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riassunto simone parte 4, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

riassunto del compendio simone parte 4

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 26/07/2018

sandy123
sandy123 🇮🇹

6 documenti

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PARTE IV
UNIONE EUROPEA E STATI MEMBRI
1)LE COMPETENZE DELL’UNIONE
Per quanto riguarda le competenze dell’unione, vige il principio delle competenze di
attribuzione, in virtù del quale l’unione, a differenza dei singoli stati membri, può operare solo in
quei settori e per quelle finalità esplicitamente previsti dai trattati. Ciò perché l’unione non è un
soggetto originario di diritto internazionale come i singoli stati ma è un soggetto derivato ovvero
dispone solo di quei poteri che gli stati membri, titolari della “competenza delle competenze”,
hanno deciso di conferirle rinunziandovi espressamnete.
Tale principio si desume dall’art 13 par 2 tue ai sensi del quale “ciascuna istituzione agisce nei
limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati” e dall’art 5 co 2 tue ai sensi del quale “in
virtù del principio di attribuzione, l’unione agisce esclusivamente nei liniti delle competenze che le
sono attribuite dagli stati membri nei trattati con la conseguenza che qualsiasi competenza non
attribuita all’unione nei trattati appartiene agli stati membri”.
Gli artt da 2 a 6 del tfue prevedono 2 diverse tipologie di competenze dell’ue:
-le competenze esclusive quando i trattati attribuiscono all0ì’u una competenza esclusiva in un det
settore, solo l’unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli stati membri
possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’unione oppure per dare attuazione agli atti
dell’unione. (l’u ha competenza esclusiva nei settori: unione doganale, definizione delle regole di
concorrenza necessaria al funzionamento del mercato interno, politica monetaria, conservazione
delle risorse biologivhe del mare, politica commerciale comune);
-competenza concorrente: quando i trattati attribuiscono comp concorrente con quella degli stati
membri in un det settore, l’u e gli stati membri possono adottare atti giuridicamnete vincolanti.
Gli stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’unione non ha esercitato la
propria. (vi rientrano: mercato interno, politica sociale, coesione economica sociale e territoriale,
agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, spazio di libertà
sicurezza e giustiiza, problemi comuni in materia di sanità pubblica).
-residuano le azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione degli stati membri (i settori
di tali azioni sono: tutela e miglioramento della salute umana, indistria, cultura, turismo, istruzione,
gioventù e sport, protezione civile e cooperazione amministrativa).
Al fine di definire i limiti delle competenze nazionali e europpe, sono stati elaborati due principi
fondamentali: il principio di sussidiarietà e il principio di proporzione.
*l principio di sussidiarietà è contenuto nell’art 5 par 3 tue, il quale afferma che nei settori che non
sono di sua esclusiva competenza l’unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri, a livello
centrale, a livello regionale o locale, ma possono essere meglio conseguiti a livello di unione.
(quando in sostanza l’azione dell’ue è considerata più efficace di quella nazionale).
Dal tenore della disposiz, emerge dunque che l’intervento dell’unione in via sussidiaria è soggetto
a diversi presupposti:
-è previsto solo per le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell’unione;
-l’unione potrà intervenire sempre che l’azione prevista abbia una dimensione europea;
-vi dovrà essere la presunzione dell’insufficienza degli stati a risolvere lo specifico problema;
-vi dovrà essere la presunzione dell’esigenza dell’intervento dell’unione per una migliore soluzione
dello stesso.
Il princiipo di sussidiaroetà è poi strettamente connesso al princ di prossimità ex art 1 co 2 e 10 tue,
in base al quale le decisioni dell’unione sono prese il più vicino possibile ai cittadini dell’u.
Il principio, in sostanza, appare intenzionato a far salvo il pieno rispetto delle competenze locali
anche a discapito di quelle centrali e nazionali.
*il principio di proporzionalità, invece, è contenuto all’art 5 par 4 co 1 del tue e stabilisce che il
contenuto e la forma dell’azione dell’unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi dei trattati. In sostanza tale principio afferma cge l’unione deve utilizzare mezzi
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PARTE IV

UNIONE EUROPEA E STATI MEMBRI

1)LE COMPETENZE DELL’UNIONE

Per quanto riguarda le competenze dell’unione, vige il principio delle competenze di attribuzione , in virtù del quale l’unione, a differenza dei singoli stati membri, può operare solo in quei settori e per quelle finalità esplicitamente previsti dai trattati. Ciò perché l’unione non è un soggetto originario di diritto internazionale come i singoli stati ma è un soggetto derivato ovvero dispone solo di quei poteri che gli stati membri, titolari della “competenza delle competenze”, hanno deciso di conferirle rinunziandovi espressamnete. Tale principio si desume dall’art 13 par 2 tue ai sensi del quale “ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati” e dall’art 5 co 2 tue ai sensi del quale “in virtù del principio di attribuzione, l’unione agisce esclusivamente nei liniti delle competenze che le sono attribuite dagli stati membri nei trattati con la conseguenza che qualsiasi competenza non attribuita all’unione nei trattati appartiene agli stati membri”. Gli artt da 2 a 6 del tfue prevedono 2 diverse tipologie di competenze dell’ue: -le competenze esclusive quando i trattati attribuiscono all0ì’u una competenza esclusiva in un det settore, solo l’unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’unione oppure per dare attuazione agli atti dell’unione. (l’u ha competenza esclusiva nei settori: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessaria al funzionamento del mercato interno, politica monetaria, conservazione delle risorse biologivhe del mare, politica commerciale comune);

  • competenza concorrente : quando i trattati attribuiscono comp concorrente con quella degli stati membri in un det settore, l’u e gli stati membri possono adottare atti giuridicamnete vincolanti.

Gli stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’unione non ha esercitato la propria. (vi rientrano: mercato interno, politica sociale, coesione economica sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, spazio di libertà sicurezza e giustiiza, problemi comuni in materia di sanità pubblica). -residuano le azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione degli stati membri (i settori di tali azioni sono: tutela e miglioramento della salute umana, indistria, cultura, turismo, istruzione, gioventù e sport, protezione civile e cooperazione amministrativa). Al fine di definire i limiti delle competenze nazionali e europpe, sono stati elaborati due principi fondamentali: **il principio di sussidiarietà e il principio di proporzione. *** l principio di sussidiarietà è contenuto nell’art 5 par 3 tue, il quale afferma che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale o locale, ma possono essere meglio conseguiti a livello di unione. (quando in sostanza l’azione dell’ue è considerata più efficace di quella nazionale). Dal tenore della disposiz, emerge dunque che l’intervento dell’unione in via sussidiaria è soggetto a diversi presupposti: -è previsto solo per le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell’unione; -l’unione potrà intervenire sempre che l’azione prevista abbia una dimensione europea; -vi dovrà essere la presunzione dell’insufficienza degli stati a risolvere lo specifico problema; -vi dovrà essere la presunzione dell’esigenza dell’intervento dell’unione per una migliore soluzione dello stesso. Il princiipo di sussidiaroetà è poi strettamente connesso al princ di prossimità ex art 1 co 2 e 10 tue, in base al quale le decisioni dell’unione sono prese il più vicino possibile ai cittadini dell’u. Il principio, in sostanza, appare intenzionato a far salvo il pieno rispetto delle competenze locali anche a discapito di quelle centrali e nazionali. *il principio di proporzionalità, invece, è contenuto all’art 5 par 4 co 1 del tue e stabilisce che il contenuto e la forma dell’azione dell’unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. In sostanza tale principio afferma cge l’unione deve utilizzare mezzi

legislativi adeguatti e proporzionali. E al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (giurisprudenza). *L’applicazione di questi princip i trova senso compiuto nel protocollo allegato al trattato sul funzionamento dell’ue che si compone di nove articoli. L’art 1 del protocollo dispone che ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare la commissione prima di proporre un atto legislativo, effettua ampie consultazioni che devono tener conto della dimensione regionale e locale delle azioni previste. In seguito trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificativi ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell’unione. Ai sensi dell’art 5 tali progetti sono motivati e sono accompagnati da una scheda contente elementi che consentano una valutazione complessiva. Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del parlamento europeo, del consiglio e della commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il suddetto progetto non sia conforme al princ di sussidiarietà. Qualora tali pareri evidenziano il mancato rispetto del principio e rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai paelamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato. Nel caso in cui l’atto richieda la procedura legislativa ordinaria, e qualora i pareri motivati che

evidenziajo il mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentano almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Anche la corte di giustizia svolge il suo ruolo, essendo chiamata a pronunciarsi sui ricorsi per violazione del princ di sussidiarietà proposti da uno stato membro o trasmesso da quest’ultimo a nome del suo parlamento nazionale. *Vediamo cmunque che la rigidità del principio delle competenze di attribuzione è stata mitigata dalla corte di giustizia che con i suoi interventi ha dato un’interpretazione estensica ai poteri delle istituzioni pur in mancanza di uno specifico testo al riguardo. Vediamo che inizialmente l’art 308 tce, oggi 352 tfue, riconosceva alla comunità il potere di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere gli scopi previsti dal trattato, anche quando tali mezzi non sono espressamente previsti dal trattato (teoria dei poteri impliciti). Questa doveva essere una norma di applicazione essezionalissima limitata ai problemi del funzionamento del mercato comune di cui però ne è stato fatto un uso molto vasto. Con il trattato di lisbona, la portata di questa norma è stata precisata in modo più dettagliato e riprende la cd clausola di flessibilità inserita nel testo della costiutzione europea del 2004. Questa ribadisce che se un’azione dell’unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della commissione e previa approvazione del parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Rispetto alla disciplina precedente, questa volta si richiede che la flessibilità sia contenuta nel quadro delle politiche individuate di trattati, anziché nell’amibito del funzionamento del mercato comune. Sono escluse quelle politiche che perseguono l’obiettivo della promozione della pace e del benessere dei popoli, quelle dell’unione economica e monetaria così come la politica estera e di sicurezza comune. L’attivazione della clausola di flessibilità richiede, altresì, la previa approvazione del parlamento europeo anziché la semplice consultazione e l’attenzione dei parlamenti nazionali da parte della commissione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Il consiglio se ritiene che le condizioni di parteciapzione non siano soddisfatte, indica le disposizioni per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. *nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in seguito all’abolizione del sistema dei pilastri, si trovano forme semplificate di cooperazione rafforzata. Gli art 82 e 83 tfue configurano la possibilità che, secondo la procedura legislativa ordinaria, il parlamneto europeo e il consiglio possono adottare direttive tese al ravvicinamento delle leglislazioni degli stati membri in materia penale, sia sostanzoale che processuale. Entrambe le disposizioni riconoscono però ad uno stato membro la possibilità di attivare il cd freno di emergenza, allorchè, ritenga che un progetto di direttiva incida su aspetti fondamnetali del proprio ordinamento giuridico penale. In tal caso, lo stato può chiedere che il consiglio europeo sia investito della questione con l’effetto di sospendere la procedura legislativa ordinaria fino a 4 mesi. Entro questi mesi l’istituzione è chiamata a manifestare la propria volontà sul progetto proposto. Se il consiglio europeo si esprime per il consenso, la procedura legislativa riprende regolarmente il suo corso, in caso contrario la proposta si considera decaduta. In quest’ultima ipotesi il trattato predispone una sorta di “acceleratore” teso a contrastare i potemziali effetti del freno di emergenza disponendo che, nel caso non si dovesse trovare un accordo, in seno al consiglio europeo, e la procedura ordinaria non potesse essere ripresa, un minimo di nove stati membri può decidere di instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione. Tale cooperazione risulta semplificata perché, affinchè essa si ritenga concessa è sufficiente che gli stati ne informino il parlamento europeo il consiglio e la commissione.+gli art 86 e 87 tfue riconoscono al consiglio, con delibera all’unanimità, secondo una procedura legislativa speciale, la

possibilità rispettivamente di istituire una procura europea e di adottare misure riguardnti la cooperazione operativa tra le autorità di polizia degli stati membri. Similmente agli art 82 e 83, le disposizioni sanciscono che, in mancanza di unanimità in seno al consiglio, un gruppo di almeno nove stati membri può chiedere che il consiglio europeo sia investito del progetto proposto e che, nel caso in cui il distacco rimanga, un terzo o più degli stati membri può decidere di instaurare una cooperazione rafforzata, ancora una volta informandone il parlamneto europeo, il consiglio e la commissione.

*Per quanto concerne la cooperazione strutturale permanente, limitatamente alla politica di sicurezza comune e di difesa comune si hanno forme diverse di cooperazione rafforzata. Si tratta della circostanza in cui gli stati membri, che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, si fini di missioni più impegnative, instaurano una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’unione. Detta cooperazione, dispone che gli stati membri, che desiderano partecipare, notificano la loro intenzione al consiglio e all’alto rappres dell’unione. Entro tre mesi dalla notifica, il consiglio a maggiornza qualificata e previa consultazione dell’alto rappr, adotta una decisione che istiutisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l’elenco degli stati membri partecipanti. Se uno stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni, su questo tipo di cooperazione, il consiglio può adottare una decisione a maggioranza qualificata che sospende la partecipazione di questo stato. Se, invece, uno stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturale permanente notifica la sua decisione al consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello stato membo in questione termina.

2)La funzione giudiziaria dell’unione europea

Il sistema della tutela giurisdizionale comprende due tipi di ricorsi: -i ricorsi diretti (trattasi di goirisdizione contenziosa), che si caratterizzano per l’azione diretta dei soggetti interessati davanti alla corte di giustizia dell’ue. Sono: il ricorso per inadempimento, il ricorso per carenza, i ricorsi in materia di resp extracontratte di controversie tra l’unione e i suoi agenti, o quelli attivati in virtù di una clausola compromissoria; -i ricorsi indiretti (giurisd nn contenziosa), proposti dinanzi ai giudici nazionali e successivamente portati all’esame della corte di giustizia dell’unione europea, si risolvono in sostanza nel procedimento di rinvio pregiudiziale.

  1. Il ricorso per inadempimento o infrazione (giurisdizione avente ad oggetto il comportamneto degli stati) è un ricorso diretto e si tratta del giudizio della corte di giustizia dell’ue sulla violazione degli obblighi degli stati membri derivanti dai trattati e dagli atti vincolanti delle istiuzioni. La violazione può riguardare sia un’azione che una condotta omissiva dello stato membro. Ex artt 258 259 tfue, la procedura d’infrazione è promossa (unicamente) dalla commissione o da uno stato membro. La corte di giustizia ha stabilito, infatti, che è irricevibile il ricorso d’annullamento proposto da una persona fisica o giuridica. In tali casi, infatti, la commissione non ha l’obbligo di avviare un procedimento ex art 258 tfue ma dispone al riguardo di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in senso determinato. -Rispetto alla procedura promossa dalla commissione, questa è compotente a promuovere la procedura dinanzi alla corte quando reputa che uno stato membro abbia violato gli obblighi derivanti dai trattati. Dopo aver posto lo stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, emette un parere. Se lo stato non si conforma a tale parere nel termine fissato, questa potrà adire la corte di giustizia dell’ue ex art 258 tfue.

L’art 260 tfue pone però a carico degli stati membri un nuovo obbligo giuridico, avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della corte (pocar9. Qualora lo stato non si conformasse a tale obbligo, sarebbe possibile l’instaurazione di un nuovo giudizio per far constatare una nuova violazione del trattato. Infatti la norma dispone una prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stato si sia reso inottemperante all sentenza della corte. Distinguiamo anche qui: -una fase precontenziosa in cui la commissione invia una lettera di messa in mora evidenziando una serie di raccomandazioni volte a porre fine all illecito e consente allo stato inadempiente di presentare le sue osservazioni. Se lo stato persiste nel suo comportamneto illecito, non rispettando la sentenza di inadempimento, la commissione può adire la corte. La stessa precisa l’importo della somma o della penalità da versare; -una fase contenziosa che si attiva nel caso in cui lo stato membro non si è conformato alla sent della corte. In tal caso quest’ultima può comminargli il pagamento di una somma forfettaria. Il quantum è individuato sulla scorta di due parametri: una somma forfettaria uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo che verrà maggiorata in base alla gravità e alla durata dell’infrazione, la somma ottenuta moltiplicata per un altro coefficiente fisso che rivela il peso specifico dello stato membro della comunità, sulla base del suo pil e del num di voti di cui lo stato disponen seno al consiglio. Infine vediamo che il procedim davanti alla corte ha per oggetto i fatti contestati nella lettera di messa in mora della commissione allo stato membro e nel succ parere motivato, avendo quest’ultimo la funzione di delimitare l’oggetto della controversia, non può essere ulteriormente

ampliato nel corso del giudizio.

2)per quanto concerne il ricorso di annullamento e per carenza. Siamo nell’ambito della giurisdizione della corte avente ad oggetto il comportamento delle istituzioni dell’unione nell’emanazione di atti vincolanti. Questo comportamento può formare oggetto di controversia sia sotto il profilo attivo che sotto l profilo omissivo: infatti, nel caso in cui una violazione del trattato si concretizza nell’emanazione di atti illegittimi si potrà avviare un ricorso di annullamento, se si concretizza nell’emanazione di atti dovuti invece la procedura presvista è quella del ricorso per carenza. A)rispetto al ricorso di annullamento , questo può essere avviato quando la violazione del trattato da parte di una istiuzione dell’ue si concretizza nell’emanazione di atti illegittimi. Ex art 263 tfue, in tale ricorso, la corte esercita il controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del consiglio, sugli atti della commissione e della bce che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del parlamento europeo e del consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Gli atti impugnabili sono quindi solo quelli che hanno effetti vincolanti. Stando all’orientamneto giurisprudenziale della corte, la disposizione in esame non va interpretata nel senso di far rientrare nel novero degli atti impugnabili solo le direttive, i regolamenti e le decisioni, ma tutti quegli atti miranti a produrre effetti giuridici. Ciò significa che anche le deliberazioni del consiglio, le comunicazioni della commissione, una dichiarazione del tribunale di primo grado o una semplice lettera, possono costituire oggetto di annullamento se producono efficacia vincolante nei confronti dei terzi. Restano eslclusi pertanto le raccomandazioni ed i pareri, non solo perché è così disposto dalla norma in esame ma anche perché non rappresentano la manifestazione definitiva ed ultima della volontà dell’organo e non costituiscono una manifestazione di volontà rivolta verso l’esterno. L’art. 263 tfue attribuisce la legittimazione a proporre ricorso alla corte di giustizia per far dichiarare l’illegittimatà di un atto emanato dalle istituzioni dell unione a due categorie di soggetti: -le istiuzioni dell’unioni (parlamento, consiglio e commissione) e gli stati membri, che son odefiniti ricorrenti privilegiati in quanto non devono dimostrare che un atto illegittimo li tocchi direttamente per poter adire la corte, ma possono agire in qualsiasi situazione.

Una posizione particolare assumono la bce, la corte dei conti e il comitato delle regioni, legittimati a proporre ricorso solo per la salvaguardia delle proprie prerogative. -le persone fisiche e giuridiche che possono proporre ricorso al tribunale e non alla corte. Vengono definiti ricorrenti non privilegiati perché possono proprorlo solo nel caso in cui gli atti di cui si chiede di dichiarare l’illegittimità li riguardano direttamente e individualmente. Può riguardare dunque una decisione rivolta ad altre persone fisiche o giuridiche, un regolamento e una decisione rivolta ad uno o più stati. E mentre nel caso delle decisioni, la dimostrazione di un interesse differenziato per legittimare il ricorrente ad agire è più agevole, nel caso dei regolamenti, che hanno portata generale, sorgono maggiori difficoltà proprio per la dimostrazione dell’interesse individuale. Su questo punto però ha provveduto l’art 263 tfue che limita le condizioni di ricevibilità del ricorso alla dimostrazione del solo interesse diretto: qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Si tratta dunque di atti di portata generale di natura non legislativa. L’intervento della corte di giustizia in proposito è stato costante. In particolare la corte nella sent Plaumann c commissione ha chiarito che anche quando un soggetto non sia esplicitamemte destinatario di una decisione, la stessa lo riguarda individualmente quando lo tocchi in base a determinate qualità personali tali da distinguerlo dalla generalità degli altri attori, identificandolo quindi come destinatario. Il punto principale è che non ha importanza la denominazione dell’atto, ma la sua caratteristica sostanziale. I soggetti destinatari dell’atto sono identificabili sulla base di uan situazione specifica di ciascuno di essi.

