Italia? Il Parlamento ma non solo, anche il Governo (decreti legge), il Presidente della repubblica (DPR), le Regioni (leggi regionali), i sindaci (ordinanze, una specie di atto legislativo).

Il potere esecutivo è rappresentato dal governo, centrale e periferico: il primo lo fa il Consiglio dei ministri, il cui presidente è il presidente del consiglio; in periferia il governo delle regioni è la Giunta regionale, poi vi sono le giunte provinciali e comunali.

Il potere giudiziario è diviso in vari ambiti giurisdizionali. La giurisdizione si divide in ordinaria e speciale : la prima è divisa in penale e civile, ed esistono vari uffici che amministrano la giurisdizione ordinaria: in penale e in civile ci sono il Giudice di pace, il Tribunale di primo grado, la Corte d’appello o Tribunale di secondo grado, la Corte di cassazione di terzo grado che valuta la legittimità delle sentenze d’appello.

In sede penale invece vi sono il Tribunale per i minorenni, la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’appello, il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza. I reati più gravi, come l’omicidio, non vengono giudicati in Tribunale d’appello, ma in Corte d’Assise, che rappresenta il primo grado. C’è poi la Corte d’Assise d’appello, che rappresenta il secondo grado dei reati più efferati. La giurisdizione penale ha senso grazie all’ esistenza di un codice penale, ovvero l’elenco di tutti i reati possibili nello stato in cui è presente quel codice penale.

La giurisdizione speciale invece prevede il TAR e il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti (che rappresenta la giurisdizione contabile^3 ) e infine i tribunali militari.

(^3) Oggi è un organo giurisdizionale che fa paura ai dipendenti pubblici: se lo Stato gli punta il dito contro vuol dire che lo sta accusando di danno erariale , e sei tenuto a risarcire lo Stato di quel danno.

I gradi del giudizio

C’è una grande differenza tra i vari gradi di giudizio. Il primo e il secondo grado entrano nel merito del processo , cioè se in penale vengo accusato di un reato, mi valuta il collegio del tribunale di primo grado in merito alla sussistenza del reato, mi giudica e mi condanna. In corte d’appello si rifà completamente il processo, è uguale.

In Cassazione viene giudicata la legittimità del processo , quindi valuta se ci sono degli errori procedurali: laddove la sua sentenza non dovesse aderire alla quella di secondo grado la Corte di Cassazione rimanda ad altra corte dello stesso ambito giurisdizionale e territoriale. Dove stanno le corti d’appello? Solo nei capoluoghi di regione: in Campania è solo a Napoli. La Cassazione invece è a Roma.

Qualità giuridiche del sanitario

Vi sono tre possibili vesti che può rivestire il medico davanti alla legge:

  • pubblico ufficiale;
  • incaricato di pubblico servizio;
  • esercente un servizio di pubblica necessità.

Pubblico ufficiale : chi è? Sono i primari ospedalieri, i medici di pronto soccorso oppure i consulenti tecnici della magistratura, come il consulente tecnico in ambito civilistico, il consulente tecnico del PM oppure il perito del giudice in ambito penalistico; in linea di massima al di là dell’ambito medico il pubblico ufficiale è una persona che è connessa ai tre poteri principali dello stato: l’esecutivo (come il primario ospedaliero), oppure legislativo (di solito non riguarda il medico) oppure il giurisdizionale (come il consulente del tribunale).

Un’altra figura è invece la persona incaricata di pubblico servizio che è il medico di struttura ospedaliera, il quale effettuata un servizio per la pubblica amministrazione: la tutela della sanità.

Il medico può anche svolgere attività di carattere privatistico, ma questa rappresenta sempre un servizio di utilità per la collettività, e quindi in questo caso il medico riveste il ruolo di esercente di un servizio di pubblica necessità.

Approfondimento – Definizioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità

Pubblico ufficiale , ex art. 357 c.p.: “[…] sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Incaricato di pubblico servizio , ex art. 358 c.p.: “[…] sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Esercente un servizio di pubblica necessità , ex. art 359 c.p.: “[…] sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”.

