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Diritto Costituzionale: Esercizi e Quiz sul Sistema Giudiziario - Prof. Cardone, Appunti di Diritto Costituzionale

Riassunto per l’esame di diritto costituzionale con il professore Cardone

Tipologia: Appunti

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(RIASSUNTO DI DIRITTO
COSTITUZIONALE)
1. DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO
Il DIRITTO viene definito come = insieme di regole di condotta. Riguarda i
comportamenti che i consociati hanno nei confronti di altri consociati. Perché
ci sia il diritto bisogna rinunciare allo stato di natura, al “farsi giustizia da sé”
con l’uso della forza, per creare un monopolio di giustizia pubblica, dandola in
mano allo Stato. Inoltre queste regole nascono dal generale consenso e
convincimento che queste ultime siano utili e che vadano rispettate.
Ciò che distingue le norme giuridiche da qualsiasi altro tipo di regole (morali,
religiose..) è il fatto che esse servono a disciplinare in modo stabile i rapporti
fra i consociati in modo da raggiungere fini di interesse generale, mentre le
regole di altra natura solitamente mirano al conseguimento di fini particolari.
Inoltre, le norme sono indisponibili, quindi hanno un rapporto di eteronomia
rispetto ai destinatari (i consociati non dispongono del volere di cambiare le
norme ed esse sono al di fuori di loro, ma date in mano a un potere
maggiore).
EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO= una regola del diritto può considerarsi davvero
esistente quando i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio
e colleghino alla sua violazione delle sanzioni di natura giuridica o sociale. È
necessario quindi fare in modo che venga osservato il diritto, ripristinando le
situazioni com’erano prima che venissero violate le regole (“status quo ante”-
> es: demolire casa costruita senza autorizzazione) oppure introdurre delle
sanzioni a carico di chi non osserva la norma, affinché essa diventi effettiva
(es:pena pecuniaria, carcere).
CERTEZZA DEL DIRITTO= si tratta della certezza dell’effettiva applicazione
delle regole di comportamento. Essa è assicurata con organi giurisdizionali
(tribunali, corte di cassazione..). Questi organi hanno funzione giurisdizionale
(“iuris dicere” = applicare diritto al caso concreto).
Quando le norme perdono di effettività entra in gioco L’ORDINAMENTO
GIURIDICO per ripristinare l’effettività del diritto, con organi per assicurare
l’esecuzione delle regole.
L’ordinamento giuridico può essere visto come l’insieme delle norme, ma
anche in modo unitario, non come una somma di singole regole, ma come
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(RIASSUNTO DI DIRITTO

COSTITUZIONALE)

1. DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO

Il DIRITTO viene definito come = insieme di regole di condotta. Riguarda i comportamenti che i consociati hanno nei confronti di altri consociati. Perché ci sia il diritto bisogna rinunciare allo stato di natura, al “farsi giustizia da sé” con l’uso della forza, per creare un monopolio di giustizia pubblica, dandola in mano allo Stato. Inoltre queste regole nascono dal generale consenso e convincimento che queste ultime siano utili e che vadano rispettate. Ciò che distingue le norme giuridiche da qualsiasi altro tipo di regole (morali, religiose..) è il fatto che esse servono a disciplinare in modo stabile i rapporti fra i consociati in modo da raggiungere fini di interesse generale, mentre le regole di altra natura solitamente mirano al conseguimento di fini particolari. Inoltre, le norme sono indisponibili, quindi hanno un rapporto di eteronomia rispetto ai destinatari (i consociati non dispongono del volere di cambiare le norme ed esse sono al di fuori di loro, ma date in mano a un potere maggiore). EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO = una regola del diritto può considerarsi davvero esistente quando i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione delle sanzioni di natura giuridica o sociale. È necessario quindi fare in modo che venga osservato il diritto, ripristinando le situazioni com’erano prima che venissero violate le regole (“status quo ante”-

es: demolire casa costruita senza autorizzazione) oppure introdurre delle sanzioni a carico di chi non osserva la norma, affinché essa diventi effettiva (es:pena pecuniaria, carcere). CERTEZZA DEL DIRITTO = si tratta della certezza dell’effettiva applicazione delle regole di comportamento. Essa è assicurata con organi giurisdizionali (tribunali, corte di cassazione..). Questi organi hanno funzione giurisdizionale (“iuris dicere” = applicare diritto al caso concreto). Quando le norme perdono di effettività entra in gioco L’ORDINAMENTO GIURIDICO per ripristinare l’effettività del diritto, con organi per assicurare l’esecuzione delle regole. L’ordinamento giuridico può essere visto come l’insieme delle norme, ma anche in modo unitario, non come una somma di singole regole, ma come

istituzione, ossia con un ente o corpo sociale (“ubi societas ibi ius”= “dove c’è società c’è diritto”). Caratteristiche dell’ordinamento giuridico:

