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Il concetto di sicurezza sociale racchiude gli strumenti e gli istituti di cui si serve lo Stato per garantire ai cittadini la liberazione dal bisogno dal senso lato. la nascita del concetto di sicurezza sociale, la sua evoluzione storica e la distinzione tra previdenza e assistenza. Vengono inoltre descritti gli istituti giuridici di previdenza sociale e il diritto del lavoro. Il documento si conclude con la problematica della distinzione tra lavoro subordinato e autonomo e la necessità di tutele per i lavoratori autonomi in condizioni di bisogno.
Tipologia: Sbobinature
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Sicurezza sociale Racchiude gli strumenti e gli istituti di cui si serve lo Stato per far fronte, per garantire ai cittadini la liberazione dal bisogno dal senso lato. Concetto tradotto dall’inglese, che deriva dalla tradizione anglosassone del “social security”, legislazione degli Stati Uniti “new deal” degli anni 30’, social security act del 1935. Termine sviluppato, definito e teorizzato nel regno unito durante da guerra piano Beveridge in cui il governo britannico ancora in piena seconda guerra mondiale istituisce una commissione con la funzione di definire i principi su cui si sarebbe rifondata l’idea dell’intervento dello stato nell’economia e nel sociale Da qui vi è un piano in cui si teorizza la funzione dello stato che deve garantire sicurezza sociale del cittadino, assicurare la tutela al cittadino “dalla culla alla tomba”, lo Stato si fa carico dei bisogni dei cittadino tutelandolo con prestazioni sociali a seconda della situazione di bisogno in cui si trova. Concezione moderna di stato come “stato sociale” che supera l’idea di stato liberale che ha caratterizzato la storia europea moderna: la nascita degli stati moderni, la rivoluzione francese, fino al secondo dopoguerra lo stato non solo è garante della libertà formale per i cittadini, tutelando i diritti civili e politici, ma lo Stato tutela anche il cittadino che si trova in una condizione di bisogno socialmente rilevante. “ Sicurezza sociale ” concezione nata in questo contesto storico ma anche figlia della tradizione anglosassone, è un termine troviamo in una serie di fonti internazionali che si susseguono dal dopoguerra a oggi che usano questo termine preso dall’inglese
Nell’ambito generale della sicurezza sociale secondo una tradizione secondo la quale vi è una ripartizione di ambiti in cui si concretizza la sicurezza sociale, tradizionalmente la previdenza si distingue da un altro ambito che è riconducibile alla sicurezza sociale Prestazione previdenziale vs prestazione assistenziale Nel nostro ordinamento il concetto generale di sicurezza sociale comprende qualsiasi prestazione di carattere sociale, e nel nostro ordinamento secondo una distinzione tradizionale, all’interno dei principi costitutivi dell’ordinamento, si distingue tra previdenza e assistenza. L’elemento distintivo tra prestazione assistenziale e previdenziale è il destinatario.
Il contratto di lavoro subordinato si applica ai lavoratori che svolgono l’attività in condizione di debolezza, le norme di diritto del lavoro si applicano a questo tipo di contratto. Detto anche lavoro “dipendente” secondo la terminologia sociologica che intende il rapporto di lavoro in cui esiste uno squilibrio, una condizione di debolezza in quanto il lavoratore è soggetto al potere del datore di lavoro.
Il diritto che determina il riconoscimento del lavoro non vuol dire solo che lo stato deve garantire l’occupazione dei cittadini ma vuol dire anche che chi ha un’occupazione non può perderla per arbitrio del datore di lavoro. La costituzione rende necessaria una legislazione che tutela il lavoratore dal licenziamento limitando il datore di lavoro a licenziare senza giusta causa. L’art 4 non rimane astratto ma viene interpretato dalla Corte con ricadute concrete sulla legislazione, deducendo un diritto da un principio. Titolo III, parte dei rapporti economici Norme che riguardano principalmente le tutele da garantire ai lavoratori, i diritti fondamentali dei lavoratori. Art. 35 : funzione della repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, inoltre in questa norma tutela la professionalità e il diritto alla formazione Art. 36 : norma cardine del sistema costituzionale in cui si afferma il diritto alla retribuzione equa, diritto fondamentale quindi non può essere determinato liberamente dal datore di lavoro, articolo che ha ricadute concrete nell’ordinamento. In Italia non esiste un salario minimo previsto dalla legge come invece vige in altri paesi, in Italia non c’è una legge sul minimo salariale, per cui questo articolo afferma che tutti i lavoratori debbano avere un’equa retribuzione e questo principio è stato tradotto in delle tutele specifiche, per i lavoratori subordinati, anche in assenza del salario minimo. L’art. 36 è l’enunciazione di altri diritti fondamentali: la durata massima dell’orario di lavoro, diritto al riposo e alle ferie retribuite. diritto alle ferie declinato dalla legislazione, diritto costituzionale in cui il legislatore si riconosce Art. 37 : parità nel rapporto di lavoro tra uomo e donna, tutela del lavoro dei giovani e del lavoro minorile. Ambito della parità ampiamente sviluppato nel diritto europeo che ha un ruolo crescente nel corso degli anni in materia di diritto del lavoro Art. 38 : parte della previdenza, norma che contiene i principi generali del sistema di protezione sociale in particolare ai commi 1 e 2 nei quali viene enunciata la distinzione tra previdenza e assistenza. Vi è il diritto all’assistenza sociale, al comma 2 si fa riferimento alle prestazioni di tutela per i lavoratori. Art.39 e 40 : diritto del lavoro è caratterizzato dalla ripartizione tra individuale e collettivo, riconoscimento della debolezza contrattuale in quanto al lavoratore subordinato l’ordinamento gli riconosce il diritto fondamentale di organizzarsi attraverso i sindacati per difendere i propri interessi.
Presuppongono come idea a fondamento dello stato sociale la condizione di debolezza contrattuale del lavoratore subordinato tale per cui lo stato riconosce questi strumenti funzionali a organizzarsi collettivamente per tutelare i propri interessi Art.41 : formato recentemente, non è strettamente collegato al diritto ma dice molto sulla concezione di stato sociale e sulla nozione di diritto di lavoro. Principio su cui si fonda la legislazione in materia di diritto di lavoro Al comma 1 si riconosce la libertà di iniziativa economica e al comma 2 si riconosce che l’economia di mercato si fonda sull’iniziativa economica. Ma si pongono dei limiti all’esercizio dell’iniziativa economica: non può svolgersi in contrasto con la sicurezza e la dignità dei lavoratori; viene anche introdotto il vincolo riguardo la salute e l’ambiente che apre ampi scenari. Riguarda il diritto del lavoro il fatto che l’iniziativa economica non possa ledere libertà, sicurezza e dignità di chi lavora; idea di fondo che senza delle norme che tutelano libertà, sicurezza e dignità il libero esercizio dell’iniziativa economica potrebbe produrre effetti contrari a questo in quanto assoggettati a condizioni di potere 03/03/ Con il diritto del lavoro, sul profilo collettivo, l’ordinamento riconosce una condizione di debolezza contrattuale e socio-economica tale da riconoscere ai lavoratori subordinati il diritto di organizzarsi collettivamente per perseguire i propri interessi. Attraverso l’organizzazione collettiva i lavoratori possono acquisire quel potere contrattuale che come singoli lavoratori non hanno. Quest’ambito che riguarda la dimensione collettiva è il: Diritto sindacale Si occupa delle regole che governano le organizzazioni di rappresentanza degli interessi delle imprese e le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori, e che disciplinano i loro rapporti. Gli art. 39 e 40 riconoscono come diritti fondamentali di rilievo Costituzionale la libertà sindacale ( 39 ) e il diritto allo sciopero ( 40 ). Due articoli da cui si ricavano i principi che governano il diritto sindacale. Il diritto sindacale si è sviluppato sulla base di principi costituzionali ma vi è l’assenza di leggi sindacali che regolano la vita e le attività delle organizzazioni di rappresentanza. Questa è una caratteristica propria dell’ordinamento italiano, invece in altri ordinamenti come quelli del Nord Europa, Germania, Francia ecc. vi sono leggi sindacali che disciplinano e attengono all’azione collettiva e all’esercizio dell’attività sindacale. La scelta del legislatore è quella di non intervenire e lasciare alle organizzazioni collettive la decisione in merito alla loro organizzazione e alle regole sulla base delle quali si svolgerà l’attività. Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Orizzontale : è fondamentale nei rapporti di lavoro, si esercita come libertà e diritto fondamentale anche nei rapporti tra privati nei confronti dei datori di lavoro Anche il datore di lavoro deve, quindi, rispettare il diritto di libertà sindacale e non può adottare comportamenti e misure restrittive nei confronti dei lavoratori che esercitano questo diritto di esercizio della libertà sindacale nei luoghi di lavoro. È una libertà che ha lo statuto del diritto fondamentale del diritto della persona, riconosciuti nel nostro ordinamento. Queste ultime due dimensioni hanno a che fare con l’efficacia dei diritti fondamentali della persona sanciti della Costituzione. Libertà sindacale che a sua volta significa libertà del lavoratore di organizzarsi collettivamente, ma vi è anche una dimensione negativa : Implica anche la libertà di non aderire a nessun sindacato, a non partecipare ad attività sindacali organizzate nei luoghi di lavoro Associazione sindacale La forma tipica dell’organizzazione sindacale è l’associazione sindacale, Il concetto di organizzazione sindacale è un concetto più ampio di associazione sindacale. Nella costituzione c’è anche l’art. 18 che riconosce la libertà di associazione. L’art.39 parla di “organizzazione”, questa norma tutela non solo sul piano collettivo le associazioni sindacali che si danno come finalità statutaria quella di difendere l’interesse dei lavoratori, ma anche qualsiasi organizzazione collettiva anche informale attraverso le quali i lavoratori intendono esercitare la loro azione sindacale. Ad esempio anche un comitato, un collettivo organizzato per un fine specifico, che sono comunque organizzazioni con finalità sindacali e beneficia delle tutele del diritto fondamentale sancito all’art.39. Articolo 40 La nostra Costituzione riconosce espressamente lo sciopero come diritto fondamentale. Il diritto di sciopero se esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Anche qua c’è un rinvio alla legge e anche qua la legge non è intervenuta, o meglio fino al ’90 non è intervenuta in assoluto e il diritto di sciopero si è sviluppato sulla base di questo principio enunciato all’articolo 40 e grazie a questo si è progressivamente imposta un’interpretazione estensiva del contenuto del diritto di sciopero, anche confrontandolo con altri ordinamenti. Legge 146/1990 (Riformata nel 2000) Nel 1990 interviene la legge 146, che poi viene riformata nel 2000 per regolare l’esercizio del diritto allo sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali. È una legge importante perché in quadro di anomia, in cui la scelta del legislatore italiano è stata quella di non intervenire in ambito sindacale ma lasciare che le dinamiche sindacali evolvessero sulla base dell’esercizio dell’autonomia collettiva dei rapporti tra le parti sociali, è l’unico caso in cui si è intervenuti in modo stringente, rispetto gli altri sistemi sindacali, per regolare
lo sciopero, ma nell’ambito dei servizi pubblici essenziali in una logica Costituzionale. Si regola l’ambito pubblico La legge 146 prevede una serie di regole che i lavoratori e i sindacati devono rispettare quando proclamano degli scioperi che incidono sull’erogazione di servizi pubblici considerati essenziali (sanità, trasporto, scuola giustizia). In questi ambiti ci sono delle regole stabilite dalla legge e poi specificate da contratti collettivi, in più su tutta questa attività vigila un’autorità amministrativa indipendente ( Commissione di garanzia ) che sanziona chi viola le regole; quindi c’è un sistema molto articolato di regole in ambito di servizi pubblici ma il fine è di contemperamento tra il diritto di sciopero (diritto costituzionale) e altri diritti costituzionali della persona che sono quelli degli utenti e dei cittadini destinatari dei servizi pubblici (es: sciopero dei trasporti contro il diritto di libera circolazione e trasporto). Questa legge in realtà è stata necessaria per la forte conflittualità nata da un sistema così privo di regole, quello sindacale. Esso, sviluppandosi in assenza di un quadro rigido di regole vincolanti, è un sistema caratterizzato da un acceso pluralismo sindacale: questo significa che la Costituzione garantisce a qualsiasi lavoratore di organizzarsi, creare propri sindacati, strutturale le proprie organizzazioni collettive liberamente poiché non c’è nessuna legge che pone specifiche regole nell’attività di organizzazione collettiva; quindi nel nostro sistema convivono una pluralità di organizzazioni sindacali e datoriali e questo nell’ambito dei servizi pubblici ha determinato e determina ancora una forte conflittualità intra-sindacale, tra diversi sindacati che rivendicano maggior spazio nei diversi ambiti per rappresentare i lavoratori nei diversi settori (molto evidente nel settore dei trasporti dove si è sviluppato un forte sindacalismo cosiddetto “autonomo” in conflitto con i sindacati). Il sistema sindacale nasce alle origini con modello organizzato per federazioni sindacato diverso per ciascun settore economico ma nasce con un carattere di pluralismo ideologico le singole federazioni di fatto aderiscono a delle confederazioni e le principali confederazioni unione di tutte le confederazioni sindacali che intendono rappresentare tutti i lavoratori CGL, CISL e UIL 3 confederazioni che pongono le radici storiche che le portano a differenziarsi su base ideologiche. Nascono tra gli anni 40-50, all’origine del sistema democratico, nascono in ragione del diverso orientamento politico cioè della relazione che ciascuna di essa aveva con i propri referenti politici. Tre grandi confederazione con diversi orientamenti ideologici e diverse concezioni di sindacato.
negoziazione. È anch’esso un ordinamento giuridico che viene definito intersindacale.
anche alcune norme, in particolare nel titolo primo dello statuto dei lavoratori vi sono i primi 13 articoli , i principali, che non guardano solo libertà sindacali ma riguardano i diritti individuali dei lavoratori che riguardano la tutela della libertà e della dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, diritti a tutela della persona che limitano i poteri di controllo disciplinare. Le norme del titolo 2 e 3 riguardano invece la libertà e le attività sindacali, norme che tutelano il singolo lavoratore, tuttora sono le norme su cui si basa l’effettiva tutela dell’attività sindacale nelle aziende Art.15 : comporta una sanzione per comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori, non solo discriminazione sindacale ma anche discriminazione di genere; è la prima norma che introduce la sanzione della nullità di qualsiasi atto o comportamento discriminatorio nei confronti del lavoratore. Le norme del titolo terzo quando sono state adottate erano le più avanzate d’Europa, e quindi del mondo, sul piano della tutela della libertà sindacale in azienda, tant’è che non si parla solo di norme di garanzia ma anche di promozione dell’esercizio della libertà sindacale in azienda; la logica è di riconoscere come valore l’esercizio dell’organizzazione in un’azienda che la legge promuove e sostiene, che non è quindi solo tutelare nei confronti di comportamenti discriminatori ma è anche di promuovere, cercare di sostenere e favorire la presenza di rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze Sindacali Aziendali In questa parte si riconosce al lavoratore il diritto di costituire una rappresentanza sindacale all’interno della propria azienda: RSA, Rappresentanze Sindacali Aziendali, che sono il terminale del sindacato all’interno dei luoghi di lavoro, rappresentando i lavoratori nell’azienda. Il sindacato è strutturato sul piano territoriale a livello nazionale, regionale e provinciale e il suo terminale nel luogo del lavoro è l’RSA che è il rappresentante sindacale che rappresenta i lavoratori in quella singola azienda. La costituzione dell’RSA è riconosciuta come diritto e il datore di lavoro non può negarne la costituzione all’interno della propria azienda ( Art 19 ). Alle rappresentanze sindacali il legislatore riconosce poi tutta una serie di diritti come:
fatte periodicamente delle elezioni nelle medio-grandi aziende per costituire le RSU in azienda, vengono eletti i rappresentanti, e nelle RSU vi saranno diversi sindacalisti a seconda dei diversi sindacati, molte aziende non hanno RSA ma un unico organismo Autoregolazione delle parti sociali Questo è un esempio molto chiaro di autoregolazione delle parti sociali senza leggi ma con un accordo che impegna moltissime aziende, quelle più grandi, aderenti alle principali confederazioni datoriali e i lavoratori e sindacati più rappresentativi. In base a queste regole che si sono date le stesse organizzazioni sindacali, in buona parte delle imprese medio-grandi vengono periodicamente fatte delle elezioni per eleggere queste rappresentanze sindacali unitarie che svolgono le funzioni che la legge attribuisce alle RSA. C’è, quindi, questa coesistenza di organismi, alcuni frutto dell’autoregolazione delle parti sociali e altri come organismi previsti dalla legge. Contrattazione collettiva e contratto collettivo Testo unico sulla Rappresentanza non è una legge ma un accordo e nella misura in cui la maggior parte dei sindacati e delle imprese lo riconoscono e lo rispettano, di fatto determina il funzionamento delle relazioni collettive di lavoro nel nostro Paese. Il TU del 2014 prevede che i CCNL abbiano durata triennale ed alla loro scadenza debbano essere rinegoziati (rinnovo contrattuale). Se questo non avviene il CCNL cessa di avere efficacia; per evitare ciò quasi tutti i CCNL prevedono la loro proroga fino al rinnovo (c.d. clausola di ultrattività ). Il TU prevede anche criteri per selezionare i sindacati che hanno diritto a negoziare ed a firmare il CCNL: c.d. criteri di “ rappresentatività sindacale ”, che tengono conto del numero di iscritti e dei risultati ottenuti nelle elezioni delle RSU. Il TU è però un “accordo” e non ha forza di legge. Il che significa che non può limitare l’attività di contrattazione di altri sindacati o organizzazioni di imprese che non l’hanno sottoscritto. Esistono infatti una molteplicità di CCNL firmati da sindacati non “rappresentativi” (il CNEL ha censito quasi 900 CCNL diversi), che valgono solo per le imprese aderenti alle organizzazioni firmatarie e che spesso prevedono condizioni di lavoro meno favorevoli dei CCNL firmati dalle organizzazioni più rappresentative. In questo accordo del 2014 sono previste anche le regole che riguardano la contrattazione collettiva, cioè la negoziazione tra sindacati da una parte e imprese o organizzazioni di rappresentanza delle imprese dall’altra. Il contratto collettivo è lo strumento principale espressione delle relazioni collettive attraverso il quale i sindacati agiscono concretamente, esso contiene regole che si applicano sia al rapporto di lavoro, parte normativa del contratto, sia alle regole che riguardano le stesse organizzazioni che sono coordinate attraverso accordi collettivi. Esso è una fonte materiale che regola il sistema sindacale e il mercato del lavoro, è un accordo collettivo firmato e siglato da una parte dai sindacati e dall’altra dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, o dal singolo datore di lavoro.
Funzione espressa da due parti una normativa una obbligatoria: Normativa : contiene le regole che si applicano nel rapporto di lavoro. Qui il contratto integra le leggi in materia di lavoro; i rapporti di lavoro regolati da contratti di lavoro sono regolati da quanto scrive la legge (norme inderogabili) e quanto prescrivono i contratti collettivi che si applicano in quella specifica azienda dove lavora quello specifico lavoratore. Leggi e contratti collettivi costituiscono le fonti che determinano il contenuto di un contratto di lavoro e i rapporti di lavoro. Obbligatoria : le regole che riguardano le stesse organizzazioni Le regole sulla contrattazione sono concordate attraverso accordi collettivi; quindi, il contratto collettivo è una fonte materiale che regola il sistema sindacale e il mercato del lavoro. Il contratto collettivo è un accordo collettivo, firmato e siglato da una parte dai sindacati e dall’altra dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese o dal singolo datore di lavoro perché un contratto collettivo può essere stipulato anche in una singola azienda, quindi le rappresentanze sindacali firmano un accordo con il datore di lavoro. La funzione del contratto collettivo è espressa da queste due parti che ci sono sempre (parte normativa e parte obbligatoria) Leggi e contratti collettivi sono le fonti che determinano il contenuto di un contratto di lavoro. Il contratto collettivo non è una legge, quindi come può integrare il contratto? Il codice civile qualifica il contenuto del contratto collettivo come norma inderogabile e questo fa sì che esso abbia la stessa efficacia della legge; la natura inderogabile del contratto collettivo fa sì che quanto esso prescrive non possa essere modificato dal contratto individuale. Se nel contratto individuale c’è una clausola contraria al contratto collettivo, la clausola è nulla e viene sostituita da quanto dice il contratto collettivo. Inderogabilità che fa sì che il contenuto di un contratto individuale sia determinato da una prescrizione di legge come integrato dai contratti collettivi. In maniera più precisa, questa inderogabilità si associa un principio generale, previsto dalla legge, che riguarda i rapporti di lavoro, riflesso della ratio di tutela della normativa lavoristica, per cui l’inderogabilità opera sempre in senso favorevole al lavoratore. È possibile, con un contratto individuale, modificare quanto prescrive la legge e il contratto collettivo se la modifica è favorevole al lavoratore. Inderogabilità in senso favorevole (in peius) Sempre in senso favorevole al lavoratore, è possibile con contatto individuale modificare quanto dice il contratto collettivo se la modifica è favorevole al lavoratore.
quel libro sono contenute tutte le regole, nella prima parte normativa, che si applicano ai rapporti di lavoro di tutti i lavoratori impiegati nelle imprese metal meccaniche (esempio), ne vengono elencati tutti i profili e sono regole che integrano quanto prescrive la legge. Devono rispettare questo contratto tutte le imprese perché ci sono le norme specifiche che si applicano ai lavoratori di un settore specifico. Il CCNL è firmato dalle federazioni sindacali. La sua principale funzione è stabilire gli standard minimi di tutela da applicare a tutti i lavoratori impiegati in un determinato settore economico, ivi compresi i minimi salariali. Il contratto decentrato può essere di livello territoriale (provinciale) o aziendale, a seconda dei diversi settori.
2. Livello decentrato (territoriale o aziendale) Ciascun contratto nazionale rinvia a un livello decentrato: si prevede che le regole del contratto nazionale possano essere integrate da una contrattazione di livello decentrato che può svolgersi o a livello territoriale o a livello aziendale; è lo stesso contratto nazionale che decide se si deve contrattare a livello territoriale o aziendale. Con il contratto decentrato si stabiliscono regole specifiche per l’organizzazione del lavoro nelle singole aziende e gli eventuali aumenti salariali rispetto ai minimi nazionali. La contrattazione aziendale è però diffusa quasi esclusivamente nelle grandi aziende e presuppone la presenza di RSA o RSU. Anche qua la differenza tra la contrattazione territoriale o aziendale dipende dalle caratteristiche del settore:
paese. Uno dei motivi dei bassi salari nel nostro Paese è la bassissima contrattazione a livello decentrato perché i contratti nazionali stabiliscono i minimi salariali, mentre gli incrementi salariali, gli aumenti legati alla produttività e all’andamento dell’azienda, dovrebbero essere riconosciuti a livello decentrato, ma siccome la contrattazione decentrata avviene nel 20- 25% delle aziende in Italia, questo significa che la stragrande maggioranza dei lavoratori nel nostro Paese hanno come salario quel minimo previsto dal contratto nazionale. C’è un problema irrisolto finché non verrà data attuazione all’art 39 o finché non verrà fatta una legge sul modo in cui dovrebbe funzionare la contrattazione collettiva. Il sistema della contrattazione è regolato da questi accordi interconfederali e non dalla legge, per cui il nostro resta un sistema in cui in ogni settore c’è una pluralità di sindacati e organizzazioni delle imprese, quindi in ciascun settore produttivo c’è un contratto collettivo nazionale che sarà firmato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria e viene anche definito come contratto leader (contratto nazionale firmato dai sindacati più rappresentativi), ma nello stesso settore, vista la pluralità di organizzazioni imprenditoriali, ci sono altri contratti collettivi: