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Diritti reali e possesso
DIRITTI REALI
Dal latino res (cosa):
▪ diritti soggettivi su una res (da qui, reali)
▪ in diritto romano, actiones in rem
▪ a carattere assoluto ( erga omnes = opponibili a tutti i consociati, i quali
hanno il dovere di astenersi dall’intromettersi nel rapporto diretto fra il
titolare del diritto reale e la cosa che ne è oggetto).
I SINGOLI DIRITTI REALI
▪ DIRITTO DI PROPRIETÀ ( ius in re propria )
▪ DIRITTI REALI LIMITATI ( iura in re aliena ): il loro numero è limitato per
non imporre troppi vincoli al diritto di proprietà e non nuocere così alla
libera circolazione dei beni.
DIRITTI REALI LIMITATI
1. DI GODIMENTO : attribuiscono su una res di altri facoltà di godimento più o meno
ampie ( usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi, superficie );
2. DI GARANZIA : vincolano la cosa altrui al soddisfacimento di un credito e
attribuiscono al titolare il diritto di rivalersi su di essa in caso di inadempimento
( pegno, ipoteca ).
TUTELA DEI RAPPORTI DI VICINATO: CONFINI A) Limiti posti dai privati : servitù prediali B) Limiti legali :
- ambitus : spazio di 5 piedi (circa 150 cm) tra gli edifici (XII Tab. 7.1).
- confinium : fra fundi arcifinii con confini naturali, spazio di 5 piedi tra i fondi per la svolta dell’aratro ( circumductio aratri, inversione dell’aratro).
- limes : spazio di 5 piedi tra appezzamenti (agri limitati ), risultante da divisio et adsignatio dell’ ager publicus in strisce di terreno perpendicolari ( limites : cardines et decumani ). Non era assegnato in proprietà privata e non poteva essere usucapito (XII Tab. 7. 4 ), restando pubblico. TUTELA: actio finium regundorum ( de fine, sul confine: se il confinium fosse adibito a scopi diversi; de loco, sul luogo: per fissare il tracciato dei confini ove contestati).
TUTELA DEI RAPPORTI DI VICINATO: IMMISSIONI
- Il principio ‘ Qui iure suo utitur neminem laedit ’ (chi esercita il suo diritto non reca danno ad alcuno) confligge con la regola del neminem laedere (non recare danno ad altri).
- Casi di tutela, nell’ambito del processo delle legis actiones , già previsti dalla Legge delle XII tavole: damnum infectum (danno temuto), aqua pluvia nocens (acqua piovana dannosa), de arboribus caedendis (sulla potatura degli alberi), de glande legenda (sulla raccolta della ghianda).
- Immissioni : va tollerata l’immissione corrispondente all’ uso normale della cosa , tenendo in conto la destinazione economico-sociale dei fondi: a) immissioni illecite di fumo dalla taberna casearia all’appartamento superiore; di acqua o di altro dall’appartamento superiore a quello inferiore; di frammenti di pietra dal fondo in cui sono spezzate le pietre a quello vicino b) immissioni lecite: fuoco che emette fumo non insopportabile ( fumum non gravem ) acceso sul proprio fondo Ulp. 17 ad ed. , D. 8.5.8. Aristone risponde a Cerennio Vitale di non reputare che egli, dal caseificio, possa con diritto immettere il fumo nell'edificio soprastante, a meno che non sia soggetto ad una servitù a tale effetto: infatti, egli ammette tale servitù. E lo stesso afferma: anche dal soprastante non è lecito immettere acqua o qualsiasi altra cosa nell'edificio inferiore; nella sua proprietà, infatti, uno può fare fintanto che nulla immetta nella proprietà altrui, e di fumo, come di acqua, sono immissioni; e che perciò il più in alto può agire giudizialmente contro quello più in basso sostenendo che quello non ha il diritto di fare così.
MEZZI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRETORIA
1) ACTIO PUBLICIANA
▪ Introdotta nell’editto dal pretore Publicio nell’anno 67 a.C.
▪ Può essere utilizzata se si perde il possesso prima del decorso del
tempo necessario ad usucapire
▪ è un'azione:
- pretoria
- data solo ai cittadini romani, in quanto i soli che potessero usucapire
- ficticia , con intentio in ius concepta , che prende a modello la rei
vindicatio e vi aggiunge la fictio che sia già trascorso il tempo necessario
per usucapire
- la finzione riguardava soltanto il decorso dei termini, non
l’esistenza degli altri requisiti per l’usucapione.
2) EXCEPTIO REI VENDITAE
ET TRADITAE
▪ Nel caso che colui, che aveva
ricevuto mediante traditio una res
mancipi , fosse convenuto in
giudizio con la rei vindicatio dal
tradente , rimasto dominus ex iure
Quiritium
▪ era fondata sull’acquisto in buona
fede e in base ad una traditio ex
iusta causa
CALIBRARE LA TUTELA DELL’ ACTIO PUBLICIANA Questa azione tutela tutti i possessori ad usucapionem per il caso in cui perdano il possesso: in certe situazioni questa tutela può essere troppo forte e potrebbe portare a delle iniquità. Occorre dunque distinguere le due diverse ipotesi in cui si può usucapire: CASO 1: ACQUISTO DAL DOMINUS , MA SENZA LA FORMA IDONEA Sempronio vende a Filano il proprio cavallo, res mancipi , ed esegue la compravendita con una traditio. S -------> F CASO 2 : ACQUISTO A NON DOMINO Tizio aliena a Caio il cavallo di Sempronio T------> C (S è il dominus )
ACQUISTO DAL DOMINUS SENZA LA FORMA IDONEA Sempronio vende a Filano il proprio cavallo ( res mancipi ) con traditio
▪ Il possessore, che perde il possesso prima di avere usucapito,
può usare vittoriosamente l’ actio Publiciana contro tutti i
terzi, senza esclusioni
▪ All’eventuale exceptio iusti dominii del proprietario civile può
opporre la replicatio rei venditae et traditae (replica di cosa
venduta e consegnata) o la replicatio doli generalis (se la
consegna della cosa era avvenuta per una causa diversa dalla
compravendita)
▪ Solo in questo caso si ha una tutela reale assoluta e si può
parlare di proprietà pretoria, che prevale su quella civile.
▪ Si tratta di situazione necessariamente transeunte, destinata
a trasformarsi in proprietà civile una volta decorsi i termini
della usucapio
LE PROPRIETÀ IN DIRITTO ROMANO
III) POSSESSIO VEL USUFRUCTUS SUI PRAEDIA
PROVINCIALIA (PROPRIETÀ PROVINCIALE )
CARATTERI :
1 ) OGGETTO: fondi situati nelle province ( senatorie e imperiali )
2 ) SOGGETTI: in concessione ai privati che già tenevano quei fondi
3 ) ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA: stipendium (contribuzione fissa),
nelle province senatorie; tributum (contribuzione in proporzione ad una
valutazione del reddito del fondo), nelle province imperiali; a pena di
esproprio del fondo
4 ) CONTENUTO: possessio vel usufructus
(trasmissibile inter vivos e mortis causa )
5 ) TUTELA: actio in rem proposta
nell’editto provinciale
Gai 2.21. In eadem causa sunt provincialia praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria vocamus: stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelleguntur; tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur (Nella stessa condizione sono i fondi provinciali, dei quali alcuni li chiamiamo stipendiari , altri tributari : stipendiari sono quelli che sono in quelle province che si ritengono essere proprie del popolo romano; tributari sono quelli che si trovano in quelle province che si credono essere proprie di Cesare) Gai 2.7. ... in eo solo (provinciali) dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur (... nel suolo provinciale la proprietà è del popolo romano oppure di Cesare, mentre noi sembriamo avere soltanto il possesso e l’usufrutto )
DALLE PROPRIETÀ ALLA PROPRIETÀ NEL PERIODO POSTCLASSICO/GIUSTINIANEO
- Viene meno la distinzione tra dominium ex iure Quiritium e proprietà provinciale :
- riforma fondiaria di Diocleziano: tassazione ordinaria dei fundi italici soggetti al
dominium ex iure Quiritium
- prevale il modello della proprietà stipendiaria e tributaria
- Viene meno la distinzione tra dominium ex iure Quiritium e proprietà pretoria :
- superamento della contrapposizione fra ius civile e ius honorarium
- scomparsa della mancipatio e della in iure cessio
- Viene meno la distinzione tra dominium ex iure Quiritium e proprietà peregrina :
- estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero ( Constitutio Antoniniana del
212 d.C.)
DIFESA DELLA PROPRIETÀ DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM La tutela si attua, in primo luogo, con la REI VINDICATIO (prototipo di tutte le azioni reali), utilizzabile dal proprietario che non abbia il possesso del bene contro il possessore, o meglio contro chiunque abbia la facultas restituendi (fosse cioè nelle condizioni di poter restituire: quindi, anche alcuni detentori), per ottenere la materiale disponibilità della cosa.
- LEGITTIMAZIONE ATTIVA: dominus ex iure Quiritium
- LEGITTIMAZIONE PASSIVA: 1 ) possessor ad interdicta (dapprima, solo costui) 2 ) detentore (poi, con Ulpiano, in età tardoclassica) 3 ) casi di ficta possessio = a) liti se offerens o qui liti se optulit (chi si offre alla lite ingannando l’attore, per farsi assolvere e permettere all’effettivo possessore di completare il termine dell’usucapione; risale al giurista Celso, inizio II sec. d.C.); b) dolo desinens possidere (chi ha cessato dolosamente di possedere, per evitare il processo; in età giustinianea).
DIFESA DELLA PROPRIETÀ DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
ACTIO NEGATORIA ( servitutis o usus fructus )
- Spettavano al dominus possessore contro gli autori di turbative
costituite dall’ esercizio arbitrario di servitù o di usufrutto.
- La formula aveva la clausola restitutoria e la restitutio sarebbe
consistita nella cessazione dell’esercizio dei diritti reali parziari
contestati e nella prestazione della cautio de amplius non turbando.
- Sono azioni più recenti della rei vindicatio , probabilmente
risalendo all’età tardo-repubblicana, allorché era già avvenuto il
riconoscimento giuridico di servitù e di usufrutto.
Si paret Numerio Negidio ius
non esse eo fundo quo de agitur
uti frui invito Aulo Agerio ex
iure Quiritium Auli Agerii esse ...
(Se sarà dimostrato che Numerio
Negidio non ha il diritto di
godere il fondo di cui si tratta e di
percepirne i frutti senza il
consenso di Aulo Agerio ...)
COMPROPRIETÀ
- CONSORTIUM ERCTO NON CITO (consorzio di proprietà indivisa) fra heredes sui
(poi anche fra estranei):
è una società universale, caratterizzata da una legittimazione plurima integrale o solidale (legittimazione di ciascun consorte agli atti di disposizione della cosa con effetti per tutti, come la manumissio del servo comune, o la mancipatio di una cosa comune; il singolo consorte acquistava non solo per sé, ma per tutti gli altri).
- COMMUNIO CLASSICA : comproprietà per quote ideali, frazioni dell’intero diritto di proprietà ( pars quota o pars pro indiviso , già nota a Quinto Mucio, citato in Paul. 21 ad ed. , D. 50. 16. 25. 1 ):
- criterio della quota : atti di disposizione, percezione dei frutti, divisione
- criteri prescindenti dalla quota : godimento (nei limiti del c.d. ‘uso normale’, senza alterare la funzione economico-sociale e il pari diritto degli altri: se tali limiti sono violati, la prohibitio da parte degli altri fa constare l’assenza del consenso preventivo, che avrebbe reso lecito quell’uso), amministrazione (manutenzione, produzione dei frutti, innovazioni)
- residua la vecchia concezione della proprietà plurima integrale nella disciplina dello ius adcrescendi (es., derelictio di una quota o manomissione del servo comune)