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Risposta quaestiones, Appunti di Diritto Canonico

Risposta quaestiones di diritto canonico

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 21/10/2025

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ginevra-de-almeida-zilio 🇮🇹

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1) I 5 CARATTERI GIURIDICI DELLA POTESTà
La potestà pontificia è connotata dai seguenti Caratteri Giuridici:!
1. Ordinaria: Con questo termine di tipo tecnico, s’intende che il Romano Pontefice è Titolare di
una potestà derivata dal Suo essere Titolare del Munus Petrinum;!
2. Piena: S’intende che, secondo il Principio espresso dal Can 1404, il Romano Pontefice, non
riscontra nell’Ordinamento delle Autorità Umane che lo possano giudicare (Prima Sedes a
nomine iudicatur); sulla base di tale principio, nel Libro dei Processi si scrive che una volta che
il Papa ha emesso o confermato una sentenza od una decisione (Pontifex posti manus sui)
non è possibile fare appello o ricorso contro questa decisione, tranne che al Papa stesso, ad
Papam medium informatum (secondo un’opinione di Paolo Sarpi)
3. Suprema: Essa si pone correlativamente alla caratteristica della Plena Potestas e prevede che
nell’Ordinamento non vi sia alcuna Autorità superiore al Romano Pontefice che possa
giudicarne la persona;
4. Universale: Essa prevede che il Romano pontefice, in quanto Vescovo di Roma, abbia una
Potestà senza limiti territoriali e quindi non solamente sul Territorio della Diocesi di Roma;
5. Immediata: Essa, precisata esplicitamente dal Concilio Vaticano I del 1869-1870, prevede che
il Romano pontefice, a dierenza di quanto sostengono le posizioni eterodosse che ritengono
necessaria o la mediazione giuridica di un Organo Locale o l’approvazione (c.d. Exequatur,
cioè si esegua) dello Stato per far entrare in vigore gli Atti Papali, nell’esercizio delle Sue
Funzioni non debba sottostare ad alcuna mediazione, nemmeno dei Vescovi (c.d.
Episcopalismo)!
2) IL COLLEGIO EPISCOPALE
Nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 336 si legge: «Il Collegio dei Vescovi, il cui capo
è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e
della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane
perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure
soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale».!
Per Diritto Divino Positivo, nell’Ordinamento a livello costituzionale accanto al Munus Petrinum,
esiste anche il Collegio Episcopale.!
Nel passato, alcuni Storici del Diritto, si sono interrogati sul motivo in base al quale ai Vescovi
fosse associato il concetto della Collegialità. Durante il Concilio Vaticano II, i padri conciliari
appartenenti alla Corrente Curialista, più legati all’Intoccabilità delle Prerogative Individuali del
Papato Romano, discussero in maniera ampia sulla Natura della Collegialità Episcopale insistendo
sul fatto che la Collegialità non doveva essere intesa in senso giuridico bensì analogico. Da tali
discussioni traspariva il fatto che l’insieme dei Vescovi, Successori degli Apostoli, possono essere
qualificati, imperfettamente, con il termine giuridico romano e di derivazione greca, presente nel
Nuovo Testamento, Duodecim [Dòdeka=dodici].!
Il termine ∆ώδεκα rappresenta un insieme compatto di persone ed è un termine dal profondo
significato biblico nell’Antropologia Religiosa, essendo simbolo di perfezione e manifestazione,
nel passaggio dal precedente al Nuovo Testamento, delle XII Tribù d’Israele.!
Per tale motivo sia nel Nuovo Testamento sia nella Letteratura Protocristiana, i XII Apostoli sono
concepiti come Successori delle XII tribù d’Israele.!
3) LA COLLEGIALITà EFFETTIVA E AFFETTIVA
LA COLLEGIALITà EFFETTIVA
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1) I 5 CARATTERI GIURIDICI DELLA POTESTà

La potestà pontificia è connotata dai seguenti Caratteri Giuridici:

  1. Ordinaria: Con questo termine di tipo tecnico, s’intende che il Romano Pontefice è Titolare di una potestà derivata dal Suo essere Titolare del Munus Petrinum;
  2. Piena: S’intende che, secondo il Principio espresso dal Can 1404, il Romano Pontefice, non riscontra nell’Ordinamento delle Autorità Umane che lo possano giudicare (P rima Sedes a nomine iudicatur); sulla base di tale principio, nel Libro dei Processi si scrive che una volta che il Papa ha emesso o confermato una sentenza od una decisione ( Pontifex posti manus sui ) non è possibile fare appello o ricorso contro questa decisione, tranne che al Papa stesso, ad Papam medium informatum (secondo un’opinione di Paolo Sarpi)
  3. Suprema: Essa si pone correlativamente alla caratteristica della Plena Potestas e prevede che nell’Ordinamento non vi sia alcuna Autorità superiore al Romano Pontefice che possa giudicarne la persona;
  4. Universale: Essa prevede che il Romano pontefice, in quanto Vescovo di Roma, abbia una Potestà senza limiti territoriali e quindi non solamente sul Territorio della Diocesi di Roma;
  5. Immediata: Essa, precisata esplicitamente dal Concilio Vaticano I del 1869-1870, prevede che il Romano pontefice, a differenza di quanto sostengono le posizioni eterodosse che ritengono necessaria o la mediazione giuridica di un Organo Locale o l’approvazione (c.d. Exequatur , cioè si esegua) dello Stato per far entrare in vigore gli Atti Papali, nell’esercizio delle Sue Funzioni non debba sottostare ad alcuna mediazione, nemmeno dei Vescovi (c.d. Episcopalismo )