  • (^) É strutturato in centri di potere ( organi ), che servono per esercitare le facoltà trasmesse dagli individui per garantire la pacifica convivenza.
  • (^) Seleziona cosa è, per se stesso, rilevante (attraverso norme dello stesso ordinamento), infatti la realtà è composta da molti eventi, anche se non tutti sono rilevanti per l’ordinamento giuridico (qualificare= attribuire una proprietà ad una porzione di realtà).
  • (^) Non conosce le lacune , è capace di completarsi da sé. Fenomeni che in un momento non risultano rilevanti, possono diventarlo, e a volte non ci sono le norme adeguate a comprendere quale diritto vada applicato. La lacuna va prevenuta e poi si colma con le analogie di altri casi similari.
  • (^) Predispone delle garanzie , ovvero un complesso di strumenti per perpetuare la propria esistenza e per garantire che le norme siano sempre certe e osservate. L’ordinamento è tipico della modernità giuridica, dell’idea di stato, perché riguarda solamente quest’ultimo, non ciò che c’e fuori. L’ordinamento è di numero indefinito. Quello che va al di fuori dei confini dello stato è l’ ordinamento internazionale , che si affianca a quello sovranazionale , ordinamento composto da stati ma che si differenzia da quello internazionale perché le norme prevedono che si possa formare una volontà autonoma, diversa da quella degli stati (es: Unione Europea, che può emanare trattati e applicarli agli stati membri senza il consenso di questi ultimi). Lo STATO (ordinamento giuridico statale) si è dato una costituzione, ovvero quel qualcosa attraverso cui l’ordinamento giuridico dello stato si dà i suoi fini, stabilendo quali sono i contenuti fondamentali, motivo per cui ogni paese ne ha una differente. Stato-apparato: ordinamento giuridico come insieme di organi attraverso cui si esercitano i poteri dello stato. Stato-comunità: insieme dei consociati (società civile). All’interno dell’ordinamento giuridico statale può essere riconosciuta una limitata capacità di autodeterminarsi e farsi delle regole autonome (comuni, regioni..) a determinate comunità politiche (di entità territoriale). L’autonomia è possibile per l’unita dello Stato. 3 elementi definiscono lo Stato:
  1. Popolo (consociati)

Le classificazioni piano piano sono diventate sempre più relative e flessibili, infatti nasce quello che chiamiamo principio di sussidiarietà , ovvero che dove é possibile, le funzioni devono essere esercitate dall’ente più vicino possibile al destinatario del servizio, in questo caso il cittadino (es: fare carta d’identità nel quartiere e non nel comune); se una funzione è efficiente solo se lontana dal cittadino, allora questa deve rimanere lontana da esso (es: manutenzione strada non assegnata al comune).

Rapporto governo-cittadino

  • (^) Stato democratico : forma di stato in cui la sovranità appartiene al popolo. Rappresentanza politica generale= istituto attraverso cui il popolo sovrano prende le sue decisioni tramite i suoi rappresentanti che vengono eletti (stato democratico rappresentativo).
  • (^) Stato liberale : Si afferma in europa tra la fine del XVIII alla metà del XIX secolo, con il tramonto dello stato assoluto, avvenuto per ragioni di tipo economico, fra cui la grande pressione fiscale che gli stati avvertivano all’aumentare della conflittualità internazionale e le pressioni interne date dalla transizione fra economia agricola ed economia industriale. Oltre a ciò lo stato assoluto veniva ormai considerato come inadeguato per soddisfare le nuove esigenze degli stati e la diffusione delle dottrine razionaliste hanno fatto sì che venissero negati i valori trascendenti su cui era basata l’investitura del sovrano nello stato assoluto (è la trasformazione della società che fa si che si formi il diritto/stato-> “ubi societas, ibi ius”). Questo tipo di Stato ha la finalità di tutelare i diritti del singolo rispetto ai pubblici poteri e di perseguire l’uguaglianza sostanziale fra i cittadini e quello di rimuovere le diseguaglianze di fatto che ne impediscono la realizzazione. Il presupposto è che tutti siamo diversi e che occorrono trattamenti differenziati da parte dei governanti (nell’articolo 3 comma 1 della costituzione viene definita l’uguaglianza formale - nell’articolo 3 comma 2 viene invece definita l’uguaglianza sostanziale). Si caratterizza per tre principi fondamentali : Il principio di legalità = ogni atto dei pubblici poteri trova limite nella legge (norma attribuisce poteri e limiti). Una nuova concezione di costituzione = atto supremo che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento e limita i pubblici poteri. Separazione poteri = le diverse funzioni (legislativa, esecutiva e giudiziaria), devono spettare a organi diversi, in modo da tutelare i diritti. La funzione legislativa prevedeva la creazione della legge ed era in mano al parlamento, quella esecutiva prevedeva la traduzione in azioni concerete della legge ed era in mano al governo, mentre la funzione giurisdizionale,

ovvero l’applicazione della legge a controversie concrete era presieduta dai giudici. Lo Stato liberale entra in crisi per forti contraddizioni interne tra la fine dell 800 e l’inizio del 900. Si proclama la libertà e l’uguaglianza ma nei fatti c’erano forti disuguaglianze, innanzitutto quelle dei ceti, quelle politiche (i poveri non potevano partecipare alla vita politica in quanto il voto era su base censitaria) e quelle fra uomini e donne.

  • (^) Lo stato totalitario : la sovranità non appartiene al popolo, ma ad un soggetto che viene individuato in base a delle regole senza l’intervento del corpo elettorale. É contraddistinto da un’ideologia totalizzante che caratterizza ogni aspetto della vita dei sudditi. Non esiste la separazione nei poteri, che sono consegnati tutti ad un singolo. Si tratta di uno stato interventista, che interviene appunto nell’economia e in altri fattori di vita. Si formarono il partito unico, i sindacati di stato nell'ambito del lavoro, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, cinema) utilizzati per ottenere i consensi; era forte la limitazione dei diritti di libertà soprattutto politiche. Veniva violato il principio di eguaglianza (es: leggi razziali).
  • (^) Lo stato contemporaneo : mira a garantire l’unità in un ecosistema pluralista e a perseguire l’uguaglianza sostanziale. Si è sviluppato come un’evoluzione dello stato liberale per esempio negli Stati Uniti, mentre in altri stati come in Italia è successivo ai regimi totalitari. Questo tipo di stato riconosce rilevanza giuridica a soggetti e gruppi diversi. Viene allargato il suffragio, con conseguente nascita di nuove istanze politiche e sociali. L’articolo 2 della costituzione dice che la repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (famiglia, scuola..).

LE FORME DI GOVERNO

MONARCHIE E REPUBBLICHE

Il monarca è una figura ereditaria mentre il presidente della repubblica viene eletto, anche se molte volte i monarchi nella storia sono stati eletti e i presidenti della repubblica eletti a vita. La fonte da cui deriva i potere li contraddistingue: nelle monarchie la forma di potere è originaria ed il sovrano è l’unico padrone dello stato, mentre nelle repubbliche la sovranità appartiene al popolo. GOVERNO ASSOLUTO E COSTITUZIONALE Nel governo assoluto il potere è dato ad un’unica persona e tutti i poteri dello stato sono esercitati da un unico soggetto direttamente o indirettamente. Il

In seguito alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si è diffusa nell’ordinamento regionale una variante della forma di governo parlamentare, alla quale si è dato comunemente il nome di forma di GOVERNO NEOPARLAMENTARE. Essa è prevista come forma di governo standard per le Regioni ordinarie, salvo la possibilità per lo statuto di disporre diversamente (art. 122). Caratteristiche:

  1. Elezione del presidente della giunta regionale a suffragio universale diretto
  2. Eletto contestualmente l’esecutivo e l’organo assembleare (per omogeneità fra presidente e organi)
  3. Non c’è bisogno della fiducia preventiva, ma si può votare la sfiducia
  4. Contestale permanenza di presidente e organi

3. LO STATO COSTITUZIONALISTA

Tipi di costituzione:

