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sintesi del libro di diritto comparato per superare l'esame
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Capitolo 1
specifici:
1.2 Le classificazioni dei diritti e delle libertà: gli elementi pertinenti Per capire la natura di ogni singolo diritto è indispensabile capire quali sono le sue caratteristiche principali; per capire come funzionano complessivamente i diritti in ciascun ordinamento occorre tenere in considerazione vari elementi pertinenti che possono contribuire a evidenziare profili comuni e tratti non condivisi. Si tratta perciò di analizzare quali diritti siano codificati in ciascuna costituzione e se compaiono tipologie autoctone o importate; se dalla prospettiva contenutistica gli elenchi corrispondano a modelli precisi del costituzionalismo; se enunciazioni precedenti dei diritti abbiano lasciato tracce; se vi sia l'inserimento di nuovi diritti. L'incorporazione di carte internazionali nel parametro di costituzionalità genera conseguenze nei rapporti tra costituzione e fonti esterne. Lo studio della codificazione dei diritti deve tener conto anche della distribuzione tra potere centrale e poteri locali della normativa sulla libertà. Importante è anche analizzare se e con quali limiti e modalità gli ordinamenti prevedano forme di ricorso diretto dei cittadini per lesione dei diritti, nonché verificare quali siano i filtri procedurali e l'oggetto di tali ricorsi al fine di conoscere se vi siano ricompresi, oltre che atti amministrativi, anche leggi e atti promananti dal potere giudiziario. Quanto alla totalità dei diritti, è necessario scegliere se assicurare il loro esercizio sempre e comunque ai soli cittadini oppure a tutte le persone. Occorre inoltre distinguere gli ordinamenti che graduano la titolarità dei diritti in connessione all'esercizio di ciascun diritto o classe di diritti. 1.3 Diritti e dottrine politiche Lo Stato costituzionale liberale si affermò alla fine del XVIII secolo, così come il costituzionalismo. Lo Stato cost. fonda la sua legittimazione sul riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali e sulla codificazione di istituti e strumenti idonei a porre limiti al potere politico. Il punto di equilibrio tra la libertà degli individui e l'autorità del pubblico potere si declina attraverso l'evoluzione delle carte costituzionali. Non sempre però, all'atto della loro approvazione, le costituzioni hanno mostrato entrambe le componenti strutturali, il bill of rights e il frame of government ; nei sistemi federali, la costituzione è stata inizialmente finalizzata a consacrare il foedus, il patto tra Stato federale e gli Stati membri, rinviando alle costituzioni di questi ultimi il riconoscimento dei diritti e delle libertà. Poiché negli ordinamenti costituzionali liberal-democratici diritti e libertà fondamentali concorrono a legittimare l'ordinamento stesso, le disposizioni normative e gli atti di esercizio del pubblico potere sono legittimi quando non risultano lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali.
2. Genesi e sviluppo dei diritti e delle libertà fondamentali L'origine giuridica dei diritti inalienabili della persona affonderebbe le sue radici in quelle concezioni di vita e di pensiero di carattere umanistico; l'umanesimo rinascimentale introdusse una nuova visione dei rapporti sociali, delle relazioni politiche, delle strutture economiche ecc. Nello Stato liberale si afferma l'esigenza di garantire e di coordinare i diritti ''naturali'' dei singoli, intesi come sfere inviolabili di libertà individuale. In questa prospettiva i diritti di libertà sono configurati come strettamente individuali. Si matura allora la convinzione che i diritti dell'uomo siano dotati di uno specifico statuto giuridico. Si afferma l'idea della necessità di positivizzare i diritti fondamentali, vale a dire di conferire loro una formale
enunciazione attraverso l'incorporazione nelle leggi e nelle carte costituzionali: solo se formalmente enunciati i diritti possono vedere garantita una loro efficacia giuridica. Nel XX secolo ha in atto un processo di espansione e generalizzazione dei diritti fondamentali, che porta al loro progressivo riconoscimento: essi non sono più riservati ai soli appartenenti a determinate classi sociali, ma appartengono a tutti. Questa impostazione trova espressione nello Stato sociale contemporaneo. Questo assume il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto il pieno godimento delle libertà fondamentali e l'affermazione dell'uguaglianza. Si assiste inoltre ad un parallelo e progressivo fenomeno di internazionalizzazione di questi diritti.
