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Appunti diritto privato, Appunti di Diritto Privato

Appunti di diiritto privato, primo anno di giurispridenza.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 16/02/2026

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DIRITTO PRIVATO
Interessi privati—> affidata all’autonomia dei singoli
Interessi pubblici—> Stato e azione amministrativa
La sfera degli interessi privati è legata all’autonomia dei
singoli, mentre quella pubblica all’amministrazione e allo
Stato.
In realtà tale dicotomia è andata a sbiadire i suoi contorni
oggi da un lato si assiste alle soggezioni di importanti settori
dell’attività amministrativa a norme che dovrebbero regolare
l’autonomia individuale (ad esempio gli enti pubblici sono
soggetti alle disposizioni previste alla tutela della concorrenza
tra privati).
Enti pubblici sono soggetti alle disposizioni previste alla tutela
della concorrenza tra privati—> si assiste all’estensione alle
discipline normative pensate per il settore pubblico a soggetti
privati.
La parola centrale in materia di diritto privato è AUTONOMIA!!!
—> informa l’intera materia del diritto privato e trova un
necessario coordinamento con la sovranità dello Stato.
Il diritto privato si occupa di governare i rapporti tra i singoli.
leggi complementari (leggi speciali—> volte a disciplinare
determinate materie che si pongono sullo stesso piano
gerarchico del codice civile).
Il CODICE CIVILE disciplina in particolare il diritto di famiglia. È
entrato in vigore nel 1942, in epoca fascista ma qualche norma
da esso contenuta nel corso del tempo è stata modificata.
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DIRITTO PRIVATO

Interessi privati—> affidata all’autonomia dei singoli Interessi pubblici—> Stato e azione amministrativa La sfera degli interessi privati è legata all’autonomia dei singoli, mentre quella pubblica all’amministrazione e allo Stato. In realtà tale dicotomia è andata a sbiadire i suoi contorni oggi da un lato si assiste alle soggezioni di importanti settori dell’attività amministrativa a norme che dovrebbero regolare l’autonomia individuale (ad esempio gli enti pubblici sono soggetti alle disposizioni previste alla tutela della concorrenza tra privati). Enti pubblici sono soggetti alle disposizioni previste alla tutela della concorrenza tra privati—> si assiste all’estensione alle discipline normative pensate per il settore pubblico a soggetti privati. La parola centrale in materia di diritto privato è AUTONOMIA!!! —> informa l’intera materia del diritto privato e trova un necessario coordinamento con la sovranità dello Stato. Il diritto privato si occupa di governare i rapporti tra i singoli. leggi complementari (leggi speciali—> volte a disciplinare determinate materie che si pongono sullo stesso piano gerarchico del codice civile). Il CODICE CIVILE disciplina in particolare il diritto di famiglia. È entrato in vigore nel 1942, in epoca fascista ma qualche norma da esso contenuta nel corso del tempo è stata modificata.

Legge sulle unioni civili—> il legislatore è intervenuto in parte per adeguarle ai mutamenti del tempo e a questa nuova disciplina normativa. Il cc contiene norme del diritto privato ed è stato approvato con la legge ordinaria e contiene una serie di norme che possono essere quindi integrate/modificate da legge ordinaria. Esso si divide in 6 libri:

  1. Persone e famiglia disciplina persone fisiche e giuridiche, il matrimonio, i rapporti personali e coniugali tra i coniugi
  2. Successioni per causa di morte disciplina tutti i rapporti che riguardano i diritti e gli obblighi a cui alla persona deceduta facevano capo e le donazioni
  3. Proprietà e possesso il diritto di proprietà fa parte di una gamma di diritti detti “diritti reali” il possesso è una situazione di fatto che si manifesta in un’attività del possessore che ha il potere di utilizzare, godere e disporre del bene in questione come se ne fosse il proprietario, anche se non possiede necessariamente il titolo di proprietà legale (es. un ladro può essere possessore di un bene il possessore non è titolare del diritto ma semplicemente esercita in via di fatto il potere su una cosa)
  4. Obbligazioni oltre alle obbligazioni trovano disciplina i contratti
  5. Lavoro (autonomo e subordinato) e società
  6. Tutela dei diritti le prove, le garanzie che assistono il credito, la prescrizione e la decadenza (cioè il tempo per cui può essere esercitato un diritto) Il diritto privato è un sistema di norme giuridiche. La norma giuridica è una specie del più ampio genere norma —> ci sono le norme sociali, religiose, ecc.

Il legislatore sceglie quali fatti prevedere nella parte ipotetica delle norme e una volta fatto questo determina le conseguenze che si verificano laddove quei fatti accadano. Parte ipotetica= descrizione del fatto= fattispecie La DESCRIZIONE DEL FATTO è detta FATTISPECIE, mentre la CONSEGUENZA STABILITA è detta EFFETTO GIURIDICO. Il criterio attraverso cui il legislatore sceglie i fatti da disciplinare, e dunque le norme, è un criterio del tutto arbitrario e cambia di epoca in epoca. I fatti della parte ipotetica della norma sono qualificabili come fatti giuridici. Il fatto giuridico non è un fatto della realtà che è accaduto, ma un fatto della realtà che può accadere e che il legislatore decide di prevedere in una fattispecie e decide di collegarne delle conseguenze. I fatti giuridici possono essere classificati in base al loro numero e contenuto. All’interno del numero si ritrovano la distinzione tra fattispecie semplice (se consiste in un unico fatto es. art. 2043) e complessa (se le conseguenze si verificano quando accadono più fatti art. 375  autorizzazione del tribunale il tutore compie atti per l’interesse dell’incapace e deve avere l’autorizzazione del tribunale. Occorrono due fatti: consenso del tutore che stipulerà il contratto e autorizzazione del tribunale) e fattispecie a formazione istantanea e a formazione progressiva. Formazione istantanea (i fatti in essa descritti si verificano contestualmente art. 2043  raffigura un fatto che nel momento in cui si verifica ci sono delle conseguenze) e progressiva (i due fatti non si verificano contestualmente art. 375  prima interviene l’autorizzazione del tribunale e poi con

l’autorizzazione il tutore si reca dal notaio per vendere il bene e il passaggio di proprietà). CLASSIFICAZIONE DEI FATTI GIURIDICI IN BASE AL LORO CONTENUTO: È necessario distinguere i fatti giuridici in senso stretto e gli atti giuridici. I fatti giuridici in senso stretto hanno la caratteristica di essere presi in considerazione dal legislatore indipendentemente dalla circostanza di essere stati compiuti volontariamente o involontariamente (la volontà umana resta irrilevante); mentre per gli atti giuridici vi è la rilevanza di chi li abbia compiuti, della volontarietà. Art. 941  alluvione è un fatto giuridico, un accadimento della realtà il distaccamento della terra, il passaggio dal proprietario di un fondo al proprietario di un altro fondo ed esso non è posto in essere dalla volontà di qualcuno. I fatti giuridici in senso stretto sono quelli che vengono presi in considerazione dal legislatore indipendente dal fatto che siano posti in essere da qualcuno (principalmente fatti naturali ma anche umani). Gli atti giuridici sono sempre fatti giuridici a cui l’ordinamento dona rilevanza nella condizione in cui siano posti in essere volontariamente; quindi, assumono rilievo nel nostro ordinamento e sono previsti dal legislatore entro una fattispecie in quanto posti in essere volontariamente da qualcuno li distinguiamo in ATTI GIURIDICI LECITI E ATTI GIURIDICI ILLECITI. Atto giuridico illecito vi è la violazione/lesione di un diritto altrui. Il soggetto che pone in essere un atto giuridico illecito viola un dovere posto a proprio carico e dunque nel momento in cui accada un fatto descritto in una fattispecie e qualificato

Nei contratti vi può essere il trasferimento della proprietà (art. 1376). Quando viene concluso un contratto di vendita (atto negoziale perché un fatto posto in essere volontariamente, lecito, che si caratterizza dal legislatore che rinvia a ciò che hanno programmato le parti nel momento in cui hanno posto in essere quel fatto, quindi stipulando il contratto), gli obblighi del venditore sono la consegna della cosa al compratore (art.1476). Il compratore sarà obbligato, invece, a pagare il prezzo nel tempo e nel luogo stabiliti nel contratto. Autonomia negoziale/contrattuale circostanza che il legislatore in quegli atti caratterizzati da autonomia negoziale rinvia al contenuto del fatto per descrivere il contenuto degli effetti. Il trasferimento della proprietà avviene se c’è un accordo Il fatto si verifica quando c’è l’accordo. Contratto = accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale si può definire come rapporto giuridico patrimoniale. I negozi giuridici possono essere unilaterali (il fatto descritto dalla norma si perfeziona con la dichiarazione di un singolo individuo es. testamento atto attraverso il quale un soggetto dispone dei propri beni per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere / es. riconoscimento del figlio naturale) o bilaterali (la fattispecie si perfeziona con la dichiarazione tra due o più soggetti es. contratto è un accordo e si traduce nella conformità tra le due parti interessate). I negozi possono essere: Inter vivos durante la vita (contratto) Mortis causa (testamento) producono i propri effetti solo con la morte dell’individuo

Atti unilaterali recettizi e non recettizi. L’atto recettizio richiede un’accettazione da parte del destinatario per essere efficaci la volontà del destinatario è essenziale per rendere l’atto efficace. L’atto non recettizio è quello che produce i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione del destinatario l’atto ha effetto una volta compiuto, senza richiedere l’accettazione da parte del destinatario. Negozi giuridici possono anche essere a titolo gratuito e a titolo oneroso. I negozi a titolo gratuito (es. donazione contratto che si caratterizza per un accordo nel quale una parte arricchisce l’altra), mentre quelli a titolo oneroso (es. vendita il venditore riceve qualcosa in cambio, a titolo di corrispettivo l’onerosità richiama la correspettività). *Fattispecie normativa= la fattispecie è sempre normativa è una descrizione normativa del fatto contenuta nella parte ipotetica di una norma. *Individuazione dei fatti= cosa la norma può descrivere nella parte ipotetica, ossia nella fattispecie. L’EFFETTO GIURIDICO: Accanto alla descrizione di un fatto, la norma prevede la descrizione di un comportamento umano al quale per ipotesi che un fatto accada è attribuita la qualifica di doverosità la norma descrive un comportamento che nel momento in cui accade il fatto diviene doveroso (es. art. 1476 consegnare

hanno lo stesso significato e sono riconducibili a una categoria più ampia, ossia il dovere giuridico. Art. 1350 atti scritti la forma scritta si articola in atto pubblico (atto redatto in presenza di un notaio) e scrittura privata (atto stipulato senza la presenza di un notaio). Il contratto, accordo tra due o più parti per regolare o estinguere un rapporto patrimoniale, lo abbiamo studiato nella classificazione degli atti giuridici. È una conformità tra due dichiarazioni che per essere validamente concluso (perfezionato) deve avere certi requisiti. Essi devono essere fatti per iscritto, non possono essere fatti oralmente ma con atto pubblico e scrittura privata. Se l’atto di vendita di un immobile non viene stipulato in maniera scritta, il contratto sarà non valido (invalido). Nullità e annullabilità sono forme di invalidità del contratto il contratto è annullabile, è nullo. *Onere della prova chi vuol far valere un diritto deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento se qualcuno deve portare un altro soggetto a pagare una somma di denaro, dovrà portare al giudice delle prove affinché la sua pretesa sia verificata e dunque valida. Se si condanna un’altra parte davanti al giudice senza dimostrare le ragioni a sostegno della propria richiesta, l’effetto giuridico è solo che la domanda viene rifiutata. *Responsabilità del debitore il debitore è obbligato a risarcire il danno, deve eseguire la prestazione di risarcimento se il debitore non esegue la prestazione dovuta (dovere) è obbligato a risarcire il danno. Nel caso dei contratti che devono farsi per iscritto e dell’onere della prova, se il contratto viene stipulato in forma orale e non scritta o se dinanzi al giudice il soggetto non prova i fatti, le conseguenze che il legislatore collega al mancato adempimento del dovere si riflettono esclusivamente nella

sfera del soggetto che non tiene il comportamento dovuto. La doverosità predicata dalle norme è rivolta a soddisfare un interesse proprio del soggetto in capo al quale è predicato il comportamento doveroso ONERE la violazione dell’onere determina un’ AUTORESPONSABILITÀ (tutto resta in capo a chi ha violato l’onere). LE CONSEGUENZE DELL’ONERE SI RIPERCUOTONO SOLO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CHE DOVEVA OSSERVARE QUELL’IMPEGNO. Nel caso, invece, della responsabilità del debitore, se quest’ultimo non esegue la prestazione dovuta, il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno la doverosità è rivolta a soddisfare un interesse altrui che se non viene soddisfatto vi è una responsabilità in capo a colui che doveva tenere il comportamento OBBLIGO dovere di eseguire la pretesa la violazione dell’obbligo determina una RESPONSABILITÀ (il patrimonio del soggetto obbligato è esposto all’attenzione dei creditori che vedevano soddisfatti i loro interessi). ESSO È VOLTO A SODDISFARE UN INTERESSE ALTRUI E SE ESSO NON VIENE SODDISFATTO È UNA RESPOSABILITÀ IN CAPO A COLUI CHE DOVEVA TENERE QUEL COMPORTAMENTO. LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DETERMINA UNA RESPONSABILITÀ, MENTRE LA VIOLAZIONE DELL’ONERE DETERMINA UN’AUTORESPONSABILITÀ. La QUALITÀ GIURIDICA  fenomeno che riguarda la composizione della fattispecie qualità di contratto e di bene immobile (art. 1321 e art. 812).

del diritto soggettivo il diritto soggettivo ha la funzione di identificare la posizione del destinatario di un obbligo altrui. RAPPORTO GIURIDICO: Si tratta del legame tra obbligo giuridico e diritto soggettivo previsto dalla norma, o meglio, tra il soggetto titolare dell’obbligo e il soggetto titolare del diritto soggettivo. Tra il compratore e il venditore vi è un rapporto giuridico sia perché sorge l’obbligo in capo al venditore di consegnare al compratore la cosa venduta ( e quindi il venditore è titolare dell’obbligo e il compratore è titolare del diritto soggettivo di ricevere la cosa in questione), sia perché contestualmente per inconseguenza della stipulazione del contratto di vendita sorge in capo al compratore l’obbligo di pagare il prezzo e in capo al venditore il diritto soggettivo di ricevere questo prezzo.

  • i diritti soggettivi possiamo distinguerli in due grandi categorie:
  • diritti soggettivi relativi la situazione si riferisce a uno o più soggetti determinati si rivolge a una persona determinata specialità soggettiva del dovere includiamo i diritti di credito es. il compratore ha l’obbligo di pagare.
  • diritti soggettivi assoluti la situazione vale nei confronti di tutti non è necessaria l’indicazione del soggetto titolare del dovere che sta di fronte a questo diritto generalità soggettiva del dovere includiamo i diritti reali e diritti della personalità  ad es. il diritto di proprietà ( art. 832 ) è un diritto reale e il diritto al nome, alla dignità personale sono diritti di personalità.

Carattere sacro della proprietà riconosciuta e garantita dalla legge (art.42 della costituzione). Piano piano si sono sviluppate nuove esigenze che si pongono accanto alla concezione tradizionale del diritto di proprietà. C’era un progressivo distacco tra coloro che erano titolari del diritto di proprietà e le modalità con cui quei beni venivano controllati e usati. È un diritto pieno ed esclusivo, assoluto quindi, e permette a terzi di non interferire (diritto di escludere gli altri) entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi dell’ordinamento giuridico al fine di rendere accessibile a tutti tale diritto. Il suo esercizio può essere sindacato dal giudice. Sono previsti limiti dei limiti al fine di realizzare la funzione sociale del diritto di proprietà. Uno dei limiti del diritto di proprietà sono gli atti emulativi (art.833) il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri  tenere un comportamento che rientra nell’ambito delle facoltà concesse al titolare di quel diritto con però l’unico scopo di nuocere ad altri es. il proprietario di un fondo costruisce un muro con l’unico obiettivo di ostacolare la visuale del vicino. Il legislatore prevede due limiti importanti all’esercizio del diritto di proprietà: limiti nell’interesse dei consociati (espropriazione per pubblica utilità la proprietà privata può essere espropriata dallo Stato, salvo indennizzo, per ragioni di pubblico interesse es. costruzione di ferrovie, ponti, strade) e limiti posti nell’interesse di altri soggetti privati (immissioni). Nel momento in cui si verifica l’espropriazione, il diritto soggettivo di proprietà degrada a interesse legittimo il soggetto non è più titolare di godere di quel bene che gli viene espropriatoegli ha una pretesa nei confronti della P.A. affinché siano rispettate le forme e le modalità della procedura di esproprio). È prevista un’indennità, ossia un risarcimento del danno. La disposizione contenuta nell’articolo 834 esprime che nessuno può essere privato dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse.

NORME GIURIDICHE:

Le norme giuridiche devono essere interpretate come accadimenti della realtà. L’applicazione della legge avviene all’esito dell’attività interpretativa da parte di qualcuno e che è disciplinata secondo determinati canoni il legislatore individua le regole per l’interpretazione. Le fonti sono ordinate secondo un CRITERIO GERARCHICO. Al vertice, in posizione superiore alla legge vi è la Costituzione. 1) COSTITUZIONE

  1. LEGGI  ordinarie e regionali regolate da atti aventi fora di legge (dl e dlg). L’approvazione del decreto-legge facilita l’attività senza attendere ciò che è regolato dagli art. 70 e seguenti della Costituzione poiché prevedono che i testi siano approvati sia da Camera che da Senato il legislatore, dati i tempi di attesa molto lunghi, ha dato l’opportunità al Parlamento di applicare il decreto-legge. Inoltre, il legislatore ha stabilito materie in cui può legiferare solo lo Stato (es. politica estera, bilancio, difesa, moneta), altre in cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente (lo Stato traccia la cornice e le regioni nell’ambito della cornice tracciata dallo Stato può legiferare) e altre in cui le regioni hanno potestà esclusiva (art. 117 Cost.).
  2. REGOLAMENTI  atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi essi contengono norme possono essere emanati dal Governo, dai ministri, dalle autorità indipendenti, dalle due camere. Essi non possono ovviamente avere un contenuto che contrasti ciò espresso nella legge dato che i regolamenti sono ad un grado inferiore rispetto a queste.
  1. USI  perché ci si possa trovar davanti un uso/consuetudine, bisogna assistere alla ripetizione di un certo comportamento nel tempo e il convincimento sociale di quel comportamento. Nelle materie regolate da leggi e regolamenti, gli usi hanno efficacia soltanto se richiamati dalle leggi e dai regolamenti.
  • USI PRETER LEGEM gli usi possono essere efficaci laddove si diano leggi o regolamenti esclusivamente se richiamati da queste fonti usi che disciplinano certe materie laddove non siano presenti leggi e regolamenti e sono efficaci proprio perché in quelle materie mancano leggi e regolamenti.
  • USI SECUNDUM LEGEM disciplinano materie che sono già regolate da leggi o regolamenti che però rinviano agli usi come fonte di integrazione ipotesi già regolate da leggi o regolamenti che rinviano agli usi come strumenti di integrazione di questa disciplina legislativa o regolamentare.
  • USI CONTRA LEGEM le materie sono già regolate da leggi o regolamenti e dunque gli usi che prevedano una disciplina diversa risultano inefficaci (perché nella scala gerarchica gli usi sono nella posizione più bassa). FONTI DI DIRITTO EUROPEO:
  1. TUE
  2. TFUE
  3. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO
  4. REGOLAMENTI atti normativi dal carattere generale e vengono applicati direttamente dagli ordinamenti degli Stati interni dell’UE non c’è bisogno di una legge che li recepisca.

PERSONA se non ci fossero principi riconducibili a quelli fondamentali del nostro ordinamento e ai diritti inalienabili della persona allora la disposizione potrebbe essere disapplicata. LA COSTITUZIONE ECONOMICA 2 significati: 1)Può costituire innanzitutto la sintesi descrittiva delle forze e dei poteri che sono presenti nell’economia di uno Stato in un determinato periodo storico, perciò ha un’espressione storico-politica. 2)Come sintesi normativa di principi e regole dettate dalla nostra Costituzione con riguardo all’economia. Il legislatore costituzionale detta i criteri con cui debbano essere interpretate le norme che si creano ad un livello inferiore della gerarchia normativa, per questo è importante capire se le prese di posizione della Costituzione di fronte all’economia. La Costituzione di per sé non accoglie il modello dell’economia di mercato e della libera concorrenza art.41 l’iniziativa economica privata è libera…” perciò questa è una sfera in cui lo Stato non può intervenire e disciplina i rapporti tra lo Stato e i privati, un rapporto di tipo verticale questo articolo implica un dovere di astensione dello Stato. Lo Stato indica come l’iniziativa sia pubblica che privata debba essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali lo Stato appare come soggetto dell’attività economica perché appare come imprenditore a capo degli altri privati e soggetto dell’attività legislativa perché autore di quelle norme che determinando i programmi opportuni sono in grado di indirizzare e coordinare le attività degli imprenditori (tra cui lo stesso Stato). Quella dello Stato è una posizione dualistica perché comprende sia la posizione dell’iniziativa pubblica che privata ed anche totalitaria perché la Costituzione afferma che sia lo Stato a terminare i controlli opportuni affinché l’economia possa

essere indirizzata a fini sociali e ambientali, cioè la legge secondo la Costituzione non si deve limitare a vietare l’impiego di mezzi o a promuoverne altri, ma esso deve proprio INTERVENIRE per determinare quali siano i fini sociali. Comprendere quali siano le fonti del diritto ci serve per capire come dobbiamo interpretare le norme giuridiche nel momento in cui ci confrontiamo con esse. Se il giudice, nell’interpretare una legge, lo fa in modo erroneo, la sua decisione potrà essere impugnata dinanzi a un giudice di grado superiore. Il diritto è l’insieme delle regole che si traggono dal testo delle norme attraverso l’interpretazione e applicazione che di esse viene fatta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La giurisprudenza sono le sentenze, i giudici sono chiamati a interpretare e applicare le norme rispetto al caso concreto pronunciando delle decisioni che sono le sentenze. La dottrina, invece, sono le opinioni degli studiosi che si occupano della determinata materia a cui la norma si riferisce. L’interpretazione della dottrina NON È VINCOLANTE PER NESSUNO però possono avere un’efficacia persuasiva sarà infatti tenuta in considerazione dal giudice che decide la causa. L’interpretazione del giudice chiamato a decidere la causa è vincolante esclusivamente con riferimento al caso concreto deciso dalla sentenza in cui è contenuta l’interpretazione è vincolante solo per quella determinata situazione e caso a cui si riferisce e non a successivi futuri casi analoghi. Spesso, però, nella sentenza vengono richiamati i precedenti che per il più delle volte sono della suprema corte di cassazione; quindi, non sono vincolanti ma hanno un’efficacia persuasiva.