2) IL COLLEGIO EPISCOPALE

Nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 336 si legge: «Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale». Per Diritto Divino Positivo, nell’Ordinamento a livello costituzionale accanto al Munus Petrinum, esiste anche il Collegio Episcopale. Nel passato, alcuni Storici del Diritto, si sono interrogati sul motivo in base al quale ai Vescovi fosse associato il concetto della Collegialità. Durante il Concilio Vaticano II, i padri conciliari appartenenti alla Corrente Curialista, più legati all’Intoccabilità delle Prerogative Individuali del Papato Romano, discussero in maniera ampia sulla Natura della Collegialità Episcopale insistendo sul fatto che la Collegialità non doveva essere intesa in senso giuridico bensì analogico. Da tali discussioni traspariva il fatto che l’insieme dei Vescovi, Successori degli Apostoli, possono essere qualificati, imperfettamente, con il termine giuridico romano e di derivazione greca, presente nel Nuovo Testamento, Duodecim [Dòdeka=dodici]. Il termine ∆ώδεκα rappresenta un insieme compatto di persone ed è un termine dal profondo significato biblico nell’Antropologia Religiosa, essendo simbolo di perfezione e manifestazione, nel passaggio dal precedente al Nuovo Testamento, delle XII Tribù d’Israele. Per tale motivo sia nel Nuovo Testamento sia nella Letteratura Protocristiana, i XII Apostoli sono concepiti come Successori delle XII tribù d’Israele.

3) LA COLLEGIALITà EFFETTIVA E AFFETTIVA

LA COLLEGIALITà EFFETTIVA

Essa, la quale è la forma d’espressione più alta del Collegio, si ha quando il Collegio esprime un versus Actus Collegialis e quando l’Atto è giuridicamente imputabile al Collegio stesso. [Secondo l’opera aurea Dottrine Generali del Diritto Civile, costruito sul c.c. del ’42 e pubblicato per la prima volta negli anni ’50 dal Grande Privatista Francesco Santoro Passarelli, un Atto è collettivo quando si configura come Atto Parallelo mentre è giuridicamente imputabile al Collegio quando poggia su una decisione assunta collettivamente dal Collegio]. Il verus Actus collegialis, in ambito canonico, si realizza quando viene certificato nella Sua esistenza dal Romano Pontefice, cioè dal Caput del Collegio. LA COLLEGIALITà AFFETTIVA La collegialità Effettiva si differenzia dalla Collegialità Affettiva, che i Testi chiamano anche Adfectio Collegialis, poiché quest’ultima v’è un agire congiunto d’alcuni Vescovi più o meno identificato e pertanto non può produrre un vermut Actum Collegialem. Espressioni giuridiche della Collegialità Affettiva sono:

  1. Il Sinodo dei Vescovi Esso raggruppa gruppi diversi di Vescovi e non tutto il Collegio. Ha competenze, tendenzialmente, solo consultive.
  2. Le Conferenze Episcopali Continentali, Nazionali e Territoriali: - Conferenza^ Episcopale^ Italiana^ (C.E.i.); - Conferenza^ Episcopale^ Triveneta^ (Conferenza Episcopale dei Vescovi del Veneto, Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige); - Conferenza^ Episcopale^ Europea.

4) ORDINAMENTO CANONICO E DIVISIONE DEI POTERI E

CARATTERI GIURIDICI POTESTà PONTIFICIA

L’ordinamento canonico è l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita interna della Chiesa cattolica. Si fonda su una concezione teologica del diritto: la Chiesa è una societas giuridiche perfecta, dotata di una propria struttura normativa autonoma, distinta ma non separata dagli ordinamenti civili. Il suo fine è la sales animarum (la salvezza delle anime), come indicato nel can. 1752 del CIC. Il diritto canonico ha una duplice radice:

- Divina: derivante dalla rivelazione e dal diritto naturale; - Ecclesiastica: frutto dell’attività normativa della Chiesa stessa

  • DIVISIONE DEI POTERI NELL’ORDINAMENTO CANONICO

La dispensa è l’esenzione da un obbligo imposto dal diritto ecclesiastico in casi particolari, concessa da un’autorità competente per motivi giusti o gravi. A differenza del privilegio, non attribuisce un diritto nuovo, ma sospende l’applicazione di una norma generale. CARATTERISTICHE:

  • Ha^ natura^ negativa: elimina l’obbligatorietà di una norma;
  • È^ sempre^ individuale^ e^ circoscritta^ al caso concreto;
  • È^ temporanea^ e^ non^ crea^ precedenti;
  • Non può essere concessa per norme di diritto divino o in caso di invalidità. FONDAMENTO NORMATIVO:
  • (^) Can 85 cic: definisce la dispensa come esenzione legittima da una legge meramente ecclesiastica;
  • (^) Can 87-93 cic: disciplinano l’autorità competente e le condizioni di validità QUINDI….. Privilegi e dispense sono strumenti di flessibilità del diritto canonico, utili per adattare la normativa alle circostanze concrete, salvaguardando il bene spirituale dei fedeli. Entrambi richiedono una valutazione prudente da parte dell’autorità competente e si fondano sul principio che la legge è per l’uomo e non l’uomo per la legge (cf. Mc 2,27), rispettando sempre i limiti posti dal diritto divino e dalla giustizia ecclesiale.

6) PERCHÉ CODICE NON DEFINISCE LA LEX

Il codice di diritto canonico del 1983 non offre una definizione formale di lex (legge), a differenza di quanto fanno altri ordinamenti giuridici, come quello civile. Questa assenza non è casuale, ma riflette la natura teologica e pastorale del diritto canonico e la sua profonda differenza rispetto al diritto secolare. Nel diritto canonico, la legge (lex) non è un concetto puramente formale o tecnico, ma è inserita in un contesto ecclesiale in cui il diritto serve come strumento al servizio della sales animarum (can. 1752 CIC). La legge canonica non è fine a sé stessa, ma è subordinata alla missione salvifica della Chiesa. ASPETTO PRIVILEGIO DISPENSA EFFETTO Connessione di un diritto Esenzione da un obbligo DURATA Di solito stabile o perpetua Temporanea o per un caso specifico NATURA Positiva (attribuisce) Negativa (esenta) AMBITO Più ampio Più circoscritto FONTE Can. 76 ss. CIC Can. 85 ss. CIC

La Chiesa è una societas spirituali, non uno Stato. Il diritto canonico è in funzione della comunione ecclesiale e della cura pastorale, e non richiede una definizione astratta e rigida della legge, come avviene negli ordinamenti statali. La mancanza di una definizione lascia spazio a una applicazione prudente e pastorale. Pur mancando una definizione esplicita, il Codice fornisce i caratteri essenziali della legge nei canoni che ne disciplinano la promulgazione, l’interpretazione e l’efficacia:

- Can.^7 : la legge è promulgata quando pubblicata secondo modalità previste; - Can.^8 : entra in vigore dopo un tempo determinato dalla promulgazione; - Can.^18 : l’interpretazione deve essere restrittiva per le leggi penali o che limitano i diritti. Questi elementi delineano una nozione operativa di legge, senza necessità di definirla astrattamente.

7) ELEMENTO SOGGETTIVO CONSUETUDINE

L’INTENZIONE: la comunità deve avere l’intenzione d’introdurre diritto (c.d. animus inducendo ius ), cioè l’elemento soggettivo della Consuetudine. Essa era definita dai Romani come opinio iuris sei necessitati , cioè la convinzione che nel momento in cui una comunità si comporta in un certo modo vi sia presso di essa la convinzione di obbedire ad una legge che non esiste e, pertanto, corrispondente ad una forma di buona fede soggettiva. L’Animus inducendo ius non corrisponde alla consapevolezza tecnica di star introducendo nuovo diritto. Essa può, invece, essere definita come la convinzione di operare in conformità ai Principi Generali dell’Ordinamento.

8) VACANZA SEDE APOSTOLICA

La Sede Apostolica Romana diventa vacante quando non vi è presente il titolare e nello specifico nei due seguenti casi:

  1. Morte del Papa: Con essa s’intende la morte fisica, il passaggio all’altra vita. Giuridicamente, però, mors non s’identifica con decessio in quanto essa comprende la mors ed in essa si ricomprenderebbe anche l’incapacità;
  2. Rinunzia del Papa al Ministero Petrino: Ad validitatem , secondo il Can. 332, deve trattarsi di una rinuncia corredata dalle seguenti caratteristiche: - Libera^ (cioè^ compiuta^ senza^ violenza^ od^ inganno); - Manifestata^ in^ maniera^ sufficiente^ (senza^ quindi^ una^ forma^ ad^ validitatem ,^ non recettizia, senza accettazione da parte del Collegio Cardinalizio) CASI DISPUTATI IN VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA ROMANA:
  3. Incapacità perpetua, definitiva ed irreversibile del romano pontefice (es. per malattia), nel rispetto del Principio Prima Sede a nomine iudicatur ;

riservata ai cardinali con diritto di voto (meno di 80 anni), che rappresentano l’élite spirituale e amministrativa della Chiesa. Il diritto canonico, con questa impostazione, garantisce sia l’apertura alla provvidenza, sia la continuità istituzionale dell’ufficio petrino.

10) PRESCRIZIONE

Essa è regolata dai Can. 197-199 del CIC del 1983. Nel diritto delle decretali e fino alla promulgazione del Codex del 1917 essa era tendenzialmente confusa con la consuetudine CANONE 197 CIC “La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice)” CANONE 198 CIC “Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all’inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362). In esso rileva la buona fede continuata in quanto, per motivi morali, mala fide superveniens nocet. CANONE 199 CIC “Non sono sottoposti alla prescrizione:

  1. I diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva [i precetti del Decalogo];
  2. I diritti che si possono ottenere per solo privilegio apostolico [es. le Onorificenze Pontificie];
  3. I diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli [es. l’obbligo di santificare le feste, seppur con delle eccezioni legate all’età ed alle condizioni di salute del fedele];
  4. I confini certi e indubitati delle circoscrizioni ecclesiastiche [a differenza di quanto era previsto fino al Codex del 1917];
  5. Le elemosine e gli oneri delle Messe [soprattutto le messe periodiche per la Salus Animarum];
  6. La provvisione dell’u ffi cio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l’esercizio dell’ordine sacro [non si può assegnare l’u ffi cio di Parroco ad un laico];
  7. Il diritto di visita e l’obbligo di obbedienza, con la conseguenza che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità [c.d. ius Visitationis da parte del Vescovo alle Comunità sottoposte alla Sua Giurisdizione]

11) LA CONSUETUDINE

CAN 23 CIC

“Ha forza di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata approvata dal legislatore, a norma dei che seguono” Il canone dice che la consuetudine per avere forza di legge deve essere introdotta dalla comunità e approvata dal legislatore , la spiegazione dice che il canone fa capire che la consuetudine per avere forza di legge deve essere approvata per forza dal legislatore, ma non tutte le consuetudini devono essere approvate dal legislatore facendo capire così che si tratta di un’approvazione preventiva, quindi se un comportamento is ripete con costanza dalla comunità e questo non viene ostacolato dal legislatore si considera in maniera sottintesa approvato. L’ultima parte invece del paragrafo [l’approvazione non è puntuale] vuol dire che l’approvazione non è legata ad ogni singolo caso quindi se fosse puntuale vorrebbe dire che ogni volta che la consuetudine deve avere forza di legge deve essere per forza approvata dal legislatore, in questo caso non vi deve essere per forza l’approvazione del legislatore quindi considerata non puntuale.

12) CANONE 19

“Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi."

  1. CANONE 10 “Sono da ritenersi irritanti o inabilitati solo quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile”
  2. LEGGE E CONSUETUDINE
  3. DECRETO DI GRAZIANO
  4. FINALITÀ DEI BENI ECCLESIASTICI (CAN. 1254) “La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri”
  5. CANONE 1257 “Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti”
  6. NOZIONE DI BENE ECCLESIASTICO
  7. ENTI ECCLESIASTICI NON RICONOSCIUTI
  8. FONDAZIONI AUTONOME E NON AUTONOME
  9. TITOLARITÀ DEI BENI ECCLESIASTICI (CANONE 1256)

36) IL MATRIMONIO LEGITTIMO

37) A CHI COMPETE DI DICHIARARE L’ANNULLABILITÀ DEL

MATRIMONIO

Matrimonio CANN. 1055- CAN. 1055 “Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. (2) pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento” CAN. 1056 “Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento” CAN. 1057 “L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. (2) il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.” CAN. 1058 “Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto” CAN. 1059 “il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso.” CAN. 1060 “Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario” CAN. 1061 “il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne. (2) celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario. (3) il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano certe della sua nullità” CAN. 1062 “La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, tenendo conto delle eventuali consuetudini e leggi civili. (2) dalla promessa di matrimonio non consegue l’azione per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se ne è dovuta alcuna” Lo scioglimento del vincolo CAN. 1141 “Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte.” CAN. 1142 “Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l’altra fosse contraria.” Lo scioglimento del vincolo

CAN. 1143 “Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio Paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata. (2) si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi,” CAN. (^1144) “Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata:

  1. Se voglia essa pure ricevere il battesimo;
  2. Se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore. (2) detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l’Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l’interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla CAN. 1145 Di regola l’interpolazione va fatta per autorità dell’Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all’altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente l’intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa. (2) È valida anche l’interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita. (3) in entrambi i casi, l’interpellazione compiuta e il suo esito devono contare legittimamente nel foro esterno. CAN. 1146 “La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica:
  3. Se l’altra parte rispose negativamente all’interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa;
  4. Se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cani. 1144 e 1145.” CAN 1147 “Tuttavia l’Ordinario del luogo per una grave causa, può concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti” CAN. 1148 “Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati. (2) nei casi di cui nel (1), il matrimonio, dopo che si è ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma legittima, osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto. (3) L’Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e dell’equità naturale” CAN. 1149 "il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo, l’altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto del can. 1141” CAN. 1150 Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto” LoLo scioglimentoscioglimento deldel vincolovincolo

che ha emesso la sentenza o a quello immediatamente superiore. Se accolta, la sentenza precedente viene annullata e il processo è riaperto, come se non fosse mai stato deciso. Si tratta dunque di uno strumento di giustizia riparatrice, che non tutela solo la correttezza formale del processo, ma anche la sua verità sostanziale, pur essendo utilizzabile in modo rigoroso e limitato per evitare che la stabilità delle decisioni giudiziarie venga messa in discussione con leggerezza.

39) ARTICOLO 19 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L’articolo 19 della Cost. sancisce il principio fondamentale della libertà religiosa, garantendo a tutti, senza distinzione di fede, il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualunque forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto in pubblico o privato, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questa norma si inserisce nel più ampio quadro dei diritti inviolabili della persona, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica, e si collega agli artt. 2, 3 e 8, che affermano il principio di eguaglianza e la libertà di confessioni religiose. L’art. 19, in particolare, esprime una tutela piena, personale e collettiva della libertà religiosa, intesa sia come libertà di coscienza (cioè di avere, cambiare o non avere alcuna religione) sia come libertà di culto e di manifestazione pubblica della fede. Va sottolineato che questa libertà non è riservata solo ai cittadini italiani, ma è estesa a tutti gli individui, compresi gli stranieri e gli apolidi. Inoltre, è una libertà che può essere esercitata sia individualmente sia in forma associata, e non è condizionata dal riconoscimento giuridico della confessione di appartenenza. L’unico limite imposto dal Costituente è quello dei “riti contrari al buon costume”, espressione che, pur non essendo definita con precisione, è interpretata in senso restrittivo, riferendosi a comportamenti oggettivamente lesivi della dignità umana, dell’ordine pubblico o della morale comune, e non semplicemente a pratiche religiose “diverse” o “non condivise” dalla maggioranza.

40) GLI EDIFICI APERTI AL CULTO

Gli edifici aperti al culto sono quegli immobili destinati stabilmente all’esercizio pubblico della religione. In ambito cattolico, si tratta principalmente delle chiese, ma il concetto si estende anche a oratori, santuari e cappelle che abbiano ricevuto un’apposita dedicazione o benedizione secondo le norme del diritto canonico (can. 1214 CIC e seguenti). Il loro status giuridico è rilevante sia nel diritto canonico sia nell’ordinamento dello Stato italiano. Secondo il diritto canonico, un edificio di culto è considerato sacro e viene sottoposto a una particolare tutela e disciplina, che riguarda sia la destinazione liturgica, sia la custodia, la gestione e l’eventuale perdita della qualifica di “luogo sacro”. L’edificio resta destinato al culto finché non ne venga ritirata la dedicazione o benedizione, o finché non sia cessato definitivamente l’uso sacro, con decreto dell’autorità ecclesiastica. Nel diritto dello Stato italiano, il rilievo civile degli edifici di culto è riconosciuto dall’articolo 831 del Codice Civile e, soprattutto, dalla legge n. 222/1985, che attua il nuovo Concordato. In base a tale normativa, gli edifici cattolici aperti al culto appartengono alla Chiesa o agli enti ecclesiastici e non possono essere destinati ad usi diversi dal culto senza il consenso dell’autorità ecclesiastica. Lo Stato riconosce il particolare valore sociale e culturale di questi luoghi, tanto che l’accesso è tutelato anche sul piano dell’ordine pubblico e della libertà religiosa (art. 19 Cost.). Inoltre, gli edifici aperti al culto godono di specifiche agevolazioni fiscali e sono tutelati anche come beni culturali, quando rivestano interesse storico o artistico. Tuttavia, il loro uso pubblico comporta anche responsabilità, come il rispetto delle norme di sicurezza, dell’agibilità e della destinazione coerente con la funzione religiosa.

In sintesi, gli edifici aperti al culto si configurano come spazi fisici e giuridici sacri, tutelati sia dalla Chiesa che dallo Stato, poiché esprimono una dimensione fondamentale della libertà religiosa e della vita collettiva delle confessioni.

41) APPELLO PER ABUSO

L’appello per abuso è un rimedio previsto dal diritto canonico a tutela dei fedeli contro atti arbitrari o illegittimi dell’autorità ecclesiastica, ed è volto a garantire il rispetto della giustizia canonica e del diritto soggettivo dei membri della Chiesa. Si tratta, in particolare, di un’azione rivolta alla Sede Apostolica affinché intervenga contro l’abuso di potere commesso da un'autorità inferiore, sia essa amministrativa o giudiziaria. Non è espressamente codificato in una serie di canoni precisi, ma trova fondamento nei principi generali del diritto canonico e nella prassi consolidata della Chiesa. Si parla di "abuso" quando l’autorità ecclesiastica esercita la sua potestà in modo contrario al diritto o con eccesso di potere, ledendo i diritti dei fedeli. Gli esempi più tipici includono: il rifiuto arbitrario di sacramenti, la rimozione illegittima da un ufficio ecclesiastico, oppure la violazione dei diritti di difesa in un processo canonico. L’appello per abuso non segue le forme dell’appello processuale ordinario, ma si configura come un ricorso straordinario che può essere presentato direttamente al Papa o alla competente Congregazione romana, come il Dicastero per il Clero o il Dicastero per i Vescovi, a seconda dei casi. È uno strumento che si fonda sul principio della suprema autorità del Romano Pontefice (can. 331 CIC), che detiene piena, suprema e universale potestà su tutta la Chiesa. Questo tipo di appello rappresenta una garanzia fondamentale all’interno della struttura gerarchica ecclesiale, permettendo un controllo sull’uso del potere e offrendo ai fedeli una forma di protezione qualora i mezzi ordinari non siano efficaci o non siano previsti. In sintesi, l’appello per abuso è un ricorso straordinario al Papa contro l’esercizio illegittimo della potestà ecclesiastica, volto a difendere la giustizia, i diritti dei fedeli e la corretta amministrazione della Chiesa, in conformità ai principi del diritto canonico

42) IL COLLEGIO CARDINALIZIO

Il Collegio Cardinalizio è l’organo composto da tutti i cardinali della Chiesa cattolica, che, pur non essendo un collegio “necessario” secondo il diritto divino, ha assunto nel tempo una rilevanza centrale nella struttura della Chiesa. Esso trae origine dalle antiche funzioni dei presbiteri e diaconi dell’Urbe, ma ha assunto la sua configurazione attuale attraverso un’evoluzione storica che ha portato il Papa a circondarsi di un gruppo stabile di collaboratori, i quali, a partire dal XII secolo, iniziarono a formare un vero e proprio collegio con prerogative ben definite. Secondo il Codice di Diritto Canonico (can. 349-359), i cardinali sono i principali collaboratori del Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà universale. Costituiscono un collegio peculiare, presieduto dallo stesso Papa, con competenze che si esplicano soprattutto nei momenti in cui la Sede Apostolica è vacante, durante i quali il Collegio assume un ruolo fondamentale nell’amministrazione ordinaria della Chiesa e soprattutto nell’elezione del nuovo Pontefice, da parte dei soli cardinali elettori (quelli con meno di 80 anni), riuniti in Conclave. Il Collegio Cardinalizio si suddivide in tre ordini: cardinali vescovi, cardinali presbiteri e cardinali diaconi. Questa distinzione è oggi più simbolica che giurisdizionale, ma richiama l’antica gerarchia della Chiesa di Roma. Il Decano del Collegio, che è eletto tra i cardinali vescovi e confermato dal Papa, ha il compito di presiedere il Collegio e, in caso di sede vacante, di convocare e presiedere il Conclave.

Fondamento normativo: il can. 1098 CIC stabilisce che chi induce con frode il consenso su una qualità essenziale contrae invalidamente. Questo principio protegge la libertà del consenso matrimoniale, garantendo che sia espresso in modo vero e consapevole. E ff etti: una volta dichiarata la nullità, le parti sono libere da vincoli canonici e possono eventualmente contrarre un nuovo matrimonio, a meno che non sussistano altri impedimenti.

44) PERTURBAZIONE GRAVE DEL CONSENSO MATRIMONIALE

Il diritto canonico riconosce che il consenso matrimoniale può essere invalidato non solo da vizi classici come il dolo o l’errore, ma anche da condizioni psicologiche particolari ch one alterano radicalmente la natura. In particolare, il can. 1095 CIC disciplina tre ipotesi di incapacità psichica al matrimonio, tra cui quella che potremmo definire come “perturbazione grave” del consenso. Si tratta di un’incapacità di natura psichica che, pur non configurando una vera e propria infermità mentale (che ricadrebbe sotto il can. 1095, 1º), compromette tuttavia in modo grave la capacitò di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. La giurisprudenza rotale parla di situazioni in cui il soggetto, pur essendo tecnicamente capace di intendere e di volere, è affetto da gravi anomalie psichiche che lo rendono incapace di prestare un consenso valido. Elementi costituivi:

  1. Alterazione psichica significativa: deve trattarsi di una condizione che incide sulla capacità di valutare l’impegno matrimoniale o di aderirvi liberamente. Esempio: gravi disturbi della personalità (narcisismo patologico); psicopatologie che compromettono la libertà interiore (es. dipendenze gravi); condizioni emotive abnormi che distorcono la percezione della realtà coniugale.;
  2. Nesso causale con il consenso: l’alterazione deve aver operato al momento della celebrazione, invalidando concretamente la volontà matrimoniale. Non basta una generica instabilità caratteriale;
  3. Gravezza: la perturbazione deve essere tale da rendere il soggetto incapace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (bonum coniugum, procreazione, fedeltà)

45) COMPETENZA ESCLUSIVE DEL PONTEFICE ROMANO

Il Romano Pontefice, in quanto Supremo Pastore della Chiesa e Vicario di Cristo, detiene poteri unici e insindacabili, definiti sia dal diritto divino che da quello canonico. Tali competenze, che non possono essere esercitate da alcun’altra autorità ecclesiastica, si articolano in tre dimensioni fondamentali:

  1. Potere Legislativo Supremo: solo il papa può: modificare o abrogare qualsiasi legge canonica, anche senza il consenso del Collegio dei Vescovi; promulgare leggi universali per tutta la Chiesa (CIC can.331); dispensare da leggi ecclesiastiche universali (ma non dal diritto divino); confermare i decreti dei Concili Ecumenici, rendendoli vincolanti.
  2. Potere Giudiziario Supremo: giudice di ultima istanza: nessun tribunale può appellarsi oltre la sua sentenza (CIC can. 1404); riserva di cause maggiori: solo lui può giudicare: cardinali, vescovi e capi di stato in casi gravi; cause di nullità matrimoniale già decise in due gradi di giudizio ma ritenute dubbiose (can. 1644); dispensa dal matrimonio rato e non consumato (can. 1698).
  1. Potere Esecutivo e Governo Universale: nomina dei vescovi: nessun vescovo può essere eletto senza la sua conferma (can. 377); creazione e modifica delle diocesi; convocazione e presidenza del Concilio Ecumenico; definizione ex cathedra in materia di fede e morale (infallibilità, CIC can. 749) Limiti: diritto divino naturale e positivo: il Papa non può derogare ai dogmi o all’ordine sacramentale (es.: cambiare la natura del sacerdozio); principio di collegialità: pur avendo piena potestà, solitamente consulta il Collegio dei Vescovi per atti maggiori (es.: sinodi). Eccezionalità del ministero petrino: queste prerogative rendono il Papato un’istituzione unica nel diritto ecclesiastico, dove autorità spirituale e giuridica coincidono in un solo soggetto, garantendo l’unità della Chiesa.

46) PRINCIPIO SUPREMO DI LAICITÀ

Il concetto di laicità nel diritto canonico presenta una complessa articolazione che differisce sostanzialmente dalla nozione moderna di separazione tra Stato e Chiesa. La dottrina cattolica elabora una visione originale della laicità, radicata nella distinzione ma non separazione tra sfera spirituale e temporale. Fondamentalmente, la Chiesa riconosce la legittima autonomia delle realtà terrene (Gaudium et spes, n. 36), affermando che lo Stato possiede una propria sovranità nell’ambito temporale. Tuttavia, questa autonomia non equivale a indifferenza religiosa né a marginalizzazione del fattore spirituale dalla vita pubblica. La dottrina sociale della Chiesa insiste sul necessario riferimento alla legge morale naturale come fondamento imprescindibile di ogni ordinamento giuridico. Dal punto di vista canonico, emerge con chiarezza che la Chiesa rivendica per sé piena libertà nell’organizzazione interna e nell’esercizio della sua missione. Questo principio della “liberata Ecclesiae” trova espressione concreta nell’autonomia del governo ecclesiastico, nel sistema giudiziario canonico e nella potestà legislativa del Romano Pontefice. Al contempo, la Chiesa riconosce agli Stati il diritto di regolare le materie temporali, purché nel rispetto della dignità della persona umana e dei principi morali oggettivi. Particolarmente significativa è la posizione della Chiesa di fronte alle legislazioni statali che entrano in conflitto con la morale cattolica. In tali casi, il diritto canonico non riconosce alcun valore vincolante alle norme civili contrarie al diritto divino, arrivando a configurare per i fedeli un vero e proprio dovere di obiezioni di coscienza. Questa posizione si manifesta con particolare evidenza in materie come la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, l’istituto matrimoniale e la libertà educativa. La giurisprudenza rotale ha più volte ribadito che il principio di laicità, nella prospettiva canonica, non può mai tradursi in una neutralità valorale o in un relativismo etico. Al contrario, esso postula una collaborazione ordinata tra le due sfere, nel rispetto delle rispettive competenze ma con il riconoscimento della priorità ontologica della dimensione spirituale. Questo approccio si differenzia nettamente dalle ideologie laiciste che pretendono di relegare la religione alla sfera puramente privata. Nell’attuale contesto culturale, la Santa Sede promuove quello che Benedetto XVI ha definito come “sano pluralismo”, in cui le diverse confessioni religiose possano contribuire al dibattito pubblico portando il loro specifico apporto valoriate. Questa visione equilibrata, che rifiuta tanto le derive teocratiche quanto le forme aggressive di secolarismo, rappresenta l’interpretazione autentica del principio di laicità nell’ottica del diritto canonico.

47) ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Nel diritto canonico, questi enti trovano il loro fondamento nel principio della libertas Ecclesiae , che garantisce alla Chiesa cattolica la piena autonomia nell’organizzazione e nella gestione delle proprie strutture. Il CIC del 1983 regola minuziosamente la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento degli enti ecclesiastici, riconoscendogli personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa. Tali enti, che vanno dalle diocesi alle parrocchie, dagli istituti religiosi alle fondazioni pie, devono perseguire finalità strettamente connesse alla missione spirituale della Chiesa. L’ordinamento italiano, da parte sua, riconosce e tutela questi enti attraverso un sistema articolato che trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 7 e 8 della Costituzione. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, il regime speciale stabilito dai Patti Lateranensi e dall’Accordo di Villa Madama del 1984 assicura il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, con particolare riguardo alla loro autonomia organizzativa e gestionale. Le altre confessioni religiose possono invece ottenere analogo riconoscimento attraverso le intese previste dall’art. 8 della Costituzione. Uno degli aspetti più significativi di questa disciplina riguarda il regime patrimoniale. Gli enti di culto godono di una particolare protezione dei loro beni, che sono soggetti al principio della destinazione religiosa. Questo si traduce in una serie di agevolazioni fiscali e in limitazioni alla loro alienazione, finalizzate a garantire la continuità della loro funzione religiosa e culturale. Tuttavia, questa particolare configurazione giuridica dà luogo a non poche problematiche. In particolare, si registrano tensioni tra l’autonomia confessionale e le esigenze di controllo da parte dello Stato, specialmente in materia di tutela del patrimonio culturale, di gestione dei beni immobili e di rapporti di lavoro. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la necessità di bilanciare queste diverse esigenze, affermando da un lato il rispetto dell’autonomia confessionale, dall’altro la necessità di garantire la conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento statale. Nell’attuale contesto sociale e culturale, caratterizzato da una crescente pluralizzazione religiosa e da nuove forme di spiritualità, la disciplina degli enti di culto si trova ad affrontare sfide inedite. Emerge con sempre maggiore evidenza l’esigenza di un ripensamento del sistema, che sappia coniugare la tutela delle tradizioni religiose consolidate con le nuove realtà confessionali, nel rispetto dei principi di laicità e pluralismo che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale.

49) COS’È IL PLACET (O EXEQUATUR)

Il placet , noto anche come exequatur , rappresenta un istituto giuridico di fondamentalmente importanza nello studio dei rapporti tra ordinamento canonico e statale. La sua complessa evoluzione storica riflette le trasformazioni nei delicati equilibri tra potere spirituale e temporale. Storicamente, il placet si configurava come un’autorizzazione preventiva che l’autorità civile richiedeva per il riconoscimento degli atti ecclesiastici. Nella sua forma più classica, esso consisteva nella necessità di approvazione da parte del governo civile per la validità sul territorio statale di determinati atti dell’autorità ecclesiastica, in particolare riguardo alle nomine dei vescovi e alla pubblicazione di documenti ufficiali della Chiesa. L’origine di questo istituto affonda le radici nel periodo post-tridentino, quando gli Stati nazionali iniziarono a rivendicare maggiori spazi di autonomia rispetto all’autorità papale. Durante l’ ancien régime , il placet divenne strumento privilegiato delle monarchie cattoliche per controllare l’ingerenza della Santa Sede negli affari interni. Il cosiddetto “regio placet” rappresentava una manifestazione concreta del giurisdizionalismo, quella dottrina politica che mirava a subordinare la Chiesa al controllo dello Stato. Nell’Ottocento, con l’affermarsi degli Stati nazionali e la progressiva secolarizzazione del diritto pubblico, l’istituto conobbe la sua massima espansione. Molte costituzioni liberali prevedevano forme più o meno ampie di placet, configurandolo come strumento di difesa della sovranità statale. In questo periodo storico, il rifiuto del placet da parte delle autorità civili poteva

comportare l’impossibilità per i vescovi di prendere possesso delle loro diocesi o per i documenti pontifici di avere efficacia nel territorio nazionale. Il Concilio Vaticano II segnò una svolta significativa nell’atteggiamento della Chiesa verso questo istituto. La costituzione dogmatica Lumen Gentium e la dichiarazione Dignitatis Humanae posero le basi per un nuovo approccio nei rapporti con gli Stati, privilegiando il dialogo rispetto ai meccanismi autoritativi. Questo cambiamento di prospettiva portò progressivamente all’abbandono delle forme più rigide di placet nei concordati moderni. Nell’ordinamento italiano, il passaggio dai Patti Lateranensi del 1929 all’Accordo di Villa Madama del 1984 segnò il superamento del placet in favore di meccanismi più rispettosi dell’autonomia della Chiesa. In particolare, per quanto riguarda le nomine episcopali, si passò da un sistema di controllo preventivo a una semplice procedura di consultazione informale. Attualmente, l’istituto sopravvive in forma attenuata in alcuni ordinamenti statali, principalmente in America Latina e in alcuni Paesi europei, sebbene con funzioni prevalentemente simboliche. La dottrina canonisti contemporanea tende a considerare il Placet come un retaggio storico sempre più marginale, in contrasto con il principio della litertas Ecclesiae affermato dal CIC. Tuttavia, alcune forme di exequatur mantengono rilevanza pratica in ambiti specifici, particolarmente riguardo al riconoscimento delle sentenze dei tribunali ecclesiastici da parte delle autorità civili. In questo contesto, l’istituto si è evoluto verso meccanismi più rispettosi dell’autonomia giurisdizionale della Chiesa, pur mantenendo alcune garanzie procedurali per gli Stati. La giurisprudenza della Rota Romana e le pronunce delle corti costituzionali di vari Paesi hanno contribuito a delineare un equilibrio più moderno tra le esigenze di sovranità statale e il rispetto dell’indipendenza dell’autorità ecclesiastica. Questo dibattito rimane particolarmente vivo in quei contesti dove permangono tensioni tra legislazioni statali e normativa canonica su temi sensibili come il matrimonio, l’insegnamento religioso o la gestione dei beni ecclesiastici.