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Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso
Tipologia: Sbobinature
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Che cosa intendiamo per obiezione di coscienza? Ci troviamo di fronte ad un conflitto che nasce quando un comando dell’ordinamento (una legge) si trova in conflitto con quello che è un principio di un individuo, che dipende dalla sua connotazione dialettica, filosofica o dalla sua fede religiosa per cui il comando della norma si pone in contrasto con un altro comando incentrato dalla religione professata dall’individuo. Ma non vi è obiezione di coscienza solo per motivi religiosi. Possiamo riportare l’esempio dell’obiezione di coscienza al servizio militare, la legge che la riporta parla di un profondo convincimento non solo religioso, ma anche morale, filosofico, che fanno sì che una determinata persona non voglia utilizzare le armi. Questa obiezione di coscienza, ovvero questo dilemma dell’individuo tra le ragioni del sentimento e della coscienza e le ragioni della legge è sempre esistito. Si dice che la prima obiezione di coscienza si ritrovi in una tragedia di Sofocle, ovvero nell’Antigone, che risulta quindi essere l’emblema di colei che si oppone alle leggi ingiuste imposte dal tiranno Creonte, il quale le impediva di seppellire il corpo del fratello Polinice, che si era ribellato contro Creonte e che era stato sconfitto. Creonte aveva ordinato che il corpo rimanesse sul campo. Secondo la religione di Antigone, se il corpo non venisse seppellito, non avrebbe raggiunto l’aldilà. Allora da sola si dedica alla sepoltura del fratello e per tale ragione viene incarcerata a vita all’interno di una grotta e dopo qualche giorno di suicida. L’Antigone è la tragedia in cui per la prima volta si riporta l’esempio del dilemma in cui l’uomo si ritrova a dover agire per soddisfare il volere degli Dei in contrasto con le leggi civili, e dall’altra parte vi è la figura dell’eroina che si ribella alle leggi del tempo e quindi alla società del tempo, quando la donna era sottomessa totalmente all’uomo. Vi è quindi pure questa presa di coscienza delle donne e ribellione nei confronti di una società in cui erano del tutto sottomesse e soffocate. Nel periodo di Lutero e delle forti persecuzioni nei confronti dei cristiani, ricordiamo che quest’ultimi vennero perseguitati perché rifiutavano di riconoscere l’imperatore “divinus”, ovvero si rifiutavano di rendere all’imperatore gli onori divini. Anche questo è un esempio emblematico di obiezione di coscienza, perché per i cristiani esisteva un unico Dio, e non volendo riconoscere l’imperatore come tale, non si sottomettevano alla legge che gli imponeva di prestare al Dio- imperatore una serie di sacrifici e rituali. Ci rendiamo conto che l’obiezione di coscienza è sempre esistita e comunque tutte le religioni pongono ai credenti dei precetti che possono contrastare con le leggi dello Stato. Alcuni tipi di obiezione di coscienza che sono stati legalizzati Sono obiezioni di coscienza che lo Stato non reputa più contra lege, ma che ritiene secundum lege, perché in alcune leggi dello Stato sono previste le modalità con cui può essere esercitato questi particolati tipi di obiezioni di coscienza. L’accoglimento da parte degli Stati delle obiezioni di coscienza è un risultato che viene raggiunto in termini moderni, recenti perché ci rendiamo conto che in uno Stato assoluto e giurisdizionalista, dove la religione era soltanto tollerata o serviva come strumentum regni dello Stato confessionista, per aiutare il sovrano a tenere insieme il suo regno e i suoi sudditi. Quindi in quel periodo qualsiasi deroga al potere della norma sarebbe stata pericolosa. Si dice ancora Dura lex, sed lex... nessuno poteva sottrarsi al comando giuridico
della norma, nonostante quest’ultima potesse essere più tollerabile per alcuni e meno per altri. Nel periodo che va dalla metà del ‘900 in poi si comincia a porre maggiore attenzione ai diritti individuali di libertà e come materialmente questi diritti dovevano realizzarsi, per cui la prima forma di obiezione di coscienza che viene realizzata, cioè che viene accolta un po’ in tutti gli ordinamenti, ed un po’ in ritardo anche nel nostro, è l’obiezione di coscienza al servizio militare. Riportando l’art. 2 della Costituzione (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma allo stesso modo ne richiede i doveri inderogabili di entità politica sociale ed economica). La prestazione del servizio militare rientrerebbe tra questi doveri inderogabili che vengono richiesti al cittadino, meglio specificata nell’art. 52 che imponeva al cittadino il dovere di difendere la patria, in quanto sacro. Al secondo comma affermava che il servizio militare veniva prestato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Il fatto che la prestazione venisse prevista da una norma della Costituzione stessa, ci fa notare che non vi era una obiezione di coscienza, ma era la stessa norma che imponeva di difendere la patria prestando questo servizio. Però già dalla prima legge che va a disciplinare il servizio militare, ovvero la legge del 15 Dicembre del 1772, viene data la possibilità di esercitare l’obiezione di coscienza. Questa possibilità degli obiettori di evitare il servizio militare allora veniva contemplata dalla legge con un certo sfavore, che trapela da tutto il contenuto della legge per le modalità con cui poteva essere esercitato questo diritto all’obiezione. Non era quindi un vero e proprio diritto, ma più che altro un interesse legittimo. Coloro che volevano dichiarare un motivo attinente alla propria convinzione religiosa, filosofica o etica contrari all’uso personale delle armi, dovevano dare prova e allo stesso tempo dovevano eseguire una prestazione alternativa che poteva essere duplice o attinente al servizio militare non armato, quindi civile. Questa domanda veniva inviata ad una specifica commissione, chiamata tribunale delle coscienze, perché doveva valutare se questa domanda fosse fondata e che le motivazioni del richiedente fossero sincere attraverso un giudizio che la commissione difficilmente poteva raggiungere leggendo solamente la prova documentale dell’istanza stessa. Entro i sei mesi dalla presentazione della domanda da parte dell’obiettore, il ministro della difesa avrebbe dovuto esprimere un parere per accettare o meno la domanda. Se questa domanda fosse stata rifiutata, le parti potevano impugnare il giudizio della commissione dinanzi i tribunali amministrativi, proprio perché l’obiezione di coscienza non era considerato un diritto, ma un interesse legittimo che si poteva fare valere dinanzi ai tribunali dello Stato. Il giudizio di fronte ai tribunali dello Stato era abbastanza lento, non incideva subito. A meno che il Tar non avesse accettato la sospensiva della prestazione dell’obbligo al servizio militare, gli obiettori venivano lo stesso chiamati alle armi. Per evitare la pena di reclusione di tali obiettori, lo stesso Tar in corso del giudizio, concedeva la possibilità che questi potessero prestare il servizio civile da sostitutivo. La legge quindi prevedeva da un lato questo filtro pesante alle domande dell’obiezione la cui accettazione dipendeva dal giudizio discrezionale di questo Tribunale della coscienza, dall’altro prevedeva una durata notevolmente superiore della prestazione alternativa al servizio militare. Se il servizio militare aveva una durata di 1 anno, il servizio alternativo aveva una durata superiore di 8 mesi. Entrambi i servizi, ovvero il servizio militare e quello civile, dipendevano dall’autorità militare. Chiunque commetteva un reato durante il periodo di servizio, era soggetto alla giurisdizione militare, più dura della normale giurisdizione civile. I testimoni di Geova erano obiettori di
La legge del ’93 venne promulgata solamente nel ’98. L’attuale legge che regola il servizio militare è questa legge 230 del ’98. Adesso noi sappiamo che il servizio militare non viene prestato, ma più che altro è stato sospeso con una legge del 2004 ed è una cosa diversa. Da quando è stato sospeso, per lo Stato è nata un’altra legge, cioè la 130 del 2007 che serve da correttivo per alcuni punti della precedente legge. Legge 230 del ‘ E’ quella che ha abrogato la vecchia legge ed ha riformato la prestazione al servizio militare seguendo i consigli che si erano avuti dagli organi europei, sai tendendo conto alle dichiarazione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte. La legge svincola quindi il servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo dell’autorità militare, istituendo un organo apposito nazionale per il servizio civile presso la presidenza del Consiglio. Questo ente che ha una serie di diramazioni locali nelle varie regioni, una volta che viene accettata la domanda di coloro che richiedono di prestare il servizio civile sostitutivo, il suo compito è quello di assegnare su base regionale agli Enti in cui hanno fatto richiesta. Adesso è possibile fare servizio civile anche all’estero, mentre prima non era possibile e coloro che lo facevano, venivano penalmente perseguiti perché non avevano temperato all’obbligo di prestare servizio militare. Nel servizio civile quindi ci sono una serie di Enti che si sono descritti e accreditati presso l’ufficio nazionale per il servizio civile e che si occupa di assegnare i richiedenti all’Ente che si ritiene più congeniale alle funzioni della persona che è qualificata a svolgere. Allo stesso tempo la legge fissa una serie di motivi per i quali non può essere presentata la domanda. Non può essere presentata da: ▲ Coloro che hanno il porto d’armi.
▲ Coloro che hanno fatto domanda per prestare servizio in uno degli Enti dello Stato dove questo servizio è armato.
Coloro che sono stati condannati per atti di violenza, sia nei confronti dei famigliari che nei confronti di terzi, e comunque per reati commessi con violenza o associazione a delinquere. Sono tutta una serie di reati che fanno sì che una persona condannata, non può dire di essere contrario all’uso delle armi e della violenza. Non tutte le commissioni religiose ritengono che il ministro di culto debba prestare il servizio militare, quelle che ritengono che tale figura non debba prestare servizio, lo hanno stabilito nelle intese con lo Stato o anche la legge sul culto del ’29 prevede commissioni in cui il ministro di culto dietro richiesta può essere dispensato, cioè inibito. Nella politica di alcune commissioni religiose era insita l’idea che il ministro di culto non potesse prestare servizio, nonostante fosse prevista la possibilità che all’interno delle forze armate fossero presenti i ministri di culto delle varie confessioni affinché potessero
svolgere le loro funzioni spirituali, ed erano coloro che si dedicavano all’assistenza spirituale dei confratelli che erano partiti per il fronte per la guerra. La legge prevede per questa domanda motivata che la persona debba semplicemente dire che è contrario all’uso personale delle armi e deve dare una motivazione ragionevole tale che non sia infondata. Se prima la commissione aveva diritto a verificare tale motivazione affinché fosse fondata, adesso è la persona che deve dare di per sé una motivazione valida e fondata, ma se fa parte di una commissione religiosa pacifica ma non violenta, non ha bisogno di dare motivazione in quanto questo requisito è sufficiente. Al tempo stesso la durata è stata equiparata, cioè non ci può essere durata più lunga della prestazione alternativa rispetto al servizio militare, le persone possono optare interamente al servizio militare non armato, cioè svolgere all’interno della caserma delle mansioni che non comportino l’uso delle armi, quindi svolgere dei ruoli tecnici e amministrativi. La legge prevedeva pure che lo status dell’obiettore è irrevocabile, cioè colui che si era dichiarato obiettore, rimaneva per sempre tale. Con questa richiesta di essere considerato obiettore, tutto veniva schematizzato, senza più dare una prestazione alternativa. Dopo questa legge, vi è stata la grossa novità che nel 2004 è stata emanata dallo Stato la legge 226, con cui ha sospeso il servizio militare. Gli ultimi chiamati sono stati coloro che erano stati chiamati nell’85. Da quel momento in poi il servizio di leva viene considerato un servizio volontario ed una occupazione a tutti gli effetti. Nonostante la legge preveda la sospensione di tale servizio, allo stesso tempo afferma che potrebbe finire ed essere richiesto nuovamente per due motivi:
l’unico modo che possa tenerlo in vita e invece un malato terminale non può scegliere di volere interrompere la cura. Il problema è che in Italia c’è una forte resistenza della Chiesa Cattolica (che influisce anche a livello politico) ma anche un’inerzia da parte dello Stato. Dal punto di vista degli adulti ci sono tanti interrogativi ed è una situazione in cui non c’è una risposta obiettiva, invece l’ordinamento è più chiaro quando si tratta del diritto alla vita dei minori. In questi casi il genitore testimone di Geova che rifiuta il trattamento sanitario al figlio non può farlo, quindi spesso è sostituito da un’altra persona, il medico quindi deve chiedere l’intervento del giudice tutelare dei minori che nominerà un tutore, il quale darà un’autorizzazione per il trattamento sanitario, però questi procedimenti sono lenti e spesso il minore muore lo stesso, infatti ci sono stati dei casi in cui alcuni genitori testimoni di Geova sono stati condannati per omicidio colposo con le attenuanti dovute al convincimento religioso. Occorrerebbe una legge più chiara per quanto riguarda il diritto della persona affinché si possa decidere della propria vita come è stato previsto per la donazione degli organi, cioè che si possa dare un consenso prima che ci si trovi in una condizione in cui non si possa dare.