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Riassunto per l’esame di diritto costituzionale con il professore Cardone
Tipologia: Appunti
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Il DIRITTO viene definito come = insieme di regole di condotta. Riguarda i comportamenti che i consociati hanno nei confronti di altri consociati. Perché ci sia il diritto bisogna rinunciare allo stato di natura, al “farsi giustizia da sé” con l’uso della forza, per creare un monopolio di giustizia pubblica, dandola in mano allo Stato. Inoltre queste regole nascono dal generale consenso e convincimento che queste ultime siano utili e che vadano rispettate. Ciò che distingue le norme giuridiche da qualsiasi altro tipo di regole (morali, religiose..) è il fatto che esse servono a disciplinare in modo stabile i rapporti fra i consociati in modo da raggiungere fini di interesse generale, mentre le regole di altra natura solitamente mirano al conseguimento di fini particolari. Inoltre, le norme sono indisponibili, quindi hanno un rapporto di eteronomia rispetto ai destinatari (i consociati non dispongono del volere di cambiare le norme ed esse sono al di fuori di loro, ma date in mano a un potere maggiore). EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO = una regola del diritto può considerarsi davvero esistente quando i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione delle sanzioni di natura giuridica o sociale. È necessario quindi fare in modo che venga osservato il diritto, ripristinando le situazioni com’erano prima che venissero violate le regole (“status quo ante”-
es: demolire casa costruita senza autorizzazione) oppure introdurre delle sanzioni a carico di chi non osserva la norma, affinché essa diventi effettiva (es:pena pecuniaria, carcere). CERTEZZA DEL DIRITTO = si tratta della certezza dell’effettiva applicazione delle regole di comportamento. Essa è assicurata con organi giurisdizionali (tribunali, corte di cassazione..). Questi organi hanno funzione giurisdizionale (“iuris dicere” = applicare diritto al caso concreto). Quando le norme perdono di effettività entra in gioco L’ORDINAMENTO GIURIDICO per ripristinare l’effettività del diritto, con organi per assicurare l’esecuzione delle regole. L’ordinamento giuridico può essere visto come l’insieme delle norme, ma anche in modo unitario, non come una somma di singole regole, ma come
istituzione, ossia con un ente o corpo sociale (“ubi societas ibi ius”= “dove c’è società c’è diritto”). Caratteristiche dell’ordinamento giuridico:
Le classificazioni piano piano sono diventate sempre più relative e flessibili, infatti nasce quello che chiamiamo principio di sussidiarietà , ovvero che dove é possibile, le funzioni devono essere esercitate dall’ente più vicino possibile al destinatario del servizio, in questo caso il cittadino (es: fare carta d’identità nel quartiere e non nel comune); se una funzione è efficiente solo se lontana dal cittadino, allora questa deve rimanere lontana da esso (es: manutenzione strada non assegnata al comune).
ovvero l’applicazione della legge a controversie concrete era presieduta dai giudici. Lo Stato liberale entra in crisi per forti contraddizioni interne tra la fine dell 800 e l’inizio del 900. Si proclama la libertà e l’uguaglianza ma nei fatti c’erano forti disuguaglianze, innanzitutto quelle dei ceti, quelle politiche (i poveri non potevano partecipare alla vita politica in quanto il voto era su base censitaria) e quelle fra uomini e donne.
Il monarca è una figura ereditaria mentre il presidente della repubblica viene eletto, anche se molte volte i monarchi nella storia sono stati eletti e i presidenti della repubblica eletti a vita. La fonte da cui deriva i potere li contraddistingue: nelle monarchie la forma di potere è originaria ed il sovrano è l’unico padrone dello stato, mentre nelle repubbliche la sovranità appartiene al popolo. GOVERNO ASSOLUTO E COSTITUZIONALE Nel governo assoluto il potere è dato ad un’unica persona e tutti i poteri dello stato sono esercitati da un unico soggetto direttamente o indirettamente. Il
In seguito alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si è diffusa nell’ordinamento regionale una variante della forma di governo parlamentare, alla quale si è dato comunemente il nome di forma di GOVERNO NEOPARLAMENTARE. Essa è prevista come forma di governo standard per le Regioni ordinarie, salvo la possibilità per lo statuto di disporre diversamente (art. 122). Caratteristiche:
Tipi di costituzione:
costituzionale) e sistemi di controllo della conformità delle leggi rispetto alla Costituzione (sistemi di giustizia costituzionale).
