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Sentenza 1146, Prove d'esame di Diritto Costituzionale

costituzionale avanzato

Tipologia: Prove d'esame

2014/2015

Caricato il 10/02/2015

nicole17
nicole17 🇮🇹

4.5

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2 documenti

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La corte costituzionale con la sentenza 1146 del 1688 dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 28 e 49 del decreto del presidente della Repubblica n. 670
( statuto speciale della regione Trentino Alto Adige )
La vicenda:
La corte di assise di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali articoli
ritenendo che violassero l’articolo 3 della costituzione, ciò avveniva durante un giudizio penale a
carico di un consigliere provinciale del Trentino Alto Adige Franz Pahl il quale aveva
pubblicamente vilipeso la bandiera italiana(art 292 c.p.) durante la seduta del consiglio provinciale
di Bolzano del 1986
Secondo tali articoli veniva garantita l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai
parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni sia ai consiglieri regionali che ai consiglieri delle
province autonome di Trento e di Bolzano
Il giudice a quo da 2 diverse interpretazioni:
Secondo un’interpretazione restrittiva di tali articoli i consiglieri provinciali avevano un’immunità
limitata al SOLO esercizio delle proprie funzioni.Il giudice a quo riteneva che in questo caso vi
fosse la violazione del principio di uguaglianza, in quanto sussisteva una disparità di trattamento tra
i membri del Parlamento e i consiglieri provinciali(categorie omogenee secondo il giudice a quo)
(poiché i membri del Parlamento godevano della predetta garanzia PERò PER QUALSIASI
ATTIVITà attività svolta nell’esercizio nelle varie funzioni parlamentari).
Attraverso l’interpretazione estensiva si violerebbe ugualmente il principio di uguaglianza in quanto
vi sarebbe una disparità di trattamento fra i membri del consiglio provinciale, che godono di simile
immunità, e i cittadini comuni, privi di questa immunità
Il presidente del consiglio dei ministri ha ritenuto inammissibile la questione per due motivi:
1)era stato impugnato un atto avente valore di legge costituzionale che non poteva quindi essere
giudicato dalla corte costituzionale per vizi sostanziali
2)la questione era è stata prospettata sulla base di due interpretazioni, tra loro alternative essendo,
inoltre, poste in relazione a un diverso tertium comparationis , una volta di favore e una volta
disfavore ,ponendo la questione di legittimità in termini alternativi che avrebbe dovuto portare
pronunzie di segno diverso, una volta di tipo demolitorio e un altro di tipo additivo o addirittura
opposto
3)inoltre il giudice a quo non precisava infatti termini della vicenda che avevano dato luogo
all’imputazione ex art 292 c.p.

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La corte costituzionale con la sentenza 1146 del 1688 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 28 e 49 del decreto del presidente della Repubblica n. 670 ( statuto speciale della regione Trentino Alto Adige )

La vicenda: La corte di assise di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali articoli ritenendo che violassero l’articolo 3 della costituzione, ciò avveniva durante un giudizio penale a carico di un consigliere provinciale del Trentino Alto Adige Franz Pahl il quale aveva pubblicamente vilipeso la bandiera italiana(art 292 c.p.) durante la seduta del consiglio provinciale di Bolzano del 1986

Secondo tali articoli veniva garantita l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni sia ai consiglieri regionali che ai consiglieri delle province autonome di Trento e di Bolzano

Il giudice a quo da 2 diverse interpretazioni: Secondo un’interpretazione restrittiva di tali articoli i consiglieri provinciali avevano un’immunità limitata al SOLO esercizio delle proprie funzioni.Il giudice a quo riteneva che in questo caso vi fosse la violazione del principio di uguaglianza, in quanto sussisteva una disparità di trattamento tra i membri del Parlamento e i consiglieri provinciali(categorie omogenee secondo il giudice a quo) (poiché i membri del Parlamento godevano della predetta garanzia PERò PER QUALSIASI ATTIVITà attività svolta nell’esercizio nelle varie funzioni parlamentari). Attraverso l’interpretazione estensiva si violerebbe ugualmente il principio di uguaglianza in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento fra i membri del consiglio provinciale, che godono di simile immunità, e i cittadini comuni, privi di questa immunità

Il presidente del consiglio dei ministri ha ritenuto inammissibile la questione per due motivi: 1)era stato impugnato un atto avente valore di legge costituzionale che non poteva quindi essere giudicato dalla corte costituzionale per vizi sostanziali 2)la questione era è stata prospettata sulla base di due interpretazioni, tra loro alternative essendo, inoltre, poste in relazione a un diverso tertium comparationis , una volta di favore e una volta disfavore ,ponendo la questione di legittimità in termini alternativi che avrebbe dovuto portare pronunzie di segno diverso, una volta di tipo demolitorio e un altro di tipo additivo o addirittura opposto 3)inoltre il giudice a quo non precisava infatti termini della vicenda che avevano dato luogo all’imputazione ex art 292 c.p.