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Diritti della Personalità, Diritto di Proprietà e Contratti: Appunti di Diritto Civile, Sintesi del corso di Diritto Privato

riassunto diritto privato con riferimenti agli articoli del codice civile

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 10/11/2021

MatildeArroti
MatildeArroti 🇮🇹

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Cap. 1 !
Diritto oggettivo= funzione ordinante, sistema e organizzazione della
collettività. Pone principi e fissa regole, opera una valutazione dei fatti e dei
comportamenti. !
Può attribuire potere o imporre determinati comportamenti.!
Scopo del diritto—> stabilire limiti e regole dell’azione dei soggetti nei
rapporti sociali al fine di promuovere l’equilibrato sviluppo e l’equa
composizione. !
La qualifica di diritto privato ne indica la pertinenza ai rapporti
intersoggettivi. |!
Relazioni paritarie, posizioni di uguaglianza e autonomia.!
Art. 3, 2°comma cost.—>principio della parità sostanziale
dei consociati.!
Autonomia= indica il potere dei soggetti di programmare e regolare i propri
interessi. Autoregolarsi nei limiti previsti dal sistema. È un potere dei privati
riconosciuto dall’ordinamento. !
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Fissa principi e criteri su ciò che è lecito e illecito. !
Limiti esterni dell’autonomia—> costituzione e codice civile (ne definiscono
la liceità o meno) !
Limiti interni dell’autonomia—> oneri, esigono il rispetto di determinate
modalità per conseguire la garanzia e la tutela dell’ordinamento (es. oneri di
adempimento—> forma scritta). Limiti che si rifanno alla valida e eciente
manifestazione della propria volontà—> se tali oneri, criteri non sono
soddisfatti il contratto non sarà valido per una carenza strutturale. !
Anche lo stato delle volte può essere considerato soggetto di diritto privato
(quando agisce nel mercato) !
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Luogo privilegiato di esplicazione dell’autonomia, potere di scelta dei beni; è
un’istituzione giuridica nella sua complessità e generalità. Diritto privato=
diritto ordinario generale!
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Origine che ha carattere consuetudinario.
Dirittolegge sistema positivo=insieme delle leggi.!
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Rivolto al individua direttamente la norma positiva vigente. !
contesto e alla legittimità della norma. I suoi elementi necessari sono la
certezza e la stabilità, deve anche essere flessibile. !
Sistema giuridico= considerato tradizionalmente completo nella sua
dimensione positiva. Il giudice non può rifiutarsi di amministrare giustizia;
deve cercare tra le norme esistenti quella la cui ratio si avvicina di più alla
situazione in esame—> art. 12 disposizioni preliminari C.C. !
Giudice= individua, enuclea, interpreta ed applica le norme. !
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Cap. 1 Diritto oggettivo = funzione ordinante, sistema e organizzazione della collettività. Pone principi e fissa regole, opera una valutazione dei fatti e dei comportamenti. Può attribuire potere o imporre determinati comportamenti. Scopo del diritto—> stabilire limiti e regole dell’azione dei soggetti nei rapporti sociali al fine di promuovere l’equilibrato sviluppo e l’equa composizione. La qualifica di diritto privato ne indica la pertinenza ai rapporti intersoggettivi. | Relazioni paritarie , posizioni di uguaglianza e autonomia. Art. 3, 2°comma cost.—>principio della parità sostanziale dei consociati. Autonomia= indica il potere dei soggetti di programmare e regolare i propri interessi. Autoregolarsi nei limiti previsti dal sistema. È un potere dei privati riconosciuto dall’ordinamento. | Fissa principi e criteri su ciò che è lecito e illecito. Limiti esterni dell’autonomia—> costituzione e codice civile (ne definiscono la liceità o meno) Limiti interni dell’autonomia—> oneri, esigono il rispetto di determinate modalità per conseguire la garanzia e la tutela dell’ordinamento (es. oneri di adempimento—> forma scritta). Limiti che si rifanno alla valida e efficiente manifestazione della propria volontà—> se tali oneri, criteri non sono soddisfatti il contratto non sarà valido per una carenza strutturale. Anche lo stato delle volte può essere considerato soggetto di diritto privato (quando agisce nel mercato) | Luogo privilegiato di esplicazione dell’autonomia, potere di scelta dei beni; è un’istituzione giuridica nella sua complessità e generalità. Diritto privato= diritto ordinario generale | Origine che ha carattere consuetudinario. Diritto≠legge sistema positivo=insieme delle leggi. |
Rivolto al individua direttamente la norma positiva vigente. contesto e alla legittimità della norma. I suoi elementi necessari sono la certezza e la stabilità , deve anche essere flessibile. Sistema giuridico = considerato tradizionalmente completo nella sua dimensione positiva. Il giudice non può rifiutarsi di amministrare giustizia; deve cercare tra le norme esistenti quella la cui ratio si avvicina di più alla situazione in esame—> art. 12 disposizioni preliminari C.C. Giudice = individua, enuclea, interpreta ed applica le norme.

Interpretazione = strumento con cui il giurista può rendere vivente il diritto positivo vigente. Svolge una funzione ricognitiva ed evolutiva. È un procedimento che consente di attribuire un determinato significato ad un testo normativo implicando giudizi di valore extra legale. È tramite l’interpretazione che si passa dalla fattispecie astratta alla fattispecie concreta. La norma viene interpretata, il fatto viene qualificato—> per poter qualificare un fatto occorre interpretare le varie norme giuridiche. Interpretazione autentica = compiuta dall’autore della norma. Criteri interpretativi: 1 Letterale=significato del testo. 2 Logica=tenuta conto del significato delle parole e dell’intenzione del legislatore 3 Sistematica=ha lo scopo di determinare il significato della disposizione inserita nel sistema legislativo complessivo. Significato della norma determinato tenendo conto della connessione con le altre norme. Si basa sul contesto. 4 Teleologica=interpretazione che da un peso prevalente allo scopo per il quale la norma è stata emanata; in questo modo la sua applicazione è conforme alle finalità per cui è stata emanata. 5 Analogica= non potendo applicare una norma ad hoc si guarda alla materia analoga, il caso simile | Analogia di legge o analogia di diritto. Fonti normative/del diritto= atti o fatti idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Sistema delle fonti che si organizza e rimodula in base alla continua opera dell’interpretazione. Pluralismo di fonti del diritto che interagiscono nel nostro ordinamento. /
Fonti di cognizione fonti di produzione =fonti in senso proprio, funzionali | alla creazione di disposizioni normative. Testi e documenti che rendono conoscibili le norme giuridiche (es.Gazzetta ufficiale). Fonti di produzione — Fonti- atto =coincidono con il diritto scritto | Fonti- fatto =fonti di diritto non scritto, consuetudini. Criteri formali di identificazione—> denominazione ufficiale dell’atto e il procedimento di formazione.

Formazione delle fonti di produzione Gerarchia delle fonti: 1 fonti costituzionali (costituzione e leggi costituzionali)—> 2 fonti comunitarie (trattati, principi e fonti derivate) / |
~ Regolamenti ~~ direttive ~~~ decisioni ~ sono diretti ai cittadini , ha portata generale è obbligatorio e direttamente applicabile (non c’è bisogno di norme interne di recepimento). Non abroga la legge interna ma la disapplica. ~~ vincola lo stato membro, ha bisogno di un atto interno di recepimento. È indicato anche un termine entro cui recepire la direttiva. Soltanto le direttive selfexecuting sono direttamente applicabili (devono essere sufficientemente precise e dettagliate). Anche i trattati hanno bisogno di un atto interno di recepimento. Altre fonti comunitarie sono le consuetudini internazionali —> fonte non scritta e a portata generale. Adesione alla comunità economica europea nel 1957. 3 fonti di primo livello (leggi dello stato, delle regioni, i decreti legislativi e i decreti legge e il referendum abrogativo) 4 fonti secondarie (regolamenti amministrativi e governativi) 5 fonti di terzo livello (consuetudini). Costituzione = fonte originaria delle disposizioni normative formali, espressione della sovranità statuale. | Art. 10,11 e 117 cost. che limitano ciò—> canale di comunicazione tra la medesima e l’ordinamento comunitario e i trattati internazionali. Interpretazione delle norme che deve essere conforme alla costituzione ma anche al diritto internazionale. | Corte costituzionale che ha stabilito la sua prevalenza sulle disposizioni del diritto interno, è comunque soggetto alla valutazione di legittimità costituzionale. Art. 117 cost.—> ripartizione per competenza tra stato e regioni. Stato che delinea i principi fondamentali, regioni che hanno potestà legislativa e delineano la normativa di dettaglio. Regolamenti governativi —esecutivi | |
di attuazione indipenenti organizzativi e di funzionamento dell’apparato e integrazione amministrativo.

