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Schema diritto romano fatti atti e negozio giuridico
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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FATTI GIURIDICI (in senso lato)
nascita e la morte, il decorso del tempo, l’errore.
I) illeciti : riprovazione dell’ordinamento (sanzione per chi li compie) II) leciti : conformi all’ordinamento (gli effetti giuridici sono predisposti in accordo con l’atto) 1 ) Atti materiali ( comportamenti ): es., la presa di possesso di una cosa; 2 ) Dichiarazioni : atti diretti a comunicare ad altri il proprio pensiero, la propria conoscenza, la propria volontà
- Dichiarazioni di scienza : con cui si dichiara, perché altri lo conosca, un fatto di cui si è a conoscenza: es., testimonianza; - Dichiarazioni di desiderio : con la quale si fa una istanza cui si può o si deve provvedere: è il presupposto dell’atto autonomo di un altro soggetto; - Dichiarazioni di volontà : dichiarazioni con cui si formula, per sé o per altri, un comando o una direttiva per l’agire (contenuto precettivo).
È il principale strumento dell’ autonomia privata , tramite il quale i privati si danno una norma da soli: mentre l’atto giuridico in senso stretto produce solo gli effetti previsti dalla legge, il negozio giuridico produce gli effetti voluti dal suo autore. Il soggetto non solo deve volere compiere il negozio, ma deve volere le conseguenze di esso. STRUTTURA: Manifestazione di volontà, diretta a uno scopo (la volizione dello scopo nei negozi bilaterali è detta ‘accordo’).
NEGOZIO GIURIDICO: discussioni moderne A) TEORIE SOGGETTIVE => valorizzano la volontà: il negozio vale solo in quanto corrispondente alla volontà effettiva. B) TEORIE OGGETTIVE => valorizzano la dichiarazione esteriore o il regolamento di interessi: ammettono che il negozio possa produrre i suoi effetti anche se difforme da tale volontà.
IL ‘ NEGOTIUM ’ DEI ROMANI
A) NEGOZI CON EFFETTI REALI : trasferiscono la proprietà o costituiscono diritti reali limitati (es., mancipatio, in iure cessio, traditio ). B) NEGOZI CON EFFETTI OBBLIGATORI : costituiscono o estinguono un’obbligazione (es, contratti). A) NEGOZI INTER VIVOS : producono effetti durante la vita dei loro autori; B) NEGOZI MORTIS CAUSA : producono effetti dopo la morte del loro autore e sono revocabili fino all’ultimo istante di vita.
Conseguenze (rectius , effetti ) che scaturiscono automaticamente dal negozio, salva la volontà contraria degli autori del negozio es., garanzia della evizione nella compravendita
I) SOGGETTI PARTE DEL NEGOZIO: il concetto di ‘parte’ del negozio non coincide con quello di ‘partecipante’ al negozio (es., quattro comproprietari che vendono la casa comune integrano un’unica parte negoziale) per individuare le parti del negozio, occorre guardare ai centri d’interesse. CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI IN RELAZIONE ALLE PARTI:
II) OGGETTO
III) MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ SILENZIO