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Lezioni di Diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso
Tipologia: Sbobinature
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Abbiamo parlato delle cause di nullità del matrimonio chiarendo che esse sono suddivisibili in tre gruppi:
1. Primo gruppo F 0E 0 relativo alla presenza di cause di impedimento inderogabili o derogabili 2. Secondo gruppo F 0E 0 formato dai vizi del consenso (come la simulazione) che ha incontrato maggiori problemi relativamente al procedimento di delibazione, 3. Terzo gruppo F 0E 0 formato dai vizi di forma.
Andando a delineare in breve il processo canonico di nullità del matrimonio F 0E 0 esso si presume valido finché non ne viene dimostrata l’invalidità , per il diritto canonico questo è un momento molto importante poiché di fatto si mette in dubbio la validità di un sacramento , quindi la chiesa ha cercato di attenzionare il processo matrimoniale in modo diverso rispetto a tutti gli altri processi che avvengono nell’ordinamento canonico tantè che tutto ciò che riguardava il matrimonio era affidato a tribunali diversi da quelli a cui normalmente la chiesa affidava gli altri tipi di cause.
Nel 1946 F 0E 0 si assiste alla riforma dell’ordinamento della chiesa F 0E 0 che crea 18 tribunali regionali (uno per ogni regione ecclesiastica) e 9 di questi fungono da tribunali d’appello cosicché non vi fosse mai coincidenza tra il tribunale che si era pronunciato in primo grado e quello di appello al fine di garantire quanto più l’imparzialità della sentenza.
La causa della nullità è introdotta mediante un libello scritto in latino in cui vengono elencati i motivi di nullità del matrimonio F 0E 0 questo libello viene inviato al tribunale che se conferma la presenza di un fumus su quanto scritto allora F 0E 0 nominerà un giudice istruttore F 0E 0 poi il libello verrà notificato alla parte convenuta che entro 15 giorni potrà opporsi al libello F 0E 0 trascorsi questi 15 giorni il giudice fisserà un termine per scrivere i punti su cui verte
la causa concedendo 10 giorni alle parti per produrre altri documenti utili.
Vigeva nell’ordinamento il principio della doppia sentenza conforme per cui F 0E 0 la sentenza di nullità per essere definita come esecutiva doveva essere confermata anche da un altro grado di giudizio. Se ne deduce che una volta sentenziato in primo grado è necessario che la causa passi al tribunale di appello che, differentemente a ciò che avviene nel nostro giudizio, può dedicare o di non aprire alcuna nuova fase istruttoria e pertanto confermare l’operato del tribunale di primo grado con un decreto (nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata particolarmente esaustiva) o di aprire una nuova fase istruttoria.
Comunque è piuttosto raro che un soggetto normale si
rivolga alla rota è più probabile che si tenti di ottenere
la nullità attraverso i propri normali organi
giurisdizionali.
Cosa ha fatto papa Francesco? La riforma.
Le motivazioni che lo avevano indotto a modificare il procedimento di nullità del matrimonio erano comprensibili desiderava infatti che queste cause di nullità fossero trattate in maniera più snella, veloce e meno dispendiosa perché si è vero che la chiesa non può mettere in dubbio il principio di indissolubilità del matrimonio in quanto principio divino (il che non è vero perché esistono dei passi in cui Gesù fa accenno al divorzio ma la chiesa interpreta questi passi come un accenno ad una separazione permanente tra i coniugi piuttosto che ad una causa di divorzio vero e proprio) e se ne conclude che l’indissolubilità sia connessa alla sacralità. Ma nei tempi moderni il matrimonio è in crisi e si vive uno scollamento tra i cristiani che da un lato sarebbero tenuti a mantenere in vita il matrimonio ma in realtà si pongono in peccato nel momento in cui chiedono divorzio e contraggono nuovi matrimoni civili. Ma tutti coloro che divorziano di fatto vengono come scomunicate dalla chiesa (ad esempio non possono ricevere l’eucarestia)
Per risolvere tutto ciò l’unica possibilità è F 0E 0 rendere più facile l’accessibilità al processo di nullità del matrimonio perché la chiesa ritiene che se ci si lascia dopo il matrimonio significa che qualcosa non è andato bene, perché se il matrimonio è una grazia, la grazia sacramentale avrebbe dovuto aiutare entrambi i coniugi a farsi forza e tenere duro durante i momenti difficili ma se il matrimonio è entrato in crisi di fatto questa grazia non c’era e si deve andare a ricercare il motivo di ciò.
Quindi L’invito a tutti quelli che divorziano è quello di non limitarsi a ciò ma pensare di potere ritornare in comunione con la chiesa con l’accertamento della nullità del loro matrimonio. Ma questo accertamento è reso difficile perché la maggior parte dei cattolici, per loro natura, non è intransigente rispetto la fede e sono dunque molto tiepidi e lascivi al riguardo pensando di avere un rapporto personale con il signore.
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Quindi il cattolico mediamente chiede la nullità per motivi di interesse e non di fede per cui si assiste a gente che non avrebbe un vero motivo per invalidare il matrimonio ma tenta in tutti i modi di trovare un pretesto di nullità del matrimonio per sollevarsi degli oneri economici di mantenimento nei riguardi del coniuge.
Allora il papa prendendo spunto della riforma del divorzio breve ha stabilito che in egual modo la chiesa deve avere un procedimento di nullità breve che avvicini maggiormente le persone alla chiesa locale e al suo referente cioè il vescovo.
Quindi riforma tutto il processo canonico matrimoniale F 0E 0 stabilendo che esso non è più di competenza dei tribunali ecclesiastici regionali bensì del vescovo. Quindi il primo grado di giudizio è quello del vescovo diocesano che deciderà sulla causa mentre il secondo grado di giudizio, diventerà dunque una cosa remota che potrebbe pure non esserci, che verrà eventualmente deferito al cosiddetto tribunale del metropolita F 0E 0 sono dei tribunali presenti in ogni capoluogo di provincia e che accorpano le diocesi che stanno nel territorio di quel capoluogo di provincia formando un tribunale unico al quale andrebbero deferite le cause matrimoniali in appello.
La riforma stabilisce dunque che la sentenza di primo grado è esecutiva facendo così cadere il principio della
Cfr Wikipedia
La delibazione o exequatur, è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Paese L'exequatur è anche il procedimento attraverso il quale uno stato concede l'esecuzione di atti ecclesiastici sul proprio territorio. Un caso molto frequente di delibazione si ha in presenza di procedimenti civili per scioglimento di matrimonio, in quanto si deve conferire efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità, in modo che sia permesso un nuovo matrimonio. Infatti in applicazione dell'accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929, sono assoggettate a questa procedura le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall'ordinamento giudiziario canonico. In virtù di tali accordi, la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario – riferita a quei matrimoni celebrati in forma canonica, cui sia seguita una trascrizione ai fini civili – può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana, previa istanza di delibazione. [1] La delibazione della sentenza ecclesiastica deve essere richiesta da entrambe le parti interessate ovvero da una sola di esse sempre che, stante la conoscenza di tale iniziativa, l'altra parte non vi si opponga.
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Prima ancora che il procedimento di delibazione venisse riformato con l’accordo del 1984 esisteva un procedimento di delibazione. Infatti l ’articolo 34 comma 4 del concordato F 0E 0 stabiliva che la competenza sulla nullità del matrimonio fosse affidata ai tribunale ai dicasteri ecclesiastici le cui sentenze arrivano nel nostro ordinamento mediante il
procedimento di delibazione connotato da due aggettivi :
Se ne desume che vi era piena unità tra quanto avveniva nell’ordinamento canonico e quanto veniva recepito nell’ordinamento civile. Le parti dunque non potevano creare in alcun modo una separazione tra i due ordinamenti. Una volta riconosciuta la nullità nell’ordinamento canonico ciò avrebbe portato anche al riconoscimento
della nullità nell’ordinamento italiano grazie all’agire
d’ufficio e al procedimento automatico.
Ma tutto cambia a causa :
Si conferma inoltre l’esistenza di una riserva di giurisdizione ecclesiastica cioè il fatto che comunque i giudici ecclesiastici siano competenti a pronunciarsi sulla nullità del matrimonio canonico.
I cambiamenti apportati da questa sentenza verranno recepiti dall’accordo che riformerà il procedimento di delibazione secondo questa sentenza della corte costituzionale.
La delibazione delle sentenze canoniche viene quindi equiparata a quelle delle sentenze straniere
In sintesi prima del 84 questa delibazione era di ufficio ed automatica ora invece incontra tutti i limiti che conoscono le sentenze straniere e la corte deve esercitare i medesimi controlli esercitati per le sentenze straniere.
Inoltre il procedimento non sarà più di ufficio bensì di impulso di parte per cui se la parte dovesse morire nel corso di giudizio gli eredi possono decidere di continuarlo altrimenti se la parte non l’ha iniziato in vita allora gli eredi non potranno iniziarlo.
La cassazione ha poi indicato che le corti di appello devono preferibilmente utilizzare, qualora le parti chiedano consensualmente la delibazione F 0E 0 il procedimento celere con l’atto introduttivo del ricorso , se invece le parti non sono d’accordo il giudizio sarà introdotto F 0E 0 con citazione e segue le procedure e i
termini del giudizio contenzioso ordinario che è molto lungo.
Esaminiamo ora quali siano, dopo l’accordo dell’84, i requisiti per delibare. Dice l’articolo 8 dell’accordo che le sentenze dei tribunali ecclesiastici per avere efficacia nell’ordinamento italiano dovranno essere delibate dalla corte di appello competente su domanda di parte, e la corte di appello dovrà accertare nel giudizio di delibazione l’esistenza dei seguenti requisiti:
Successivamente all’emanazione di questa legge che prevedeva anche che si facesse ricorso al vecchio sistema di delibazione nei casi eccezionali di contestazione della sentenza , mancata ottemperanza , o la quando sentenza prevedeva una esecuzione forzata. Poi una delibera del consiglio dei ministri stabili che il procedimento di delibazione doveva essere fatto anche quando la sentenza doveva essere annotata nei pubblici registri.
Questo procedimento di delibazione in questa legge è regolato dagli art 64/67 che riproducono le norme dei vecchi arti 796/797 ma apportando qualche modifica di cui parleremo meglio dopo. (C’è chi sostiene che pur non applicano la legge per intero bisognerà applicare questi articoli)
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Ma cosa succede quando nell’ordinamento esiste un procedimento già iniziato tra le stesse parti e per il medesimo oggetto?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare che nel nostro ordinamento esistono due procedimenti diversi:
Iniziamo dal caso più semplice:
Se nell’ ordinamento civile F 0E 0è pendente un giudizio sulla nullità della trascrizione del medesimo matrimonio , vi saranno le stesse parti per il medesimo oggetto, quindi il giudice canonico dovrà sospendere il suo procedimento di delibazione poiché per delibare sarà costretto ad attendere che prima sia finito il procedimento davanti al giudice civile italiano a cui dunque deve dare la priorità.
Se questo procedimento civile si conclude con la sentenza di nullità della trascrizione, allora la delibazione da parte del giudice canonico , in forza del principio del ne bis in idem, non verrà più fatta, perché di fatto non avrebbe più senso dato che è già stata dichiarata la nullità nell’ordinamento italiano.
Ma perché le parti avevano fatto richiesta di delibazione anche al giudice canonico? Per interesse, potersi ad esempio risposare in chiesa. Quindi questo è un caso di separazione tra ordinamenti.
La dottrina si è interrogata F 0E 0 su cosa succede invece quando il giudizio di fronte il giudice italiano si era concluso con un giudizio di validità per la trascrizione (quindi il giudice non ha dichiarato l’invalidità della trascrizione).
Pertanto per la giurisprudenza vi era un contrasto tra giudicati che non permetteva la delibazione della sentenza.
Ma in realtà il contrasto tra giudicati non c’è F 0E 0 perché il giudice di divorzio non si preoccupa di giudicare se il matrimonio sia o meno nullo ma va a vedere si vi è uno di quei casi che legittima l’applicazione della legge di divorzio, non emettendo una sentenza di nullità. Il matrimonio potrebbe dunque anche essere nullo e il giudice del divorzio non se ne occuperebbe.
Quindi a questo punto le conseguenze erano disastrose perché ammettendo che potesse avere luogo la delibazione, una volta che la sentenza di nullità veniva delibata questa aveva come effetto quello di far cadere nel nulla la sentenza di divorzio , e siccome una cosa nulla non produce alcun effetto, il dichiarare nel nostro ordinamento la nullità del matrimonio faceva si che anche il divorzio cadesse nel nulla sia che il giudizio fosse pendente o fosse già passato in giudicato.
Ma i più grandi problemi si hanno in materia di provvedimenti economici :
L’articolo 5 della legge sul divorzio F 0E 0 prevede la possibilità che venga stabilito un assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge invece la legge sulla delibazione prevede come unico ristoro per il coniuge più debole, in richiamo agli arti 128/129/129 bis del cc sul matrimonio putativo , un assegno di mantenimento stabilito per il periodo breve di un massimo di tre anni, un termine non molto equo per la nullità ed ingiusto per il coniuge più debole.
Questo è un punto su cui la giurisprudenza ha cercato di intervenire per limitare i danni e dal 1997 la cassazione stabilì che F 0E 0 in caso di sentenza di divorzio passata giudicato, la delibazione può avvenire ma non può toccare il dedotto e il deducibile e vanno fatti salvi i provvedimenti economici e personali presi in costanza del provvedimento di divorzio.
Questo rimedio però è abbastanza discutibile dato che spinge a ritenere che i provvedimenti in quanto presi in costanza di sentenza non possano essere modificati. Ma non è così F 0E 0 perché sappiamo che i provvedimenti economici presi per il divorzio non sono definitivi ma sono destinati a cambiare in relazione alle condizioni economiche del coniuge costretto. Ciononostante la cassazione stabilisce che proprio su questi provvedimenti si sia formato il giudicato e pertanto nonostante la sentenza di delibazione essi non cadranno nel nulla ma sono destinati a rimanere immutati. Ma ciò costituisce sicuramente una tutela quando il divorzio è passato in giudicano ma non quando esso sia ancora pendente poiché se si applicano gli articoli 796/ del codice di procedura civile che stabiliscono il prevalere del giudizio che nel rispettivo ordinamento è divenuto esecutivo per primo , però il coniuge più debole , data la mera pendenza del giudizio di divorzio, rischia di rimanere senza alcun tipo di buona garanzia economica.
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Per questa ragione si potrebbe fare riferimento ai più giusti articoli 64/67 legge 218/95 che i nvece stabiliscono il prevale non del giudizio a cui per prima è stata data esecutività ma del l giudizio iniziato per primo, poiché non è una gara tra ordinamento civile e canonico.
possono essere accolti nel nostro ordinamento come motivi di nullità matrimoniale , e contrastano con il principio di ordine pubblico del nostro ordinamento. Esempio F 0E 0 il matrimonio dichiarato nullo perché il soggetto che si è sposato era un sacerdote che non aveva ottenuto la dispensa, il matrimonio del religioso che aveva i voti, il caso della religione differente ecc. In tutti questi casi la delibazione sarebbe contraria all’ordine pubblico perché il nostro ordinamento non può riconoscere questi motivi religiosi che hanno condotto alla nullità del matrimonio.
Ma dobbiamo tenere a mente che vi sono altri motivi di nullità che seppur diversi da quelli del diritto civile non ostano all’ordine pubblico grazie alla maggiore tollerabilità verso il diritto canonico che è stata stabilita dal protocollo addizionale dell’accordo quando si dice alla corte di appello di tenere conto della specificità dell’ordinamento canonico dove il matrimonio ha avuto origine.
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L’unico vero motivo di nullità che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali è stato quello F 0E 0 della simulazione unilaterale del consenso.
Consideriamo che tutti gli altri motivi di nullità del matrimonio canonico devono, per loro natura, essere provati con constatazioni oggettive. Invece la simulazione unilaterale del consenso è qualcosa che rimane circoscritto nella coscienza del coniuge è pertanto non necessità di una constatazione oggetti ma è un mero motivo soggettivo.
Se ne deduce che, non a caso, qualora non sussistano cause oggettive per cui richiedere la nullità, la simulazione è l’unica strada che il coniuge può intraprendere per vedersi dichiarato il matrimonio nullo, dato che essa non necessità di prova se non la sola testimonianza di alcuni soggetti vicini la coppia.
Accade però che la giurisprudenza si accorge ben presto che la maggior parte delle cause di nullità vertevano sulla simulazione unilaterale del consenso che però non era quasi mai la vera ragione per cui veniva chiesto l’annullamento di un matrimonio. Ciò spinse, all’inizio degli anni 80, la cassazione ad elaborare una serie di sentenze nel periodo compreso tra 1984 e il 1986 volte a dichiarare la simulazione unilaterale del consenso come contraria all’ordine pubblico.
Se ne conclude che la simulazione del consenso non è considerata un principio di ordine pubblico a tutti gli effetti perché di fatto sei due coniugi sono d’accordo nel chiedere la delibazione oppure una parte era a conoscenza del consenso simulato allora la sentenza viene ugualmente delibata. Così come anche la buona fede del coniuge non può essere considerato come principio di ordine pubblico ostativo alla delibazione data l’esistenza , nel nostro ordinamento, del matrimonio putativo e dei suoi effetti sul coniuge in buona fede.
Accade quindi che la giurisprudenza dall’ 1987 al 199 crea un altro principio di ordine pubblico, sempre volto ad