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La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.
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LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI La situazione originaria
- Costituzione quale unica fonte di tutela giuridica dei diritti fondamentali
- Carte internazionali dei diritti già esistenti ma prive di meccanismi sanzionatori: UDHR aventi natura formale di legge ordinaria, asimmetrica rispetto al contenuto materialmente costituzionale: CEDU
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Il riconoscimento costituzionale Art. 117.1 Cost. (l. cost. 3/2001) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
- L’integrazione del parametro di costituzionalità e i tre livelli di tutela dei diritti fondamentali
- nazionale: Costituzione
- sovranazionale: Carta dei diritti fondamentali dell’UE
- internazionale: UDHR; CEDU (C. cost. 348-349/2007); Carta sociale europea (C. cost. 194/2018); Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (C. cost. 7/2013) e per l’educazione, la scienza e la cultura (C. cost. 22/2016)
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- La divisione del contenuto politico della UDHR in due Trattati giuridicamente vincolanti: il Patto internazionali sui diritti civili e politici il Patto internazionali sui diritti economici, sociali e culturali (16.12.1966; legge n. 881/1977)
- Altre Dichiarazioni internazionali su temi specifici: vittime di guerra (1948); genocidio (1948); discriminazioni per razza (1965) o sesso (1967; 1979); minorati (1971); tortura (1984); infanzia (1989); lavoratori migranti (1990); disabili (1975, 1993); sparizioni forzate (2006)
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L’attività dell’ONU a tutela dei diritti fondamentali
- Interventi “per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza nazionali” (art. 39 Carta ONU) o a fini umanitari autorizzati dal Consiglio di Sicurezza (potere di veto dei membri permanenti: USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna) realizzati tramite forze armate messe a disposizione dagli Stati membri (c.d. caschi blu) o Stati o organizzazioni internazionali regionali (NATO)
- La creazione di Tribunali penali internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità dopo II guerra mondiale: Norimberga (1945); Tokio (1946) dopo fine “guerra fredda”: ex-Jugoslavia (L’Aja – 1993-2017); Ruanda (Arusha - 1994); Sierra Leone (Freetown – 2002)
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- Giudica su richiesta del Consiglio di sicurezza (potere di veto) solo se lo Stato che ha giurisdizione non può o non vuole processare tali crimini poteri coercitivi tramite Stati membri
- Ciò nonostante, importante perché tentativo d’imporre l’osservanza dei “principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili” (art. 38 lett. c)) tratti con metodo comparativo dalle tradizioni costituzionali comuni giurisdizione su Capi di Stato e di Governo cui non è più riconosciuta della loro immunità internazionale - Corte cost. 238/2014 e 30/2015 su responsabilità civile Stati esteri nei confronti di vittime crimini di guerra e contro l’umanità
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IL CONSIGLIO D’EUROPA
- Istituito nel 1949 per «salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il comune patrimonio [degli Stati membri] e di favorire il loro progresso economico e sociale» tramite «la salvaguardia e l’ulteriore sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (art. 1) da 10 ad attuali 47 Stati membri (Russia sospesa dal 25.2.2022)
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (4.11.1950): 17 articoli in esecuzione UDHR + 14 Protocolli aggiuntivi
- Carta sociale europea (1961-1999)
- Altre Convenzioni: contro la tortura (1987); repressione (1977) e prevenzione (2006) terrorismo
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- Caratteristiche della giurisprudenza della Corte EDU Casistica – sul caso anziché sulla disposizione - con giudicato quindi efficace inter partes e non per tutti gli Stati vincolata al rilevante consenso tra gli Stati, i quali altrimenti conservano margine d’apprezzamento (matrimonio/unioni gay) decisiva ai fini dell’interpretazione ed applicazione CEDU, specie dell’art. 8 sul rispetto della vita privata e familiare
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- In caso di condanna, lo Stato deve «conformarsi» alla sentenza (art. 46) adottando le misure generali e/o individuali necessarie per porre termine alla violazione accertata, eliminando fin dove possibile le conseguenze pregiudizievoli e ripristinando la situazione iniziale se la riparazione della violazione è (giocoforza) parziale, lo Stato accorda un’equa soddisfazione (art. 41)
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- La Corte costituzionale conserva la propria centralità in materia di diritti perché - pur riconoscendo il ruolo esclusivo della Corte di Strasburgo nell’interpretazione della CEDU (43/2018) - considera la sua giurisprudenza vincolante solo (49/2015, 36/2016) a) esprime un orientamento consolidato (sentenze pilota) b) riguardi espressamente il nostro ordinamento c) non contrasti con i principi fondamentali e i diritti inviolabili della Costituzione
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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’U.E.
• L’originario disinteresse della Comunità economica europea
• Origine e sviluppo giurisprudenziale (CGUE) della tutela
comunitaria dei diritti fondamentali
per ragioni legate alla libertà di concorrenza (ambiente, diritti
del consumatore e dei lavoratori, tutela del consumatore)
limitazioni influenze del potere economico su quello politico
reazione alle giurisprudenze costituzionali nazionali
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
- Il primo riconoscimento dei diritti fondamentali con l’Atto unico europeo (1986) e il Trattato di Maastricht (1993)
- La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. (Nizza 7.12.2000) oggi ”ha lo stesso valore giuridico dei trattati” (art. 6.1 TUE dopo Trattato Lisbona 31.12.2007 entrato in vigore 1.12.2009) - opt-out Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Polonia
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Le tre fonti di tutela dei diritti fondamentali nell’UE (art. 6 TUE)
1) Carta dei diritti fondamentali dell’UE i cui “diritti, libertà e
principi” l’Unione riconosce (1° c., primo alinea)
2) CEDU cui “l’Unione aderisce” (2° c.) (parere contrario CGUE
18.12.2014) però “tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati” (2° c., secondo alinea)
3) Principi generali del diritto dell’Unione, di cui fanno parte “i
diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” (3° c.)
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- La CDFUE (art. 51-53 CDFUE) non limita o lede i diritti nazionali già esistenti non estende “in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati” (artt. 6, 2° alinea, CDFUE; C. cost. 80/2011) applicata «esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’UE» (principio di attribuzione)
- Ciò nonostante, applicata anche oltre grazie al protagonismo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea specie in caso di “evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori” (art. 7 TUE; tutrla autonomia e indipendenza magistratura in Ungheria e Polonia)
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Il primato diretto del diritto UE sulle fonti interne
- Principio d’origine giurisprudenziale: “aderendo alla Comunità europea, ogni Stato accetta che le fonti comunitarie prevalgano sulle fonti interne” (CGUE)
- Fondamento costituzionale dapprima art. 11 Cost. alla base della partecipazione dell’Italia all’UE e delle conseguenti limitazioni di sovranità in materia legislativa (inammissibili tramite semplice art. 80 Cost.), senza ricorso alla procedura di revisione costituzionale, seguita in altri paesi (C. cost. 14/1964) ora art. 117.1 Cost. secondo cui la potestà legislativa statale e regionale è esercitata “nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”