Esiste una differenza fra potere costituente e costituito, il primo a definire l’istituzione di un nuovo ordinamento costituzionale, il secondo è il potere limitato dalla costituzione, che è manifestazione del potere costituente. La costituzione si quindi pone in una posizione gerarchicamente sovraordinata. Il potere costituente è proprio un potere che, perché diretto alla creazione di un nuovo ordine, non incontra limiti di sorta e che affida la formalizzazione in termini giuridici del nuovo sistema alle disposizioni costituzionali, destinate a fungere da cornice, guida e limite per l’esercizio degli altri poteri pubblici, che assumono dunque la veste di poteri costituiti. Questa risulta essere una tappa fondamentale del costituzionalismo moderno perché ribalta l’idea di un potere statuale legibus solutus, com’era sostanzialmente quello del sovrano, autorizzato ad esercitarlo in virtù di una legittimazione di origine trascendente (Il Re è tale per grazia di Dio), con l’opposta idea di un potere che ripete la sua legittimazione e i suoi limiti in
La storia dell’esperienza costituzionale italiana parte dalla concessione dello statuto Albertino (1848) da parte di re Carlo Alberto Savoia, per fare in modo che la borghesia gli avrebbe permesso di mantenere la corona. In un primo momento la costituzione era relativa alla Sardegna e al Piemonte, mentre poi con la nascita del regno d’Italia (1861) si estende a tutto il regno, gradualmente. Gli istituti dello Stato-comunità erano considerati solo embrionalmente: non erano menzionate le autonomie degli enti pubblici e privati e le libertà del cittadino erano genericamente enunciate in nove articoli, con costante rinvio al legislatore che aveva il compito di fissarne i confini concreti. Tale caratteristica, unita alla flessibilità dello Statuto, rendeva le norme sui diritti del cittadino delle enunciazioni prive di qualsiasi valore nei confronti del legislatore che, in ogni momento, avrebbe potuto abrogarle. La forma di governo prevista dallo statuto Albertino era tripartita in tre soggetti, il governo, il re e il parlamento. Il governo aveva bisogno della fiducia del re, il quale ne nominava il capo, mentre non aveva bisogno della fiducia parlamentare. Il potere legislativo era in mano al parlamento, il re invece aveva quello esecutivo, esercitato attraverso il governo che formava: le leggi dovevano essere approvate dal parlamento ma promulgate dal capo dello stato (-> monarchia pura con solo importanza di re e parlamento) Art 67 comma 2 : prendeva la controfirma ministeriale, quell’istituto in base al quale si stabilisce che tutti gli atti che vengono approvati devono essere controfirmati dal ministro che li ha proposti. Questo istituto ha messo in atto un movimento che ha spinto a trasformarsi lo statuto stesso, che si è andato a distaccare alla forma di stato duale per avvicinarsi maggiormente al governo, il quale aveva iniziato preventivamente a chiedere la fiducia al parlamento. Il re non aveva voluto l’istituto per questo motivo, ma perché voleva l’immunità tipica dello Stato assoluto. Vi fu quindi una trasformazione graduale da monarchia costituzionale a monarchia parlamentare. Nonostante ciò vari atti e fenomeni testimoniano la sopravvivenza di caratteristiche tipiche di un regime monarchico costituzionale. Si fa riferimento, in particolare, al celebre proclama di
Moncalieri (20 novembre 1849) con cui il re ed il suo Governo si appellano agli elettori sciogliendo la Camera dei Deputati che si rifiutava di approvare il trattato di pace con l'Austria. Il processo che portò al definitivo affermarsi della forma parlamentare di governo si concluse, in definitiva, soltanto con la proclamazione di Roma capitale d’Italia. Alla scena politica si affianca la nascita di una nuova classe sociale, il proletariato, nato dall’affermazione del capitalismo, che dà a sua volta vita a nuove istanze politiche e sociali. Questi capirono ben presto che per rivendicare i diritti era necessario avere influenza nel governo, cosa che era impossibile senza l’allargamento del suffragio. L’evoluzione storica dello statuto confermò la sua debolezza, data dalla grande flessibilità, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti e le libertà dei cittadini, che si affievolirono piano piano finché col fascismo andarono a crollare. Con Giolitti, nei primi del 900, la pressione della classe proletaria fa si che venga introdotto per la prima volta il suffragio universale maschile. In poco meno di 10 anni il numero di italiani votanti triplicò. Approfittando dell’estensione del suffragio, si fecero strada i primi partiti di massa e alle elezioni del 1919 trionfano i nuovi partiti socialisti e popolari.
Nel 1922 avvenne la marcia su Roma, il colpo di stato fascista, che diede il potere a Benito Mussolini. In tal modo la corona violò, non solo, la norma consuetudinaria che non le permetteva di rifiutare l’emanazione dei decreti di emergenza proposti ad essa dal Governo, ma anche quella che le precludeva la scelta del primo ministro in una corrente di minoranza assoluta in Parlamento quale era il partito fascista. Il primo atto che manifestò la volontà del fascismo di trasformare il regime italiano da democratico-liberale in dittatoriale, fu la creazione (nel 1923) della "Milizia volontaria per la sicurezza nazionale", che introdusse ufficialmente nello Stato una milizia di parte. Le successive essenziali tappe della trasformazione dello Stato furono le seguenti:
La fine dell’esperienza del regime si fa risalire al 43, precisamente al 24 luglio, giorno in cui il gran consiglio del fascismo invitava il Sovrano ad assumere il comando delle Forze armate di terra, di mare e dell’aria secondo l’art. 5 dello Statuto del Regno. Viene nominato nuovo Capo del Governo il maresciallo Badoglio, e inoltre un Governo formato da militari e da funzionari di esclusiva sua fiducia e non rappresentativo del Partito Nazional Fascista: implicita è dunque la rottura con il regime sino allora vigente, evidenziata in modo clamoroso non solo dall’arresto di Mussolini e di una serie di esponenti fascisti, ma soprattutto dai primi provvedimenti del nuovo Governo. Viene così defascistizzato il governo da parte del nuovo primo ministro Badoglio, in modo da ripulire il governo da quelle istituzioni tipiche del fascismo. Nel frattempo arrivarono le milizie tedesche in Italia che aiutarono il duce a fondare la repubblica di Salò, dividendo l’Italia in due parti al sud con il regno del sud, al nord con appunto la suddetta repubblica. Con l’ armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943 la sede del governo diventa prima Brindisi, poi Salerno, con l’uscita dalla guerra dell’Italia. Il territorio nazionale viene progressivamente liberato dalle Forze alleate, dando vita a un regime di vera e propria occupazione militare nelle aree in cui era necessario, mentre nelle altre si procede all’attribuzione delle funzioni di governo alle autorità italiane, ma sempre sotto la permanente vigilanza degli Alleati. Il patto di Salerno : Stipulato nell’aprile del 1944 per l’assoluta necessità di rafforzare e rendere più rappresentativo il Governo italiano, in una situazione così drammatica. Secondo questo patto, infatti, il Sovrano si impegna a ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica, nominando il proprio figlio Umberto Luogotenente del Regno. Al tempo stesso, le forze rappresentate nel Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) accettano a loro volta di impegnarsi a livello governativo, rinviando la soluzione della questione istituzionale alle future determinazioni di una Assemblea costituente, eletta dal popolo dopo la fine delle ostilità belliche. Prima costituzione provvisoria : In questo decreto, si stabilisce il rinvio della scelta istituzionale tra monarchia e repubblica alle determinazioni della futura Assemblea costituente, impegnandosi a garantire nel frattempo una tregua istituzionale. Si prevede che, in via provvisoria, la fonte normativa primaria sarà rappresentata da decreti legislativi adottati dal Governo e sanzionati dal Luogotenente Seconda costituzione provvisoria : decide anzitutto di affidare ad un apposito referendum popolare, da tenersi contemporaneamente alle elezioni
per l’Assemblea costituente, la scelta fra Monarchia e Repubblica. In secondo luogo, si stabilisce che, per tutto il periodo necessario alla creazione della nuova Costituzione, il Governo sarà politicamente responsabile dinanzi all’Assemblea costituente. In terzo luogo, si prevede che durante i lavori dell’Assemblea, il Governo continuerà a disporre del potere legislativo, salvo che in materia costituzionale, elettorale e di approvazione di trattati internazionali. A Badoglio viene posta quindi la cosiddetta questione istituzionale, ovvero della eventuale trasformazione del regno d’Italia in una repubblica, affidando la scelta ad un apposito referendum popolare, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per la Assemblea costituente. Vittorio Emanuele III, nell’immediata vigilia del referendum istituzionale, abdica il 9 maggio 1946 e pone quindi la premessa per la proclamazione a Re del figlio Umberto. L’esito del referendum del 2 giugno 1946 è a favore della Repubblica, seppure senza uno scarto particolarmente rilevante. Questo determinò la prima grande caratteristica del nuovo assetto costituzionale e l’Assemblea costituente procedette pertanto all’elezione del Presidente provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola. Il problema principale del nuovo governo era attribuire la funzione legislativa siccome non c’era il parlamento cosa che viene fatta con il decreto legge 151 del 44, secondo cui le leggi venivano inserite in dei decreti che venivano promulgati dal luogotenente del regno ma avevano efficacia provvisoria, rimanendo in vigore fino alla creazione di un parlamento che doveva approvarli o no (decreti legislativi luogotenenziali). Si impegnava poi a non promulgare atti che potessero mettere a repentaglio la questione istituzionale. Le caratteristiche fondamentali della costituzione: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1). Il principio della sovranità popolare sta a significare che, nel nuovo sistema costituzionale, tutti gli organi di governo avranno una legittimazione proveniente dal popolo che, in quanto titolare della sovranità, è in grado di attribuirne l’esercizio ad altri soggetti, nel rispetto delle specifiche disposizioni costituzionali. In questo ambito si parla in particolare della categoria degli organi costituzionali, che sono nel nostro sistema costituzionale, oltre al corpo elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, e la Corte costituzionale. Sono tutti organi che hanno un rapporto più o meno diretto con il popolo, sono cioè organi rappresentativi -> sono poi organi titolari della funzione di indirizzo politico e sono indispensabili al corretto funzionamento del sistema costituzionale (organi necessari). Infine, non
anche se non hanno mai abitato in Italia o pagato contributi. Chi è all’estero temporaneamente (per minimo tre mesi) per motivi di studio, lavoro o salute può votare. I requisiti negativi della capacità elettorale (comma 4) -> il diritto di voto può essere limitato solo per:
È il secondo organo costituzionale che caratterizza la nostra forma di governo: è un sistema bicamerale (art. 55), che si caratterizza della camera dei deputati e il senato della repubblica e viene definito bicameralismo perfetto (o paritario). Le camere hanno le stesse funzioni e prerogative ma esistono alcune lievi differenze, fra cui la distinzione sull’elettorato passivo (età in cui si può essere eletti) e la differenza numerica dei membri (camera 400 deputati - senato 200 membri + senatori a vita, coloro che hanno grandissimi meriti in diversi ambiti, nominati dal presedente della repubblica come componenti che non terminano il loro mandato quando termina la legislatura, ma per dimissioni o
per decesso -> sono al massimo 5 + presidenti emeriti che sono senatori di diritto). Prima della riforma che è andata a ridurre il numero dei parlamentari, essi erano 630 deputati e 315 senatori. La scelta del bicameralismo, voluta dai partiti cattolici, fu preferita a quella del monocameralismo, sostenuto dai partiti della sinistra, che non volevano che ci fosse una duplicazione delle funzioni. Venne scelta la soluzione di compromesso del bicameralismo perfetto, con durate differenti per le due camere, 5 anni alla camera dei deputati e 6 al senato, cosa venuta poi meno. Si scelse questa soluzione innanzitutto per il peso della tradizione prefascista e inoltre per una certa diffidenza verso formule che richiamassero troppo le istituzioni del regime fascista. Casi di parlamento in seduta comune : elezione del presidente della repubblica, elezione dei membri del consiglio superiore della magistratura che spettano al parlamento, elezione dei membri della corte costituzionale e messa in stato di accusa del presidente della repubblica -> le altre funzioni, come la fiducia, vengono esercitate in modo distinto.
Per assumere lo status di membro del Parlamento occorre che non sussistano cause di ineleggibilità e per conservarlo occorre che non sussistano cause di incompatibilità:
di garantire la perfetta continuità tra il precedente parlamento e quello risultante delle nuove elezioni. Le camere in prorogatio = poteri limitati alla ordinaria amministrazione ossia agli atti costituzionalmente necessari e non differibili. Le camere non possono eleggere il Presidente della Repubblica.
L’articolo 64 stabilisce che ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti = più elevata della maggioranza semplice a tutela delle minoranze. La norma protegge l’autonomia del parlamento nel suo complesso e di ciascuno dei suoi due rami rispetto all’altro. I regolamenti delle due Camere molto spesso sono simili: Tali regolamenti, quelli che abbiamo tutt’oggi, sono stati approvati nel 1971, ispirati ad una marcata accentuazione della diversità dei ruoli della maggioranza e delle opposizioni per garantire funzionalità ed efficienza all’azione della prima e per dare vita ad uno statuto dell’opposizione a garanzia delle minoranze. I regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche sull’organizzazione interna e sul funzionamento delle due Camere e sul comportamento dei loro membri e degli estranei che vengono in contatto con esse. Solo le leggi costituzionali possono imporre modificazioni dei regolamenti delle camere-> la Costituzione ha introdotto una riserva di regolamento parlamentare che impedisce l’intervento di altre fonti di rango sub- costituzionale e in particolare delle leggi ordinarie. La corte costituzionale ha affermato l’insindacabilità sotto il profilo costituzionale, dei regolamenti parlamentari in quanto espressione di piena autonomia delle Camere e ha escluso qualsiasi sindacato esterno da parte dell’autorità giudiziaria sui comportamenti disciplinati dai regolamenti parlamentari e ha ammesso una capacità integrativa delle norme costituzionali da parte dei regolamenti parlamentari.
Ci si chiede se e in che misura i procedimenti interni al Parlamento siano o meno rilevanti all’esterno. Il principio dell’insindacabilità degli interna corporis acta è legato storicamente, insieme ad altri strumenti, alla lotta del Parlamento per la propria affermazione nei confronti del potere regio. oltretutto in presenza di una Costituzione rigida , la funzione di difesa dell’indipendenza dei poteri è svolta proprio dalla carta costituzionale, in quanto contiene le norme sul
funzionamento interno al parlamento, il quale deve osservarle in quanto di rango inferiore alla costituzione. In forza di tali argomenti, parte della dottrina, subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ha sostenuto la possibilità di sindacato della Corte costituzionale sugli interna corporis acta, anche se in realtà la giurisprudenza costituzionale non ha fino ad oggi accolto tale tesi e non ha mai affermato di poter operare un controllo diretto nei confronti dell’attività interna delle Camere.