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Slide Diritto commerciale, Slide di Diritto Commerciale

Slides Diritto commerciale, prof Giulia Ballerini (Consulente del lavoro)

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 21/09/2024

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DIRITTO
COMMERCIALE
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C.L. Consulente
del lavoro
A.A. 2021/2022
II Semestre
Giulia Ballerini
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DIRITTO

COMMERCIALE

C.L. Consulente

del lavoro

A.A. 2021/

II Semestre

Giulia Ballerini

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DOCENTI ORARIO CALENDARIO MATERIALE

RICEVIMENTO STUDENTI Tutti i martedì dalle 15 alle 16 Scrivere una e-mail per prenotarsi a [email protected]

IL DIRITTO COMMERCIALE «Il diritto privato delle attività produttive»: ha per oggetto e regola l’organizzazione, l’attività (e gli atti) delle imprese nel mercato Attività produttiva: attività creatrice di nuova ricchezza; generazione di nuovi beni, erogazione di servizi, promozione della circolazione degli stessi nel mercato Fenomeno che si colloca sul piano dei rapporti interprivatistici tra le persone Insufficienza del diritto civile Esigenza di tutelare altri e ulteriori interessi…nel mercato Diritto commerciale come ordinamento speciale: principi autonomi , poggianti sulle specificità delle attività economiche

IL CONTENUTO DEL DIRITTO COMMERCIALE

  • Diritto commerciale = diritto delle attività produttive
  • Al centro si pone il concetto di impresa ( 2082 c.c.)
  • Esigenze da tutelare: tutela del credito, la stabilità dell’impresa, la sicurezza del traffico giuridico, la genuinità della competizione economica, l’equilibrio nei rapporti d’affari = tutela del mercato DIRITTO DELL’IMPRESA Il diritto commerciale interviene per regolare quei profili dell’attività, in relazione ai quali più stringenti si fanno le esigenze di protezione del mercato DIRITTO DELLE SOCIETA’ Quando l’attività produttiva è esercitata in modo collettivo

FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

  • Codice civile : statuto dell’imprenditore ( 2082 s.s.) + disciplina delle società ( 2247 ss.)
  • Leggi speciali : normativa antitrust (l. 287 / 1990 ;) Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30 / 2005 ); Codice del consumo (d.lgs. 206 / 2005 ); Testo unico bancario (d.lgs. 385 / 1993 ), Testo unico della finanza (d.lgs. 58 / 1998 ); legge fall. e futuro Codice della crisi, ecc.
  • Produzione normativa di rango secondario (ad es. Autorità indipendenti)
  • Accordi internazionali
  • Diritto europeo (ad es., marchio europeo)

TRE CONCETTI IMPRESA-IMPRENDITORE-AZIENDA Impresa (comportamento): esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Imprenditore (soggetto): chi esercita tale attività (art. 2082 c.c.) Azienda (oggetto): complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.)

SEGUE… N.B.:

  • Art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore
  • Tuttavia, al centro dell’art. 2082 si pone, più che l’imprenditore, il fenomeno che l’imprenditore pone in essere, cioè Perchè ci interessa tanto la definizione di impresa? Perchè così possiamo capire a che cosa si applica la disciplina dell’impresa (le regole che andremo a studiare) una attività produttiva, triplicemente qualificata dai requisiti di professionalità, organizzazione, ed economicità = impresa

ATTIVITA’ = tanti singoli comportamenti che rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente, rispetto al raggiungimento di un determinato scopo (o risultato programmato) PRODUTTIVA = la sequenza comportamentale dev’essere orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo = produrre un’utilità che prima non c’era, che incrementa il livello di ricchezza complessiva rispetto allo status quo ante Attività produttiva ≠ attività di godimento sequenza di comportamenti finalizzati a trarre utilità da qualcosa che già si ha Attività di godimento non ricompresa nella disciplina dell’impresa

  1. ATTIVITA’ PRODUTTIVA

ATTIVITA’ PRODUTTIVA VS

ATTIVITA’ DI GODIMENTO

ESEMPIO:

Il proprietario di uno stabile:

  • non acquista la qualifica di imprenditore se si limita a concedere gli appartamenti in locazione a terzi;
  • acquista la qualifica di imprenditore se lo utilizza per gestire un residence (unendo alla locazione una serie di servizi)
  1. ORGANIZZAZIONE L’attività produttiva deve essere esercitata non solo con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche con l’ausilio di altri LAVORO = forza lavoro acquisita sul mercato, a prescindere dal titolo CAPITALE = qualsiasi entità materiale o immateriale, a prescindere dal titolo FATTORI PRODUTTIVI

SEGUE…

  • Non è necessario che i due fattori produttivi sussistano entrambi
  • Il ruolo dell’imprenditore è principalmente quello di organizzare i fattori produttivi
  • L’opera di organizzazione non deve necessariamente manifestarsi nella realizzazione di un apparato organizzativo tangibile
  • In ogni caso, occorre un minimo di eterorganizzazione
  • Se c’è solo autorganizzazione (= il lavoro personale del titolare è l’unico fattore produttivo) non abbiamo impresa ma lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)

SEGUE…

  • Il secondo orientamento è quello preferibile
  • Altrimenti verrebbero esclusi dalla fattispecie “impresa” – e quindi dalla disciplina – importanti fenomeni (impresa sociale, ecc.)
  • Anche nel caso del metodo economico in senso stretto, occorrono degli investimenti iniziali (capitale di rischio o capitale di debito), soggetti al rischio del mercato o rischio d’impresa
  • Allora entrano in gioco le stesse esigenze che il “diritto dell’impresa” si prefigge di tutelare E le c.d. attività erogative (quelle che non pareggiano nemmeno i costi con i ricavi)? Ad. es. associazioni di beneficienza E le c.d. attività svolte secondo una logica programmatica? Ad es. enti no profit

COMPLETEZZA DELLA NOZIONE DI IMPRESA Art. 2082 c.c. → modello esaustivo = i 3 requisiti sono necessari ma anche sufficienti per qualificare una attività come attività d’impresa

  • Impresa per conto proprio
  • Impresa illegale
  • Impresa immorale Occorre fare riferimento ai 3 criteri indicati nell’art. 2082 c.c.