3. Le classificazioni dei diritti fondamentali: il criterio generazionale I diritti e le libertà sono distinti in base a generazioni o cicli. 1. la prima generazione dei diritti (Gloriosa rivoluzione inglese-rivoluzione francese e americana) include i diritti di libertà civili ed economici : questi diritti vengono riconosciuti ai cittadini ed hanno lo scopo di prevenire le intrusioni da parte dei soggetti pubblici negandogli il potere di invadere la sfera privata. Questi diritti richiedono un'azione congiunta da parte dei pubblici poteri affinché i titolari ne possano effettivamente godere. In questa generazione ci sono anche i diritti politici , che si completano però nella seconda generazione con l'estensione del suffragio universale; 2. la seconda generazione dei diritti è l'affermazione dei diritti sociali. Essi ricevono un riconoscimento aperto e diffuso nelle costituzioni, dove a seconda della formulazione con cui vengono richiamati possono essere direttamente azionabili e giustiziabili. I tempi e le modalità di attuazione dei diritti sociali sono nella disponibilità del legislatore. L'avvento di questi diritti ha portato conseguentemente a un ridimensionamento dei diritti civili ; 3. la terza generazione di diritti (anni 70'-90') vede l'affermazione dei diritti della personalità, culturali e dei gruppi. In questa generazione si diffonde un'idea dei diritti profondamente umanizzati, come i diritti umani o di solidarietà umana. Alla base di ciò sta la necessità di contrapporre al nuovo ordine economico internazionale, un nuovo ordine umanitario internazionale. Questi diritti si sviluppano lungo quattro direttrici fondamentali : il diritto alla pace, alla salvaguardia dell'ambiente, alle necessarie condizioni di sviluppo e al patrimonio comune dell'umanità. 4. La quarta generazione trae origine dalla nuova dimensione tecnologica della comunicazione e dell'informazione. Il quadro valoriale che ha rappresentato per lungo tempo la base di riferimento dei diritti e delle libertà fondamentali subisce, per effetto della rivoluzione scientifica e tecnologica, una profonda crisi d'identità. I diritti possono anche essere distinti in base ad alcune caratteristiche sostanziali ; si può distinguere ad esempio tra: - libertà individuali , il cui esercizio si concretizza negli atti posti in essere dai singoli individui; - libertà collettive , il cui esercizio presuppone l'esistenza di una collettività. O ancora: - libertà fisiche , il cui esercizio concorre alla realizzazione delle aspirazioni della persona sul piano materiale e fisico; - libertà intellettuali , il cui esercizio concorre alla realizzazione delle aspirazioni immateriali proprie della persona.
diritti in conflitto. Questo richiede che il godimento di un determinato diritto sia tale da non ledere i diritti di altri soggetti in misura non proporzionata agli interessi che si vuole tutelare. La giurisprudenza costituzionale ha integrato il principio di proporzionalità ricorrendo ad altre clausole di interpretazione, come il necessario rispetto del contenuto essenziale dei diritti che si intendono limitare o l'applicazione del criterio del ragionevole accomodamento: si riconosce come legittimo introdurre una deroga alla regola generale quando ciò sia necessario per conciliare posizioni soggettive costituzionalmente tutelate ma in conflitto tra loro. Decidere quale diritto debba prevalere è rimesso alla discrezionalità dei giudici costituzionali.
6. Dinamiche dei diritti rivendicati Di fronte all'ampliamento degli orizzonti culturali, sociali, economici, politici, le elencazioni costituzionali dei diritti e delle libertà tendono a risultare inadeguate e non esaustive se non sono integrate con continuità mediante appositi procedimenti di revisione costituzionale. A tal fine, i legislatori costituenti hanno introdotto nel testo delle carte costituzionali clausole di apertura destinate a favorire l'interpretazione in senso evolutivo delle disposizioni. 7. Universalismo e internazionalizzazione dei diritti Il riconoscimento dei diritti umani formalizzato a livello internazionale incide indirettamente sulle discipline statali dettate in materia: da una parte determinando un'estensione dell'area soggettiva della titolarità dei diritti e delle libertà, dall'altra introducendo adeguati meccanismi di reazione giudiziale nei confronti delle violazioni dei diritti da parte degli stessi Stati firmatari. L'internazionalizzazione dei diritti si concretizza nella redazione e ratifica di trattati da cui far derivare la diretta tutela dei diritti della persona e la realizzazione di meccanismi di garanzia attraverso i quali far valere quella tutela. La Carta delle Nazioni Unite ha aperto la via della internazionalizzazione dei diritti della persona. 8. Universalismo vs localismo dei diritti: alla ricerca di un difficile equilibrio La regionalizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali è un fenomeno che tenta di coniugare a livello continentale la vocazione universalistica dei diritti umani con le peculiarità proprie delle singole culture. Essa postula dunque l'idea che dei diritti universali si possa offrire una interpretazione diversa a seconda del contesto geopolitico e culturale nel quale vengono riconosciuti e tutelati. 8.1 Clonazioni dell'universalismo: la regionalizzazione dei diritti in Europa L'omogeneità culturale che caratterizza l'Europa ha reso possibile un'efficace sintesi tra la dimensione universale e regionale dei diritti. Il primo documento che registra la volontà dei popoli europei di fare propri quei diritti che la Società delle nazioni aveva proclamato come universali è la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e delle libertà fondamentali. Essa ha uno stretto legame ideale e sostanziale con la dichiarazione universale. A questi documenti internazionali si collega anche la Carta di Nizza , che si prefiggeva il compito di consolidare in un testo unico quei diritti e quelle libertà proclamati in una pluralità di documenti e riconosciuti dalla giurisprudenza. Pur riferendosi esplicitamente ai documenti europei che l'hanno preceduta, la Carta presenta alcune novità: la particolare catalogazione dei diritti e infine l'inclusione nella
carta di alcuni diritti estranei ai documenti precedenti. 8.2 Una regionalizzazione conflittuale e non universalista: le carte dei diritti in America La regionalizzazione dei diritti umani in America inizia con la Conferenza di Bogotà. Ciò che distingue la risultante dichiarazione è di aver posto sullo stesso piano diritti e doveri ; oltre ai doveri che vanno adempiuti verso lo Stato, la dichiarazione proclama anche alcuni diritti-doveri. Per promuovere il rispetto dei diritti umani in tutti gli Stati membri dell'OSA viene istituita la Commissione interamericana dei diritti umani, un organo politico che svolge principalmente attività di promozione e tutela dei diritti. La Convenzione americana sui diritti dell'uomo richiama frequentemente il concetto di ''diritti essenziali'' della persona. Il pensiero americano espresso in questo documento riconosce l' origine pre-giuridica dei diritti umani. Il regionalismo americano dei diritti umani è segnato da una concezione non positivistica dei diritti e da un'apertura verso l'idea di una fondazione morale dell'ordine giuridico. 8.3 Individualismo vs comunitarismo nelle carte africane Il carattere universale della dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948 si coglie nella scelta di alcune formulazioni che sembrano voler andare oltre la concezione occidentale e individualistica dei diritti e delle libertà. Nel documento vi è un richiamo ad una concezione comunitaria dei diritti umani: la comunità viene considerata come il luogo ideale in cui l'uomo sviluppa la sua personalità attraverso l'adempimento dei doveri sociali. La Carta africana dei diritti umani e dei popoli valorizza le tradizioni delle comunità africane precoloniali: ne deriva una concezione dei diritti e delle libertà che non risulta essere in linea di continuità con la tradizione europea e occidentale. L'intero documento si fonda su due componenti principali: la stretta combinazione tra diritti e doveri in una prospettiva comunitaria e la previsione dei diritti dei popoli. Il primato della dimensione comunitaria non esclude ogni forma di riconoscimento dei diritti individuali dell'uomo. Ciò che muta è la percezione dei diritti soggettivi: il regionalismo africano rappresenta il tentativo di adattare i diritti umani di matrice occidentale ad una antropologia comunitaria radicata nelle tradizioni dei popoli africani. La visione degli esseri umani come membri di una comunità ha portato a ritenere i soggetti collettivi come soggetti giuridicamente rilevanti. 8.4 Clash of interests: la regionalizzazione dei diritti nel mondo arabo Ciò che caratterizza le proclamazioni arabe in tema di diritti è il costante riferimento alla religione. I documenti più importanti che hanno determinato la regionalizzazione araba dei diritti dell'uomo trattano diritti e libertà fondamentali con riferimento costante al fattore religioso. La dignità della persona che giustifica il riconoscimento dei diritti e libertà giuridicamente rilevanti deriva all'uomo direttamente da Dio. Tutto ciò rende difficile realizzare nel sistema arabo un'efficace meccanismo di tutela dei diritti. Un'altra peculiarità riguarda il legame indissolubile tra religione e politica. 8.5 Diritti dell'uomo e valori asiatici I paesi asiatici non hanno dato vita ad un'organizzazione regionale capace di riunire intorno a un documento giuridicamente rilevante le istanze condivise in tema di diritti e libertà fondamentali.
Per questo tipo di responsabilità le cost. prevedono un elenco di ipotesi tassative. L'organo istituzionale chiamato a deliberare la messa in stato d'accusa è l' Assemblea legislativa. Per quanto riguarda il soggetto giudicante, alcune cost. prediligono la Corte costituzionale, altre il Parlamento, altre l'organo supremo della magistratura e altre un giudice speciale.
ordinamenti le consultazioni sono previste dalla cost., in altri invece hanno origine dalla consuetudine o prassi istituzionale. Esistono ipotesi nelle quali al corpo elettorale è già proposto un leader di maggioranza, al fine di rendere vincolata la scelta del PdR o del Parlamento. Nell'esperienza anglosassone invece, risultano determinanti le primarie per definire la leadership di partito. In altri Paesi è la cost. stessa che impone al Parlamento o al PdR di scegliere il leader di partito o della coalizione alla carica di Primo ministro o di PdC. Nelle forme parlamentari la fiducia delle camere è presunta. Diverse sono le modalità con cui si esprime il rapporto fiduciario; nel caso del parlamento bicamerale è ipotesi ricorrente che il Governo debba godere della fiducia di una sola camera.
4. Le crisi di governo Nella forma parlamentare, per crisi di governo si intende il venire meno del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. La crisi può essere parlamentare o extraparlamentare a seconda che il Parlamento si pronunci con un voto di sfiducia, oppure che il Governo, in vista di crisi interne alla maggioranza, preferisca dimettersi senza attendere il voto esplicito del Parlamento. L'approvazione di una mozione di sfiducia è ipotesi rara e legata a circostanze politiche particolari, come il caso dell' hung Parliament in Inghilterra: esso ricorre quando nessuno dei due più importanti partiti ha la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. E' possibile che le dimissioni siano l'esito di uno sgretolarsi della coalizione che aveva vinto le elezioni. 5. I poteri Le funzioni governative sono connesse all'elaborazione e attuazione dell'indirizzo politico. Nell'ambito di questi poteri rientra l' adozione di atti normativi. I regolamenti sono atti normativi secondari del Governo, destinati a dare esecuzione alle leggi del Parlamento.
tipicamente statunitensi, insieme a elementi caratteristici della teoria kelseniana: l'organo chiamato a rendere giustizia costituzionale è unico e specializzato, ma ciascun giudice è interessato all'esercizio del controllo di costituzionalità. Egli può operare un preliminare giudizio di conformità alla cost. della legge da applicare in un caso concreto e , se ha il dubbio che vi sia un contrasto, investe della questione la Corte costituzionale. Ad essere misto non è solo il modello, ma lo sono anche i sistemi che lo incorporano. L'introduzione del controllo incidentale non ha infatti comportato il ripudio del sistema basato sul ricorso diretto: l'esigenza di comporre i conflitti tra centro e periferia ha suggerito di introdurre accanto all'accesso incidentale anche quello diretto. Il sistema italiano : sistema misto che fonde diffusione e accentramento e contempla ipotesi di accesso diretto. La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti e leggi dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regione e delle accuse mosse al PdR. Qualora l'incidente sia sollevato dalle parti il giudice può statuire definitivamente sulla questione di costituzionalità se decide che essa è manifestamente infondata. La soluzione tedesca: il controllo di costituzionalità svolto sulle leggi dal Tribunale costituzionale è di due tipi. (vedi appunti)
La limitazione alle competenze del Tribunale federale è criticata da parte della dottrina, che rileva che i diritti costituzionali dei cittadini sono solitamente minacciati più dalle leggi federali che da quelle cantonali. A ciò si è rimediato mitigando il limiti imposti dalla cost. , ammettendo sentenze-monito su leggi federali e la loro disapplicazione se queste sono assunte in violazione di trattati internazionali. Al Tribunale costituzionale competono poi attribuzioni connesse all'assetto federale dell'ordinamento, in particolare riguardo a decisioni sui conflitti di competenza tra Confederazione e Cantoni e fra Cantoni;
In qualche Paese il collegamento con le camere parlamentari appare più stretto in virtù dei retaggi culturali per lo più riconducibili a un diffuso metus nei confronti dei giudici. In qualche caso, i criteri di nomina sono condizionati dall'esigenza di rappresentare in modo pari centro e periferia: è il caso del Tribunale costituzionale tedesco, che si compone di giudici eletti per metà dal Bundestag e metà dal Bundesrat. Con alcune eccezioni, generalmente la durata del mandato non è vitalizia, pur essendo più lunga di quella prevista per qualsiasi altro organo costituzionale. Ciò concorre a favorire una sfasatura temporale tra singolo giudice e organo che lo ha eletto, eliminando eventuali vincoli di sudditanza. Varie cost. stabiliscono le modalità di nomina del presidente del Tribunale costituzionale secondo due schemi: esso può essere eletto dalla Corte stessa o dall'esterno.
Cosa accade se un legislatore approva una legge identica o analoga ad un'altra legge già dichiarata incostituzionale? Alcuni ordinamenti attribuiscono definitività e forza di legge alle sentenze costituzionali: ciò significa autorizzare il legislatore ad approvare una legge che abroga la normativa risultante dalla sentenza della Corte in virtù del principio d inesauribilità del potere legislativo. Altri ordinamenti stabiliscono invece il divieto per il legislatore di riprodurre disposizioni dichiarate incostituzionali. Resa una decisione, il legislatore è solo politicamente tenuto a seguirla, evitando di ingaggiare prove di forza con la Corte costituzionale. Qualora però vi sia un conflitto, esso attiene alla patologia dei rapporti tra organi, anche se vari ordinamenti prevedono rimedi: il più importante è rappresentato dalla giurisdizione della stessa Corte nei conflitti tra poteri. L'efficacia temporale delle pronunce Le pronunce con cui le Corti dichiarano incostituzionale una disposizione determinano di regola l'effetto di espellerla dall'ordinamento dichiarandone la nullità o impedendone l'applicazione. Se il controllo è preventivo la decisione ha l'effetto di precludere l'entrata in vigore dell'atto, mentre dove il controllo è successivo, la disciplina degli effetti temporali non è univoca: le varianti riguardano l' efficacia delle sentenze e il potere delle Corti di sospendere per un periodo determinato l'efficacia della pronuncia. Le sentenze di incostituzionalità operano dalla data di pubblicazione della decisione. Nei sistemi di common law la decisione retroagisce e tutti i giudici, vincolati al precedente, non possono più applicarla. Nei sistemi accentrati la retroazione c'è nei confronti dei contendenti e della disposizione in relazione ai rapporti giuridici non ancora esauriti. Lo stesso accade dove l'accesso alla Corte è incidentale. Gli interventi relativi al welfare provocano ripercussioni non solo nell'ordinamento giuridico, ma anche nella politica, nell'economia, nella società. Per questo motivo spesso i Tribunali costituzionali rimandano l'efficacia della sentenza così da dare tempo al legislatore di preparare le adeguate misure. In alcuni casi la sospensione delle sentenze opera secondo la legge: alcune disposizioni normative cessano di avere efficacia dopo un tot di tempo dopo la dichiarazione di incostituzionalità qualora l'organo competente non abbia provveduto.
manifestare opinioni individuali, al contrario di ciò che accada negli ordinamenti di common law. Nelle motivazioni le Corti non si limitano a descrivere i nessi del percorso logico, ma si avvalgono di tutti gli strumenti della retorica, fanno riferimento a precedenti, si richiamano al diritto comparato e criticano, consigliano e ammoniscono i poteri dello Stato. Limiti linguistici Le Corti devono confrontarsi con i condizionamenti dei testi e dei contesti linguistici ed extra-linguistici in cui si trovano ad operare. Esse non scrivono norme muovendo da una tabula rasa, se mai ri-elaborano gli enunciati della legge o gli assegnano nuovi significati. Questa attività non è libera, ma condizionata dall'uso che si fa dei frammenti linguistici. Limiti giuridico-costituzionali Le Corti sono soggette alle disposizioni della cost. e della legislazione implementativa. La distribuzione tra le fonti della disciplina normativa sulle Corti varia fra ordinamenti, con conseguenze significative. Alcune restrizioni giuridiche sono: le garanzie di indipendenza, i sistemi di accesso ai Tribunali e la latitudine del parametro e dell'oggetto. Limiti politici I Tribunali si astengono dal sindacare scelte legislative discrezionali, dall'emettere sentenze gravose per la finanza pubblica ecc. In generale, dal punto di vista politico le Corti si autolimitano spontaneamente.