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commento richiesto per l'esame di Istituzione di diritto privato del prof. Manes Vittorio
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del codice penale: “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza 1 della legge penale”.
Tuttavia, nel corso dei decenni il principio giuridico contenuto nell’articolo 5 c.p. si è incrinato tanto da far ritenere necessario l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988. Più in dettaglio, tale sentenza può essere considerata come una sentenza storica che ha restaurato il principio di colpevolezza alla luce dei principi offerti dalla Carta Costituzionale. Infatti, la sopraccitata sentenza ha segnato inevitabilmente la definitiva rottura di un principio e di un paradigma giuridico che, fino a qualche decennio fa’, appariva del tutto indiscusso. In sostanza, con la suddetta sentenza i giudici costituzionali hanno preso atto del“dirittovivente” che muta e si evolve in relazione al tempo e, quindi, alle concezioni sociali dominanti di un periodo storico. Pertanto, la norma penale è un qualcosa di molto complesso ed articolato che si trasforma e si deve adattare alle singole realtà dei casi.
In questo mutato contesto socio-giuridico, adesso l’impossibilità di conoscenza del precetto è incompatibile con la responsabilità penale“da qualunque teoria s’intende muovere, eccezion fatta per quella della prevenzione generale in chiave di pura deterrenza”. In altri termini, nell’attuale ordinamento giuridico, responsabilità penale vuol dire anche essere posti nella condizione di conoscere il contenuto e gli effetti del precetto penale. Quindi, la riconoscibilità del divieto e la riconoscibilità dell’illecito sono dei presupposti necessari affinché si possa delineare lacd.responsabilità penale personale. Inoltre, la nuova interpretazione dell’art. 5 c.p. ha delimitato i profili di responsabilità, garantendo la sfera giuridica degli individui di fronte allo Stato ed alla potestà punitiva che da esso ne discende.
L’importanza storica della sentenza n. 364/1988 è quella di avere individuato un principio ricostruttivo del sistema penale, ossia un modello liberale dei rapporti fra lo Stato ed il cittadino.
In conclusione, il principio che si può ricavare da tutte le mie brevi considerazioni è quello che“l’erroneo rapporto fra l’ordinamento giuridico e i destinatari non è sempre rimproverabile all’individuo, ma può essere rimproverato anche allo Stato”.
In sintesi, il principio di diritto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36471988 è quello che l’ignoranza della legge penale scusa l’autore dell’illecito qualora sia inevitabile2, e quindi incolpevole, facendo venir meno l’elemento soggettivo del reato, anche se contravvenzionale. Invece, se non ricorrono le predette condizioni l’autore dell’illecito è responsabile penalmente3 in base al vecchio brocardo latino “ignorantia legis non excusat”.
Avv. Alessandro Amaolo www.avvocatoamaolo.com
1 È illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma Costituzione, l’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. Cortecostituzionale,sentenza24marzo1988, n. 364
È costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 27, primo e terzo comma, e 3, primo e secondo comma, Costituzione, e con“lo spirito stesso dell’intera carta fondamentale ed i suoi essenziali principi ispiratori” – l’articolo 5 c.p. –“nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”. Cortecostituzionale,sentenza24marzo1988, n. 364
2 L’inevitabilità dell’errore su cui si fonda, secondo la sentenza 24 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, il rilievo dell’ignoranza scusabile della legge penale (art. 5 c.p.) – è configurabile in due ipotesi: 1) quando sia rilevabile un’oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato; 2) quando da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complesso pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento da lui tenuto. Cassazionepenale,sezioneIII, sentenza 20 novembre 2002
3 È configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all’estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l’ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio. Cassazionepenale,sezioneVI,sentenza7marzo2007, n. 9743