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Sistemi elettorali - Appunti - Diritto pubblico comparato , Appunti di Diritto Pubblico Comparato

DIRITTO PUBBLICO COMPARATOSISTEMI ELETTORALI

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 21/02/2013

angik
angik 🇮🇹

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Sistemi elettorali
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Sistemi elettorali

Sistema proporzionale

  • (^) Proporzione fra i voti ottenuti dalle

liste o dai candidati e i seggi assegnati

  • (^) Tutelata in primo luogo la

rappresentanza: nessuna forza può

stravincere

  • (^) Governi di coalizione.
  • (^) Correttivi per garantire stabilità.

Gran Bretagna

  • (^) Sistema maggioritario puro: collegi uninominali e seggi assegnati in ciascun collegio ai candidati che ottengono il maggior numero di voti.
  • (^) Questo sistema ha favorito un sistema bipartitico, l'alternanza tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione ed una forte stabilità dei governi.

Francia

  • (^) Assemblea nazionale: sistema maggioritario a doppio turno: collegi uninominali, con seggio assegnato a chi ottiene al primo turno la maggioranza assoluta; se nessun candidato ottiene tale maggioranza, i candidati che abbiano ottenuto un certo numero di voti possono accedere al secondo turno, dopo quindici giorni, dove è sufficiente la maggioranza relativa.
  • (^) Senato: elezione indiretta, sistema misto (maggiorit. nei collegi fino a 3 senatori, proporz. 4 o +)
  • (^) Elezioni comunali ed europee: sistema proporzionale

Spagna

  • (^) sistema proporzionale imposto dalla Costituzione
  • (^) Ripartizione con metodo D'Hondt,
  • (^) sbarramento del 3%
  • (^) Molte circoscrizioni (52) anche piccole

Belgio

  • (^) sistema proporzionale con quoziente elettorale,
  • (^) sbarramento del 5%

Evoluzione della

legislazione elettorale in

Italia

  • (^) Dall’unificazione 1861: sistema maggioritario con alcune modifiche
  • (^) -1912: suffragio universale maschile
  • (^) -1919: sistema proporzionale per liste concorrenti in collegi plurinominali

Fascismo

  • (^) 1923, legge “Acerbo”: 2/3 dei seggi su scala nazionale alla lista che ottiene il 25% dei voti; 1/3 fra le altre liste con metodo proporzionale
  • (^) 1928: sistema plebiscitario di elezione su una lista unica nazionale di 400 nomi scelti dal Gran Consiglio del Fascismo
  • (^) 1939: elezioni abolite e trasformazione della Camera dei Deputati in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con membri nominati dal Duce

Dopo la Costituzione

  • (^) Legge del 1949 e poi d.P.R. 361/1957: elezione della Camera con sistema proporzionale a liste concorrenti
  • (^) --L. 29/1949: elezioni del Senato su base regionale con collegi uninominali; seggi assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il 65% dei voti; in mancanza sistema proporzionale

L. 148/1953 (c.d. legge truffa)

  • (^) Premio di maggioranza (380 seggi sui 590 previsti per la Camera dei Deputati) al partito o alla coalizione di partiti che avesse ottenuto 50% più uno dei voti.
  • (^) Questa circostanza non si verificò e con la L. 615/1954 si tornò al sistema proporzionale.
  • (^) Forte opposizioni politica.

L. 4 agosto 1993, n. 276

(elez. del Senato)

  • (^) Senato eletto su base regionale, circoscrizioni coincidenti con le regioni; seggi ripartiti fra le regioni in relazione alla popolazione residente
  • (^) 3/4 dei seggi (232) ai candidati che ottengono la maggioranza relativa nei collegi uninominali
  • (^) 1/4 (83) tra i candidati non eletti nei collegi uninominali, collegati in gruppi, in proporzione ai voti ottenuti a livello regionale, escludendo i voti ottenuti dai candidati già risultati eletti

L. 4 agosto 1993, n. 277

(elez. della Camera)

  • (^) 3/4 dei seggi (475) con metodo maggioritario
  • (^) 1/4 (155) con metodo proporzionale, attraverso un riparto su scala nazionale
  • (^) esclusi i gruppi che abbiano conseguito meno del 4% dei voti a livello nazionale.
  • (^) Alle liste collegati anche i candidati dei collegi uninominali "scorporati"

Calcolo dei voti

  • (^) Cifra elettorale (totale dei voti validi ottenuti) nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione per la Camera e cifre elettorali regionali per il Senato.
  • (^) Quoziente elettorale: somma dei voti validi diviso il numero dei seggi da assegnare
  • (^) Cifre elettorali di lista diviso il quoziente elettorale = numero di seggi che spetta a ciascuna lista.
  • (^) Seggi rimanenti ai più alti resti.

Soglia di sbarramento

• Alla Camera: 4% per liste non

coalizzate, 2% per liste

coalizzate, 10% per coalizioni

• Al Senato: 8% per liste non

coalizzate, 3% per liste

coalizzate, 20% per coalizioni