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Il Diritto Canonico: Fonti, Potere e Struttura - Prof. Miele, Appunti di Diritto Canonico

Appunti Diritto Canonico Giurisprudenza Padova

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 06/08/2020

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adele_zaramella 🇮🇹

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Introduzione
Il diritto canonico è un diritto confessionale e fa rifermento ad una fonte superiore chiamata diritto
divino o diritto divino naturale. Questo vale per tutti gli uomini credenti o meno ed è al vertice della
gerarchia, interpretato dal pontefice romano in epoca medievale.
Il diritto divino ha per autore la divinità stessa.
le fonti del primo millennio sono i libri della sacra scrittura e avevano valenza giuridica immediata
(per ex. quando Caino uccide Abele Dio lo cerca per saperne il motivo e questo definisce il
principio del contraddittorio; oppure Sodoma e Gomorra sono bruciate da Dio e infatti la sodomia
aveva la pena massima, ossia il rogo).
Decreto di Graziano 1140
È una costruzione sistematica del materiale canonico sulla base di una metodologia che deriva dal
diritto romano e si apre con un trattato sulle forme di produzione del diritto. Vi sono spesso
citazioni di passi biblici e fonti sub apostoliche (scrittori cristiani i cui scritti sono rimasti fuori dal
canone del nuovo testamento, ossia l’elenco degli scritti che fanno ufficialmente pare del nuovo
testamento).
Una fonte importante del 1° millennio è la fonte dei canoni conciliari ossia testi con stile normativo
(struttura di norma giuridica: soggetto, attività, eventuale sanzione). I canoni conciliari si
distinguono a seconda del concilio (riunione del congresso dei vescovi) che li ha emessi:
-Ecumenico (concilio universale): nel primo millennio sono 8 presieduti dal sacro imperatore che
è vescovo esterno (convoca, presiede e condiziona questi concilii), fatti nella zona orientale.
-Topico (particolare)
Un’altra grande fonte sono le epistole decretali papali (dalla cancelleria papale) con contenuto
decisorio. Sono risposte a consultazioni richieste dalle parti o a casi concreti per dirimere conflitti.
Successivamente vengono emesse decretali con propria iniziativa (decretali moto proprio) e si
eseguono delle raccolte (inizialmente in ordine cronologico poi in ordine sistematico) di decretali
per analizzare l’analogia per casi successivi.
Nel medioevo vi erano 2 poteri: Papato e imperatore che si integreranno quando vi sarà la
gerarchia delle fonti del diritto cristiano romano. Questa gerarchia è:
-diritto divino naturale e positivo (enunciato ed interpretato solo dal papa)
-norme emanate dai romani pontefici (diritto comune a tutta la cristianità medievale)
-costituzioni imperiali antiche (reinterpretate in quanto pagane)
-leggi imperiali o potentati regali (leggi più recenti)
-diritti particolari dati dagli statuti e dalle consuetudini.
Il diritto positivo non deve contrastare con il diritto naturale interpretato dal papa. In caso di
contrasto tra diritto secolare e diritto canonico, prevale il diritto canonico.
L’opera fondativa dell’ordinamento canonico è il decreto di Graziano. Graziano nasce circa alla fine
dell’11° secolo, era un monaco che viveva nell’ambiente universitario di Bologna senza insegnare
e risiedeva nel monastero dei Santi Felice Nabar dove insegna grammatica, dialettica e retorica.
La storia del diritto canonico è divisa in fasi:
-ius antiquum fino al 1140 che viene pubblicato il concordia discordantium canum (Decreto di
Graziano)
-ius novum dal 1140 fino al concilio di Trento
-ius novissimum dal concilio di Trento al 1917 che entra in vigore il primo codice.
Le fonti di Graziano sono circa 3900 testi di diverso genere (canoni apostolici, canoni dei concili
generali e particolari, lettere decretali, false decretali, libri penitenziali, libri liturgici, sinodi
episcopali e leggi romano barbariche). Graziano raccoglie due testi normativi (autoritates) di due
autorità diverse e discordanti e cerca di conciliarli co una sintesi chiamata dicta e se non ci riesce
sceglie quello più sicuro. Questi dicta operano secondo 4 criteri:
-ratione dispensationis (criterio di specialità): tra una norma generale e una speciale si preferisce
la speciale
-ratione temporis: tra la più antica e la più recente si preferisce la più recente
-ratione loci: tra una norma generale e una particolare prevale la generale
-ratione significationis: tra una norma chiara e oscula si preferisce quella chiara.
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Introduzione

Il diritto canonico è un diritto confessionale e fa rifermento ad una fonte superiore chiamata diritto divino o diritto divino naturale. Questo vale per tutti gli uomini credenti o meno ed è al vertice della gerarchia, interpretato dal pontefice romano in epoca medievale. Il diritto divino ha per autore la divinità stessa. le fonti del primo millennio sono i libri della sacra scrittura e avevano valenza giuridica immediata (per ex. quando Caino uccide Abele Dio lo cerca per saperne il motivo e questo definisce il principio del contraddittorio; oppure Sodoma e Gomorra sono bruciate da Dio e infatti la sodomia aveva la pena massima, ossia il rogo).

Decreto di Graziano 1140

È una costruzione sistematica del materiale canonico sulla base di una metodologia che deriva dal diritto romano e si apre con un trattato sulle forme di produzione del diritto. Vi sono spesso citazioni di passi biblici e fonti sub apostoliche (scrittori cristiani i cui scritti sono rimasti fuori dal canone del nuovo testamento, ossia l’elenco degli scritti che fanno ufficialmente pare del nuovo testamento). Una fonte importante del 1° millennio è la fonte dei canoni conciliari ossia testi con stile normativo (struttura di norma giuridica: soggetto, attività, eventuale sanzione). I canoni conciliari si distinguono a seconda del concilio (riunione del congresso dei vescovi) che li ha emessi:

  • (^) Ecumenico (concilio universale): nel primo millennio sono 8 presieduti dal sacro imperatore che è vescovo esterno (convoca, presiede e condiziona questi concilii), fatti nella zona orientale.
  • (^) Topico (particolare) Un’altra grande fonte sono le epistole decretali papali (dalla cancelleria papale) con contenuto decisorio. Sono risposte a consultazioni richieste dalle parti o a casi concreti per dirimere conflitti. Successivamente vengono emesse decretali con propria iniziativa (decretali moto proprio) e si eseguono delle raccolte (inizialmente in ordine cronologico poi in ordine sistematico) di decretali per analizzare l’analogia per casi successivi. Nel medioevo vi erano 2 poteri: Papato e imperatore che si integreranno quando vi sarà la gerarchia delle fonti del diritto cristiano romano. Questa gerarchia è:
  • (^) diritto divino naturale e positivo (enunciato ed interpretato solo dal papa)
  • (^) norme emanate dai romani pontefici (diritto comune a tutta la cristianità medievale)
  • (^) costituzioni imperiali antiche (reinterpretate in quanto pagane)
  • (^) leggi imperiali o potentati regali (leggi più recenti)
  • (^) diritti particolari dati dagli statuti e dalle consuetudini. Il diritto positivo non deve contrastare con il diritto naturale interpretato dal papa. In caso di contrasto tra diritto secolare e diritto canonico, prevale il diritto canonico. L’opera fondativa dell’ordinamento canonico è il decreto di Graziano. Graziano nasce circa alla fine dell’11° secolo, era un monaco che viveva nell’ambiente universitario di Bologna senza insegnare e risiedeva nel monastero dei Santi Felice Nabar dove insegna grammatica, dialettica e retorica. La storia del diritto canonico è divisa in fasi:
  • (^) ius antiquum fino al 1140 che viene pubblicato il concordia discordantium canum (Decreto di Graziano)
  • (^) ius novum dal 1140 fino al concilio di Trento
  • (^) ius novissimum dal concilio di Trento al 1917 che entra in vigore il primo codice. Le fonti di Graziano sono circa 3900 testi di diverso genere (canoni apostolici, canoni dei concili generali e particolari, lettere decretali, false decretali, libri penitenziali, libri liturgici, sinodi episcopali e leggi romano barbariche). Graziano raccoglie due testi normativi (autoritates) di due autorità diverse e discordanti e cerca di conciliarli co una sintesi chiamata dicta e se non ci riesce sceglie quello più sicuro. Questi dicta operano secondo 4 criteri:
  • (^) ratione dispensationis (criterio di specialità): tra una norma generale e una speciale si preferisce la speciale
  • (^) ratione temporis: tra la più antica e la più recente si preferisce la più recente
  • (^) ratione loci: tra una norma generale e una particolare prevale la generale
  • (^) ratione significationis: tra una norma chiara e oscula si preferisce quella chiara.

Il Corpus Iuris Canonici è composto da una serie di 6 raccolte:

  • (^) Decreto di Graziano
  • (^) Liber Extra
  • (^) Liber Sextus
  • (^) Le Clementine
  • (^) Le Extravaganti di Giovanni 22°
  • (^) Le Extravaganti comuni. Il decreto di Graziano è strutturato in 3 parti:
  • (^) La prima è ripartita ad opera di un discepolo (Paucapalea) in 101 distinctiones, suddivisi in canoni. Vengono aggiunti nuovi testi, le Palae, dagli allievi di Graziano.
  • (^) la seconda parte è composta da 36 cause (delle controversie fittizie) suddivise in quaestiones su argomenti diversi. Importate la Quaestio 3° della causa 33 in quanto è considerata un trattato sulla penitenza ed è suddivisa in 7 distinctiones (si dubita sia di Graziano perché è difforme). Le cause sono casi giudiziari particolari da cui derivano dei problemi giuridici. Le quaestiones vengono affrontate e risolte sulla base di autoritates. Queste autoritates vengono identificate da una inscriptio atributio, ossia dalla autorità che ha emanato quel testo, e dal sommarium ossia un breve riassunto del testo.
  • (^) la terza parte si dubita sia di graziano e si chiama deconsacrationes e riguarda sacramenti e sacramentali. È suddivisa in 5 distinctiones divise in canoni. Non vi sono dicta. Graziano utilizza anche il ius nature e lo definisce come ciò che è scritto nella legge mosaica e nel vangelo. Il decreto di Graziano non è mai stato approvato ne promulgato, infatti rimarrà una raccolta dal carattere privato. Tuttavia è il primo manuale di una nuova scienza autonoma: il diritto canonico. Gregorio 13° nel 1580 approva con una bolla la versione definitiva e la fa pubblicare nella editio romana. Si assiste allo sviluppo di un nuovo genere: i decretisti che producono le glosse che sarebbero le spiegazione che il maestro dava oralmente e ne esponevano il senso e i vari passaggi. Vi era la necessità di ordinarli e nascono apparati di glosse di Graziano. Un impostante glossa ordinaria è di Giovanni teutonico. Producono anche le summe che sarebbero esposizioni sintetiche per la materia giuridica trattate dal decreto. Graziano utilizza le quaestiones per:
  • (^) costituire il procedimento della scolastica medievale
  • (^) configurazione del problema giuridico e pratico
  • (^) enumerazione dei testi normativi
  • (^) esposizione delle ragioni che suffraggono o no le ragioni
  • (^) la proposta della propria soluzione

GRATIANUS, la causa XXVIII della seconda parte del Decretum

Quidam infidelis in coniugio positus ad fidem conuersus est, uxor uero odio Christianae fidei ab eo discessit. Ille quamdam fidelem in uxorem accepit, qua mortua clericus efficitur. Tandem uitae et scientiae merito in episcopum eligitur.(Qu. I.) Hic primum queritur, an coniugium sit inter infideles? (Qu. II.) Secundo, an liceat huic aliam ducere priore uiuente? (Qu. III.) Tercio, an sit reputandus bigamus qui ante baptismum habuit unam, et post baptismum alteram? Un infedele (non battezzato) coniugato (col matrimonio legittimo) si converte alla fede (cristiana); la moglie, tuttavia, in odio alla fede cristiana, lo abbandona. Costui, dopo aver sposato (col matrimonio sacramento) una donna cristiana, alla morte di quest’ultima diviene chierico. Infine, grazie alla sua rettitudine di vita ed alla sua dottrina, viene eletto vescovo. Si discute:

  • (^) in primo luogo, se tra gli infedeli vi sia vero matrimonio;
  • (^) in secondo luogo, se quest’uomo possa sposare un’altra donna, vivente la prima (moglie);
  • (^) infine, se debba essere considerato bigamo colui che ha avuto una moglie prima del battesimo ed un’altra successivamente. La decretale è definita da Kutler come una risposa papale ad una consultazione canonica e come mandato giudiziario con o senza nomina dei giudici delegati in caso di appello e in caso di provocatio al papa. Vi è una eccessiva produzione di decretali tra cui molte false (senza sigillo

dell’accordo (mendacio: falsa testimonianza), ma così la chiesa rivendica nella propria giurisdizione quegli atti informali rinforzato con il giuramento. Nella metà del XIV secolo i canonisti diranno che dal nudo patto deriva l’azione ossia non sorge una obbligazione a sorge il diritto alla tutela processuale per l’accertamento del peccato di mendacio. Gli obbiettivi del diritto canonico sono:

  • (^) ratio pecati (motivo per reprimere il peccato)
  • (^) salus animarum
  • (^) Equitas (utilizzato come strumento correttivo degli istituti di ius honorarium) L’ars boni et equi viene collegata alla nozione di ius naturale perché iniziano a sovrapporsi idee giusnaturaliste perciò l’equitas diventa uno strumento correttivo del ius Honorarium, valore morale storico-giuridico, parametro valutativo per eliminare le disparità create dallo ius civile. L’ordinamento canonico trasforma il ius naturale in di diritto divino naturale cosi si crea la dottrina dell’equitas canonica, intesa come fonte della giustizia che è espressione della volontà divina.

Le linee generali del diritto penale canonico

Il diritto penale canonico si forma con l’istituto sacramentale della penitenza, che è costituito dalla contrizione, confessione, soddisfazione. Nessun crimine esiste se non è previamente configurato dalla legge. Il diritto penale canonico è disciplinato nel VI libro “le sanzioni nella chiesa” del codice del 1983. La versione prevedente del 1917 conteneva 6 libri e il diritto penale era disciplinato nel V libro “dei delitti e delle pene” (richiamo all’opera di Beccaria, la quale era stata posta dalla chiesa nell’indice dei libri proibiti poiché stabiliva una differenza tra peccato e delitto: il peccato concerne il foro interno, mentre il delitto concerne il foro esterno). Il libro V era composto da 220 canoni, tra cui 50 delitto che prevedevano la scomunica (la pena peggiore) mentre l’attuale VI libro contiene 89 canoni, di cui 7 che prevedono la scomunica. Questo ripensamento è un processo di riforma che è iniziato con il concilio vaticano II, i cui principi erano centralità della persona, salus animarum e il principio di sussidiarietà. Il canone 1311 è il primo del libro VI, dove troviamo il principio di diritto pubblico ecclesiastico: la chiesa ha il diritto nativo e proprio (quindi nasce con la chiesa e con essa si sviluppa) di costringere a sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. L’idea d giustizia nelle sacre scritture è giustizia salvifica, quindi tende a sollevare e non ad affliggere ancora di più. Il delitto non è definito ma si riprende nel canone 1295 del codice del 1917, dove era definito come violazione di una legge (in caso di lacuna si fa riferimento alla dottrina o al codice vecchio, se non è cambiata la ratio). Il canone 1341 disciplina la finalità della pena, intesa come estrema ratio, e, qualora sia necessaria, deve tendere a 3 cose:

  • (^) ristabilimento della giustizia
  • (^) riparazione dello scandalo
  • (^) emendamento del reo (migliorarlo) Queste 3 finalità sono collegate l’una all’altra, infatti non è possibile riparare lo scandalo senza aver prima ristabilito la giustizia e non è possibile emendarsi senza prima riparare lo scandalo causato. Il diritto canonico è il diritto codificato mentre l’ordinamento canonico è il diritto di produzione magisteriale del romano pontefice. Il diritto penale canonico prevede solo crimini di natura dolosa e solo un illecito di natura colposa: l’abuso di ufficio. Prevede 2 tipologie sanzionatorie fondamentali:
  • (^) pene medicinali o censure: risposta dell’istituzione canonica volta in via principale all’emendamento del reo (sono 3: scomunica, interdetto, sospensione e vengono emesse quando si torna dalla contumacia)
  • (^) pene espiatorie: finalizzate in via principale al ristabilimento della giustizia e riparazione dello scandalo (come la rimozione da un ufficio ecclesiastico il quale è qualsiasi ufficio stabile con fine spirituale)

Il libro VI è diviso in 2 parti: delitti e pene in genere e le pene per i singoli delitti (quest’ultima parte è basata sulla discrezionalità del giudice, poiché si basa sulla salus animarum). Vi sono delitti di foro misto (per esempio l’omicidio), ossia punibili dalla chiesa e dal diritto secolare, allora esiste il principio di sana cooperatio tra stato e chiesa disciplinato al canone 1344 par 2, il quale stabilisce che la chiesa può astenersi dall’infliggere una pena perché ritiene sufficiente la normativa e la sanzione civile.

Gerarchia della fonti di produzione

Il diritto canonico è un diritto confessionale perciò fa riferimento a valori soprannaturali e al diritto divino, il quale è l’insieme di fattori giuridici che hanno la divinità come autore e si suddivide in:

- diritto divino naturale: riguarda la persona umana come tale e non come individuo (la persona è

una creatura co una struttura fondamentale e finalità inderogabili dategli dal diritto naturale, mentre l’individuo si fa da se giorno per giorno autonomamente). Perciò il diritto divino naturale è un ordine creaturale impresso dal creatore alle creature mentre quello impresso all’universo creato è legge divina. Il diritto divino naturale si conosce attraverso la ragione.

- diritto divino positivo: non è contrapposto al diritto divino naturale, poiché agisce nell’ordine

soprannaturale, infatti è la dimensione di giustizia specifica prevista dall’ordinamento confessionale, data dal fondatore dell’ordinamento canonico (Cristo). Il diritto divino positivo si conosce attraverso la rivelazione di Dio (Dio creatore imprime i principi di diritto fondamentale sulla persona). Le fonti della rivelazione sono 2: le sacre scritture (garanzia data dallo scritto) e tradizione, ossia il conferimento o la consegna di un deposito fidei, quindi ciò che si riceve si da (tutto parte da uno dei 12 apostoli, quindi vi è la garanzia che il depositum fidei sia originale, vi è la consegna orale che crea una successione apostolica, la cui continuità è garanzia). Nell’ordinamento canonico vi è un matrimonio legittimo o naturale (celebrato tra due non battezzati) e il matrimonio sacramento (celebrato tra due battezzati). Entrambi hanno la caratteristica dell’indissolubilità (si scioglie solo con la morte) e dell’unità (ad un maschio corrisponde una donna). Le differenze sono piccole: l’indissolubilità è più forte nel matrimonio sacramento consumato, il matrimonio legittimo può finire per il privilegio Paolino (uno si converte e l’altro non lo accetta e se ne va). Il battesimo è un sacramento costituito da un’infusione di acqua sulla testa del battezzato e dall’annotazione del battesimo nei registri del battesimo, la cui cancellazione può essere effettuata solo tramite l’annotazione al margine di tale atto della volontà di recedere. Il diritto divino è il fondamento costituzionale del diritto canonico, vi era l’idea di una costituzione “lex ecclesiae fundamentalis” ma non ebbe successo. Il diritto divino ha una funzione di limite:

- in senso positivo: le soluzioni giuridiche in ambito di diritto umano (= le norme del codice). Gli

uomini scrivono la norma ispirandosi alle norme del diritto divino, fatto queste nome devono rappresentare uno sviluppo del diritto divino per conclusione o per determinazione.

- in senso negativo: nessuna soluzione del diritto umano è valida se contrasta con il diritto divino.

Non esiste una Corte Costituzionale nell’ordinamento canonico. La prima fonte di produzione normativa è la lex, ma vi è anche la consuetudine, la quale deve essere generale e astratta e ha la stessa valenza nomopoietica della lex, perciò può essere contra legem, basta che non sia contro quella divina. Entrambe le fonti hanno come punto di riferimento la legge divina. Vi sono però alcuni atti privi di generalità ed astrattezza, chiamati atti di ius singulare, perciò nell’ordinamento canonico abbiamo 4 fonti:

- lex

- consuetudo

- privilegi

- dispense

Le prime due sono di normativa generale mentre le altre di normativa singolare. Il codice non da una definizione di legge, perciò si fa riferimento al canone 7: “la legge è esistente quando viene promulgata”. Questo canone delinea la differenza della legge dalla consuetudine: la promulgazione, infatti se un consuetudine è promulgata diventa una legge (“tramutatio titoli”). I principi del diritto divino sono promulgati nelle sacre scritture.

È irrationabilis anche la consuetudine del placet regio (visto dato dall’autorità statale ad un atto ecclesiastico), poiché limita la libertas ecclesiae. È irrationabilis anche quello che prevede che una legge papale non ottenga efficacia normativa se non è fatta oggetto di recetio da parte del vescovo locale (episcopalismo o galliclaismo). È irrationabilis anche la consuetudine che impedisce ai legati romani di prendere possesso di un determinato territorio senza l’autorizzazione locale. La consuetudine può essere oggetto di reprobatio da parte del legislatore e può essere successiva (prende in mano il materiale normativo decorso il termine e ne fa una nuova legge) o preveniva (il legislatore pone norme generali e, quando si verificano, si crea una consuetudine). Il legislatore può abrogare una consuetudine entro 30 anni. Il legislatore può proibire una consuetudine aggiungendo una clausola prohibendi alla legge scritta, proibendo cosi consuetudini simili future. In questo caso anche se decorrono i 30 anni la consuetudine non abroga la legge, tuttavia essa è abrogata dalle consuetudini immemorabili (consuetudini di cui nessuno dei viventi conosce l’origine, deve essersi formata legittimamente e si dimostra per testimonianza). Il legislatore può porre anche la clausola di riprovazione in modi espresso, rendendo così la consuetudine irrationabilis e quindi priva di forza normativa, quando la considera contraria al diritto divino. Nasce il problema che la clausola del legislatore deve essere conforme al diritto divino.

Due modelli di matrimoni a confronto

Il matrimonio canonico è disciplinato nel libro IV Titolo VII “de matrimonio”. Il canone 1055 Par. 1 stabilisce che tra i battezzati Cristo ha elevato il matrimonio a dignità sacramentale, mentre il Par. 2 all’inizio nel codice del 1917 si concentrava sul profilo contrattuale del matrimonio, mentre nel codice del 1983 prevede che tra battezzati non può esservi un patto matrimoniale che non sia un sacramento, perciò tiene ancora conto del profilo contrattuale ma con il termine patto fa riferimento al patto tra Dio e il popolo di Israele. La grande differenza tra i due codici è la finalità del matrimonio:

  • (^) il codice del 1917 crea una gerarchia tra finalità: prima di tutto il bonum prolis (procreazione) e poi bonum coniugum (complicità, collaborazione, progetto comune volto a promuovere quanto è l’altra persona)
  • (^) il codice del 1983 prevede una coordinazione e non una subordinazione di questi due fini e al bonum prolis aggiunge l’educazione dei figli. Il canone 226 Par. 2 prevede che i genitori, poiché hanno dato vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di educarli (trasmissione di valori), mantenerli e istruirli. Questo canone comprende anche i genitori adottivi o di coloro che ne fanno le veci ed è contenuto nel libro II “obblighi, diritti e doveri laici”. Il canone 1152 è l’unico in cui si cita il bonum familiae (il bene superiore) e prevede la separazione con permanenza del vincolo, in oltre raccomanda ai coniugi di non rifiutare il perdono al coniuge traditore per il bene della famiglia o perché mossi da carità cristiana, mentre se il permane della convivenza è contrario al bene della famiglia, il coniuge può lecitamente chiedere la separazione al tribunale ecclesiastico. Le proprietà matrimoniali sono unità (un uomo e una donna) e indissolubilità (rifiuto del divorzio poiché si era già presupposto un percorso co momento di difficoltà). Il matrimonio civile è disciplinato dall’Art 143 cc, il quale stabilisce che con il matrimonio marito e moglie hanno pari diritti e pari doveri, si devono reciproca fedeltà (la fedeltà non va sul vincolo, ma all’amore coniugale e alla loro relazione), assistenza morale e materiale e vi è l’obbligo di collaborazione tra coniugi nell’interesse della famiglia. Canone 1792: tutto l’ordinamento canonico sula salus animae e sono disciplinati i meccanismi per raggiungere questo scopo, attraverso provvedimenti che integrano la legge scritta e non scritta. Questi provvedimenti sono di ius singulare e hanno la forza di incidere sulla regola generale ed astratta e principalmente sono privilegi e dispense, ossi lex privata concessa con benevole intenzioni, ossia mira a rispondere alle peculiari necessità del destinatario. I privilegi possono essere: favorevoli (concessi con lo scopo di ampliare la libertà giuridica dell’individuo) od odiosi (ristringono la libertà giudica).

Il codice non dà più la definizione di privilegio come le fonti medievali, ma il canone 76 dice “privilegium seo gratia in favorem certarum personarum”, ossia è una grazia concessa a favore di persone certe (fisiche o giuridiche, per esempio il monastero). La dispensa è definita come “relasatio legis in casu particolare”, ossia il rilassamento della legge nel caso particolare. Il privilegio amplia il patrimonio giuridico del singolo concedendo nuove facoltà, mentre la dispensa amplia il patrimonio giuridico del singolo togliendo un obbligo. Il privilegio può essere concesso dal legislatore o dall’autorità esecutiva a cui il legislatore ha concesso la potestà. Il romano pontefice a livello universale può concedere privilegi senza limiti mentre il vescovo a livello particolare ha dei limiti nella sua potestà. Il possesso centenario o immemorabile del privilegio indice la presunzione semplice che il privilegio sia stato effettivamente concesso, perciò è possibile la prova contraria (canone 76 co2). Il privilegio si presume perpetuo (stabile), non interrompente, a meno che non si dimostri il contrario. Ci sono 3 tipi di privilegio:

  • (^) personale: concesso ad una singola persona fisica o giuridica. Si estingue con la morte.
  • (^) reale: attaccato ad una cosa. Si estingue per la distruzione di essa.
  • (^) locale: attaccato ad un determinato luogo. Si estingue con la distruzione di esso, tuttavia se il luogo viene ricostruito entro 50 anni il privilegio ritorna. Il privilegio viene concesso ad construendum (per essere costruttivi), in base ad un parametro correlato alla caratteristica della lex scripta e non scripta: la rationabilitas, ossia la giusta causa. La dispensa è il rilassamento della legge (scritta o non scritta, trattasi di legge ecclesiastica ma non quella divina) a fondamento della quale deve esserci un giusta causa (canone 85). La dispensa è concessa da coloro che godono della potestà esecutiva o da coloro a cui è stata delegata. Ci sono due casi nel diritto matrimoniale in cui il diritto divino stesso prevede la possibilità stessa:
  • (^) privilegio Paulino (epistola di San Paolo): si applica al matrimonio legittimo quando uno dei due si converte e l’altro non accetta di continuare a convivere nel rispetto della fede dell’altro, allora questo ha il diritto di passare a nuove nozze. È l’epistola stessa che concede la dispensa mentre l’autorità esecutiva accerta soltanto che ci siamo le circostanze per il privilegio
  • (^) dispensa sul matrimonio rato e non consumato: caso di rilassamento del principio di indissolubilità nel matrimonio sacramento. È data dai Farisei che chiedono a Gesù sull'indissolubilità del matrimonio ed egli rispose che Mosè ha dato il diritto di ripudiare la moglie per la scleropatia (durezza di cuore), perché quando si stancano uccidono la moglie. Questa dispensa è fondata sulla tradizione ed è concessa dal romano pontefice in presenza di giusta causa, il quale chiederà al vescovo locale se c’è stata la consumazione. Non è sufficiente la non consumazione o se il marito è impotente. Bisogna verificare se c’è la possibilità che avvenga la consumazione o se il dissidio coniugale è insanabile. Il canone 86 stabilisce che non sono suscettibili di dispensa quelle leggi che son sostanzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici. Canone 90: “ §1. Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida.