Ciò che la corte ha sempre escluso, però, è la possibilità per il singolo o la persona fisica di proporre un ricorso avverso un regolamento o una direttiva di portata geerale, che si rivolgeva cioè ad un numero indefinito di soggetti. In questo caso, anche se una persona poteva esseree colpita in qualche modo da quel provvedimento, il fatto che esso fosse diretto ad una pluralità indefinita di soggetti non consnetiva di individuarla come persona individualmente interessata, requisito principale per poter adire la corte ex art 263 tfue. Vi è comunque una tesi minoritaria di un tribunale che con la sent del 3 maggio 2002 ha fornito una interpretazione ampiamente estensiva del concetto di persona individualmente interessata. Secondo il tribunale, infatti, “ una persona fisica o giuridica deve essere considerata individualmente interessata ad una disposizione comunitaria avente portata generale che la riguarda direttamente se la disposizione di cui trattasi incide in modo certo ed attuale sulla sua situazione giuridica restringendo i suoi diritti o imponendo degli obblighi”. L’esistenza di una pluralità di soggetti individualmente iteressati non può in alcun modo costituire un ostacolo alla facoltà della persona fisica o giuridica di proporre ricorso per richiedere l’annullamento di un atto. Tornando al ricorso, questo è sottoposto a un termina di decanda di sue mesi dalla pubblicazzione o notificazione dell’atto, in mancanza della notificazione il termine decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto. Tuttavia, ai sensi dell’art 277 tfue, ciascuna parte dopo lo spirare del termine ex art 263, può incvocare dinanzi alla corte di giustizia dell’unione l’inapplicabilità di un atto di portata generale, adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’unione. Si tratta in tal caso della cd eccezione di invalidità senza limiti temporali che può essere esercitata solo in via incidentale e durante un procedimento pendente dinanzi al giudice dell’unione. Tale azione, inoltre, deve riguardare un atto fondato su altre disposizioni dei trattati diverso da quello di cui si contesta la validità. È uno strumento di tutela per gli stati, le istituzioni, le persone fisiche o giuridiche la cui ricevibilità la cui ricevibilità è subordinata all’esistenza di un vincolo diretto tra la fattispecie offetto del ricorso principale e l’atto a portata generaledi cui si richiede l’inapplicabilità. I provati però solo dimostrando di essere pregiudicati dall’atto in questione potranno provare il loro interesse ad agire. Rispetto ai vizi degli atti dell’unione ex art 263 co 2 tfue sono: -incompetenza quando l’istuzione che ha emanato l’atto non aveva il potere di emanarlo (si distingue tra incompetenza, territoriale, temporale e per materia);

3)Per quanto concerne le controversie in materia di resp extracontrattuale , l’art 268 tfue dispone che la corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’art 340 tfue 2 e 3 comma, ossia quelli causati dalle istituzioni o dagli organi dell’unione nell’esercizio delle loro funzioni. La competenza della corte di giustizia riveste un particolare interesse soprattutto sotto il profilo del diritto che la corte è chiamata ad applicare. Tale diritto deriva da una fonete estranea ai trattati: la legislazione degli stati membri. Il richiamo a tale legislazione pero non viene fatto nella sua interezza ma solo in relazione ai principi comuni ai vari sati membri in materia di responsabilità extracontrattuale. Gli elementi fondamentali su cui si basa la resp extracontratt dell unione sono costituiti dai presupposti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla corte di giustizia come principi generali comuni ai diritti degli stati membri. Dal punto di vista soggettivo, la corte ha messo in evidenza l’importanza del comportamento colposo ed ha rilevato nelle sue pronunce che in caso di comportamenti illegittimi delle istiuzioni, per potersi riscontrare una responsabilità extracontrattuale, devono essere soddisfatte varie condizioni: l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alla istituzioni, la reale esistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamneto stesso ed il danno lamentato. Va sottolineato che affinchè sussista una resp dell’unione per i danni commessi sai suoi agenti è necessario un rapporto interno e diretto con l’istituzione. Solo in questo caso si potrà adire la corte di giustizia, in caso contrario verrà adito il giudice ordinario. La responsabilità dell’unione esiste anche come conseguenza dell’emanazione di atti normativi illegittimi, nell’ambito del ricorso di annullamneto, anche se non risulta automatico l’attribuzione dell’obbligo di risarcimento a carico dell’unione; l’azione di riscarcimento e quella di annullamento sono indipendenti ed autonome.

Dal punto di vista oggettivo, invece, va precisato che si presuppone ai fini della determinazione della responsabilità extracontrattuale, un danno certo e reale oltre che il rapporto di causalità diretto. La giurisprudenza ha anche ammesso che nel danno risarcibile va incluso il lucro cessante, il danno morale e gli interessi. Il termine per la proposizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale è di 5 anni dal verificarsi del fatto dannoso, così come prevede l’art 43 dello statuto della corte di giustizia dell’ue. L’unica particolarià riguarda la bce che deve risarcire i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni ex art 340 co 3 tfue. Si tratta di una competenza esclusiva della bce voluta con la riforma del trattato che esclude l’ue che non sempbrerebbe responsabile del risarcimento dei danni cagionati dalla bce.

4)Rispetto alle competenze residue della corte in materia contenziosa, questa è competente:

  • a risolvere qualsiasi controversia tra stati membri, qualora tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso ex art 273 tfue. Tuttavia la competenza della corte è limitata sia dal punto di vista dell’oggetto che deve essere in connessione con il trattato, sia da quello dei soggetti della controversia che devono essere solo gli stati membri; -a pronunciarsi poi sulle controversie tra l’unione ed i suoi agenti ex art. 270 tfue. In questo caso legittimati a introdurre il ricorso sono principalmente i funzionari, ovvero tutti quei soggetti che sono in qualche modo vincolati alle istituzioni. Le azioni di ricorso dei dipendenti sono rivolte contro le istituzioni e sono per lo più dirette ad ottenere la fissazione della retribuzione, il risarcimento dei danni arrecati per il ritardo nella corresponsione degli arretrati o l’inquadramento; possono riguardare questioni di carriera, benefici sociali, il regime disciplinare e qualsiasi altra questione attinente al funzionario. Tali azioni possono essere promosse anche dalla stessa unione avverso i dipendenti e la corte di giustizia ha competenza in merito al risarcimento dei danni subiti dall’unione e provocati per colpa grave dai dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni; -a pronunciarsi sulle controversie realtive alla banca europea per gli investimenti ex art 271 tfue.

La corte dispone infatti di una competenza in merito all’esecuzione degli obblighi degli stati membri derivanti dallo statuto della banca, simile a quella relativa al comportamento degli stati nell’esecuzione del trattato disciplinato dagli artt 258 e ss tfue., e il consiglio dei governatori della banca dispone di poteri analoghi a quelli riconosciuti alla commissione nell’ambito del ricorso ex art 258 tfue. La corte è inoltre competente a conoscere dei ricorsi contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione della banca e può essere adita per l’annullamento di dette deliberazioni. Il testo dell’art 271 prevede poi un’ulteriore competenza della corte, quella di conoscere delle controversie in materia di esecuzione da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dallo statuto del sebc e della bce. Il consiglio della bce dispone di poteri ananloghi a quelli riconosciuti alla commissione, dall’art 258 tfue in tema di adempimenti degli stati membri;

  • poi avverso le decisioni con cui sono comminate sanzioni è possibile ricorrere alla corte di giustizia alla quale è attribuita una giurisdizione piena, nel senso che può valutare sia la legittimità dell’atto che la sua opportunità, procedendo, se del caso, a modificare l’importo della sanzione; -infine, l’art 272 tfue stabilisce che la corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’unione o per conto di questa. Affinchè la corte possa intervenire è indispensabile che la clausola compromissoria sia redatta per iscritto, lo stesso regolamento di procedura della corte prevede che quando una controversia le è sottoposta in virtù di questo articolo, i ricorsi devono essere corredati di una copia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di dir pubblico o privato stipulato dall’unione o per conto

di essa, ovvero di una copia del compromesso intervenuto tra gli stati membri interessati. Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile di riferimento è generalmente contenuto nello stesso contratto che riporta la clausola compromissoria; come la corte ha avuto modo di affermare nella sentenza 318781 COMMISSIONE C co.de.mi, le stipulazioni contrattuali che esprimono la volontà comune delle parti devono prevalere su qualsiasi altro criterio. In mancanza di una esplicita previsione la corte dovrà applicare principi di diritto internazionale privato.

5)ricorso indiretto, il rinvio pregiudiziale Ai sensi dell’art 267 tfue, la corte di giustizia dell’unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: sull’interpretazione dei trattati e sulla validità degli atti compiuti dalle istiuzioni, dagli organi o dagli organismi dell’unione. Scopo di tale attribuzione di competenza è di assicurare l’uniforme interpretazione de diritto dell’unione per una sua corretta ed uniforme applicazione. La competenza pregiudiziale implica che, nelle ipotesi in cui sorga un dubbio sull’interpretazione di una disposizione di dirtiito ue o sulla validità di un atto in un processo nazionale, è necessaria una pronuncia della corte di giustizia prima che un giudice nazionale sospenda il processo e operi un rinvio alla corte di giustizia. Solo dopo che sia stata emanata la sentenza, viene riaperto il processo interno e il giudice nazionale decide con propria sentenza il caso, conformandosi alla sentenza della corte di giustizia. Nello specifico, il rinvio pregiudiziale può riguardare: -la corretta interpretazione da attribuire a diposizioni del trattato o ad atti di diritto derivato. La funzione interpretativa può avere anche ad oggetto le precedenti sentenze della corte, gli accordi internazionali conclusi dall’unione, nonché le convenzioni stipulate dagli stati membri nel quadro dell’ordinamento dell’unione. Compito della corte è quello di chiarire e precisare la portata ed il significato della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata al momento della sua entrta in vigore; -la validità di un atto di diritto dell’unione derivato. La corte in questo caso è tenuta a verificare che l’atto rispetti tutte le regole giuridiche applicabili nel quadro dell’ordinamento giuridico dell’unione. La competenza della corte è:

-quando un’identica questione sia già stata oggetto di pronuncia da parte della corte in un precedente procedimento o si è formato sul punto una giurisprudenza costante; -quando le norme hanno un senso chiaro ed univoco, per cui non vi è alcuna ragione per cui debba essere richiesta un’interpretazione pregiudiziale da parte della corte. Si tratta della cd teoria dell’atto chiaro. Sulla base di queste sent, rispettivamente del 62 e dell’81, nel 2000 è stato poi introdotto un procedimento semplificato nell’ambito delle domande di pronuncia pregiudiziale. In pratica tale innovazione consente alla corte di statuire con ordinanaza motivata quando una questione è identica ad una questione sulla quale la corte ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione non dia adito a dubbi ragionevoli o possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. Tuttavia, secondo quanto sostiene la corte di giustizia, le suddette deroghe non trovano ragion d’essere riguardo le questioni di validità di un atto, seppure in caso di constatata invalidità da parte della corte di disposizioni simili. Molti atti, apparentemente analoghi possono rivelarsi invece diversi in relazione al contesto giuridico e al merito. Di conseguenza, di fronte alle divergenze dei giudici nazionali sulla validità degli atti che potrebbero compromettere le certezze del diritto e l’unità dell’ordinamento giuridico, l’unico organo adatto a pronunciarsi è la corte di giustizia. [per quanto concerne il rinvio pregiudiziale della corte costituzionale, tale rinvio è ammesso anche per tale corte con l’ordinanaza del 15 aprile 2009 n 103 e comporta la sospensione del giudizio in via principale sino alla completa definizione della questione pregiudiziale. Tale considerazione si basa su quanto affermato dalla stessa corte e cioè che la corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di giustizia costituzionale nell’ordinameto interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art 234, terzo paragrafo del trattato ce ora 267 tfue e in

particolare una giuisdizione di unica istanza (in quanto avverso le sue decisioni non sono previste impugnazioni): essa pertanto, nei giudizi di legittimità promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla corte di giustizia ce; che in tali giudizi, a differenza di quelli promossi in via incidentale, questa corte è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia. Tuttavia l’orientamneto della corte costituz all’epoca vigente viene poco dopo ribaltato e la legittimazione alla proposizione del rinvio è estesa anche ai giudizi in via incidentale come osservato nelll’ordinanza del 18 luglio 2013 n.207. la corte infatti afferma che in caso di contrasto tra una norma nazionale ed una norma comunitaria priva di efficacia diretta, contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla corte di giustizia e nell’impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale spettando poi a questa corte valutare l’esistenza di un contrasto insanabile in via interpretaativa e, eventualmente, annullare la lex incompatibile con il diritto comunitario.] -in merito alla questione relativa all’indivisuazione dell’organo giurisdizionale abilitato ad interloquiere con la corte di giustizia, quest’ultima ha affermato che deve trattarsi di un organo che riveste una nozione europea e non anzionale; ciò significa che la definizione di organo giurisdizionale nazionale non tiene conto della nozione nazionale (talvolta le due nozioni potrebbero non coincidere). La corte ha chiarito i criteri ai quali si attiene per valutare se l’organo che effettua il rinvio pregiudiziale sia o meno una giurisdizione. La corte prende in considerazione diversi elementi: -l’origine legale dell’organo; -il suo carattere permanente; -l’obbligatorietà della sua giurisdizione; -la natura contraddittoria del procedimento; -il fatto che l’organo applichi norme giuridiche; -che si aindipendente. Può quindi rientrare in questa definizione qualsiasi organo giudiziario, sia esso ordinario che speciale e a prescindere dalla denominazione assunta nell’ordinamento nazionale purchè possa i requisti elencati. Va rilevato che alla corte spetta unicamnete l’interpretazione dei trattati e degli atti dell’unione, mentre ai giudici nazionali solo l’applicazione di questi.

Una volta avutasi l’interpretazione pregiudiziale della questione interpretativa, la causa ritorna al giudice interno per la decisione sul caso.

Per ciò che attiene agli effetti della sentenza interpretativa emanata dalla corte, è opportuno chiarire che: -essa vincola il giudice nazionale che dovrà eventualmente disapplicare la norma in contrasto con la norma dell’unione;

  • il valore vincolante della pronuncia pregiudiziale si impone anche ai giudici che dovessero esaminare il caso in una successiva fase della procedura; questi ultimi devono tener conto delle statuizioni della corte anche se possono, qualora lo ritengano opportuno, riproporre una questione pregiudiziale; -per quanto concerne gli effetti nel tempo della sentenza il principio generale è quello che essa esplica i suoi effetti ex tunc, vale a dire al momento dell’entrata in vigore delle norme interpretate. Tuttavia la stessa corte, in casi eccezionali può limitare tale principio; -la sentenza avrà, inoltre, la sua efficacia anche al di fuori del contesto che l’ha provocata, per diventare vincolante nei confronti di altri giudici che saranno tenuti, in futuro ad applicarla. Essa costituisce un precedente giurisprudenziale vincolante per gli altri giudici, anche di paesi diversi. Ovviamente la linea interpretativa fornita dalla corte può sempre essere rivista in un momento successivo. Una sentenza sulla validità dell’atto, invece, produce solo una invalidità dello stesso, con la conseguenza che l’atto –pur ritenuto invalido dalla corte- non viene eliminato dall’ordinamento. Solo l’istituzione che ha emanato l’atto è competente a procedere al suo annullamento; ciò non

toglie che, oltre ad essere vincolante per il giudice del rinvio, costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare tale atto non valido ai fini di una decisione che esso debba emettere. Per quanto riguarda gli effetti nel tempo anche qui si applica il princ dell’irretroattività. Infine,vediamo che la giurisdiz non contenziosa della corte vale anche per la funz consultiva che essa svolge. Es art 218tfue par11 “parlam comm consiglio o stato membro possono chiedere il parere della corte circa la possibilità di un accordo con le disposizioni dei trattati. Se la corte esprime parere negativo, l’acc può entrare in vigore solo con la modifico dello stesso o on caso di revisione dei trattati.

  1. Rapporti tra diritto dell’unione europea e diritto degli stati membri

Il rapporto tra il dir dell’ue e il dir degli stati membri è un rapporto di integrazione in quanto essi non si trovano in una reciproca correlazione paritaria ma l’ordinamento dell’unione tende ad integrarsi nell’ordinamento interno. Ciò anche perche l’ordinamento dell’unione non costiuisce un sistema chiuso ed autosufficiente. Questa stretta correlazione è rafforzata anche dal cd obbligo di leale collaborazione sancito all’art 4 par 3 tue in base al quale gli stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure si carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’unione. Questa integrazione ha dato vita a numerosi fenomeni di contrasto tra le diverse disposizioni dettate dai due ordinamenti. In particolare, le questioni sollevate da un eventuale contrasto sono: -quella di stabilire in primo luogo quali disposizioni del diritto dell’unione devono considerarsi ad efficacia diretta; -nelle situazioni conflittuali, quella di stabilire quali disposizioni debbano prevalere. Entrambe le questioni sono state più volte affrontate dalla corte di giustizia dell’ue che ha affermatp due principi di fondamnetale importanza: quello della diretta efficacia del diritto dell’unione e quello del primato del diritto dell’ue.

A)Secondo il principio della diretta efficacia del diritto dell’unione , qualora una disposizione del trattato o un atto dell’unione presenta determinate caratteristiche, esso crea diritti ed obblighi a favore dei privati, i quali sono legittimati ad esigere, davanti alle giurisdizioni nazionali, la stessa

Per rimediare a tali problemi di carattere discriminatorio, la corte ha fatto ricorso a due mezzi di efficacia indiretta delle direttive : interpretazione conforme e la tutela risarcitoria. -in base al principio dell’interpretazione conforme, tutti gli organi nazionali sono tenuti ad interpretare il proprio diritto interno in modo quanto più compatibile con le prescrizioni del diritto dell’unione, anche se queste non sono direttamente efficaci. Contrariamente al caso della diretta efficacia in cui il giudice disapplica la norma interna confliggente con la norma europea, con l’interpretazione conforme egli applica pur sempre la norma interna ma interpretandola in modo aderente a quella europea. Egli cioè seleziona tra tutti i significati possibili della norma interna, quelli che appaiono maggiormente conformi all’oggetto ed allo scopo della direttiva. In tal modo è assicurato un effetto orizzontale indiretto alle direttive le cui norme vengono mediatamente apllicate dal giudice nazionale ai rapporti privati, temperndo quindi le conseguenze discriminatorie connesse all’esclusiobe degli effetti diretti orizzontali nei rapporti interpretativi. Resta fermo, in ogni caso, il principio secondo cui il giudice non potrà mai procedere ad un’interpretazione contra legem delle norme nazionali; -quando invece il risultato prescritto da una direttiva non può essere raggiunto mediante interpretazione, può attivarsi in via residuale il rimedio risarcitorio a patto che sussistano 3 condizioni: che la direttiva abbia lo scopo di attribuire diritti ai singoli, che la violazione commessa sia grave e manifesta e che vi sia un nesso causale tra l’inadempienza dello stato e il danno sofferto. Anche tale rimedio però non è privo di limiti, in considerazione del fatto di accordare al soggetto una somma per i danni subiti in conseguenza del mancato recepimento della direttiva non significa la reintegrazione nella posizione giuridica soggettiva che egli poteva vantare in virtù della direttiva.

È chiaro che la tutela risarcitoria può considerarsi un rimedio accessorio e consolatorio. -per quanto riguarda infine la diretta efficacia delle decisioni invece dal momento che il trattato istiutivo tace in tale materia, la maggior parte della dottrina ha elaborato la tesi secondo cui l’efficacia dipende dal tipo di decisione considerata. Se la decisione ha come destinatari individui singoli essa è obiettivamente efficace anche per il carattere di atto amministrativo che essa assume. Se invece la decisione è rivolta agli stati membri, questi sono obbligati adottare provvedimenti di attuazione ma, a diffrenza delle direttive, non sono liberi di scegliere la forma o il mezzo di esecuzione essendo tutto ciò previsto già dalla decisione. È proprio questo aspetto che rende la decisione obiettivamente efficace e immediatamente applicabile. La corte infine ha negato qualsiasi efficacia orizzontale ad una decisione indirizzata agli stati membri e non trasposta negli ordinamenti nazionali.

B) con l’espressione primato del diritto dell’unione europea si intende quel principio per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto dell’u e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde. Tale principio fu affermato per la prima volta nella famosa sentenza costa c enel con cui la corte affermò: -che con l’stituzione della comunità gli stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti i loro poteri sovrani e cretao un complesso d diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi; -tale limitazione di sovranità ha come corollario l’impossibilità per gli stati di far prevalere contro tale ordinamento un provv unilaterale ulteriore e se ciò accadesse sarebbe scosso lo stesso fondamento giuridico dell’unione. Nella sent 106/77 simmenthal la corte fu ancora più esplicita affermando che in forza del principio della preminenza del diritto dell’unione, le disposizione del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri non solo di rendere ipso jure inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente ma anche di impedire la valida formazione di nuovi atti l egislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie.

Inoltre il giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza di propria iniziativa qualsiasi diposizione contrastante con la legislazione nazionale anche posteriore senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o medinate qualsiasi altro procedimento costituzionale.