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Sulla natura e caratteristiche dei diritti reali, con particolare riferimento alla proprietà. Viene esplorata la differenza tra i diritti reali e i diritti assoluti, l'immediatezza e inerenza dei diritti reali, e le limitazioni alla capacità giuridica. Il documento illustra anche il concetto di limitazioni alla capacità giuridica, come quelle determinate in base all'età, lo stato delle persone, e l'ufficio ricoperto.
Tipologia: Dispense
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ‘ Niccolò Cusano’ TELEMATICA ROMA
Classe di Laurea: L- 18
1.1. Norme sociali e norme giuridiche. Il diritto naturale. Questo corso ha l’obiettivo di fornire elementi utili per l’apprendimento del diritto privato agli studenti di una facoltà di economia e, conseguentemente, si rivolge a chi non è destinato, almeno nella normalità dei casi, ad avere nel diritto il punto di riferimento principale della futura attività professionale. Attività professionale nella quale, comunque, vi sarà la necessità di applicare norme giuridiche, in buona parte di natura privatistica, di porsi in relazione con gli operatori del diritto: giudici, notai e avvocati. Allo stesso modo in cui gli operatori del diritto, per comprendere i meccanismi di svolgimento degli affari economici, non possono ignorare i fondamenti dell’economia, gli economisti – categoria alla quale gli studenti di questo corso sono destinati ad appartenere – non possono ignorare i fondamenti del fenomeno giuridico. Di qui la necessità di apprendere non soltanto un numero (più o meno vasto) di regole giuridiche, ma, soprattutto, di tecniche di ragionamento e di apprendimento, in modo da comprendere, in futuro, norme non ancora in vigore alla data in cui viene scritto questo corso. Iniziamo, dunque, come si conviene in ogni lezione introduttiva, a delimitare i confini della materia. Ogni forma di vita associata presuppone delle regole che disciplinino il comportamento, stabilendo che cosa è permesso fare e che cosa è vietato. Con una prima e necessariamente approssimativa definizione, possiamo individuare come “norma” ogni precetto che regola la vita sociale di tutti noi. Non tutte le norme, però, possono definirsi giuridiche: il divieto di uccidere è una norma; il divieto di aprire una porta senza bussare è una norma. Tuttavia, mentre il divieto di uccidere appartiene al novero delle norme giuridiche, il divieto di entrare senza bussare costituisce, invece, una norma di natura non giuridica, perché appartiene alle regole di buona educazione. La differenza fra le norme giuridiche e tutte le altre sta nel fatto che soltanto le norme giuridiche derivano da un fonte (v. il capitolo successivo) idonea a produrle in base all’ordinamento giuridico. Riprendendo l’esempio di prima, mentre il divieto di uccidere è previsto da una norma (contenuta nel codice penale); la violazione del
Questa dicotomia, nella logica di questo corso, non merita di essere ulteriormente approfondita. Ma la contrapposizione tra naturalismo e positivismo – che forse in questo momento può sembrare priva di conseguenze pratiche – non mancherà di riemergere nel corso della trattazione futura. 1.2. I confini del diritto privato. Fra l’insieme delle norme che compongono l’ordinamento giuridico dello stato in un determinato momento storico, possiamo definire “diritto privato” l’insieme delle norme che disciplina i rapporti tra soggetti “privati”, cioè fra tutti i cittadini, e si contrappone al diritto “pubblico”, che disciplina i rapporti tra i poteri dello stato, ed i rapporti fra i poteri dello stato e i cittadini. Appartiene, dunque, al diritto privato la disciplina dei rapporti di famiglia, dei rapporti di lavoro, dei rapporti economici (es. compravendita, scambio di servizi). Appartiene al diritto pubblico la disciplina che regola i rapporti e il funzionamento dei poteri dello stato (potere legislativo, esecutivo e giudiziario), e dei rapporti tra questi poteri e i cittadini. Talora, un medesimo comportamento può essere regolato sia dal diritto privato che dal diritto pubblico: ad esempio, l’uccisione di un uomo da origine al diritto ad ottenere un risarcimento del danno in favore dei parenti della vittima (e questa disciplina appartiene al diritto privato), ma anche all’applicazione di una pena detentiva (e questa disciplina appartiene al diritto pubblico). Appartiene, inoltre, al diritto privato, la disciplina dei rapporti fra i cittadini e gli organi dello stato quando tali organi non agiscono nell’esercizio di un potere autoritativo , ma in posizione di uguaglianza con i soggetti privati. Ad esempio, appartiene al diritto privato la disciplina del rapporto con cui un comune prende in locazione un appartamento da un privato (ed agisce così allo stesso modo in cui agirebbe un soggetto privato, senza cioè “spendere” la propria autorità). 1.3. La norma giuridica e il fenomeno linguistico. La fattispecie e l’effetto. Prendiamo ora in considerazione il diritto privato, ossia l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra privati (o tra privati e soggetti pubblici che non esercitano un potere autoritativo) per soffermare l’attenzione sul concetto di norma giuridica. Più sopra si è fatto cenno alla norma, per metterlo in correlazione al concetto di sanzione. La norma giuridica privatistica, infatti, riconduce sempre una sanzione ad un comportamento (o ad un mancato comportamento) umano. Tutte le norme giuridiche che appartengono al diritto privato sono riconducibili ad uno schema fondamentale, che prevede la descrizione di un fatto per ricondurvi un determinato effetto. Per ben comprendere questo concetto, e giungere così all’essenza della norma giuridica privatistica, occorre fermare l’attenzione sullo strumento con cui la norma è formulata: il linguaggio. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti (e fatta salva la residuale rilevanza che riservata agli usi, su cui si vedrà più avanti) ogni norma è un
fatto di linguaggio , perché è formulata in una proposizione linguistica. Noi, pertanto, ragioniamo sulle norme perché sono contenute in proposizioni linguistiche. Ogni norma può esprimersi in un enunciato di forma condizionale del tipo: se accade il fatto A, allora vi si riconduce la conseguenza B dove A individua la descrizione del fatto (fattispecie) e B individua l’effetto che la norma riconduce al fatto. Ad esempio (art. 2043 del codice civile): SE taluno cagiona ad altri un danno ingiusto ALLORA chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno. In questo caso, il fatto è costituito dall’aver cagionato un danno ingiusto, e l’effetto (sanzione) è costituito dall’obbligo di risarcire il danno. Possiamo immaginare infiniti esempi in cui l’ordinamento giuridico, nell’ambito di un rapporto privatistico, riconduce ad un fatto il prodursi di un effetto sanzionatorio. Quel che qui più preme rilevare è che la disposizione normativa non ha sempre una formulazione linguistica coerente con lo schema che ho appena illustrato, e – soprattutto – che lo schema fattispecie-effetto può non essere contenuto all’interno del medesimo contesto linguistico. Per esempio, è corretto dire che all’inadempimento di un contratto consegue diritto al risarcimento del danno in favore della parte adempiente ed a carico della parte inadempiente. L’ordinamento giuridico, tuttavia, “scompone” tale norma in un insieme di disposizioni che disciplinano la modalità di formazione del contratto, i requisiti dell’inadempimento e la misura del risarcimento del danno; e tali disposizioni non si trovano all’interno dello stesso contesto linguistico, perché sono distribuite, per ragioni di tecnica espositiva, in diversi enunciati. Troviamo, infatti, un insieme di disposizioni dedicate alla formazione del contratto, che non si concludono con la previsione del risarcimento in caso di violazione. Troviamo, poi, altre proposizioni che regolano il risarcimento e che non definiscono la natura del contratto. Sebbene, nel linguaggio comune (e - per comodità espositiva- anche nel prosieguo di questo corso) ci si riferisca a ciascuna di queste proposizioni individuandole come “norme”, occorre tenere presente che per “norma”, propriamente, si intende una proposizione completa di fattispecie (descrizione del fatto) ed effetto (conseguenza). Per potersi accostare allo studio del diritto privato, è necessario tenere presente che, in una gran parte dei casi, sarà necessario “ricostruire” la norma individuando i suoi elementi strutturali (fattispecie ed effetto) in contesti linguistici diversi.
ha un contenuto incompatibile con la legge, la norma regolamentare non potrà trovare applicazione. Il criterio gerarchico, dunque, è il primo e più importante criterio per la soluzione dei conflitti tra norme. Oltre ad esso, poi, la legge conosce altri strumenti tramite i quali regolare i rapporti tra le norme, tra cui ricordiamo:
2.3. I regolamenti comunitari. I regolamenti comunitari sono atti normativi dell’Unione europea che hanno diretta efficacia negli Stati membri e vincolano pertanto i cittadini dei singoli Stati allo stesso modo delle norme poste dagli Stati. I regolamenti sono subordinati solo al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e prevalgono sulle leggi ordinarie (cfr. art. 117 Cost.). Ciò in quanto è la stessa Costituzione che, all’art. 11, 2° comma, prevede quanto segue: l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” Con l’adesione all’Unione europea, il nostro Paese ha quindi acconsentito ad una “limitazione di sovranità”, che si sostanzia, tra l’altro, nell’inserimento dei regolamenti comunitari all’interno della gerarchia delle fonti. L’Unione Europea, tuttavia, conosce anche fonti diverse dai regolamenti: mi riferisco, in particolare, alle direttive, mediante le quali essa impone agli Stati membri – tra cui l’Italia – di disporre determinate norme in talune materie. Come si comprende, l’efficacia delle direttive è, tuttavia, indiretta, in quanto la norma finale, che verrà applicata, è quella contenuta nella legge – cd. di recepimento - con cui ogni Stato dà attuazione alla direttiva. 2.4. Le leggi ordinarie. Il codice civile. Le leggi ordinarie dello Stato sono le fonti di diritto più numerose e di contenuto più ampio. Sono atti normativi emanati dal Parlamento secondo le regole dettate per la loro formazione. Ad esse sono equiparati i decreti legge e i decreti legislativi. I decreti legge sono atti del Governo emanati “in casi straordinari di necessità ed urgenza” (art. 76 Cost.) e devono, a pena di decadenza, essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni. I decreti legislativi sono, invece, leggi emanate dal Governo in forza di una apposita delega conferita dal Parlamento. Il codice civile è una legge ordinaria. Una legge ordinaria che, però, ha una particolare importanza nei confronti delle altre non per la sua collocazione gerarchica, ma per il grande rilievo pratico delle materie disciplinate e per il suo impianto organico e sistematico. Nell’idea che originariamente era alla base del codice civile al tempo in cui fu emanato (1942), esso avrebbe dovuto quasi completamente esaurire la materia dei rapporti giuridici privatistici. Successivamente, tuttavia, è enormemente cresciuto il numero (e l’importanza) delle cosiddette “leggi speciali”, cioè di leggi che hanno regolato la materia privatistica al di fuori del contesto del codice civile, e, sempre più spesso, anche al di fuori della logica e dei principi del codice civile.
3.1. Le regole sull’applicazione della legge in generale. Ci siamo occupati, sino ad ora, di analizzare la struttura della norma giuridica privatistica (scomponendola in fattispecie ed effetto) e di individuarne le fonti. È giunto ora il momento di esaminare il modo con cui la norma è messa in grado di regolare un caso concreto. La norma giuridica descrive un modello di comportamento futuro (futuro rispetto al tempo in cui la norma è emanata), generale ed astratto. Generale, in quanto è indirizzata non ad un singolo individuo, ma alla generalità dei consociati; astratto, in quanto la norma è destinata a disciplinare non un rapporto concreto, ma tutti i rapporti e le situazioni suscettibili di rientrare nello schema fattispecie-effetto. Torniamo all’esempio, già utilizzato, che muove dall’osservazione della norma contenuta nell’art. 2043 del codice civile: qualunque comportamento doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno. L’articolo 2043, come si può ben vedere, contiene una descrizione generale ed astratta, e non un comportamento concreto. Per poter applicare l’articolo 2043, occorre, pertanto, individuare un nesso di corrispondenza tra la descrizione astratta del fatto ed un fatto concreto: occorre, cioè, che qualcuno stabilisca se un determinato accadimento umano corrisponde alla fattispecie descritta dall’articolo 2043. L’ordinamento giuridico affida questa attività all’organo giudiziario: è il giudice, cioè, che viene di volta in volta chiamato, nel decidere una controversia, a stabilire quale norma descriva il fatto che gli viene rappresentato. Utilizzando la terminologia introdotta nel paragrafo introduttivo (§ 1.3) possiamo dire quindi che l’attività di applicare la legge, che l’ordinamento attribuisce al giudice, consiste nell’individuare, all’interno delle norme previste dall’ordinamento giuridico, quella che presenta una fattispecie corrispondente al fatto concretamente verificatosi. A questa attività sono, per l’appunto, dedicate le norme sulla applicazione della legge contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile, e che sono poste sotto il capo II, intitolato “Dell’applicazione della legge in generale”. 3.2. Irretroattività ed entrata in vigore della legge. La prima regola sull’applicazione della legge è contenuta nell’articolo 11 delle Disp. Prel.: «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Si tratta di un principio che risponde a una essenziale esigenza di certezza: non si può pretendere il rispetto di una regola di comportamento, se questa non sia previamente conosciuta.
Strettamente correlata a questa previsione è quella contenuta nell’art. 10, 2° Comma disp. Prel. e nell’art. 73 della Costituzione: leggi e regolamenti entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, in modo che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata in vigore ( vacatio legis ), i destinatari delle norme siano messi in grado di prenderne conoscenza. Questa regola, tuttavia, non è assoluta, ma ammette eccezioni: i singoli testi normativi possono disporre sia un periodo di vacatio più lungo che l’immediata entrata in vigore della legge. 3.3. L’interpretazione letterale e l’intenzione del legislatore. La seconda regola sull’interpretazione della legge è contenuta nel primo comma dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale stabilisce che: “ nell’interpretare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ”. Per comprendere l’esatta portata di questa disposizione occorre tenere presente che la norma giuridica costituisce, nel nostro ordinamento, un fatto espressivo, ed in particolare un fatto di linguaggio. E, come ogni fatto di linguaggio, ogni norma è caratterizzata dalla polisemia , ossia dall’attitudine ad esprimere più di un significato. La polisemia è una caratteristica che ha ogni lingua, e quindi anche la lingua italiana: ogni parola è in grado di esprimere non uno soltanto, ma una pluralità di significati. Di tale circostanza ci possiamo facilmente rendere conto aprendo un dizionario, ove in corrispondenza di ogni parola sono riportati una pluralità di significati. La scelta dei significati che si devono attribuire alla proposizione normativa in modo da consentirne l’applicazione nel caso concreto si definisce interpretazione. Si tratta di una attività che tutti svolgiamo anche (e soprattutto) al di fuori del mondo del diritto. Il direttore d’orchestra interpreta la partitura; l’attore (e il regista) interpretano un’opera letteraria. Ognuno di noi interpreta le parole che legge o ascolta. È, poi, facilmente comprensibile che da un medesimo fatto espressivo (partitura musicale, testo teatrale o espressione orale) possano trarsi più significati (o, detto in un’altra maniera, più interpretazioni): ciò dipende dall’animo chi interpreta, dalla sua cultura o dalla sua buona o mala fede. Tornando al mondo del diritto, è facile rendersi conto del fatto che l’interpretazione è un’attività talmente rilevante, che l’ordinamento giuridico si è preoccupato di disciplinare il modo in cui debba essere svolta. In altre parole, posto che le norme giuridiche hanno come destinatario principale il giudice che è chiamato ad applicarle per dirimere le controversie, il legislatore ha deciso di fornire al giudice non soltanto le norme, ma anche le regole per interpretarle , in modo da sottrarre (o almeno, tentare di sottrarre) quanto più possibile l’attività di interpretazione all’arbitrio di chi è chiamato ad eseguirla.