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Sentenza 16, Prove d'esame di Diritto Costituzionale

sentenza - sentenza

Tipologia: Prove d'esame

2014/2015

Caricato il 10/02/2015

nicole17
nicole17 🇮🇹

4.5

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2 documenti

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Sentenza 16/1978 (sentenza Paladin)
La sentenza della corte costituzionale riguarda il giudizio di ammissibilità su 8 richieste di
referendum abrogativo.
Precedentemente nel 1977 con un’ordinanza l’ufficio centrale per il referendum , costituito presso
la corte di cassazione, ha dichiarato legittime queste 8 richieste di referendum popolare abrogativo
Le otto richieste riguardano:
-l’articolo 1 del codice penale militare di pace di guerra (inammissibile)
-ordinamento giudiziario militare (inammissibile)
-contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (ammissibile)
-articolo 1 della legge numero 810 del 1929 sull’esecuzione del trattato, dei quattro allegati
annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa sede e l’Italia (inammissibile)
-disposizioni sui manicomi e sugli alienati (ammesso)
-97 articoli del codice penale (inammissibile)
-legge152 sulle disposizioni a tutela dell’ordinamento pubblico (ammesso)
-12 articoli della legge del 1962 sulle norme sui procedimenti e giudizi d’accusa (ammesso)
La corte costituzionale dopo aver riaffermato la propria competenza a dichiarare l’ammissibilità o
meno di referendum riguardanti le materie di cui all’art 75.2 ha precisato che esistono anche altre
categorie di leggi all’interno dell’ordinamento costituzionale oltre a quelle indicate
nell’articolo 75,non assoggettabili ad abrogazione per referendum, in quanto l’elencazione
contenuta nell’articolo non sarebbe affatto tassativa
n.b.nell’articolo 75.2 esclude espressamente dalla votazione popolare: le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
In tutti questi casi l’ufficio centrale per i referendum ha verificato che il numero delle firme valide
prese in esame superava il minimo di 500.000,fissato dall’articolo 75.1 Cost. e ha constatato che le
richieste erano state regolarmente presentate e concernevano elenchi od atti normativi aventi forza
di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative nè sentenze di
annullamento della corte costituzionale
Sono quindi dichiarate inammissibili le richieste referendarie:
-carenti del requisito dell’omogeneità ,cioè, sono inammissibili le richieste formulate in modo
tale che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande
eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica
dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali
l'istituto del referendum abrogativo é stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina
manifestazione della sovranità popolare.
Il quesito deve essere omogeneo e univoco in modo da garantire che la preferenza dell’elettore
venga espressa in modo chiaro e consapevole (con un sì o con un no) il quesito deve essere chiaro,
coerente e intellegibile
-le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie,
ma tendano ad abrogare - del tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale,
le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di
una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi
ordinarie successive).
- aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente
vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne
risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi
costituzionali).
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Sentenza 16/1978 (sentenza Paladin) La sentenza della corte costituzionale riguarda il giudizio di ammissibilità su 8 richieste di referendum abrogativo. Precedentemente nel 1977 con un’ordinanza l’ufficio centrale per il referendum , costituito presso la corte di cassazione, ha dichiarato legittime queste 8 richieste di referendum popolare abrogativo

Le otto richieste riguardano: -l’articolo 1 del codice penale militare di pace di guerra (inammissibile) -ordinamento giudiziario militare (inammissibile) -contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (ammissibile) -articolo 1 della legge numero 810 del 1929 sull’esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa sede e l’Italia (inammissibile) -disposizioni sui manicomi e sugli alienati (ammesso) -97 articoli del codice penale (inammissibile) -legge152 sulle disposizioni a tutela dell’ordinamento pubblico (ammesso) -12 articoli della legge del 1962 sulle norme sui procedimenti e giudizi d’accusa (ammesso)

La corte costituzionale dopo aver riaffermato la propria competenza a dichiarare l’ammissibilità o meno di referendum riguardanti le materie di cui all’art 75.2 ha precisato che esistono anche altre categorie di leggi all’interno dell’ordinamento costituzionale oltre a quelle indicate nell’articolo 75 ,non assoggettabili ad abrogazione per referendum, in quanto l’elencazione contenuta nell’articolo non sarebbe affatto tassativa

n.b.nell’articolo 75.2 esclude espressamente dalla votazione popolare: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

In tutti questi casi l’ufficio centrale per i referendum ha verificato che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 500.000,fissato dall’articolo 75.1 Cost. e ha constatato che le richieste erano state regolarmente presentate e concernevano elenchi od atti normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative nè sentenze di annullamento della corte costituzionale

Sono quindi dichiarate inammissibili le richieste referendarie:

  • carenti del requisito dell’omogeneità ,cioè, sono inammissibili le richieste formulate in modo tale che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo é stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. Il quesito deve essere omogeneo e univoco in modo da garantire che la preferenza dell’elettore venga espressa in modo chiaro e consapevole (con un sì o con un no) il quesito deve essere chiaro, coerente e intellegibile
  • le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie , ma tendano ad abrogare - del tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).
  • aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato , il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali).
  • valgono infine le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 cpv ., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione ma anche le disposizioni connesse all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa.(legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio)

La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art 1 della legge numero 810 , in quanto l’articolo integra l’art 7.2 cost.,il quale non può essere soggetto a referendum Inoltre l’articolo 1 è destinato ad assicurare l’esecuzione dei patti lateranensi assolvendo anche ad una funzione esecutiva di accordi internazionali, quali il trattato e il concordato, quindi la richiesta di referendum dovrebbe essere respinta, proprio come l’articolo 75. esclude l’abrogazione popolare delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali L’incostanza l’articolo 7.2 cost fornisce una copertura costituzionale ai patti lateranensi e l’articolo 1 della legge numero 810 fornisce una piena ed intera esecuzione di essi.

Inoltre si ricorda che non possono essere referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali

La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione di 97 articoli del codice penale perché il quesito deve essere unitario e in questo caso non può esserlo in quanto vi è un radicale disomogeneità delle disposizioni da sottoporre al voto popolare Analoghe considerazioni valgono l’articolo 1 del codice penale militare di pace di guerra

La corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’ ordinamento giudiziario militare il senso che obiettivamente assume la richiesta di cui si discute consiste nella volontà di togliere di mezzo, attraverso la congiunta abrogazione del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare, la totalità degli organi della giustizia militare di pace; per ritornare ai concetti ispiratori dell'art. 95 ultimo comma del progetto di Costituzione, elaborato dalla Commissione dei 75, onde i tribunali militari avrebbero potuto "essere istituiti solo in tempo di guerra" (mentre in ogni altra circostanza si sarebbe reso necessario espandere la giurisdizione penale comune). Ma il progetto é stato in questa parte superato irrevocabilmente - salvo il ricorso ad una revisione costituzionale - nell'atto in cui l'Assemblea Costituente ha approvato l'art. 103 terzo comma della Costituzione ("I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilità dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate"), nonché la VI disposizione transitoria ("Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni... dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111"). Pur avvertendo che quest'ultima previsione costituzionale é rimasta inadempiuta, che l'adeguamento della giurisdizione militare ai fondamentali principi informatori della giurisdizione comune tarda da oltre un trentennio, e che questa inerzia del legislatore ha fornito lo spunto ai promotori dei referendum sui regi decreti n. 303 e n. 1022 del 1941, la Corte é tenuta egualmente a dichiarare inammissibile la richiesta referendaria avente per oggetto l'ordinamento giudiziario militare.

la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975 intitolata Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico risulta ammissibile tale iniziativa ha per oggetto un particolare complesso di misure legislative eccezionali, se non addirittura provvisorie , che il Parlamento ha disposto nel comune intento di fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalità politica e