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Tipologia: Appunti
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Il negozio è un atto o insieme di atti rivolto a produrre effetti giuridici. È una dichiarazione di volontà. Un esempio di negozio è il contratto. Il Contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (articolo 1321). L’effetto del contratto è quello di vincolare le parti con la stessa forza della legge.
- Accordo/volontà tra le parti - Oggetto - Causa - Se richiesta dal Codice civile, la forma Oggetto: l’oggetto è la prestazione negoziale del contratto. Esso deve essere Possibile (che la prestazione sia materialmente ed economicamente realizzabile), lecito (non contrario a norme di legge) e determinato o determinabile (abbia un valore circoscritto dalle parti) (art.1346) Causa: la causa è lo scopo del contratto ed è l’operazione economico giuridica. Differisce dai motivi poiché è un elemento essenziale del contratto a differenza di essi. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343) Forma: se richiesta dal Codice civile. Può essere o scritta o per atto pubblico. Se richiesta, la sua mancanza provoca la nullità del contratto Accordo/volontà: è il consenso tra le parti. Essa non deve essere viziata. Secondo l’articolo 1427 la volontà può essere viziata per: Errore, Violenza o Dolo. o Errore: l’errore può essere sulla persona (es: chiudo il contratto con un omonimo) o concludendo il contratto con una persona legalmente o giuridicamente incapace. L’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente o Violenza: è una violenza psichica, non fisica. È morale. È la minaccia di un male che può essere effettuata da terzi o può riguardare terzi. In questo ambito è escluso però il timore reverenziale o Dolo: Per dolo si intendono truffe o raggiri finalizzati al raggiungimento del consenso della controparte. Un contratto si forma quando viene fatta una proposta e il proponente è a conoscenza dell’accettazione della propria proposta da parte dell’accettante. Può essere accettata o espressamente o tramite comportamento concludente. In aggiunta agli elementi essenziali di un contratto vi sono degli elementi “accidentali” che non sono requisiti fondamentali per stipulare un contratto ma possono esservi presenti. Essi sono: - Condizioni - Termine
Condizioni: evento futuro e incerto da cui dipende il verificarsi o meno degli effetti del contratto. Possono essere sospensive, cioè avendo effetti giuridici che non si sono ancora prodotti sino al possibile verificarsi dell’evento determinato (es: cane 5 cuccioli), o risolutive, cioè con il contratto che produce subito gli effetti giuridici che però cesseranno all’eventuale verificarsi di un evento. Termine: può essere iniziale, cioè con effetti del contratto che iniziano ad essere prodotto da un determinato tempo, o finale, cioè con effetti che durano fino ad un determinato tempo.
- Annullabilità: è la forma più lieve. Si verifica in caso di una legalmente incapacità delle parti (interdetto o minore) o per una delle 3 casistiche di vizio del consenso. È legittimato dall’azione di annullamento solo il contraente/diretto interessato. La prescrizione in caso di annullabilità è di 5 anni (se non vi è una data certa di partenza, vengono calcolati dalla chiusura del contratto) - Nullità: è la forma più grave. Un contratto è considerato nullo quando o è contrario a norme imperative (è presente una legge che lo vieta); manca uno dei requisiti essenziali del contratto; vi è una causa illecita; vi è un oggetto che è impossibile, illecito o indeterminato/indeterminabile. Secondo l’articolo 1421 la nullità può essere fatta valere da chiunque. Secondo l’articolo 1422 considerata moderatamente imprescrittibile.
Vi è un cedente che è colui che cede la propria posizione ed è liberato nei confronti di entrambe le altre parti da qualsivoglia obbligazione, un cessionario che è colui che si sostituisce alla responsabilità contrattuale del cedente e ne ottiene la posizione contrattuale, e infine il contraente ceduto che rimane invariato. Tutte le parti devono essere d’accordo. Vi è quindi una successione per atto contrattuale tra vivi.
Si conclude il contratto con l’accordo. Le dichiarazioni di volontà possono essere dirette/verbali o tacite/concludenti. Può avvenire che l’intenzione delle parti si manifesta in manifestazioni non corrispondenti alla reale intenzione delle parti e quindi vi sono problematiche nella manifestazione di volontà e c’è bisogno di interpretazioni. Possono essere:
Il principio cardine in questo caso è che viene preferito il primo che ha ricevuto il diritto. Ci sono però delle eccezioni: per le cose mobili c’è il concetto di possesso vale titolo, il primo che ha conseguito in buona fede il possesso della cosa; per le cose immobili è il primo che ha ricevuto trascrizione; per i diritti di godimento: chi ha iniziato per primo a goderne.
Clausola penale : patto accessorio con cui le parti determinano un corrispondente in caso di ritardo o inadempimento. Io non devo provare il danno subito per far si che io venga liberato e quindi l’altra parte costretta a pagare Clausola confirmatoria : una somma di denaro (quantità di cose fungibili) che una parte dà all’altra nel moneto della conclusione di un contratto. Serve a conferma della solidità del vincolo e a titolo di accredito sul dovuto. In caso di inadempimento da parte di chi la dà si utilizza come parte del risarcimento del danno, in caso della controparte va restituita al doppio della somma. Clausola penitenziale: aggiunta in caso di recesso. La risoluzione di essa per inadempimento è identica alla precedente
I contratti sono relativi e gli effetti sono fatti valere solo sulla persona. Possono esserci contratti per cui però gli effetti sono prodotti su chi non è parte del contatto. Essi sono:
Sono anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto. Per tutti e tre i casi, gli effetti del contratto sono come se non fossero mai esistiti e quello che è già stato effettuato deve essere restituito. Esse possono essere:
- Inadempimento - Impossibilità sopravvenuta - Eccessiva onerosità
Inadempimento: uno dei contraenti non esegue o esegue in modo inesatto la prestazione cui è obbligato in base al contratto. L’altro contraente può richiedere quindi l’adempimento della prestazione o la risoluzione contrattuale. Nel contratto possono essere presenti già durante la stipulazione la diffida a adempire (è un'intimazione scritta con cui una parte assegna all’altra un termine di almeno 15 giorni per adempiere. Se entro quel termine il debitore non adempie, il contratto si risolve di diritto senza bisogno
inserita nel contratto in cui si predetermina espressamente che il contratto si risolverà se non viene adempiuta una certa obbligazione. al verificarsi dell’inadempimento, il contratto si risolve automaticamente se la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola) o un termine essenziale (è un termine fissato nel contratto. Se la parte non adempie entro quel termine, il contratto si risolve automaticamente, salvo che l’altra parte dichiari subito di accettare comunque l’adempimento tardivo). Impossibilità sopravvenuta: per un contraente una causa di forza maggiore indipendente da lui (terremoto/alluvione cantina dei vini) Eccessiva onerosità: Situazione in cui, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, l’adempimento diventa troppo gravoso per una parte, alterando l’equilibrio originario del contratto. Si verifica spesso nei contratti a esecuzione continuata o periodica.
La rescissione del contratto è un altro modo di estinzione del contratto. Una parte estingue il contratto al ricorrere di determinate situazioni contemplate dal Codice civile. Ha prescrizione di un anno. È applicata a contratti a prestazioni corrispettive. Si verifica:
Obblighi mandante: rimborsare le spese del mandatario; somministrare al mandatario gli elementi necessari per poter svolgere il mandato.
La donazione prevede un accordo tra due o più parti. È un contratto con cui una parte per spirito di liberalità arricchisce un’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo nei suoi confronti un’obbligazione. È un contratto consensuale a titolo gratuito. Ha effetti sia reali che obbligatori, oppure ha solo effetti obbligatori come per la promessa di pagamento. La donazione è fatta per atto pubblico (forma solenne) a pena di nullità. È un contratto, quindi, necessita di proposta e di accettazione (in primo o secondo momento). La sua causa è lo spirito di liberalità, non necessita quindi di costrizioni. Può essere revocata per ingratitudine del donatario o sopravvenienza dei figli. I beni donati devono essere all’interno del patrimonio attuale del donante. Donazione manuale: donazione di modico valore. Non necessita la forma di atto pubblico.
Il Diritto reale è un diritto che un soggetto ha sulle cose. Sono diritti tipici che assicurano al soggetto un potere immediato e assoluto sul bene.
Diritti di Credito : necessitano di un intervento del debitore; è attuato il principio di Relatività, cioè bisogna farlo valere solo sul debitore; non c’è possesso. Diritti Reali: non necessitano di un intervento di un terzo; assolutezza, cioè valgono su chiunque; c’è il possesso quindi vi è un rapporto tra bene e titolare della cosa (diritto trasferibile per usucapione)
Secondo l’articolo 832, la proprietà è un diritto reale secondo cui il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in maniera piena ed esclusiva entro gli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. È il diritto reale più importante.
Possono essere di titolo originario, cioè non dipende dal diritto di un precedente titolare, o a titolo derivativo, cioè dipendono dal diritto di un precedente titolare. Titolo Originario:
Sono azioni petitorie. Mirano ad accertare e affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesta direttamente o indirettamente. Esse sono:
si suddividono in uso, usufrutto, abitazione, servitù prediali, superficie e enfituesi. I secondi si suddividono in pegno e ipoteca.
frutti con l’obbligo di non mutare la destinazione economica. È caratterizzato da temporaneità. Essa per quanto riguarda una persona fisica è come limite massimo la vita dell’usufruttuario, per quanto riguarda una persona giuridica è di 30 anni. L’usufrutto può essere costituito con un contratto, per legge, per testamento e per usucapione. Esso può terminare per morte, tempo, rinuncia o perimento della cosa. Diritti dell’usufruttuario: L’usufruttuario ha diritto di trarre possesso della cosa e di trarne i frutti; ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti apportati (fondo) e ha il diritto di locare il bene/possibilità di cedere il proprio usufrutto. I suoi diritti non sono opponibili al proprietario. Obblighi dell’usufruttuario: ha l’obbligo di non mutare la motivazione economica; l’obbligo di restituzione; ha l’obbligo di avere la diligenza del buon padre di famiglia; l’obbligo a fare un inventario a proprie spese; l’obbligo di pagare imposte e canoni che gravano sulla cosa; l’obbligo di pagare la manutenzione ordinaria.
Pegno e Ipoteca sono diritti reali di garanzia. Sono cause legittime di prelazione poste dalla volontà delle parti a garanzia di un credito. Se il debitore non adempie all’obbligazione e quindi non reintegra il debito, il creditore può chiedere di essere soddisfatto dalla vendita di quella cosa, in pegno se bene mobile, in ipoteca se bene immobile. Vi è assolutezza (erga omnes) e immediatezza (non serve cooperazione per il loro esercizio) come per tutti i diritti reali. Vi è una limitazione delle facoltà del proprietario. Vi è un diritto di seguità, cioè che il diritto segue la cosa a prescindere di chi ce l’abbia o ne sia proprietario in quel momento. Vi è il principio di accessorietà, cioè che estinto il credito si estingue il diritto reale. Vi è la specialità, cioè che i diritti reali si costituiscono solo su determinati bene. Nel pegno c’è un passaggio del bene, trasferito materialmente, e si perfeziona con la consegna. Il creditore acquista il diritto di prelazione e chiedere al giudice l’assegnazione di pagamento. Se il debitore risarcisce, bisogna restituire il pegno. Non vi è arricchimento. Nell’ipoteca il bene resta in gestione del debitore fino alla sentenza del giudice. C’è la possibilità di espropriazione del bene e potersi soddisfare con preferenza sul prezzo. L’ipoteca può essere volontaria, legale o giudiziale. Si perfeziona con la pubblicità su pubblici registri a carattere costitutivo.
Secondo l’articolo 1140, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altri diritti reali. Non è un diritto ma una relazione/situazione di fatto.
(scoprire dopo irregolarità non mi priva della proprietà). Il bene acquistato è libero da vincolo.
Un atto illecito è un atto che lede un interesse giuridicamente tutelato. Fa sorgere una responsabilità civile e eventualmente una responsabilità penale. La responsabilità può essere:
evento dannoso non voluto ma accade per mia negligenza, imprudenza o imperizia. Il dolo è invece la volontaria trasmissione del dovere giuridico, agire con intenzione. Responsabilità oggettiva : responsabilità che si afferma a prescindere dalla volontarietà della persona. Chi professa una determinata attività se ne assume il rischio. Un esempio è la responsabilità cagionata per cose in custodia o responsabilità cagionata per danni di animali. Responsabilità indiretta o per fatto altrui : branchia della precedente, è la responsabilità sul soggetto che compire il fatto dannoso (genitori, responsabilità padroni e committenti, con il padrone che risponde dello sbaglio dei committenti)
Riparazione delle conseguenze dell’atto illecito. Restitutio in Integrum, restituzione specifica pregressa al fatto dannoso. Se non è possibile, si chiede un risarcimento per equivalente, cioè la condanna ad un pagamento di una somma di denaro equivalente al valore del danno.
Le obbligazioni sono un vincolo giuridico tra due o più parti in virtù del quale una parte (debitore/soggetto passivo) è obbligato a tenere un determinato comportamento/prestazione per soddisfare l’interesse di un altro soggetto creditore/soggetto attivo. L’obbligazione è relativa poiché è imponibile solo ai soggetti interessati (diverso dall’assolutezza dei diritti reali) e per goderne è necessario l’intervento del debitore (diverso dall’immediatezza dei diritti reali).
Secondo l’articolo 1173 le fonti dell’obbligazioni sono:
Le obbligazioni pecuniarie hanno come oggetto una somma di denaro. Si dividono in di valore, se la somma di denaro dell’obbligazione deve essere determinata in base ad un valore o ancora da decidere (al valore dell’oro), e di valuta, se la somma dell’obbligazione in oggetto è già determinata. Il debito pecuniario si estingue con la moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. Esiste quindi un principio nominalistico per quanto riguarda le obbligazioni di valuta, mentre per le obbligazioni di valore l’obbligazione varia al variale del valore nominale della moneta.
Possono esserci modifiche soggettive all’interno delle obbligazioni sia dal lato attivo che dal lato passivo. Cambio di creditore: Cambia il soggetto attivo. I crediti strettamente personali non possono essere ceduti. Può avvenire tramite due istituti:
Mora: La mora è il ritardo ingiustificato nell’adempimento. Il creditore può costituire in mora il debitore, cioè la constatazione formale del momento dal quale inizia l’adempimento. Da lì in poi il debitore dovrà risarcire somme anche se le cause del ritardo non sono a lui imputabili, esso denominato passaggio del rischio. La mora può
il creditore rifiuta immotivatamente l’adempimento del debitore e il debitore può essere risarcito dei danni.
La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. Essa si acquista alla nascita e si estingue con la morte. Possono esserci 3 casistiche: scomparsa, situazione di fatto dove vi è un allontanamento dall’ultimo domicilio senza avere più notizie; assenza, se la scomparsa si protrae per due anni e viene dichiarata dal tribunale con la situazione che diventa di diritto e gli eredi entrano nel possesso temporaneo dei beni tramite una successione provvisoria e i rapporti personali (matrimonio) dell’assente vengono sciolti; morte presunta se la scomparsa viene prolungata per 10 anni o avvenuta in situazione di pericolo, è una situazione di diritto dove il giudice equipara la morte presunta alla morte quindi alla perdita di diritti e doveri del morto presunto.
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a costituire, modificare ed estinguere la propria posizione giuridica. Si acquista con la maggiore età (matrimonio e diritto al lavoro a 16 anni secondo la legislazione) e si perde con la morte o con l’interdizione. Incapacità di agire: L’ interdizione può essere giudiziale, cioè dichiarata dal giudice (maggiore età in un abituale stato di infermità mentale) e viene dichiarato che l’interdetto non è capace di provvedere ai propri diritti con la nomina di un tutore; o legale, una pena accessoria ad una sentenza. L’ inabilitazione è la limitazione alla capacità di agire del soggetto. La differenza rispetto all’interdizione è che un’incapacità relativa di agire poiché è un’infermità abituale ma meno grave (tossicodipendenti). È una limitazione di ordinaria amministrazione L’ incapacità naturale è l’incapacità di intendere di volere per un breve lasso di tempo, che deriva da una causa esterna. Gli istituti che si occupano dell’incapacità di agire sono:
attributi e aspetti essenziali della persona umana (salute, integrità fisica, onore, nome, riservatezza, etc…). la loro fonte è la costituzione e non sono diritti disponibili, non sono patrimoniali, non sono alienabili e sono opponibili erga omnes.