  • preterintenzionale o oltre l'intenzione , quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
  • colposo o contro l'intenzione , quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

In tema di elemento materiale bisogna distinguere:

  • l' azione , meglio definita come condotta , è intesa come modifica del mondo esteriore e può coincidere con il fare (condotta commissiva ), o il non fare (condotta omissiva );
  • l’ evento è inteso come il risultato della modificazione del mondo esteriore prodotta o non impedita dall’azione; rappresenta l' effetto giuridico dell’azione perché rappresenta un fatto rilevante per il diritto, producendo un danno o mettendo in pericolo l'interesse tutelato dalla legge.

Mentre al centro dell’attenzione del penale vi è il fatto reato, al centro dell’attenzione del civile vi è l’obbligo al risarcimento. Ai fini dell’individuazione del fatto reato, in penale, la responsabilità si dice soggettiva , cioè può andare in galera solo la persona che ha commesso quel reato: di quella persona viene considerato il comportamento, la condotta. Nel civile la responsabilità è diversa: se tu mi hai provocato un x danno alla persona, devi darmi una somma y perché mi devi risarcire.

A proposito del danno, in medicina legale si parla di:

  • lesione : coincide con l’alterazione dell’integrità somatica e psichica della persona, rappresentata in concreto da un processo patologico (es. ferita, infezione, ustione);
  • menomazione : è la conseguenza della lesione e consiste nella compromissione dell’efficienza fisica o psichica della persona.

Dunque, lo spartiacque tra il concetto di lesione e quello di menomazione sta nella dinamicità di quest’ultima. Non tutte le lesioni sono in grado di produrre menomazioni.

In quanto sanitari saremo interessati a tutti i reati contro la persona, perché fanno parte della nostra sfera di attività professionale.

In base alla procedibilità i reati possono poi essere distinti in:

  • reati perseguibili d’ufficio : lo Stato (in particolare la Procura della repubblica) procede nei confronti del responsabile di quel reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato;
  • reati perseguibili a querela della persona offesa.

Domanda d’esame: quali sono i reati contro la persona?

Omicidio, percosse, lesioni personali, infanticidio, aborto provocato.

Chi pilota l’azione penale è il PM che comanda l’Autorità giudiziaria, cioè ogni corpo di polizia dello stato: la Polizia propriamente detta, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, la Guardia Forestale. Ciascuno di questi corpi può assumere il ruolo di Polizia Giudiziaria : se il PM contatta uno di questi organi di polizia, in quel momento divengono polizia giudiziaria. Il dominus dell’azione giudiziaria è la Procura della Repubblica , dove si trovano i PM; essa, in penale, è tenuta alla repressione dei reati che vengono posti in essere sul proprio territorio di competenza.

Quante procure esistono in Campania? Benevento, Avellino, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Torre annunziata, Nola, da poco Napoli Nord Giugliano^5.

Denuncia e querela

Con denuncia si intende la dichiarazione con cui si comunica ad un ente pubblico un fatto (per esempio una notitia criminis)^6. Nei casi non perseguibili di ufficio non è sufficiente a far aprire il processo. Serve la querela della persona offesa.

Con querela si intende lo strumento per perseguire un reato nel caso non sia perseguibile d’ufficio. È un atto declaratorio attraverso cui la persona offesa richiede all’Autorità Giudiziaria una pena per l’autore del reato.

Imputabilità

Per quanto riguarda l’ imputabilità , secondo l’ art. 85 del c.p. una persona è imputabile se è sussistente la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

L’imputabilità è detta anche idoneità al reato ed è quella condizione sufficiente ad attribuire a un soggetto l’azione penale e a mettere in conto le conseguenze giuridiche. Il presupposto per la punibilità dell’autore (cosiddetto reo ) di un fatto preveduto dalla legge come reato è la c.d. imputabilità, ovvero la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto.

La ratio sottesa all’istituto dell’imputabilità è da ravvisare nella circostanza che la pena, considerata nella sua propensione alla rieducazione, deve necessariamente presupporre che colui che la subisce abbia la capacità di comprendere il valore degli atti che compie.

Vi sono comunque delle cause che escludono o limitano l’imputabilità:

  • condizioni di natura fisiologica o parafisiologica dipendenti dalla minore età o dal sordomutismo;

(^5) Il comune di Giugliano è il più grande comune d’Europa, parte dal litorale domizio e arriva ai monti casertani. (^6) N.B.: si usa il termine denuncia solo in ambito penale: in ambito civile si usa il termine “ esposto ”.

Domanda d’esame: cos’è il delitto perseguibile d’ufficio? È quel reato, quel delitto per il quale è prevista l’obbligatorietà dell’azione penale.

Chi è obbligato a far partire l’azione penale? Il PM.

Condizioni di natura psicologica dipendenti da infermità

mentale

È necessario fare una distinzione tra:

  • vizio totale di mente , per il quale si applica l’ art. 88 c.p. : “Non è punibile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in uno stato di mente tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere ”;
  • vizio parziale di mente , per il quale si applica l’ art. 89 c.p. : “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente (senza però escludere) la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita ”.

A stabilire l’infermità mentale è il medico legale insieme ad un collegio clinico. Con infermità si intende uno stato che incide sulla mente alterando grandemente o abolendo del tutto le funzioni cognitive e/o volitive dell’individuo.

Per stato si intende una patologia nosograficamente delineata (malattia) oppure qualsiasi condizione mentale o fisica sia essa acuta/cronica/transitoria, compresi deliri febbrili/infettivi, stati confusionali da intossicazioni; fanno eccezione i disturbi della personalità o nevrosi, che sono irrilevanti ai fini dell’imputabilità.

La perizia psichiatrica viene ordinata dal Giudice ed è lo strumento utilizzato per la valutazione dell’imputabilità. Consiste in un accertamento tecnico che deve stabilire le condizioni di mente del soggetto al momento del fatto ossia di stabilire se il soggetto era capace o meno di intendere e/o di volere. In particolare si valuta se l’infermità è stata in grado di alterare le cinque funzioni dell’Io :

  • funzioni cognitive : percezione obiettiva e precisa della situazione interna ed esterna al soggetto;
  • funzioni previsionali : valutazione/previsione/progettazione delle conseguenze dell’azione;
  • funzioni organizzative : analisi, comprensione, attribuzione di significato allo stimolo esogeno;
  • funzioni decisionali ;
  • funzioni esecutive.

In caso di accertata infermità di mente nella perizia deve essere precisato se l’imputato è da ritenersi una persona socialmente pericolosa (ossia se probabile che commetta altri reati in seguito), ma sarà poi il giudice a formulare tale giudizio.

Stati emotivi e passionali

Art 90 c.p. : gli stati emotivi e passionali non escludono l’imputabilità. Emozioni e passioni sono considerate come espressioni naturali del sentire umano e non sono da considerarsi stati di infermità mentale, anche se in effetti condizionano la condotta con meccanismo neurofisiologico.

Condizioni di natura tossica derivanti da abuso di alcol e

stupefacenti^8

Si applicano gli articoli:

  • Art. 91 c.p. : “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a causa della piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita”. Esempi: il soggetto che si ubriaca per i fumi della distilleria in cui lavora; l’assunzione di modici quantitativi di alcool associata a certi farmaci come barbiturici o benzodiazepine che possono provocare uno stato di perturbabilità psichico.
  • Art. 92 c.p. : ubriachezza volontaria o colposa ovvero pre-ordinata: “È imputabile chi, al momento del fatto, si trovava in una condizione di ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi la scusa, la pena è aumentata”.
  • Art. 93 c.p. : fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti: ‘’le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti’.’
  • Art. 94 c.p. : se l’ubriachezza è abituale, la persona è imputabile e la pena è aumentata. L’abitualità deriva dalla dedizione ad assumere alcool con costanza. È un dato testimoniale, utile come elemento di prova, perché non si possono effettuare accertamenti, anche clinici, che abbiano un reale valore probatorio.
  • Art 95 c.p. : in caso di intossicazione cronica da alcool o stupefacenti si applica comunque una valutazione caso per caso perché l’etilismo cronico può comportare un vizio totale (non è imputabile) o parziale (imputabile ma con pena diminuita) di mente, essendo l’alcool neurotossico.

