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Questo documento fa riferimento agli amministratori delle società di persone. È sintetico ed efficace per memorizzare e capire
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Nella società di persone vi è un principio organizzativo secondo cui nella società sono presenti: ● Soci → sono coloro che fanno parte della società e che possono modificare l'atto costitutivo. ● Amministratori → essi hanno la capacità di gestione della società. Nelle S.A.S. gli amministratori sono gli accomandatari che hanno un potere di amministrare la società compiendo atti strategici come strategie commerciali per portare avanti l'attività economica della società. Questo potere viene dato solo agli accomandatari poiché gli accomandanti hanno un potere di controllo e non possono sindacare sugli atti degli amministratori neanche compiere delle attività ( divieto di immistione ) se non attraverso l'autorizzazione degli amministratori stessi
Nomina degli amministratori → gli amministratori vengono nominati dai soci nell'atto costitutivo se nell'atto non è presente nessuna nomina allora gli amministratori saranno nominati ex lege tra i soci. È possibile che i soci nominano un amministratore al di fuori della società poiché non è presente nessuna disciplina che lo vieta. ● Amministrazione congiunta→ un singolo amministratore può compiere un atto, senza l'autorizzazione degli altri, solo se è urgente;tutti gli altri atti devono essere compiuti congiuntamente dagli amministratori. ● Amministrazione disgiunta→ un singolo amministratore può opporsi all'azione che fa un altro amministratore.
Responsabilità degli amministratori→ gli amministratori sono responsabili solidalmente delle azioni che compiono gli altri amministratori; questo principio è importante per la tutela della stabilità e integrità patrimoniale della società. Il socio può agire contro l'amministratore che non ha rispettato gli obblighi stabiliti nell'atto costitutivo. Revoca della nomina degli amministratori→ la revoca può avvenire quando gli amministratori sono inadempienti, essa avviene in base a come è stato nominato l'amministratore: ● Nomina con atto costitutivo→ l'amministratore viene revocato dalla sua carica per una giusta causa. ● Nomina con atto successivo→ l’amministratore può essere revocato dalla sua carica per tutti i casi possibili sulla base dell’unanimità dei soci. La revoca può avvenire anche per giusta causa ma in quel caso l'amministratore sarà rimborsato. ART. 1726 c.c → revoca degli amministratori in tutti i casi, salvo la giusta causa. Tali regole non valgono per la cessione e la sospensione della carica che non è disciplinata.
I soci non amministratori hanno dei compiti ben precisi come chiedere informazioni, ogni anno, sulla gestione degli amministratori, analizzare le scritture contabili. Nelle società semplici i soci non amministratori non hanno molta rilevanza poiché, qualora in una delibera fossero in minoranza, non ha importanza il loro voto. Come avevamo detto prima, gli accomandanti, nelle società in accomandita semplice, possono semplicemente analizzare il bilancio per verificare le perdite e i profitti, ma non possono sindacare sull'indirizzo dato dagli amministratori alla società.