  1. Costituzione votata e concessa : la prima frutto della decisione di appositi organi collegiali, rappresentativi del corpo sociale (che assumono in genere il nome di assemblee costituenti). La seconda, frutto di una decisione unilaterale di un sovrano (a questo tipo apparteneva anche la prima Costituzione del Regno d’Italia, lo Statuto Albertino).
  2. Costituzione scritta e consuetudinaria : la prima riunisce in un unico testo scritto i principi e le regole fondamentali del sistema di relazioni istituzionali e sociali che intende regolare. La seconda, invece, è composta prevalentemente da principi e regole in gran parte nati e consolidatisi grazie a prassi e consuetudini che si sono mantenute nel tempo, ma in parte anche da atti legislativi (si pensi all’esperienza costituzionale inglese, caratterizzata da una sostanziale continuità che ha favorito la nascita e il consolidamento di regole consuetudinarie, cui nel tempo si sono affiancate anche regole scritte, a partire dalla Magna Charta del 1215).
  3. Costituzione breve e lunga : la prima si limita a porre una disciplina di carattere generale fatta più di principi che di regole specifiche. La seconda contenente invece una disciplina assai più articolata ed analitica, nella quale i principi generali trovano già un loro primo svolgimento (il che rafforza ovviamente la portata normativa delle disposizioni costituzionali).
  4. Costituzione flessibile e rigida : la prima, suscettibile di essere modificata o comunque disattesa da un’altra fonte normativa, a partire dalla legge, non prevedendosi alcun meccanismo giuridico che ne assicuri la supremazia. La seconda che, invece, prevede procedimenti speciali e aggravati per la sua modifica (procedimenti di revisione

costituzionale) e sistemi di controllo della conformità delle leggi rispetto alla Costituzione (sistemi di giustizia costituzionale).

  1. Costituzione procedurale e programma : la prima si limita essenzialmente a regolare l’esercizio dei poteri pubblici e i modi di produzione del diritto (le fonti di produzione). La seconda si arricchisce con disposizioni che intendono orientare l’azione dei pubblici poteri in funzione del raggiungimento di determinate finalità di carattere generale.
  2. Costituzione formale, vigente e materiale : la prima è rappresentata dall’insieme delle disposizioni contenute nel testo costituzionale. La seconda è individuata in quella parte della Costituzione formale che risulta effettivamente operante in quel determinato momento storico -> ci possono essere infatti parti della Costituzione formale che non trovano immediata attuazione, ma che non perdono il loro carattere di norme costituzionali, la cui attuazione può essere sempre messa in atto. La terza, invece, sarebbe l’insieme dei principi e delle prassi utilizzate dalla classe politica dominante in un determinato periodo storico. Può nascere dalla necessità di colmare alcune lacune della costituzione scritta, o per adattarla ai mutamenti storici senza però modificarla formalmente.
  3. Costituzione in senso formale : costituzione in senso normativo (1948).
  4. Costituzione in senso materiale : Costantino mortati elabora la teoria secondo cui la costituzione po essere intesa anche come insieme dei fini fondamentali a cui tende la comunità politica organizzata, che le forze perseguono.
  5. Costituzione vigente : insieme delle norme della costituzione che possono considerarsi in vigore in un determinato contesto storico.

SVILUPPI DI COSTITZUONALISMO MODERNO

Esiste una differenza fra potere costituente e costituito, il primo a definire l’istituzione di un nuovo ordinamento costituzionale, il secondo è il potere limitato dalla costituzione, che è manifestazione del potere costituente. La costituzione si quindi pone in una posizione gerarchicamente sovraordinata. Il potere costituente è proprio un potere che, perché diretto alla creazione di un nuovo ordine, non incontra limiti di sorta e che affida la formalizzazione in termini giuridici del nuovo sistema alle disposizioni costituzionali, destinate a fungere da cornice, guida e limite per l’esercizio degli altri poteri pubblici, che assumono dunque la veste di poteri costituiti. Questa risulta essere una tappa fondamentale del costituzionalismo moderno perché ribalta l’idea di un potere statuale legibus solutus, com’era sostanzialmente quello del sovrano, autorizzato ad esercitarlo in virtù di una legittimazione di origine trascendente (Il Re è tale per grazia di Dio), con l’opposta idea di un potere che ripete la sua legittimazione e i suoi limiti in

4. LINEAMENTI DELLA STORIA DELLE

ISTITUZIONI POLITICHE ITALIANE E DELLA

COSTITUZIONE

LO STATUTO ALBERTINO

La storia dell’esperienza costituzionale italiana parte dalla concessione dello statuto Albertino (1848) da parte di re Carlo Alberto Savoia, per fare in modo che la borghesia gli avrebbe permesso di mantenere la corona. In un primo momento la costituzione era relativa alla Sardegna e al Piemonte, mentre poi con la nascita del regno d’Italia (1861) si estende a tutto il regno, gradualmente. Gli istituti dello Stato-comunità erano considerati solo embrionalmente: non erano menzionate le autonomie degli enti pubblici e privati e le libertà del cittadino erano genericamente enunciate in nove articoli, con costante rinvio al legislatore che aveva il compito di fissarne i confini concreti. Tale caratteristica, unita alla flessibilità dello Statuto, rendeva le norme sui diritti del cittadino delle enunciazioni prive di qualsiasi valore nei confronti del legislatore che, in ogni momento, avrebbe potuto abrogarle. La forma di governo prevista dallo statuto Albertino era tripartita in tre soggetti, il governo, il re e il parlamento. Il governo aveva bisogno della fiducia del re, il quale ne nominava il capo, mentre non aveva bisogno della fiducia parlamentare. Il potere legislativo era in mano al parlamento, il re invece aveva quello esecutivo, esercitato attraverso il governo che formava: le leggi dovevano essere approvate dal parlamento ma promulgate dal capo dello stato (-> monarchia pura con solo importanza di re e parlamento) Art 67 comma 2 : prendeva la controfirma ministeriale, quell’istituto in base al quale si stabilisce che tutti gli atti che vengono approvati devono essere controfirmati dal ministro che li ha proposti. Questo istituto ha messo in atto un movimento che ha spinto a trasformarsi lo statuto stesso, che si è andato a distaccare alla forma di stato duale per avvicinarsi maggiormente al governo, il quale aveva iniziato preventivamente a chiedere la fiducia al parlamento. Il re non aveva voluto l’istituto per questo motivo, ma perché voleva l’immunità tipica dello Stato assoluto. Vi fu quindi una trasformazione graduale da monarchia costituzionale a monarchia parlamentare. Nonostante ciò vari atti e fenomeni testimoniano la sopravvivenza di caratteristiche tipiche di un regime monarchico costituzionale. Si fa riferimento, in particolare, al celebre proclama di

Moncalieri (20 novembre 1849) con cui il re ed il suo Governo si appellano agli elettori sciogliendo la Camera dei Deputati che si rifiutava di approvare il trattato di pace con l'Austria. Il processo che portò al definitivo affermarsi della forma parlamentare di governo si concluse, in definitiva, soltanto con la proclamazione di Roma capitale d’Italia. Alla scena politica si affianca la nascita di una nuova classe sociale, il proletariato, nato dall’affermazione del capitalismo, che dà a sua volta vita a nuove istanze politiche e sociali. Questi capirono ben presto che per rivendicare i diritti era necessario avere influenza nel governo, cosa che era impossibile senza l’allargamento del suffragio. L’evoluzione storica dello statuto confermò la sua debolezza, data dalla grande flessibilità, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti e le libertà dei cittadini, che si affievolirono piano piano finché col fascismo andarono a crollare. Con Giolitti, nei primi del 900, la pressione della classe proletaria fa si che venga introdotto per la prima volta il suffragio universale maschile. In poco meno di 10 anni il numero di italiani votanti triplicò. Approfittando dell’estensione del suffragio, si fecero strada i primi partiti di massa e alle elezioni del 1919 trionfano i nuovi partiti socialisti e popolari.

IL VENTENNIO FASCISTA

Nel 1922 avvenne la marcia su Roma, il colpo di stato fascista, che diede il potere a Benito Mussolini. In tal modo la corona violò, non solo, la norma consuetudinaria che non le permetteva di rifiutare l’emanazione dei decreti di emergenza proposti ad essa dal Governo, ma anche quella che le precludeva la scelta del primo ministro in una corrente di minoranza assoluta in Parlamento quale era il partito fascista. Il primo atto che manifestò la volontà del fascismo di trasformare il regime italiano da democratico-liberale in dittatoriale, fu la creazione (nel 1923) della "Milizia volontaria per la sicurezza nazionale", che introdusse ufficialmente nello Stato una milizia di parte. Le successive essenziali tappe della trasformazione dello Stato furono le seguenti:

  1. Con le elezioni del 24 si inverte totalmente il funzionamento del sistema parlamentare anche grazie alla legge acerbo, che aveva l’obiettivo di garantire la più elevata governabilità possibile a scapito di qualsiasi forma di rappresentanza. Con questa legge infatti 2/3 dei seggi della camera andavano al partito che aveva ottenuto più del 25% dei voti.

La fine dell’esperienza del regime si fa risalire al 43, precisamente al 24 luglio, giorno in cui il gran consiglio del fascismo invitava il Sovrano ad assumere il comando delle Forze armate di terra, di mare e dell’aria secondo l’art. 5 dello Statuto del Regno. Viene nominato nuovo Capo del Governo il maresciallo Badoglio, e inoltre un Governo formato da militari e da funzionari di esclusiva sua fiducia e non rappresentativo del Partito Nazional Fascista: implicita è dunque la rottura con il regime sino allora vigente, evidenziata in modo clamoroso non solo dall’arresto di Mussolini e di una serie di esponenti fascisti, ma soprattutto dai primi provvedimenti del nuovo Governo. Viene così defascistizzato il governo da parte del nuovo primo ministro Badoglio, in modo da ripulire il governo da quelle istituzioni tipiche del fascismo. Nel frattempo arrivarono le milizie tedesche in Italia che aiutarono il duce a fondare la repubblica di Salò, dividendo l’Italia in due parti al sud con il regno del sud, al nord con appunto la suddetta repubblica. Con l’ armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943 la sede del governo diventa prima Brindisi, poi Salerno, con l’uscita dalla guerra dell’Italia. Il territorio nazionale viene progressivamente liberato dalle Forze alleate, dando vita a un regime di vera e propria occupazione militare nelle aree in cui era necessario, mentre nelle altre si procede all’attribuzione delle funzioni di governo alle autorità italiane, ma sempre sotto la permanente vigilanza degli Alleati. Il patto di Salerno : Stipulato nell’aprile del 1944 per l’assoluta necessità di rafforzare e rendere più rappresentativo il Governo italiano, in una situazione così drammatica. Secondo questo patto, infatti, il Sovrano si impegna a ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica, nominando il proprio figlio Umberto Luogotenente del Regno. Al tempo stesso, le forze rappresentate nel Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) accettano a loro volta di impegnarsi a livello governativo, rinviando la soluzione della questione istituzionale alle future determinazioni di una Assemblea costituente, eletta dal popolo dopo la fine delle ostilità belliche. Prima costituzione provvisoria : In questo decreto, si stabilisce il rinvio della scelta istituzionale tra monarchia e repubblica alle determinazioni della futura Assemblea costituente, impegnandosi a garantire nel frattempo una tregua istituzionale. Si prevede che, in via provvisoria, la fonte normativa primaria sarà rappresentata da decreti legislativi adottati dal Governo e sanzionati dal Luogotenente Seconda costituzione provvisoria : decide anzitutto di affidare ad un apposito referendum popolare, da tenersi contemporaneamente alle elezioni

per l’Assemblea costituente, la scelta fra Monarchia e Repubblica. In secondo luogo, si stabilisce che, per tutto il periodo necessario alla creazione della nuova Costituzione, il Governo sarà politicamente responsabile dinanzi all’Assemblea costituente. In terzo luogo, si prevede che durante i lavori dell’Assemblea, il Governo continuerà a disporre del potere legislativo, salvo che in materia costituzionale, elettorale e di approvazione di trattati internazionali. A Badoglio viene posta quindi la cosiddetta questione istituzionale, ovvero della eventuale trasformazione del regno d’Italia in una repubblica, affidando la scelta ad un apposito referendum popolare, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per la Assemblea costituente. Vittorio Emanuele III, nell’immediata vigilia del referendum istituzionale, abdica il 9 maggio 1946 e pone quindi la premessa per la proclamazione a Re del figlio Umberto. L’esito del referendum del 2 giugno 1946 è a favore della Repubblica, seppure senza uno scarto particolarmente rilevante. Questo determinò la prima grande caratteristica del nuovo assetto costituzionale e l’Assemblea costituente procedette pertanto all’elezione del Presidente provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola. Il problema principale del nuovo governo era attribuire la funzione legislativa siccome non c’era il parlamento cosa che viene fatta con il decreto legge 151 del 44, secondo cui le leggi venivano inserite in dei decreti che venivano promulgati dal luogotenente del regno ma avevano efficacia provvisoria, rimanendo in vigore fino alla creazione di un parlamento che doveva approvarli o no (decreti legislativi luogotenenziali). Si impegnava poi a non promulgare atti che potessero mettere a repentaglio la questione istituzionale. Le caratteristiche fondamentali della costituzione: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1). Il principio della sovranità popolare sta a significare che, nel nuovo sistema costituzionale, tutti gli organi di governo avranno una legittimazione proveniente dal popolo che, in quanto titolare della sovranità, è in grado di attribuirne l’esercizio ad altri soggetti, nel rispetto delle specifiche disposizioni costituzionali. In questo ambito si parla in particolare della categoria degli organi costituzionali, che sono nel nostro sistema costituzionale, oltre al corpo elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, e la Corte costituzionale. Sono tutti organi che hanno un rapporto più o meno diretto con il popolo, sono cioè organi rappresentativi -> sono poi organi titolari della funzione di indirizzo politico e sono indispensabili al corretto funzionamento del sistema costituzionale (organi necessari). Infine, non

anche se non hanno mai abitato in Italia o pagato contributi. Chi è all’estero temporaneamente (per minimo tre mesi) per motivi di studio, lavoro o salute può votare. I requisiti negativi della capacità elettorale (comma 4) -> il diritto di voto può essere limitato solo per:

  • (^) Incapacità civile = come minore età, interdizione e inabilitazione -> parziale limitazione della capacità di intendere e di volere (con la legge Basaglia 180 del 1978 viene riconosciuto il diritto di voto ad interdetti e inabili).
  • (^) Sentenze penali irrevocabili di condanna = condanne di particolare gravità, che siano definitive, possono escludere il diritto di voto.
  • (^) Indegnità morale = condizione del soggetto che la costituzione qualifica come indegnità morale, ovvero coloro che erano ex fascisti oppure discendenti della casa Savoia -> oggi hanno perso efficacia. Altri casi decaduti: i falliti, coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o chi ha perso il diritto all’esercizio ai pubblici uffici. Secondo l’articolo 22 della Costituzione NESSUNO può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, come avveniva durante il fascismo per coloro che esprimevano dissenso nei confronti del regime. Elettorato attivo = capacità di votare. Elettorato passivo = capacità di essere eletto -> per essere eletto deputato si devono avere 25 anni, senatore 40 anni e presidente della repubblica 50 anni.

6. IL PARLAMENTO (162)

È il secondo organo costituzionale che caratterizza la nostra forma di governo: è un sistema bicamerale (art. 55), che si caratterizza della camera dei deputati e il senato della repubblica e viene definito bicameralismo perfetto (o paritario). Le camere hanno le stesse funzioni e prerogative ma esistono alcune lievi differenze, fra cui la distinzione sull’elettorato passivo (età in cui si può essere eletti) e la differenza numerica dei membri (camera 400 deputati - senato 200 membri + senatori a vita, coloro che hanno grandissimi meriti in diversi ambiti, nominati dal presedente della repubblica come componenti che non terminano il loro mandato quando termina la legislatura, ma per dimissioni o

per decesso -> sono al massimo 5 + presidenti emeriti che sono senatori di diritto). Prima della riforma che è andata a ridurre il numero dei parlamentari, essi erano 630 deputati e 315 senatori. La scelta del bicameralismo, voluta dai partiti cattolici, fu preferita a quella del monocameralismo, sostenuto dai partiti della sinistra, che non volevano che ci fosse una duplicazione delle funzioni. Venne scelta la soluzione di compromesso del bicameralismo perfetto, con durate differenti per le due camere, 5 anni alla camera dei deputati e 6 al senato, cosa venuta poi meno. Si scelse questa soluzione innanzitutto per il peso della tradizione prefascista e inoltre per una certa diffidenza verso formule che richiamassero troppo le istituzioni del regime fascista. Casi di parlamento in seduta comune : elezione del presidente della repubblica, elezione dei membri del consiglio superiore della magistratura che spettano al parlamento, elezione dei membri della corte costituzionale e messa in stato di accusa del presidente della repubblica -> le altre funzioni, come la fiducia, vengono esercitate in modo distinto.

LO STATUS DI PARLAMENTARE

Per assumere lo status di membro del Parlamento occorre che non sussistano cause di ineleggibilità e per conservarlo occorre che non sussistano cause di incompatibilità:

  • (^) Le cause di ineleggibilità: rendono nulla l’elezione e si verificano quando mancano i requisiti per l’elettorato passivo e quando le condizioni personali o le funzioni svolte dal candidato gli consentirebbero una indebita influenza sull’elettorato.
  • (^) Le ipotesi di incompatibilità: tendono ad evitare che l’eletto eserciti contemporaneamente funzioni tra loro inconciliabili e pongono l’obbligo di opzione tra le due cariche. La verifica dei poteri , che avviene per mezzo della Giunta delle elezioni di ciascuna Camera, investe tutte le questioni relative all’elettorato passivo, quelle relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e quelle relative alla regolarità delle operazioni elettorali. La decisione è dell’Assemblea, che decide definitivamente solo i casi che essa ritiene irregolari. Lo status di parlamentare importa una serie di limitazioni , e una serie di guarentigie , o garanzie: Le limitazioni sono poste dall’art. 98 della costituzione, il quale stabilisce che i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento, non possono conseguire

di garantire la perfetta continuità tra il precedente parlamento e quello risultante delle nuove elezioni. Le camere in prorogatio = poteri limitati alla ordinaria amministrazione ossia agli atti costituzionalmente necessari e non differibili. Le camere non possono eleggere il Presidente della Repubblica.

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

L’articolo 64 stabilisce che ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti = più elevata della maggioranza semplice a tutela delle minoranze. La norma protegge l’autonomia del parlamento nel suo complesso e di ciascuno dei suoi due rami rispetto all’altro. I regolamenti delle due Camere molto spesso sono simili: Tali regolamenti, quelli che abbiamo tutt’oggi, sono stati approvati nel 1971, ispirati ad una marcata accentuazione della diversità dei ruoli della maggioranza e delle opposizioni per garantire funzionalità ed efficienza all’azione della prima e per dare vita ad uno statuto dell’opposizione a garanzia delle minoranze. I regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche sull’organizzazione interna e sul funzionamento delle due Camere e sul comportamento dei loro membri e degli estranei che vengono in contatto con esse. Solo le leggi costituzionali possono imporre modificazioni dei regolamenti delle camere-> la Costituzione ha introdotto una riserva di regolamento parlamentare che impedisce l’intervento di altre fonti di rango sub- costituzionale e in particolare delle leggi ordinarie. La corte costituzionale ha affermato l’insindacabilità sotto il profilo costituzionale, dei regolamenti parlamentari in quanto espressione di piena autonomia delle Camere e ha escluso qualsiasi sindacato esterno da parte dell’autorità giudiziaria sui comportamenti disciplinati dai regolamenti parlamentari e ha ammesso una capacità integrativa delle norme costituzionali da parte dei regolamenti parlamentari.

IL PROBLEMA DELL’INSINDACABILITÀ DEGLI INTERNA

CORPORIS ACTA

Ci si chiede se e in che misura i procedimenti interni al Parlamento siano o meno rilevanti all’esterno. Il principio dell’insindacabilità degli interna corporis acta è legato storicamente, insieme ad altri strumenti, alla lotta del Parlamento per la propria affermazione nei confronti del potere regio. oltretutto in presenza di una Costituzione rigida , la funzione di difesa dell’indipendenza dei poteri è svolta proprio dalla carta costituzionale, in quanto contiene le norme sul

funzionamento interno al parlamento, il quale deve osservarle in quanto di rango inferiore alla costituzione. In forza di tali argomenti, parte della dottrina, subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ha sostenuto la possibilità di sindacato della Corte costituzionale sugli interna corporis acta, anche se in realtà la giurisprudenza costituzionale non ha fino ad oggi accolto tale tesi e non ha mai affermato di poter operare un controllo diretto nei confronti dell’attività interna delle Camere.

LE FUNZIONI DELLE CAMERE

  • Funzione legislativa -> per approvare le leggi statali - disciplinata dagli art 70-74 e all’interno dei regolamenti parlamentari.
  • Funzione di controllo -> il parlamento verifica l’operato del governo. Composta da:
  • (^) Interrogazione : ha l’obiettivo di avere notizie sulla posizione che il governo intende assumere riguardo un fatto specifico. Viene posta per iscritto e la risposta può essere scritta o orale.
  • (^) Interpellanza : ha l’obiettivo di avere informazioni sulle posizioni del governo in questioni di carattere generale e più ampio. Viene posta in forma scritta ma occorre rispondere in Assemblea. E’ ammessa la possibilità di replica. - (^) Le inchieste : Secondo l’articolo 82 ogni camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando fra i componenti una commissione formata per rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, con l’obiettivo di accertarsi di specifiche responsabilità di natura politica. La commissione di inchiesta svolge le sue attività con poteri ampi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il potere dell’inchiesta è un potere esercitato in Italia con poco frutto a causa del difetto di collaborazione fra parlamento e amministrazioni pubbliche e anche per il fatto che le commissioni per rispettare la proporzionalità rispetto ai gruppi parlamentari devono essere necessariamente numerose. Ciascuna camera può disporre di inchieste, che possono essere composte da soli deputati o senatori ( inchiesta monocamerale ) o da una commissione mista, che occorre istituire con una legge ( inchiesta bicamerale ). - Funzione di indirizzo -> serve a indirizzare l’azione politica del governo. Composta da:
  • (^) Mozione : presentata da un gruppo di 8 persone al senato o 10 alla camera, suscita una discussione ed una deliberazione della camera su questioni inerenti all’attività di governo, che viene vincolato politicamente.