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Appunti Diritto Canonico Giurisprudenza Padova
Tipologia: Appunti
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Il diritto canonico è un diritto confessionale e fa rifermento ad una fonte superiore chiamata diritto divino o diritto divino naturale. Questo vale per tutti gli uomini credenti o meno ed è al vertice della gerarchia, interpretato dal pontefice romano in epoca medievale. Il diritto divino ha per autore la divinità stessa. le fonti del primo millennio sono i libri della sacra scrittura e avevano valenza giuridica immediata (per ex. quando Caino uccide Abele Dio lo cerca per saperne il motivo e questo definisce il principio del contraddittorio; oppure Sodoma e Gomorra sono bruciate da Dio e infatti la sodomia aveva la pena massima, ossia il rogo).
È una costruzione sistematica del materiale canonico sulla base di una metodologia che deriva dal diritto romano e si apre con un trattato sulle forme di produzione del diritto. Vi sono spesso citazioni di passi biblici e fonti sub apostoliche (scrittori cristiani i cui scritti sono rimasti fuori dal canone del nuovo testamento, ossia l’elenco degli scritti che fanno ufficialmente pare del nuovo testamento). Una fonte importante del 1° millennio è la fonte dei canoni conciliari ossia testi con stile normativo (struttura di norma giuridica: soggetto, attività, eventuale sanzione). I canoni conciliari si distinguono a seconda del concilio (riunione del congresso dei vescovi) che li ha emessi:
Il Corpus Iuris Canonici è composto da una serie di 6 raccolte:
Quidam infidelis in coniugio positus ad fidem conuersus est, uxor uero odio Christianae fidei ab eo discessit. Ille quamdam fidelem in uxorem accepit, qua mortua clericus efficitur. Tandem uitae et scientiae merito in episcopum eligitur.(Qu. I.) Hic primum queritur, an coniugium sit inter infideles? (Qu. II.) Secundo, an liceat huic aliam ducere priore uiuente? (Qu. III.) Tercio, an sit reputandus bigamus qui ante baptismum habuit unam, et post baptismum alteram? Un infedele (non battezzato) coniugato (col matrimonio legittimo) si converte alla fede (cristiana); la moglie, tuttavia, in odio alla fede cristiana, lo abbandona. Costui, dopo aver sposato (col matrimonio sacramento) una donna cristiana, alla morte di quest’ultima diviene chierico. Infine, grazie alla sua rettitudine di vita ed alla sua dottrina, viene eletto vescovo. Si discute:
dell’accordo (mendacio: falsa testimonianza), ma così la chiesa rivendica nella propria giurisdizione quegli atti informali rinforzato con il giuramento. Nella metà del XIV secolo i canonisti diranno che dal nudo patto deriva l’azione ossia non sorge una obbligazione a sorge il diritto alla tutela processuale per l’accertamento del peccato di mendacio. Gli obbiettivi del diritto canonico sono:
Il diritto penale canonico si forma con l’istituto sacramentale della penitenza, che è costituito dalla contrizione, confessione, soddisfazione. Nessun crimine esiste se non è previamente configurato dalla legge. Il diritto penale canonico è disciplinato nel VI libro “le sanzioni nella chiesa” del codice del 1983. La versione prevedente del 1917 conteneva 6 libri e il diritto penale era disciplinato nel V libro “dei delitti e delle pene” (richiamo all’opera di Beccaria, la quale era stata posta dalla chiesa nell’indice dei libri proibiti poiché stabiliva una differenza tra peccato e delitto: il peccato concerne il foro interno, mentre il delitto concerne il foro esterno). Il libro V era composto da 220 canoni, tra cui 50 delitto che prevedevano la scomunica (la pena peggiore) mentre l’attuale VI libro contiene 89 canoni, di cui 7 che prevedono la scomunica. Questo ripensamento è un processo di riforma che è iniziato con il concilio vaticano II, i cui principi erano centralità della persona, salus animarum e il principio di sussidiarietà. Il canone 1311 è il primo del libro VI, dove troviamo il principio di diritto pubblico ecclesiastico: la chiesa ha il diritto nativo e proprio (quindi nasce con la chiesa e con essa si sviluppa) di costringere a sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. L’idea d giustizia nelle sacre scritture è giustizia salvifica, quindi tende a sollevare e non ad affliggere ancora di più. Il delitto non è definito ma si riprende nel canone 1295 del codice del 1917, dove era definito come violazione di una legge (in caso di lacuna si fa riferimento alla dottrina o al codice vecchio, se non è cambiata la ratio). Il canone 1341 disciplina la finalità della pena, intesa come estrema ratio, e, qualora sia necessaria, deve tendere a 3 cose:
Il libro VI è diviso in 2 parti: delitti e pene in genere e le pene per i singoli delitti (quest’ultima parte è basata sulla discrezionalità del giudice, poiché si basa sulla salus animarum). Vi sono delitti di foro misto (per esempio l’omicidio), ossia punibili dalla chiesa e dal diritto secolare, allora esiste il principio di sana cooperatio tra stato e chiesa disciplinato al canone 1344 par 2, il quale stabilisce che la chiesa può astenersi dall’infliggere una pena perché ritiene sufficiente la normativa e la sanzione civile.
