Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Il Regime Fiscale degli Enti Ecclesiastici in Italia: Un'Analisi Storica e Giuridica, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Lezioni di diritto Ecclesiastico della prof. Mancuso

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

Caricato il 05/05/2018

francesco_russo7
francesco_russo7 🇮🇹

4.6

(13)

33 documenti

1 / 11

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Sbobinatura LEZIONE 20
Il regime delle imposte
L'idea del riconoscimento della personalità giuridica, civile,
ecclesiastico era un riconoscimento ambito dalle confessioni
religiose della Chiesa Cattolica, perchè con questo status venivano
ricollegati una serie di vantaggi di tipo scale. Lo Stato non solo si
è impegnato con l'art. 20 della Costituzione a non fare un
trattamento deteriore ad ambienti che abbiano una nalità di
religione di culto, ma da tutte le normi costituzionali traspare un
evidente favor religionis. Al ne di una religione di culto sono
ricollegati anche dei vantaggi scali, gli stessi che prima, in un
diverso sistema di tassazione, erano di un numero maggiore legati
a tale nalità. Adesso le cose sono un po’ diverse, perchè da un
canto il ne di religione e di culto è stato equiparato dallo Stato con
quello di istruzioni e di benecenza. Tutte le volte in cui una legge
dello Stato prevede dei vantaggi scali per enti che svolgono
attività di istruzione e benecenza (quelle che per gli enti
ecclesiastici sono considerate attività diverse, estranee al ne di
religione e di culto), ricadono anche sugli enti ecclesiastici. Ciò
comporta che prima, quando i vantaggi erano esclusivamente legati
al ne di religione e di culto, adesso facevano sì che venissero
esclusi alcuni enti delle confessioni religiose che non avevano come
ne primario quelli di religione e di culto, ed anche per questo lo
Stato ha inteso premiare le associazioni. Questo Stato sociale ha
dato attenzione attraverso agevolazioni scali a tutti gli enti non
commerciali che svolgono attività considerate di solidarietà sociale.
Vedremo che più che al ne di religione e di culto, nel quale sono
ancora previsti dei vantaggi scali, l'attenzione dello Stato è
andata verso questi enti che svolgono attività rilevanti nel sociale,
che considera meritevoli di particolare tutela. Come per esempio
l'EOLUS, che ha molti più vantaggi scali di quelli che ha l'ente
ecclesiastico in sé. Quando un ente civile svolge una attività di
istruzione e benecenza, che viene considerata dallo Stato
meritevole di particolari agevolazioni, queste ricadono anche sugli
enti ecclesiastici, la cui nalità è stata equiparata. Per l'ente
ecclesiastico in sé il grande vantaggio scale è l'abbattimento al
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Il Regime Fiscale degli Enti Ecclesiastici in Italia: Un'Analisi Storica e Giuridica e più Sbobinature in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Sbobinatura LEZIONE 20

Il regime delle imposte

L'idea del riconoscimento della personalità giuridica, civile, ecclesiastico era un riconoscimento ambito dalle confessioni religiose della Chiesa Cattolica, perchè con questo status venivano ricollegati una serie di vantaggi di tipo fiscale. Lo Stato non solo si è impegnato con l'art. 20 della Costituzione a non fare un trattamento deteriore ad ambienti che abbiano una finalità di religione di culto, ma da tutte le normi costituzionali traspare un evidente favor religionis. Al fine di una religione di culto sono ricollegati anche dei vantaggi fiscali, gli stessi che prima, in un diverso sistema di tassazione, erano di un numero maggiore legati a tale finalità. Adesso le cose sono un po’ diverse, perchè da un canto il fine di religione e di culto è stato equiparato dallo Stato con quello di istruzioni e di beneficenza. Tutte le volte in cui una legge dello Stato prevede dei vantaggi fiscali per enti che svolgono attività di istruzione e beneficenza (quelle che per gli enti ecclesiastici sono considerate attività diverse, estranee al fine di religione e di culto), ricadono anche sugli enti ecclesiastici. Ciò comporta che prima, quando i vantaggi erano esclusivamente legati al fine di religione e di culto, adesso facevano sì che venissero esclusi alcuni enti delle confessioni religiose che non avevano come fine primario quelli di religione e di culto, ed anche per questo lo Stato ha inteso premiare le associazioni. Questo Stato sociale ha dato attenzione attraverso agevolazioni fiscali a tutti gli enti non commerciali che svolgono attività considerate di solidarietà sociale. Vedremo che più che al fine di religione e di culto, nel quale sono ancora previsti dei vantaggi fiscali, l'attenzione dello Stato è andata verso questi enti che svolgono attività rilevanti nel sociale, che considera meritevoli di particolare tutela. Come per esempio l'EOLUS, che ha molti più vantaggi fiscali di quelli che ha l'ente ecclesiastico in sé. Quando un ente civile svolge una attività di istruzione e beneficenza, che viene considerata dallo Stato meritevole di particolari agevolazioni, queste ricadono anche sugli enti ecclesiastici, la cui finalità è stata equiparata. Per l'ente ecclesiastico in sé il grande vantaggio fiscale è l'abbattimento al

50% dell'imposta sulle persone giuridiche, ovvero tutti gli enti ecclesiastici la pagano al 50%. Rispetto loro che possiedono il bene, se io sono proprietario di un bene che è destinato in maniera esclusiva all'attività di religione e di culto (proprietario di una Chiesa), in questo caso il proprietario è esente dall'IMU per quanto riguarda la destinazione al culto. Questa esenzione vale pure per gli immobili degli enti ecclesiastici che sono destinati in toto all'attività di religione e di culto, prima invece prevista. L'imposta più temuta per gli enti e dalle società era l'INVIM. L'IMU ha un suo antenato, ovvero ICI (Imposta Comunale sugli immobili), entrambi sono delle imposte uniche che si pagano per il solo fatto di possedere un immobile. Prima di queste però avevamo l'ILOR (Imposta Locale sul Reddito), sempre una imposta prodotta sugli immobili e riscossa nei comuni e l'INVIM decennale. Quest'ultima per le persone fisiche che avevano un immobile (acquistato o ereditato) che andavano a vendere, dovevano pagare questa imposta sull'incremento di valore dell'immobile. Se io acquistavo un immobile a 100, e lo vendevo a 200, il guadagno veniva tassato a scaglioni. Era una imposta abbastanza elevata, perchè a seconda del guadagno, si rischiava di pagare veramente tanto.

INVIM Ogni dieci anni le società erano costrette a pagare questa tassa in base all’incremento di valore che l’immobile aveva.

Per gli immobili degli enti ecclesiastici che erano destinati aloe attività di culto, avranno un’esenzione dall’INVIM però dovevano provare che la destinazione all’attività di culto doveva durare almeno 8 anni.

Questo per comprendere le ragioni per cui oggi la chiesa non paga e sostiene di non dover pagare l’IMU.

Prima esistevano queste due imposte: da un lato l’ILOR (imposta comunale) e l’IVI (imposta statale) ma una parte di quello che lo Stato prendeva dall’ILOR lo incassava agli enti locali, quindi veniva redistribuito tra comuni, province, ecc.

Nel 1992 viene introdotto un nuovo tributo ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) che assorbe in se l’IVI e l’INDOR. Ma l’IVI non cessa di essere pagata fino al 2003 poiché era un’imposta decennale. Di

commerciale perché vengono svolte al fine non di arricchimento personale ma per gli enti ecclesiastici), è quindi un decreto legge esplicativo della legge precedente. Quindi il governo Berlusconi emana questo decreto che però alla scadenza dei 60 giorni non viene convertito in legge a cause delle polemiche che vi furono (si diceva che Berlusconi era pagavo dalla Chiesa, ecc.). Ma nella legge finanziaria del 2005 in un articoletto, si diceva che gli enti ecclesiastici non avrebbero pagato l’IMU qualora avessero esercitato anche con finalità commerciali attività anche diverse da quelle elencate dalla legge istitutiva dell’ICI.

Alla caduta del governo Berlusconi, si ha per un periodo il governo di Prodi che nel luglio del 2006 fa un correttivo alla legge finanziaria dove corregge quell’articoletto con una formula incomprensibile, che poi dara alito a una serie di controversie da parte degli enti ecclesiastici dice che questi ultimi devono pagare l’IMU qualora esercitano attività diverse la cui natura non sia “non esclusivamente” commerciale (“non esclusivamente” questa formula diede vita a nuove polemiche).

Successivamente il ministero delle finanze, prima del 2012 e poi nel 2014, ha emanato delle spiegazioni, dicendo che i presupposti per non pagare l’IMU sono: 1)l’ente non deve essere commerciale. 2)Se l’attività è commerciale i proventi non devono essere ingenti e devono sempre essere destinati al fine di religione e di culto.

ONLUS

Con un decreto legislativo 460/1997 è stata introdotta una nuova figura fiscale: ONLUS (organizzazione non lucrativa di attività sociale) à si amplia il cosiddetto terzo settore Walfare State. à si amplia il settore delle associazioni considerati meritevoli di tutela da parte dello Stato, che usufruivano di determinati vantaggi. Il governo istituendo la Onlus, dice che essa è una nuova veste fiscale: si diventa ONLUS proprio perché da un lato si svolge una delle 11 attività previste per le ONLUS, dall’altro queste attività devono essere svolte in modo prevalente. Tra queste attività non

era prevista quelle di religione e di culto, in seguito sono state previste delle modificazioni, per cui anche gli enti ecclesiastici possono diventare ONLUS, non per il fatto che esercitano attività di religione e di culto, ma perché svolge un’altra di quelle attività previste.

Le 11 attività previste riguardano l’assistenza, sport dilettantistico giovanile, ricerca scientifica e culturale, promozione della natura e dell’ambiente, tutela dell’arte, tutela dei diritti civili. L’ente non solo deve esercitare una di queste attività, ma esse devono essere svolte a favore di persone svantaggiate (svantaggiate da vari punti di vista), tranne quelle tra queste che hanno già un valore solidaristico intrinseco. Le attività possono avere dei ricavi, ma essi devono essere rivolti alla Onlus stessa, affinché questa possa svolgere la sua attività in modo prevalente.

CARATTERISTICHE:

à Tutti gli enti pubblici, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori NON possono essere Onlus. Possono essere Onlus gli enti privati che esercitano un’attività precisa, e diventano Onlus presentando lo statuto e l’atto costitutivo presso l’ufficio del registro della città.

à gli enti che diventano Onlus sono soggette ad un controllo dello Stato: devono tenere delle scritture contabili, lo stato può fare dei controlli straordinari.

à alle Onlus vengono previste dei vantaggi fiscali che sono ben più ampi di quelle previste per gli enti ecclesiastici: es. non pagano i diritti della siae; se la onlus compra un immobile paga soltanto una tassa fissa di 200.000 euro, qualunque sia il valore dell’immobile, purché l’immobile entro 2 anni venga riservato a scopi che riguardano l’Onlus stessa. Ma vi sono comunque dei limiti: tutto quello che la onlus riesce ad accumulare deve essere investito alla Onlus stessa.

--Eccezione: l’ente ecclesiastico ha un’attività principale di religione o di culto, ma se esso esercita ANCHE un’attività diversa, e questa attività riesce all’interno di quelle previste per la costituzione di una

EDIFICI DI CULTO

Per ciò che riguarda il regime di culto degli edifici di culto: 2 norme à articolo 5 della legge 121/1985 e l’articolo 831 del codice civile.

  • Il primo comma della legge dice che gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti dallo Stato se non per gravi ragioni o comunque previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

Questa norma deve essere integrata con l’articolo 831 cc che prevede che l’edificio di culto possa essere alienato e ipotecato ma che comunque non possa essere sottratto della sua destinazione al culto senza l’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica, sia che la proprietà dell’edificio sia di un ente privato o sia un ente pubblico (vi è una compressione del diritto di proprietà generale).

Problema: --Chi stabilisce che la destinazione sia di religione e di culto?

Per la giurisprudenza questo significava un rinvio alle norme che riguardano il diritto canonico secondo cui è la chiesa che imprime la destinazione di religione e di cultoà nelle norme canoniche è previsto che questa destinazione finisce se l’edificio non è adibito con funzione di culto per 100 anni. Finocchiaro dice che in questo caso sarebbe ingiusto la compressione del diritto del proprietario perché se l’edificio non è destinato al culto dovrebbero prevalere le leggi civili della proprietà.

L’articolo 514 del codice di procedura civile dice che i beni mobili destinati al culto NON possono essere pignorati. (Al contrario dei beni immobili) à tanto se essi si trovano all’interno della chiesa, quanto se si trovano in una casa privata.

Ci possono essere all’interno della chiesa stessa o di alcune cappelle poste all’interno della chiesa delle immagini sacre che sono di proprietà privata: si discute se il proprietario possa prendere l’immagine sostituendole con una copia di minore valore à si ritiene

che il proprietario non possa farlo, ma è consentito farlo all’autorità ecclesiastica.

Leggi dello stato che finanziano l’edilizia di culto: l’articolo 19 della cost. riconosce a tutti il diritto di potersi riunire in un luogo di culto. Dagli anni ’30 in poi (dopo la legge sui culti ammessi) si riteneva che tutti avessero il diritto di potere chiedere la possibilità di avere un edificio di culto. Il soggetto pubblico, qualora non vi fossero altri soggetti che potevano occuparsi delle spese per la costruzione di un edificio di culto, il finanziamento andava chiesto al comune. Incombeva anche al comune l’obbligo di ricostruzione dell’edificio di culto che venivano distrutti da calamità.

In seguito ad un decreto presidenziale, vi è un riparto di competenze Stato-Regioni à lo Stato decide sulle linee generali, intervengono poi le regioni ed in ultimo i comuni che nell’urbanizzazione secondaria devono prevedere un piano volto alla costruzione degli edifici di culto.

Legge Bucalossi (legge numero 10/1967) stabilì come dovessero essere acquisiti i fondi da destinare all’edilizia di culto à i comuni dovevano mettere da parte una certa quota sia di quanto incassato dallo Stato sia da quanto ottenuto per le sanzioni di violazione della legge in materia di edilizia (10%). Una volta costruito l’edificio di culto la destinazione al culto deve essere mantenuta per almeno 20 anni, viceversa deve essere restituito al comune. L’importo degli anni restanti viene valutato secondo un indice ISTAT.

La materia è stata derogata alla regione, che ha previsto una serie di criteri:

-deve rispondere alle esigenze del luogo e della sua popolazione.

-il finanziamento è solo per le confessioni che hanno stipulato intese o accordi con lo Stato (ad eccezione che per la Campania-Sicilia- Sardegna).

Oggi è previsto che tutte le religioni possano chiedere un finanziamento sia per l’acquisto del terreno che per la costruzione del “rustico”.

-1996-) à è un’intesa programmatica, non dice niente di concreto, seppur stabilisce quali sono gli organi interessati alla collaborazione.

Nella legge è prevista che la prima opera da fare è quella di catalogazione di questi beni, nonché vedere quali beni necessitano di un pronto intervento statale.

L’intesa prevede anche la creazione di una commissione paritetica Stato-Chiesa (i membri sono nominati per metà dalla Cei e per metà dal ministero dei beni culturali à ci saranno 2 presidenti, ed è previsto che questa commissione debba riunirsi almeno ogni 6 mesi). Essa dovrebbe servire da un lato a porre l’attenzione sui provvedimenti da prevedere, da dove prendere le risorse.

Lo stato emana nel 1999 il Testo unico per la tutela dei beni culturali: qualsiasi documento che sia vecchio di almeno 70 anni diventa rilevante dal punto di vista storico. à se posseduti da privati, essi non possono venderla se prima non ricevano l’autorizzazione dello stato, che potrebbe dare il consenso, ma potrebbe anche decidere di espropriarli.

Nel 2000 nuova intesa tra CEI e ministro della Pubblica istruzione prevedendo della regola per la tutela degli archivi e delle biblioteche à gli archivi devono rimanere nei posti in cui sono sempre stati, ma devono essere resi fruibili al pubblico; questo può comportare l’esigenza di una migliore catalogazione di questi beni.

Lo stato nel 2004 emana una nuova normativa “codice dei beni culturali e del paesaggio” à nel codice stesso vengono cambiate alcune figure dello stato che hanno competenza per i beni culturali e questo porterà ad una nuova intesa nel 2005 per l’attuazione di queste nuove norme all’interno dell’intesa stessa (intesa sempre tra la CEI e il ministero della Pubblica Istruzione).

C’è una legislazione regionale parallela a quella dello stato che riguarda le stesse materie dei beni culturali.

Lo stato come interviene per la tutela e la conservazione di questi beni?

Una parte di quello che viene preso dall’8x1000 ma anche le entrate che derivano da giochi o lotterie.