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diritto civile... separazione e divorzio...
Tipologia: Appunti
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Quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, disciplina la separazione che comporta l’attenuazione di determinati obblighi derivanti dal vincolo. Quando il conflitto appare insanabile e la comunione di vita viene meno, l’art 149 c.c. regola lo scioglimento del matrimonio. Il divorzio venne introdotto nell’ordinamento con legge 898\1970 modificata poi nel 1987. la separazione rappresentava l’univo rimedio al conflitto coniugale, consentiva ai coniugi di non coabitare ed aveva carattere temporaneo, i suoi effetti potevano cessare in qualsiasi momento. Il protrarsi della vita separata per oltre 3 anni legittima ogni coniuge ad agire per lo scioglimento del matrimonio. La separazione è l’anticamera del divorzio. La separazione LEGALE può essere GIUDIZIALE o CONSENSUALE , a seconda che trovi la sua fonte in una sentenza emessa al temine di un giudizio, o nel consenso dei coniugi. In caso di separazione giudiziale, il giudice, se richiesto, può emettere dichiarazione di addebito. Nelgi anni recenti si è così sviluppato un forte interesse per le procedure di mediazione familiare, che hanno lo scopo di consentire una gestione non litigiosa dei problemi conseguenti al venir meno della comunione tra i coniugi, con particolare riferimento all’affidamento dei figli. Si tratta quindi di convincere i contendenti a rinunciare ad affrontarsi l’un l’altro in cerca di una vittoria giudiziale in termini patrimoniali o personali, la mediazione è nata per offrire un’alternativa alla lotta per la vittoria. A livello internazionale si fa riferimento alla Convenzione europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 1996, ratificata con legge del 2003. L’attuale normativa riconosce al giudice la possibilità, quando ne sorga la necessità, di farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione, o in generale da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere personalmente. L’art4 della l n. 285
prevede l’intenzione di riqualificare le strutture a sostegno della famiglia, come i consultori familiari, recuperandoli al ruolo primario di servizio sociale e psicologico a sostegno della famiglia e dei minori in generale. La SEPARAZIONE CONSENSUALE presuppone l’accordo dei coniugi di vivere separati e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli. Il codice stabilisce che il diritto di chiedere l’omologazione della separazione spetta solo ai coniugi; è un diritto personalissimo, irrinunciabile e indisponibile, vengono considerate nulle tutte le eventuali pattuizioni preventive sul tipo di separazione. L’art 158 c.c. stabilisce che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del tribunale, il giudice infatti esercita un controllo di legalità sigli accordi dei coniugi, ed ha il potere di rifiutare l’omologazione quando le decisioni in ordine all’affidamento ed al mantenimento dei figli siano in contrasto con l’interese di costoro. L’omologazione può essere negata quando le decisioni relative ai coniugi siano lesive di principi fondamentali, quali il buon costime o l’ordine publico. Il tribunale non può integrare o modificare l’accordo dei coniugi. La dottrina estende il controllo giudiziale al contenuto dei singoli aspetti dell’accordo concernenti i rapporti tra i coniugi, per vedere se hanno disposto di diritti indisponibili. È quindi un controllo di legittimità, il giudice non potrà suggerire le modifiche opportune, può solo rifiutare l’omologazione indicando i motivi del rifiuto. La separazione consensuale concilia l’autonomia dei coniugi con l’esigenza di controllo pubblico a tutela dell’interesse preminente dei figli o al fine di evitare approfittamenti in danno al coniuge debole. L’accordo si separazione non può essere impugnato per simulazione, la giurisprudenza ritiene assimilabile l’azione di annullamento dell’accordo di separazione. Se si riconosce all’omologazione efficacia costitutiva, considerando l’accordo un mero presupposto, si riterrà revocabile il consenco fino all’omologazione stessa. La separazione x il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. In questo ambito si prescrivono:
Va negata l’applicabilità della disciplina contrattuale al contenuto necessario o tipico dell’accordo; parte vece per le clausole che eventualmente disciplinano l’assetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi. L’accordo di separazione unitariamente inteso finisce col diventare una sorta di contenitore composto di negozi autonomi ma tra loro collegato dalla circostanza putamente formale di essere inseriti in un unico verbale. In caso di trasferimenti immobiliari ci sono problemi interpretativi sal punto di vista dell’ammissibilità, della giustificazione causale e dell’opponibilità. È un negozio atipico che ersegue un interesse meritevole di tutela. Essi possono trovare la loro giustificazione in una causa familiare atipica. L’accordo ha natura di atto pubblico e costituisce pertanto titolo idoneo per la trascrizione. Sono accordi non omologati le pattuizioni precedenti o successive alla separazione senza il controllo del giudice. La dottrina ammette una piena autonomia dei coniugi nella stipulazione di accordi non sottoposto all’omologazione. Anche le obbligazioni relative all’obbligo di mantenimento alla prole sono inefficaci in mancanza di omologazione. Quando gli accordi possono essere:
LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE : nel precedente sistema tutto era basato sulla colpa e il diritto di chiederla era attribuito ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge. Se nn c’era la colpa non c’era la pronuncia. Solo il coniuge incolpevole poteva domandare la separazione. In sede di riforma il legislatore eliminò le ipotesi tassative e lo stesso elemento della colpa. Oggi la separazione giudiziale po’ essere chiesta quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. I fatti possono anke essere indipendenti dalla volontà delle parti. Si è passati dunque a una concezione fondata sul venir meno el principio dell’accordo. Venuto meno l’affectio coniugalis, può ottenersi una pronuncia di separazione. È consentita la domanda anche da parte dello stesso coniuge che abbia posto in essere i fatti causa dell’intollerabilità. Il presupposto per la separazione giudiziale restano comunque i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza. La norma non richiede più il verificarsi di fatti tipici volontariamente posti in essere, né necessariamente individua la giusta causa di separazione nella violazione imputabile di doveri nascenti dal matrimonio. Essa riguarda situazioni di oggettiva difficoltà di convivenza. Altro presupposto sono i fatti tali da arrecare danno all’educazione della prole. In questo ambito non si registrano pronunce. Il comportamento colpevole del coniuge acquista rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito. L’art. 151 c.c. stabilisce ce il giudice dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei 2 coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento. In quanto conseguenza della violazione dei doveri, la pronuncia di addebito conserva la funzione sanzionatoria che in passato era assegnata alla colpa. Non è sufficiente il verificarsi di una condotta che violi i dovei matrimoniali è necessario l’accertamento della colpevolezza del coniuge e il nesso causale, non ogni violazione dei doveri matrimoniali sarà rilevante, ma solo quella che determina l’intollerabilità della convivenza. La violazione del reciproco dovere di fedeltà non legittima la pronuncia di una separazione con addebito a carico del coniuge adultero, che potrà aversi solo se l’infedeltà abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice deve controllare l’oggettivo verificarsi di tali conseguenze tenuto conto delle modalità di frequenza dei fatti, del tipo di ambiente e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Secondo i
Sono causa di scioglimento le condanne: a) all’ergastolo o a una pena superiore a quindici anni b) a qualsiasi pena detentiva per i delitti come:
Gli effetti giuridici della separazione si qualificano nel mantenimento e nella somministrazione degli alimenti. La pronuncia di separazione personale dei coniugi non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, ma comporta la persistenza dei doveri di solidarietà economica derivante dal matrimonio. L’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia altro non è che il riflesso del dovere di collaborazione e di assistenza morale e materiale. Venuto meno il dovere di collaborare nell’interesse della famiglia, il dovere di contribuzione si trasforma, nei confronti del coniuge economicamente + debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento. L’art 156cc dice che il coniuge a cui non si addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Le condizioni alle quali è subordinato il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono nella sussistenza di una disparità economica fra i coniugi. Il difetto di redditi non va inteso come stto di bisogno, ma come una mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il mantenimento quindi si basa sul reddito potenziale e non su quello effettivamente goduto durante il matrimonio. Nella base di calcolo del reddito rientrano tutti i beni posseduti suscettibili di valutazione economica. Vanno altresì valutati anche i profili non economici come l’età, la salute e l’attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento. L’obbligo di mantenimento sussiste non solo quando il coniuge ha redditi adeguati, ma anche nell’ipotesi in cui possa procurarseli. L’attitudine al lavoro assume rilievo solo qualora venga riscontrata in termini non meramente astratti ed ipotetici, tenuto conto di ogni fattore soggettivo e oggettivo. Sempre a valutazione rientrano le elargizioni non meramente saltuarie, ma continuative e protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio. Concorrono quindi a formare il reddito e vanno valutate ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e conserva, ma solo qualora versi in stato di bisogno, quello agli alimenti.
La RICONCILIAZIONE è l’accordo tra i coniugi diretto a impedire o a far cessare il sorgere dello stato di separazione. Art 154: riconciliazione inpenenza del processo di separazione coniugale Art 157: riconciliazione successiva all’emanazione della sentenza di separazione giudiziale o all’omologazione di quella consensuale. Gli effetti della separazione possono essere fatti cessare con un’espressa dichiarazione dei coniugi che può essere orale o scritta, per scrittura privata o atto pubblico. Se la causa è in corso la dichiarazione va inserita nel verbale sottoscritto dal presidente del tribunale. Il presupposto essenziale è l’intenzione di porre fine allo stato di separazione ristabilendo la comunione materiale e spirituale. Non è + necessario il requisito della coabitazione sostituito da un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze mentre è discusso l’effetto dell’instaurazione di una convivenza more uxorio. I criteri per la determinazione dell’assegno possono condurre a una riduzione dell’assegno se non all’azzeramento. Le ragioni della decisione si risolvono nelle cause che hanno portato allo scioglimento del vincolo coniugale e dunque nelle eventuali responsabilità a carico dell’uno o dell’altro coniuge. L’indagine riguarda l’inero periodo della vita coniugale. Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il diritto all’assegno. L’assegno va riconosciuto al coniuge che non dispone di mezzi adeguati a prescindere da valutazzioni del suo comportamento durante il matrimonio e dpo la separazione. Detti comportamenti vengono in rilievo solo x diminuire l’ammontare dell’assegno. Quanto alle condizioni dei coniugi si gurdano alle condizioni sociali e di salute, l’età, le consuetudini e il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale. Tra le condizioni personali rileva anche la convivenza more uxorio, nonché i contributi derivanti dalla famiglia d’origine. Il criterio del contributo personale ed economico rileva sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell’altro coniuge, alla casa e ai figli, ma anche al lavoro domestico, la considerazione del reddito dei coniugi postula una valutazione in merito ai redditi di entrambi i coniugi, comprensivi dei redditi veri e propri e delle sostanze, cioè dei cespiti patrimoniali. L’ultimo criterio è quello della durata dei matrimoni. Assume il valore di parametro fondamentale, di filtro attraverso cui devono essere esaminati e considerati tutti gli altri criteri. Nel caso di rapporti di breve durata le decisioni tese a ridurre o a eliminare l’assegno, che apparirebbero del tutto inique in presenza della rottura di un matrimonio di lunga durata. I provvedimenti di natura economica adottati dal giudice sono sempre soggetti ad eventuali revisioni in considerazione del sopravvenire di nuove circostanze di fatto che incidano significativamente sull’equilibrio dei rapporti tra i coniugi. L’assegno può incrementare x nuove esigenze, può venire ridotto o può venire meno in considerazione dei miglioramenti della situazione economica del beneficiario o deterioramento delle condizioni patrimoniali dell’onorato. L’organo competente per il procediment di revisione dell’assegno è il tribunale. Il procedimento ha inizio su domanda di parte; c’è altresì l’onere di dimostrare il ricorrere delle sopravvenute circostanze di fatto. questo onere grava sulla parte che aspira alla revisione. La riforma dell’87 introduce l’obbligo per il tribunale di disporre un criterio di adeguamento automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. L’adeguamento viene escluso con decisione motivata. Gli indici di svalutazione non sono l’unico criterio, viene altresì valutata anche la rendita dell’omerato. Se il tribunale, nel determinare l’assegno, omette di stabilire il criterio di adeguamento, la parte danneggiata può chiedere la correzione della sentenza. La liquidazione dell’assegno può avvenire per:
Gli ACCORDI preventivi diretti a regolare l’assetto dei futuri rapporti patrimoniali nell’eventualità del divorzio in italia non sono ammessi. La cassazione ritiene che sia sottratta alla piena disponibilità delle parti la definizione del diritto al trattamento economico del divorzio. La dottrina maggioritaria non concorda cn la giurisprudenza e osserva che gli accordi preventivi non possono essere illecito. Un eventuale accordo ha solo lo scopo di abbreviare il procedimento. Si
fa leva sul fatto che non si può parlare di commercio di status che avverrebbe nel caso in cui si firmi un impegno a non divorziare. In presenza delle circostanze di legge al momento della proposta di divorzio il coniuge debole avrebbe comunque diritto all’assegno indipendentemente da ogni rinuncia preventiva. I patti in vista dell’annullamento del matrimonio sono ritenuti validi dalla cassazione in quanto correlati a un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie volto a accertare l’esistenza id una causa di invalidità, fori dal potere negoziale di disposizione dello status. La possibilità di stipulare accordi di questo tipo è valorizzata negli ordinamenti di common law.
La pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio determina il venir meno dello status di coniuge e conseguentemente la perdita dei diritti successori ad esso inerenti. In caso di morte dell’ex coniuge. Il tribunale può riconoscere all’altro, se versa in satato di bisogno, un assegno periodico a carico dell’eredità. L’assegno è rilasciato tenendo conto dell’entità del bisogno, della pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero delgi eredi e delle loro condizioni economiche. Secondo l’opinione della dottrina si tratta di un diritto successorio attribuito tramite legato ex lege. L’assegno ha natura assistenziale, esso si estingue quando il beneficiario contrae nuovo matrimonio. L’assegno non spetta nel caso in cui ci sia stata corresponsione una tantum. L’affidamento della prole è disciplinato da 2 disposizioni:
Il giudice della separazione può subordinare il diritto di visita del genitore non affidatario al consenso del minore o sopprimere tale diritto in ragione del categorico rifiuto del minore di incontrarsi col genitore. Le limitazioni all’affidamento sono giustificate da gravi motivi, legati per lo più a pregressi comportamenti pregiudizievoli al benessere psicofisico del minore. Il riferimento è al caso del genitore tossicodipendente o violento. Il giudice deve determinare il contributo del genitore non affidatario alle spese di mantenimento. istruzione ed educazione della prole. La capacità economica del genitore obbligato deve essere valutata con riferimento al suo patrimonio complessivo. Si tratta in genere di un assegno periodico. L’obbligo di mantenimento non cessa quando il figlio abbia raggiunto i 18 anni, ma continua fino a quando questi non abbia conseguito un grado di autonomia tale da consentirgli di provvedere, senza il contributo dei genitori, al soddisfacimento dlle proprie necessità. In assenza di una richiesta del figlio maggiorenne di percepire direttamente l’assegno, perduri in capo al genitore già affidatario il diritto iure proprio a pretenderlo. Il mantenimento può avvenire anche con un’attribuzione una tantum di beni mobili o immobili. L’adempimento può avvenire anche una tantum con beni mobili o immobili. L’obbligazione di mantenimento è quindi un’obbligazione di risultato. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento die figli. La revisione presuppone un mutamento delle circostanze in base alle quali i provvedimenti sono stati emessi.
Il potere del giudice di disporre l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è previsto dall’art 155 e dall’ art 6 della l 898\1970. la previsione contenuta nell’art 155 attribuisce al giudice della separazione il potere di assegnare l’abitaizone familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, anche se lo stesso non è titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile. Il fondamento nell’interesse della prole. Ai fini dell’assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge economicamente più debole. I criteri sono gli stessi della determinazione dell’assegno di divorzio. La cassazione esclude che la casa familiare possa avere una diversa funzione da quella di tutelare l’interesse dei figli a continuare a vivere nell’abitazione domestica. Non mancano anche di recente decisioni in senso contrario. La casa comprende nn solo l’immobile, ma anche l’insieme dei beni mobili e suppellettili necessari al soddisfacimento dei bisogni quotidiani della comunità familiare. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per 9 anni dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo 9 anni se il titolo è stato in precedenza trascritto.
La FAMIGLIA RICOMPOSTA o RICOSTITUITA : convivenza di una coppia nella quale almeno uno dei partner sia divorziato, ed i figli dell’uno e dell’altro coniuge o pertner. Il fenomeno è diffuso ma ignorato dall’ordinamento. I giornalisti hanno coniato la parola famigliastra, i sociologi parlano di genitore sociale. In inglese STEP FAMILY. In caso di divorzio si verifica la coesistenza del genitore biologico e di quello sociale, il che accentua i potenziali conflitti tra gli interessi. L’ordinamento disciplina una particolare forma di adozione pronunciata dal tribunale riguardo al figlio del coniuge. Lo step parent può a certe condizioni, adottare il figlio del proprio coniuge. I partner devono però essere spostati altrimenti l’adozione nn è possibile. In questo caso il genitore biologico deve cmq dare il suo consenso. Per questo lo strumento è considerato inadeguato. Con appositi accordi interni si può stabilire un obbligo di mantenimento del figlio a carico dello step parent oppure riconoscere la facoltà di esercitare poteri educativi nei suoi riguardi. Se si pensa ai profili successori, una convivenza che dura da molti anni e poi si interrompe per la morte del genitore sociale non fa sorgere diritti successori in favore dello step child. L’unica
possibilità è il ricorso al testamento. In caso di rottura del secondo matrimonio o di morte del genitore biologico afidatario, si pone il problema dell’affidamento del minore che abbia un rapporto psicologico e sociale significativo con lo step parent; ci si domanda se possa disporsi l’affidamento in favore dello step parent. Negli USA la tendenza di fondo è quella di valorizzare gli accordi tra i conviventi. In alcuni stati vengono stabiliti obblighi legali veri e propri di mantenimento da parte del genitore sociale. In Inghilterra il giudice ha il potere di emettere ordinanze con le quali attribuisce poteri al genitore sociale. In olanda è previsto un obbligo di mantenimento a carico del genitore sociale. Nel codice svizzero il nuovo coniuge è tenuto ad assistere l’altro in maniera appropriata, nell’esercizio della potestà genitoriale verso il figlio dell’altro. Il coniuge può rappresentare l’altro quando le circostanze lo richiedono. Il genitore sociale è visto come un assistente. Si tratta di una disciplina prudente e idonea a risolvere i problemi concreti della step family.