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Simulazione domande diritto privato, Prove d'esame di Diritto Privato

Possibili domande e risposte per ripetere diritto privato

Tipologia: Prove d'esame

2015/2016

Caricato il 03/05/2016

Striker96
Striker96 🇮🇹

4.5

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SIMULAZIONE E CONTRATTO SIMULATO
Si ha un contratto simulato, quando le parti ne documentano la stipulazione, per poterlo invocare di fronte ai
terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare.
In tal caso la divergenza tra la dichiarazione e la reale volontà delle parti, non solo è consapevole ma
addirittura concordata.
Nella simulazione la parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno
(simulazione assoluta) oppure ne pongono in essere un tipo diverso rispetto a quello che appare
(simulazione relativa) .
Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulatorio" cioè quello che le parti hanno
stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti.
L'accordo simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o contemporaneo
all'atto simulato.
PATTO COMMISSORIO
Il patto commissorio è il patto fra debitore e creditore con cui si stabilisce preventivamente che in caso di
inadempimento la cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente in proprietà al creditore, ma questo
patto è vietato dalla legge per tutelare il debitore, perché il creditore potrebbe approfittare di un momento di
bisogno del debitore per strappare un risultato iniquo.
CONTRATTO PRELIMINARE
Il preliminare è quel tipo di contratto attraverso il quale le parti si obbligano a stipularne uno futuro. Il
termine "preliminare" viene utilizzato proprio perché prelude alla stipula di un successivo contratto
definitivo, il cui contenuto è già fissato dallo stesso preliminare. L'art 1351 c.c. prevede che il contratto
preliminare è nullo se non ha la stessa forma che la legge prescrive per quello definitivo. (VEDI ANCHE
CAPARRA CONFIRMATORIA)
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
I presupposti della responsabilità contrattuale sono. Che ci sia un danno. Che questo sia ingiusto. Che ci sia
un nesso di causalità tra fatto e danno. Che l’autore del fatto sia capace di intendere e di volere. Che il fatto
sia stato fatto senza causa di giustificazione. Il danno non patrimoniale sono le conseguenze negative che il
soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua persona, come tale non suscettibile di valutazione
economica (l’offesa, l’onore). Esse costituiscono il danno morale in senso stretto. Il danno morale ha un
trattamento diversa dal danno patrimoniale, infatti è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge, casi
tipici previsti in numero chiuso.
CONTRATTUALE VS EXTRACONTRATTUALE
Il più macroscopico elemento che vale ad accomunare i due ambiti è il concetto stesso di responsabilità,
inteso come obbligo imposto ad un soggetto di far fronte alle conseguenze pregiudizievoli determinate della
propria condotta.
Elementi di somiglianza sono costituiti:
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SIMULAZIONE E CONTRATTO SIMULATO

Si ha un contratto simulato, quando le parti ne documentano la stipulazione, per poterlo invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare.

In tal caso la divergenza tra la dichiarazione e la reale volontà delle parti, non solo è consapevole ma addirittura concordata.

Nella simulazione la parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno (simulazione assoluta) oppure ne pongono in essere un tipo diverso rispetto a quello che appare (simulazione relativa).

Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulatorio" cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti. L'accordo simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o contemporaneo all'atto simulato.

PATTO COMMISSORIO

Il patto commissorio è il patto fra debitore e creditore con cui si stabilisce preventivamente che in caso di inadempimento la cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente in proprietà al creditore, ma questo patto è vietato dalla legge per tutelare il debitore, perché il creditore potrebbe approfittare di un momento di bisogno del debitore per strappare un risultato iniquo.

CONTRATTO PRELIMINARE

Il preliminare è quel tipo di contratto attraverso il quale le parti si obbligano a stipularne uno futuro. Il termine "preliminare" viene utilizzato proprio perché prelude alla stipula di un successivo contratto definitivo, il cui contenuto è già fissato dallo stesso preliminare. L'art 1351 c.c. prevede che il contratto preliminare è nullo se non ha la stessa forma che la legge prescrive per quello definitivo. (VEDI ANCHE CAPARRA CONFIRMATORIA)

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

I presupposti della responsabilità contrattuale sono. Che ci sia un danno. Che questo sia ingiusto. Che ci sia un nesso di causalità tra fatto e danno. Che l’autore del fatto sia capace di intendere e di volere. Che il fatto sia stato fatto senza causa di giustificazione. Il danno non patrimoniale sono le conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore della sua persona, come tale non suscettibile di valutazione economica (l’offesa, l’onore). Esse costituiscono il danno morale in senso stretto. Il danno morale ha un trattamento diversa dal danno patrimoniale, infatti è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge, casi tipici previsti in numero chiuso.

CONTRATTUALE VS EXTRACONTRATTUALE

Il più macroscopico elemento che vale ad accomunare i due ambiti è il concetto stesso di responsabilità, inteso come obbligo imposto ad un soggetto di far fronte alle conseguenze pregiudizievoli determinate della propria condotta.

Elementi di somiglianza sono costituiti:

1.dalla rilevanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa;

  1. dalla possibile configurazione di cause di giustificazione (forza maggiore, caso fortuito).

Assai più rilevanti sono gli elementi differenziali :

  1. la responsabilità extracontrattuale prevede in capo al danneggiante la sufficienza della mera capacità naturale, intesa come la capacità di intendere e di volere (art. 2046 cod. civ. );
  2. nella responsabilità contrattuale , qualora l'inadempimento non dipenda da dolo del debitore, costui risponde soltanto dei danni prevedibili al tempo dell'insorgenza dell'obbligazione. L'autore dell'illecito extracontrattuale deve invece risarcire tutti i danni, compresi anche quelli imprevedibili;
  3. il creditore può limitarsi a dedurre l'inadempimento ed il titolo dell'obbligazione: è il debitore che deve provare che l'inadempimento non dipende da causa a lui imputabile (art. 1218 cod. civ. ). Nella responsabilità extracontrattuale occorre invece dar conto anche della sussistenza del dolo o della colpa: l'onere della prova incombe sul danneggiato;
  4. il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in tema di responsabilità contrattuale , quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. per quella extracontrattuale. Il collegamento tra i due ambiti è estremamente evidente solo si pensi banalmente al fatto che l'aver cagionato un danno ingiusto determina l'insorgenza di un'obbligazione che è regolata dalle norme di cui agli artt. 1218 e ss. (ad es. l'art. 1219 cod. civ. prescrive che non è necessaria la costituzione in mora quando il debito deriva da fatto illecito).

DOLO

Il dolo è un comportamento più riprovevole della colpa perché il debitore consapevolmente e deliberatamente viola il diritto del creditore. In certi casi è tenuto ad un risarcimento maggiore

NULLITA’ VS ANNULLABILITA’

La nullità protegge un interesse generale, l’annullabilità un interesse particolare, questa differenza di fondamento spiega le differenze di trattamento giuridico dei due rimedi. La scelta se un contratto con un determinato difetto sia da considerare come nullo oppure come annullabile, è una scelta in senso lato politica, dipende da come il legislatore intende bilanciare gli interessi in gioco. Se un contratto è al tempo stesso nullo e annullabile, prevale la nullità che in un certo senso assorbe l’annullabilità. La nullità può scattare in una serie aperta di casi mentre l’annullabilità scatta solo nei casi tipici previsti dalla legge. Le differenze sono quattro: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione del diritto, il recupero del contratto difettoso, le conseguenze dell'applicazione del rimedio.

La legittimazione a far valere l’invalidità del contratto

  • Il rimedio della nullità può essere invocato da chiunque vi abbia interesse: sia l’una e l’altra parte, sia anche un terzo che possa ricavarne qualche vantaggio giuridico
  • Il rimedio dell’annullabilità può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede (art 1441) es l’incapace, chi è stato ingannato o minacciato

La prescrizione

  • Nel caso della nullità, è imprescrittibile per agevolare al massimo la scoperta dei contratti nulli, non si vogliono mettere limiti di tempo alla possibilità di eliminare tali contratti perché la loro eliminazione è nell’interesse generale
  • (^) La prescrizione dell’annullabilità è di cinque anni.

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

La responsabilità è oggettiva quando prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa): ad esempio, la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia.

FALSUS PROCURATOR

Il difetto di rappresentanza o rappresentanza senza potere è quando il falso rappresentante fa, in nome del preteso rappresentato, un contratto che non è mai stato autorizzato a fare. La situazione si disciplina in base a quattro regole fondamentali.

  1. L’inefficacia del contratto. Il contratto del falso rappresentante non produce effetti verso il preteso rappresentato e neppure verso il falso rappresentante perché il contraente credeva di aver fatto il contratto con la controparte sostanziale.
  2. La possibilità di ratifica. La legge tiene conto che il preteso rappresentato potrebbe trovare conveniente l’affare, che pure non aveva autorizzato. Gli da allora la possibilità di ratificarlo. La ratifica è l’atto unilaterale con cui il preteso rappresentato rende efficace il contratto fatto in suo nome dal falso rappresentante.
  3. (^) La terza regola tiene conto del fatto che il contratto del falso rappresentante crea una situazione di incertezza. Per evitare che questa incertezza sia dannosa, la legge offre due rimedi. Uno è la possibilità che il falso rappresentante e il terzo contraente sciolgano consensualmente il contratto. L’altro è che il contraente può fare un interpello al preteso rappresentato, dandogli un termine entro cui decidere se ratificare il contratto.
  4. (^) La responsabilità del falso rappresentante verso il terzo contraente. Se non interviene la ratifica, il terzo può chiedere il risarcimento del danno da lui sofferto. La responsabilità del falso rappresentante si inquadra nella responsabilità precontrattuale.

La regola dell’inefficacia del contratto concluso dal falso rappresentante conosce una deroga che si basa sul principio di apparenza. Secondo la giurisprudenza, il preteso rappresentato è vincolato al contratto col terzo quando ricorrono tre condizioni

  1. Apparenza di poteri rappresentativi
  2. Imputabilità di tale apparenza al preteso rappresentato
  3. L’affidamento incolpevole del terzo contraente sull’esistenza dei poteri

IMMISSIONI

L’art 844 disciplina le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori derivanti dal fondo del vicino. Il proprietario è tenuto a sopportarle ma solo fino a che esse non superano la normale tollerabilità definita dal giudice. Quando l’immissione risulta illecita, il proprietario può agire secondo azione inibitoria (facendo cessare l’immissione) e il riconoscimento del danno già prodotto.

DANNO INGIUSTO

Il problema fondamentale della responsabilità civile consiste nel determinare quando un danno genera responsabilità e quando no, nel primo caso il responsabile lo deve risarcire al danneggiato, nel secondo il danno resta su chi lo ha subito. Questo problema può risolversi in due modi diversi che corrispondono a due diversi sistemi di responsabilità civile:

  • Il sistema di tipicità dei danni risarcibili consiste nella preventiva descrizione, da parte delle norme, di tutti i casi in cui un danno deve essere risarcito da qualcuno che ne è responsabile.
  • Con il diverso sistema di atipicità dei danni risarcibili le norme non elencano analiticamente i casi in cui un danno genera responsabilità e obblighi di risarcimento, ma li individuano con formule generiche, sulla cui base spetta al giudice identificare in concreto i singoli casi di danno risarcibile. Il sistema italiano accoglie il principio di atipicità dei danni risarcibili, ciò risulta dalla norma 2043

CONTRATTO IN GENERALE

Il contratto è la materia a cui il legislatore dedica il maggior numero di norme. Il contratto si collega con l’obbligazione, come sappiamo esso è fonte di obbligazioni, anzi è la principale fonte volontaria di obbligazioni. SI collega poi con la proprietà e l’uso dei beni: per essere valorizzata la proprietà ha bisogno di circolare e quindi di essere acquistata e il contratto è il mezzo più usato per l’acquisto della proprietà.

La legge 1321 da una definizione del contratto come “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Da qui si ricava che un atto negoziale (negozio giuridico), un atto bilaterale e un atto patrimoniale.

Sappiamo che un atto giuridico è negozio, quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che deriveranno dall’atto. Il contratto si distingue così da altri atti o fatti che hanno in comune con esso la capacità di produrre effetti giuridici, ma se ne differenziano per la mancanza di quel particolare atteggiamento della volontà, che impedisce di qualificarli negozi giuridici. Come il contratto i fatti illeciti producono obbligazioni, ma non sono negozi. L’usucapione produce acquisto della proprietà, ma non è negozio. Se l’autostoppista chiede un passaggio e l’automobilista accetta di darglielo, questo loro accordo non dà luogo a un contratto, perché manda la volontà di creare un rapporto giuridico, ovviamente se l’automobilista causa un incidente e il passeggero resta ferito, un effetto giuridico nasce, cioè l’obbligo di risarcire il danno, ma questo effetto non è voluto, dunque non nasce da negozio, bensì da extracontrattuale.

Secondo la definizione dell’art 1321 il contratto è accordo e questo lo qualifica come atto bilaterale o plurilaterale. Il principio sembra presentarsi con evidenza molto attenuata nel caso della donazione, dove apparentemente la sfera del donatario è toccata in senso tuto vantaggioso per lui, invece anche la donazione è un contratto. La ragione è che anche la donazione può incidere in modo svantaggioso nella sfera giuridica del donatario, creando pesi, rischi e obblighi a suo carico. Le dichiarazioni di volontà emesse da una parte nel procedimento di formazione del contratto sono chiamate dichiarazioni ricettizie e formano atti ricettizi

SERVITU’

La servitù prediale (predium=fondo) è il diritto reale che consiste nel peso imposto sopra un immobile per l’utilità di un immobile, appartenente a diverso proprietario. Il fondo che sopporta il peso si chiama servente, quello che gode dell’utilità si chiama dominante. (es oleodotto che deve passare su un fondo per raggiungere la raffineria). Per poter parlare di servitù bisogna che

  • (^) Fondo dominante e fondo servente appartengano a proprietari diversi
  • La servitù deve dare utilità a un fondo, non a una persona (semmai alla persona in quanto proprietaria del fondo)

Art 2049

Per l’art 2049 il datore di lavoro è responsabile dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei suoi collaboratori purché il fatto sia stato compiuto nell’esercizio delle loro incombenze. L’articolo offre un tipico esempio di responsabilità oggettiva (per il rischio di impresa). Infatti è evidente che il datore di lavoro

  1. Revocatoria, i requisiti sono che il debitore voglia alienare una parte consistente del suo patrimonio, tale da mettere in discussione la possibilità di pagamento verso il creditore e che questo lo si faccia in mala fede del debitore e del terzo. Gli effetti sono che il terzo perde la proprietà del bene e nasce tra il terzo e il debitore un diritto di risarcimento che varrà solo dopo che il creditore avrà soddisfatto il suo debito.
  2. Il sequestro conservativo si realizza solo dopo il processo cautelare, c’è bisogno che vi sia un diritto di credito e il rischio reale che se non si interviene subito, il debitore diminuirà la garanzia patrimoniale. L’effetto è che il debitore, pur rimanendo proprietario dei beni sequestrati non può alienarli.

ATTIVITA’ PERICOLOSA

Chi esercita un’attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di essa (art 2050). L’attività può qualificarsi pericolosa sia per la sua natura intrinseca sia per la natura dei mezzi utilizzati. È ammessa una prova liberatoria, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il anno. La sua responsabilità è di tipo oggettivo.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Quando si profila una minaccia all’attuazione del contratto, chi subisce la minaccia è immediatamente protetto con rimedi che gli permettono di sospendere a sua volta, temporaneamente, l’attuazione del contratto. I principali metodi sono due:

  • L’eccezione d’inadempimento, in base ad essa, se una parte è inadempiente, l’altra parte può rifiutare di eseguire la propria prestazione. La ragione è stimolare le parti ad adempiere.
  • Il secondo rimedio protegge il contraente non contro un inadempimento già verificatosi ma contro il semplice rischio di inadempimento. Di fronte al mutamento delle condizioni patrimoniali di un contraente, tale da mettere in evidente pericolo l’esecuzione della sua prestazione, l’altro può sospendere la propria prestazione, salvo che gli venga data idonea garanzia.

Oltre a questi rimedi sospensivi, la parte di un contratto a prestazioni corrispettive può chiedere altri due interventi:

  • Può domandare l’adempimento se la parte conserva la speranza e l’interesse di ottenere, sia pure in ritardo, la prestazione attesa
  • Se non ha più tale speranza o interesse, si può chiedere la risoluzione del contratto. A questo punto sono precluse le iniziative che potrebbero salvarlo mediante un’attuazione tardiva, una volta chiesta la risoluzione la vittima dell’inadempimento non può cambiare idea o chiedere l’adempimento e può chiedere il risarcimento dei danni.

Come regola la risoluzione per inadempimento è risoluzione giudiziale, viene pronunciata dal giudice con una sua sentenza, in base alla domanda dell’interessato e dopo aver accettato che ne esistono tutti i presupposti. Una condizione che deve verificarsi è la gravità dell’inadempimento, il contratto non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza.

(VEDI ANCHE ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA E IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA)

DETENZIONE

Per avere il possesso sono necessari due elementi:

  • Oggettivo o materiale, consiste nell’avere il controllo effettivo della cosa
  • Soggettivo o psicologico, cioè l’intenzione di comportarsi da titolare del diritto

Prototipo di possessore è il ladro. Il detentore è chi controlla materialmente la cosa ma non si comporta come titolare di essa (come il meccanico)

PROMESSA

La promessa è la dichiarazione di volontà, con cui il dichiarante assume un’obbligazione. Molto spesso la promessa risulta inserita in un contratto. Tutti gli atti unilaterali hanno in comune un elemento, relativo alla loro struttura, si formano con la dichiarazione di volontà di una sola parte. Alcuni incidono su diritti reali, ad es l’atto unilatera costitutivo di una fondazione, che attribuisce al nuovo ente beni del fondatore o l’atto unilaterale con cui si costituisce un’ipoteca. Altri fanno nascere obbligazioni e sono appunto le promesse. Vale la regola che la “promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” (1987). Le promesse unilaterali sono dunque soggette a un principio di tipicità.

PROMESSA AL PUBBLICO

La promessa al pubblico è la promessa, rivolta a una collettività indistinta, di eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (art 1989). Ad es il bando pubblico per una premio all’autore della migliore tesi di laurea su un determinato argomento. Per effetto della promessa, nasce solo un vincolo a carico del promittente e nasce immediatamente, non appena la promessa è resa pubblica. Trattandosi di atto unilaterale, l’effetto giuridico si produce senza bisogno dell’accettazione di nessuno. È giusto però che questa situazione non si protragga indefinitamente e per questo la legge prevede che la promessa abbia un termine fissato dal promittente stesso, in mancanza è fissato dalla legge in un anno

IPOTECA

L’ipoteca si costituisce su beni immobili, diritti su beni immobili, beni mobili registrati, diritti sugli stessi, rendite dello Stato, il brevetto industriale

Per entrambi c’è bisogno che il pubblico abbia coscienza di ciò che potrebbe acquisire, perciò il pegno viene annunciato tramite la pubblicità (il dovere di avvertire i terzi intenzionati a comprare dell’esistenza di un vincolo sul bene che gli espone al rischio di perdere il bene) e per l’ipoteca dell’iscrizione

Sullo stesso bene possono esserci più ipoteche, l’ordine cronologico determina il grado di ciascuna. L’iscrizione ha validità di 20 anni, dopo di chè se si procede ad una nuova iscrizione l’ipoteca prende il grado della data della nuova iscrizione, se si rinnova l’ipoteca conserva il grado originario.

L’ipoteca può essere estinta solo se viene pagato il debito, distruzione del bene, rinuncia del creditore, scadenza del termine, vendita forzata del bene, scadenza del ventennio.

Il patto commissorio è il patto fra debitore e creditore con cui si stabilisce preventivamente che in caso di inadempimento la cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente in proprietà al creditore, ma questo patto è vietato dalla legge per tutelare il debitore, perché il creditore potrebbe approfittare di un momento di bisogno del debitore per strappare un risultato iniquo.

ESPROPRIO

L’art 42 costituzione stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata, cioè tolta al proprietario anche contro la sua volontà e trasferita a un ente pubblico interessato ad averla. Questa possibilità, che evidentemente gioca contro i proprietari, è controbilanciata da due garanzie: