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Sentenza Koebler 2003: Disputa indennità anzianità professore austriaco, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Questa sentenza riguarda una disputa tra un professore austriaco, koebler, e la repubblica austriaca riguardo all'accesso all'indennità speciale per anzianità di servizio. Koebler aveva svolto 15 anni di servizio come professore universitario in austria e in altri stati ue, ma riteneva che una legge austriaca violasse la libertà di circolazione dei lavoratori ue creando una disparità di trattamento. Dopo aver perso la causa in primo e secondo grado, koebler fece ricorso alla corte di giustizia europea (cgue) per ottenere un risarcimento del danno. La cgue stabilì che il danno era causato da una violazione dei principi ue, della norma attributiva di diritti al singolo e da una violazione grave e manifesta, ma non sussisteva la responsabilità dello stato per la violazione. Anche della responsabilità del giudice per la violazione di diritto ue.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/03/2022

tommasodeliro
tommasodeliro 🇮🇹

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SENTENZA "KOEBLER" DEL 30/09/2003
Una legge della Repubblica Austriaca prevedeva un addendum allo stipendio ai Professori
Universitari Austriaci che:
- avessero svolto per 15 anni minimo i Professori Universitari di ruolo presso Università
Austriache
- avessero maturato 4 anni di indennità di anzianità di servizio
Il Prof. Koebler aveva svolto i 15 anni di servizio, ma non solo in Austria, anche in altre
Università di Stati UE e riteneva che la legge austriaca di cui sopra violasse indirettamente il
d. UE, nella fattispecie della libertà di circolazione dei lavoratori, creando una ingiustificata
disparità di trattamento tra Prof. Universitari. Allora Koebler, intentò una causa presso le
Autorità Amministrative Austriache che gli diederò torto. Perse la causa anche in primo ed
in secondo grado. Il giudice di ultimo grado ha un dubbio concreto sulla questione e solleva
questione pregiudiziale alla CGUE. La CGUE gli suggerisce di rifarsi ad un suo precedente
(Sent. Schening) ed il giudice austriaco di ultimo grado ritira il quesito pregiudiziale;
interpreta la Sent. Schening e rigetta il ricorso di Koebler.
Allora, il Prof. Koebler fa causa alla Repubblica Austriaca, presso il giudice nazionale per
ottenere un risarcimento del danno, derivante dalla sentenza resa dal giudice di ultimo grado
che gli nega l'addendum allo stipendio. Il giudice nazionale però si ritrova spiazzato perché
il presunto danno non era stato prodotto dal legislatore ma dallo Stato-giudice e, nello
specifico, dal giudice di ultimo grado; quindi, sospende il giudizio e solleva 5 questioni
pregiudiziali (2 di carattere generale e 3 di carattere concreto) alla CGUE.
La prima e la seconda questione pregiudiziale sono concatenate tra di loro. Con la prima, il
giudice chiede alla CGUE se sia ammissibile in astratto la questione relativa al
comportamento del giudice e non del legislatore (citando dei precedenti)? E, nel caso in cui
la risposta alla prima questione sia affermativa, il secondo quesito chiede se tale previsione
debba anche essere rivolta per il giudice di ultimo grado?
Su questi primi due requisiti, la CGUE dice che è ammissibile la responsabilità per condotta
del giudice perché il giudice è organo dello Stato. Ciò che conta è che ci sia una violazione
da parte di qualsiasi organo dello Stato (indipendentemente dal fatto che esso sia legislativo,
esecutivo o giudiziario) e, proprio perché è un giudice di ultimo grado (le cui sentenze non
sono impugnabili) e quindi l'unico modo per dare soddisfazione al singolo è il risarcimento
del danno, è ammessa la responsabilità per il comportamento dello Stato-giudice. In
considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai
singoli derivano dalle norme di d. UE, la piena efficacia di queste verrebbe rimessa in
discussione e a relativa tutela dei diritti sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli
possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una
violazione del d. UE imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo
grado di uno Stato membro.
Inoltre, la CGUE dice che il danno c'è se sono violati:
- principi dell'UE
- norma attributiva di diritti al singolo
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SENTENZA "KOEBLER" DEL 30/09/

Una legge della Repubblica Austriaca prevedeva un addendum allo stipendio ai Professori Universitari Austriaci che:

  • avessero svolto per 15 anni minimo i Professori Universitari di ruolo presso Università Austriache
  • avessero maturato 4 anni di indennità di anzianità di servizio Il Prof. Koebler aveva svolto i 15 anni di servizio, ma non solo in Austria, anche in altre Università di Stati UE e riteneva che la legge austriaca di cui sopra violasse indirettamente il d. UE, nella fattispecie della libertà di circolazione dei lavoratori, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra Prof. Universitari. Allora Koebler, intentò una causa presso le Autorità Amministrative Austriache che gli diederò torto. Perse la causa anche in primo ed in secondo grado. Il giudice di ultimo grado ha un dubbio concreto sulla questione e solleva questione pregiudiziale alla CGUE. La CGUE gli suggerisce di rifarsi ad un suo precedente (Sent. Schening) ed il giudice austriaco di ultimo grado ritira il quesito pregiudiziale; interpreta la Sent. Schening e rigetta il ricorso di Koebler. Allora, il Prof. Koebler fa causa alla Repubblica Austriaca, presso il giudice nazionale per ottenere un risarcimento del danno, derivante dalla sentenza resa dal giudice di ultimo grado che gli nega l'addendum allo stipendio. Il giudice nazionale però si ritrova spiazzato perché il presunto danno non era stato prodotto dal legislatore ma dallo Stato-giudice e, nello specifico, dal giudice di ultimo grado; quindi, sospende il giudizio e solleva 5 questioni pregiudiziali (2 di carattere generale e 3 di carattere concreto) alla CGUE. La prima e la seconda questione pregiudiziale sono concatenate tra di loro. Con la prima, il giudice chiede alla CGUE se sia ammissibile in astratto la questione relativa al comportamento del giudice e non del legislatore (citando dei precedenti)? E, nel caso in cui la risposta alla prima questione sia affermativa, il secondo quesito chiede se tale previsione debba anche essere rivolta per il giudice di ultimo grado? Su questi primi due requisiti, la CGUE dice che è ammissibile la responsabilità per condotta del giudice perché il giudice è organo dello Stato. Ciò che conta è che ci sia una violazione da parte di qualsiasi organo dello Stato (indipendentemente dal fatto che esso sia legislativo, esecutivo o giudiziario) e, proprio perché è un giudice di ultimo grado (le cui sentenze non sono impugnabili) e quindi l'unico modo per dare soddisfazione al singolo è il risarcimento del danno, è ammessa la responsabilità per il comportamento dello Stato-giudice. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme di d. UE, la piena efficacia di queste verrebbe rimessa in discussione e a relativa tutela dei diritti sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del d. UE imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro. Inoltre, la CGUE dice che il danno c'è se sono violati:
  • principi dell'UE
  • norma attributiva di diritti al singolo
  • violazione grave e manifesta (grado di chiarezza e di precisione della norma, carattere intenzionale della violazione, scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, mancato rinvio pregiudiziale laddove obbligatorio ex art. 234 par. 3 CE, precedente della Corte ignorato manifestamente)
  • nesso di causalità tra violazione e danno. Lo Stato risponde nella sua unitarietà, anche per il comportamento dei suoi giudici, indi per quelli di ultimo grado. Tuttavia, affinché il giudice, anche di ultimo grado, risponda dei danni si devono verificare le violazioni summenzionati. Il terzo quesito chiede se l'opinione per la quale l'indennità speciale per anzianità di servizio consiste in una sorta di premio di fedeltà sia compatibile con il divieto di discriminzione indiretta e con la pertinente giurisprudenza costante pronunciata dalla CGUE. La CGUE afferma che questa norma austriaca può ostacolare la libera circolazione dei lavoratori sia in uscita (pone un ostacolo ai Professori austriaci di andare via) sia in entrata (i Professori stranieri dovrebbero stare minimo 15 anni per accedere a questo beneficio e non conterebbero, per l'accesso a questo beneficio, gli anni di servizio prestati in università europee diverse da quelle austriache); dice anche che viola il diritto alla parità di trattamento. Su queste considerazioni non incide la circostanza, fatta valere dalla Repubblica d'Austria, secondo cui la retribuzione dei professori universitari migranti sarebbe spesso più vantaggiosa di quelli austriaci (data una possibilità di legge di concedere loro una retribuzione di base più elevata al fine di incentivare l'assunzione di prof. Universitari stranieri). Con il quarto ed il quinto quesito il giudice chiede alla CGUE di accertare se, nella fattispecie posta alla sua attenzione, sussista la responsabilità dello Stato membro a causa di una violazione del d. UE, dalla sentenza del giudice di ultimo grado che nega il diritto a Koebler. La CGUE, richiamando il principio di autonomia procedurale degli Stati membri (ovverosia, quel principio secondo il quale gli Stati utilizzano propri strumenti e norme processuali per garantire l'applicazione delle norme sostanziali del d. UE), afferma che la sussiste la violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio UE; afferma inoltre che quelle norme sono attributive di diritto al singolo e che creano un danno economico al Prof. Koebler, MA che la violazione NON è grave e manifesta. Nell'affermare ciò, la CGUE ripercorre il percorso seguito dal giudice di ultimo grado austriaco, il quale aveva sollevato questione pregiudiziale, ma l'aveva successivamente ritirata perché la stessa CGUE gli ha suggerito di rifarsi alla Sent. Schening; tuttavia, il modo in cui è stata interpretata, da parte del giudice di ultimo grado austriaco, la Sent. Schening era sbagliato. Ma questo errore era scusabile secondo la CGUE perché il problema interpretativo era difficile da risolvere e la giurisprudenza precedente non era consolidata e comunque lasciava adito ad un ragionevole dubbio, e quindi la sentenza del giudice di ultimo grado austriaco, anche se violava il diritto di Koebler, non dava luogo a responsabilità dello Stato per assenza del carattere manifesto della violazione. Di conseguenza, il Prof. Koebler non ha diritto al risarcimento del danno.