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Separazione e Divorzio: Diritto di Famiglia in Italia, Appunti di Diritto Privato

Separazione e divorzio, differenze; separazione consensuale e separazione giudiziale, separazione di fatto, effetti della separazione, divorzio e assegno divorzile.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 14/06/2022

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SEPARAZIONE E DIVORZIO
La separazione sospende gli effetti del matrimonio; i diritti e doveri che infatti derivano da questo non sono
più attuali al momento della separazione, ma gli effetti possono riprendere vigore quando la separazione è
conclusa (la separazione infatti si può concludere con la riappacificazione dei coniugi).
Quando parliamo di separazione è necessario parlare di due differenti tipologie di separazione: la
separazione consensuale (quando sussiste un accordo tra i coniugi, ma comunque vi è un controllo da parte
del giudice di rispondenza dell’accordo negli interessi della famiglia) e la separazione giudiziale (ci si rivolge
al giudice che oltre a dichiarare la separazione, definisce i provvedimenti relativi al rapporto).
Vi è inoltre una sorta di terza tipologia di separazione: la separazione di fatto; si tratta di uno stadio
preliminare (prima di intraprendere le vie legali) in cui non si sospendono quindi i diritti e doveri dei
coniugi, neppure nei confronti dei figli e non coinvolge le autorità.
Vi sono inoltre numerosi effetti della separazione:
- Effetti sul piano personale= sospensione dei doveri di coabitazione, fedeltà, assistenza morale
- Effetti sul piano matrimoniale:
diritto agli alimenti= quando un soggetto non ha sufficienti risorse per provvedere a se stesso
diritto al mantenimento= a favore del coniuge che non ha adeguati redditi propri (solamente però
se a tale soggetto non viene addebitato il motivo della separazione, in tal caso verranno concessi
solo gli alimenti ma non il mantenimento)
- Effetti sui figli= non vi è nessuna sospensione della responsabilità genitoriale
diritto di tutela nell’ambito familiare sussiste
diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i genitori, con i parenti dei
genitori e con gli ascendenti anche nelle situazioni di crisi
Affidamento congiunto= in presenza di figli minori l’affidamento è previsto a entrambi i genitori, anche se si
può dare l’affidamento ad un solo genitore genitore non affidatario ha comunque responsabilità
genitoriale e deve vigilare sull’educazione/istruzione dei figli.
Dal punto di vista economico il giudice assume provvedimenti che tengono conto della capacità dei genitori
a contribuire al mantenimento dei figli tra i criteri sono considerati:
-inclinazioni del figlio
-tenore di vita goduto durante la costanza del matrimonio
Il divorzio estingue ex nunc (in maniera non retroattiva) il rapporto coniugale.
In passato si parlava dell’indissolubilità del matrimonio e difatti a lungo il vincolo coniugale è stato
indissolubile (solamente in casi eccezionali, come la morte di uno dei due coniugi poteva portare allo
scioglimento del vincolo), oggi invece si parla della possibilità di scioglimento del matrimonio anche per
volontà dei coniugi, che si ammette sulla base di due principali presupposti:
1. Presupposto generale = venir meno alla comunione di vita patrimoniale, spirituale e materiale
costituita con il matrimonio
2. Presupposto con carattere oggettivo = il fatto che determina il venir meno di questa comunione
Dunque se prima il divorzio poteva essere chiesto solo se veniva meno la comunione per una serie di cause
previste dalla legge, oggi è sufficiente che le parti abbiano convissuto un periodo di separazione giudiziale
per 12 mesi o un periodo di separazione consensuale per 6 mesi; in ogni caso il presupposto è il mutuo
dissenso dei coniugi. Dunque la disciplina del divorzio si ispira ad un principio di gradualità 8si arriva al
divorzio attraverso un percorso graduale che parte dalla separazione).
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SEPARAZIONE E DIVORZIO

La separazione sospende gli effetti del matrimonio; i diritti e doveri che infatti derivano da questo non sono più attuali al momento della separazione, ma gli effetti possono riprendere vigore quando la separazione è conclusa (la separazione infatti si può concludere con la riappacificazione dei coniugi). Quando parliamo di separazione è necessario parlare di due differenti tipologie di separazione: la separazione consensuale (quando sussiste un accordo tra i coniugi, ma comunque vi è un controllo da parte del giudice di rispondenza dell’accordo negli interessi della famiglia) e la separazione giudiziale (ci si rivolge al giudice che oltre a dichiarare la separazione, definisce i provvedimenti relativi al rapporto). Vi è inoltre una sorta di terza tipologia di separazione: la separazione di fatto; si tratta di uno stadio preliminare (prima di intraprendere le vie legali) in cui non si sospendono quindi i diritti e doveri dei coniugi, neppure nei confronti dei figli e non coinvolge le autorità. Vi sono inoltre numerosi effetti della separazione:

  • Effetti sul piano personale= sospensione dei doveri di coabitazione, fedeltà, assistenza morale
  • Effetti sul piano matrimoniale: diritto agli alimenti= quando un soggetto non ha sufficienti risorse per provvedere a se stesso diritto al mantenimento= a favore del coniuge che non ha adeguati redditi propri (solamente però se a tale soggetto non viene addebitato il motivo della separazione, in tal caso verranno concessi solo gli alimenti ma non il mantenimento)
  • Effetti sui figli= non vi è nessuna sospensione della responsabilità genitoriale diritto di tutela nell’ambito familiare sussiste diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i genitori, con i parenti dei genitori e con gli ascendenti anche nelle situazioni di crisi Affidamento congiunto= in presenza di figli minori l’affidamento è previsto a entrambi i genitori, anche se si può dare l’affidamento ad un solo genitore genitore non affidatario ha comunque responsabilità genitoriale e deve vigilare sull’educazione/istruzione dei figli. Dal punto di vista economico il giudice assume provvedimenti che tengono conto della capacità dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli tra i criteri sono considerati: -inclinazioni del figlio -tenore di vita goduto durante la costanza del matrimonio Il divorzio estingue ex nunc (in maniera non retroattiva) il rapporto coniugale. In passato si parlava dell’indissolubilità del matrimonio e difatti a lungo il vincolo coniugale è stato indissolubile (solamente in casi eccezionali, come la morte di uno dei due coniugi poteva portare allo scioglimento del vincolo), oggi invece si parla della possibilità di scioglimento del matrimonio anche per volontà dei coniugi, che si ammette sulla base di due principali presupposti:
  1. Presupposto generale = venir meno alla comunione di vita patrimoniale, spirituale e materiale costituita con il matrimonio
  2. Presupposto con carattere oggettivo = il fatto che determina il venir meno di questa comunione Dunque se prima il divorzio poteva essere chiesto solo se veniva meno la comunione per una serie di cause previste dalla legge, oggi è sufficiente che le parti abbiano convissuto un periodo di separazione giudiziale per 12 mesi o un periodo di separazione consensuale per 6 mesi; in ogni caso il presupposto è il mutuo dissenso dei coniugi. Dunque la disciplina del divorzio si ispira ad un principio di gradualità 8si arriva al divorzio attraverso un percorso graduale che parte dalla separazione).

ALTRI FATTI e CAUSE OGGETTIVE (che possono portare al divorzio): condanna all’ergastolo, pena detentiva di durata maggiore a 15 anni o legata a reati gravi commessi a danno della famiglia, omessa assistenza famigliare, matrimonio celebrato ma non consumato sul piano del rapporto sessuale, rettificazione del sesso (in questo caso però non vi è lo scioglimento immediato del matrimonio può infatti essere chiesto il divorzio oppure i coniugi possono esprimere volontà di mantenere l’unione e in quel caso il rapporto si trasforma in unione civile). ASSEGNO DIVORZILE Tale assegno viene corrisposto quando il beneficiario non ha i mezzi adeguati, per ragioni oggettive, per il proprio soddisfacimento economico (si tiene conto della condizione dei coniugi, del loro contributo, ad esempio uno dei due coniugi può aver dedicato la vita alla cura dei figli e non aver sviluppato una propria professionalità, della durata del matrimonio..); tale assegno dunque svolge in primo luogo una funzione assistenziale (dovere di assistenza non scompare del tutto in caso di divorzio), ma anche una funzione compensativa/riparatoria.