§2. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa validamente e

lecitamente”.

Non esiste la divisione dei poteri nel diritto canonico ma c’è la divisione delle funzioni (il potere è il plesso organizzativo titolare del potere, mentre la funzione è l’aspetto contenutistico dell’attività svolta), perché esistono uffici capitali di governo, ossia uffici dell’ordinamento canonico attribuiti dal diritto divino. Ci sono due tipi di uffici capitali:

  • (^) opera a livello universale: Romano Pontefice (supremo giudice e amministratore) e collegio episcopale. Questi realizzano un fenomeno di successione: il papa rispetto all’apostolo Pietro (infatti spesso è chiamato Numus Petrinum) e il collegio rispetto al collegio apostolico
  • (^) opera a livello particolare: vescovo diocesano. Organi collegiali supremi Sono 2: uno monocratico (RP) e uno collegiale (collegio episcopale).

Par. 2: i decreti del collegio difformi da quelli approvati devono essere sempre approvati e promulgati. Dal momento che i vescovi sono sempre più numerosi è sempre più difficile raggiungere l’unanimità e allora si passa alla maggioranza moderandola con un criterio di valore per evitare voti comprati: la pars maior deve essere anche la pars sanior (sana, ossia forma onestamente), altrimenti se non è sanior trattasi di simonia (compera dei voti) e quindi la minoranza può contestare invocando la rationabilitas. Se il Romano Pontefice vota la parte minore, significa che la pars maior non era anche sanior. Il collegio episcopale è un organo di diritto divino positivo, mentre il collegio dei cardinali della Santa Romana Chiesa non è un organo del diritto divino ed è stato istituito nel II millennio con la riforma di Gregorio VII in funzione della “libertas ecclesiae”. I cardinali sono i chierici romani incardinati nella chiese di Roma e nelle 7 diastie in cui è suddivisa Roma. Il collegio cardinalizio si suddivide in 3 ordini:

  • (^) vescovi suburbicari delle chiese più periferiche della città di Roma (primo di tutti Ostia)
  • (^) preti della città di Roma incardinati alla chiese interne della città di Roma
  • (^) diaconi con funzioni caritatevoli. All’inizio il Romano Pontefice era eletto con la procedura del I millennio: eletto dal popolo tramite una acclamatio con accordo dei vescovi e poi consacrato dal vescovo metropolita. Dalla metà dell’ XI secolo con il decreto “nomine domini” deve essere scelto da tutti e 3 gli ordini del collegio cardinalizio. L’imperatore può intervenire con il diritto di veto. Il cardinale Romano è parte del corpo stesso del papa. Oggi il collegio cardinalizio acquisisce funzioni di governo in sede plena (quando il papa è titolare dell’ufficio), mentre deve eleggere il Romano Pontefice quando la sede è vacante. La collaborazione del collegio cardinalizio con il Romano Pontefice è concistoro. L’elezione per la sede vacante si chiama conclave. Il collegio cardinalizio è titolare di personalità giuridica e di un proprio patrimonio. Vi è l’assegnazione di una chiesa suburbicaria, una chiesa romana o una diaconia cardinalizia ai 3 ordini, i quali avranno quindi un rapporto fisico con il territorio. Il Romano Pontefice crea i cardinali con una bolla.