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Schema diritto romano, Schemi e mappe concettuali di Diritto Romano

Schema diritto romano fatti atti e negozio giuridico

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 30/11/2025

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FATTI, ATTI,
NEGOZI
GIURIDICI
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FATTI, ATTI,

NEGOZI

GIURIDICI

STRUTTURA DELLE

NORME GIURIDICHE

  • La norma si presenta come un giudizio ipotetico : se una data situazione si verifica, allora scaturiranno determinate conseguenze (es., dalla evizione della cosa venduta, nasce l’obbligo per il venditore di risarcire i danni).
  • Di regola, ci sono due parti in una previsione normativa:
  • • una circostanza di fatto (rilevante per il diritto)
  • • la predisposizione di conseguenze giuridiche, chiamate effetti giuridici : a) si crea un diritto o una situazione giuridica che prima non c’era; b) si estingue un diritto o una situazione giuridica che prima c’era; c) si modifica un diritto o una situazione giuridica già esistente.

FATTI GIURIDICI (in senso lato)

A) FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO (naturali o involontari): fenomeni atmosferici, la

nascita e la morte, il decorso del tempo, l’errore.

B) FATTI UMANI OSSIA ATTI GIURIDICI (vi rilevano la coscienza e la volontà):

I) illeciti : riprovazione dell’ordinamento (sanzione per chi li compie) II) leciti : conformi all’ordinamento (gli effetti giuridici sono predisposti in accordo con l’atto) 1 ) Atti materiali ( comportamenti ): es., la presa di possesso di una cosa; 2 ) Dichiarazioni : atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria conoscenza, la propria volontà

ESEMPI DI DICHIARAZIONI

- Dichiarazioni di scienza : con cui si dichiara, perché altri lo conosca, un fatto di cui si è a conoscenza: es., testimonianza; - Dichiarazioni di desiderio : con la quale si fa una istanza cui si può o si deve provvedere: è il presupposto dell’atto autonomo di un altro soggetto; - Dichiarazioni di volontà : dichiarazioni con cui si formula, per sé o per altri, un comando o una direttiva per l’agire (contenuto precettivo).

NEGOZIO GIURIDICO

È il principale strumento dell’ autonomia privata , tramite il quale i privati si danno una norma da soli: mentre l’atto giuridico in senso stretto produce solo gli effetti previsti dalla legge, il negozio giuridico produce gli effetti voluti dal suo autore. Il soggetto non solo deve volere compiere il negozio, ma deve volere le conseguenze di esso. STRUTTURA: Manifestazione di volontà, diretta a uno scopo (la volizione dello scopo nei negozi bilaterali è detta ‘accordo’).

NEGOZIO GIURIDICO: discussioni moderne A) TEORIE SOGGETTIVE => valorizzano la volontà: il negozio vale solo in quanto corrispondente alla volontà effettiva. B) TEORIE OGGETTIVE => valorizzano la dichiarazione esteriore o il regolamento di interessi: ammettono che il negozio possa produrre i suoi effetti anche se difforme da tale volontà.

  • Le due impostazioni hanno il difetto di porsi in maniera unilaterale (la volontà è essenziale sotto il profilo strutturale; il regolamento d’interessi lo è altrettanto sotto il profilo funzionale).
  • Recente disputa sulla legittimità e sulla opportunità di usare la categoria del negozio.

IL ‘ NEGOTIUM ’ DEI ROMANI

  • Negotium ’ [ nec-otium ] = affare (es., negotiorum gestio , tutor gerit negotia );
  • Nelle fonti romane è assente anche l’idea del negozio giuridico: però sono molti gli atti che bene si possono fare rientrare nello schema moderno del negozio giuridico;
  • I Romani, peraltro, non parlano mai in termini astratti di atto giuridico, ma semmai di singoli e specifici ‘negozi giuridici’, che producono effetti ove conformi a determinati ‘tipi’ negoziali TIPICITÀ NEGOZIALE

EFFETTI DEI NEGOZI GIURIDICI

A) NEGOZI CON EFFETTI REALI : trasferiscono la proprietà o costituiscono diritti reali limitati (es., mancipatio, in iure cessio, traditio ). B) NEGOZI CON EFFETTI OBBLIGATORI : costituiscono o estinguono un’obbligazione (es, contratti). A) NEGOZI INTER VIVOS : producono effetti durante la vita dei loro autori; B) NEGOZI MORTIS CAUSA : producono effetti dopo la morte del loro autore e sono revocabili fino all’ultimo istante di vita.

ELEMENTI NATURALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

Conseguenze (rectius , effetti ) che scaturiscono automaticamente dal negozio, salva la volontà contraria degli autori del negozio es., garanzia della evizione nella compravendita

ELEMENTI ACCIDENTALI

DEL NEGOZIO GIURIDICO

  • Sono clausole che le parti possono inserire nel negozio, per modificarne o integrarne gli effetti, senza snaturarli.
  • Non sono necessarie per la validità del negozio, ma una volta pattuite ne modificano gli effetti.
  • Tre sono più ricorrenti:
  • CONDIZIONE ( condicio )
  • TERMINE ( dies )
  • MODUS

I) SOGGETTI PARTE DEL NEGOZIO: il concetto di ‘parte’ del negozio non coincide con quello di ‘partecipante’ al negozio (es., quattro comproprietari che vendono la casa comune integrano un’unica parte negoziale) per individuare le parti del negozio, occorre guardare ai centri d’interesse. CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI IN RELAZIONE ALLE PARTI:

  • NEGOZI UNILATERALI (es., testamento)
  • NEGOZI BILATERALI (es., contratto di compravendita)
  • NEGOZI PLURILATERALI (es., contratto di società)

II) OGGETTO

  • Idoneità dell’oggetto: (rinvio)

III) MANIFESTAZIONE

DELLA VOLONTÀ

1) manifestazione della volontà espressa o esplicita

dichiarazione negoziale = la volontà è manifestata

attraverso un qualsiasi mezzo idoneo (parole, scrittura,

linguaggio dei segni, etc.) direttamente rivolto a palesare

agli altri la nostra volontà

2) manifestazione della volontà tacita o implicita

comportamento negoziale non dichiarativo = la volontà

è manifestata per mezzo di un comportamento

concludente, che, secondo il comune sentire, risulta

incompatibile con la volontà contraria

(es., il chiamato all’eredità che paga i debiti ereditari è

considerato come se avesse accettato l’eredità)

III) MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ SILENZIO

Regula Paul. 56 ad ed. , D. 50.17.142: Qui tacet

non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare

[Chi tace di certo non confessa, tuttavia è vero che

neppure nega].

Eccezione: il silenzio può talora essere giuridicamente

rilevante al silenzio può essere attribuito il

significato di espressione della volontà allorché il

soggetto sa che dal suo silenzio scaturiranno determinate

conseguenze (es., in iure cessio )