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Riassunto Fiandaca-Musco (parte generale) e Manes parte speciale (omicidi, delitti contro la PA, ordine pubblico e amministrazione della giustizia)
Tipologia: Appunti
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PARTE PRIMA à Diritto penale e legge penale
Capitolo I: caratteristiche e funzioni del diritto penale
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti di reato.
traffico di stupefacenti nel DPR 309/1990) ed è quella che più di tutte è legata al principio di legalità
(à non si dà una punizione in assenza di norma specifica che preveda quel fatto come reato);
ossequio del principio di uguaglianza ( ex art. 3 c.1) ;
definizione formale di reato :
Il reato è ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali , previste ex art. 17 c.p.
( pene principali: specie ):
a. morte, ormai abrogata;
b. ergastolo;
c. reclusione;
d. multa.
a. arresto;
b. ammenda.
Dunque, ci si trova davanti ad un reato nella misura in cui l’ordinamento reagisce con una di queste
sanzioni.
Il reato, dunque, ruota intorno a 3 principi cardine:
bene giuridico;
rimprovero per averlo commesso
definizione sostanziale di reato :
Il reato è un comportamento umano che offende (effettivamente o quantomeno mette in pericolo) un bene
giuridico (à valore socialmente riconosciuto , preesistente alla legge penale e che quest’ultima mira poi a
tutelare tramite le scelte di politica criminale) , privilegiando soltanto alcune specifiche modalità lesive (c.d.
tipicità/frammentarietàà va a colpire, di solito, soltanto alcune modalità di offesa del bene giuridico, es.
solo se con dolo).
In via eccezionale, si punisce qualsiasi lesione di un bene giuridico purché ci sia il dolo, o quantomeno la
colpa (es. omicidio punito in qualsiasi caso in quanto reato evento a forma libera riferito al bene giuridico
“vita”). Ci sono solo 3 settori in cui il legislatore interviene per punire anche fatti colposi: circolazione
stradale; ambito medico-sanitario e incidenti sul lavoro.
Non si è mai definitivamente affermata l’idea che il reato sia un comportamento lesivo dei diritti soggettivi
poiché, nonostante sia compatibile con una concezione personocentrica del diritto penale, ma non si concilia
con interessi superindividuali.
Attorno al reato sostanziale ruotano altri 4 principi cardine:
extrema ratio , ossia deve essere giustificato da una inidoneità di altri mezzi di tutela di natura extra-
penale (civile; amministrativa; ecc.). Vi sono due visioni:
giuridico di categoria , cioè di reati che offendono uno stesso bene giuridico (es. reati contro la
personalità dello Stato).
Nonostante tale codice sia nato in epoca fascista, le inflessioni fasciste sono comunque ridotte e presenti
nella maggior parte nella parte speciale (reati ormai abrogati).
In quasi un secolo di vigenza, il Codice penale Rocco ha avuto molti interventi riformatori [abolizione pena
di morteà d.lg.lgt. 224/1944; novella del 1974; riforma ordinamento penitenziario (l.n.354/1975) che
potenzia le garanzie del condannato e cerca di disciplinare la pena alla luce del dettato costituzionale ex art.
27 Cost. sulla rieducazione del reo e, soprattutto introduce, le sanzioni c.d. alternative (affidamento in
prova; semilibertà e liberazione anticipata)].
Spesso succedeva anche che non tutti i reati fossero contenuti all’interno del Codice, ma che a volte fossero
in leggi settoriali complementari; tuttavia, per ovviare a questo problema nel 2018 (d.lgs. 21/2018) ha
introdotto nel Codice penale l’art. 3- bis che disciplina la c.d. riserva di codice secondo cui, le nuove
disposizioni che prevedano reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice
penale o se inserite in leggi che disciplinano in modo organico l’intera materia a cui si riferiscono.
Capitolo II: La funzione di garanzia della legge penale
Il principio di legalità è uno dei tratti identitari del diritto penale liberale di matrice illuministica.
Feuerbach nell’800 a fare riferimento a questo principio con il brocardo latino nullum crimen, nulla pœna
sine prævia et clara lege pœnali , introducendo la tassatività, l’irretroattività e alla chiarezza della legge
penale. Il fine del principio di legalità è la prevedibilità delle conseguenze per le azioni che un soggetto
sceglie di compiere.
