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Estinzione e successione dei trattati tra Stati e responsabilità internazionale., Schemi e mappe concettuali di Diritto Internazionale

I principi di estinzione e successione dei trattati tra Stati, inclusa la denuncia e il recesso, l'impossibilità di esecuzione e la successione di Stati. Inoltre, viene presentato il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato e i fattori necessari per stabilire l'illecito. un'introduzione alla nozione di illecito e il ruolo del diritto interno nel determinare il legame tra un individuo o un ente e lo Stato.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 20/04/2022

rosadari328
rosadari328 🇮🇹

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Le cause di estinzione dei trattati
Le cause di estinzione dei trattati agiscono su trattati correttamente formati. Le
cause di estinzione possono quindi suddividersi in cause interne al trattato e in
cause esterne al trattato.
1. Il termine finale; la condizione risolutiva; la previsione espressa della
facoltà di denuncia o di recesso.
La Convenzione di Vienna, all’art. 54, prevede che un trattato cessa di produrre i
suoi effetti in conformità alle disposizioni contenute nel trattato stesso. Un
trattato può quindi estinguersi perché contiene un termine finale, perché prevede
una condizione risolutiva o perché regola la denuncia o il recesso.
-Con il termine finale le parti stabiliscono la durata dell’accordo; raggiunto
tale termine, l’accordo si estingue.
-Con la condizione risolutiva le parti prevedono che il verificarsi di una
determinata condizione porti all’estinzione dell’accordo.
-Gli effetti di un trattato possono estinguersi a seguito dell’esercizio della
facoltà di denuncia o di recesso, espressamente regolamentati dal trattato.
La denuncia opera rispetto ai trattati bilaterali ed è un atto mediante il
quale uno Stato dichiara che il trattato si è estinto. Con la denuncia di una
delle parti contraenti, il trattato si estingue. Il recesso è ugualmente un atto
mediante il quale uno Stato dichiara che il trattato si è estinto ma, a
differenza della denuncia, opera rispetto ai trattati multilaterali. A seguito
del recesso di una delle parti contraenti, il trattato continua ad operare, ma
non produce più effetti per lo Stato che ha esercitato il recesso.
2. La stipulazione di un nuovo accordo abrogativo.
La volontà degli Stati parti di estinguere un trattato può anche manifestarsi
attraverso la conclusione di un nuovo accordo. L’art. 59 stabilisce che un trattato
è considerato estinto se tutti gli Stati contraenti procedono successivamente alla
conclusione di un nuovo trattato finalizzato a regolare l a stessa materia in modo
diverso. Si tratta dunque dell’ipotesi di un trattato avente medesimo oggetto e
stesse parti contraenti: ai fini dell’estinzione di un trattato è necessaria la perfetta
coincidenza tra i soggetti parti del primo trattato e i soggetti parti del secondo
trattato.
Cosa succede, invece, se non c’è simmetria, ovvero se solo alcuni Stati parti del
trattato antecedente concludono il trattato successivo? In questo caso il trattato
antecedente:
-si estingue nei rapporti tra gli Stati che concludono il trattato successivo;
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Le cause di estinzione dei trattati Le cause di estinzione dei trattati agiscono su trattati correttamente formati. Le cause di estinzione possono quindi suddividersi in cause interne al trattato e in cause esterne al trattato.

  1. Il termine finale; la condizione risolutiva; la previsione espressa della facoltà di denuncia o di recesso. La Convenzione di Vienna, all’art. 54, prevede che un trattato cessa di produrre i suoi effetti in conformità alle disposizioni contenute nel trattato stesso. Un trattato può quindi estinguersi perché contiene un termine finale, perché prevede una condizione risolutiva o perché regola la denuncia o il recesso.
    • Con il termine finale le parti stabiliscono la durata dell’accordo; raggiunto tale termine, l’accordo si estingue.
    • Con la condizione risolutiva le parti prevedono che il verificarsi di una determinata condizione porti all’estinzione dell’accordo.
    • Gli effetti di un trattato possono estinguersi a seguito dell’esercizio della facoltà di denuncia o di recesso, espressamente regolamentati dal trattato. La denuncia opera rispetto ai trattati bilaterali ed è un atto mediante il quale uno Stato dichiara che il trattato si è estinto. Con la denuncia di una delle parti contraenti, il trattato si estingue. Il recesso è ugualmente un atto mediante il quale uno Stato dichiara che il trattato si è estinto ma, a differenza della denuncia, opera rispetto ai trattati multilaterali. A seguito del recesso di una delle parti contraenti, il trattato continua ad operare, ma non produce più effetti per lo Stato che ha esercitato il recesso.
  2. La stipulazione di un nuovo accordo abrogativo. La volontà degli Stati parti di estinguere un trattato può anche manifestarsi attraverso la conclusione di un nuovo accordo. L’art. 59 stabilisce che un trattato è considerato estinto se tutti gli Stati contraenti procedono successivamente alla conclusione di un nuovo trattato finalizzato a regolare l a stessa materia in modo diverso. Si tratta dunque dell’ipotesi di un trattato avente medesimo oggetto e stesse parti contraenti: ai fini dell’estinzione di un trattato è necessaria la perfetta coincidenza tra i soggetti parti del primo trattato e i soggetti parti del secondo trattato. Cosa succede, invece, se non c’è simmetria, ovvero se solo alcuni Stati parti del trattato antecedente concludono il trattato successivo? In questo caso il trattato antecedente:
    • si estingue nei rapporti tra gli Stati che concludono il trattato successivo;
  • non si estingue nei rapporti tra gli Stati che non concludono il trattato successivo; - non si estingue neppure nei rapporti tra gli Stati che concludono il trattato successivo e gli Stati che non ne diventano parti contraenti. . La denuncia o il recesso desumibili dalla volontà delle parti o dalla natura del trattato. Il principio fondamentale da cui prendere le mosse è il principio “pacta sunt servanda”, che sta a significare che il trattato deve essere rispettato. È chiaro che un recesso e una denuncia agevoli svilirebbero il contenuto e la portata di questo principio: agli Stati stanchi di rispettare gli obblighi assunti basterebbe, infatti, denunciare un trattato o esercitare il recesso per sottrarsi alla sua applicazione. Per questo motivo l’art. 56 della Convenzione di Vienna stabilisce il principio in base al quale se un trattato non contiene disposizioni relative alla sua estinzione e non prevede la possibilità per gli Stati contraenti di denunciare il trattato o di recedere dal trattato, il trattato non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso. Due eccezioni:  la possibilità della denuncia o del recesso è ammessa se questa era l’intenzione delle parti contraenti. Tale volontà può essere anche solo tacita, e cioè desumersi dai comportamenti concludenti delle parti.  la possibilità della denuncia o del recesso può essere dedotta dalla natura del trattato. In base alla natura del trattato avremo trattati “a tempo indeterminato” e trattati “a tempo determinato”. I trattati che delimitano le frontiere non possono essere denunciati o da essi non si può recedere; al contrario i trattati di natura prettamente politica possono essere oggetto di denuncia o di recesso, poiché l’esistenza del vincolo dipende da una condizione politica che in seguito potrebbe venire meno, come alleanze militari, trattati di amicizia o di collaborazione economica. Un problema che si pone è se il recesso di uno Stato sia ammissibile o meno rispetto ai trattati in materia di tutela dei diritti dell’uomo. Il problema si è posto concretamente rispetto al Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del ‘66. Il Comitato per i diritti umani affermò che una volta che dei diritti umani sono stati riconosciuti in capo agli individui per effetto della conclusione di un trattato, tali diritti non rientrano più nella disponibilità dello Stato, il quale non può pertanto recedere dai trattati che li prevedono. La Convenzione di Vienna individua quattro cause di estinzione esterne: violazione sostanziale del trattato; impossibilità sopravvenuta; mutamento fondamentale delle circostanze e contrasto con una norma cogente formatasi successivamente al trattato.
  1. La violazione sostanziale del trattato.

cambiamento deve avere l’effetto di modificare radicalmente il peso degli obblighi tra gli Stati parti del trattato. Questa causa di estinzione può facilmente prestarsi ad abusi: per questo motivo lo stesso art. 62 introduce due limiti:  sono sottratti dall’ambito di applicazione di questa causa di estinzione i trattati che delimitano le frontiere;  uno Stato non può invocare tale causa di estinzione se il mutamento delle circostanze dipende totalmente o anche solo parzialmente da un suo comportamento illecito, in violazione degli obblighi del trattato, o di altre norme dell'ordinamento internazionale generale.

  1. La sopravvenienza di una nuova norma di diritto cogente configgente con il trattato. L’ultima causa di estinzione del trattato è prevista dall’art. 64 della Convenzione di Vienna, il quale prevede l’estinzione del trattato che entra in contrasto con una norma cogente che non esisteva al momento della sua stipulazione ma viene ad esistenza in un momento successivo.  Procedure per fare valere le cause di invalidità o di estinzione dei trattati. La Convenzione di Vienna prevede regole procedurali che gli Stati devono rispettare per far valere le cause di invalidità o di estinzione dei trattati. La Convenzione introduce il principio in base al quale, nel caso di una controversia, uno Stato non può considerarsi svincolato dal trattato fino a quando non sia stata accertata la fondatezza di una causa di invalidità o di estinzione. Fino alla risoluzione della controversia, pertanto, il trattato continuerà a produrre i suoi effetti. Tale obiettivo viene raggiunto imponendo precisi obblighi procedurali:
    • Lo Stato che ha intenzione di invocare una causa di invalidità o di estinzione deve notificare tale intenzione alle altre parti contraenti;
    • Entro 3 mesi dalla notifica gli altri Stati parti del trattato possono opporsi: se non ci sono obiezioni, lo Stato che ritiene il trattato invalido o estinto sarà libero dai vincoli del trattato; se ci sono obiezioni, si apre una fase di negoziati tra lo Stato che ritiene il trattato invalido o estinto e gli Stati obiettanti, bloccando di fatto la possibilità per il primo di svincolarsi dal trattato.
  • Gli Stati coinvolti in questa controversia devono risolverla pacificamente entro 12 mesi; se non ci riescono possono rivolgersi ad un organo terzo. A questo punto è necessario operare una distinzione tra le cause di invalidità

o di estinzione aventi ad oggetto il contrasto con norme cogenti e le restanti cause di invalidità o di estinzione. Nel primo caso, gli Stati possono unilateralmente sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, che emette un giudizio vincolante. Nel secondo caso, l’organo terzo imparziale non è un giudice, ma una commissione di conciliazione, la quale si limita a fare proposte di risoluzione della controversia, contenute in una raccomandazione non vincolante che gli Stati non sono tenuti a rispettare. Un obbligo che riveste sicuramente natura consuetudinaria è quello di comportarsi secondo buona fede, ovvero di notificare con un congruo anticipo agli altri Stati contraenti la propria intenzione di volere invocare una causa di invalidità o di estinzione del trattato. Perché gli altri Stati devono essere tenuti al corrente di una simile intenzione? Perché gli Stati parti possono contestare la causa di invalidità o di estinzione invocata da un altro Stato contraente generando così una controversia internazionale, data dall’opposizione dei punti di vista dello Stato che vuole sciogliersi dal vincolo pattizio e di quello che contesta la fondatezza della causa invocata. Sul piano del diritto internazionale generale, lo Stato, nel momento in cui dichiara invalido o estinto un trattato, può considerarsi svincolato dal trattato stesso. Se però successivamente dovesse insorgere una controversia e un giudice internazionale dovesse accertare la non fondatezza della causa di invalidità o di estinzione invocata, lo Stato che ha infondatamente invocato la causa sarà considerato responsabile di un illecito internazionale.

attribuibile allo Stato e non giustificato dall’ordinamento internazionale è contrario ad un obbligo giuridico vi è un illecito.

  1. La seconda parte del Progetto tratta le conseguenze dell’illecito che gravano sullo Stato autore dell’illecito. Tali conseguenze sono riconducibili all’obbligo di cessare il comportamento illecito e all’obbligo di riparare all’illecito commesso attraverso la restituzione, il risarcimento del danno o la soddisfazione.
  2. La terza parte del Progetto identifica gli Stati che hanno il potere di invocare la responsabilità dell’autore dell’illecito, distinguendo a tal fine il regime applicabile a seguito della violazione di obblighi bilaterali dal regime applicabile a seguito della violazione di obblighi erga omnes.
  3. Regole speciali in materia di responsabilità. Esistono, sul piano del diritto consuetudinario, regole speciali in tema di responsabilità che sono diverse da quelle contenute nel Progetto di articoli. Art. 55: ammette che le disposizioni in esso contenute non trovino applicazione laddove le condizioni per l’esistenza di un atto internazionalmente illecito e le conseguenze giuridiche derivanti dall’illecito sono determinate da regole speciali di diritto internazionale. Regole speciali in materia di responsabilità esistono, per esempio, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio e dell’Unione europea. OMC e UE prevedono articolati meccanismi di reazione all’illecito, con la conseguenza che in caso di violazione delle regole del diritto del commercio internazionale o del diritto dell’Unione europea non si applicano le regole contenute nel Progetto di articoli, bensì le regole stabilite, rispettivamente, dall’OMC e dall’UE. L’ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ  Gli elementi dell’illecito. La nozione di illecito è contenuta nell’art. 2 del Progetto di articoli, il quale stabilisce che un illecito internazionale dello Stato ricorre quando una condotta che consiste in un’azione o in un’omissione è attribuibile allo Stato in base al diritto internazionale e viola un obbligo internazionale incombente sullo Stato. Quindi sono due gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale:  un elemento soggettivo: l’attribuzione di un comportamento allo Stato;  un elemento oggettivo: la contrarietà di quel comportamento ad un obbligo giuridico dello Stato. Il Progetto di articoli opera una distinzione fondamentale tra due tipi di comportamenti, ovvero tra i comportamenti posti in essere dagli organi dello Stato e i comportamenti posti in essere da privati. La regola generale che, come vedremo, conosce alcune eccezioni è che il comportamento di un organo si

attribuisce allo Stato, mentre il comportamento di un privato non si attribuisce allo Stato.  L’elemento soggettivo: l’attribuzione di un comportamento allo Stato. Che cos’è un organo dello Stato dal punto di vista del diritto internazionale? L’art. 4 del Progetto di articoli dice che: “un organo include ogni persona o ente che ha quella qualità in base al diritto interno dello Stato”. per stabilire chi è organo dello Stato si deve andare a vedere cosa dispone il diritto interno. È quindi il diritto interno che ci dovrebbe far capire se c’è un legame tra un individuo e lo Stato o tra un ente e lo Stato. Nella categoria degli organi dello Stato possono rientrare anche soggetti diversi da quelli che hanno la qualità di organo in base al diritto interno. Si tratta dei soggetti che hanno un rapporto di fatto con lo Stato, ovvero gli organi di fatto dello Stato, in contrapposizione agli organi di diritto. Quindi se normalmente è il diritto interno lo strumento che serve ad identificare se un individuo o un ente ha la qualità di organo, ci sono delle situazioni nelle quali la qualità di organo la si determina attraverso l’individuazione di uno stretto legame tra un individuo o un ente e lo Stato. In quali casi il legame tra un individuo o un ente e lo Stato può fare assurgere quell’individuo o quell’ente a organo di fatto dello Stato? Ciò avviene nel caso degli Stati fantocci, ovvero enti che apparentemente sono enti indipendenti, ma che effettivamente sono totalmente sottoposti al potere di un altro Stato da risultare equiparabili ad organi di quello Stato. Nel caso Loizidou portato all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo, fu la stessa Corte a dire che il comportamento lesivo del diritto di proprietà della signora Loizidou, benché posto in essere dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, era imputabile alla Turchia, perché la Turchia di fatto controllava in modo talmente pervasivo la Repubblica Turca di Cipro del Nord, al punto che tale che la Repubblica Turca di Cipro del Nord altro non era che un organo di fatto dello Stato turco. Di conseguenza, per il comportamento lesivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo verificatosi nella Repubblica Turca di Cipro del Nord doveva essere considerata responsabile la Turchia. Quali sono i comportamenti dell’organo di diritto che si attribuiscono allo Stato? Ai sensi dell’art. 7 del Progetto di articoli, allo Stato si attribuiscono non solo tutti i comportamenti posti in essere dall’organo nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche i comportamenti posti in essere dall’organo in violazione delle sue funzioni, cioè eccedendo le sue competenze o andando contro le istruzioni ricevute. Allo Stato possono essere attribuiti, a certe condizioni, anche i comportamenti degli individui. L’art. 8 del Progetto di articoli fa riferimento all’ipotesi in cui un individuo, pur non avendo la qualifica di organo (né di fatto né di diritto), attua una specifica azione agendo dietro istruzione dello Stato. Che differenza c’è tra l’ipotesi dell’art. 8 e quella dell’art. 4, per il quale un individuo può essere qualificato come organo di fatto dello Stato sulla base del totale controllo che lo Stato esercita sull’individuo? La differenza sta negli elementi di prova che devono essere apportati:

L’art. 20 precisa che il consenso non può essere dato ad uno Stato per permettergli di violare una norma di diritto cogente. Qui c’è un parallelismo con l’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in base al quale il diritto cogente non può essere violato mediante accordi. Ugualmente l’art. 20 del Progetto di articoli ci dice che il diritto cogente non può essere violato neanche mediante un atto unilaterale con cui uno Stato autorizza un altro Stato a tenere un comportamento illecito.

  1. La forza maggiore. Una seconda causa di esclusione dell’illecito è la forza maggiore, definita dall’art. 23 del Progetto di articoli come una forza irresistibile ed imprevista, al di fuori del controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile adempiere ad un obbligo giuridico. L’ipotesi tipica è quella in cui una nave militare che viene spinta nelle acque interne di un altro Stato da una violenta tempesta. Qui c’è una violazione della sovranità territoriale dello Stato, poiché le navi militari straniere possono penetrare nelle acque interne di uno Stato solo se autorizzate dalle competenti autorità, ma siccome questa violazione dipende da una forza maggiore, essa è giustificata. Caso Rainbow Warrior.