Responsabilità civile

Il principio della responsabilità civile si fonda sull'obbligo di risarcire il danno che sia derivato da un'inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte e concordate ( responsabilità contrattuale ) ovvero comunque causato da un comportamento incongruo avente i caratteri del reato o dell'illecito ( responsabilità extra-contrattuale ). I danni oggetto di risarcimento sono:

  • il danno emergente : consta delle spese che il soggetto è costretto a sostenere a motivo delle lesioni subite o dei danni materiali riportati;
  • il lucro cessante : è quella forma di danno che investe l’effettiva produttività reddituale del danneggiato, la perdita economica che effettivamente subisca in conseguenza della lesione con riferimento al guadagno dimostrativamente percepito o percepibile dal danneggiato;

(^8) NB: vi è equiparazione tra alcol e stupefacenti.

Salute e sanità

Salute e sanità, talvolta, vengono utilizzate nel gergo comune come sinonimo mentre, benché legate l’una con l’altra, sono due concetti ben distinti con differenze significative. La salute esiste per definizione da quando c’è l’uomo proprio perché insita nel concetto di umanità. La nascita della sanità, intesa come sistema sanitario organizzato e diffuso sul territorio, è avvenuta a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, dunque da poco più di un secolo.

Secondo lo statuto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), redatto nel 1948, la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia”.

Per quanto riguarda la sanità , una prima definizione risale al 1920, da Charles-Edward Amory Winslow, celebre accademico americano dell’MIT di Boston e poi fondatore nel 1915 a Yale del dipartimento di Sanità Pubblica, la quale definisce la sanità come “la scienza e l’arte di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere salute fisica e mentale ed efficienza […] attraverso sforzi organizzati della comunità […]”. In generale oggi per sanità si intende l’insieme delle regole e delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dedicate alla tutela della salute.

La sanità viene misurata attraverso tre parametri:

  • la dimensione : personale, numero di strutture, etc;
  • il funzionamento : per esempio il tasso di ospedalizzazione;
  • la spesa : pro-capite e in percentuale sul PIL.

Nella sanità ci sono due tipi di modelli: quello solidaristico , più diffuso in Europa, e quello individualistico , spesso identificato con gli Stati Uniti. In quest’ultimo ogni cittadino è libero di scegliere a quale struttura sanitaria rivolgersi in caso di necessità e secondo le proprie risorse economiche. Nel modello solidaristico, invece, ciascun cittadino è chiamato a pagare una tassa allo Stato, indipendentemente dalla frequenza e dall’entità delle prestazioni che riceve, e gli viene garantita un’assistenza sanitaria pubblica.

Sistema Sanitario Nazionale

Il Sistema Sanitario Nazionale ( SSN ) è stato istituito con la Legge 833 del 1978riforma sanitaria.

Precedentemente, vigeva un sistema di tipo assicurativo basato sulle cosiddette “casse mutue”, casse di deposito attraverso cui i datori di lavoro assicuravano ai propri dipendenti l’assistenza sanitaria. in questo sistema l’assistenza sanitaria era un diritto solo dei lavoratori, per cui il sistema sanitario non aveva una copertura universale. La legge 833/ sancì il definitivo superamento di questo sistema assicurativo e la nascita del SSN.

Il SSN risultava articolato in tre livelli istituzionali :

  • livello centrale (Governo, Ministero della Sanità): finanziamenti e controllo generale;
  • livello regionale : gestione regionale;
  • livello locale : i comuni gestivano direttamente i servizi sanitari tramite le U.S.L., Unità Sanitarie Locali, teoricamente una per comune, che sono le strutture che erogavano i servizi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione (anche ospedali).

Il finanziamento veniva garantito dall’istituzione del Fondo Sanitario Nazionale, ed era un finanziamento del tipo “a pie’ di lista”, ovvero ciò che le USL spendevano veniva successivamente completamente rimborsato dal Fondo Sanitario Nazionale, senza alcun programma di pianificazione a priori. Sostanzialmente i soldi arrivavano dallo Stato, attraverso le tasse, che li dava alle Regioni in base alle richieste: in questo modo più una Regione sprecava e più soldi riceveva e più continuava a sprecare. La spesa sanitaria si gonfiò a dismisura, portando al fallimento di questo sistema. Si rese quindi necessaria una riorganizzazione funzionale del servizio, che permettesse di recuperare nel SSN efficienza, economicità ed efficacia.

