




















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Crisi d’impresa , fallimento, concordato preventivo e fallimentare
Tipologia: Slide
1 / 28
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





















IL DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
La chiusura del fallimento e l’esdebitazione. Il fallimento delle società
Chiusura del fallimento ed esdebitazione (1)
Chiusura del fallimento ed esdebitazione (3)
azioni esecutive e cautelari nei confronti dell’ex fallito, infatti, ha quale suo presupposto che i
crediti restino esigibili verso il debitore anche dopo la chiusura della procedura , a meno
che, appunto, il tribunale, con il decreto di chiusura o con successivo e apposito decreto,
liberi l’ex fallito dai debiti concorsuali residui e non soddisfatti (art. 142, l. fall.).
a) i debiti concorrenti non soddisfatti integralmente;
b) i debiti concorsuali non concorrenti , cioè i crediti di quei creditori anteriori al fallimento
che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo , ma in quest’ultima
ipotesi soltanto nei limiti dell’eccedenza rispetto alla percentuale attribuita ai creditori
concorrenti di pari grado a seguito della ripartizione dell’attivo.
dell’impresa, quali quelle derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, e per quelle
derivanti da illecito extracontrattuale o da sanzione penale o amministrativa di carattere
pecuniario.
di apposita istanza con ricorso presentato in sede di chiusura del fallimento o nell’anno
successivo, se ricorrono alcuni presupposti positivi e negativi.
Chiusura del fallimento ed esdebitazione (4)
deve aver tenuto comportamenti collaborativi con gli organi della
procedura , in modo tale da risultare onesto e meritevole.
oppure aver distratto l’attivo o aggravato il dissesto.
giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio; b) non deve aver beneficiato di
altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta.
soddisfatti riproduce una scelta di politica legislativa che finisce con il
comportare un (ulteriore) sacrificio per i creditori, non si fa luogo
all’esdebitazione se all’esito della procedura non siano stati
soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
riguardo al paradigma dell’impresa individuale. Ciò spiega (ma non
giustifica) perché anche la vigente disciplina fallimentare risulti scritta
soprattutto con riferimento all’imprenditore persona fisica, constando invece
soltanto poche norme specificamente dettate per l’ipotesi in cui l’impresa
assuma veste societaria.
a) dell’attuazione della responsabilità per debito dei soci a responsabilità
illimitata ; b) dell’attuazione della responsabilità per illecito dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo delle società fallite.
specificamente alcuni problemi di rilevanza generale allorquando a fallire
sia una società.
Innanzitutto, la l. fall. vigente non regola gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla società.
Da questo punto di vista, non essendoci più consonanza di disciplina (a seguito della riforma del 2003) per
ciò che concerne le cause di scioglimento delle società di persone e delle società di capitali , deve oggi
ritenersi che:
1. Il fallimento , pur comportando di norma la liquidazione integrale del patrimonio sociale, non provoca di
per sé lo scioglimento delle società di capitali e delle cooperative ;
2. Il fallimento, invece, è per le società di persone causa di scioglimento (art. 2308 c.c.).
La ragione di questa scelta (neutralità del fallimento sul piano organizzativo della società) risiede nelle ipotesi
di operazioni straordinarie o di ristrutturazione che possono utilmente realizzarsi con riferimento a una
società sottoposta a fallimento, dalle quali discende l’incongruità della previsione che provocava lo
scioglimento, e la conseguente liquidazione ed estinzione, di una società per il solo fatto di essere sottoposta a
fallimento.
Tuttavia questa regola deve coordinarsi con l’art. 118, ultimo co., l. fall. , che, in tema di chiusura del
fallimento, dispone che il curatore deve richiedere la cancellazione dal registro delle imprese (dalla quale
deriva l’estinzione ) delle società sottoposte a fallimento la cui chiusura è dipesa o da integrale
ripartizione dell’attivo o dalla mancanza/insufficienza dell’attivo , in tal caso estinguendosi anche le
società di capitali e le cooperative per le quali il fallimento non è causa di scioglimento.
Quando, invece, il fallimento di una società si chiude o per mancanza di domande di ammissione al
passivo o per integrale soddisfazione di tutti i creditori anche prima e/o al di fuori della ripartizione
dell’attivo, l’art. 118, l. fall. non attribuisce un tale potere al curatore , derivandone dunque che, quando il
fallimento si chiude con un residuo attivo, la società fallita, cessati gli effetti della procedura, può senz’altro
illimitatamente responsabili, non viceversa. Infatti, l’art. 149, l. fall., insieme all’art. 2288
c.c., specificano che l’eventuale fallimento di un socio di una società con soci a
responsabilità illimitata non comporta il fallimento della società, ma soltanto l’esclusione
di diritto (e quindi lo scioglimento del singolo rapporto sociale) del socio fallito.
illimitatamente responsabili in modo automatico , una volta che è stato dichiarato il
fallimento della società di cui fanno parte.
alla società , non anche in capo ai soci; b) non occorre alcuna istanza di fallimento da
rivolgere al tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente
responsabili.
contenuto plurimo , perché contenente più dichiarazioni di fallimento (della società e dei soci
a responsabilità illimitata) legate tra di loro da un rapporto di dipendenza unidirezionale : il
fallimento della società produce quello dei soci.
di proporre reclamo contro la sentenza di fallimento della società entro il termine di 30
giorni; b) la revoca del fallimento della società comporta la revoca del fallimento dei
singoli soci, ma non viceversa.
La seconda ipotesi riguarda l’eventuale scoperta, successiva alla dichiarazione di fallimento della società ,
di soci illimitatamente responsabili.
società, e per questo successiva a quest’ultima, per effetto di un’ulteriore e distinta sentenza del tribunale,
pronunziata stavolta non in via automatica bensì su istanza del curatore, dei creditori o dei soci (già)
falliti.
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, i quali sono ulteriori rispetto a quelli già noti al
momento della dichiarazione di fallimento della società.
cioè di soci, anche qui, illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, scoperti dopo il
fallimento dichiarato nei confronti di un soggetto ritenuto essere un imprenditore individuale.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento si accerta, invece, che l’impresa commerciale fallita
non è individuale, bensì riferibile a una società di persone irregolare (tipicamente una s.n.c.) di cui il
soggetto dichiarato fallito è socio insieme ad altri soci, appunto, scoperti successivamente.
sentenza :
individuale (e non di una società, come nel caso di soci occulti di società palese), bensì sostitutiva ;
non più in capo ad una impresa individuale, ma in capo ad una società.
occulto e/o della società occulta, è rappresentata dall’ipotesi del socio apparente di società
esistente , ovvero di società apparente. Entrambe le ipotesi sono di creazione
giurisprudenziale.
ha, invece, nel caso del socio occulto) o manca proprio il perfezionamento di un
contratto di società (come si ha, invece, nel caso della società occulta).
prova dell’esistenza di un vincolo sociale, si ricorre al principio dell’apparenza del
diritto , provocando il fallimento:
nei confronti dei terzi un convincimento giustificato e incolpevole che agisse come socio
(apparente) di una società esistente;
considerare esistente una società di fatto, anche in sede fallimentare, non occorre
necessariamente la prova dell’esistenza del contratto sociale, ma è sufficiente la
dimostrazione di comportamenti da parte dei soci (apparenti) anche qui tali da
ingenerare nei terzi il convincimento che quei soggetti agissero come soci , derivandone,
quindi, che coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in
illimitatamente responsabili. Ciò significa che si apriranno altrettante procedure, tante quanti sono i soggetti
dichiarati falliti.
ragione del fatto che i soci rispondono delle obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale nei confronti dei creditori
sociali.
potendo trovare soddisfazione della loro pretesa tanto nella massa attiva facente capo alla società fallita, quanto
nelle masse attive che rappresentano i rispettivi patrimoni personali dei singoli soci falliti : proprio da questa
eventualità deriva che sul patrimonio di ogni singolo socio (quindi sulla relativa massa attiva della propria procedura)
bisogna regolare il concorso dei creditori sociali con i creditori personali del socio stesso;
rispettivo socio loro debitore , e sul rispettivo patrimonio personale.
in quanto illimitatamente responsabili, deriva l’impossibilità di formare una sola massa passiva e una sola massa
attiva , ma il necessario coordinamento tra le diverse procedure.
diverse procedure;
obbligazioni sociali per le quali sono chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali con la massa attiva
tra le diverse procedure fallimentari, l’art. 148, l. fall. prevede innanzitutto la nomina di organi comuni: il
tribunale procederà alla nomina di un solo giudice delegato e di un solo curatore, salva la possibilità di
nominare diversi comitati dei creditori.
fallimento le relative pretese dei creditori sociali possono trovare soddisfazione su qualsiasi patrimonio
sottoposto alle diverse procedure. I creditori sociali, per questo motivo, si insinuano al passivo di ogni
procedura fallimentare, e lo fanno uno actu : ossia, attraverso la domanda di ammissione al passivo
presentata nel fallimento della società. Il credito dichiarato dai creditori sociali in tale procedura si intenderà
dichiarato (ed eventualmente ammesso) anche nelle singole procedure aperte a carico dei soci falliti.
loro debitore, dovendo proporre una specifica domanda di ammissione al passivo della relativa procedura.
all’interno dei rispettivi fallimenti, per ciascuna procedura dei soci occorrerà formare distinte masse passive ,
che deriveranno dall’autonomo accertamento:
chiamati a rispondere nel fallimento dai creditori sociali);
personali).
patrimonio sociale nel fallimento della società; le altre tante quanti sono i patrimoni personali dei singoli soci
falliti nelle rispettive procedure aperte a loro carico.
sono tendenzialmente quelli ordinari : si produrrà in capo ai soci l’effetto dello
spossessamento; uguali regole varranno per gli effetti dei creditori in punto di
cristallizzazione della massa passiva.
creditori (revocatoria fallimentare) compiuti prima del fallimento da parte dei soci
illimitatamente responsabili.
fossero o meno titolari per conto proprio di altra impresa insolvente (cioè, fossero
imprenditori commerciali).
essere esercitata sia un’azione revocatoria ordinaria, sia un’azione revocatoria
fallimentare , per gli atti di disposizione del patrimonio compiuti prima del fallimento in
pregiudizio dei creditori concorsuali, nei modi e nei tempi consueti.
imprenditore commerciale fallibile, e avesse compiuto prima del suo fallimento atti
pregiudizievoli per i creditori concorsuali, vi sarebbero dei limiti per quanto riguarda
l’azione revocatoria fallimentare (non per quella ordinaria).