Il principio di legalità appare già nello Statuto Albertino (1848) all’art. 26 c.2 affermando che “... niuno può
essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme ch’essa prescrive ”
Nel sistema attuale vi sono varie disposizioni normative che scolpiscono questo principio, per cui il diritto
penale è ancorato alla legge, quali:
o art. 11 ( la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo ...): vale
soprattutto per il diritto penale, a meno che non si tratti di un trattamento più favorevole per il
reo;
o art. 14: prevede che le leggi penali e quelle speciali non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 12 (interpretazioni della legge anche per analogia legis o iuris ).
o c.2 : nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso ):
o c.3: nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
o ;
dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite.
del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Dunque, il principio di legalità si può declinare in più corollari (o sotto-principi):
fatto;
fatto;
Il principio di legalità vale anche per l’applicazione delle misure di sicurezza , ossia degli strumenti
paralleli rispetto alle pene che compongono il c.d. doppio binario : mentre la pena segue una logica
retrospettiva guardando al fatto già commessa, la misura di sicurezza (che comunque richiede la
commissione di un reato) segue una logica prospettica e sono, quindi, misure che vanno applicate ai soggetti
autori di reato ma comunque ritenuti pericolosi socialmente (es. per il malato di mente ci sono le REMS).
Queste, potendo comprimere le libertà fondamentali, sono molto invasive e per questo sono sottoposte al
principio di legalità.
1) la riserva di legge ex art. 25 Cost. ( nessuno può essere punito se non in forza di una legge... ):
Il principio di riserva di legge esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge
preesistente che lo configuri come reato , sottraendo così il potere di legiferare in materia penale al potere
esecutivo e, cioè, a scelte politiche.
Il diritto penale è stato affidato ad un organo costituzionale preciso, ossia il Parlamento e non al Governo,
poiché differentemente sarebbe stato politicizzato.
La ratio è quella di affidare una materia così incisiva sui diritti fondamentali all’organo più rappresentativo
del popolo, includendo anche le minoranze, con un iter in cui si possono attivare vari meccanismi
interlocutori e di “richiamo” con una maggiore garanzia procedimentale.
Tale riserva di legge, se in un primo momento era stata interpretato in modo più elastico, potendo emanare
norme penali anche fonti secondarie a cui rimandava la legge stessa (c.d. relativa), adesso è interpretata in
senso restrittivo ponendo, così, una riserve di legge assoluta , ossia che esclude che il legislatore possa
attribuire il potere normativo penale ad una fonte di grado inferiore (es. regolamenti). È sicuramente
permesso un intervento (seppur limitato) da fonti secondarie subordinate alla legge come fonti integrative
(qualora indicato dalla legge) ma solo su questioni meramente tecniche (es. tabella sulle sostanze
stupefacenti), escludendo valutazioni di tipo politico, anche se tale confine è ancora sfumato.
Alla luce di ciò, tra le fonti di produzione del diritto penale si possono, dunque, annoverare sicuramente le
leggi in senso formale (àatti normativi prodotti col procedimento ex artt. 70-74 Cost.); più problematiche
sono le leggi in senso materiale (legge delega e decreto legge); infatti, se da un lato la dottrina assimila le
leggi in senso materia tra gli atti che possono produrre norme penali in quanto è lo stesso ordinamento
costituzionale a dotarle di efficacia pari a quella di una legge ordinaria, dall’altra seguendo tale tesi si perde
il nocciolo garantista del principio della riserva di legge.
Sicuramente escluse, per previsione esplicita sia dell’art. 117 Cost. sia della sent. Corte cost. n. 487/1989,
dalle fonti di produzione di norme penali sono le leggi regionali.
I modelli di integrazione tra legge e fonte subordinata ad essa possono essere suddivisi in 4:
della condotta punibile: ammissibile secondo sent. Corte cost. n.168/1971;
(es. art. 659 c.p.);
legge;
dalla legge stessa: illegittimo.
È sicuramente esclusa la consuetudine , in virtù di tale principio, dalle fonti di produzione del diritto penale,
sia qualora svolga funzione incriminatrice sia abrogratrice. Invece, è ammessa qualora abbia funzione
integratrice.
Discorso a parte va affrontato per il rapporto tra legge penale italiana e dell’UE. Bisogna analizzare la
questione su due aspetti:
istituzionali europei che possano creare norme penali direttamente applicabili nei diversi Stati
membri.
Dunque, attinge alle tecniche di formulazione e redazione delle norme penali che sono sostanzialmente due:
dati della realtà empirica e sensoriale (es. uomo; cosa; morte; ecc.);
fonte esterna può essere:
a. elemento normativo giuridico (es. per indicare l’altruità della cosa si rinvia alle norme di
diritto civile);
b. elemento normativo extragiuridico rinvianti a norme sociali o di costume.
3) il principio di irretroattività ex multis art. 25 c.2 Cost.; art. 2 c.p., art. 11 Preleggi :
Fa divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
In particolare, oltre ad essere cristallizzato costituzionalmente per la SOLA materia penale, è disciplinata
l’irretroattività e la retroattività più favorevole all’art. 2. c.p. ( successioni di leggi penali nel tempo ) che
disciplina:
inesistente. In tal caso, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui
fu commesso, non costituiva reato.
dell’art. 2 c.2 c.p., nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Quindi, non
solo non si può più essere puniti ma se è intercorsa sentenza di condanna (anche definitiva) ne cessa
l’esecuzione e si estinguono tutti gli effetti penali connessi non incontrando alcun limite, nemmeno
nel giudicato.
Nel caso in cui una norma sulla base della quale si aveva sentenza irrevocabile di condanna venga
dichiarata incostituzionale , ne cessano tutti gli effetti penali e smette di essere applicabile dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30 l. n. 87/1953); tuttavia, è possibile continuare ad
applicarla nel caso in cui la disposizione dichiarata incostituzionale preveda un trattamento più
favorevole rispetto a quello che si avrebbe con una precedente norma incriminatrice “riportata in
vita” dopo la dichiarazione di incostituzionalità di quella vigente al momento della commissione del
fatto.
legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte
immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 c.p. [250 euro di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva]
fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. A differenza dell’ abolitio
criminis , il reato non viene meno ma è introdotto un trattamento più mite e, in ossequio del principio
di uguaglianza ex art.3 Cost. che impone di evitare ingiustificate o irragionevoli disparità di
trattamento, va applicato quello salvo che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
Problematici sono i casi in cui a essere modificata/eliminata non è direttamente la fattispecie
incriminatrice, ma una disposizione da essa richiamata. In questi casi si è spesso suggerito – ma il
criterio non è sempre pienamente affidabile – di valutare se la disciplina richiamata abbia o meno la
funzione di norma integratrice dell’illecito penale. Nel caso in cui lo sia, allora si applicherà l’art. 2
c.p.
dall’ordinario) o temporanee (àè lo stesso legislatore che ne fissa la durata) [art. 2 c.5 c.p.] :
non si applicano le disposizioni più favorevoli al reo dei commi 2 e 4 dell’art. 2 c.p.
Tale previsione vi era anche per le leggi finanziarie, ma ora è stata abrogata in quanto la Corte
costituzionale non riteneva gli interessi tutelati abbastanza rilevanti da giustificare una violazione
dell’art. 3 Cost.;
penali si applicano anche ai decreti-legge non ratificati dal Parlamento/decaduti/convertiti con
emendamenti.
Dunque, se un decreto-legge (poi non convertito) avesse abrogato un reato accadrebbe poi, visto
che non è stato convertito, il reato torni ad esistere e, a rigore di logica costituzionale, ex art. 77
Cost. i decreti-legge non convertiti perdono efficacia ex tunc (anche se l’art. 2 c.p. è stato scritto
in un momento storico-giuridico in cui i decreti-legge non convertiti perdevano efficacia ex nunc )
e, dunque, si dovrebbe essere puniti per un fatto che non era reato nel momento in cui è stato
commesso, totalmente contrastante col principio di irretroattività della legge penale.
Dunque, sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale con sent. n. 51/1985 che sancisce
l’illegittimità costituzionale di tale art.2 c.6 (àrendendo così reale il contrasto con l’art. 25 Cost.
e il principio di irretroattività); tuttavia, tale illegittimità (se si guarda alla motivazione della
sentenza) è circoscritta ai soli fatti pregressi all’entrata in vigore del decreto-legge (poi non
convertito) e non anche ai c.d. fatti concomitanti alla vigenza dello stesso decreto, per i quali è
invece applicabile la disciplina di cui all’art. 2 c.6 c.p.
Ai fini dell’applicazione della legge penale è necessario determinare il c.d. tempus commissi delicti , ovvero
sia il momento esatto in cui si commette il reato e, dunque, quale legge penale andrà applicata.
In dottrina si prospettano tre criteri:
È la teoria che appare più convincente. La determinazione del tempus commissi delicti è differente a
seconda del tipo di reato:
a. reati a forma libera:
i. se dolosi: momento dell’ultimo atto sorretto da volontà colpevole;
ii. se colposi: momento del primo atto che dà vita a mancanza di diligenza; prudenza o
perizia.
b. reati di durata:
i. se permanenti: ultimo momento di mantenimento della condotta antigiuridica (tesi
maggioritaria) ma più preferibile (secondo Fiandaca; Musco) la tesi minoritaria del
primo atto che dà avvio alla consumazione del reato permanente poiché si potrebbe
astrattamente incorrere (applicando la tesi maggioritaria) in una retroattività meno
favorevole al reo;
ii. se abituali: compimento dell’ultima condotta;
c. continuati: essendo più fatti ogni fatto ha un proprio tempus commissi delicti ;
d. omissivi: nel momento in cui scade il termine utile (esplicito o implicito) per realizzare la
condotta doverosa.
riconducibile alla condotta e necessario ai fini della realizzazione dell’illecito.
Tale teoria va, tuttavia, smentita in quanto sarebbe astrattamente possibile che il reato si consideri
commesso in un momento in cui vi è una legge incriminatrice più sfavorevole rispetto al momento in
cui effettivamente si verifica l’azione che porta al reato e applicare retroattivamente una legge penale
più sfavorevole al reo.
quando vi è stato il risultato lesivo.
Non è ragionevole.
4) divieto di analogia:
Il procedimento analogico è escluso esplicitamente dall’art. 14 delle Preleggi , ma anche
implicitamente dagli artt. 1 e 199 c.p.
Tale procedimento consiste in un processo di integrazione mediante il quale nelle ipotesi non
regolate da nessuna norma, possono essere applicate norme che disciplinano casi simili , se vi è
un’identità di ratio legis (à ubi eadem legis ratio; ibi eadem legis dispositio ).
italiana chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato****. Al comma 2, inoltre si specifica che un
reato è considerato commesso nel territorio (c.d. locus commissi delicti ) sia qualora l’azione o l’omissione
avvenga in tutto o in parte (a patto che la parte o frazione di azione compiuta rappresenti un anello
essenziale della condotta conforme al modello criminoso) in Italia (àteoria della condotta), sia qualora
l’evento delittuoso conseguenza di tale omissione o azione si verifichi in Italia (àteoria dell’evento; es.
avveleno qualcuno in Francia, ma muore in Italia).
La nozione di territorio dello Stato (all’interno del quale, dunque, deve avvenire il reato) è fornita dall’art. 4
c.p. che afferma che viene considerato tale il territorio della Repubblica [composto da: 1) superficie terrestre
nei suoi confini politico-geografici; 2)mare costiero fino a 12 miglia; 3)spazio aereo sovrastante]; le navi e
gli aeromobili italiani ovunque si trovino, salvo che per il diritto internazionale non siano soggetti ad una
legge straniera.
Reati comuni commessi all’estero (art. 7, 9 e 10 c.p.):
Una volta trattati i reati commessi in Italia, ora bisogna trattare di quelli commessi all’estero, la cui
disciplina è contenuto negli artt. 7 e ss. c.p.; in particolare vengono disciplinate varie ipotesi:
commette (cittadino o straniero) [art. 7 c.p.]:
o delitti contro la personalità dello Stato italianoà applicazione del principio di difesa;
o delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
o delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo
o in carte di pubblico credito italiano;
o delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o
violando i doveri inerenti alle loro funzioni à applicazione del principio di difesa;
o ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana à applicazione del principio di
universalità (se si tratta di c.d. delicta juris gentium tipo il genocidio); difesa o
opportunità (se si tratta dell’ipotesi di cui all’art. 22 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede
secondo cui l’Italia può giudicare i reati commessi all’interno di Città del Vaticano se
richiesto).
c.p.] àapplicazione del principio di personalità :
Se sussistono tali requisiti:
o delitto per cui la legge italiana prevede l’ergastolo o la reclusione non inferiore ai 3 anni ;
o se inferiore a 3 anni, anche richiesta del Ministro della Giustizia o querela della
persona offesa (comma 2).
o il cittadino deve trovarsi sul territorio dello Stato ;
o se a danno di uno Stato estero o di uno straniero , il reo è punito seconda la legge italiana
se fatta richiesta dal Ministro della giustizia e se l’estradizione non è stata concessa o
accettata (comma 3).
dello Stato o di un cittadino italiano o danno di uno Stato estero o di uno straniero [art. 10
c.p.]:
o se a danno di un cittadino italiano o Stato italiano (comma 1):
§ reclusione non inferiore ad 1 anno;
§ il reo si trovi nel territorio dello Stato;
§ richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.
o se a danno di un cittadino straniero o Stato estero (comma 2):
§ reclusione non inferiore a 3 anni;
§ il reo si trovi nel territorio dello Stato;
§ richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa;
§ l’estradizione non deve essere stata concessa o accettata
delitto politico commesso all’estero [art. 8 c.p.]:
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato,
ovvero un diritto politico del cittadino (àdelitto politico oggettivo ). E’ altresì considerato delitto politico il
delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (àdelitto politico soggettivo ).
sez. II: Validità personale
L’art. 3 c.p. sancisce il principio di obbligatorietà della legge penale secondo cui la legge penale italiana
obbliga tutti coloro che, cittadini (àcoloro che abbiano la cittadinanza italiana) o stranieri (coloro che
abbiano cittadinanza di un altro Stato) , si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal
diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Le eccezioni di cui parla lo stesso Codice sono le c.d. immunità , ossia la sottrazione di determinati soggetti
(per il loro ruolo istituzionale) dall’applicabilità di una sanzione penale. Tali immunità possono essere
assolute, se riguardano tutti i reati, o relative, se riconosciute solo durante la carica; oppure, possono anche
essere sostanziali se riguardano opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni, oppure
processuali, se sono riferite ad atti al dì fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, perseguibili al momento
di cessazione dalla carica.
Tali immunità penali sono rinvenibili in:
o Presidente della Repubblica : immunità per gli atti compiuti all’interno dell’esercizio delle
proprie funzioni, salvo che non si tratti di reati presidenziali ex art. 90 Cost. di alto tradimento
e attentato alla Costituzione (messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta e giudicato dalla Corte costituzionale in composizione integrata). Tali
reati non compaiono nel codice penale.
o Presidente del Senato : idem per il tempo in cui supplisce al PdR;
o membri del Parlamento : ex art. 68 Cost. i membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni
(anche espletate all’esterno del Parlamento se connesse). Inoltre, dopo l’abrogazione nel ’
dell’istituto dell’autorizzazione a procedere, i parlamentari possono essere indagati ma non
possono essere sottoposti a perquisizioni, ispezioni, arresti, intercettazioni, sequestri o
privazioni della libertà personale senza l’autorizzazione della Camera a cui appartengono.
o i giudici della Corte costituzionale (art. 3 l. cost. n.1/1948): idem parlamentari, ma senza
intercettazioni e sequestri di corrispondenza che, in questo caso, sono ammessi anche senza
autorizzazione della Corte;
o membri dei consigli regionali (art. 122 c.4 Cost.): garanzia per irresponsabilità per opinioni
date e voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni;
o membri del CSM (art. 5 l. n. 1/1981): garanzia per irresponsabilità per opinioni date e voti
espressi nell’esercizio delle proprie funzioni
o Sommo Pontefice;
o Capi di Stato esteri: immunità totale anche per i familiari;
o Presidente del Consiglio e Ministri degli affari esteri: immunità connessa agli atti compiuti
nell’esercizio delle proprie funzioni;
o Agenti diplomatici (art. 31 Conv. Vienna 1961): immunità penale assoluta dello Stato
accreditato ed esenzione da qualsiasi misure esecutive con i conviventi familiari;
o funzionari internazionali: immunità connessa agli atti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni
o parlamentari europei: garanzia per irresponsabilità per opinioni date e voti espressi
nell’esercizio delle proprie funzioni e immunità riconosciute ai parlamentari nazionali del
proprio Paese.
Cap. V: Nozioni di teoria generale del reato
sez. I: Concetti generali
Definizione formale di reato:
Criterio più semplice da adottare è sicuramente quello formale , che è sancito ex art. 39 c.p. secondo cui i
reati si distinguono in delitti e contravvenzioni sulla base delle pene che sono previste dal Codice stesso,
che ex art. 17 c.p. sono:
o ergastolo;
o reclusione;
o multa.
o arresto;
o ammenda.
Altre distinzioni formali sono:
l’eccezione; mentre, per le contravvenzioni è indifferente;
Soggetto attivo del reato:
Il soggetto attivo (o autore o colpevole o reo o agente ) è _coli l quale realizza un fatto conforme ad una_**
fattispecie astratta di reato.
Parte della dottrina parla di una c.d. capacità penale , ossia l’attitudine di ogni essere umano (a prescindere
da età, sesso o altri requisiti) a porre in essere un fatto rilevante per il diritto penale, ma si differenziano vari
tipi di capacità a seconda delle conseguenze giuridiche, come capacità alla pena ossia l’imputabilità ; la
capacità alla misura di sicurezza ossia la pericolosità sociale e l’incapacità di essere assoggettati a
conseguenze penali ossia l’immunità.
I reati, a seconda della qualifica del soggetto attivo, possono distinguersi in reati:
volta distinguibili se:
o la qualifica soggettiva è determinante per la qualificazione del fatto come reato (es. essere un
ascendente per configurare l’incesto, se non lo si è non è reato);
o la qualifica soggettiva è rilevante ai fini della configurazione di un reato oppure di un altro
(es. appropriazione indebita diventa peculato se a farlo è un pubblico ufficiale ai danni della
Un profilo problematico emerge dal riconoscimento o meno in capo alle società e, più in generale, alle
persone giuridiche di responsabilità penale.
Inizialmente, in ossequio dell’antico principio romanistico societas delinquer non potest , era totalmente
esclusa sia da un’interpretazione dell’art. 197 c.p. che prevedeva un’obbligazione di garanzia della persona
giuridica per il caso in cui chi ne abbia la rappresentanza commetta un reato, ma anche di una stretta
applicazione dell’art. 27 c.1 Cost. sul principio di personalità della responsabilità penale; tuttavia, tale
articolo riguarda ipotesi (vietate) di responsabilità per fatto altrui ma la società, in questi casi, non
risponderebbe per altri ma per le decisioni assunte da un proprio organo.
Dunque, adattandosi ad altri modelli europei (anglosassoni e francesi), il legislatore italiano ha emanato il
d.lgs. 231/2001 (più volte modificato) che disciplina la c.d. responsabilità amministrativa che,
prescindendo dal nomen iuris , ha in realtà carattere sostanzialmente penale (in tal senso cfr. Cassazione 30
Gennaio 2006) in quanto è strettamente agganciata alla commissione di un reato e viene accertata in sede
penale.
Tale disciplina, valida sia per enti con personalità giuridica che non (ad esclusione dello Stato, EEPP
territoriali, EEPP non economici e ad enti di rilievo costituzionale) prevede vari presupposti:
o commissione da parte di una persona fisica di una delle figure di reato espressamente
indicate dal decreto stesso;
o esistenza di un rapporto qualificato tra autore del reato e l’ente;
o interesse o vantaggio dell’ente;
o inesistenza di un provvedimento di amnistia e del carattere territoriale, pubblico o
costituzionale dell’ente.
imprenditoriale o mancanza di un sistema atto a prevenire tale reato, o omessa o insufficiente
vigilanza degli organi preposti. Tale colpevolezza è riconducibile a:
o soggetti in posizione apicale (es. direttore): l’impresa può esimersi da responsabilità se prova:
§ i soggetti in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo il modello di
organizzazione o gestione;
§ la sorveglianza da parte gli organi preposti è stata sufficiente.
o persone sottoposte all’altrui direzione: l’ente è responsabile solo se la commissione del reato
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
sentenza di condanna.
I soggetti responsabili di tale violazione non sempre agevoli da riconoscere; infatti, spesso, i soggetti
formalmente deputati alla titolarità di obblighi di condotta penalmente sanzionati delegano ad altri soggetti e
affinché questi ultimi possano ritenersi responsabili ex art. 16 d.lgs. 81/2008 sancisce che:
accettazione del delegato per iscritto;
svolgere;
necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati e deve avere autonomia di spesa , cioè il delegato
deve poter disporre autonomamente delle risorse finanziare necessarie per poter svolgere
effettivamente le sue funzioni.
All’art. 2 del medesimo decreto si sancisce comunque che, oltre l’investitura formale dei ruoli apicali,
bisogna comunque tenere conto dell’ esercizio di fatto si funzioni dirigenziali, anche se sprovvisto di tali
poteri.
Soggetto passivo del reato:
In linea generale, si afferma spesso che ogni reato offende lo Stato in quanto è interesse pubblico reprimere i
reati.
Tuttavia, la nozione veramente rilevante è quella che definisce come soggetto passivo del reato (o anche
persona offesa ) il soggetto titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice.
Differente è invece il concetto di oggetto materiale del reato che invece riguarda la cosa o la persona offesa
dal reato che talvolta può coincidere (es. omicidio).
Altro ancora è il soggetto danneggiato dal reato , ossia il soggetto che subisce un danno patrimoniale o non
patrimoniale risarcibile.
Esistono reati anche con soggetto passivo indeterminato, ossia quando l’interesse offeso appartiene ad una
cerchia indeterminata di persone (es. reati contro l’incolumità pubblica), oppure con una pluralità di soggetti
passivi.
Il soggetto passivo assume rilevanza sotto diversi aspetti:
un minorenne);
soggetto passivo ricopre quest’ultima carica);
non è punibile);
attenuante della provocazione da parte del soggetto passivo);
sez. II: Struttura del reato
à lesione del bene
incendio).
o pericolo concreto o effettivo: la messa in pericolo di un bene è elemento costitutivo del reato
(es. strage) che il giudice dovrà valutare;
o pericolo astratto o presunto: la messa in pericolo di un bene è presunta (es. incendio).
PARTE SECONDA à Il reato commissivo doloso
Capitolo I: Tipicità
La fattispecie ricomprende il complesso degli elementi che contraddistinguono il singolo illecito penale.
Una risalente teoria classica del ‘900 riguarda la concezione classica di fattispecie obiettiva, intesa come
l’insieme di elementi oggettivi che coincidono con i requisiti tali affinché il reato possa compiersi; tuttavia,
una concezione più moderna è dominante descrive la fattispecie come più ampia, ricomprendendo anche gli
elementi soggettivi del dolo e della colpa (sia perché in alcuni reati gli elementi oggettivi e soggettivi sono
inscindibilià es. vilipendio; sia perché vi è una differenza strutturale tra reati colposi e dolosi).
Gli elementi oggettivi della fattispecie del reato commissivo doloso sono riconducibili a:
1) condotta o azione: si è sempre cercato di ottenere una nozione superiore ed unitaria di azione per
rispondere ad una duplice esigenza: la capacità di adattarsi ad azioni dolose e colpose, commissive
ed omissive; ma anche di orientare la collocazione dogmatica del reato.
Nascono quindi tre teorie:
a. teoria causale (positivismo XIX sec.): l’azione è una modificazione del mondo esterno
cagionata dalla volontà umana. Non accettata perché: esclude l’omissione; il dolo non è solo
rilevante ai fini della colpevolezza ma anche come componente dell’azione;
b. teoria finalistica (Welzel): ???
c. teoria sociale: il comportamento penalmente rilevante consiste in ogni risposta dell’uomo ad
una pretesa nascente da una situazione riconosciuta o almeno riconoscibile attuata grazie alla
messa in atto di una possibilità di reazione liberamente scelta tra quelle disponibili. Non
accettata perché esclude semplicemente le azioni compiute in condizione di non
consapevolezza dall’aerea del penalmente rilevante.
Il dato normativo, ex art. 42 c.1 c.p., afferma che nessuno può essere punito per un’azione
preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà (=dolo).
Vi sono delle ipotesi in cui, a priori, il legislatore esclude una responsabilità per l’azione poiché
determinata da:
Þ forza maggiore (art. 45 c.p.): qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in
grado di resistere e perciò lo costringe necessariamente ad agire (es. tempesta di vento che fa
cadere un operaio dall’impalcatura e uccide una persona);
Þ costrizione fisica (art. 46 c.p.): costretto mediante violenza fisica a cui non poteva resistere o
sottrarsi. In tal caso del fatto commesso dalla persona costretta ne risponde l’autore della
violenza;
Þ caso fortuito (art. 45 c.p.): incrocio tra un accadimento naturale e una condotta umana che, da
cui deriva un l’imprevedibile verificarsi di un elemento lesivo.
Affinché un’azione, talvolta, si verifichi è necessario che si verifichino anche i c.d. presupposti (che
differiscono dai presupposti del reato: tipicità; antigiuridicità e colpevolezza), ossia circostanze che in
alcuni casi devono preesistere o essere concomitanti alla condotta affinché questa assuma un
significato criminoso (es. qualità di pubblico ufficiale).
concetto di soggetto passivo e bene protetto (ma a volte coincidenti).
conseguenza della stessa, che si materializza in una modificazione della realtà naturale (c.d. evento in
senso naturalistico )à es. omicidio: condotta omicida=azione/morte=evento che fa concretizzare il
reato;
4) rapporto di causalità : nei reati commissivi dolosi è fondamentale che vi sia un nesso di causalità
che leghi l’azione del reo all’evento che fa concretizzare il reato e funge da criterio di imputazione
oggettiva. Il nostro codice detta una disposizione ben precisa, quella dell’articolo 40 c.p. :
<< Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o
omissione ... >> Dunque, il reato è attribuito all’agente quando l’evento è conseguenza della sua
dinamite la casa di B ma si accerta che la casa sarebbe andata comunque
distrutta per un incendio scoppiato nelle vicinanze per cause naturali). In
entrambi i casi, eliminando mentalmente l’azione delittuosa, l’evento si
sarebbe verificato. Il problema principale della teoria condizionalistica è il
metodo dell’eliminazione mentale, che non riesce a spiegare da sola perché, in
assenza dell’azione, l’evento non si sarebbe verificato.
e concreti il giudice dovrà individuare le connessioni tra i vari eventi, verificare rapporto di causalità
tra fatti singoli e concreti anche se non è possibili sussumerli sotto legge universale ( il giudice non
spiega scientificamente il perché e come l’evento sia conseguenza dell’azione, ma sarà libero di
scoprire le connessioni causali con il proprio intuito (es macchie blu).
l’azione criminosa e l’evento, considerati come accadimenti ripetibili. Il nesso causale non può
essere determinato discrezionalmente dal giudice ma va individuato in base a criteri certi e
controllabili. Così la dottrina ha elaborato la teoria causalità scientifica (o principio di sussunzione
sotto leggi scientifiche)àun antecedente può essere condizione necessaria solo se rientra tra quegli
antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità
scientifica (legge generale di copertura) portano ad eventi del tipo di quelli verificati in concreto. Le
leggi scientifiche che spiegano le relazione tra accadimenti sono:
o Universali: la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata da
verificazione altro evento (max certezza)
o Statistiche: il verificarsi di un evento è accompagnato al verificarsi di altro evento
solo in una certa percentuale di casi (leggi dotate di validità scientifica tanto più sono
applicate e tanto più ricevono conferma con ricorso a metodi di prova razione e
controllabili).
L’accertamento giudiziale della causalità non può basarsi solo su leggi universali: per
questo in sede di accertamento giudiziale della causalità ci si accontenta di una
certezza inferiore a quella garantita dalle leggi universali e dato che sarà necessario
dare rilievo a condizioni ritenute esistenti e conosciute o a leggi ignorate o supposte,
spesso la spiegazione causale non avrà carattere certo ma probabile, cioè il giudice
asserirà che è probabile che la condotta dell’agente costituisca condizione necessaria
dell’evento. Inoltre, a sostegno del carattere probabilistico vi è anche il fatto che le
relazione causali sottese ai fatti criminosi sono spesso ricostruibili solo alla stregua di
leggi statistiche (affermano che la relazione tra eventi sussista solo per una certa
percentuale di casi): il giudice può far ricorso a queste per l’accertamento processuale
della causalità. Il ricorso a leggi statistiche solleva problema delle loro corrette
condizioni d’impiego e si distingue tra probabilità statistica e logica, riferibili alla
causalità generale (tipo evento) ed individuale (singolo evento concreto).
o Probabilità statistica: data da osservazione fenomeni ripetuti nel tempo; indica grado
di frequenza con cui la connessione tra antecedenti e conseguenti si verifica nel
mondo esterno
o Probabilità logica: grado di fondatezza logica e credibilità razionale con cui una
legge statistica trova applicazione anche nel caso singolo oggetto di giudizio.
Tuttavia, è difficile capire il livello di probabilità sufficiente per considerare la
ricostruzione giudiziaria attendibili, in quanto la percentuale di probabilità varia da
caso a caso. (sent. Franzese). Le critiche contro questa teoria dicono che essa non
tiene conto del fatto che la prova giuridica di un certo evento può pure non coincidere
con la dimostrazione che è propria delle scienze naturali. Inoltre, ci sono dei casi in
cui né leggi statistiche né scientifiche possono giustificare un certo evento.
che l’uomo vi abbia contribuito con un’azione adeguata a determinare quell’evento, sulla
base della comune esperienza. L’azione è considerata causa quale condizione tipicamente
idonea a causare l’evento in base ad un criterio di prevedibilità: richiedere attitudine
dell’azione a causare eventi del tipo di quello verificato in concreto. Tale teoria è stata quella
preferibile, in quanto il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non è improbabile
che l’azione produca l’evento; ciò va a soddisfare le esigenze di repressione penale che
sarebbero sacrificate per azione causale si intende solo quella che con molta probabilità
conduce all’evento. Inoltre il giudizio di probabilità va effettuato in base a circostanze
presenti al momento dell’azione e conoscibili ex ante con aggiunta di quelle eventualmente
conosciute dall’agente in concreto.
Si fa un’obiezione a tale teoria: incapacità di risolvere casi in cui l’azione criminosa sembra
ex ante idonea a cagionare l’evento e questo si verifica a causa di circostanze imprevedibili:
ragione di questa incapacità è che ci si chiede se l’evento lesivo vada considerato come
evento astratto o evento concreto.
Per cercare di superare questo problema la dottrina distingue il giudizio di adeguatezza in 2
fasi:
o Anteriori al verificarsi dell’evento: si verifica che sia probabile che all’azione segua
evento come quello contemplato dalla norma (prognosi postuma)
o Posteriore: si verifica che l’evento in concreto realizzi il pericolo connesso all’azione
delittuosa. La critica più frequente che viene mossa a questa tesi è che essa finisce per
mischiare il problema della causalità con quello della colpa (perché il problema della
prevedibilità è un aspetto attinente alla colpa del soggetto, e non alla causalità).
Infine, un’altra critica sarebbe quella secondo cui tale teoria, essendo fondata su un
giudizio di probabilità proprio della vita sociale è inevitabilmente soggetta ad
applicazioni incerte.
e volontà) può influire, e altri che sono completamente indipendenti dal suo raggio di azione. Questi
ultimi sono i fatti eccezionali, quelli, cioè, del tutto imprevedibili (o con minime probabilità di
verificarsi).
Per l’esistenza del rapporto di causalità occorrono 2 elementi:
o Positivo: l’uomo con la sua azione ha posto in essere una condizione dell’evento
o Negativo: il risultato non è dato dal concorso con fattori eccezionali.
Secondo Fiandaca-Musco questa teoria “rappresenta un mal riuscito tentativo di perfezionamento
della teoria dell’adeguatezza”, perché non si riesce a capire quali sono i fatti imprevedibili ed
eccezionali e quelli prevedibili e normali. Se forse si vuole dire che è eccezionale quel fatto che ha
una minima probabilità di verificarsi, allora si ripropone con altri termini la teoria della causalità
adeguata; mentre definire eccezionale quell’evento che è “al di fuori delle possibilità di controllo
dell’uomo”.
Capitolo II: Antigiuridicità e singole cause di giustificazione****.
Altro requisito del reato, oltre la tipicità, è l’antigiuridicità (=essere in contrasto con una norma
dell’ordinamento), tale antigiuridicità viene meno se una norma diversa da quella incriminatrice e
desumibile dall’intero ordinamento giuridico facoltizza o impone quel medesimo fatto che costituirebbe
reato: sono le c.d. cause di esclusione dell’antigiuridicità o cause di giustificazione (à categoria di matrice
dottrinale, il c.p. parla ex art. 59 c.p. di circostanze che escludono la pena), cioè le situazioni in cui viene
meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie penalmente rilevante e l’intero
ordinamento giuridico.
In particolare, si possono distinguere tre tipi di cause di esclusione di antigiuridicità:
sanzione e si estendono a tutti coloro che prendono parte al reato (es. esercizio di un diritto; legittima
difesa);
ossia non si può muovere un rimprovero all’autore del reato e operano solo in riferimento ai soggetti
a cui si riferiscono (es. costrizione morale);