Nasce così la Legge 502/92 , il Decreto Legislativo di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che poi sarà seguita dai decreti 517/93 e 229/99. I punti chiave di questa riforma sono:

  • aziendalizzazione;
  • regionalizzazione;
  • sistema di finanziamento basato sul sistema DRG.

Per quanto riguarda l’ aziendalizzazione , le strutture sanitarie assumono le caratteristiche di aziende private. Nascono le A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) che vanno a sostituire le vecchie U.S.L., le A.O. (Azienda Ospedaliera), le A.O.U. (Azienda Ospedaliera Universitaria), le A.O.R.N. (Azienda Ospedaliera di Alto Rilievo Nazionale) e gli I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). ASL, AO, e AOU assumono connotati aziendalistici e si configurano come aziende dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa, tecnica, organizzativa, gestionale, contabile, tenute a lavorare nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità, e sottoposte al vincolo del pareggio di bilancio. Il successivo D.Lgs. 229/99 introdusse norme per potenziare la connotazione aziendalistica delle aziende sanitarie, le quali si dotarono così di una personalità giuridica, pubblica e di una vera e propria autonomia imprenditoriale.

Con la regionalizzazione : l’epicentro del governo della Sanità si sposta dallo Stato alle Regioni. Così, lo Stato verifica le minime prestazione che devono essere erogate dalle ASL, mentre alle Regioni vengono affidati il ruolo di vigilanza e controllo delle strutture sanitarie pubbliche nel territorio di competenza e le funzioni di organizzazione e finanziamento (programmazione) delle attività sanitarie nel territorio regionale.

In particolare, il D.Lgs. 229/99 predispone il Piano Sanitario Nazionale, che ha durata triennale e può essere modificato durante il triennio stesso. Va approvato entro il 30 novembre dell’ultimo anno del piano precedente ed indica:

  • aree di intervento;
  • LEA;
  • finalità e obiettivi della ricerca in ambito medico;
  • linee guida per la revisione delle attività;
  • finanziamenti.

(regioni modello), scelte tra le migliori cinque che hanno garantito l’erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico.

Livelli Essenziali di Assistenza

Livelli Essenziali di Assistenza ( LEA ) sono tutte quelle prestazioni e quei servizi che il Sistema Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini italiani, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Sono stati istituiti con l’obiettivo di conciliare l’universalità dell’assistenza sanitaria con i principi di qualità e sostenibilità della spesa per il Paese.

Le Regioni, qualora ne abbiano la possibilità, possono utilizzare le proprie risorse per garantire servizi e prestazioni aggiuntive a quelle previste dai LEA, fermo restando che i LEA vengano garantiti su tutto il territorio italiano.

I LEA sono diventati concreti con il DPCM del 2001 che li suddivideva in 3 macroaree: assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera. Questo è stato poi sostituito da un nuovo DPCM nel 2017 , che definisce 5 macrolivelli:

  • Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica. Comprende i servizi di: o Prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (compresi programmi vaccinali) o Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati o Prevenzione, sorveglianza e tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro o Sanità pubblica veterinaria o Sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale o Sorveglianza e prevenzione delle patologie croniche (programmi di screening) o Servizio medico-legale
  • Assistenza distrettuale. Comprende servizi di: o assistenza sanitaria di base (medicina di base, pediatria di libera scelta, servizio di guardia medica...) o assistenza territoriale ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale o assistenza specialistica ambulatoriale o assistenza farmaceutica o assistenza protesica (fornitura di protesi a disabili fisici, psichici e sensoriali)
  • Assistenza sociosanitaria. È inclusa nell’ambito dell’assistenza distrettuale e prevede: o assistenza distrettuale, residenziale e semiresidenziale, alle persone non autosufficienti (malati terminali, con malattie mentali, disabili, minori con disturbi neuropsichiatrici...)
  • Assistenza ospedaliera. Comprende servizi di: o pronto soccorso, degenza ordinaria, lungodegenza, riabilitazione, day hospital, day surgery o servizi trasfusionali o attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti o centri antiveleno
  • Assistenza specifica a particolari categorie (tutela di gravidanza e maternità, pz invalidi, dializzati, affetti da malattie rare, da malattie croniche, da HIV, da fibrosi cistica, da disturbi dello spettro autistico...).