Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Privato: Limitazioni alla Capacità - Incapacità e Tutela (Cap. II), Appunti di Diritto Processuale

Una panoramica dettagliata delle limitazioni alla capacità di agire in diritto privato, incluse l'incapacità minore età, la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela, l'interdizione, l'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno e l'incapacità naturale. le limitazioni, le responsabilità e le procedure legali associate a ciascuna situazione.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 01/06/2021

FrancescoCaputoFC
FrancescoCaputoFC 🇮🇹

5

(1)

7 documenti

1 / 9

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Corso di Istituzioni di
Diritto Privato
Incapacità e tutela
Prof. Francesco Sbordone
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Privato: Limitazioni alla Capacità - Incapacità e Tutela (Cap. II) e più Appunti in PDF di Diritto Processuale solo su Docsity!

Corso di Istituzioni di

Diritto Privato

Incapacità e tutela

Prof. Francesco Sbordone

LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ

  • (^) MINORE ETÀ
  • (^) INTERDIZIONE
  • (^) INABILITAZIONE
  • (^) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
  • (^) INCAPACITÀ NATURALE

LIMITAZIONI ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

RESPONSABILITÀ GENITORIALE TUTELA CURATELA

(art. 316 cc. come modificato dal d.Lgs 154/2013)

TUTELA È un ufficio di diritto civile GRATUITO e IRRINUNCIABILE DISCIPLINA

  • (^) Nomina da parte del giudice tutelare(art. 346 c.c.) ↓ ↓ TUTORE PROTUTORE Rappresenta l’incapace nei rapporti Organo complementare, personali e patrimoniali sostitutivo e sussidiario
  • (^) Controllo e vigilanza da parte del giudice tutelare
  • (^) Limitazioni all’attività del tutore: ATTI CHE NECESSITANO ATTI PER I QUALI È NECESSARIA. ATTI VIETATI DELL’AUTORIZZAZIONE DEL. L’AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art. 378 c.c.) GIUDICE TUTELARE(art. 374 c.c.) SU PARERE DEL G.T.(art. 375 c.c.)

CURATELA

Forma di assistenza attraverso la quale viene integrata la volontà dell’inabilitato o

del minore emancipato

  • (^) ASSISTENZA AL’INCAPACE LA CUI CAPACITÀ DI AGIRE È LIMITATA AGLI ATTI DI

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

  • (^) PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, IL CURATORE DEVE SOLO

PRESTARE IL SUO ASSENSO PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE

  • (^) SE IL MINORE È STATO AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO D’IMPRESA PUÒ COMPIERE

DA SOLO GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

INABILITAZIONE (art. 415 ss. c.c)

  • (^) CAUSE
    • (^) Infermità abituale non grave al punto da far luogo all’interdizione
    • (^) Prodigalità
    • (^) Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
    • (^) Il sordo e il cieco che no abbiano ricevuto una sufficiente educazione + attualità del pericolo di pregiudizio(soprattutto quello economico)
  • (^) DISCIPLINA
  • (^) Limitazione della capacità agli atti di ordinaria amministrazione (possibili eccezioni ex art. 427 c.c.)
  • (^) Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore
  • Annullabilità (prescrizione quinquennale) degli atti compiuti senza le dovute forme

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 404 ss. cc)

  • (^) PRESUPPOSTI
    • (^) Infermità mentale o menomazione fisica o psichica
    • (^) Impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi
  • (^) SCELTA DELL’AMMINISTRATORE
  • (^) Da parte dell’interessato, anche in previsione della propria futura incapacità
  • (^) Da parte del giudice, in mancanza di indicazione da parte dell’interessato ovvero in presenza di gravi motivi
  • (^) PROCEDIMENTO
  • (^) Ricorso al giudice tutelare (che può essere proposto dall’interessato, dai soggetti di cui all’art. 417 c.c. e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali ex art. 4046 c.c.)
  • (^) Il giudice ha l’obbligo di sentire personalmente l’interessato
  • (^) Il giudice provvede alla nomina con decreto
  • (^) CONSEGUENZE
  • (^) Il beneficiario può compiere autonomamente tutti gli atti che non richiedono l’esecuzione da parte dell’amministratore ovvero la sua necessaria assistenza
  • (^) Annullabilità ( 5 anni) degli atti compiuti dal beneficiario in contrasto con le prescrizioni del decreto