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Schema diritto privato liuc, Appunti di Diritto Privato

Io mi sono preparato con questo, dovrebbero esserci tutti i concetti per passare

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 04/02/2026

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SCHEMA PRIVATO LEZIONI:
1) CONTRATTO
Il negozio è un atto o insieme di atti rivolto a produrre effetti giuridici. È una
dichiarazione di volontà. Un esempio di negozio è il contratto.
Il Contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale (articolo 1321).
L’effetto del contratto è quello di vincolare le parti con la stessa forza della legge.
Elementi del contratto:
Secondo l’articolo 1325 il contratto deve avere come
requisiti fondamentali
:
-Accordo/volontà tra le parti
-Oggetto
-Causa
-Se richiesta dal Codice civile, la forma
Oggetto: l’oggetto è la prestazione negoziale del contratto. Esso deve essere
Possibile (che la prestazione sia materialmente ed economicamente realizzabile),
lecito (non contrario a norme di legge) e determinato o determinabile (abbia un valore
circoscritto dalle parti) (art.1346)
Causa: la causa è lo scopo del contratto ed è l’operazione economico giuridica.
Differisce dai motivi poiché è un elemento essenziale del contratto a differenza di essi.
La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico
o al buon costume (art. 1343)
Forma: se richiesta dal Codice civile. Può essere o scritta o per atto pubblico. Se
richiesta, la sua mancanza provoca la nullità del contratto
Accordo/volontà: è il consenso tra le parti. Essa non deve essere viziata. Secondo
l’articolo 1427 la volontà può essere viziata per: Errore, Violenza o Dolo.
oErrore: l’errore può essere sulla persona (es: chiudo il contratto con un
omonimo) o concludendo il contratto con una persona legalmente o
giuridicamente incapace. L’errore deve essere essenziale e riconoscibile
dall’altro contraente
oViolenza: è una violenza psichica, non fisica. È morale. È la minaccia di un male
che può essere effettuata da terzi o può riguardare terzi. In questo ambito è
escluso però il timore reverenziale
oDolo: Per dolo si intendono truffe o raggiri finalizzati al raggiungimento del
consenso della controparte.
Un contratto si forma quando viene fatta una proposta e il proponente è a conoscenza
dell’accettazione della propria proposta da parte dell’accettante. Può essere accettata
o espressamente o tramite comportamento concludente.
In aggiunta agli elementi essenziali di un contratto vi sono degli elementi “accidentali”
che non sono requisiti fondamentali per stipulare un contratto ma possono esservi
presenti. Essi sono:
-Condizioni
-Termine
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SCHEMA PRIVATO LEZIONI:

1) CONTRATTO

Il negozio è un atto o insieme di atti rivolto a produrre effetti giuridici. È una dichiarazione di volontà. Un esempio di negozio è il contratto. Il Contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (articolo 1321). L’effetto del contratto è quello di vincolare le parti con la stessa forza della legge.

Elementi del contratto:

Secondo l’articolo 1325 il contratto deve avere come requisiti fondamentali:

- Accordo/volontà tra le parti - Oggetto - Causa - Se richiesta dal Codice civile, la forma Oggetto: l’oggetto è la prestazione negoziale del contratto. Esso deve essere Possibile (che la prestazione sia materialmente ed economicamente realizzabile), lecito (non contrario a norme di legge) e determinato o determinabile (abbia un valore circoscritto dalle parti) (art.1346) Causa: la causa è lo scopo del contratto ed è l’operazione economico giuridica. Differisce dai motivi poiché è un elemento essenziale del contratto a differenza di essi. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343) Forma: se richiesta dal Codice civile. Può essere o scritta o per atto pubblico. Se richiesta, la sua mancanza provoca la nullità del contratto Accordo/volontà: è il consenso tra le parti. Essa non deve essere viziata. Secondo l’articolo 1427 la volontà può essere viziata per: Errore, Violenza o Dolo. o Errore: l’errore può essere sulla persona (es: chiudo il contratto con un omonimo) o concludendo il contratto con una persona legalmente o giuridicamente incapace. L’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente o Violenza: è una violenza psichica, non fisica. È morale. È la minaccia di un male che può essere effettuata da terzi o può riguardare terzi. In questo ambito è escluso però il timore reverenziale o Dolo: Per dolo si intendono truffe o raggiri finalizzati al raggiungimento del consenso della controparte. Un contratto si forma quando viene fatta una proposta e il proponente è a conoscenza dell’accettazione della propria proposta da parte dell’accettante. Può essere accettata o espressamente o tramite comportamento concludente. In aggiunta agli elementi essenziali di un contratto vi sono degli elementi “accidentali” che non sono requisiti fondamentali per stipulare un contratto ma possono esservi presenti. Essi sono: - Condizioni - Termine

Condizioni: evento futuro e incerto da cui dipende il verificarsi o meno degli effetti del contratto. Possono essere sospensive, cioè avendo effetti giuridici che non si sono ancora prodotti sino al possibile verificarsi dell’evento determinato (es: cane 5 cuccioli), o risolutive, cioè con il contratto che produce subito gli effetti giuridici che però cesseranno all’eventuale verificarsi di un evento. Termine: può essere iniziale, cioè con effetti del contratto che iniziano ad essere prodotto da un determinato tempo, o finale, cioè con effetti che durano fino ad un determinato tempo.

Nullità o Annullabilità:

Il contratto può essere giudicato o annullabile o nullo. Esso quindi è considerato invalido.

- Annullabilità: è la forma più lieve. Si verifica in caso di una legalmente incapacità delle parti (interdetto o minore) o per una delle 3 casistiche di vizio del consenso. È legittimato dall’azione di annullamento solo il contraente/diretto interessato. La prescrizione in caso di annullabilità è di 5 anni (se non vi è una data certa di partenza, vengono calcolati dalla chiusura del contratto) - Nullità: è la forma più grave. Un contratto è considerato nullo quando o è contrario a norme imperative (è presente una legge che lo vieta); manca uno dei requisiti essenziali del contratto; vi è una causa illecita; vi è un oggetto che è impossibile, illecito o indeterminato/indeterminabile. Secondo l’articolo 1421 la nullità può essere fatta valere da chiunque. Secondo l’articolo 1422 considerata moderatamente imprescrittibile.

Cessione del contratto:

Vi è un cedente che è colui che cede la propria posizione ed è liberato nei confronti di entrambe le altre parti da qualsivoglia obbligazione, un cessionario che è colui che si sostituisce alla responsabilità contrattuale del cedente e ne ottiene la posizione contrattuale, e infine il contraente ceduto che rimane invariato. Tutte le parti devono essere d’accordo. Vi è quindi una successione per atto contrattuale tra vivi.

Interpretazione del contratto:

Si conclude il contratto con l’accordo. Le dichiarazioni di volontà possono essere dirette/verbali o tacite/concludenti. Può avvenire che l’intenzione delle parti si manifesta in manifestazioni non corrispondenti alla reale intenzione delle parti e quindi vi sono problematiche nella manifestazione di volontà e c’è bisogno di interpretazioni. Possono essere:

  • Soggettive: Mira a ricostruire la reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto. Si divide in letterale e temporale
  • Oggettive: Non si riesce a ricostruire la reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto e quindi si ha un’interpretazione in buona fede oggettiva (o consultazione del contratto)

Conflitto tra più aventi diritti di un oggetto:

Il principio cardine in questo caso è che viene preferito il primo che ha ricevuto il diritto. Ci sono però delle eccezioni: per le cose mobili c’è il concetto di possesso vale titolo, il primo che ha conseguito in buona fede il possesso della cosa; per le cose immobili è il primo che ha ricevuto trascrizione; per i diritti di godimento: chi ha iniziato per primo a goderne.

Alcune clausole del contratto:

Clausola penale : patto accessorio con cui le parti determinano un corrispondente in caso di ritardo o inadempimento. Io non devo provare il danno subito per far si che io venga liberato e quindi l’altra parte costretta a pagare Clausola confirmatoria : una somma di denaro (quantità di cose fungibili) che una parte dà all’altra nel moneto della conclusione di un contratto. Serve a conferma della solidità del vincolo e a titolo di accredito sul dovuto. In caso di inadempimento da parte di chi la dà si utilizza come parte del risarcimento del danno, in caso della controparte va restituita al doppio della somma. Clausola penitenziale: aggiunta in caso di recesso. La risoluzione di essa per inadempimento è identica alla precedente

Produzione di effetti del contratto:

I contratti sono relativi e gli effetti sono fatti valere solo sulla persona. Possono esserci contratti per cui però gli effetti sono prodotti su chi non è parte del contatto. Essi sono:

  • Contratto a favore di terzi : È un contratto nel quale una parte (stipulante) e un’altra parte (promittente) si accordano affinché una prestazione sia eseguita a favore di un terzo soggetto (beneficiario). Il promittente estingue l’obbligazione sul terzo che acquista il diritto fin dalla conclusione del contratto. Ci può essere la dichiarazione del terzo di voler profittare della dichiarazione a suo favore oppure il rifiuto, con gli effetti del contratto che si producono verso lo stipulante.
  • Contratto per persona da nominare: È un contratto stipulato da un soggetto (stipulante) in nome proprio, ma con riserva di nominare un’altra persona che subentrerà nei suoi diritti e obblighi. La rappresentanza è eventuale (posso alla fine non nominare nessuno e avere io gli effetti del contratto) e incerta (non si sa ancora chi verrà nominato). La persona nominata può rifiutare e gli effetti del contratto si producono verso lo stipulante

Estinzione del contratto se non adempiuto:

  1. Cessazione del vincolo contrattuale: Due modi:
  • Mutuo dissenso: Le parti si impegnano in un nuovo accordo volto a cessare il precedente
  • Diritto di recesso : La manifestazione è unilaterale. È il diritto di una parte di liberarsi del vincolo. Può essere legale (mandato) tramite il diritto di recedere o convenzionalmente stabilito dalle stesse parti

2) Risoluzione:

Sono anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto. Per tutti e tre i casi, gli effetti del contratto sono come se non fossero mai esistiti e quello che è già stato effettuato deve essere restituito. Esse possono essere:

- Inadempimento - Impossibilità sopravvenuta - Eccessiva onerosità

Inadempimento: uno dei contraenti non esegue o esegue in modo inesatto la prestazione cui è obbligato in base al contratto. L’altro contraente può richiedere quindi l’adempimento della prestazione o la risoluzione contrattuale. Nel contratto possono essere presenti già durante la stipulazione la diffida a adempire (è un'intimazione scritta con cui una parte assegna all’altra un termine di almeno 15 giorni per adempiere. Se entro quel termine il debitore non adempie, il contratto si risolve di diritto senza bisogno

di ulteriore intervento del giudice) , una clausola risolutiva espressa (è una clausola

inserita nel contratto in cui si predetermina espressamente che il contratto si risolverà se non viene adempiuta una certa obbligazione. al verificarsi dell’inadempimento, il contratto si risolve automaticamente se la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola) o un termine essenziale (è un termine fissato nel contratto. Se la parte non adempie entro quel termine, il contratto si risolve automaticamente, salvo che l’altra parte dichiari subito di accettare comunque l’adempimento tardivo). Impossibilità sopravvenuta: per un contraente una causa di forza maggiore indipendente da lui (terremoto/alluvione cantina dei vini) Eccessiva onerosità: Situazione in cui, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, l’adempimento diventa troppo gravoso per una parte, alterando l’equilibrio originario del contratto. Si verifica spesso nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

3) Rescissione:

La rescissione del contratto è un altro modo di estinzione del contratto. Una parte estingue il contratto al ricorrere di determinate situazioni contemplate dal Codice civile. Ha prescrizione di un anno. È applicata a contratti a prestazioni corrispettive. Si verifica:

  • in stato di bisogno : Uno dei contraenti si trovava in stato di bisogno (difficoltà economiche gravi). L’altro ne ha approfittato consapevolmente, traendo un vantaggio eccessivo.
  • in stato di pericolo : Uno dei contraenti ha concluso il contratto per necessità di salvare sé o altri da un grave danno alla persona. L’altro ha approfittato della situazione per ottenere un vantaggio eccessivo

Classificazioni/tipologie di contratto:

    • Tipici: disciplinati dal Codice civile.
  • Atipici: non disciplinati dal Codice civile.
    • A titolo oneroso: un sacrificio patrimoniale corrisponde ad un vantaggio economico.
  • A titolo gratuito: un sacrificio patrimoniale non corrisponde ad un vantaggio economico (es: deposito di una cucina).
    • Unilaterali: l’adempimento di un’obbligazione è a capo solo di una delle due parti.
  • A prestazioni corrispettive: Sinallagma. l’adempimento di un’obbligazione è a capo di entrambe le parti (compravendita).
  • A struttura associativa: Non c’è sinallagma. le controparti collaborano per uno scopo comune, non per ottenere un vantaggio diretto dallo scambio.

Obblighi mandante: rimborsare le spese del mandatario; somministrare al mandatario gli elementi necessari per poter svolgere il mandato.

3) DONAZIONE:

La donazione prevede un accordo tra due o più parti. È un contratto con cui una parte per spirito di liberalità arricchisce un’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo nei suoi confronti un’obbligazione. È un contratto consensuale a titolo gratuito. Ha effetti sia reali che obbligatori, oppure ha solo effetti obbligatori come per la promessa di pagamento. La donazione è fatta per atto pubblico (forma solenne) a pena di nullità. È un contratto, quindi, necessita di proposta e di accettazione (in primo o secondo momento). La sua causa è lo spirito di liberalità, non necessita quindi di costrizioni. Può essere revocata per ingratitudine del donatario o sopravvenienza dei figli. I beni donati devono essere all’interno del patrimonio attuale del donante. Donazione manuale: donazione di modico valore. Non necessita la forma di atto pubblico.

3) DIRITTI REALI:

Il Diritto reale è un diritto che un soggetto ha sulle cose. Sono diritti tipici che assicurano al soggetto un potere immediato e assoluto sul bene.

  • tipici: a numero chiuso previsti dalla legge
  • immediato: esprimere potere diretto e immediato sulla cosa senza bisogno di un intervento di un terzo
  • assoluto: fatti valere Erga Omnes. Dovete di astenersi dall’interferire nel diritto reale.
  • Diritti di seguito: il diritto reale segue la cosa a prescindere dal soggetto dove si trovi

Differenze tra Diritti Reali e Diritti di Credito:

Diritti di Credito : necessitano di un intervento del debitore; è attuato il principio di Relatività, cioè bisogna farlo valere solo sul debitore; non c’è possesso. Diritti Reali: non necessitano di un intervento di un terzo; assolutezza, cioè valgono su chiunque; c’è il possesso quindi vi è un rapporto tra bene e titolare della cosa (diritto trasferibile per usucapione)

LA PROPRIETA’:

Secondo l’articolo 832, la proprietà è un diritto reale secondo cui il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in maniera piena ed esclusiva entro gli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. È il diritto reale più importante.

  • godere: se, come e quando utilizzare il bene
  • disporre: potere di alienare il bene da parte del proprietario
  • pieno: lecita utilizzazione del bene (articolo 42 della costituzione). Ci sono limitazioni che possono comprimere la libertà del proprietario: limiti derivanti da disposizioni di legge il cui fine è di interesse pubblico (espropriazione per pubblica utilità, occupazione, requisizione), con indennizzi, limiti imposti nell’interesse privato (rapporti col vicinato, distanze etc…)
  • esclusivo: potere di escludere gli altri dal godimento del mio bene e impossibile coesistenza di più diritti di proprietà sulla stessa cosa (ma non di altri diritti reali)
  • elasticità: i poteri del proprietario possono essere limitati da altri diritti reali ma poi tornano pieni (usufrutto casa)
  • imprescrittibilità: non si possono prescrivere per il non uso

Modi di acquisto della proprietà:

Possono essere di titolo originario, cioè non dipende dal diritto di un precedente titolare, o a titolo derivativo, cioè dipendono dal diritto di un precedente titolare. Titolo Originario:

  • Occupazione: prova di possesso di cose mobili accompagnate dalla voglia di farle proprie (caccia/pesca)
  • Invenzione di cose smarrite: ritrovamento di cose smarrite. Bisogna consegnarle al proprietario o al sindaco del luogo del comune. Dopo un anno dal ritrovamento, se non vi è risposta da parte del proprietario, io ne acquisto la proprietà.
  • Accessione: per cose accessorie che nascono su cose principali (alberi sul mio suolo). Più specificazione (scultura)
  • Usucapione: acquisto la proprietà a titolo originario tramite il possesso della cosa esercitato per un lasso di tempo stabilito dalla legge. Originario perché manca il nesso di causalità. Favorire chi si occupa del bene rispetto a chi ne ha il diritto.
  • Ritrovamento di un tesoro Titolo derivativo:
  • Contratto/negozio: traslativo
  • Successione a causa di morte
  • Trasferimento coattivo

Azioni a difesa della proprietà:

Sono azioni petitorie. Mirano ad accertare e affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesta direttamente o indirettamente. Esse sono:

  • Rivendicazione: il proprietario rivendica la proprietà della cosa nei confronti di un possesso altrui a proprio titolo. È un’azione di condanna perché finalizzata alla restituzione. È imprescrittibile. Per arrivare alla restituzione, va accertato il diritto di proprietà e provarlo è difficile poiché bisogna dimostrare l’acquisto a titolo originario risalendo a tutti i proprietari precedenti. Per dimostrare questo intervengono 2 istituti, l’usucapione e la successione nel tempo. Essendo un processo lungo, per diminuire il lasso di tempo si utilizza la probatio diabolica (per i beni mobili 10 anni e per i beni immobili 20 anni)
  • Negatoria: non è un’azione di condanna. Il proprietario ha la cosa e vuole far accertare l’inesistenza di diritti altrui sulla cosa o far cessare turbative o molestie sulla cosa
  • regolamento di confini: sui fondi. Stabilire i confini. - apposizioni di termini: spese sui confini

ALTRI DIRITTI REALI:

Si dividono in diritti reali di godimento, cioè permettono di utilizzare o trarre utilità da

una cosa altrui, e diritti reali di garanzia, cioè permettono di garantire un credito. I primi

si suddividono in uso, usufrutto, abitazione, servitù prediali, superficie e enfituesi. I secondi si suddividono in pegno e ipoteca.

Diritti reali di godimento:

Usufrutto: diritto reale di godimenti, cioè di godere e utilizzare la cosa altrui, traendone i

frutti con l’obbligo di non mutare la destinazione economica. È caratterizzato da temporaneità. Essa per quanto riguarda una persona fisica è come limite massimo la vita dell’usufruttuario, per quanto riguarda una persona giuridica è di 30 anni. L’usufrutto può essere costituito con un contratto, per legge, per testamento e per usucapione. Esso può terminare per morte, tempo, rinuncia o perimento della cosa. Diritti dell’usufruttuario: L’usufruttuario ha diritto di trarre possesso della cosa e di trarne i frutti; ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti apportati (fondo) e ha il diritto di locare il bene/possibilità di cedere il proprio usufrutto. I suoi diritti non sono opponibili al proprietario. Obblighi dell’usufruttuario: ha l’obbligo di non mutare la motivazione economica; l’obbligo di restituzione; ha l’obbligo di avere la diligenza del buon padre di famiglia; l’obbligo a fare un inventario a proprie spese; l’obbligo di pagare imposte e canoni che gravano sulla cosa; l’obbligo di pagare la manutenzione ordinaria.

Diritti reali di Garanzia:

Pegno e Ipoteca sono diritti reali di garanzia. Sono cause legittime di prelazione poste dalla volontà delle parti a garanzia di un credito. Se il debitore non adempie all’obbligazione e quindi non reintegra il debito, il creditore può chiedere di essere soddisfatto dalla vendita di quella cosa, in pegno se bene mobile, in ipoteca se bene immobile. Vi è assolutezza (erga omnes) e immediatezza (non serve cooperazione per il loro esercizio) come per tutti i diritti reali. Vi è una limitazione delle facoltà del proprietario. Vi è un diritto di seguità, cioè che il diritto segue la cosa a prescindere di chi ce l’abbia o ne sia proprietario in quel momento. Vi è il principio di accessorietà, cioè che estinto il credito si estingue il diritto reale. Vi è la specialità, cioè che i diritti reali si costituiscono solo su determinati bene. Nel pegno c’è un passaggio del bene, trasferito materialmente, e si perfeziona con la consegna. Il creditore acquista il diritto di prelazione e chiedere al giudice l’assegnazione di pagamento. Se il debitore risarcisce, bisogna restituire il pegno. Non vi è arricchimento. Nell’ipoteca il bene resta in gestione del debitore fino alla sentenza del giudice. C’è la possibilità di espropriazione del bene e potersi soddisfare con preferenza sul prezzo. L’ipoteca può essere volontaria, legale o giudiziale. Si perfeziona con la pubblicità su pubblici registri a carattere costitutivo.

4) POSSESSO:

Secondo l’articolo 1140, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altri diritti reali. Non è un diritto ma una relazione/situazione di fatto.

(scoprire dopo irregolarità non mi priva della proprietà). Il bene acquistato è libero da vincolo.

5) ATTI ILLECITI E RESPONSABILITÀ:

Un atto illecito è un atto che lede un interesse giuridicamente tutelato. Fa sorgere una responsabilità civile e eventualmente una responsabilità penale. La responsabilità può essere:

  • Responsabilità contrattuale: articolo 1218. È una violazione di un obbligo specifico scaturente da un rapporto obbligatorio. È un obbligo relativo. Ha prescrizione di 10 anni. Bisogna provare solamente l’inadempimento contrattuale di una parte.
  • Responsabilità extra-contrattuale : articolo 2043. È una violazione di un obbligo generico di non ledere la sfera giuridica altrui. L’elemento oggettivo è un fatto, cioè un comportamento, che può essere commissivo (fare) o omissivo (di non fare quando avevo obbligo giuridico di fare). Vi è un danno ingiusto, cioè, ledere un interesse giuridicamente protetto. Ci deve essere il nesso di causalità, cioè che l’evento dannoso sia conseguenza immediata e diretta del fatto. Le uniche due cause di antigiuridicità del danno sono per legittima difesa (fatto per difendere un mio diritto con un’offesa proporzionata alla difesa) e stato di necessità (fatto perché costretto dalla necessità di salvare me o altri dal pericolo). Ha prescrizione 5 anni. Bisogna provare fatto, danno e imputabilità.

Gli elementi soggettivi della responsabilità invece sono colpa e dolo. La colpa è un

evento dannoso non voluto ma accade per mia negligenza, imprudenza o imperizia. Il dolo è invece la volontaria trasmissione del dovere giuridico, agire con intenzione. Responsabilità oggettiva : responsabilità che si afferma a prescindere dalla volontarietà della persona. Chi professa una determinata attività se ne assume il rischio. Un esempio è la responsabilità cagionata per cose in custodia o responsabilità cagionata per danni di animali. Responsabilità indiretta o per fatto altrui : branchia della precedente, è la responsabilità sul soggetto che compire il fatto dannoso (genitori, responsabilità padroni e committenti, con il padrone che risponde dello sbaglio dei committenti)

Risarcimento del danno:

Riparazione delle conseguenze dell’atto illecito. Restitutio in Integrum, restituzione specifica pregressa al fatto dannoso. Se non è possibile, si chiede un risarcimento per equivalente, cioè la condanna ad un pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del danno.

6) OBBLIGAZIONI:

Le obbligazioni sono un vincolo giuridico tra due o più parti in virtù del quale una parte (debitore/soggetto passivo) è obbligato a tenere un determinato comportamento/prestazione per soddisfare l’interesse di un altro soggetto creditore/soggetto attivo. L’obbligazione è relativa poiché è imponibile solo ai soggetti interessati (diverso dall’assolutezza dei diritti reali) e per goderne è necessario l’intervento del debitore (diverso dall’immediatezza dei diritti reali).

Fonti delle obbligazioni:

Secondo l’articolo 1173 le fonti dell’obbligazioni sono:

  • Contratto
  • Di non fare: Debitore obbligato a non svolgere un’attività
  • Di dare: Il debitore deve consegnare beni o deve emettere pagamenti in denaro
    • Civili: Tutelate giuridicamente. Il creditore può agire in giudizio.
  • Naturali: Obbligazioni che sorgono da doveri morali o sociali (pagamenti debiti di gioco). Sono irripetibili, cioè impossibile chiedere risarcimento se adempiute, e incoercibili, cioè il giudice non può obbligare l’adempimento né il creditore può lamentarsi. Sono soggette a spontaneità
    • Parziarie: Un unico debito è frammentato tra più persone, ognuno ha una parte e ognuno è obbligato solo pro quota.
  • Solidali: Ognuno ha diritto all’intero. Si dividono in solidarietà attiva, se vi sono più creditori e se il debitore adempie anche solo a uno è liberato, e solidarietà passiva, se vi sono più debitori ove se uno adempie sono liberati tutti salvo diverse disposizioni (articolo 1294)
    • Divisibili: Obbligazioni avente come oggetto un bene che può essere frammentato
  • Indivisibili: Obbligazioni avente come oggetto un bene che non può essere frammentato
    • Alternative: Obbligazioni in cui si può scegliere tra varie alternative di adempimento, una volta scelto e adempiuto in quel modo il debitore è libero dall’obbligo
  • Facoltative: Si può scegliere se adempiere ad una prestazione o ad un’altra

Obbligazioni Pecuniarie:

Le obbligazioni pecuniarie hanno come oggetto una somma di denaro. Si dividono in di valore, se la somma di denaro dell’obbligazione deve essere determinata in base ad un valore o ancora da decidere (al valore dell’oro), e di valuta, se la somma dell’obbligazione in oggetto è già determinata. Il debito pecuniario si estingue con la moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. Esiste quindi un principio nominalistico per quanto riguarda le obbligazioni di valuta, mentre per le obbligazioni di valore l’obbligazione varia al variale del valore nominale della moneta.

Modifiche dei soggetti di un’obbligazione:

Possono esserci modifiche soggettive all’interno delle obbligazioni sia dal lato attivo che dal lato passivo. Cambio di creditore: Cambia il soggetto attivo. I crediti strettamente personali non possono essere ceduti. Può avvenire tramite due istituti:

  • Cessione del credito : Il creditore trasferisce a un altro soggetto il proprio diritto di credito. Non è necessario il consenso del debitore. Il credito è trasferito interamente con anche eventuali elementi accessori. Diventa efficace quando viene notificata al debitore (detto o conoscenza del fatto). Può essere pro-soluto, se il creditore cede il credito con la garanzia dell’esistenza del credito, o pro-solvendo, cioè se il creditore non garantisce la solvenza del credito.
  • Surrogazione : Sostituzione di un terzo che adempie il debito altri nelle ragioni del creditore. Può essere per volontà del creditore, del debitore o per ragione legale. Cambio di debitore: Cambia il soggetto passivo. Al contrario della cessione del credito, dove il debitore è indifferente al cambio di creditore, per il cambio di debitore deve esserci l’accettazione da parte del creditore che è rilevante. Può avvenire tramite tre istituti:
  • Delegazione: Io debitore delego un’altra persona. Il creditore deve essere d’accordo. Debitore obbliga il delegato a adempiere al debito. Avviene sub omni.
  • Espromissione: È un atto di un terzo spontaneo secondo cui lui si assume verso il creditore il debito del debitore senza intervento di quest’ultimo. È un contratto tra un terzo e il creditore.
  • Accollo: Contratto tra terzo e debitore. È un atto con il quale un terzo si assume di pagare il debito del debitore al creditore. Il creditore può accettare il pagamento derivante da un accollante.

Mora: La mora è il ritardo ingiustificato nell’adempimento. Il creditore può costituire in mora il debitore, cioè la constatazione formale del momento dal quale inizia l’adempimento. Da lì in poi il debitore dovrà risarcire somme anche se le cause del ritardo non sono a lui imputabili, esso denominato passaggio del rischio. La mora può

essere del debitore, e si divide in mora di diritto (debitore viene messo in mora) e diffida

di mora (intimidazione del creditore per far adempiere), oppure mora del creditore dove

il creditore rifiuta immotivatamente l’adempimento del debitore e il debitore può essere risarcito dei danni.

8) CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE:

Capacità giuridica:

La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. Essa si acquista alla nascita e si estingue con la morte. Possono esserci 3 casistiche: scomparsa, situazione di fatto dove vi è un allontanamento dall’ultimo domicilio senza avere più notizie; assenza, se la scomparsa si protrae per due anni e viene dichiarata dal tribunale con la situazione che diventa di diritto e gli eredi entrano nel possesso temporaneo dei beni tramite una successione provvisoria e i rapporti personali (matrimonio) dell’assente vengono sciolti; morte presunta se la scomparsa viene prolungata per 10 anni o avvenuta in situazione di pericolo, è una situazione di diritto dove il giudice equipara la morte presunta alla morte quindi alla perdita di diritti e doveri del morto presunto.

Capacità di agire:

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a costituire, modificare ed estinguere la propria posizione giuridica. Si acquista con la maggiore età (matrimonio e diritto al lavoro a 16 anni secondo la legislazione) e si perde con la morte o con l’interdizione. Incapacità di agire: L’ interdizione può essere giudiziale, cioè dichiarata dal giudice (maggiore età in un abituale stato di infermità mentale) e viene dichiarato che l’interdetto non è capace di provvedere ai propri diritti con la nomina di un tutore; o legale, una pena accessoria ad una sentenza. L’ inabilitazione è la limitazione alla capacità di agire del soggetto. La differenza rispetto all’interdizione è che un’incapacità relativa di agire poiché è un’infermità abituale ma meno grave (tossicodipendenti). È una limitazione di ordinaria amministrazione L’ incapacità naturale è l’incapacità di intendere di volere per un breve lasso di tempo, che deriva da una causa esterna. Gli istituti che si occupano dell’incapacità di agire sono:

  • Responsabilità genitoriale : quando sono minore, per i miei atti si occupano i genitori. Gli atti di ordinaria amministrazione sono curati disgiuntamente, cioè che anche solo uno dei genitori può curarli, mentre quelli di straordinaria amministrazione hanno bisogno di entrambi i genitori
  • Tutela: istituto di diritto privato gratuito e irrinunciabile verso gli interdetti o minori privi di genitori o di genitori inadatti. Il tutore è nominato dal giudice. Il tutore rappresenta in ogni rapporto l’interdetto.
  • Curatela: vi è un’assistenza da parte del curatore. Non rappresenta l’interdetto ma lo assiste.
  • Amministrazione di sostegno: la persona amministrata non versa in una condizione di abituale infermità mentale, quindi, è al di fuori di interdizione e inabilitazione. È presente una difficoltà nelle caratteristiche fisiche o psichiche dell’amministrato e quindi viene aiutato nell’esercizio dei propri interessi.

Diritti personalissimi: sono i diritti della personalità. Sono soggetti e avanti ad oggetto

attributi e aspetti essenziali della persona umana (salute, integrità fisica, onore, nome, riservatezza, etc…). la loro fonte è la costituzione e non sono diritti disponibili, non sono patrimoniali, non sono alienabili e sono opponibili erga omnes.