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sintesi dell'argomento, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

breve sintesi della società in acc. semplice

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 09/05/2024

Olgadauria
Olgadauria 🇮🇹

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LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla società in
nome collettivo per la presenza di 2 categorie di soci:
- i soci accomandatari: che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni
sociali
- e i soci accomandanti: che rispondono limitatamente alla quota conferita e cioè sono
obbligati solo nei confronti della società ad eseguire conferimenti promessi.
Per quanto riguarda l’amministrazione della società, la posizione delle due categorie di soci è
diversa; infatti l’amministrazione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari, i
soci accomandanti ne sono esclusi.
La disciplina della sas è modellata su quella della snc
La sas è il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune dell’attività d’impresa
commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per i soci
accomandanti e proprio per tale motivo è una società che potrebbe prestarsi facilmente ad
eventuali abusi;
Da qui l’esigenza di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di società, con la previsione di
rigorosi divieti a carico dei soci accomandanti e di ancor più rigorose sanzioni patrimoniali per la
loro violazione
Costituzione della s.a.s
Per la costituzione di tale tipo di società valgono le regole esposte per la s.n.c, con la differenza
che l’atto costitutivo deve indicare:
- quali sono i soci accomandanti e quali accomandatari
- È soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma l’omessa registrazione comporta
solo irregolarità della società
La ragione sociale
Nella società in accomandita semplice la ragione sociale deve essere formata col nome di almeno
uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale, in essa non può essere inserito il
nome dei soci accomandanti.
L’accomandante che violi tale divieto è esposto a pesanti sanzioni: ovvero perde il beneficio della
responsabilità limitata e lo perde per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi
creditore sociale, attenzione però quest’ultimo non diventa accomandatario.
I soci accomandanti e l’amministrazione della società
L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, che hanno gli
stessi diritti gli stessi obblighi dei soci della collettiva.
Divieti per l’accomandante
Dall’amministrazione della società sono esclusi i soci accomandanti, secondo il cosiddetto “divieto
di immistione” che stabilisce che: gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione,
né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli
affari.
Quindi all’accomandante è preclusa:
- Sia la partecipazione all’amministrazione interna della società
- Sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni
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LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di 2 categorie di soci:

  • i soci accomandatari: che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali
  • e i soci accomandanti: che rispondono limitatamente alla quota conferita e cioè sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire conferimenti promessi. Per quanto riguarda l’ amministrazione della società , la posizione delle due categorie di soci è diversa; infatti l’amministrazione della società compete esclusivamente ai soci accomandatari, i soci accomandanti ne sono esclusi. La disciplina della sas è modellata su quella della snc La sas è il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune dell’attività d’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per i soci accomandanti e proprio per tale motivo è una società che potrebbe prestarsi facilmente ad eventuali abusi; Da qui l’esigenza di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di società, con la previsione di rigorosi divieti a carico dei soci accomandanti e di ancor più rigorose sanzioni patrimoniali per la loro violazione Costituzione della s.a.s Per la costituzione di tale tipo di società valgono le regole esposte per la s.n.c, con la differenza che l’atto costitutivo deve indicare:
  • quali sono i soci accomandanti e quali accomandatari
  • È soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma l’omessa registrazione comporta solo irregolarità della società La ragione sociale Nella società in accomandita semplice la ragione sociale deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale, in essa non può essere inserito il nome dei soci accomandanti. L’accomandante che violi tale divieto è esposto a pesanti sanzioni: ovvero perde il beneficio della responsabilità limitata e lo perde per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale, attenzione però quest’ultimo non diventa accomandatario. I soci accomandanti e l’amministrazione della società L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari , che hanno gli stessi diritti gli stessi obblighi dei soci della collettiva. Divieti per l’accomandante Dall’amministrazione della società sono esclusi i soci accomandanti, secondo il cosiddetto “divieto di immistione” che stabilisce che: gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. Quindi all’ accomandante è preclusa:
  • Sia la partecipazione all’amministrazione interna della società
  • Sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni

Per quanto riguarda l’amministrazione interna , l’accomandante è privo di ogni potere decisionale autonomo in merito alla condotta degli affari sociali Per quanto riguarda l’attività esterna , l’accomandante può legittimamente trattare concludere affari in nome della società in forza di una procura speciale per i singoli affari. Alla comandante e in ogni caso preclusa la possibilità di agire di fronte ai terzi come procuratore generale o come institore. Cosa succede all’accomandante che viola il divieto di immistione? Come abbiamo già detto l’accomandante che viola il divieto di immistione si espone ad una sanzione patrimoniale particolarmente grave, egli infatti:

  • risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali che siano imputabili alla società
  • in caso di fallimento della società, anche gli sarà dichiarato fallito al pari degli accomandatari.
  • Esposto all’ulteriore sanzione di esclusione dalla società, con decisione a maggioranza degli altri soci (esclusione che non potrà essere deliberata qualora l’atto di ingerenza sia stato autorizzato dagli amministratori) Diritti e poteri dell’accomandante Agli accomandanti sono riconosciuti per legge o per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo:
  • Hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e la revoca degli amministratori
  • Possono trattare o concludere affari in nome della società (in forza di una procura speciale per singoli affari)
  • Possono prestare la loro opera all’interno della società sotto la direzione degli amministratori (quindi mai in posizione autonoma indipendente)
  • Possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di controllo (sempre nei limiti imposti dal divieto di ingerenza nell’amministrazione)
  • Hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza
  • Hanno il diritto di concorrere all’approvazione del bilancio, senza che ciò implichi violazione del divieto di immistione
  • Inoltre, in quanto esclusi dall’amministrazione della società, non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente riscossi, purché essi siano in buona fede e risultino da un bilancio regolarmente approvato. Il trasferimento della partecipazione sociale La posizione diversa di accomandanti accomandatari si riflette sulla disciplina del trasferimento della partecipazione sociale:
  • Per gli accomandatari: se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto tra vivi della quota degli accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci mentre per la trasmissione mortis causa sarà necessario anche il consenso degli eredi.
  • Per gli accomandanti: la loro quota è liberamente trasferibile mortis causa, senza che sia necessario il consenso dei soci superstiti, mentre per il trasferimento per atto tra vivi È necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.