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sentenza - sentenza
Tipologia: Prove d'esame
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Sentenza 16/1978 (sentenza Paladin) La sentenza della corte costituzionale riguarda il giudizio di ammissibilità su 8 richieste di referendum abrogativo. Precedentemente nel 1977 con un’ordinanza l’ufficio centrale per il referendum , costituito presso la corte di cassazione, ha dichiarato legittime queste 8 richieste di referendum popolare abrogativo
Le otto richieste riguardano: -l’articolo 1 del codice penale militare di pace di guerra (inammissibile) -ordinamento giudiziario militare (inammissibile) -contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (ammissibile) -articolo 1 della legge numero 810 del 1929 sull’esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa sede e l’Italia (inammissibile) -disposizioni sui manicomi e sugli alienati (ammesso) -97 articoli del codice penale (inammissibile) -legge152 sulle disposizioni a tutela dell’ordinamento pubblico (ammesso) -12 articoli della legge del 1962 sulle norme sui procedimenti e giudizi d’accusa (ammesso)
La corte costituzionale dopo aver riaffermato la propria competenza a dichiarare l’ammissibilità o meno di referendum riguardanti le materie di cui all’art 75.2 ha precisato che esistono anche altre categorie di leggi all’interno dell’ordinamento costituzionale oltre a quelle indicate nell’articolo 75 ,non assoggettabili ad abrogazione per referendum, in quanto l’elencazione contenuta nell’articolo non sarebbe affatto tassativa
n.b.nell’articolo 75.2 esclude espressamente dalla votazione popolare: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
In tutti questi casi l’ufficio centrale per i referendum ha verificato che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 500.000,fissato dall’articolo 75.1 Cost. e ha constatato che le richieste erano state regolarmente presentate e concernevano elenchi od atti normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative nè sentenze di annullamento della corte costituzionale
Sono quindi dichiarate inammissibili le richieste referendarie:
La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art 1 della legge numero 810 , in quanto l’articolo integra l’art 7.2 cost.,il quale non può essere soggetto a referendum Inoltre l’articolo 1 è destinato ad assicurare l’esecuzione dei patti lateranensi assolvendo anche ad una funzione esecutiva di accordi internazionali, quali il trattato e il concordato, quindi la richiesta di referendum dovrebbe essere respinta, proprio come l’articolo 75. esclude l’abrogazione popolare delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali L’incostanza l’articolo 7.2 cost fornisce una copertura costituzionale ai patti lateranensi e l’articolo 1 della legge numero 810 fornisce una piena ed intera esecuzione di essi.
Inoltre si ricorda che non possono essere referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali
La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione di 97 articoli del codice penale perché il quesito deve essere unitario e in questo caso non può esserlo in quanto vi è un radicale disomogeneità delle disposizioni da sottoporre al voto popolare Analoghe considerazioni valgono l’articolo 1 del codice penale militare di pace di guerra
La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’ ordinamento giudiziario militare il senso che obiettivamente assume la richiesta di cui si discute consiste nella volontà di togliere di mezzo, attraverso la congiunta abrogazione del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare, la totalità degli organi della giustizia militare di pace; per ritornare ai concetti ispiratori dell'art. 95 ultimo comma del progetto di Costituzione, elaborato dalla Commissione dei 75, onde i tribunali militari avrebbero potuto "essere istituiti solo in tempo di guerra" (mentre in ogni altra circostanza si sarebbe reso necessario espandere la giurisdizione penale comune). Ma il progetto é stato in questa parte superato irrevocabilmente - salvo il ricorso ad una revisione costituzionale - nell'atto in cui l'Assemblea Costituente ha approvato l'art. 103 terzo comma della Costituzione ("I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilità dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate"), nonché la VI disposizione transitoria ("Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni... dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111"). Pur avvertendo che quest'ultima previsione costituzionale é rimasta inadempiuta, che l'adeguamento della giurisdizione militare ai fondamentali principi informatori della giurisdizione comune tarda da oltre un trentennio, e che questa inerzia del legislatore ha fornito lo spunto ai promotori dei referendum sui regi decreti n. 303 e n. 1022 del 1941, la Corte é tenuta egualmente a dichiarare inammissibile la richiesta referendaria avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare.
la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 intitolata Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico risulta ammissibile tale iniziativa ha per oggetto un particolare complesso di misure legislative eccezionali, se non addirittura provvisorie , che il Parlamento ha disposto nel comune intento di fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalità politica e