Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Il Matrimonio Canonico: Nullità e Trascrizione, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sbobinature lezioni di diritto ecclesiastico

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

Caricato il 05/05/2018

francesco_russo7
francesco_russo7 🇮🇹

4.6

(13)

33 documenti

1 / 14

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Sbobinatura 12 LEZIONE
Abbiamo cominciato a parlare prima del matrimonio canonico e poi
anche del matrimonio concordatario. Quindi oggi riprendiamo alcuni
aspetti del matrimonio concordatario, ricominciamo dai vari tipi di
prescrizione e le varie modiche, poi dell’accordo dell’84 e ci
soermeremo ancora sulla parte che riguarda la conversione del
negozio giuridico matrimonio e parleremo dei vari impedimenti
della trascrizione. Impedimenti che erano pochi con il concordato
del ’29 e che sono stati modicati con l’accordo dell’84 e poi nella
seconda parte della lezione cominceremo a introdurre l’argomento
di domani che saranno i rapporti tra giurisdizione italiana e
giurisdizione ecclesiastica nella materia matrimoniale. Parliamo
oggi dunque del processo dell’unità del matrimonio e parleremo
anche delle modiche che sono state apportate da Papa Francesco
(questo non c’è nel libro) al processo di nullità del matrimonio
canonico. Quindi vedremo perché alcune delle cose che ci dice il
libro in materia di delibazione sono obsolete perché è cambiato il
processo di nullità del matrimonio nel 2015, quindi parleremo anche
di questo.
Riprendendo le la della trascrizione il punto focale è che nel
concordato del ’29 si tende quanto più possibile ad un regime di
unione tra stato e chiesa, quindi l’idea è quella che il matrimonio
celebrato in chiesa debba comunque, tranne casi eccezionali, avere
ecacia civile nell’ordinamento dello stato. Quindi c’è un regime
che tende all’unione e questa unione è voluta tanto dallo stato che
dalla chiesa perché alla chiesa vengono mandate delle istruzioni già
del 1929 stesse che davano la sacra congregazione dei sacramenti
ai sacerdoti anché loro facciano il possibile per celebrare
matrimoni volti ad avere questa ecacia civile, sono comunque
delle forme particolari di matrimonio canonico che non possono
quindi avere eetti civili tra le quali il matrimonio segreto. Questa
forma particolare di matrimonio è sanabile perché gli eetti civili
non sono persi per sempre ma possono essere recuperati attraverso
l’iscrizione tardiva del matrimonio. Ma a parte questa forma del
matrimonio segreto ve ne sono altre nel diritto canonico: il
matrimonio per esempio dinnanzi ai soli testimoni, il matrimonio
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe

Anteprima parziale del testo

Scarica Il Matrimonio Canonico: Nullità e Trascrizione e più Sbobinature in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Sbobinatura 12 LEZIONE

Abbiamo cominciato a parlare prima del matrimonio canonico e poi anche del matrimonio concordatario. Quindi oggi riprendiamo alcuni aspetti del matrimonio concordatario, ricominciamo dai vari tipi di prescrizione e le varie modifiche, poi dell’accordo dell’84 e ci soffermeremo ancora sulla parte che riguarda la conversione del negozio giuridico matrimonio e parleremo dei vari impedimenti della trascrizione. Impedimenti che erano pochi con il concordato del ’29 e che sono stati modificati con l’accordo dell’84 e poi nella seconda parte della lezione cominceremo a introdurre l’argomento di domani che saranno i rapporti tra giurisdizione italiana e giurisdizione ecclesiastica nella materia matrimoniale. Parliamo oggi dunque del processo dell’unità del matrimonio e parleremo anche delle modifiche che sono state apportate da Papa Francesco (questo non c’è nel libro) al processo di nullità del matrimonio canonico. Quindi vedremo perché alcune delle cose che ci dice il libro in materia di delibazione sono obsolete perché è cambiato il processo di nullità del matrimonio nel 2015, quindi parleremo anche di questo.

