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segreto professionale, riservatezza, Schemi e mappe concettuali di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale

fa parte del codice deontologico dell'assistente sociale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 15/12/2021

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DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
QUADERNI DI APPROFONDIMENTO
N. 3
RISERVATEZZA, PRIVACY E TRASPARENZA
NELL’ATTIVITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE
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Scarica segreto professionale, riservatezza e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale solo su Docsity!

DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI

QUADERNI DI APPROFONDIMENTO

N. 3

RISERVATEZZA, PRIVACY E TRASPARENZA

NELL’ATTIVITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE

Documento elaborato dalla Piattaforma di Servizio Sociale Professionale

dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ad esito di uno

specifico corso di formazione

Formazione e collaborazione a cura dell’avv. Massimiliano Gioncada

Prima edizione: novembre 2019

Premessa e Metodologia di lavoro La Piattaforma di Servizio Sociale Professionale ha tra i suoi compiti quello di qualificare le attività erogate pertanto, la comunità professionale ha ritenuto importante privilegiare dei momenti di formazione con l’obiettivo di far crescere e rinforzare le proprie competenze. E’ stata scelta una metodologia formativa che ha voluto uscire da una dimensione di autoreferenzialità per costruire un sapere condiviso attraverso percorsi di riflessività, confronto e scambio di gruppo. Questo breve elaborato nasce dalla necessità degli Assistenti Sociali stessi di confrontarsi ed approfondire gli aspetti legati alla produzione, gestione e trasmissione della documentazione specifica della professione, anche a seguito di un percorso formativo svolto con l’avv. Massimiliano Gioncada nel corso del 2018. Si è inoltre evidenziata l’esigenza di coniugare gli aspetti concreti e normativi con quelli etici della professione; ‘tale operazione presuppone l’acquisizione di una sempre maggior consapevolezza sulla necessità di confrontarsi e di approfondire “il passaggio dai principi alla responsabilità professionale” (CNOAS 2010), poiché la traduzione del dettato in prassi operative, o meglio in scelte che impattano sulla quotidianità e sul futuro di una situazione, devono poter trovare un riferimento in una riflessione costante sulla pratica’. Queste riflessioni nascono dalla consapevolezza che l’assistente sociale deve impegnare la propria competenza anche per contribuire al miglioramento della politica e del contesto organizzativo in cui si trova ad operare. È importante che il professionista sia cosciente che ogni suo atto, per quanto semplice ed apparentemente banale, è carico di implicazioni etiche, giuridiche ed amministrative- gestionali; deve quindi prestare la massima attenzione ed il più accurato impegno in ogni momento della propria attività. Le leggi ed i regolamenti costituiscono un rafforzamento dei compiti che già il professionista è tenuto ad osservare per quanto riguarda la tutela dei dati e delle notizie relative ai propri utenti, come previsto nel Codice Deontologico. Per coniugare gli aspetti teorici con quelli operativi, nel presente elaborato sono state inserite delle “note operative”, frutto del lavoro di riflessione tra tutti i professionisti e finalizzate ad essere un riferimento pratico e quotidiano per l’intera Piattaforma. Per quanto tali note possano apparire scontate, la loro non applicazione, anche solo parziale, può portare ad una de-qualificazione dell’operato professionale; appare tuttavia

evidente che queste indicazioni non possono essere in alcun modo totalmente esaustive, pertanto si rimanda ad una periodica manutenzione delle stesse. Il percorso formativo sul tema, sostenuto dagli operatori, si è strutturato in via preliminare all’interno dei Servizi di appartenenza, in cui ogni professionista ha effettuato una ricognizione relativa alle modalità di gestione della raccolta dati e delle cartelle sociali e socio-sanitarie, sia cartacee che informatiche; in un secondo momento si sono tenute le due giornate di formazione con l’avv. Gioncada. Successivamente sono stati costituiti quattro gruppi trasversali ai Servizi di appartenenza con l’obiettivo di confrontarsi sui temi affrontati con l’esperto, sul Codice Deontologico, sulle tecniche e gli strumenti utilizzati, con la finalità di individuare un know–how condiviso tra gli operatori ed in linea con i principi normativi e metodologici; questa fase di confronto tra operatori è stata ulteriormente implementata da un approfondimento teorico che ha riguardato la metodologia del servizio sociale. Il presente elaborato è frutto del lavoro di sintesi operato da alcuni professionisti assistenti sociali, e raccoglie i lavori dei diversi gruppi. Dott. Roberto Orlich Vicecommissario straordinario con funzioni di Direttore dei Servizi Sociosanitari Assistente sociale dott.ssa Paola Zebi Responsabile Piattaforma Servizio Sociale Professionale Responsabile Servizio Professionale Sociale

I fondamenti del segreto professionale sono vari:

  • etico (legato al rispetto della persona);
  • deontologico (sancito come norma di comportamento professionale nel Codice Deontologico degli Assistenti Sociali al Titolo III - Capo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza);
  • giuridico (sancito dall’art. 622 del c.p. e dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 119). Il segreto professionale tende a proteggere la riservatezza dell’individuo e la relativa violazione è punibile:
  • a querela della persona offesa
  • in assenza di giusta causa, ovvero ci sono interessi maggiori rispetto a quelli tutelati dal segreto professionale;
  • qualora possa, anche solo potenzialmente, derivarne un nocumento (cioè pregiudizio, danno ingiusto cioè contrario al diritto), al soggetto cui si riferisce. La casistica prevede tipologie differenti di segreti professionali, fermo restando il fatto che si tratta, nella maggior parte dei casi, sia di un obbligo giuridico sia di un obbligo deontologico. In ambito sanitario, inoltre, è legato alla posizione del paziente/utente, il quale si trova nella necessità di rendere noti fatti personali, sui quali in altre circostanze avrebbe preferito tacere. La normativa di fatto contempla delle giuste cause in virtù delle quali la diffusione di dati coperti dal segreto professionale può essere ammessa: è il caso di referti, di consulenze, di perizie o di segnalazioni/denunce obbligatorie. Particolare attenzione va posta in ambito sanitario alla tutela della privacy per i dati personali del paziente , secondo la definizione che ne dà l’art. 9 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (c.d. GDPR), che corrispondono pressoché integralmente alla categoria, definita dalla "vecchia" versione del Codice Privacy dei dati sensibili. Riservatezza : ‘riferito alla persona, si intende il fatto di essere discreto e misurato nell'esprimersi e nel comportarsi’ (Treccani). Nel linguaggio giuridico il diritto alla r iservatezza equivale alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona: si tratta di un concetto più vasto di quello di “segreto” , che pur ne è parte, e che tutela la persona da rischi di invasione, tradimento e svalutazione di sé proprio in un momento in cui,

avendo bisogno di aiuto, si abbassano l’autostima e la percezione del proprio valore di persona. Il diritto alla riservatezza è diverso rispetto al diritto sui dati personali perché non riguarda solamente informazioni circa la propria vita privata, ma più in generale riguarda ogni informazione relativa ad una persona, pure se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l’indirizzo della propria abitazione). Lo scopo della normativa è di evitare che il trattamento dei dati avvenga senza il consenso dell’avente diritto. Privacy: ‘il termine viene comunemente usato anche in italiano per indicare l’ambito gelosamente circoscritto della vita personale e privata’ (Devoto-Oli 1987); è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni. Nel Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della privacy ) cioè il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recentemente significativamente inciso dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, rubricato Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016) , si evince chiaramente che la privacy non è solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l’adozione di cautele tecniche ed organizzative che tutti, compreso le persone giuridiche, devono rispettare per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati altrui. Il “dato personale”: una definizione (molto) flessibile L’attuale versione del d.lgs. n. 196/2003 prospetta una generica definizione di “dato personale”, che però consente di adattarla alla rapida evoluzione del progresso tecnologico. I dati personali sono definiti come “ qualsiasi informazione ” che riguarda una persona fisica identificata o identificabile. Si tratta dunque di elementi che fanno riferimento ad una persona individuata (distinta), o che può essere identificata mediante l’ausilio di informazioni aggiuntive (distinguibile).

spesso a parametri oggettivi, cioè fattori previsti dalla legge come le tecnologie disponibili al momento del trattamento e quelle che potrebbero svilupparsi con il progresso tecnologico. Categorie particolari di dati L' art. 4 del GDPR, con nomenclatura ora recepita anche il d.lgs. n. 196/2003, codifica la nozione di dati genetici, dati biometrici e dati relativi alla salute. I dati genetici sono quelli relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della stessa. Tali dati, visti come una specificazione dei dati sanitari, sono estratti da campioni biologici della persona e recano caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite. È utile richiamare a tal riguardo, l'Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici n. 8/2016 (doc. web 5803688) che, tra le varie determinazioni, specifica che i dati genetici non possono essere comunicati e i campioni biologici non possono essere messi a disposizione di terzi, salvo che sia indispensabile per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente autorizzazione. Gli stessi dati, al contrario, qualora siano raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti. I dati biometrici sono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. Ad esempio: le fotografie costituiscono un dato biometrico solo quando sono trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Diversamente rientrano nella categoria di dati comuni. Tra i dati biometrici rientrano le impronte digitali, le dinamiche di apposizione della firma autografa, la forma dell'iride così come disposto dalle Linee Guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica (v. l’allegato A al Provvedimento del Garante del 12.11.2014).

I dati relativi alla salute sono quei dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Sono considerati sanitari anche i dati genetici e le fotografie scattate a fini di interventi chirurgici. Si tratta di tipologie di dati che, per la loro natura, sono soggetti a una tutela rafforzata e a particolari cautele come il divieto di diffusione. A titolo meramente esemplificativo si possono citare come dati relativi alla salute: le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante una malattia, una disabilità, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte (medico o altro operatore sanitario, ospedale, dispositivo medico o test diagnostico in vitro). L'articolo 4 del Regolamento europeo definisce il trattamento dei dati personali come: ‘qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il concetto di trattamento ingloba tutte quelle operazioni che implicano una conoscenza di dati personali’.

Obbligo di denuncia di reati perseguibili d’ufficio: l’obbligo al segreto professionale, a cui è tenuto il professionista assistente sociale, parrebbe entrare in conflitto con l’obbligo di denuncia di reati perseguibili d’ufficio, a cui sono tenuti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (articolo 331 c.p.p). Di conseguenza se l’assistente sociale, riconoscibile quale pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, viene a conoscenza di un segreto che però attiene a un reato perseguibile d’ufficio è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti come indicato dal Codice di procedura penale, e ciò anche al fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste agli articoli 361 e 362 del c.p. (rispettivamente omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale/di incaricato di pubblico servizio ). ➢ Obbligo di testimonianza: è previsto per tutti i cittadini, ma agli A.S. iscritti all’Albo e pertanto obbligati al segreto professionale, la legge non fa divieto di testimonianza nei processi civili e penali nei quali siano convocati come testimoni. Prevede, soltanto la “facoltà di astenersi e l’impossibilità di essere obbligati”, salvo le eccezioni previste dall’art. 331 c.p.p. La facoltà di astenersi è valutata discrezionalmente e responsabilmente dall’assistente sociale e su di essa, comunque, decide il Giudice del dibattimento. In base all'art. 120 comma 7 del DPR 309/90 per … ‘gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili’. ➢ L’Obbligo dell’AS a segnalare alle Autorità Giudiziarie :

  • in sede penale il professionista Assistente Sociale, come pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, se omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni è penalmente perseguibile (art 361 Codice penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”).
  • In sede civile il professionista Assistente Sociale ha l’obbligo di riferire al più presto al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui si trova il minore in situazione di abbandono di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art. 9 Legge n. 184/’83 e s.m. “Diritto del minore ad una famiglia”). ➢ Riservatezza: ‘(…) non è soltanto il riconoscimento di un diritto ormai acquisito del cittadino: è tutela di uno strumento di lavoro costituito dal rapporto fiduciario con la persona che chiede un intervento professionale’ (Rossi 2000). È un diritto della persona e un dovere del professionista, come espresso nell’art. 23 del Codice Deontologico, prima ancora che giuridico la cui inosservanza può essere sanzionata dall’Ordine degli assistenti sociali. È un atteggiamento di cautela nella conduzione della relazione professionale che deve essere riguardosa e discreta; il professionista inoltre deve saper conservare, usare e proteggere i dati raccolti, salvaguardandoli da ogni indiscrezione anche nel caso riguardino ex utenti, anche se deceduti (art. 25 Codice Deontologico). Concretamente ‘ non si tratta solo di tacere dati riservati di cui direttamente o indirettamente si viene a conoscenza, ma anche di:
  • usare con discrezione le informazioni acquisite, valutando bene che cosa, come, quando, a chi può essere necessario comunicarle;
  • acquistare capacità e affinare sensibilità per selezionare e discernere tra ciò che va tenuto riservato e ciò che utile e necessario comunicare (ad esempio nel lavoro integrato interprofessionale o interorganizzativo);
  • saper cogliere, anche al di là di informazioni palesemente soggette a segreto, il bisogno, l’intenzione, le sfumature che ogni persona ci fa intravedere circa il suo grado di bisogno di riservatezza, di pudore, di fragilità; circa i ritmi, i tempi, i modi con cui è in grado di confidarsi ecc;
  • tutelare la riservatezza della persona significa anche informarla sui limiti e gli obblighi del professionista, significa chiedere ma non troppo, non fare domande che possano essere vissute come inquisitorie; ascoltare molto, ma eventualmente arginare sfoghi e confidenze di cui poi quella persona potrebbe pentirsi;
  • significa adottare uno stile di rapporto non troppo distante, ma nemmeno confusivo o collusivo’ (E. Neve Zancan).

Note operative riguardo a riservatezza, privacy , segreto professionale In relazione all’Ambiente: All’inizio del primo colloquio professionale va ricordata ed esplicitata all’utente la riservatezza nel trattamento dei dati e delle informazioni acquisite e va rammentato il vincolo del segreto professionale. Dovrà essere inoltre compilata la liberatoria per l’uso ed il trattamento dei dati personali utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente. È indispensabile anche motivare la scrittura di appunti (verrà chiesto e trattenuto solo il necessario). I luoghi che costituiscono il proprio ambiente di lavoro devono avere alcune caratteristiche ed essere rispondenti al rispetto della normativa sulla privacy sia che siano dedicati al solo servizio in cui si opera sia quando sono condivisi con altri operatori e/o servizi. In tutti i casi devono essere adottate strategie volte a garantire alla persona la riservatezza dovuta. La stanza in cui avviene l’incontro con la persona deve essere accogliente, protetta quanto basta da possibili interruzioni e disturbi. Consapevoli che sia particolarmente opportuno spegnere il telefonino e non farsi passare telefonate nel corso del colloquio, è necessario considerare che in alcune situazioni questo non è organizzativamente possibile; se non si può fare diversamente, è opportuno attivare alcune strategie per contenere il disturbo dell’attenzione ed all’utente verrà esplicitata, prima di iniziare il colloquio, l’impossibilità di tenere spento il telefono. Sulla scrivania ci devono essere solo informazioni neutre ed impersonali, la cartella della persona non deve essere lasciata incustodita durante il colloquio (ad esempio non “dimenticarla” davanti alla persona e spostarsi, anche per poco, in altro ufficio). Bisogna evitare che l’utente esponga il proprio disagio prima di accedere al setting del colloquio predisposto (se necessario, spiegare alla persona la motivazione). In generale è buona norma bloccare il proprio personal computer ogni volta che ci si allontana dalla scrivania; non lasciare cartelle e altra documentazione incustoditi sulla scrivania; assicurarsi che schedari e armadi che contengono documentazione siano chiusi a chiave quando il professionista deve assentarsi dall’ufficio.

In relazione alla documentazione: In questa sede sono presi in considerazione solo alcuni strumenti ritenuti particolarmente significativi rispetto agli argomenti oggetto di trattazione.

  • Cartella: è l’unità base dell’archivio di un servizio, è considerata il luogo di raccolta di tutti i documenti. Ogni operatore è responsabile della sua corretta ed esaustiva compilazione relativamente alla parte di competenza.
  • Diario cronologico del caso: Il diario ha finalità di ricostruzione del percorso cronologico con l’annotazione dei soli elementi salienti, mentre le registrazioni e gli approfondimenti vanno tenuti separati. La formulazione deve essere sufficientemente sintetica ma contenere gli elementi essenziali affinché chi lo consulta sia in grado di comprendere l’importanza della notizia. Nel diario devono essere registrati: i colloqui, le visite domiciliari, appuntamenti saltati, telefonate effettuate/ricevute o comunicazioni brevi. Anche per quanto riguarda le telefonate è importante annotare la data corrispondente perché questa circostanza, molte volte senza alcun significato, in alcune particolari situazioni può assumere una diversa prospettiva. Nei casi più complessi, per evitare di congestionare il diario, che perderebbe la funzione attribuita, è opportuno effettuare una registrazione del colloquio telefonico e ricostruire gli scambi comunicativi e relazionali, da inserire in un apposito contenitore della cartella.
  • Registrazioni: hanno lo scopo di dettagliare un particolare avvenimento, non fanno parte della cartella ma sono utili elementi per riflettere sul processo d’aiuto e per l’eventuale stesura di una relazione scritta. La redazione e la costruzione di una buona registrazione possono essere validamente sostenute da uno schema a cui riferirsi come linea – guida:
  • argomenti trattati;
  • definizione del problema;
  • differenti posizioni espresse;
  • programmi ed eventuali compiti attribuiti. Un’ulteriore indicazione è la necessità di essere oggettivi, che implica da una parte il fatto di riportare gli elementi appresi nel corso del colloquio in modo fedele (ad esempio mettendo tra virgolette quanto affermato dall’utente, scrivendo “ l’utente riporta che...” ), dall’altra avendo cura di quantificare i dati riportati (es. “l’utente afferma di far visita al

amministrativo quando viene redatto a seguito di UVMD, UVO, UVMF e EMDH e va conservato in cartella. Il verbale di un gruppo di lavoro è la sintesi/verifica del progetto in atto per il singolo e/o famiglia. Come già evidenziato, la cartella deve contenere solo la documentazione necessaria a supportare il processo di aiuto e a realizzare il procedimento amministrativo. Non deve quindi contenere altra documentazione , ancorché legata a quell’utente, come ad esempio:

  • documenti amministrativi relativi a prestazioni per i quali è sufficiente inserire un’annotazione sul diario;
  • appunti personali e/o considerazioni. Considerata l’importanza che viene ad assumere la documentazione appaiono necessarie queste buone pratiche:
    • programmare i colloqui prevedendo al loro termine un tempo per la compilazione della cartella e la trascrizione del colloquio (10-15 minuti);
    • se l’agenda degli appuntamenti viene gestita personalmente, segnarsi in agenda anche le attività di back-office, in modo da “blindare” alcune ore ed evitare di riempirsi la giornata lavorativa di attività di front-office. Inoltre, la trascrizione sull’agenda del tempo impiegato per svolgere il lavoro di back office permette di quantificarne l’entità;
    • non portare fuori dalla sede di servizio le cartelle e le chiavette USB.
  • La posta elettronica: occorre fare molta attenzione all’uso di questa modalità di comunicazione scritta in quanto non si hanno garanzie che il messaggio venga letto solo dalla persona a cui è indirizzato o che l’informazione venga inoltrata anche ad altri soggetti non destinatari. Il suo uso deve essere quindi limitato quando riguarda singoli utenti e comunque deve riguardare informazioni sommarie e, ove possibile, evitando di indicare elementi identificativi. È consigliabile trasmettere le comunicazioni esclusivamente ad indirizzi di posta elettronica dell’ente di appartenenza del destinatario e non a indirizzi personali e privati. Occorre fare particolare attenzione alla spedizione, a mezzo di posta elettronica, di file o di messaggi contenenti dati sensibili. In tal caso, occorrerà proteggere il contenuto del file

dall’accesso e dalla visione di soggetti non autorizzati o non legittimati al trattamento diversi dai destinatari delle comunicazioni elettroniche considerate. Si ricorda che qualunque comunicazione ricevuta o spedita utilizzando l’indirizzo di posta aziendale non è corrispondenza personale dell’operatore. È buona norma inserire la nota di riservatezza a piè di pagina nelle mail che si inviano, questa è la dicitura corretta da inserire: Nota di riservatezza: AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. L’AAS5 “Friuli Occidentale” opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarmi all’indirizzo mail: [email protected] The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Thank you.

  • Documentazione per la didattica e la formazione La documentazione didattico-formativa non è sottoposta al diritto di accesso secondo la L. 241/1990 solo se resa adeguatamente anonima; la necessità formativa (supervisione sulla casistica) non costituisce una violazione delle garanzie sulla privacy , non essendo necessaria l’identificazione dei soggetti coinvolti. Quando la persona può essere riconosciuta, anche questo tipo di documentazione entra a far parte di quella soggetta al diritto di accesso.