Soft law= organizzazioni normative dirette a disciplinare rapporti tra privati in settori che pretendono una disciplina approfondita , tecnica e costantemente mutevole. Autorità indipendenti=poste a presidio del controllo e della disciplina di specifiche materie che svolgono attività di vigilanza e controllo in funzione amministrativa dotate di poteri normativi. Uso o consuetudine= fonte non scritta e non imputabile ad un atto formale e volontario che si forma per effetto della reiterazione di un comportamento con la consapevolezza della sua doverosità giuridica. Consuetudini— secundum legem =legge che ne legittima l’efficacia |
Praeter legem. contra legem =non possono essere ammesse perché operano in settori non coperti da un precedente contrastanti con atto normativo ma comunque nell’ambito dei disposizioni normative principi costituzionali o principi generali. Usi— normativi =funzione di regolamentazione | Negoziali =integrativi degli effetti di un contratto Fonti del diritto privato:

- costituzione —> ruolo di centralità e supremazia

Valori fondamentali= giustizia ed uguaglianza sostanziali, solidarietà, sviluppo e promozione della persona e del rispetto della dignità umana.

- Codice civile —> fonte principale. Entrato in vigore nel 1942

Valorizzazione del contratto e dell’impresa, proprietà che assume un ruolo strumentale rispetto alle dinamiche dei beni e a quelle imprenditoriali e del lavoro. È modificabile tramite una legge statale. Il codice civile disciplina ogni rapporto giuridico nell’ambito della convivenza sociale. | | Nato dall’unificazione del Deve essere rilevante per il diritto. Codice civile e commerciale previgenti.

- Leggi speciali —> aborto, equo canone, disciplina dei rapporti agrari ecc.

sono di grado superiore rispetto al codice civile; se vi è contrasto tra queste e il C.C. vengono applicate le leggi speciali.

- Altri plessi normativi —> codice del consumo, diritto europeo e diritto

interno

- Legge n.218 del 1995 —>diritto internazionale comune= fondato su

convenzioni internazionali.

Rapporto giuridico— unisoggettivo = es. unico soggetto che assume le parti | sia di venditore sia di compratore. Tra parti Situazioni giuridiche soggettive: ATTIVE PASSIVE | | DIRITTO / POTERE DOVERE \ / Si definiscono in termini di diritto soggettivo | Potere di agire e di pretendere un comportamento per il soddisfacimento e la tutela di un proprio interesse e obbligo quale necessità di tenere un certo comportamento. È soggetto di diritto la persona fisica e la persona giuridica (enti collettivi considerati persone giuridiche in virtù di un atto impositivo del legislatore). Enti dotati di capacità giuridica e di agire; soggettività meno estesa (non può essere parte dei rapporti in cui possono incorrere solo le persone fisiche, es. rapporti familiari, scomparsa ecc). Costituisce un soggetto giuridico unitario distinto dalle persone fisiche—> insensibilità dell’ente alle vicende dei suoi componenti. Enti non dotati di personalità giuridica (associazioni o comitati non riconosciuti) che hanno autonomia patrimoniale imperfetta (delle obbligazioni dell’ente risponde anche colui che ha agito in nome e per conto dell’ente). Per acquisire personalità giuridica è necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese (per le società di capitali) o nel registro delle persone giuridiche (enti privati, no scopo di lucro). Gli enti che hanno autonomia patrimoniale perfetta e che sono quindi soggetti giuridici devono essere iscritti in un registro (è un metodo di pubblicità) con funzione costitutiva e dichiarativa. | Atto tramite cui si forma la personalità giuridica. Art. 19 CC= limitazioni iscritte nel registro che possono essere anche opposte a terzi. Se tali limitazioni non sono iscritte per opporle a terzi è necessario dimostrare che questi ne erano a conoscenza. Autonomia patrimoniale= separazione tra patrimonio dei singoli e patrimonio dell’ente— enti riconosciuti = autonomia perfetta —>art. 24 CC
enti non riconosciuti = autonomia non perfetta—> art. 38 CC Le persone giuridiche hanno autonomia patrimoniale perfetta. Persone giuridiche— pubbliche =perseguiti interessi pubblici—> stato, | regioni, provincie, comuni, università, aziende sanitarie private =perseguiti interessi privati—> fondazioni e associazioni riconosciute, le Spa e tutte le società commerciali con personalità giuridica. Persone giuridiche pubbliche=enti di diritto pubblico

Persone giuridiche private=enti di diritto privato Capacità giuridica =possedere la facoltà di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Le persone fisiche la acquistano alla nascita. Associazione = ente senza finalità di lucro. Insieme di persone fisiche o giuridiche legate nel perseguimento di uno scopo comune—> finalità altruistiche di tipo culturale, sportivo, religioso, morale. Associato che può recedere dall’associazione (se non ha assunto l’obbligo per farne parte per un tempo determinato), ciò non determina il diritto di restituzione della quota e dei contributi versati. Perseguimento di un qualunque scopo di natura non economica favorevole agli associati (scopo interno). Amministrazione e regole definite da accordo degli associati (associazioni non riconosciute) riassunto nell’atto costitutivo e nello statuto—> art. 24 C.C Natura associativa che nasce dalla volontà dei soggetti. Elementi costitutivi delle associazioni= pluralità di persone, scopo, patrimonio (contributo in natura, denaro, in prestazione lavorativa). Art. 16 C.C= atto costitutivo e statuto devono contenere: denominazione dell’ente, scopo sociale, patrimonio, sede, norme sull’ordinamento e l’amministrazione , diritti e obblighi degli associati, requisiti richiesti per l’ammissione, l’assemblea e gli amministratori. |
Organo sovrano costituito da tutti i organo di gestione , rappresentano soggetti iscritti, funzione deliberante , l’associazione, deliberazioni prese decisioni prese secondo principio a maggioranza. Sono responsabili maggioritario. nei confronti dell’associazione. Associazioni che si estingue per le cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, per il raggiungimento dello scopo o l’impossibilità di questo o quando tutti gli associati vengono a mancare. Patrimonio presente al momento dell’estinzione utilizzato per il soddisfacimento dei creditori. Fondazioni e associazioni non riconosciute = imposizione dell’atto pubblico per chiedere il riconoscimento; non è prevista nessuna forma per l’atto costitutivo di una associazione non riconosciuta. Art.14 C.C. Fondazione—> ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato obiettivo di pubblica utilità; costituita dal fondatore/i che vi destinano il patrimonio. Patrimonio di destinazione aperta (atto costitutivo= contratto che può ricevere l’adesione di altre parti; promotori e aderenti) Può essere costituita con atto fra vivi, atto pubblico, mortis causa o mediante testamento (efficace solo al momento dell’apertura della successione). Prevalenza elemento patrimoniale, perseguimento scopo esterno di pubblica utilità. Può e deve ricavare utili che devono essere spesi per realizzare gli scopi senza trarne profitto. Acquista personalità giuridica con il riconoscimento da parte dell’autorità amministrativa. Non esiste un organo assembleare, patrimonio amministrato da un consiglio, assenza di un organo destinato alla vigilanza. Possono estinguersi per cause previste nell’atto costitutivo nello statuto. Art. 28 C.C—>autorità governativa che può

sociale (terso settore)—> agevolazioni di carattere fiscale. Attività della Onlus non svolta verso soci, associativa verso persone in situazione di svantaggio. Possono assumere tale qualificazione le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative gli enti di carattere privato con o senza personalità giuridica. Atto costitutivo o statuto redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. È necessaria l’iscrizione all’anagrafe delle onlus avente carattere costitutivo. Ogni uomo ha soggettività giuridica —> ogni uomo ha capacità giuridica (art. 2 cost=riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo). Lo status specifica la posizione rispetto ad un determinato contesto o situazione, implica l’attribuzione di diritti e doveri. Alla persona fisica si collegano la capacità giuridica e la capacità di agire —> art. 1 e 2 C.C. | Idoneità o attitudine ad essere titolare di poteri, diritti, obblighi, effetti giuridici e situazioni giuridiche in genere. È riconosciuta ad ogni persona fisica (art. 3 cost). Art. 22 cost. prevede che nessuno possa esserne privato, può però essere limitata. Art. 1 C.C= capacità giuridica che si acquisisce al momento della nascita e la si conserva fino alla morte—> necessario solo che il soggetto nasca vivo e non che sopravviva per un determinato periodo di tempo. Può essere attribuita anche al nascituro (concepito ma non nato) e anche al concepturus (ancora neanche concepito); ciò grazie all’attribuzione al concepito della soggettività—> legge n. 40 del 2004. Alcune norme consentono anche attribuzioni a favore del nascituro (donazioni e successione)—> diritti acquisiti poi con la nascita. |

- nascituri concepiti= capacità di succedere a causa di morte e di ricevere

per donazione

- nascituri non concepiti=ricevere per testamento e donazione.

Nel periodo di gestazione il concepito è titolare di una aspettativa tutelata dagli articoli 643 e 784 C.C. La capacità di agire (art. 2 C.C)= capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilità un’età diversa; si acquista con la maggiore età. È l’attitudine del soggetto ad esercitare diritti e doveri è la capacità di disporre dei propri diritti cioè di compiere atti giuridicamente validi ed efficaci. Può essere totale , parziale o incapacità totale di agire. La capacità di agire è una nozione legale, formale, astratta, individuata a priori. Soggetto che deve avere la capacità di intendere e volere. /
Idoneità di rendersi conto del attitudine a determinarsi in maniera valore delle proprie azioni autonoma, a compiere atti di governo Atto compiuto da un soggetto privo di capacità di agire annullabile —> art. 1425 C.C. Talvolta i soggetti maggiorenni non hanno una piena capacità di intendere e volere e quindi l’inettitudine a compiere attività che governino la propria sfera giuridica. Una persona può essere legalmente capace ma al

tempo stesso può trovarsi in una situazione di incapacità di intendere e volere—> situazione di incapacità naturale =art. 428 C.C. | Stato effettivo non giudizialmente dichiarato, dovuto all’assunzione di alcool, stupefacenti, patologie reversibili ma anche permanenti. Ciò che ha rilevanza giuridica è la ridotta o inesistente capacità di intendere o volere del soggetto manifestatasi al momento del compimento dell’atto—> accertamento di tale incapacità fatta dal giudice. Tale incapacità porta all’annullamento del testamento, della donazione e degli atti unilaterali e dei contratti in generale (incapacità che deve essere provata). Incapacità naturale≠ incapacità legale—i minori | /
Atti compiuti annullabili Inabilitati interdetti | Annullamento che si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stato commesso. La capacità naturale fluttua, si può acquistare e perdere molteplici volte. Non si acquista con una determinata età. Diritti potestativi=diritti il cui esercizio unilaterale produce effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto (questo si trova in una situazione di soggezione). Interesse legittimo=potere attribuito per la tutela di un proprio interesse collegato o incidente con un interesse generale o collettivo. Aspettativa=situazione provvisoria e strumentale tutela in vista dell’eventuale acquisto di un diritto. Onere =necessità di compiere un determinato atto per la tutela di un proprio interesse o per l’acquisizione di un determinato diritto. Potestà =potere e congiuntamente dovere da esercitare nell’interesse e a protezione di altri soggetti. Il legame tra soggetto e situazioni che vengono a lui attribuite si esprimono in termini di titolarità. Il titolo individua e conforma la specifica situazione soggettiva segnando i limiti (superamento dei quali potrebbe configurare un abuso di diritto). Acquisto diritto soggettivo a titolo:

- derivato —> trasmesso da un precedente titolare

- Originario —> diritto che sorge per la prima volta o che sorge senza

legami di derivazione dal precedente—> diritto che si pone come giuridicamente nuovo. La successione di un diritto può avvenire per atto tra vivi o a causa di morte —> in ogni caso si risolve nella sostituzione di un soggetto ad un altro. Dante causa=autore del trasferimento Avente causa=acquirente del diritto. Presupposti invalidità degli atti:

- per gli atti unilaterali —> incapacità di intendere e di volere e un grave

pregiudizio per l’incapace

Nel caso di impedimento o incapacità di uno dei genitori la responsabilità viene esercitata in modo esclusivo dall’altro. Violazione degli obblighi o la condotta pregiudizievole dei genitori è penalmente e civilmente sanzionabile. Insieme dei doveri—> art. 147 C.C—> si basa sull’art. 30, 1°comma Cost. Diritto del minore all’educazione= diritto assoluto ed inviolabile. Contrasto tra diritti della famiglia e diritti del minore risolto a favore del minore. Il minore può compiere atti necessari a soddisfare i bisogni di vita quotidiana; se ha capacità di intendere e volere per tali atti è sufficiente (es. caffè, cinema, concerti ecc.) Art. 1389 C.C = capacità di scegliere un rappresentante per porre in essere atti giuridici. Si compie attraverso la procura. Atti compiuti dal rappresentante (deve avere capacità di agire) considerati come compiuti dal rappresentato Il minore (almeno 16 anni) contraendo matrimonio (per gravi motivi) acquistano lo stato di emancipato sottraendosi alla disciplina della minore età—> art. 84 C.C. Non più soggetto alla responsabilità genitoriale o del tutore. E può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione ;per la straordinaria amministrazione occorre l’assistenza del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale. | | Assiste il minore nel compimento Se ciò manca gli atti sono annullabili degli atti integrando la volontà su istanza del minore, degli eredi o del minore. degli aventi causa. Sono annullabile anche gli atti compiuti dal minore senza l’assistenza del curatore. Ufficio della curatela esercitabile dal coniuge maggiorenne o da un terzo (genitori preferibilmente). Stato di emancipazione che cessa con il raggiungimento della maggiore età, non con l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio. Art. 414 C.C= maggiore di età o minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale (no veloce risoluzione ma neanche permanente, vale ance per l’inabilità) infermità mentale sono interdetti quando necessario per assicurare loro adeguata protezione.—> totale privazione della capacità di agire. È revocabile. Interazione definita giudiziale causa accertamento da parte di un giudice; può essere dichiarata nel corso dell’ultimo anno di minore età con effetto dal giorno del compimento della maggiore età. Interdizione—> incapacità legale di compiere atti giuridici. Atti computi dall’interdetto annullabili. Capacità giuridica mantenuta anche se limitata Art. 415 C.C= è inabilitata una persona inferma di mente il cui stato non sia talmente grave da dar luogo a interdizione. Possono essere inabilitati oltre ai ciechi o sordomuti dalla nascita anche soggetti che abitualmente abusano di sostanze alcoliche o stupefacenti e che mettono sé e la propria famiglia in

gravi pregiudizi economici. È revocabile. Gli atti compiuti dal’inabilitato eccedenti l’ordinaria amministrazione sono annullabili. Interdizione e inabilità pronunciate con sentenza da un giudice; produce l’effetto dall’incapacità di agire dalla sua pubblicazione. Sentenze di interdizione e inabilità annotate a margine dell’atto di nascita e annotati nel registro delle tutele e delle curatele—curatore che non rappresenta ma / assiste l’inabilitato; quest’ultimo può Tutore che rappresenta legalmente. compiere solo gli atti di ordinaria l’interdetto e ne amministra il patrimonio. amministrazione, per gli atti di Cosi anche il protutore (nominato in caso straordinaria amministrazione di conflitto di interessi tra interdetto e occorre il consenso del curatore tutore). Tutore che sostituisce la persona e l’autorizzazione del giudice o interdetta (atti di ordinaria e straordinaria del tribunale—atti senno amministrazione). | annullabili. Previa autorizzazione giudiziale e salvo atti personalissimi. Alcuni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’interdetto se stabiliti. Alla tutela dell’interdetto si applicano le norme di tutela del minore, alla curatela dell’inabilitato si applicano le norme che disciplinano il minore emancipato. Tutela e curatela cessano per revoca della sentenza. Interdizione giudiziale ≠ interdizione legale —> consegue la condanna a ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni. Ha carattere sanzionatorio Art.404-413 C.C = l’ amministratore di sostengo si pone tra l’incapacità temporanea e parziale e la protezione dell’interdizione e dell’inabilità. Forma flessibile. Riconosce vari stati di incapacità disponendo di strumenti calibrati per sopperirvi. È applicabile nei riguardi di ogni forma di disabilità anche grave. Si raccordano e coniugano 2 istanze:

- una mira ad adattare le forme di protezione agli specifici criteri e disagi

della persona

- L’altra tende ad individuare criteri ed elementi di valutazione idonei a

concepire un contesto legale minimo. Nomina dell’amministratore che può provenire anche dal beneficiario se ciò manca il giudice tutelare designerà l’amministratore adottando un modello gerarchico stabilito dal legislatore stabilendo anche la durata dell’incarico (anche tempo indeterminato) e dettando regole sulle condizioni di vita del beneficiario e sulle modalità con cui l’amministratore sarà chiamato a rendere conto della sua attività. Indicazione specifica degli atti che l’amministratore può compiere da solo (solo per gli atti si straordinaria e ordinaria amministrazione che il giudice ritiene necessari) e quelli per cui il beneficiario (conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono assistenza) deve essere assistito. Amministratore di sostegno= rappresentante e/o assistente. |

la volontà del titolare. In questa ottica si sviluppa la teoria dell’essenzialità del consenso informato, cioè libero da condizionamenti—> introdotta disciplina con la Legge n. 219 del 2017=consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario e la possibilità di revocare il consenso. Legge che disciplina anche il biotestamento, disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che possono essere espresse da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere. Disposizioni che devono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o consegnata personalmente preso l’ufficio dello stato civile. Possono essere revocate, rinnovate o modificate. Medico che può disattendere le DAT se incongrue o se siano sopravvenute nuove terapie in accordo con il fiduciario (soggetto che fa le veci del paziente, che lo rappresenta e ne fa da garante); in mancanza di questo il giudice nomina un amministratore di sostengo. Nome = primo e principale mezzo di identificazione della persona—> art. 6 CC. Ha la funzione di individualizzazione di un soggetto. Il bene protetto è la persona e l’identità personale del soggetto. Diritto all’ immagine tutelato in ragione della lesione dell’onore o della reputazione della persona—> art.10 CC. Con la legge n. 633 del 1941 viene introdotto il principio del consenso per la pubblicazione dell’immagine di un soggetto, il consenso può anche essere revocato (art. 96). Tutelata è anche la circolazione dei dati personali—> regolamento dell’unione europea= legge n. 679 del 2016 entrata in vigore nel 2018. È il diritto alla protezione dei dati personali cioè il diritto di controllare i dati e le informazioni relative alla propria persona. Sono state istituite anche delle autorità di controllo. all’art. 2 della costituzione si ricollegano tutti i diritti legati allo sviluppo della propria personalità— art. 34 Cost= diritto allo studio. |
art. 21 Cost= art. 4 Cost= diritto al lavoro (lavoro= la più efficace Diritto all’informazione affermazione della personalità sociale.) | Principale mezzo dì attuazione del principio democratico. Cap. 3 Bene giuridico =sono i beni che possono formare oggetto di diritti—> art.810 CC. Tutela dei beni materiali e immateriali. Secondo la visione tradizionale sono i beni in senso giuridico le cose che possono essere oggetto di proprietà. Esigenza di tutelare i beni comuni (ambiente, aria, acqua)=beni afferenti alla collettività in ragione della loro natura —> oggetto di fruizione e gestione da parte di tutti. Interesse che può essere pubblico , collettivo o privato. Destinazione = definisce la qualificazione del bene e la disciplina applicabile.

Bene in senso giuridico≠ bene in senso economico | Scarsa disponibilità della cosa che rappresenta il presupposto per parlare di bene economico. Oggi ha assunto un ruolo centrale il concetto di interesse—> bene giuridico= qualunque entità che soddisfi un interesse meritevole di tutela. Catalogo dei beni aperto e non definitivo. Disciplina che muta in ragione degli interessi che l’utilizzazione della “cosa” è destinata a soddisfare. Art. 812 CC— beni mobili | Beni immobili =suolo, sorgenti, alberi, edifici. Galleggianti saldamenti assicurati alla riva e tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (barca se saldamente assicurare alla riva che da bene mobile registrato diventa bene immobile). (Art. 1314-1316 CC—obbligazioni divisibili | Obbligazioni indivisibili =prestazione che ha ad oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione—> è l’interesse delle parti che rende possibile una qualificazione giuridica) Beni— fungibili =possono essere sostituiti con altri equivalenti per quantità e | qualità—> fungibilità che dipende dalla destinazione Infungibili impressa, esprime la funzione che è deputata a soddisfare. Beni— pubblici | —> art. 822 CC—1° comma=cose che appartengono allo privati | stato e al demanio pubblico 2° comma=cose che fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo stato. Beni che appartengono al demanio oggetto di disciplina restrittiva per la loro circolazione, sono alienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi. Non è l’appartenenza ad un ente pubblico che caratterizza il concetto di bene pubblico ma il suo essere destinato ad una finalità di interesse generale. Universalità di mobili =pluralità di cose appartenenti alla stessa persona e aventi una destinazione unitaria (art. 816 CC) —per volontà del soggetto | proprietario= universalità di Per indicazione della legge= universalità fatto di diritto

Spersonalizzazione, centralità del gruppo e valore patrimoniale oggettivo. Azione =diritto cartolare rappresentativo della partecipazione societaria nella spa, nelle sapa e nella srl. Azioni=beni immateriali —>incorporazione in documenti cartolari. | Devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti , sono indivisibili e inscindibili. Azionisti= soci di capitale di rischio. Obbligazione =titolo di credito di massa, sono frazioni con uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento a titolo di mutuo. Non conferiscono la qualità di socio né alcun diritto amministrativo o di partecipazione agli utili. Obbligazionisti=creditori della società. Strumenti finanziari = mezzi intermedi tra azioni e obbligazioni, non fanno acquistare la qualità di socio ma possono attribuire diritti amministrativi e patrimoniali dunque la possibilità di partecipare all’ attività sociale. Possono essere conferiti a titolo di rischio. Titolari di strumenti finanziari che accettano la possibilità di perdere il diritto alla restituzione del valore nominale. Cap. 4 Diritti reali =diritti sulle cose. Potere di trarre direttamente e immediatamente da un bene le utilità economiche. Diritto che si esercita senza mediazione di altri soggetti poiché il bene è già collocato nella sfera di appartenenza del titolare. È un diritto assoluto cioè si può far valere verso chiunque; nessuno può ostacolarne l’esercizio. Relazione immediata con il bene. Es. usufrutto

diritto al titolare di usufruire e godere del bene. Immediatezza che esprime l’ autosufficienza del diritto reale —> titolare che può trarre utilità dal bene in modo indipendente e autonomo. Tutela tipica di tali diritti—>tutela reintegratoria , ripristinatoria = proprietario che se privato del bene può esercitare l’azione di rivendicazione diretta ad ottenere in dietro il bene. Elementi specifici:

- autosufficienza

- Assolutezza

- Opponibilità a terzi—> non perché viene trascritto.

Serve per risolvere conflitti tra più aventi causa del medesimo diritto. Principi di tassatività e tipicità dei diritti reali. |
Privati che non possono creare attiene al contenuto del diritto reale. diritti reali diversi da quelli previsti dalla legge. Principio non codificato ma affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Opponibili che non può originarsi da una convenzione tra privati.

Dritto di credito = diritto relativo —> può farsi valere solo verso un determinato soggetto che è tenuto ad adempiere all’obbligazione. Pretesa di una data prestazione da un soggetto, si prescinde da un legame diretto col bene. Non si ha un vincolo con il bene ma è il debitore ad essere vincolato ad un comportamento. Es. diritto di ricevere una data somma. Tutela tipica di tali diritti—>tutela risarcitoria =se il debitore è inadempiente il creditore può chiedere il risarcimento del danno. Art.2043 CC= risarcibilità del fatto illecito, tutela dei diritti assoluti della persona e della proprietà, ricomprende la lesione del diritto di credito. Art. 948-949 CC=tutela ripristinatoria+ tutela risarcitoria. —> articoli che Art. 2930-2933 CC=tutela ripristinatoria riguardano sia i Beni— materiali diritti di credito sia | \ immateriali i diritti reali. Dematerializzate Immediatezza e assolutezza che non sono caratteri necessari e sempre presenti nei diritti reali e sono invece presenti in alcune figure di dirti obbligatori. Leasing= caratteri dei diritti di obbligazione ma anche dei diritti reali. Diritto di proprietà=modello e paradigma del diritto soggettivo, potere attribuito e riconosciuto per il soddisfacimento di un proprio interesse. Tutela delle situazioni soggettive. È esercitabile e godibile in modo completo; vengono comunque previsti limiti e obblighi che in caso di inadempienza possono portare all’ espropriazione del bene quando l’inattività del proprietario pregiudichi le esigenze della produzione stessa. Art. 42 Cost.+ 832 CC—> proprietà privata | Illustra il contenuto della proprietà definendo la posizione strutturale del proprietario. Non individua specifiche facoltà, finalità e obiettivi di uso del bene che il proprietario può o deve proporsi e realizzare. Il proprietario può rinunciare al suo diritto. Proprietà=situazione dominativa non delimitata e astrattamente priva di vincoli. È un diritto, è il potere di un soggetto su una cosa riconosciuto e garantito nell’interesse proprio. Costituisce un’affermazione di libertà. Ha il potere di escludere ogni altro soggetto dal godimento o dalla disposizione del bene. Diritto di godere =facoltà di utilizzazione e di sfruttamento del bene. Diritto di disporre =potere di alienare il bene, di donarlo, di costituire diritti a favore di terzi, di gravare il bene di vincoli di garanzia. È la natura complessiva del bene che provoca una restrizione o una dilatazione della pienezza di godimento e di disposizione attribuita al proprietario. Limiti alla proprietà privata riconosciuti per ragioni di interesse pubblico—> espropriazione che può avvenire per salvaguardare ciò tramite leggi urbanistiche o norme speciali.