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Slide tutela multilivello, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Slide tutela multilivello dei soggetti deboli

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 26/09/2023

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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2022-23
La tutela multilivello dei diritti fondamentali
Cap.
II
1
LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI
La situazione originaria
Costituzione quale unica fonte di tutela giuridica dei diritti
fondamentali
Carte internazionali dei diritti già esistenti ma
prive di meccanismi sanzionatori: UDHR
aventi natura formale di legge ordinaria, asimmetrica rispetto
al contenuto materialmente costituzionale: CEDU
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La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

II

LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI La situazione originaria

  • Costituzione quale unica fonte di tutela giuridica dei diritti fondamentali
  • Carte internazionali dei diritti già esistenti ma  prive di meccanismi sanzionatori: UDHR  aventi natura formale di legge ordinaria, asimmetrica rispetto al contenuto materialmente costituzionale: CEDU

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

II

Il riconoscimento costituzionale Art. 117.1 Cost. (l. cost. 3/2001) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

  • L’integrazione del parametro di costituzionalità e i tre livelli di tutela dei diritti fondamentali
    1. nazionale: Costituzione
    2. sovranazionale: Carta dei diritti fondamentali dell’UE
    3. internazionale: UDHR; CEDU (C. cost. 348-349/2007); Carta sociale europea (C. cost. 194/2018); Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (C. cost. 7/2013) e per l’educazione, la scienza e la cultura (C. cost. 22/2016)

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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  • La divisione del contenuto politico della UDHR in due Trattati giuridicamente vincolanti:  il Patto internazionali sui diritti civili e politici  il Patto internazionali sui diritti economici, sociali e culturali (16.12.1966; legge n. 881/1977)
  • Altre Dichiarazioni internazionali su temi specifici: vittime di guerra (1948); genocidio (1948); discriminazioni per razza (1965) o sesso (1967; 1979); minorati (1971); tortura (1984); infanzia (1989); lavoratori migranti (1990); disabili (1975, 1993); sparizioni forzate (2006)

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

II

L’attività dell’ONU a tutela dei diritti fondamentali

  • Interventi “per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza nazionali” (art. 39 Carta ONU) o a fini umanitari  autorizzati dal Consiglio di Sicurezza (potere di veto dei membri permanenti: USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna)  realizzati tramite forze armate messe a disposizione dagli Stati membri (c.d. caschi blu) o Stati o organizzazioni internazionali regionali (NATO)
  • La creazione di Tribunali penali internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità  dopo II guerra mondiale: Norimberga (1945); Tokio (1946)  dopo fine “guerra fredda”: ex-Jugoslavia (L’Aja – 1993-2017); Ruanda (Arusha - 1994); Sierra Leone (Freetown – 2002)

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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7

  • Giudica  su richiesta del Consiglio di sicurezza (potere di veto)  solo se lo Stato che ha giurisdizione non può o non vuole processare tali crimini  poteri coercitivi tramite Stati membri
  • Ciò nonostante, importante perché  tentativo d’imporre l’osservanza dei “principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili” (art. 38 lett. c)) tratti con metodo comparativo dalle tradizioni costituzionali comuni  giurisdizione su Capi di Stato e di Governo cui non è più riconosciuta della loro immunità internazionale - Corte cost. 238/2014 e 30/2015 su responsabilità civile Stati esteri nei confronti di vittime crimini di guerra e contro l’umanità

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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IL CONSIGLIO D’EUROPA

  • Istituito nel 1949 per «salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il comune patrimonio [degli Stati membri] e di favorire il loro progresso economico e sociale» tramite «la salvaguardia e l’ulteriore sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (art. 1)  da 10 ad attuali 47 Stati membri (Russia sospesa dal 25.2.2022)
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (4.11.1950): 17 articoli in esecuzione UDHR + 14 Protocolli aggiuntivi
  • Carta sociale europea (1961-1999)
  • Altre Convenzioni: contro la tortura (1987); repressione (1977) e prevenzione (2006) terrorismo

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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  • Caratteristiche della giurisprudenza della Corte EDU  Casistica – sul caso anziché sulla disposizione - con giudicato quindi efficace inter partes e non per tutti gli Stati  vincolata al rilevante consenso tra gli Stati, i quali altrimenti conservano margine d’apprezzamento (matrimonio/unioni gay)  decisiva ai fini dell’interpretazione ed applicazione CEDU, specie dell’art. 8 sul rispetto della vita privata e familiare

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  • In caso di condanna, lo Stato deve «conformarsi» alla sentenza (art. 46) adottando le misure generali e/o individuali necessarie per porre termine alla violazione accertata, eliminando fin dove possibile le conseguenze pregiudizievoli e ripristinando la situazione iniziale  se la riparazione della violazione è (giocoforza) parziale, lo Stato accorda un’equa soddisfazione (art. 41)

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  • La Corte costituzionale conserva la propria centralità in materia di diritti perché - pur riconoscendo il ruolo esclusivo della Corte di Strasburgo nell’interpretazione della CEDU (43/2018) - considera la sua giurisprudenza vincolante solo (49/2015, 36/2016) a) esprime un orientamento consolidato (sentenze pilota) b) riguardi espressamente il nostro ordinamento c) non contrasti con i principi fondamentali e i diritti inviolabili della Costituzione

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’U.E.

• L’originario disinteresse della Comunità economica europea

• Origine e sviluppo giurisprudenziale (CGUE) della tutela

comunitaria dei diritti fondamentali

 per ragioni legate alla libertà di concorrenza (ambiente, diritti

del consumatore e dei lavoratori, tutela del consumatore)

 limitazioni influenze del potere economico su quello politico

 reazione alle giurisprudenze costituzionali nazionali

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

  • Il primo riconoscimento dei diritti fondamentali con l’Atto unico europeo (1986) e il Trattato di Maastricht (1993)
  • La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. (Nizza 7.12.2000)  oggi ”ha lo stesso valore giuridico dei trattati” (art. 6.1 TUE dopo Trattato Lisbona 31.12.2007 entrato in vigore 1.12.2009) - opt-out Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Polonia

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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Le tre fonti di tutela dei diritti fondamentali nell’UE (art. 6 TUE)

1) Carta dei diritti fondamentali dell’UE i cui “diritti, libertà e

principi” l’Unione riconosce (1° c., primo alinea)

2) CEDU cui “l’Unione aderisce” (2° c.) (parere contrario CGUE

18.12.2014) però “tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati” (2° c., secondo alinea)

3) Principi generali del diritto dell’Unione, di cui fanno parte “i

diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” (3° c.)

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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  • La CDFUE (art. 51-53 CDFUE)  non limita o lede i diritti nazionali già esistenti non estende “in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati” (artt. 6, 2° alinea, CDFUE; C. cost. 80/2011) applicata «esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’UE» (principio di attribuzione)
  • Ciò nonostante, applicata anche oltre grazie al protagonismo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea specie in caso di “evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori” (art. 7 TUE; tutrla autonomia e indipendenza magistratura in Ungheria e Polonia)

La tutela multilivello dei diritti fondamentali Cap.

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Il primato diretto del diritto UE sulle fonti interne

  • Principio d’origine giurisprudenziale: “aderendo alla Comunità europea, ogni Stato accetta che le fonti comunitarie prevalgano sulle fonti interne” (CGUE)
  • Fondamento costituzionale  dapprima art. 11 Cost. alla base della partecipazione dell’Italia all’UE e delle conseguenti limitazioni di sovranità in materia legislativa (inammissibili tramite semplice art. 80 Cost.), senza ricorso alla procedura di revisione costituzionale, seguita in altri paesi (C. cost. 14/1964)  ora art. 117.1 Cost. secondo cui la potestà legislativa statale e regionale è esercitata “nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”