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schemattizzazione-riassunto sentenza 16 del 1978 della corte costituzionale
Tipologia: Sintesi del corso
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La sentenza 18/1978 della Corte Costituzionale riguarda il giudizio di ammissibilità su 8 richieste di referendum abrogativo. Precedentemente l’Ufficio Centrale si è pronunciato positivamente sulla legittimità di tali richieste.
Le otto richieste riguardando:
Con questa sentenza la Corte ha sostenuto che esistono in effetti limiti di valore costituzionale ulteriori rispetto a quelli indicati dall’art. 75 comma 2. Conseguono dunque ai fini di questa sentenza quattro distinte ragioni d’inammissibilità:
In primo luogo è inammissibile quel quesito che, da sottoporre al corpo elettorale, contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria discostandosi così dagli scopi per i quali viene garantito il referendum e cioè come strumento di genuina manifestazione della sovranità del popolo. Qui si dalla ratio del referendum viene introdotto il requisito che il quesito sia omogeneo e univoco in modo da garantire che la preferenza dell’elettore venga espressa in modo chiaro e consapevole (con un si o con un no) in ossequio al principio della liberta del voto (ratio del criterio dell’omogeneità); inoltre è richiesto che il quesito sia chiaro, coerente e intellegibile.
In secondo luogo sono inammissibili le richieste che tendano ad abrogare le Leggi costituzionali , (di revisione e le altre leggi) e le leggi a forza passiva peculiare (es. leggi di amnistia e indulto).
In terzo luogo vanno esclusi i referendum che hanno per oggetto l’abrogazione di disposizioni legislative ordinarie aventi contenuto costituzionalmente vincolato (per violazione mediata della costituzione ) e aventi contenuto comunitariamente vincolato.
In quarto luogo valgono i limiti descritti testualmente dall’art. 75 comma 2. Ma, anche in tal campo, vanno esclusi implicitamente quelle disposizioni intimamente connesse ai limiti della costituzione : esempio leggi finanziarie e leggi di esecuzione dei trattati internazionali.