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seminario sul processo telematico, Appunti di Diritto Processuale Penale

diritto processuale civile 2 , Trisorio, anno 2018,2019

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 06/06/2019

marilisa.lol
marilisa.lol 🇮🇹

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Processo telematico.!
Partiamo dalla questione terminologica. Il processo telematico non è un processo in cui la
macchinaha sostituito integralmente l’uomo. Non è neanche un processo che si ispira ad una
giustizia algoritmica ossia quella giustizia recente del processo civile e penale in cui in base ad
alcuni algoritmi è possibile prevedere l’esito del processo. Il processo telematico non è nulla di
tutto questo. Questa è una modalità di gestione delle relazioni scritturali tra gli attori del processo
in via dematerializzata; in poche parole è la sostituzione della carta con il bit. !
Che vuol dire gestione delle relazioni scritturali? Il processo civile si fondava e si fonda sul
deposito di atti scritti e il processo telematico va a modificare questa parte scritta, tutto quello
che originariamente veniva fatto in formato cartaceo, il procedimento che portava l’avvocato a
recarsi in cancelleria, è stato dematerializzato.!
Quali sono i servizi e i benefici che il processo telematico fornisce?!
-trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati esterni ed interni; quella che un
tempo era l’attività di deposito degli atti processuali, oggi è sostituito completamente dall’invio
di una PEC che arriva alla casella PEC dell’ucio giudiziario. I soggetti abilitati interni sono i
giudici e il personale di cancelleria. Anche loro si avvalgono dei meccanismi del processo civile
telematico. Un giudice depositava prima la sentenza e poi la consegnava al cancelliere anchè
apponesse il timbro. Oggi tutto questo non esiste più perchè il giudice scrive la sentenza con la
sua cosiddetta console, un software che gli consente la redazione in forma informatica della
sentenza e poi la deposita in forma informatica presso la cancelleria. Anche le comunicazioni
che avvenivano con il messo di cancelleria che arrivava allo studio dell’avvocato, sono
sostituite con una PEC (posta elettronica certificata).!
-Notificazioni e comunicazioni telematiche da parte della cancelleria; oggi è tutto notificato
tramite PEC che contiene il testo integrale dell’atto che viene notificato. !
-Notifica impropria da parte dell’avvocato; il mezzo attraverso il quale gli atti possono essere
portati a legale conoscenza di una parte era un adempimento compiuto per il tramite
dell’uciale giudiziario. Oggi grazie al processo civile telematico le notifiche improprie possono
essere compiute in maniera impropria da parte dell’avvocato. Gli avvocati quindi dal loro studio
possono provvedere a notificare l’atto alla controparte processuale.!
-Rilascio delle copie e dei documenti in via telematica; prima del 30 giugno 2014 per ottenere il
rilascio di una copia di un atto processuale bisognava fare la coda presso la cancelleria e
aspettare il turno e chiedere al cancelliere di rilasciare la copia. La copia molte volte non veniva
rilasciata contestualmente, ma veniva rilasciata dopo qualche giorno. Oggi questa attività è
completamente dematerializzata.!
-Possibilità di consultare dal proprio studio professionale il fascicolo; oggi non è più un fascicolo
cartaceo ma un fascicolo informatico che si trova nel PST (portale dei servizi telematici) che
consente all’avvocato, accreditandosi di accedere al servizio e vedere tutti i procedimenti in cui
è costituito.!
-Il pagamento in via telematica del contributo unificato degli atti in cancelleria; prima bisognava
recarsi nelle tabaccherie per comprare il contributo unificato (imposta che si paga quando si
iscrive a ruolo un procedimento). Oggi tutto questo è eettuabile attraverso una transazione
telematica.!
Questo si può fare oggi col processo telematico. Non è una sosituzione della macchina all’uomo,
è soltanto la dematerializzazione di alcune attività che prima venivano fatte in cartaceo e che oggi
sono trasformate in attività di tipo informatico.!
Prima molte informazioni non si potevano ottenere se non ci si recava personalmente in tribunale,
oggi invece è tutto telematizzato.!
Il processo telematico però non ha risolto tutto i problemi:!
-l’udienza civile è ancora quasi completamente in presenza, cioè gli avvocati devono recarsi in
tribunale il che non è un male in un processo civile. Neppure le modalità di gestione
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Processo telematico. Partiamo dalla questione terminologica. Il processo telematico non è un processo in cui la macchinaha sostituito integralmente l’uomo. Non è neanche un processo che si ispira ad una giustizia algoritmica ossia quella giustizia recente del processo civile e penale in cui in base ad alcuni algoritmi è possibile prevedere l’esito del processo. Il processo telematico non è nulla di tutto questo. Questa è una modalità di gestione delle relazioni scritturali tra gli attori del processo in via dematerializzata; in poche parole è la sostituzione della carta con il bit. Che vuol dire gestione delle relazioni scritturali? Il processo civile si fondava e si fonda sul deposito di atti scritti e il processo telematico va a modificare questa parte scritta, tutto quello che originariamente veniva fatto in formato cartaceo, il procedimento che portava l’avvocato a recarsi in cancelleria, è stato dematerializzato. Quali sono i servizi e i benefici che il processo telematico fornisce?

- trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati esterni ed interni; quella che un

tempo era l’attività di deposito degli atti processuali, oggi è sostituito completamente dall’invio di una PEC che arriva alla casella PEC dell’ufficio giudiziario. I soggetti abilitati interni sono i giudici e il personale di cancelleria. Anche loro si avvalgono dei meccanismi del processo civile telematico. Un giudice depositava prima la sentenza e poi la consegnava al cancelliere affinchè apponesse il timbro. Oggi tutto questo non esiste più perchè il giudice scrive la sentenza con la sua cosiddetta console, un software che gli consente la redazione in forma informatica della sentenza e poi la deposita in forma informatica presso la cancelleria. Anche le comunicazioni che avvenivano con il messo di cancelleria che arrivava allo studio dell’avvocato, sono sostituite con una PEC (posta elettronica certificata).

- Notificazioni e comunicazioni telematiche da parte della cancelleria; oggi è tutto notificato

tramite PEC che contiene il testo integrale dell’atto che viene notificato.

- Notifica impropria da parte dell’avvocato; il mezzo attraverso il quale gli atti possono essere

portati a legale conoscenza di una parte era un adempimento compiuto per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Oggi grazie al processo civile telematico le notifiche improprie possono essere compiute in maniera impropria da parte dell’avvocato. Gli avvocati quindi dal loro studio possono provvedere a notificare l’atto alla controparte processuale.

- Rilascio delle copie e dei documenti in via telematica; prima del 30 giugno 2014 per ottenere il

rilascio di una copia di un atto processuale bisognava fare la coda presso la cancelleria e aspettare il turno e chiedere al cancelliere di rilasciare la copia. La copia molte volte non veniva rilasciata contestualmente, ma veniva rilasciata dopo qualche giorno. Oggi questa attività è completamente dematerializzata.

- Possibilità di consultare dal proprio studio professionale il fascicolo; oggi non è più un fascicolo

cartaceo ma un fascicolo informatico che si trova nel PST (portale dei servizi telematici) che consente all’avvocato, accreditandosi di accedere al servizio e vedere tutti i procedimenti in cui è costituito.

- Il pagamento in via telematica del contributo unificato degli atti in cancelleria; prima bisognava

recarsi nelle tabaccherie per comprare il contributo unificato (imposta che si paga quando si iscrive a ruolo un procedimento). Oggi tutto questo è effettuabile attraverso una transazione telematica. Questo si può fare oggi col processo telematico. Non è una sosituzione della macchina all’uomo, è soltanto la dematerializzazione di alcune attività che prima venivano fatte in cartaceo e che oggi sono trasformate in attività di tipo informatico. Prima molte informazioni non si potevano ottenere se non ci si recava personalmente in tribunale, oggi invece è tutto telematizzato. Il processo telematico però non ha risolto tutto i problemi:

- l’udienza civile è ancora quasi completamente in presenza, cioè gli avvocati devono recarsi in

tribunale il che non è un male in un processo civile. Neppure le modalità di gestione

dell’udienza sono state informatizzate cioè la verbalizzazione dell’udienza è fatta ancora a mano. Questo perchè c’è un problema di carenza del personale all’interno del tribunale.

- Attivazione completa del processo civile telematico davanti alla Corte di Cassazione dal giudice

di pace; un’altra contraddizione è che di fronte alla corte di Cassazione non esiste processo civile telematico, non si possono depositare gli atti in modo telematico dove il processo deve essere fatto in formato cartaceo.

- funzionalità ... del giudice di merito; uno degli obbiettivi del processo civile telematico quando

nacque era quello di rendere gli uffici giudiziari delle case di vetro, cioè dei luoghi trasparenti. A questo fine si sarebbe consentito il formarsi della prevedibilità della decisione nel senso che conosco l’orientamento di quel determinato tribunale. Questo obbiettivo ad oggi non è realizzato perchè non esistono questi archivi di banche dati nei tribunali. Come nasce il processo civile telematico; Nasce nel 1993 da parte di magistrati e avvocati del tribunale di Bologna che volevano creare un archivio online delle sentenze per evitare il cosiddetto dissenso occulto cioè che giudici dello stesso tribunale decidano in maniera difforme sulla stessa materia, sulla stessa questione inconsapevolmente. Quindi magistrati e avvocati si dedicano a questo progetto chiamato POLIS nato nel tribunale di Bologna come gruppo di lavoro con l’intento di mettere in rete le informazioni all’interno dell’ufficio giudiziario. Nel 2001 c’è questo DPR n.123 “regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici del processo civile” ove si abbozzava una prima disciplina di tutte quelle funzionalità che abbiamo visto prima: deposito in maniera informatica dell’atto, la formazione del fascicolo ecc. quindi in questo DPR c’è un primo tentativo di regolamentare e disciplinare l’architettura del processo civile telematico. Si parlava però di un sistema basto su questo meccanismo. Gli avvocati e i giudici non erano obbligati ad utilizzare questo meccanismo. Era un canale parallelo assolutamente libero. Furono quindi designati sette tribunali che dovevano sperimentare questo processo civile telematico. Finì con una sorta di fallimento. Il primo passo del processo civile telematico non è il DPR 131 ma è la legge Bassanini cioè la legge 59 del ‘97 senza la quale nessun discorso sul processo telematico avrebbe senso perche la legge Bassanini nel 97 (anno in cui arrivò internet in Italia) diceva che tutti gli atti e i documenti e dati formati dalla PA o dai privati con strumenti informatici e telematici hanno pieno valore legale e sono parificati agli atti cartacei. Senza questo tipo di eguaglianza nessun discorso sul processo telematico potrebbe iniziare. Il sistema del 2001 era un sistema spontaneo, basato sull’adesione degli utenti. Aveva un’altra particolarità ovvero era basata su una cartella di posta elettronica speciale dedicata al processo telematico che veniva chiamata (CPECPT). Era una casella di posta elettronica certificata che veniva gestita direttamente dal ministero cioè gli avvocati non potevano accedere dal proprio studio alla PEC ma dovevano recarsi al tribunale e accedere a questo sistema. Vi era quindi una particolare affidabilità di questa casella che essendo gestita dal ministero e potendo dialogare solo all’interno del sistema giustizia era un sistema chiuso e quindi era protetto da spam, virus. Nel 2009 il legislatore cambia idea sulla CPECPT e adotta il sistema della PEC che è quella attualmente vigente. È un sistema che fornisce molte meno garanzie di sicurezza rispetto al vecchio sistema perchè intanto ogni avvocato ha la sua PEC con un gestore privato. La PEC quindi non è più gestito dal ministero della giustizia ma è gestito da gestori privati. Perfino il ministero della giustizia si rivolge ad un gestore privato che è la Telecom. Si passa un sistema aperto. Il rischio non è astratto perchè qualche giorno fa è successo questo: il 15 novembre 2018 è successo un reale e a serio attacco informatico hacker che hanno avuto accesso alle PEC degli uffici giudiziari. Non c’è garanzia che anche le PEC dei privati non siano state intaccate. La caratteristica della PEC è che è parificata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno perchè da garanzia non solo dell’invio ma anche della ricezione nel senso che sia arrivata materialmente nella casella di posta elettronica del destinatario. La PEC è definita da questo DPR 68 del 2005 (che è quello che regolamenta la PEC nel processo civile) come un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna dei documenti informatici. Ricevo una prima ricevuta che si chiama “ricevuta di avvenuta accettazione” (RAC) e una seconda accettazione a distanza di attimi che si chiama “ricevuta di avvenuta consegna” (RDAC). L’altra particolarità del processo civile telematico sta nel fatto che c’è ben poco di scritto all’interno della normativa primaria. Cioè la legge, il cpc contiene pochissime norme sul processo civile telematico. La maggior parte delle regole non sono previste al livello di normativa primaria ma in provvedimenti di carattere amministrativo, in particolare in questo decreto ministeriale

Altro problema è quello dell’errore dell’indicazione del numero di ruolo. Il numero di ruolo è quel numero che contrassegna quel determinato procedimento che prende in base all’anno e al giorno un certo numero. Mentre nel processo tradizionale si appuntava a penna sull’atto il numero di ruolo e quindi l’errore era assolutamente innocuo perche l’avvocato depositava materialmente l’atto in cancelleria, nel procedimento telematico questo errore può essere fatale perchè se sbaglio il numero di ruolo il mio atto non viene riconosciuto dal sistema e rifiuta il deposito. Questo può determinare gravissimi danni perchè se l’avvocato deve depositare l’ultimo giorno l’atto e sbaglia per un mero errore, il sistema rifiuta l’atto e questo comporta che non vi sia deposito. Anche su questo c’è un orientamento particolarmente rigoroso. Sarebbe giusto che la cancelleria una volta acquisito questo atto potrebbe tranquillamente fare la ricerca col nome delle parti e far affluire l’atto nel corretto fascicolo. Ci sono anche degli orientamenti liberali come ad esempio una sentenza del tribunale di Torino del 13 maggio 2016 e ci dice che non costituisce deposito ma mero inserimento dell’atto al fascicolo telematico l’accettazione da parte della cancelleria. Cioè dice che la quarta ricevuta (perchè ci sono quattro ricevute) è un mero inserimento dell’atto del fascicolo e che il deposito si perfeziona con la seconda ricevuta e che se la seconda ricevuta è tempestiva quella tempestività non può più essere ridiscussa. Le norme del cpc sono molto poche. L’art 83 prevede la possibilità di rilasciare la procura su formato informatico. Ovviamente perchè la procura sia rilasciata su file è necessario che il cliente sia dotato di una firma digitale che è un dispositivo all’interno della quale sono presenti codici informatici che consentono di firmare un determinato atto. Affinchè la procura sia rilasciata in formato informatico è necessario che l’avvocato e il cliente siano dotati del sistema di sottoscrizione digitale. L’art 126 cpc è un articolo dove si è eliminata la necessità di sottoscrizione del verbale ad opera delle parti intervenute ai clienti. Quando le parti intervenivano ai clienti dovevano firmare un verbale e lo stesso doveva avvenire quando comparivano in tribunale i testimoni. È stata eliminata questa necessità per consentire l’acquisizione del verbale in formato informatico. L’art. 133 e 136 cpc che prevedono la comunicazione della sentenza. Adempimenti che un tempo avvenivano con l’ufficiale giudiziario che si recava alla porta dello studio dell’avvocato, ora invece avvengono con la PEC. Art. 149 bis che prevede una notifica telematica da parte dell’ufficiale giudiziario. Artt. 111 e 137 disp att dove si è cancellato l’obbligo da parte dell’avvocato di consegnare al cancelliere le copie in cartaceo degli atti. Sono cambiate anche le norme sull’esecuzione che prevedono che la vendita immobiliare e mobiliare avvenga attraverso un sistema telematico. Solo questo è cambiato nel codice di procedura civile ma ci sono tantissime cose che sono previste nella normativa secondari. Il deposito telematico non riguarda proprio tutti gli atti processuali ma riguarda soltanto tutti gli atti endoprocessuali perchè l’articolo 16 bis del d.l 179 del 2012 che prevede la disciplina dei depositi telematici dice che devono essere depositati in forma esclusivamente telematica gli atti e i documenti depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Che vuol dire? I primi atti, gli atti introduttivi del singolo processo non sono necessariamente telematici (atto di citazione o ricorso). Scatta per gli atti successivi alla costituzione in cancelleria delle parti. Relativamente agli atti di costituzione della parte l’avvocato è libero di scegliere fra forma telematica e forma cartacea. Quindi una parte del fascicolo viene fatto in formato cartaceo e il resto del fascicolo è in formato informatico. Questa distinzione non è sempre così lineare perchè ci sono una serie di procedimenti di natura bifasica in cui non è chiaro se la seconda fase sia una fase prosecutoria della prima o sia una fase completamente autonoma. Ci si pone questo problema perchè se la seconda fase viene considerata una fase meramente prosecutoria allora l’atto che introduce quella fase deve essere considerato come atto endoprocessuale perchè varrà la costituzione principale fatta all’inizio del processo, se la seconda fase dovesse essere autonoma allora l’atto che introduce la seconda fase dovrà considerarsi un atto introduttivo di un nuovo procedimento e quindi dovrà essere considerato atto nuovo e quindi in forma cartacea. Quindi la nozione di atti endoprocessuali si complica in riferimento ai provvedimenti di natura bifasica.

Es. procedimento di separazione e divorzio noi abbiamo una prima fase sommaria fino ai provvedimenti urgenti emessi dal presidente del tribunale e abbiamo una seconda fase istruttoria. Ora bisogna capire se quella fase istruttoria è una fase autonoma o prosecutoria? Il problema si è posto in particolar modo nei procedimenti cautelari in cui tale procedimento è costituito da due fasi:

- una prima fase cautelare

- Una seconda fase che si chiama reclamo cautelare

Il reclamo cautelare è un nuovo procedimento e quindi posso proporlo in formato cartaceo oppure è meramente prosecutorio della fase cautelare e quindi l’atto è un atto endoprocessuale? Ci sono interpretazioni discordanti: Il tribunale di Asti ritiene che il ricorso cautelare ha natura di atto introduttivo. Cioè il reclamo è una sorta di impugnazione e apre un nuovo procedimento e quindi l’atto non è endoprocessuale. Quindi l’avvocato è libero di scegliere tra deposito in forma cartacea e quella telematica. Esattamente opposto è il tribunale di Foggia che dice il contrario cioè il reclamo cautelare è una fase meramente prosecutoria della prima fase ergo bisogna depositare l’atto in forma telematica. Il tribunale di Firenze invece dice che il reclamo cautelare ha natura lato sensu impugnatoria e quindi viene visto come atto introduttivo. Il problema si pone anche nel caso di riassunzione del processo chiuso per una ordinanza di incompetenza. Quell’atto di riassunzione cosa è? Il cpc dice che il processo prosegue e quindi dovrebbe esserci il deposito telematico però altri dicono che il giudice è diverso, il numero di ruolo è nuovo e inizia un nuovo processo e quindi il procedimento di riassunzione potrebbe essere un nuovo procedimento. Qui la soluzione è aperta. Chi deposita l’atto in telematico non sbaglia perchè va sempre bene. Nel dubbio se si depone l’atto in telematico certamente non si sbaglia. Come funziona il deposito di un atto processuale? Le funzionalità del processo telematico sono due:

- funzione VEICOLARE cioè si possono scambiare gli atti a distanza

- funzione ORDINATORIA che consente ai tribunali di mettere insieme una grande massa di dati

informatici e di razionalizzarli e trarne fuori orientamenti per materia. Cosa succede quando l’avvocato fa il suo deposito? Prepara il suo atto attraverso un sistema di redazione degli atti (redattore atti), apre la sua casella PEC e invia alla PEC dell’ufficio giudiziario destinatario l’atto che vuole depositare. L’atto deve avere formato PDF e deve essere firmato digitalmente. Con il redattore atti creerà anche l’iscrizione a ruolo, l’anagrafica delle parti, dovrà allegare gli eventuali provvedimenti e allegare anche le prove. Mentre l’atto processuale deve avere necessariamente formato PDF questi documenti possono avere svariati formati. Questi allegati possono essere firmati digitalmente; possono perchè non sono di paternità dell’avvocato. Successivamente viene creata una busta virtuale in cui vengono inseriti atti processuali, eventuali allegati istruttori e la copia del contributo unificato. Si compila questa busta informatica, si scrive nell’oggetto della PEC “deposito”. Quando si effettua il deposito si hanno 4 ricevute:

- ricevuta di accettazione (RAC): la prova che la PEC sia realmente partita. Il gestore a distanza di

pochi secondi invia una ricevuta che dice che l’accettazione è avvenuta e il messaggio è stato spedito.

- Ricevuta di avvenuta consegna (RDAC): la prova che la PEC è pervenuta nella sfera di

conoscibilità del destinatario (anche se non da la prova che la PEC sia stata letta). Questa prova me la da il gestore di posta elettronica del destinatario. Determina la tempestività del deposito di un atto.

- Ricevuta “esito controlli automatici” rilasciata in automatico dal sistema del Ministero della

Giustizia. Ogni PEC viene processata a Roma e sottoposta ai controlli automatici. Questa ricevuta automatica può far notare una serie di errori all’interno della PEC. Errori che si distinguono in base alla gravità del pericolo. Gli errori possono essere di tipo:

  1. warn
  2. Error
  3. Fatal Nell’errore WARN l’avvocato si è dimenticato di scrivere la procura. Il sistema lo segnala e si può andare avanti