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sent. 16 del 1978, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

schemattizzazione-riassunto sentenza 16 del 1978 della corte costituzionale

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 29/06/2012

ciccio_91
ciccio_91 🇮🇹

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La sentenza 18/1978 della Corte Costituzionale riguarda il giudizio di ammissibilità su 8 richieste di
referendum abrogativo. Precedentemente l’Ufficio Centrale si è pronunciato positivamente sulla legittimità
di tali richieste.
Le otto richieste riguardando:
1. Art. 1 del codice penale militare di pace e di guerra (inammissibile)
2. Ordinamento giudiziario militare (inammissibile)
3. Contributo dello stato al finanziamento dei partiti politici (ammesso)
4. Art. 1 della legge 810 del 1929 sull’esecuzione del trattato e concordato tra santa sede e italia
(inammissibile)
5. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (ammesso)
6. 97 articoli del codice penale (inammissibile)
7. Legge 152 del 1975 sulle disposizioni e tutela dell’ordine pubblico (ammesso)
8. 12 articoli della legge del 1962 sulle norme sui procedimenti e giudizi d’accusa (ammesso)
Con questa sentenza la Corte ha sostenuto che esistono in effetti limiti di valore costituzionale ulteriori
rispetto a quelli indicati dall’art. 75 comma 2 . Conseguono dunque ai fini di questa sentenza quattro distinte
ragioni d’inammissibilità:
In primo luogo è inammissibile quel quesito che, da sottoporre al corpo elettorale, contenga una pluralità di
domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria discostandosi così dagli scopi per i quali
viene garantito il referendum e cioè come strumento di genuina manifestazione della sovranità del popolo.
Qui si dalla ratio del referendum viene introdotto il requisito che il quesito sia omogeneo e univoco in modo
da garantire che la preferenza dell’elettore venga espressa in modo chiaro e consapevole (con un si o con un
no) in ossequio al principio della liberta del voto (ratio del criterio dell’omogeneità); inoltre è richiesto che il
quesito sia chiaro, coerente e intellegibile.
In secondo luogo sono inammissibili le richieste che tendano ad abrogare le Leggi costituzionali, (di
revisione e le altre leggi) e le leggi a forza passiva peculiare (es. leggi di amnistia e indulto).
In terzo luogo vanno esclusi i referendum che hanno per oggetto l’abrogazione di disposizioni legislative
ordinarie aventi contenuto costituzionalmente vincolato (per violazione mediata della costituzione) e aventi
contenuto comunitariamente vincolato.
In quarto luogo valgono i limiti descritti testualmente dall’art. 75 comma 2. Ma, anche in tal campo, vanno
esclusi implicitamente quelle disposizioni intimamente connesse ai limiti della costituzione: esempio leggi
finanziarie e leggi di esecuzione dei trattati internazionali.

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La sentenza 18/1978 della Corte Costituzionale riguarda il giudizio di ammissibilità su 8 richieste di referendum abrogativo. Precedentemente l’Ufficio Centrale si è pronunciato positivamente sulla legittimità di tali richieste.

Le otto richieste riguardando:

  1. Art. 1 del codice penale militare di pace e di guerra (inammissibile)
  2. Ordinamento giudiziario militare (inammissibile)
  3. Contributo dello stato al finanziamento dei partiti politici (ammesso)
  4. Art. 1 della legge 810 del 1929 sull’esecuzione del trattato e concordato tra santa sede e italia (inammissibile)
  5. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (ammesso)
  6. 97 articoli del codice penale (inammissibile)
  7. Legge 152 del 1975 sulle disposizioni e tutela dell’ordine pubblico (ammesso)
  8. (^) 12 articoli della legge del 1962 sulle norme sui procedimenti e giudizi d’accusa (ammesso)

Con questa sentenza la Corte ha sostenuto che esistono in effetti limiti di valore costituzionale ulteriori rispetto a quelli indicati dall’art. 75 comma 2. Conseguono dunque ai fini di questa sentenza quattro distinte ragioni d’inammissibilità:

In primo luogo è inammissibile quel quesito che, da sottoporre al corpo elettorale, contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria discostandosi così dagli scopi per i quali viene garantito il referendum e cioè come strumento di genuina manifestazione della sovranità del popolo. Qui si dalla ratio del referendum viene introdotto il requisito che il quesito sia omogeneo e univoco in modo da garantire che la preferenza dell’elettore venga espressa in modo chiaro e consapevole (con un si o con un no) in ossequio al principio della liberta del voto (ratio del criterio dell’omogeneità); inoltre è richiesto che il quesito sia chiaro, coerente e intellegibile.

In secondo luogo sono inammissibili le richieste che tendano ad abrogare le Leggi costituzionali , (di revisione e le altre leggi) e le leggi a forza passiva peculiare (es. leggi di amnistia e indulto).

In terzo luogo vanno esclusi i referendum che hanno per oggetto l’abrogazione di disposizioni legislative ordinarie aventi contenuto costituzionalmente vincolato (per violazione mediata della costituzione ) e aventi contenuto comunitariamente vincolato.

In quarto luogo valgono i limiti descritti testualmente dall’art. 75 comma 2. Ma, anche in tal campo, vanno esclusi implicitamente quelle disposizioni intimamente connesse ai limiti della costituzione : esempio leggi finanziarie e leggi di esecuzione dei trattati internazionali.