Riprendendo le fila della trascrizione il punto focale è che nel concordato del ’29 si tende quanto più possibile ad un regime di unione tra stato e chiesa, quindi l’idea è quella che il matrimonio celebrato in chiesa debba comunque, tranne casi eccezionali, avere efficacia civile nell’ordinamento dello stato. Quindi c’è un regime che tende all’unione e questa unione è voluta tanto dallo stato che dalla chiesa perché alla chiesa vengono mandate delle istruzioni già del 1929 stesse che davano la sacra congregazione dei sacramenti ai sacerdoti affinché loro facciano il possibile per celebrare matrimoni volti ad avere questa efficacia civile, sono comunque delle forme particolari di matrimonio canonico che non possono quindi avere effetti civili tra le quali il matrimonio segreto. Questa forma particolare di matrimonio è sanabile perché gli effetti civili non sono persi per sempre ma possono essere recuperati attraverso l’iscrizione tardiva del matrimonio. Ma a parte questa forma del matrimonio segreto ve ne sono altre nel diritto canonico: il matrimonio per esempio dinnanzi ai soli testimoni, il matrimonio

celebrato in un certo pericolo di morte. Queste forme, proprio perché sono diverse da quella che è la forma pubblica del matrimonio e non possono quindi essere trascritte o che quantomeno non possono essere trascritte con un procedimento sicuramente di trascrizione tempestiva, poi si vedrà quello che manca in questi. Può mancare la duplicazione, o anche per esempio nel matrimonio celebrato in pericolo di morte può mancare addirittura la presenza del sacerdote. Quindi la chiesa acconsente, chiaramente non in Italia dove è facilissimo reperire un sacerdote, ma ci sono paesi dove per esempio ci può essere la guerra civile, paesi dell’Africa o dell’Asia e in cui quindi non è così facile trovare un sacerdo realizzata io l’avrei voluto ma questa è una cosa opinabile perché il testamento può essere cambiato all’ultimo momento in cui una persona vive e non è detto che debba essere cambiato totalmente, basta che io lasci per esempio tutto per com’è dal punto di vista patrimoniale ma metto che revoco questa mia volontà di trascrivere. Quindi non è detto che io esprima una volontà che sia ora per allora perché noi dobbiamo ritenere che la volontà del testatore è sempre attuale perché se non lo fosse in qualche modo avrebbe cambiato testamento o l’avrebbe revocato, e questo sarebbe anche in linea con quanto avveniva prima dove effettivamente l’istituto della trascrizione tardiva serviva a far recuperare effetti civili a quei matrimoni che non li avevano avuti per un motivo particolare anche oltre la morte dei coniugi proprio per rimediare anche a delle situazioni di tutela del coniuge che altrimenti ne sarebbe stato sprovvisto. Ma invece la giurisprudenza su questo punto si è arroccata e quindi ci sono state una serie di sentenze di giudici che non hanno riconosciuto alcun valore a questa dichiarazione di volontà espressa nel testamento dicendo che la legge quando dice che l’ufficiale di stato civile debba accertare che la trascrizione tardiva deve essere richiesta da entrambe le parti o da una con il consenso e senza l’opposizione dell’altra fa presumere una volontà attuale che deve essere esternata in quel momento all’ufficiale di stato civile, quindi cosa che non potrebbe più avvenire comunque, perché se questa volontà fosse secondo la giurisprudenza espressa in un testamento quindi non sarebbe più manifestata insieme alla volontà dell’altro coniuge

matrimonio. Quindi uno è quello della pensione di irreversibilità, l’altro è quello di avere l’assegno dell’ex marito. Quindi se io sono divorziata e ho un assegno di mantenimento, questo assegno di mantenimento lo perdo nel momento in cui mi sposo civilmente con un’altra persona. Se invece mi sposo soltanto in chiesa, siccome questo matrimonio per lo stato non esiste il povero ex marito deve continuare a versare l’assegno. Poi però che cosa succede? Noi stiamo parlando della trascrizione tardiva perché le condizioni che inizialmente mi hanno fatto ritenere più vantaggioso per me il fatto di non trascrivere il matrimonio,queste condizioni potrebbero cambiare nel tempo. Esempio: io mi sono sposata in chiesa solo col matrimonio religioso il mio ex marito guadagna molto di più, (perché per esempio ha fatto carriera) di quanto a me arriva dall’assegno di mantenimento o dalla pensione di irreversibilità e quindi io posso decidere, dopo anni che le condizioni sono mutate, che non mi interessa più continuare a percepire quell’assegno. Allora si andava dall’ufficiale di stato civile per la trascrizione tardiva del matrimonio e l’ufficiale di stato civile trascriveva e da quel momento in poi cessavano queste erogazioni economiche. Quindi dicevano i valdesi che ciò avveniva in frode alla legge perché comunque poi con la trascrizione tardiva il matrimonio retroagisce. Quindi l’unico modo per evitare questi abusi sarebbe quella di condannare la persona che si è avvantaggiata nel tempo di un qualche cosa che non le sarebbe spettato a restituire tutto quello che ha dato. Ma c’erano state anche delle proposte in questo senso. Nella proposta di legge matrimoniale che venne presentata pochi mesi dopo il nuovo accordo si parlava anche di questo ma questa legge non è mai stata attuata e quindi la cosa cadde nel dimenticatoio. Ora nel 2010, invece, c’è stata una sentenza della cassazione sezione lavoro che ha condannato una vedova a restituire all’inps ben 15 anni di assegni che questa aveva percepito indebitamente e prima di arrivare a questa sentenza della cassazione l’inps aveva perso sia in primo grado che in appello perché tanto il giudice di primo grado che il giudice d’appello ritenevano che comunque, fatti salvi i diritti dei terzi, veniva intesa questa norma in un senso abbastanza restrittivo nel senso dei diritti che al contrario potevano essere pregiudicati dalla celebrazione del

matrimonio per cui venivano fatti salvi. Quindi loro ritenevano che comunque l’inps rientrasse tra questi terzi e che comunque per l’inps il matrimonio doveva fare data al momento della trascrizione. Mentre l’inps diceva no, perché se gli effetti personali del matrimonio retroagiscono al momento della celebrazione, da quel momento quindi è scattata l’efficacia civile del matrimonio stesso, quindi io inps per 15 anni ho pagato una vedova che era invece una persona sposata, quindi la cassazione anche se non c’era alcuna giurisprudenza precedente su questo fatto ha emanato questa sentenza che è abbastanza emblematica proprio per dire mettiamo un punto fermo: da questo momento in poi chi tende a rimandare la trascrizione del matrimonio per raggiungere un utile economico, sappia che comunque nel momento in cui lo faccia sarà tenuto a risarcire tutto quello che ha indebitamente percepito. Ma fu proprio questo tipo di considerazione che venne fatto dai valdesi negli anni 80 quando si andava verso la stipulazione dell’intesa per cui loro non ritenevano che questo istituto facesse parte della natura della loro chiesa. Poi invece viene chiesto dagli ebrei ma evidentemente già lo stato aveva capito di avere fatto un passo falso e, resosi conto dei problemi che effettivamente comportava la trascrizione tardiva del matrimonio, pensò che non fosse utile estendere ancora l’istituto e quindi fece un passo indietro, quindi la commissione italiana fu molto dura nel dire no agli ebrei, che tra l’altro chiedevano di avere un po’ tutti i privilegi che aveva accordato la chiesa cattolica in termini di matrimonio e invece fu dura nei confronti degli ebrei che non poterono godere dell’istituto della trascrizione tardiva. Il libro della trascrizione tardiva dice che dato che il valore delle pubblicazioni è un valore limitato per 180 gg quindi se il matrimonio comunque è stato preceduto dalle pubblicazioni ma la trascrizione tardiva viene richiesta decorsi questi 180 gg queste pubblicazioni andranno rivedute da parte dell’ufficiale di stato civile. Finocchiaro da per scontato che comunque queste pubblicazioni ci siano state, quindi dice che comunque non potrebbe, secondo Finocchiaro, essere trascritto tardivamente un matrimonio che non fosse stato valido ab origine. Quindi lui giustifica il suo convincimento che il matrimonio non debba essere stato trascritto solo per ragioni di caso fortuito o forza

fase l’ufficiale di stato civile deve accertare che non ci siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio e infatti in questa fase per esempio prima, ora non è più possibile, venivano convocati anche i genitori delle parti per essere sicuri, e questi dovevano dichiarare che tra i loro figli non ci fossero dei rapporti di parentela per cui avrebbe potuto essere celebrato un matrimonio incestuoso e allora l’ufficiale di stato civile quindi accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, le pubblicazioni vengono affisse per 8 giorni consecutivi alla casa comunale quindi poi dopo l’affissione l’ufficiale attende per un periodo di tre giorni in cui possono essere presentate opposizioni, dopo di ciò rilascia agli sposi un nullaosta affinché il matrimonio possa essere celebrato. A questo punto gli sposi decideranno assieme al sacerdote la data di celebrazione del matrimonio e quello che importa è che questo matrimonio venga celebrato entro 180 gg altrimenti le affissioni scadrebbero e dovrebbero essere ripetute. Dopo di che questo matrimonio diciamo sarà celebrato in chiesa, quindi sappiamo dal diritto canonico che dopo la celebrazione del matrimonio vero e proprio il sacerdote darà lettura degli articoli del codice che riguardano diritti e doveri dei coniugi e tra l’altro i coniugi potranno, al momento della firma per il matrimonio, inserire le cosiddette dichiarazioni accessorie e quindi nell’atto di matrimonio possono essere inserite quelle dichiarazioni che sono previste dagli articoli 162 e 154 del codice civile che sono il riconoscimento del figlio naturale e anche la scelta per il regime di separazione dei due coniugi. Quindi siccome il regime legale è quello della comunione questa scelta delle procedure di separazione può essere fatta o da un notaio prima della celebrazione del matrimonio o anche al momento della celebrazione stessa e che poi verrà quindi inserita dal sacerdote nell’atto di matrimonio e poi trascritta dall’ufficiale di stato civile nei registri di stato civile. Quindi il sacerdote subito dopo la celebrazione del matrimonio redige questo atto di matrimonio in doppio originale, uno lo tiene lui e uno lo trasmette all’ufficiale di stato civile entro 5 giorni. Questo è un procedimento ordinario attraverso il quale il matrimonio ha effetti civili e che questo istituto si chiama appunto procedimento ordinario di trascrizione o di trascrizione tempestiva. Quindi quando noi parliamo di

trascrizione tempestiva intendiamo che l’atto del matrimonio deve essere stato trasmesso entro 5 giorni dal sacerdote all’ufficiale di stato civile. Quindi negli altri due procedimenti, nella tempestiva ritardata viene trasmesso tempestivamente emanato dalle pubblicazioni, quindi nella trascrizione ritardata dal fatto che l’ufficiale di stato civile dovrà farlo al momento delle pubblicazioni, nella trascrizione tardiva quindi in realtà non c’è un termine, quindi possono essere passati anche anni rispetto alla celebrazione del matrimonio, quindi quello che interessa è la contestuale volontà degli sposi che al matrimonio celebrato in origine solo in chiesa vengano attribuiti effetti civili. Quindi gli sposi non si devono scusare con l’ufficiale di stato civile. Quindi non c’è più nessun collegamento, mentre appunto questo collegamento prima avveniva nel procedimento regolare attraverso la trasmissione dell’atto da parte del ministro di culto, qua non c’è neanche questo, l’ufficiale di stato civile ha solo l’atto di matrimonio e gli sposi. Quindi sono loro che hanno un rapporto con lui e che devono semplicemente chiedere che questo matrimonio celebrato in chiesa acquisisca efficacia civile. Quindi se non ci sono le pubblicazioni o perché sono scadute o perché non erano mai state fatte l’ufficiale di stato civile le farà, quindi in questo assomiglia anche al procedimento di trascrizione tempestiva ritardata ma se ne differenzia per una cosa fondamentale : che qui sono gli sposi a chiedere la trascrizione, cosa che non era così nel procedimento di trascrizione tempestiva ritardata, quindi viene fatto in automatico dal ministro di culto e quindi non può essere accettato nel nuovo regime dove la facoltà degli sposi è determinante nello stabilire l’efficacia civile del matrimonio stesso. Un ultimo tipo di trascrizione di matrimonio di cui non abbiamo parlato è il caso del matrimonio canonico celebrato all’estero. Cioè si discute che valore dare a questo matrimonio e se questo matrimonio possa essere trascritto o meno. Allora intanto ci sono due cose che confliggono tra di loro: il matrimonio canonico per la chiesa è valido dovunque sia celebrato. Quindi le regole della chiesa sono regole universali, quindi le regole che disciplinano il diritto canonico valgono in qualsiasi stato dove il matrimonio sia celebrato, ma il concordato ha invece valore territoriale perché sono regole che lo stato si è dato

comunque ricorrere al divorzio perché non c’è la giurisdizione della chiesa riconosciuta dallo stato in ordine alle vicende che riguardano questo matrimonio, quindi questa è la trascrizione del matrimonio canonico avvenuto all’estero. Detto questo l’argomento trascrizione lo abbiamo chiuso.

Allora andiamo adesso a parlare della nullità del matrimonio canonico. Quindi l’articolo 34 del concordato del 29, quindi la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, per quanto riguardava le cause di nullità del matrimonio e lo scioglimento del matrimonio con la giurisprudenza del matrimonio rato e non consumato. Innanzitutto prima di addentrarci sui motivi di nullità del matrimonio canonico puntualizziamo che sentiamo spesso i giornali che parlano impropriamente di annullabilità del matrimonio canonico ma il matrimonio canonico non si annulla ma si dichiara nullo che è una cosa diversa , nel senso che il matrimonio canonico è nullo perché era nullo ab origine, quindi non c’è un’azione di annullamento ma c’è un’azione volta a provare che questo matrimonio non è mai nato perché il matrimonio per il diritto canonico è indissolubile e c’è una presunzione comunque a favore della nullità del matrimonio, quindi questa deve essere smontata e la nullità del matrimonio viene provata in giudizio e il giudice prima di pronunciarsi sulla nullità del matrimonio deve avere acquisito la cosiddetta “certezza morale” e comunque per l’ordinamento canonico è così importante che questo giudizio proceda su dei binari delle condizioni di oggettività, e non è un giudizio che viene lasciato soltanto alle parti ma è un giudizio in cui deve intervenire per forza una parte pubblica a difesa del matrimonio che è il cosiddetto difensore del vincolo, quindi non basta che una parte dichiari che ci sono dei motivi di nullità del matrimonio e che l’altra parte non riesca a difendersi oppure non voglia ma la nullità del matrimonio deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio e per questo è necessario che nel processo matrimoniale canonico compaia questa particolare figura che è il difensore del vincolo che ha il compito di difendere il vincolo, quindi lui deve provare invece se ci sono dei motivi per cui può essere contestata la nullità del matrimonio stesso perché per sua natura il matrimonio si presuppone comunque valido, ma se viene provata la nullità vuol dire che questo è un vizio genetico

quindi esisteva al momento in cui il matrimonio è stato celebrato e proprio per questo un’altra caratteristica associata alla nullità del matrimonio canonico è che questa nullità del matrimonio è imprescrittibile, cioè non c’è prescrizione alla nullità, così come abbiamo detto che la trascrizione tardiva del matrimonio stesso può essere dichiarata a grande distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio. Cosa che non avviene, lo vedremo meglio domani quando parleremo del riconoscimento della giurisdizione nell’ordinamento civile dove per ragioni diverse legate anche alla certezza dello stato delle persone il matrimonio può essere dichiarato nullo per un periodo breve, al massimo entro un anno dalla celebrazione del matrimonio stesso altrimenti qualsiasi vizio del matrimonio viene sanato dalla convivenza dei coniugi proprio perché nel diritto civile non ci può essere matrimonio soggetto alla nullità per tutta la vita ma il matrimonio viene dichiarato nullo in maniera secca se ce ne sono i motivi, perché chiaramente i motivi della nullità civile non coincidono con quelli canonici, oppure se questi motivi non sono fatti valere entro un anno dalla celebrazione vuol dire che alla fine c’è un qualcosa che ha tenuto unite le persone ma nonostante tutto c’è una concezione diversa dell’istituto che non è sacramento, quindi il matrimonio si regge diciamo finché questa comunione materiale dei coniugi (come l’hanno definita i giudici) permane nonostante tutto. Quindi tornando al matrimonio canonico quindi le cause di nullità del matrimonio canonico noi le dividiamo in tre tipologie. Abbiamo da un lato la violazione degli impedimenti, quindi la presenza di impedimenti al matrimonio inderogabili che comportano quindi la nullità assoluta oppure comportano la nullità anche impedimenti che avrebbero potuto essere dispensati ma che non lo sono stati, anche questi impedimenti portano una pronuncia di nullità di matrimonio. Poi un’altra categoria di vizi che attentano alla nullità del matrimonio sono i cosiddetti vizi del consenso che vanno a gravare o sulla capacità dell’individuo e cioè che l’individuo non ha quella capacità necessaria per potere contrarre un matrimonio, quindi si parla di un difetto di capacità e oltre questo difetto di capacità abbiamo l’errore e dolo. L’errore si distingue in errore di fatto e in errore di diritto, ma è difficile che ci sia un errore di diritto

più questo atteggiamento doloso della parte, oppure può essere anche di un terzo, che ha omesso di dire alla persona che teneva quella determinata qualità che quella qualità era mancante, quindi in questo caso ci può essere sia un dolo omissivo ma anche emissivo cioè di avere taciuto qualcosa di importante e in questo caso, a differenza che per l’errore, basta che la persona che si è sentita tradita una volta che ha scoperto il dolo che questo abbia turbato profondamente la vita coniugale, quindi il fatto di scoprire che la persona aveva mentito e di aver mentito una cosa così importante fa anche cadere nel nulla il mio amore, quindi porta una disattenzione verso questa persona per cui a questo punto è caduta quella che è la stima e la fiducia alla base dell’amore coniugale. Vediamo come sia più facile trovare il dolo e non l’errore perché nel dolo c’è una condizione oggettiva di essere stato preso in giro per una cosa che avrei dovuto sapere ma non mi è stata detta oppure ne è stata detta una opposta, invece nell’errore io devo dimostrare che quella qualità per me era così importante tale che altrimenti io non mi sarei sposato con quella persona. Nel caso della violenza, non che ci sia necessariamente una violenza fisica , nel senso che per fisica noi intendiamo anche la persona che viene trascinata in chiesa e costretta a dire si, questo è un caso di scuola; rilevante è invece il caso della violenza morale, questa è quando la violenza viene dall’esterno e quando la persona dall’esterno riceve delle minacce tali che la persona si convinca di non avere scelta, che per sottrarsi al male minacciato, che deve essere comunque un male grave, l’unica via percorribile è quella del matrimonio. Quindi la minaccia non deve necessariamente provenire dall’altra parte ma importante è che la minaccia venga dall’esterno quindi da terzi (come parenti dell’una o dell’altra parte). Si discute nel diritto canonico se anche possa essere inserito nella violenza il cosiddetto timore reverenziale che si ha nei confronti di determinate persone, ad esempio subisco delle pressioni in famiglia affinché io sposi una determinata persona. Quindi il timore reverenziale non è tanto un male fisico che viene minacciato ma si ha comunque paura che se non ci si sposa questo può avere delle ripercussioni di vario genere come per esempio di essere allontanato dalla famiglia, non avere garantito dalla famiglia la possibilità di fare carriera etc.. E quindi

mentre il diritto civile non annovera il timore reverenziale tra i vizi del consenso e quindi non lo considera come un motivo di nullità per il matrimonio, il diritto canonico si, però sempre a condizione che questo sia stato l’unico motivo che ha indotto la parte a contrarre matrimonio e quindi io mi sono sposato soltanto perché erano state esercitate queste pressioni talmente forti da convincermi di non avere nessun’altra alternativa se non la celebrazione del matrimonio. Poi sempre tra i vizi del consenso, ma di questo ne parleremo meglio domani, abbiamo la cosiddetta simulazione del consenso cioè quando io esprimo un consenso quindi dico qualcosa di diverso da quello che penso nel mio animo, quindi quando la manifestazione di volontà non coincide con l’interno sentire della persona. Nel diritto canonico le conseguenze sono le stesse anche se si parla di simulazione assoluta e di simulazione relativa. La simulazione assoluta quando io non voglio il matrimonio, cioè quando io col matrimonio voglio raggiungere un altro scopo, quindi non mi interessa il matrimonio ma semplicemente mi serve, per esempio nel caso dello straniero che si sposa con un italiano serve per l’acquisto della cittadinanza. In questo caso, quindi secondo il diritto canonico abbiamo un caso di simulazione assoluta perché non vogliamo assolutamente il matrimonio ma attraverso di questo vogliamo perseguire altri tipi di effetti e vantaggi. Poi nel diritto canonico esiste anche una forma di simulazione relativa, ma anche questa simulazione relativa porta alla nullità del matrimonio e si ha quando praticamente io mi sposo escludendo talune delle proprietà essenziali o i motivi del matrimonio stesso. Quindi per esempio quando io mi sposo non volendo figli, non pensando di essere fedele, non pensando che il matrimonio sia un sacramento, nel diritto canonico basta che uno di questi tre sia stato escluso a priori il matrimonio già nasce viziato. Dobbiamo pensare alla differenza tra il pensare, il dire e l’attuare. Dunque tutto quello che comporta un vizio ab origine può consentire di dichiarare la nullità del matrimonio dopo tanti anni dalla celebrazione dello stesso. FINE.