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riassunto della seconda e terza parte del compendio simone edizione ultima 2018
Tipologia: Appunti
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1)Le fonti dell’ue
Circa le fonti dell’ue, una prima distinzione da fare è tra FONTI SCRITTE E FONTI NON SCRITTE. Tra le FONTI SCRITTE, il dirtto dell’ue si distingue in dir originario e derivato: -il diritto originario comprende i trattati istitutivi e di modifica delle comunità europee ovvero trattati ce, ceca, ceea, atto unico europeo, tratt di maastricht, amsterdam, nizza, lisbona ed atti di adesione a cui si aggiunge la carta dei diritti fondamentali dell’unione che è posta sullo stesso piano dei trattati). Tale diritto rappresenta una fonte di primo grado del diritto europeo infatti le norme che vi sono contenute formano il quadro giuridico istituzionale dell’unione e non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni dell’unione. -il diritto derivato comprende invece tutti gli atti giuridici emanati dalle istituzioni per la realizzazione degli obiettivi dei trattati. Sia atti tipici (regolamednti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri) sia atipici (accordi interistuzionali, modus vivendi, dichiarazioni comuni, comunicazioni, codici di condotta, libri verdi e libri bianchi). Questo è una fonte di secondo grado in quanto gli atti che lo costituiscono sono gerarchicamente subordinati ai trattati. Bisogna cmq precisare che i trattati istituivi non prevedono alcuna forma di gerarchia degli atti dell’unione né per diveristà di rango, né per valore formale. L’unica gerarchia prevista è tra atti di base e atti di attuazione o esecuzione, nell’ambito della quale l’atto di attuazione o esecuzione che deve essere emanato nei limiti della delega conferitadall’atto di base, è posto al secondo livello, mentre l’atto di base al primo. Rispetto alle FONTI NON SCRITTE, queste inve sono costiutite dai principi generali, fonte di diritto primario, sia ricavabili dalle tradizioni comuni degli stati membri sia propri dell’ue. Bisogna inoltre dire che l’ordinamento giuridico dell’unione presenta la caratteristica di risultare completamente autonomo rispetto a quello degli stati membri. Il principio di autonomia rappresenta il principio cardine ed è stato elaborato dalla corte di giustizia delle comunità europee nella sent van gend e loos al fine di evitare che il diritto dell’u venisse svuotato nei suoi contenuti da disposizioni nazionali e di garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio dell’unione europea. Tale autonomina però non implica una netta separazione o una semplice sovrapposizione con gli ordinamenti degli stati membri. Anzi, a differenza di quanto avviene tra ordinamento interno ed ordinamento internazionale, nel caso dell’unione europea si instaura una stretta integrazione e interdipendenza tra i due ordinamenti. Ciò si può desumere: -in primo luogo dal fatto che tra i due ordinamenti vi è comunità di soggetti, dal mom che i soggetti dell’ordinamento interno sono anche i destinatari delle norme europee; -in secondo luogo è riscontrabile una comunità di poteri in quanto gli organi dell’unione possono talvolta emettere dei comandi che operano direttamente sui soggetti di diritto interno; -infine è rilevabile una comunità di garanzie, perche sia i soggetti dell’unione che quelli di diritto interno possono adire direttamnete gli organi giurisdizionali ed ottenere il rispetto delle norme europee. Visto che questa stretta integrazione potrebbe condurre a situazioni di conflitto tra norme europee e disposizioni naz, la corte di giustiza ha elaborato i due principi cardine che regolano i rapporti tra ordinamento ue e ordinam degli stati membri: il princ della diretta applicabilità del diritto dell’ue e quella della preminenza del dir dell’ue rispetto alla norma conflittuale statale anche se posteriore.
A) Andando ad analizzare nello specifico le FONTI PRIMARIE , ( il diritto originario) come detto, queste sono costituite dai TRATTI E ATTI DI MODIFICA, dai PRINCIPI GENERALI e dalla CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE.
-Rispetto ai TRATTATI , il nucleo principale dell’ordinamento giuridico dell’unione è rappresnetato dai trattati che hanno istituito le comunità europee e l’unione europea, vale a dire: -l’atto costituivo della ceca; (unico a durata limitata) -gli atti costituivi della CEE e dell’EURATOM; -il trattato istitutivo dell’unione europea. A questi atti si aggiungono quelli che nel corso del tempo hanno modificato o integrato le disposizioni originarie: -trattato sulla fusione degli esecutivi -decis del consiglio del 70 che ha instaurato il regime di risorse della Comunità -il trattato di lussemburgo -la decis del 76 con la quale il consiglio ha introdotto lìelezione dei membri del parlamento a suffragio universale diretto -l’atto unico europeo -il tarttato di maastricht e i protocolli allegati -i trattati di amsterdam, nizza e lisbona (tue tfue) -A questi vanno aggiunti i vari trattati di adesione. -Per quanto riguarda invece i PRINCIPI GENERALI , con tale espressione si vuole indicare sia i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli stati membri, sia quelli derivanti dall’interpretazione sistematica da parte del giudice delle norme e dei principi non scritti e del relativo ordinamento. Riguardo alla prima categoria basti pensare al principio di ugaglianza, non discriminazione, sussidiarietà e proporzionalità, leale cooperazione e il principio di precauzione. Per la maggior parte però i principi sono di derivazione giurisprudenziale questo perché la corte non è abilitata a legiferare ma è choamata ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Questo da vita a un copioso diritto non scritto. Ne è prova il fatto he la violazione di princ generali è motivo di ricorso in annullamento innanzi alla corte di giustizia dell’ue ex art 263 tfue. I principi generali, inoltre, possono avere una duplice funzione: a)integrativa quando intervengono per ccolmare le lacune che attengono alla disciplina di una determinata materia; b)interpretativa, nel senso che possono essere utilizzati per definire l’ambito delle norme dell’unione, laddove questo non possa essere desunto in maniera univoca dall’interpretazione letterale del testo. Essi funzionano come parametri per accertare la legittimità di atti o di comportamenti di un’istituzione o uno stato membro e possono essere così sintetizzati: -principio di uguaglianza, sancito come principio fondamentale dell’ordinamento europeo dalla corte di giustizia. Uno dei suoi corollari è il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, contenuto nell’art 18 tfue da sempre interpretato dalla corte nel senso che impone di non trattare in modo diverso situazioni simili o in modo identico situazioni differenti. Le violazioni possono essere anche indirette: ad es il principio si considera violato quando la discriminazione pur essendo fondata su elementi diversi dalla nazionalità stessa di fatto conduce allo stesso risultato. Il principio di eguaglianza deve dunque garantire un’uguaglia sostanziale e non meramente formale (sent marshall). -il principio della certezza del diritto il cui profilo principale riguarda la trasparenza dell’attività dell’amministrazione, per cui la normativa dell’unione deve essere chiara e la sua applicazione prevedibile per i destinatati; -il principio del legittimo affidamento che viene in rilievo in 3 ipotesi: nell’ipotesi di modifica improvvisa della disciplina, la cui violazione può costituire motivo di invalidità della disciplina subentrale; quando l’amm fa nascere nell’interessato un’aspettativa ragionevole fonfata; in tema di revoca di atti individuali illegittimi, revoca che può essere possibile entro un termine ragionevole e tenuto conto del legittimo affidamento maturato dal destinatario. -il principio di proporzianalità che permette di verificare la legittimità di un atto imponente un obbligo in base alla sua idoneità o necessità rispetto agli obiettivi che si vogliono conseguire;
La Corte di giustizia dell’UE ha la facoltà di interpretare i trattati. Essa non opera invece un controllo di validità, la quale è determinata dal diritto internazionale. In determinate circostanze, la Corte di giustizia dell’UE ammette che le disposizioni del diritto primario possano essere invocate dinanzi a essa dai privati. Le disposizioni devono avere effetto diretto e il loro contenuto deve essere chiaro, preciso e non soggetto a condizioni.
I cittadini, inoltre in caso di violazione dei diritti fondamnetali imputabile all’unione, avrebbero adito la corte dei diritti dell’uomo solo nelle ipotesi in cui fossero state già perseguite senza successo tutte le vie di ricorso interno. Nel giugno del 2010 venne elaborato un progetto di accordo che incontrò il parere sfavorevole della corte di giustizia che inevitabilmente frnò l’ottismismo che si era cretao intorno al dibattito giuridico relativo alla prossimità di adesione dell’unione alla cedu. (problema autonomia unione).
-il dibattito sulla diretta applicabilità articoli cedu Rispetto alla posizione della giurisprudenza, il rinvio alla cedu operato dall’art 6 par 2 ha sollecitato il dibattito relativo alla collocazione delle norme della convenzione nell’ordinamento interno, dibattito che in un primo momento è stato risolto con la posizione a favore della diretta applicabilità degli articoli cedu nel sistema nazionale. tale impostazione, non trovando in seguito il sostegno della corte costituzionale ha assunto una portata molto più ristretta cristallizzandosi nella soluzione poi accolta dalla stessa corte costituzionale con le note sent 348 e 349 2007, confermate in seguito dalla sent 80/11. La corte in sostanza ha affermato che con l’adesione ai trattati comunitari, l’italia è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, si natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità nelle materie oggetto dei trattati medesimi con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamnetali garantiti dalla Costituzione. La cedu invece non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamnete applicabili negli stati contraenti. Essa è configuarbile come un trattato internazionale multilaterale da cui derivano obblighi per gli stati contraenti ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, da cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti per tutte le autorità interne degli stati membri. Correttamente il giudice a quo ha escluso di poter risolvere il conflitto della norma censurata con una norma cedu, come interpretata dalla corte di strasburgo, procedendo egli stesso alla disapplicazione della norma interna asseritamente non compatibile con la seconda. La posizione assunta dalla corte cost è stata in un primo mom condivisa dalla corte di giustizia dell’unione con una causa avente ad oggeto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte, in virtu dell’art 267 tfue in cui ha sostenuto che ai sensi dell art 6 par 3 i diritti fondamentali così come garantiti dalla cedu e quali risultanti dalle tradizioni costiutzionali comuni degli stati membri, fanno parte del diritto del lue in quanto principi generali. Tale disposizione del trattato ue consacra la giurisprudenza costante della corte secondo la quale i diritti fondamnetali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la corte garantisce l’osservanza. Tuttavia, l’art 6 par 3 tue, non disciplina il rapporto tra la cedu e gli ordinamenti giuridici degli stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale. Pertanto il rinvio operato dall art 6 par 3 tue alla cedu non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta
-spetta poi al consiglio europeo, previa consultazione del parlamento europeo e della commissione adottare a maggioranza semplice una decisione favorevole alle modifiche. Segue poi la convocazione di una convenzione da parte del presidente del consiglio europeo. La convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di stato o di governo degli stati membri, del parlamento europeo e della commissione esamina i progetti di modifica (nel caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata la bce) e adotta una raccomandazione a una conferenza di rappresentanti dei governi degli stati membri. Qualora le modifiche siano meno rilevanti, il consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice e previ approvazione del parlamento europeo di non convocare la convenzione e dare direttamente mandato ad una conferenza di rappresentanti dei governi degli stati membri; -la conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri è convocata dal presidente del consiglio al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Occorre sottolineare che le modifiche entreranno in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli stati membri conformemente alle rispettive norme costiutzionali. Qualora il termine di due anni dalla firma del trattato di modifica, i quattro quinti degli stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più stati abbiano incontrato difficoltà nella procedura di ratifica, la questione è sottoposta al consiglio europeo. La procedura di revisione semplificata, invece, prevede due ipotesi: -nella prima ipotesi ex art 48 par 6 tue, è il consiglio europeo che, su proposta del governo di qualsiasi statomembro o del parlamento o della commissione, intesa a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del tfue relative alle politiche e alle azioni interne dell’unione, può approvare direttamnete tali modifiche (senza l’intervento di una conferenza intergovernativa).
Ciò con una decisione adottata all’unanimità, previa consultazione del parlamento, della commissione e della bce (nel caso di modifiche nel settore monetario), che entrerà in vigore solo dopo l’approvazione degli stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Tale tipo di procedura esclude una revisione sull’estensione delle competenze attribuite all’unione; -nella seconda ipotesi ax art 48 par 7 tue si èresenta la cd clausola passerella secondo cui quando il trattato sul tfue o il titolo v del tue prevedono che il consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in un determinato caso, il consiglio europeo con una decisione consente al consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in quel settore o in quel det caso. Questo passaggio da una procedura di voto ad un’altra è consentito anche quando il trattato sul funzionam dell’ue prevede che il consiglio adotti atti legislativi con la procedura legislativa speciale. In tal casi il consiglio europep può adottare una decisione che consenta l’emanazione di tali atti secondo la proc legislat ordinaria. In entrambi i casi, le iniziative di modifica del tfue e del tue sono adottate dal consiglio europeo e trasmesse ai parlamenti nazionali. Se vi è opposizione anche di un solo parlamento nazionale, questa deve essere notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione e la decisione di modifica
del consiglio europeo non può essere adottata. In assenza di opposizione, la decisione di modifica è approvata. Il consiglio europep delibera sempre all’unanimità previa approvazione del parlamneto europeo, che si pronuncoa a maggioranza dei membri che lo compongono.
°Rispetto alle FONTI SECONDARIE (il diritto derivato),