Il diritto canonico è un diritto confessionale perciò fa riferimento a valori soprannaturali e al diritto divino, il quale è l’insieme di fattori giuridici che hanno la divinità come autore e si suddivide in:
una creatura co una struttura fondamentale e finalità inderogabili dategli dal diritto naturale, mentre l’individuo si fa da se giorno per giorno autonomamente). Perciò il diritto divino naturale è un ordine creaturale impresso dal creatore alle creature mentre quello impresso all’universo creato è legge divina. Il diritto divino naturale si conosce attraverso la ragione.
soprannaturale, infatti è la dimensione di giustizia specifica prevista dall’ordinamento confessionale, data dal fondatore dell’ordinamento canonico (Cristo). Il diritto divino positivo si conosce attraverso la rivelazione di Dio (Dio creatore imprime i principi di diritto fondamentale sulla persona). Le fonti della rivelazione sono 2: le sacre scritture (garanzia data dallo scritto) e tradizione, ossia il conferimento o la consegna di un deposito fidei, quindi ciò che si riceve si da (tutto parte da uno dei 12 apostoli, quindi vi è la garanzia che il depositum fidei sia originale, vi è la consegna orale che crea una successione apostolica, la cui continuità è garanzia). Nell’ordinamento canonico vi è un matrimonio legittimo o naturale (celebrato tra due non battezzati) e il matrimonio sacramento (celebrato tra due battezzati). Entrambi hanno la caratteristica dell’indissolubilità (si scioglie solo con la morte) e dell’unità (ad un maschio corrisponde una donna). Le differenze sono piccole: l’indissolubilità è più forte nel matrimonio sacramento consumato, il matrimonio legittimo può finire per il privilegio Paolino (uno si converte e l’altro non lo accetta e se ne va). Il battesimo è un sacramento costituito da un’infusione di acqua sulla testa del battezzato e dall’annotazione del battesimo nei registri del battesimo, la cui cancellazione può essere effettuata solo tramite l’annotazione al margine di tale atto della volontà di recedere. Il diritto divino è il fondamento costituzionale del diritto canonico, vi era l’idea di una costituzione “lex ecclesiae fundamentalis” ma non ebbe successo. Il diritto divino ha una funzione di limite:
uomini scrivono la norma ispirandosi alle norme del diritto divino, fatto queste nome devono rappresentare uno sviluppo del diritto divino per conclusione o per determinazione.
Non esiste una Corte Costituzionale nell’ordinamento canonico. La prima fonte di produzione normativa è la lex, ma vi è anche la consuetudine, la quale deve essere generale e astratta e ha la stessa valenza nomopoietica della lex, perciò può essere contra legem, basta che non sia contro quella divina. Entrambe le fonti hanno come punto di riferimento la legge divina. Vi sono però alcuni atti privi di generalità ed astrattezza, chiamati atti di ius singulare, perciò nell’ordinamento canonico abbiamo 4 fonti:
Le prime due sono di normativa generale mentre le altre di normativa singolare. Il codice non da una definizione di legge, perciò si fa riferimento al canone 7: “la legge è esistente quando viene promulgata”. Questo canone delinea la differenza della legge dalla consuetudine: la promulgazione, infatti se un consuetudine è promulgata diventa una legge (“tramutatio titoli”). I principi del diritto divino sono promulgati nelle sacre scritture.
È irrationabilis anche la consuetudine del placet regio (visto dato dall’autorità statale ad un atto ecclesiastico), poiché limita la libertas ecclesiae. È irrationabilis anche quello che prevede che una legge papale non ottenga efficacia normativa se non è fatta oggetto di recetio da parte del vescovo locale (episcopalismo o galliclaismo). È irrationabilis anche la consuetudine che impedisce ai legati romani di prendere possesso di un determinato territorio senza l’autorizzazione locale. La consuetudine può essere oggetto di reprobatio da parte del legislatore e può essere successiva (prende in mano il materiale normativo decorso il termine e ne fa una nuova legge) o preveniva (il legislatore pone norme generali e, quando si verificano, si crea una consuetudine). Il legislatore può abrogare una consuetudine entro 30 anni. Il legislatore può proibire una consuetudine aggiungendo una clausola prohibendi alla legge scritta, proibendo cosi consuetudini simili future. In questo caso anche se decorrono i 30 anni la consuetudine non abroga la legge, tuttavia essa è abrogata dalle consuetudini immemorabili (consuetudini di cui nessuno dei viventi conosce l’origine, deve essersi formata legittimamente e si dimostra per testimonianza). Il legislatore può porre anche la clausola di riprovazione in modi espresso, rendendo così la consuetudine irrationabilis e quindi priva di forza normativa, quando la considera contraria al diritto divino. Nasce il problema che la clausola del legislatore deve essere conforme al diritto divino.
Il matrimonio canonico è disciplinato nel libro IV Titolo VII “de matrimonio”. Il canone 1055 Par. 1 stabilisce che tra i battezzati Cristo ha elevato il matrimonio a dignità sacramentale, mentre il Par. 2 all’inizio nel codice del 1917 si concentrava sul profilo contrattuale del matrimonio, mentre nel codice del 1983 prevede che tra battezzati non può esservi un patto matrimoniale che non sia un sacramento, perciò tiene ancora conto del profilo contrattuale ma con il termine patto fa riferimento al patto tra Dio e il popolo di Israele. La grande differenza tra i due codici è la finalità del matrimonio:
Il codice non dà più la definizione di privilegio come le fonti medievali, ma il canone 76 dice “privilegium seo gratia in favorem certarum personarum”, ossia è una grazia concessa a favore di persone certe (fisiche o giuridiche, per esempio il monastero). La dispensa è definita come “relasatio legis in casu particolare”, ossia il rilassamento della legge nel caso particolare. Il privilegio amplia il patrimonio giuridico del singolo concedendo nuove facoltà, mentre la dispensa amplia il patrimonio giuridico del singolo togliendo un obbligo. Il privilegio può essere concesso dal legislatore o dall’autorità esecutiva a cui il legislatore ha concesso la potestà. Il romano pontefice a livello universale può concedere privilegi senza limiti mentre il vescovo a livello particolare ha dei limiti nella sua potestà. Il possesso centenario o immemorabile del privilegio indice la presunzione semplice che il privilegio sia stato effettivamente concesso, perciò è possibile la prova contraria (canone 76 co2). Il privilegio si presume perpetuo (stabile), non interrompente, a meno che non si dimostri il contrario. Ci sono 3 tipi di privilegio:
Non esiste la divisione dei poteri nel diritto canonico ma c’è la divisione delle funzioni (il potere è il plesso organizzativo titolare del potere, mentre la funzione è l’aspetto contenutistico dell’attività svolta), perché esistono uffici capitali di governo, ossia uffici dell’ordinamento canonico attribuiti dal diritto divino. Ci sono due tipi di uffici capitali:
Par. 2: i decreti del collegio difformi da quelli approvati devono essere sempre approvati e promulgati. Dal momento che i vescovi sono sempre più numerosi è sempre più difficile raggiungere l’unanimità e allora si passa alla maggioranza moderandola con un criterio di valore per evitare voti comprati: la pars maior deve essere anche la pars sanior (sana, ossia forma onestamente), altrimenti se non è sanior trattasi di simonia (compera dei voti) e quindi la minoranza può contestare invocando la rationabilitas. Se il Romano Pontefice vota la parte minore, significa che la pars maior non era anche sanior. Il collegio episcopale è un organo di diritto divino positivo, mentre il collegio dei cardinali della Santa Romana Chiesa non è un organo del diritto divino ed è stato istituito nel II millennio con la riforma di Gregorio VII in funzione della “libertas ecclesiae”. I cardinali sono i chierici romani incardinati nella chiese di Roma e nelle 7 diastie in cui è suddivisa Roma. Il collegio cardinalizio si suddivide in 3 ordini: