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Il Sistema Giuridico Italiano: Potere Legislativo, Corte Costituzionale e Iter Legislativo, Appunti di Diritto

Una panoramica completa del sistema giuridico italiano, concentrandosi sul potere legislativo, la corte costituzionale e l'iter legislativo. Esplora in dettaglio le funzioni del parlamento, la composizione e le competenze della corte costituzionale, e le fasi di elaborazione e approvazione di una legge. Un'ottima risorsa per studenti di diritto e chiunque desideri approfondire la conoscenza del sistema giuridico italiano.

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 10/04/2025

Mimmis
Mimmis 🇮🇹

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1. Gli atti aventi forza di legge: sono atti normativi ai quali l'ordinamento giuridico
attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, ponendoli sullo stesso rango nella
gerarchia delle fonti del diritto. Rappresentano insieme le fonti primarie. Sono atti
con forza di legge il Referendum abrogativo, il Decreto legislativo, il Decreto legge, il
Decreto dei governi in caso di guerra. Il Decreto legge è un atto con valore di legge
adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, esso viene
emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
entrando in vigore il giorno stesso o quello dopo la pubblicazione. Se il decreto non è
convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, perde la sua efficacia, sancendo la
sua decadenza e il ripristino alla precedente situazione (con legge sanatoria o
assunzione di responsabilità del governo). Il Decreto legislativo è un atto con valore
di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che
ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Esso dopo l'approvazione del Consiglio
dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore dopo 15 giorni. il Referendum abrogativo è la
richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata
questione, in tale modo può incidere direttamente sull’ordinamento giuridico,
abrogando leggi o atti con forza di legge.
2. Il Parlamento: è l'organo dello Stato che detiene il potere legislativo ed è composto
da due Camere: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il numero dei
parlamentari è stato ridotto nel 2020 per allinearsi agli altri Stati europei, quindi ad
oggi vi sono 400 deputati e 200 senatori + 5 a vita. Per entrambe le camere
l'elettorato attivo oggi è a 18 anni, mentre quello passivo rispettivamente a 25 e 40
anni. Sia i deputati che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. La durata
delle camere è di 5 anni e non può essere prorogata, se non in caso di guerra.
All'interno del Parlamento vige il Bicameralismo perfetto, quindi ciascuna camera ha
gli stessi poteri e le stesse funzioni dell'altra. Le due Camere sono tenute ad
eleggere, tra i loro membri, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e il Presidente,
eleggendolo a scrutinio segreto e secondo maggioranze diverse in base alla camera.
I seggi in parlamento invece vengono ripartiti a seconda della legge elettorale in
vigore, utilizzando un sistema maggioritario, misto o proporzionale. Nel nostro caso
viene utilizzato il sistema proporzionale, quindi ciascun partito ottiene un numero di
seggi pari alla percentuale dei voti ottenuti, permettendo una maggiore
rappresentatività dei partiti minori. Il Parlamento ha funzione legislativa, elettiva
(eleggono il PDR, 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura e 1/3 dei
Giudici della Corte Costituzionale) e di controllo (controllano l'operato del Governo).
E' composto da: Presidenti dell'assemblea, Ufficio di Presidenza, Commissioni
Parlamentari e Giunte.
3. Le Commissioni Parlamentari: entrambe le camere si articolano al loro interno in
"commissioni", collegi necessari di ristrette dimensioni. Queste svolgono funzioni di
indirizzo, controllo e informazione nei confronti del Governo ed esercitano una
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  1. Gli atti aventi forza di legge: sono atti normativi ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, ponendoli sullo stesso rango nella gerarchia delle fonti del diritto. Rappresentano insieme le fonti primarie. Sono atti con forza di legge il Referendum abrogativo, il Decreto legislativo, il Decreto legge, il Decreto dei governi in caso di guerra. Il Decreto legge è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, esso viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il giorno stesso o quello dopo la pubblicazione. Se il decreto non è convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, perde la sua efficacia, sancendo la sua decadenza e il ripristino alla precedente situazione (con legge sanatoria o assunzione di responsabilità del governo). Il Decreto legislativo è un atto con valore di legge adottato dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini. Esso dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore dopo 15 giorni. il Referendum abrogativo è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione, in tale modo può incidere direttamente sull’ordinamento giuridico, abrogando leggi o atti con forza di legge.
  2. Il Parlamento: è l'organo dello Stato che detiene il potere legislativo ed è composto da due Camere: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il numero dei parlamentari è stato ridotto nel 2020 per allinearsi agli altri Stati europei, quindi ad oggi vi sono 400 deputati e 200 senatori + 5 a vita. Per entrambe le camere l'elettorato attivo oggi è a 18 anni, mentre quello passivo rispettivamente a 25 e 40 anni. Sia i deputati che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. La durata delle camere è di 5 anni e non può essere prorogata, se non in caso di guerra. All'interno del Parlamento vige il Bicameralismo perfetto, quindi ciascuna camera ha gli stessi poteri e le stesse funzioni dell'altra. Le due Camere sono tenute ad eleggere, tra i loro membri, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e il Presidente, eleggendolo a scrutinio segreto e secondo maggioranze diverse in base alla camera. I seggi in parlamento invece vengono ripartiti a seconda della legge elettorale in vigore, utilizzando un sistema maggioritario, misto o proporzionale. Nel nostro caso viene utilizzato il sistema proporzionale, quindi ciascun partito ottiene un numero di seggi pari alla percentuale dei voti ottenuti, permettendo una maggiore rappresentatività dei partiti minori. Il Parlamento ha funzione legislativa, elettiva (eleggono il PDR, 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura e 1/3 dei Giudici della Corte Costituzionale) e di controllo (controllano l'operato del Governo). E' composto da: Presidenti dell'assemblea, Ufficio di Presidenza, Commissioni Parlamentari e Giunte.
  3. Le Commissioni Parlamentari: entrambe le camere si articolano al loro interno in "commissioni", collegi necessari di ristrette dimensioni. Queste svolgono funzioni di indirizzo, controllo e informazione nei confronti del Governo ed esercitano una

funzione consultiva quando è necessario il parere di una commissione per aspetti di sua competenza. Possiamo distinguerli in: Permanenti (hanno funzione di indirizzo, controllo e informazione nei confronti del Governo), Temporanee (vengono costituite per l'esame di questioni specifiche), Monocamerali (composte da appartenenti ad una sola camera), Bicamerali (vengono costituite congiuntamente).

  1. Il diritto alla salute:
  2. Diritto alla socializzazione dei disabili
  3. I compiti della Costituzione
  4. Il principio immodificabile della costituzione
  5. Principio base del Welfare
  6. Decreto legge e decreto legislativo:
  7. Giunte: sono organi collegiali permanenti interni alle Camere e svolgono funzioni di carattere tecnico giuridico. Si occupano di verificare la corretta osservanza del regolamento e di elaborare proposte di verifica dello stesso (Giunte per il regolamento Sen e Cam), verifica l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (Giunta delle elezioni e Giunta per l’autorizzazione a procedere-Camera). Alla Camera vi sono: Giunta per il regolamento, per le elezioni e per l’autorizzazione a procedere; al Senato: Giunta per il regolamento, per le elezioni e delle immunità parlamentari.
  8. Le prestazioni imposte
  9. Corte Costituzionale: è l’organo su cui si basa la giustizia costituzionale, quindi il sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione.La Corte Costituzionale non è un organo rappresentativo, in quanto la Costituzione, essendo rigida, ha bisogno di un organo “neutro” che la utilizzi per giudicare e agire secondo gli strumenti affidategli. Per assicurare tale neutralità: i suoi componenti devono avere un’elevata qualificazione tecnico giuridica; i 15 giudici sono scelti da organi diversi per mantenere un equilibrio nella composizione (Parlamento, PdR, supreme magistrature ordinarie e amministrativa); viene garantita l’immunità e l’inamovibilità ai giudici della Corte. Le competenze principali della Corte sono 3: giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni; giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni e tra Regioni stesse; giudica sulle accuse promosse contro il PdR. Il giudizio della Corte costituzionale può essere attivato in 2 modi, in via incidentale o in via principale. Il primo caso avviene quando, nel corso di un processo, le parti o il giudice stesso rilevano la possibile illegittimità costituzionale di una norma. In questo caso se il magistrato ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata sospende il processo e la rinvia, con ordinanza motivata, alla corte costituzionale. Il secondo caso invece può essere avviato dallo stato o un ente regionale relativamente a una norma emanata dall’altra istituzione. Le leggi regionali possono essere impugnate per ogni vizio di legittimità. Le regioni invece possono impugnare le norme nazionali solo se vanno a ledere le loro sfere di competenza. Le decisioni della

fondata la questione, questo significa che il dubbio di illegittimità non è fondato. Per questo ogni altro giudice può risollevare la questione, ma non può essere riproposta dallo stesso giudice. La sentenza di accoglimento dichiara invece illegittimità costituzionale, di conseguenza verrà annullata. Attraverso questa sentenza decadono anche gli effetti su tutti i rapporti giuridici precedenti all’emanazione.

  1. Diritti dei disabili nel mondo del lavoro
  2. Revisione Corte costituzionale?
  3. Formazione del Governo: la sua formazione si compie mediante un complesso processo. Nella fase preparatoria il Presidente svolge delle consultazioni per individuare il potenziale Presidente del Consiglio. Successivamente il Presidente conferisce l’incarico alla personalità che ritiene possa costituire un governo e ottenere la fiducia del Parlamento. L’incaricato accetta con riserva, e dopo un breve giro di consultazioni, scioglie positivamente o negativamente la riserva. Successivamente si procede con la nomina e con l’emanazione di tre tipi di decreti: quello di nomina del Presidente del Consiglio, quello di nomina dei singoli ministri (suggeriti dal Presidente del consiglio), e quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del consiglio e i ministri devono prestare giuramento davanti al PdR ed entro 10 giorni dalla nomina devono presentarsi da ciascuna Camera e ottenere il voto di fiducia.
  4. Statuti Regionali?
  5. Dichiarazione sui diritti dei disabili dell'ONU del 2006
  6. Presidente della Repubblica
  7. OMS
  8. Gruppi parlamentari: I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione all’interno degli organi istituzionali dei partiti che hanno ottenuto seggi alle elezioni. Nel nostro ordinamento questi organi svolgono un ruolo fondamentale. Tramite la conferenza dei presidenti di gruppo infatti contribuiscono a definire l’agenda dei lavori delle camere. Inoltre coordinano l’attività politica dei propri membri. È all’interno del gruppo infatti che si definiscono gli interventi durante il dibattito dell’aula. Spetta ai gruppi inoltre assegnare i propri appartenenti alle varie commissioni.
  9. Diritto di riunione
  10. Forma di stato liberal democratica
  11. Competenze legislative di Stato e Regioni
  12. I disabili e le istruzioni
  13. Le forme di Stato: lo Stato per come lo conosciamo oggi ha subito profonde modificazioni nel tempo. Lo Stato assoluto è la prima forma di Stato moderno (xv-xvi secolo) e si caratterizza per la presenza di un apparato autoritario separato dalla società e per l’affermazione di un potere sovrano attribuito al Re o alla Corona. Il potere legislativo ed esecutivo era attribuito alla Corona, mentre quello giudiziario

alle Corti e ai Tribunali. A seguito della crisi dello Stato assoluto, dello sviluppo del modo di produzione capitalistico e dell’affermazione della borghesia, nasce lo Stato liberale. Tale forma di Stato si caratterizza per la sua finalità garantistica, che considera lo Stato come strumento di tutela per le libertà e i diritti degli individui. Il potere dello Stato è limitato alle funzioni necessarie per le finalità garantistiche. Per rispettare il principio di libertà individuale lo Stato esclude qualsiasi ostacolo tra se e il popolo, definendo un sistema giuridico che vedesse gli individui uguali di fronte alla legge. Il potere era ripartito tra soggetti istituzionali diversi che si controllano reciprocamente. A seguito della trasformazione dello Stato liberale e dell'allargamento della base sociale, ha vita lo Stato democratico pluralista. L’elettorato attivo e il suffragio universale hanno portato all’ampliamento quantitativo della base elettorale ed una maggiore partecipazione politica. Vengono riconosciuti i diritti di libertà e i diritti sociali, i quali includono nello Stato anche le minoranze. Lo stato contemporaneo si divide nei modi di rapportarsi alle collettività locali: Stato unitario: il potere è attribuito al solo stato centrale o a soggetti periferici da esso dipendenti, in questo caso si parla di decentramento amministrativo o burocratico, perché i soggetti periferici hanno parte dell’organizzazione statale. Stato composto: il potere è distribuito tra lo stato centrale ed enti territoriali da esso distinti, che sono titolari del potere di indirizzo politico e delle funzioni legislativa e amministrativa in determinate materie, ed agiscono mediante organi rappresentativi che sono espressione delle popolazioni locali, si parla di decentramento politico.

  1. Riserva di legge
  2. Diritti personali
  3. Bicameralismo perfetto, differenze tra le camere 42. Consiglio di Stato
  4. Immunità Parlamentari: non rappresentano un privilegio personale, ma una garanzia che permette ai parlamentari di esercitare liberamente le proprie funzioni. Secondo la Costituzione quindi i membri del parlamento: non possono rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni; non possono essere sottoposti a perquisizione personale, perquisizioni domiciliare, arrestati, provare della libertà personali, arrestati senza autorizzazione della Camera di appartenenza; non può essere sequestrata la corrispondenza senza autorizzazione. Chiaramente l’autorizzazione della camera di appartenenza non serve se vi è stata una sentenza irrevocabile di condanna o se il parlamentare è colto nell’atto di compiere un delitto.
  5. Provvedimenti amministrativi
  6. Antinomie: termine con il quale si indica una situazione di incompatibilità tra norme che regolano una stessa fattispecie, ovvero norme che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti. Queste antinomie possono essere risolte tramite criterio cronologico, gerarchico o della specialità. Il primo prevede che in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a quella più antica. La prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione, quindi la norma precedente cessa di essere efficace. Vige il principio di