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Diritto Internazionale dei Trattati: Convenzioni, Ratifica, Successione e Illecito, Appunti di Diritto Internazionale

Una panoramica completa del diritto internazionale dei trattati, analizzando le convenzioni di vienna, la ratifica, la successione degli stati nei trattati e l'illecito internazionale. Esplora i diversi tipi di accordi, i meccanismi di entrata in vigore, le regole di successione e le conseguenze della violazione delle norme internazionali.

Tipologia: Appunti

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Trattato internazionale
Il trattato è una delle fonti del diritto internazionale e consiste nell'accordo tra due o più stati o altri
soggetti del diritto internazionale (es. organizzazioni internazionali) con il quale essi si assumono
obblighi e si riconoscono diritti soggettivi. Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali
accordo, patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati di particolare
rilevanza). Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si
stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, si disciplina l'attuazione di un
altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma) o viene regolata una questione
specifica.
Tradizionalmente nel testo dei trattati gli stati tra cui intercorre l'accordo sono denominati alte parti
contraenti.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne
disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati). Dal 1980 è in vigore la Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati redatta nel 1969 dalla Commissione ONU per la codificazione del
diritto internazionale; essa riunisce le regole sulla formazione dei trattati internazionali. In aggiunta
a tale convenzioni vi sono inoltre quelle stipulate sempre a Vienna nel 1978 e nel 1986: la prima
regola la successione degli Stati nei trattati, la seconda (non ancora entrata in vigore) regola i trattati
tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. L’art. 4 della
Convenzione di Vienna afferma che le regole in essa contenute, essendo norme di diritto
consuetudinario, valgono per tutti gli Stati e per tutti i tipi di trattati; le norme innovative introdotte
nella Convenzione valgono tuttavia solo per gli Stati contraenti e non hanno effetto retroattivo: si
applicano cioè solo ai trattati stipulati dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
Procedimento di formazione dei trattati
Procedimento in forma normale (o solenne)
Gli artt. 7-16 della Convenzione di Vienna regolano la stipulazione di accordi per iscritto. Pur
essendo consentito un procedimento di formazione in forma semplificata, il procedimento di
formazione normale o solenne rispecchia quello seguito nei secoli dagli Stati occidentali. Vanno
distinte quattro fasi.
Fase della negoziazione. La negoziazione del testo è operata dai plenipotenziari. Essi, in
base all’art. 7, predispongono il testo dell’accordo e lo sottoscrivono in forma non
vincolante per i propri Stati. Dispongono dei “pieni poteri” coloro che possiedono una
delega del Ministero degli Esteri per trattare in vece del proprio governo in sede di
negoziazione. Pieni poteri hanno automaticamente i Capi di Stato e di governo, ministri
degli Esteri, capi di missioni diplomatiche (solo per trattati con gli Stati in cui operano),
delegati presso organizzazioni internazionali (solo per trattati stipulati in seno
all’organizzazione a cui appartengono). L’art. 9 stabilisce che l’adozione del testo ha luogo
con il voto favorevole dei due terzi degli Stati presenti e votanti a meno che, con la stessa
maggioranza, non si sia preventivamente deciso altrimenti.
Fase della firma. I negoziati si chiudono con l’apposizione della firma sul testo votato da
parte dei plenipotenziari (art. 10). Il testo risulta così autenticato e un’eventuale modifica
può avvenire solo attraverso un nuovo negoziato. La firma non ha valore vincolante per gli
Stati.
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Trattato internazionale Il trattato è una delle fonti del diritto internazionale e consiste nell'accordo tra due o più stati o altri soggetti del diritto internazionale (es. organizzazioni internazionali) con il quale essi si assumono obblighi e si riconoscono diritti soggettivi. Nella prassi si usano anche altre denominazioni, quali accordo , patto o convenzione (le ultime due sono di solito adottate per trattati di particolare rilevanza). Viene usato anche il termine protocollo , di solito per indicare il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, si disciplina l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore ( protocollo di firma ) o viene regolata una questione specifica. Tradizionalmente nel testo dei trattati gli stati tra cui intercorre l'accordo sono denominati alte parti contraenti. La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati). Dal 1980 è in vigore la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati redatta nel 1969 dalla Commissione ONU per la codificazione del diritto internazionale; essa riunisce le regole sulla formazione dei trattati internazionali. In aggiunta a tale convenzioni vi sono inoltre quelle stipulate sempre a Vienna nel 1978 e nel 1986: la prima regola la successione degli Stati nei trattati, la seconda (non ancora entrata in vigore) regola i trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali. L’art. 4 della Convenzione di Vienna afferma che le regole in essa contenute, essendo norme di diritto consuetudinario, valgono per tutti gli Stati e per tutti i tipi di trattati; le norme innovative introdotte nella Convenzione valgono tuttavia solo per gli Stati contraenti e non hanno effetto retroattivo: si applicano cioè solo ai trattati stipulati dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Procedimento di formazione dei trattati Procedimento in forma normale (o solenne) Gli artt. 7-16 della Convenzione di Vienna regolano la stipulazione di accordi per iscritto. Pur essendo consentito un procedimento di formazione in forma semplificata, il procedimento di formazione normale o solenne rispecchia quello seguito nei secoli dagli Stati occidentali. Vanno distinte quattro fasi.  Fase della negoziazione. La negoziazione del testo è operata dai plenipotenziari. Essi, in base all’art. 7, predispongono il testo dell’accordo e lo sottoscrivono in forma non vincolante per i propri Stati. Dispongono dei “pieni poteri” coloro che possiedono una delega del Ministero degli Esteri per trattare in vece del proprio governo in sede di negoziazione. Pieni poteri hanno automaticamente i Capi di Stato e di governo, ministri degli Esteri, capi di missioni diplomatiche (solo per trattati con gli Stati in cui operano), delegati presso organizzazioni internazionali (solo per trattati stipulati in seno all’organizzazione a cui appartengono). L’art. 9 stabilisce che l’adozione del testo ha luogo con il voto favorevole dei due terzi degli Stati presenti e votanti a meno che, con la stessa maggioranza, non si sia preventivamente deciso altrimenti.  Fase della firma. I negoziati si chiudono con l’apposizione della firma sul testo votato da parte dei plenipotenziari (art. 10). Il testo risulta così autenticato e un’eventuale modifica può avvenire solo attraverso un nuovo negoziato. La firma non ha valore vincolante per gli Stati.

Fase della ratifica. Ogni Stato si impegna a osservare il trattato attraverso la ratifica (art. 14). Il meccanismo di ratifica viene disciplinato dalle costituzioni dei singoli Stati. La Costituzione italiana, all’art. 87 comma 8, dispone che la ratifica spetti al Presidente della Repubblica previa autorizzazione delle Camere laddove ve n’è l’obbligo, regolato dall’art. 80 che elenca le materie coperte da riserva parlamentare: trattati di natura politica, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze, modificazioni di leggi. In realtà la ratifica è funzione del Governo: esso può anche non dare seguito all’autorizzazione parlamentare qualora subentrino ragioni di natura politica. L’adesione è il meccanismo con cui uno Stato che non ha partecipato alla negoziazione del trattato decida comunque di adottarlo. Ciò avviene solo se il trattato è aperto, preveda cioè una esplicita clausola di adesione.  Fase dello scambio delle ratifiche. Il trattato entra in vigore dopo la fase dello scambio delle ratifiche tra gli Stati firmatari. Oggi si preferisce il deposito delle ratifiche (art. 16) presso uno Stato che funge da segretario o, più comunemente, presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite (art. 102 dello Statuto ONU). Il trattato entra in vigore negli Stati che hanno depositato la ratifica. La registrazione dei trattati presso l’ONU permette di invocare tale trattato di fronte all’Assemblea generale. Accordi in forma semplificata Nella prassi internazionale sempre più comuni stanno diventando gli accordi in forma semplificata, anche detti accordi informali , che entrano in vigore per effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari (art. 12), che così esprimono la piena e definitiva manifestazione di volontà degli Stati di appartenenza. Tali accordi, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 80 della Costituzione italiana, sarebbero possibili in Italia per tutte le materie non coperte da riserva parlamentare per la ratifica. Gli esecutivi della maggior parte degli Stati, per motivi di necessità, preferiscono adottare accordi semplificati per bypassare l’inerzia parlamentare. Negli USA la forma è particolarmente invalsa: tra gli accordi in forma semplificata adottati dal governo americano in particolare vanno citati gli executive agreements stipulati dal Presidente su materie tecnico- amministrative e di ambito militare. L’accordo misto può essere ratificato tramite procedura normale o concluso in forma semplificata a discrezione degli Stati. Gli accordi formatisi esclusivamente nell’ambito di organizzazioni internazionali, come alcune dichiarazioni di principi dell’ONU, sono adottate in forma semplificata. Diverse sono le intese tra governi dove non vi è esplicita volontà di legarsi all’accordo giuridicamente e che quindi valgono finché valgono; assimilabili alle intese sono i trattati segreti che, non potendo essere invocati di fronte all’ONU, non hanno valenza giuridica internazionale. L’applicazione provvisoria dei trattati è un meccanismo usato in trattati adottati in forma normale che prevedono la loro provvisoria entrata in vigore nel corso del processo di ratifica solenne degli Stati firmatari. L’effettivo valore giuridico di tali trattati applicati in via provvisoria è oggetto di discussione. Effetti, clausole e riserve Un trattato internazionale, essendo un accordo che vincola due o più parti e avendo quindi natura negoziale, presenta molto profili comuni di gran parte delle discipline contrattuali dei vari diritti interni.

modifiche alla controparte. In Italia si pone il problema della riserva posta dal Parlamento ma eventualmente non seguita dal Governo nei casi previsti dall'art. 80 Cost. La questione è dibattuta e quantomai incerta, ma non interessa il Diritto Internazionale dato che comunque la volontà dello Stato risulta comunque raggiunta. Interpretazione Il trattato necessita ovviamente d'interpretazione una volta firmato e ratificato. Ci si è chiesti in ambito giuridico se tale operazione debba essere di tipo subbiettivistico (ricalcando quindi la disciplina contrattuale solita del diritto interno) od obbiettivistico. Dopo una tendenza iniziale verso la prima soluzione, oggi la prassi sostiene il tipo obbiettivistico. L'interpretazione valida è quindi quella desumibile dalle parole del Trattato senza possibilità di agganciarsi ad effettive volontà degli stipulanti. Nondimeno, i lavori preparatori non hanno carattere interpretativo principale ma soltanto sussidiario, potendo intervenire solo in testi lacunosi ed ambigui. L'unica deroga effettiva la possiamo trovare nella Convenzione di Vienna laddove sancisce che un'interpretazione può essere desunta da una parola in un senso meno chiaro di un altro solo se risulta in maniera ineccepibile dal Trattato. Al metodo obbiettivistico sono affiancati alcuni principi generali di diritto relativi alla materia contrattuale tipici di qualsiasi ordinamento. A parità di significati si sceglie la più favorevole per la parte più onerata, interpretazione estensiva o restrittiva ecc. Successione Si ha successione, eventuale, in un Trattato quando uno Stato si sostituisce ad un altro per varie ragioni: una parte del territorio viene ceduta o conquistata da altri Stati, oppure si unisce o annette ad un altro Stato; può accadere anche che uno Stato si dissolva e ne nascano altri. La materia è regolata dalla "Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati" del 1978, dedicata proprio al fenomeno ma entrata in vigore soltanto nel 1996 e ratificata nel 2006 soltanto da 17 Stati. Esistono comunque prassi consolidate e ben definite. Innanzitutto bisogna distinguere tra trattati localizzabili o meno: i primi riguardano l'utilizzo di alcune parti del territorio e solitamente si considera successore lo Stato subentrante. I trattati non localizzabili invece, per le loro caratteristiche, si differenziano anche a causa di una prassi non molto certa. Il principio utilizzato in genere per la successione dei trattati non localizzabili è quello della tabula rasa : il nome è molto eloquente, lo Stato non subentra automaticamente in nessun accordo. La tabula rasa , in particolare, si applica in questi casi:  Distacco di porzione di territorio dallo Stato o Cessione o Conquista di Stato altrui: oltre alla tabula rasa , ricorrente in quella porzione, si applica un altro principio, "della mobilità delle frontiere", che fa si che si applichino automaticamente i trattati e gli accordi in vigore nel nuovo Stato o Secessione: si ha con formazione di uno o più Stati dopo il distacco ed è ovvia in questo caso la tabula rasa

 Smembramento, differente dalle ipotesi cui sopra perché gli Stati sorti dall'operazione non hanno alcun elemento continuativo nell'apparato governativo con quello precedente La regola della tabula rasa subisce alcune deroghe: gli accordi di devoluzione, nei quali un nuovo Stato si vincola a subentrare nei vecchi accordi firmati dalla vecchia madre-patria; la notificazione di successione nell'ambito dei trattati multilaterali. Quest'ultimo caso merita più attenzione, in quanto mentre nei Trattati bilaterali serve necessariamente un rinnovamento voluto da entrambe le parti, in quelli multilaterali invece di aderire il nuovo Stato può servirsi di quest'altro strumento che non è solo formale, ma produce effetti ben diversi, operando ex tunc e non ex nunc : in altre parole lo Stato succede a quello vecchio e non entra a far parte dell'accordo come Stato nuovo o diverso. Più controverso è il tema della successione in cambio di episodi che stravolgano forma statale e di governo soltanto dello Stato (come l'Unione Sovietica dopo la rivoluzione russa o il Cile di Pinochet: in questo caso, nonostante dottrina molto incerta, la prassi ritiene che lo Stato succeda comunque ai trattati salvo quelli divenuti incompatibili con il nuovo regime di governo. llecito internazionale L' illecito internazionale è una violazione di una norma di diritto internazionale da parte di uno Stato, denominato offensore nei confronti di un altro, chiamato offeso. È probabilmente l'ambito più dibattuto e che lascia perplessità del diritto internazionale, essendo quest'ultimo in molti casi non molto efficace all'atto pratico. Parametri soggettivi e oggettivi I parametri soggettivi sono molto semplici: può essere responsabile di un illecito internazionale soltanto uno Stato, quindi uno o più organi statali. L'unico problema riguarda gli illeciti sorti da abuso di potere o fuori dalle competenze degli enti od organi che hanno commesso il fatto: in particolare l'esempio principale lo abbiamo quando forze di polizia assumono atteggiamenti contrari al diritto interno e contro gli ordini ricevuti. Se anticamente si riteneva che fosse esclusa la responsabilità internazionale dello Stato proprio perché questi soggetti erano contrari al diritto interno, oggi si ritiene responsabile lo Stato per non aver preso misure idonee a prevenire. L'elemento oggettivo è più articolato. Innanzitutto vi sono due parametri, la regola tempus regit actum e, direttamente conseguente, tempus commissi delicti. Innanzitutto bisogna evidenziare che l'elemento oggettivo è escluso in vari casi: ad esempio il consenso dello Stato leso, che ha natura consuetudinaria (deriva dal principio volenti non fit iniuria ). Per dottrina numerosa in questo caso non sussiste illecito in quanto ci sarebbe un accordo tra le Parti, posizione criticata da altri in quanto il consenso ha natura prettamente unilaterale ed un accordo non prefigurerebbe comunque un illecito dal quale escludere la responsabilità. Gli altri casi sono quelli di autotutela, forza maggiore e stato di necessità. Mentre i primi due sono abbastanza pacifici, il terzo è molto discusso negli ambienti giuridici: mentre infatti l'esclusione dell'illecito è sempre garantita in caso di distress (garanzia della vita degli individui affidati ad un individuo-organo) o di rischio della vita dello stesso organo o dei suoi membri, più incertezza regna per quel che riguarda gli interessi vitali dello Stato. Specialmente per quel che riguarda l'uso della forza, vietato in gran parte dei casi dallo jus cogens , le questioni sono controverse e non è mai stata data una definizione di "stato di necessità", anche se certi autori, escludendo l'applicazione della forza se non in casi estremi, ritengono che questo parametro operi pochissimo se non mai.

Esclusa, almeno solitamente, la guerra, la vera forma di autotutela di cui possono disporre gli Stati è la pretesa o contromisura, consistente in comportamenti solitamente illeciti ma permessi dall'illiceità dello Stato offensore, quindi contrari al diritto consuetudinario o pattizio. La rappresaglia incontra limiti generali e specifici. I limiti generali sono:  proporzionalità della contromisura rispetto all'illecito  impossibilità di reagire con violazioni del diritto cogente internazionale, unica deroga risposta armata ad aggressione identica  rispetto dei principi umanitari. Si distingue dalla rappresaglia la ritorsione, un comportamento di per sé non illecito ma soltanto inamichevole (rottura dei rapporti diplomatici ad esempio). Restituzione e riparazione Figlia dei vari istituti romani prima e di diritto comune poi, la restituzione in ambito internazionale ricalca gli antichi e classici istituti di diritto civile, pur cambiandone alcuni aspetti, ovvero la restitutio in integrum (), la riparazione del danno, il risarcimento e, figura più particolare, la soddisfazione. La prima da considerare è la restituzione, ovvero il ripristino allo stato quo ante di una situazione prima del verificarsi di un illecito (si pensi alla restituzione di navi, mezzi o persone straniere non lecitamente trattenute o detenute). La restituzione, secondo gran parte della dottrina, non è a carattere obbligatorio ma spontanea e direttamente ascrivibile all'illecito perpetrato di cui fa parte. La soddisfazione è la riparazione di danni morali o comunque non pertinenti a sfere patrimoniali (tanto che può essere richiesta anche a prescindere da un'eventuale richiesta del risarcimento dei danni). Consiste solitamente in prestazioni simboliche come l' presentazione di scuse e manifestazioni simili. Anche la soddisfazione non ha carattere obbligatorio ma spontaneo e consiste in una sorta di accordo tacito tra le due parti, accettando lo Stato leso tale prestazione decade infatti l'illecito, almeno secondo la prassi. L'unica vera forma di riparazione è il risarcimento dei danni, che ha carattere obbligatorio. Tuttavia proprio la sua obbligatorietà è oggetto di approfondito studio da parte del mondo giuridico, essendo la prassi internazionale certa solo sulla disciplina del trattamento dello straniero e molto ambigua in altri ambiti. Al di fuori di questa situazione, infatti, appare obbligatorio il carattere risarcitorio solo per i danni derivati da azioni violente (che non siano la guerra ovviamente, vietata dall'ordinamento internazionale) contro beni, mezzi ed organi dello Stato danneggiato. I danni risarcibili, oltre che derivati da azioni violente, devono essere di tipo materiale. Solitamente, a meno che non sia espresso da accordi e convenzioni, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati hanno soltanto rapporti tra loro e non risarciscono direttamente gli individui. Molto dibattuta è l'ipotesi di risarcimento derivante da fatti leciti, dato che sia la prassi sia l'opinione della dottrina vacilla. In genere si sostiene che il diritto internazionale, piuttosto "anarchico" e primitivo, non conosca una responsabilità così sofisticata, ma che dove riconosciuta sia soltanto tramite convenzioni pattizie. È il caso dei danni provocati dal lancio di oggetti spaziali, regolarmente disciplinato con accordi, mentre altri si riferiscono non ad obblighi internazionali ma al diritto interno di ciascun membro dell'accordo[