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riassunto manuale diritto romano
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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CORPUS IURIS CIVILI 4 parti:
Processo privato complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritto soggettivi o posizioni giuridiche soggettive attive. A darvi impulso è il singolo (soggetto privato) e vi interviene un organo pubblico (organo giudiziario). Ad ogni diritto soggettivo corrisponde l’ azione = potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni. L’idea di azione deriva dalla “ actio ” delle fonti romane intesa come strumento per l’esercizio del potere di promuovere un giudizio. Erano “ actiones ” solo quelle riconosciute solo quelle riconosciute espressamente e singolarmente c’era un vero e proprio elenco di azioni, ognuna posta a difesa di una diversa posizione giuridica soggettiva attiva.
al diritto onorario, quindi al processo formulare dove il diritto onorario trovava espressione.
L’ampiezza del diritto soggettivo tutelato e le facoltà che vi rientravano si desumevano dalla struttura del relativo mezzo processuale. Oggi, invece, l’azione presuppone il diritto soggettivo. Nel corso dell’evoluzione giuridica romana incontriamo più tipi di processo: I. LEGIS ACTIONES II. PROCESSO FORMULARE III. COGNITIONES EXTRA ORDINEM IV. PROCESSO POSTCLASSICO V. PROCESSO GIUSTINIANEO
I. LEGIS ACTIONES più antiche, unico processo fruibile dai cittadini romani nell’età arcaica. Si trattava di 5 riti processali diversi per origini, natura e struttura ma con alcune caratteristiche peculiari. LEGIS ACTIONES: a. Sacramenti b. Per iudicis arbitrive postulationem c. Per condictionem
d. Per manus iniectionem e. Per pignoris capionem
Tutti questi riti processuali avevano in comune il fatto di essere accessibili solo ai cittadini romani, l’oralità, un rigido formalismo (per cui esigeva la pronunzia di parole di determinate parole “ certa verba ”). !! La legis actio per pignoris capionem per il compimento delle necessarie formalità era richiesta la partecipazione attiva = a fortiori presenza di ambedue i litiganti (attore e convenuto) + magistrato con giurisdizione ( iuris dictio ). dal 367 a.C questo magistrato fu il PRETORE. “ In ius vocatio ” = chiamata in giudizio atti privato per cui una parte ingiungeva all’altra, mediante la pronunzia di determinate parole solenni, di seguirla davanti al magistrato. A questa chiamata in giudizio non ci si poteva sottrarre. L’altra parte era autorizzata ad usare la forza per trascinarlo in giudizio. Altra caratteristica delle LEGIS ACTIONES dichiarative: il procedimento era diviso in 2 fasi:
Erano dichiarative = volte cioè all’accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse
Erano esecutive = volte alla realizzazione di posizioni giuridiche certe o ritenute tali.
d. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM aveva valore esecutivo. Con essa si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi avesse fatto rinvio. Poteva essere esperita per espressa disposizione delle XII Tavole “manus iniectio iudicati” aperta al creditore in favore del quale fosse stata emessa una sentenza per cui l’avversario fosse stato riconosciuto debitore di una somma di denaro. Si procedeva sempre con essa se il debitore, dopo 30gg dalla sentenza, non avesse ancora pagato. Iudicatus = confessus convenuto che avesse ammesso il proprio debito. Il procedimento si svolgeva davanti al magistrato giusdicente, presenti creditore e debitore. Inizialmente il creditore, rivolgendosi al debitore, enunciava (adottando i certa verba di un formulario predeterminato), la fonte del credito che pretendeva spettargli, ne indicava l’importo e afferrava il preteso debitore. Quest’ultimo poteva indicare un “ vindex ”, il cui intervento lo avrebbe sottratto alla manus iniectio. Il vindex poteva negare il debito e così contestare il diritto dell’attore di procedere a manus iniectio. Si istituiva una legis actio dichiarativa nella quale il vindex , se soccombente, sarebbe stato condannato al doppio dell’importo del debito riconosciuto in effetti esistente. Qualora invece il debitore non avesse indicato alcun vindex , il pretore pronunziava l’addictio del debitore in favore dell’altra parte cosicché questa avrebbe potuto trascinare con sé l’addictus e presso di sé tenerlo in catene per 60 giorni. Durante questo tempo il creditore avrebbe dovuto condurre il debitore in 3 mercati
Sacramentum = inizialmente era un atto pregno di sacralità che comportava un solenne giuramento, poi divenne una scommessa di pagare all’erario 50 o 500 assi. Dopo il sacramentum interveniva di nuovo il pretore il quale vindicias dicebat = emanava un provvedimento in forza del quale assegnava il possesso interinale o provvisorio della cosa controversa alla parte che si assicurasse l’intervento di garanti più idonei. questi assumevano il ruolo di “ praedes ” = garantivano che, una volta soccombente, la parte alla quale il magistrato aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa l’avrebbe restituita all’avversario insieme ai frutti maturati durante il processo. Chiusa la fase in iure , il giudizio continuava apud iudicem: in questa fase ogni parte doveva dimostrare al giudice che la cosa controversa gli apparteneva: l’onere della prova gravava su entrambi. Poi il giudice, raccolte le prove, si sarebbe pronunciato su quale dei due sacramenta fosse iustum o iniustum. Il soccombente pagava all’erario l’importo del sacramentum.
consecutivi e qui proclamare pubblicamente l’importo del debito in modo che qualcuno avesse modo di riscattare il debitore. Se ciò non avveniva, il debitore poteva essere venduto come schiavo fuori Roma (al di la del Tevere). Oppure il creditore avrebbe potuto anche ucciderlo, e più creditori avrebbero potuto spartirsi il corpo dopo averlo fatto a pezzi. MANUS INIECTIO “PURA”: in essa il convenuto poteva sottrarsi alla manus iniecito anche se nessun vindex fosse intervenuto per lui, e poteva da sé negare il debito affermato dall’attore, con la conseguenza di dover subire condanna al doppio in caso di soccombenza. tale regole venne espressa: “ lis infitiando crescit in duplum ” = regola della liticrescenza. Una lex Vallia generalizzò il regime della manus iniectio pura -> l’antico regime continuò a trovare applicazione solo contro il iudicatus e contro il debitore principale nei confronti dello sponsor.
e. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM valore esecutivo. Non richiedeva la presenza del magistrato né dell’avversario, poteva svolgersi nei giorni detti ‘nefasti’. Prevedeva che il creditore pronunziasse ‘certa verba’ e contestualmente prendesse possesso di cose appartenenti al debitore e le tenesse in pegno. Le applicazioni risalivano a mores e leges. b. LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM valore dichiarativo. Era esperibile per crediti nascenti da stipulatio e per la divisione di eredità, anche per la divisione di beni comuni (quando si agiva per crediti da stipulatio ). Il rito era simile, nella prima parte, a quello della legis actio sacramenti in personam. L’attore o le parti dovevano fare riferimento alla fonte dei diritti vantati, e rivolgersi poi al pretore chiedendo, con parole determinate, la nomina di un giudice o di un arbitro (nelle azioni divisorie). Il giudice si sarebbe pronunziato direttamente sulle ragioni fatte valere. c. LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM valore dichiarativo. Fu introdotta per crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro (certa pecunia). Fu estesa ai crediti aventi ad oggetto cose determinate diverse dal denaro. Dinanzi al pretore (in iure ), l’attore, con l’impiego di certa verba affermava il proprio credito senza precisarne la fonte. La necessità di adempiere da parte del presunto debitore era affermata dall’attore in termini di ‘ oportere’ , quindi facendo riferimento all’esistenza di un vincolo riconosciuto dal ius civile. Se il convenuto negava, l’attore lo invitava a ripresentarsi dinanzi al pretore dopo 30 giorni per la nomina del giudice che avrebbe deciso la controversia. Il giudice poi si sarebbe pronunziato direttamente sul merito della lite.
Nel processo per legis actiones trovavano tutela solo situazioni giuridiche riconosciute dall’arcaico ius civile , alle legis actiones erano ammessi solo cittadini romani. A partire dal III secolo a.C , con l’intensificarsi delle relazioni commerciali tra Romani e stranieri, e con lo sviluppo della società romana, nasce l’esigenza di strutture processuali diverse. vi provvede il pretore urbano consentendo e imponendo agli interessati di litigare “ per formulas ”. si diede luogo in questo modo al processo formulare (si realizzava in forza dei poteri del pretore): Dinnanzi al pretore urbano si potè litigare: per legis actiones e per formulas. MA nel 242 a.C fu istituito un secondo pretore, il praetor peregrinus , con il compito di dicere iustra cittadini e stranieri, o anche solo tra stranieri.
palesemente infondata e quindi che procedere oltre sarebbe stato inutile; oppure che, pur fondata, in diritto, in relazione alle circostanze di fatto concrete sarebbe stato inutile perseguirla. In entrambi i casi il pretore avrebbe denegato l’azione ( denegatio actionis ), quindi il giudizio non avrebbe avuto seguito. Per effetto della denegatio actionis la pretesa attrice sarebbe rimasta impregiudicata perché la denegatio non era una sentenza. In punto di fatto però, la pretesa vantata dall’attore non poteva essere perseguita perché il pretore aveva ‘denegato’ l’azione.
egli dava il via libera all’ulteriore procedimento. La datio actionis presupponeva che le parti, utilizzando dei modelli edittali, avessero concordato il testo della formula da adottare nella specie concreta. Formula = breve documento scritto dove era indicato il nome del giudice che avrebbe emanato la sentenza: al giudice era poi rivolto invito di condannare o assolvere il convenuto a seconda che riscontrasse vere oppure no circostanze nella stessa formula indicate. Nella formula erano sintetizzati i termini della controversia ritenuti determinanti ai fini della decisione.
egli stesso compiva la datio actionis = dava la formula e quindi l’azione richiesta, autorizzando così il relativo procedimento sulla base di quella formula. L’attore ne recitava il contenuto. E il convenuto l’accettava. Questa serie di atti volontari costituiva la ‘ litis contestatio’. L’invocazione solenne dei testimoni sarebbe stata superflua nel processo formulare perché qui l’impostazione giuridica della controversia risultava da un documento scritto (la formula ). La litis contestatio era un presupposto indispensabile perché si potesse avere una decisione giudiziale di merito sulla questione controversa. Con essa i termini giuridici della lite restavano definitivamente fissati così come espressi nella formula, la quale non sarebbe potuta più essere mutata. La litis contestatio aveva effetti esclusori = per effetto di esse l’azione non avrebbe potuto essere ripetuta. quindi, l’irripetibilità dell’azione dipendeva dalla litis contestatio. Altro effetto della litis contestatio , era quello conservativo = con essa la pretesa dell’attore era messa al sicuro e qualunque evento successivo non l’avrebbe pregiudicata.
litis contestatio = atto istitutivo del giudizio. quindi, senza la litis contestatio non sarebbe stata possibile alcuna sentenza. MA la litis contestatio esigeva la partecipazione di ambedue le parti. Senza la collaborazione del convenuto alla fissazione dei termini della lite (= senza la sua defensio ), il giudizio non avrebbe avuto luogo. se il convenuto si rifiuta di ‘defendere’ , cioè assume un atteggiamento passivo di non collaborazione all’istituzione della lite (“ indefensio ”) il pretore minacciava sanzioni diverse che erano più gravi nel caso di azioni in personam , meno gravi nel caso di azioni reali.
La fase in iure si chiude con la litis contestatio. La fase successiva, apud iudicem , aveva luogo davanti al giudice che avrebbe deciso la controversia. questi era un privato cittadino che riscuoteva la fiducia delle parti. = erano le parti che, d’accordo con il magistrato, sceglievano il giudice. (il suo nome figurava in apertura della formula con le parole: “ Titius iudex esto ” = Tizio sia giudice). Il giudice poteva essere una persona singola, ma v’erano anche organi giudicanti collegiali, che normalmente erano in 3. Per la scelta dei giudici (unici o collegiali) erano predisposte speciali liste, compilate sulla base di criteri giuridici. Valeva sempre la regola espressa nelle XII Tavole assente una parte oltre mezzogiorno del giorno fissato per l’udienza apud iudicem , il giudice avrebbe dovuto decidere necessariamente in favore della parte presente. Invece, presenti entrambe le parti, il processo apud iudicem si svolgeva senza formalità. ciascuna parte esponeva le proprie ragioni e adduceva le prove che riteneva utili. In entrambi i contendenti pendeva l’interesse di mostrare l’inconsistenza delle prove avversarie. Non c’erano regole circa la scelta dei mezzi di prova: il giudice le avrebbe apprezzate secondo il suo libero convincimento. !! Il giudice era rigorosamente vincolato ai termini della formula, che lo invitava, una volta verificate certe condizioni, a condannare il convenuto. La fase apud iudicem si concludeva con la sentenza. Essa era definitiva, non essendo soggetta ad appello nell’ambito del processo formulare (questo perché l’appello presuppone una struttura gerarchica, ma il giudice privato non aveva superiori gerarchici). La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro e dava luogo alla obligatio iudicati : l’attore vittorioso avrebbe potuto sempre procedere contro l’avversario soccombente che non si adeguasse con l’actio iudicati. LE PARTI ORDINARIE DELLA FORMULA: La formula constava di più partes:
la conseguenza era che il creditore – attore non avrebbe potuto più ripetere l’azione per lo stesso credito. MA la prestazione dovuta poteva essere frazionabile però perseguibile con unica azione sicché, agendo il creditore per una parte soltanto, avrebbe rischiato di non poter più esigere il resto. A questo rimediava la praescriptio in forza della quale l’oggetto dell’azione veniva limitato a quanto l’attore volesse o potesse intanto perseguire. Quindi, la praescriptio era un rimedio che giovava all’attore. EXCEPTIO rimedio a favore del convenuto. Veniva inserita nella formula: dopo l’intentio e prima della condemnatio. Formalmente, era una condizione negativa della condanna: il giudice avrebbe potuto e dovuto condannare il convenuto solo se le circostanze dedotte nell’ exceptio non risultassero vere, diversamente avrebbe dovuto assolverlo. Visto che l’ exceptio era un rimedio a favore del convenuto, essa era inserita nella formula a sua richiesta o comunque nel suo interesse. La funzione era simile a quella della denegatio acitonis MA questa impediva lo svolgimento del giudizio. !! il pretore concedeva l’exceptio quando delle circostanze (es:dolo) non erano manifeste e venivano contestate dall’attore, cosicché occorreva, per procedere, un accertamento. Allora l’exceptio veniva incorporata nella formula e, previa litis contestatio , il giudizio continuava apud iudicem. !! NON ogni difesa del convenuto era exceptio il convenuto che, di fronte alla pretesa dell’attore, avesse detto ‘non è vero’ non opponeva alcuna exceptio in senso formulare: negava l’intentio e basta. in questo caso non sarebbe occorsa alcuna modifica della formula. L’exceptio era invece necessaria quando, senza di essa, il giudice non avrebbe potuto tenere conto di fatti che, al contrario, si voleva che venissero presi in considerazione. Quindi, l’exceptio era un rimedio pretorio (perché era stata escogitata dal pretore), è una parte della formula, con precisione è condizione negativa della condanna. L’exceptio rappresentava un mezzo di attuazione dell’equità pretoria, un rimedio volto a correggere il ius civile quando la sua applicazione al caso concreto appariva iniqua. Poteva accadere che a fronte dell’ exceptio del convenuto, l’attore opponesse circostanze che se verificate, avrebbero fatto apparire ingiusto dare corso all’ exceptio. allora, nella formula si inseriva dopo l’exceptio, una replicatio in modo tale che, se fondata, il giudice non avrebbe dovuto tenere conto dell’exceptio. CLASSIFICAZIONI DELLE AZIONI : le actiones erano tipiche e classificabili in categorie per comuni peculiarità: classificazione che attiene al loro fondamento: Azioni civili : azioni fondate sul ius civile. Tra queste avevano un regime particolare i “ iudicia bonae fidei ” con essi si diede fin da subito tutela giudiziaria anche a non cittadini. Si trattava di azioni in personam. Le azioni civili in personam (nelle quali il dovere giuridico di adempiere da parte del debitore era espresso nell’intentio ) si dissero “ iudicia stricta ” = giudizi di stretto diritto.
Le azioni pretorie potevano essere utiles e in factum si trattava di rimedi volti a colmare lacune del ius civile perché tutelavano rapporti iure civili non specificamente tutelati. La funzione era uguale, ma la struttura delle rispettive formule era diversa. Per quanto riguarda le azioni utiles (utili) l’estensione della tutela civilistica che si realizzava con esse poteva aver luogo con modalità diverse la più nota era la fictio queste erano le actiones ficticiae il giudice era invitato a giudicare sulla base di una ‘finzione giuridica’ , cioè come se esistesse un elemento o una circostanza in effetti mancanti che secondo il ius civile sarebbero stati necessari per dare luogo ad una situazione riconosciuta e tutelata. Azioni con trasposizioni di soggetti il meccanismo era diverso: per dare modo al giudice di condannare il convenuto nonostante il difetto nell’attore, si indicava nell’intentio il nome del soggetto effettivamente legittimato e nella condemnatio il nome della parte che stava effettivamente in giudizio al posto del legittimato. Azioni onorarie : azioni fondate sul diritto onorario ACTIONES IN REM e ACTIONES IN PERSONAM : la distinzione è presupposta nel regime della legis actio sacramenti. Da essa deriva la distinzione dei diritti soggettivi patrimoniali in diritti reali e diritti di credito. Con azioni reali la persona del convenibile non era determinata a priori ma si determinava al momento dell’azione. L’azione reale è quindi proponibile contro chi possiede il bene che ne è oggetto, o comunque abbia con esso una certa relazione al tempo dell’esercizio dell’azione. Nelle azioni in personam l’attore si afferma creditore ed assume che l’avversario, suo debitore, è tenuto verso di lui ad un certo comportamento. La pretesa dell’attore è specifica verso un soggetto determinato = ha carattere relativo, tanto che il nome del convenuto figurava già nell’ intentio. La persona del debitore è certa e determinata sin da prima dell’esercizio dell’azione perché il creditore si pretende tale nei confronti dell’avversario sin dal momento in cui è sorta la relativa obbligazione. Es di azioni in personam : condictio , giudizi di buona fede, azioni penali. Es: condictio struttura molto semplice, era composta solo da intentio e condemnatio. Es. azioni penali più complesse, alcune erano in ius e altre in factum. LE AZIONI ARBITRARIE : sono dette arbitrarie le azioni la cui formula conteneva una particolare clausola (la clausola restitutoria o arbitraria) per cui, il giudice, verificata l’intentio , prima di procedere alla condanna pecuniaria avrebbe dovuto invitare il convenuto a restituire, e condannarlo solo in caso di mancata restituzione. Il ricorso alla clausola arbitraria si pone in connessione con il principio per cui la condanna doveva essere sempre espressa in denaro, e ne rappresentava un evidente temperamento, che giovava sia al convenuto sia all’attore, che avrebbe conseguito ‘in natura’ l’oggetto della sua pretesa. La regola doveva essere che, prevalso l’attore nelle azioni arbitrarie, la lite si concludesse con la restituzione, con conseguente assoluzione del convenuto. quindi la clausola restitutoria avrebbe avuto senso in tutte le azioni in cui l’attore avanzava una pretesa che non fosse in denaro. soltanto le azioni reali avevano la clausola restitutoria! Quando mancava la clausola restitutoria il giudice avrebbe dovuto condannare il convenuto pure se questo dopo la litis contestatio avesse soddisfatto le giuste pretese dell’avversario: perché secondo i termini della formula per la decisione bisognava fare riferimento alla situazione giuridica qual era al tempo della litis contestatio.
a) Circa l’intrasmissibilità passiva si fa strada il principio per cui contro gli eredi del colpevole può essere proposta azione non penale nei limiti dell’arricchimento si che essi rispondano nella misura in cui abbiano tratto vantaggio dall’illecito commesso dal loro dante causa; b) Si ammettono deroghe sempre più ampie al principio del cumulo tra azione penale e azione reipersecutoria. Alcune azioni penali finiscono per essere attratte tra le reipersecutorie, e tante diventano ‘ mixtae’ (penali e reipersecutorie insieme); c) Il criterio della nossalità cade in desuetudine rispetto ai filii familias e viene mantenuto solo per gli schiavi. Quindi, in età giustinianea restano poche le azioni penali ‘pure’. Per quanto riguarda le azioni miste nella maggior parte delle azioni penali la pena espressa nella condemnatio della formula era di importo maggiore rispetto al pregiudizio subito dalla vittima quindi già in età classica la giurisprudenza cominciò a distinguere nella condemantio di alcune azioni penali con poena in un multiplo: una parte corrispondente al pregiudizio patito dall’attore considerato a titolo di risarcimento e il resto considerato a titolo di pena. Es: “actio vi bonorum raptorum” -> si dava contro l’autore di una rapina nella misura del quadruplo del valore della cosa rubata -> questa azione è detta mista perché si considerò il valore della cosa alla stregua di risarcimento e il residuo triplo a titolo di pena. L’ACTIO IUDICATI: per l’esecuzione della sentenza soccorreva, nel processo per formulas , l’ actio iudicati = un’ actio in personam che aveva come presupposti: a) Una sentenza di condanna espressa in denaro con conseguente obligatio iudicati ; b) Che il debitore entro 30 gg non avesse adempiuto; Una volta avviata la fase in iure dell’ actio iudicati , il pretore dava corso all’esecuzione. Il convenuto poteva negare che esistessero i presupposti dell’ actio iudicati , poteva opporre cioè: a) Che non vi fosse stata alcuna valida sentenza di condanna ai suoi danni; b) Di aver adempiuto; c) Che i termini per l’adempimento non fossero ancora trascorsi L’atteggiamento del convenuto che si fosse opposto negando i presupposti dell’azione, comportava la condanna la doppio in caso di contestazione infondata. questa nuova sentenza di condanna non nasceva da altra actio iudicati ma il pretore dava corso all’esecuzione. PROCEDURE ESECUTIVE CONTRO IL IUDICATUS: se il convenuto riconosceva di essere tenuto o se, avendo contestato, era stato condannato al doppio, il pretore dava corso all’esecuzione. L’esecuzione poteva essere personale o patrimoniale:
Contemporaneamente il pretore disponeva la proscriptio mediante la quale si dava notizia della procedura in corso a tutti gli altri eventuali creditori in modo da dar loro l’opportunità di intervenire. La procedura a questo punto diventava concorsuale. Il debitore, trascorsi i 30gg della proscriptio , senza che il creditore che aveva dato impulso all’esecuzione fosse stato soddisfatto, diveniva ‘infame’ (con le conseguenze negative che questo comportava per la persona). Intervenuti i creditori e trascorsi i termini della proscriptio , il pretore poteva nominare un curator bonorum per gestire in via provvisoria il patrimonio del debitore. I creditori, invece, designavano un magister bonorum che preparava la vendita all’asta dello stesso patrimonio stabilendone le condizioni. Si procedeva alla vendita una volta che queste fossero state approvate dal pretore. Vinceva la gara (quindi acquistava in blocco tutto) chi offriva di pagare la più alta percentuale di debiti. l’acquirente era detto bonorum emptor. Il bonorum emptor avrebbe pagato subito la percentuale offerta al creditore che aveva promosso l’ actio iudicati , e avrebbe pagato anche, nella stessa percentuale, quanto preteso dagli altri creditori i cui crediti egli non contestava. !! la bonorum venditio era un istituto estraneo al ius civile e, in favore del bonorum emptor , non aveva luogo alcun atto idoneo a farlo subentrare iure civili nelle posizioni giuridiche soggettive che facevano capo al debitore. !! il bonorum emptor fu, tuttavia, considerato successore universale del debitore perché il pretore dava al bonorum emptor le azioni che sarebbero spettate al debitore, adattandole al caso. l’adattamento si poteva realizzare in 2 modi: I. Attraverso una fictio , cioè con una formula nella quale si invitava il giudice a giudicare come se il bonorum emptor fosse l’erede del debitore; II. Oppure per mezzo di una formula con trasposizione dei soggetti che prendeva il nome di actio Rutiliana : nella intentio della formula avrebbe figurato il nome della persona legittimata all’azione, che era il debitore, e la condemnatio sarebbe stata volta in favore del bonorum emptor. PROCEDURE ESECUTIVE IN ASSENZA DI GIUDICATO L’ actio iudicati presupponeva un precedente iudicatum. Ma si poteva dar luogo alle procedure esecutive di cui abbiamo parlato anche a prescindere da una precedente sentenza di condanna. Un caso era quello del convenuto che ricusasse di se defendere nelle azioni in personam. Oppure caso del vocatus in ius che non seguisse l’attore nel luogo del giudizio. CESSIO BONORUM E DISTRACTIO BONORUM L’esecuzione personale e quella patrimoniale della bonorum venditio erano procedure molto severe. Esistevano però delle deroghe al debitore insolvente la cui insolvenza a lui imputabile giuridicamente non fosse a lui ugualmente imputabile sotto l’aspetto morale si consentì la ‘cessio bonorum’ = la cessione volontaria di tutto il patrimonio ai creditori. in questo modo avrebbero avuto luogo a danno del debitore: procedura concorsuale, vendita all’asta e acquisto dei beni ad un bonorum emptor , MA non proscriptio , infamia e nemmeno esecuzione personale. Esecuzione personale e infamia si risparmiarono anche a taluni incapaci: il pretore nominava un curator bonorum egli provvedeva a vendere singolarmente cespiti patrimoniali ereditari tanto quanto bastava per soddisfare con il ricavato i creditori. parliamo in questo caso di distractio bonorum ex edicto.
In ipotesi come queste su istanza dell’interessato, compiuti i necessari accertamenti, il pretore imponeva alla parte cui era stata avanzata l’istanza, di obbligarsi con stipulatio e con questa promettere all’avversario la prestazione del caso. in questo modo nasceva tra le parti una obligatio iuris civilis , sanzionata da un’azione civile. L’obbligo mancante o garantito in modo non soddisfacente sarebbe scaturito da un contratto riconosciuto iure civili. I mezzi di cui il magistrato si avvaleva per indurre la parte che fosse tenuta a prestare la stipulatio erano diversi a seconda dei casi: denegatio actionis o missio in possessionem. MISSIONES IN POSSESSIONEM erano disposte dal pretore con decretum , su postulatio dell’interessato e previa cognitio pretoria per l’accertamento dei suoi presupposti, se del caso in contradditorio con l’interessato. In forza della missio l’istante era autorizzato ad immettersi in possessionem o di un singolo bene o di un complesso patrimoniale. Solitamente il missus non acquistava il possesso ma la semplice detenzione. Acquistava il possesso nella missio in possessionem ex secundo decreto per il danno temuto. Missiones in possessionem si davano nelle sole ipotesi per cui l’editto le avesse previste. La loro funzione era diversa a seconda del tipo: custodia, conservazione, pressione al compimento di un atto, assunzione di un comportamento. LA SCOMPARSA DEL PROCESSO FORMULARE : per tutta l’età classica il processo formulare rimase il procedimento ordinario per le liti tra privati, ma subì in maniera sempre più crescente il concorso di cognitiones extra ordinem. quindi, successivamente fu definitivamente e formalmente abolito. COGNITIONES EXTRA ORDINEM risale ad Augusto il riconoscimento di valore giuridico ai fedecommessi. Allo stesso tempo l’imperatore stabilì, per le relative controversie, la competenza dei consoli. fu questo il primo caso di cognitio extra ordinem per cui si fece ricorso a un tipo di processo che non era ne per legis actiones ne per formulas. Per quanto riguarda gli organi competenti a giudicare extra ordinem nelle province era competente il governatore, a Roma erano competenti sia magistrati dell’ordine costituzionale repubblicano sia funzionari direttamente nominati e dipendenti dal principe. Prese avvio anche la prassi per cui il princeps , su istanza degli interessati, interveniva nei giudizi privati: dava pareri vincolanti e emanava rescritti (costituzioni imperiali con cui il princeps risolveva una questione proposta da un privato). Il principe decideva sia in prima istanza che in grado di appello. Finì per prendere corpo la possibilità dell’appello avverso le sentenze extra ordinem = si finì per ammettere l’appello avverso le sentenze dei giudici privati del processo formulare. Altri giudici di appello in età classica furono: Senato, praefectus praetorio , praefecto urbi. Nella chiamata in giudizio interveniva un organo pubblico, tanto che il convenuto che non si presentava in udienza dopo esservi stato chiamato era considerato ‘ contumace’ = non obbediente all’invito dell’organo investito di pubblica autorità. Il giudizio si sarebbe svolto nonostante la sua assenza, ma il giudice avrebbe dovuto comunque valutare per quanto possibile le ragioni dell’assente, sicché era teoricamente possibile che desse torto all’attore.
Il processo NON era diviso nelle due fasi in iure e apud iudicem il giudizio si svolgeva tutto dinnanzi a un organo pubblico (magistrato o funzionario imperiale) il quale era investito anche del potere di emanare la sentenza. NON c’era nella cognitio extra ordinem alcuna litis contestatio. Alla sentenza extra ordinem si attribuirono soprattutto gli effetti pregiudiziali per cui, se la questione già decisa fosse stata riproposta dinnanzi ad un altro giudice, questi avrebbe dovuto conformarsi al precedente giudicato. Le cognitiones extra ordinem erano caratterizzate dalla massima libertà di apprezzamento del giudice sia per quanto riguarda il merito della lite, sia per quanto riguarda la conduzione del procedimento. Era assente ogni formalismo: l’attore illustrava le proprie ragioni e il convenuto opponeva le sue difese. la difesa del convenuto era detta “ praescriptio ” corrispondeva in sostanza all’ exceptio formulare. Nella cognitiones extra ordinem , diversamente che nel processo formulare, la condanna avrebbe potuto non essere espressa in denaro in questo caso lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza avrebbe potuto imporne l’esecuzione forzosa. MA se la sentenza era di condanna pecuniaria si dava luogo alla procedura esecutiva. il giudice extra ordinem avrebbe potuto evitare esecuzione personale e bonorum venditio disponendo il pignoramento e poi la vendita di singoli beni del soccombente nella misura in cui era sufficiente a soddisfare le ragioni dell’altra parte. PROCESSI POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO Con gli inizi dell’età postclassica il processo si unifica. Gli organi preposti alle nuove circoscrizioni territoriali sono al contempo gli organi giudiziari competente territorialmente (in primo grado o in appello a seconda dell’ordine gerarchico). Al vertice sta l’imperatore, il quale decide in ultima istanza. Gli orientamenti, i principi e le regole che si erano manifestati nelle cognitiones extra ordinem si trasmettono al processo postclassico il processo però si irrigidisce: la tendenza del legislatore è di non lasciare spazio all’esercizio dei poteri discrezionali da parte dei giudici. Sulle parti si fanno gravare le spese giudiziarie. A parte i casi di condanna ‘ in ipsam rem’ , se il debitore non era del tutto privo di mezzi, contro di lui avrebbero potuto essere avviate procedure di tipo patrimoniale. Strumenti e principi formulari vennero adattati al nuovo processo, spesso con sviluppi ulteriori. L’exceptio poté essere impiegata non solo per escludere ma anche per ridurre la condanna. Gli effetti ipso iure contrapposti a quelli ope exceptionis furono intesi come effetti verificabili di ufficio, direttamente dal giudice anche se non opposti dall’interessato. Perfette significato la distinzione tra azioni civili e pretorie. Si continuò a differenziare azioni di stretto diritto e azioni di buona fede. Alle azioni di buona fede furono assimilate le azioni arbitrarie. La tipicità delle actiones e degli altri mezzi processuali perse valore in dipendenza del carattere generale assunto da alcune azioni. Venute meno le formule, le differenze strutturali tra singole actiones si avviano a scomparire.
Nel diritto romano si parla spesso nelle fonti di negozi nulli. ad essi non vengono riconosciuti gli effetti propri. Nullità e invalidità coincidono: ogni invalidità non può che essere nullità. !! Con la crescita e il consolidamento del diritto pretorio si andarono moltiplicando le ipotesi di negozi iure civili validi ed efficaci, i cui effetti potevano però venire neutralizzati, generalmente per ragioni di equità, con rimedi pretori: denegatio actionis , exceptio , in integrum restitutio ; in materia ereditaria anche bonorum possessio. Il negozio non cadeva nel nulla, non veniva annullato, e nemmeno si può dire che diventasse inefficace: gli effetti già prodotti restavano, solo che in pratica se ne impediva la realizzazione oppure essi venivano ignorati. Tante volte la nullità era conseguente al fatto che il negozio era stato compiuto in violazione di un precetto giuridico (non sempre però la violazione di una norma comportava nullità). classificazione delle leges: A. leges perfectae : stabilivano un divieto e insieme la nullità dell’atto compiuto nonostante il divieto. B. leges minus quam perfectae : stabilivano un divieto e una sanzione contro i trasgressori senza sancire al contempo la nullità dell’atto compiuto in difformità. C. leges imperfectae : stabilivano un divieto senza stabilire né la nullità dell’atto contrario né sanzioni a carico dei trasgressori. Classificazioni dei negozi giuridici:
Questa classificazione assume per il diritto romano un valore maggiore che per il diritto moderno perché, nel diritto romano, i negozi con effetti reali erano fondamentalmente diversi da quelli che davano luogo ad obbligazioni. Negozi con effetti reali: mancipatio, in iure cessio , traditio.
FORME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA : ogni negozio giuridico comporta una o più manifestazioni di volontà. La volontà in se non basta, perché deve palesarsi al mondo esterno. L’ordinamento giuridico riconosce talvolta effetti giuridici alla volontà comunque manifestata (negozi non formali), altre volte invece esige l’impiego di forme determinate (negozi formali). NEGOZI FORMALI : i negozi del più antico ius civile erano per lo più formali e solenni. Le formalità prescritte erano per lo più orali, richiedendo l’uso di parole stabilite. La forma era rigorosamente imposta e lo schema dell’atto rigidamente predeterminato, le parti avrebbero dovuto solamente includere i dati del negozio concreto. La mancata puntuale adozione delle forme prescritte era motivo di nullità. LA MANCIPATIO : trovava fondamento negli antichi mores e risulta essere stata confermata dalla legge delle Dodici Tavole. Era un negozio del ius Quiritium , e quindi del ius civile , tale nell’accezione più rigorosa, fruibile quindi solo dai cittadini romani. La mancipatio era uno dei gesta per aes et libram = uno degli atti che si compivano con il rame o bronzo e con la bilancia ed erano caratterizzati dal fatto che una parte conseguiva un vantaggio dietro pronunzia di parole determinate; dall’impiego della bilancia e del metallo che veniva pesato; dalla presenza come testimoni di cinque cittadini romani puberi e da quella di un altro cittadino, il ‘ libripens’ , che reggeva la bilancia e provvedeva alla pesatura del metallo. La mancipatio comportava l’acquisto di un potere su persone o cos in favore del mancipio accipiens e la perdita di un potere sulle stesse nel mancipio dans. La mancipatio era impiegata per il trasferimento della proprietà delle res mancipi. Era impiegata anche per la costruzione di servitù rustiche. Per l’acquisto della manus della donna. Per l’acquisto sui filii familias altrui di quella particolare potestà detta mancipium. Era utilizzata anche per il testamento. Significativo è l’impego della mancipatio per l’acquisto della proprietà su fondi in suolo italico, su schiavi, su animali da tiro e da soma, che erano tutti res mancipi. Es: se a dover essere mancipato era uno schiavo si procedeva così: presenti il mancipante, lo schiavo, cinque cittadini romani puberi e il libripens con la bilancia, il mancipio accipiens teneva lo schiavo e diceva: “dico che quest’uomo è mio ex iure Quiritium e sia a me acquistato in forza di questo metallo e di questa bilancia fatta dallo stesso metallo”. Contestualmente il mancipio accipiens poneva sulla bilancia il metallo che il libripiens provvedeva a pesare e che il mancipio accipiens consegnava subito dopo al mancipio dans. Per effetto della mancipatio il mancipio accipiens acquistava la proprietà sul servo. MA la mancipatio , oltre alla proprietà, trasferiva anche il possesso? Per rispondere bisogna fare una distinzione tra beni mobili e beni immobili. La mancipatio di beni mobili (schiavi e animali) trasferiva al contempo proprietà e possesso.