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Slides povertà, Slide di Diritto Costituzionale

Slide - Slide

Tipologia: Slide

2015/2016

Caricato il 04/04/2016

daniela.vlaicu.31
daniela.vlaicu.31 🇮🇹

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Lotta alla povertà
Marco Ruotolo
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Lotta alla povertà

Marco Ruotolo

 (^) La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri e la rimozione delle diseguaglianze come indeclinabile priorità costituzionale.

La lotta alla povertà come

dovere dei pubblici poteri

 (^) La risposta che davo nel 2011, e che ancora oggi sento di dover ribadire, confortato dalla più recente giurisprudenza costituzionale, è negativa. Il pareggio di bilancio non è una super norma costituzionale, le esigenze finanziarie non possono determinare il completo sacrificio dei diritti, anzi, rispetto ad alcune situazioni non ne possono giustificare nemmeno una minima compressione. Il pareggio di bilancio non è una super norma costituzionale

 (^) Quando a venire in gioco sono i bisogni essenziali, legati al diritto costituzionale a un’esistenza libera e dignitosa, le esigenze finanziare non possono che recedere.  (^) Negli altri casi, si potrà ragionare su come quelle esigenze possano incidere, tenendo conto di principi molto spesso evocati anche dalla giurisprudenza costituzionale, quali quelli di ragionevolezza, gradualità, proporzionalità, adeguatezza.  (^) Principi da applicare non solo per determinare il quantum delle prestazioni sociali (anzitutto a quelle previdenziali), ma anche per stabilire le modalità di distribuzione dei “sacrifici” da imporre ai singoli in nome del principio di solidarietà. Occorre scegliere i “mezzi” per raggiungere i “fini”. La prevalenza dei bisogni essenziali

 Oggi, come non mai, il possesso o, addirittura, la proprietà sui beni non è garanzia di ricchezza, potendosi considerare “poveri” tutti quei soggetti che – pur possedendo – si trovano nella impossibilità di usare i beni essenziali per la vita. La povertà, in altre parole, si viene sempre più configurando come condizione di fatto, subita anche da chi qualcosa ha, ma non riesce ad usarla.  L’assenza del dominium sui beni essenziali per vivere, pur rimanendo condizione sufficiente , non è insomma condizione necessaria per aversi povertà.

La povertà oggi

 (^) L’indice della linea di povertà (Ispl: international standard of poverty line ) è ormai individuato sulla base della spesa media pro capite per consumi di una certa popolazione nazionale (alcuni Paesi utilizzano il reddito pro capite , ma non è il caso dell’Italia). Sulla base di esso si distinguono, anzitutto, le situazioni di povertà relativa e quelle di povertà assoluta.

I diversi livelli di povertà

 (^) La povertà assoluta corrisponde, invece, all’incapacità di acquisire beni e servizi essenziali per la sussistenza. La nozione si riferisce al potere di acquisto di un determinato paniere di beni e servizi necessari per soddisfare bisogni elementari (la soglia è oggi pari al 70% dell’indice Ispl). Secondo l’ultimo rapporto Istat le famiglie in condizioni di povertà assoluta sono il 7,9%.

La povertà assoluta

 (^) Si parla di quasi povertà con riferimento a quelle famiglie con spesa per consumi equivalente o superiore, ma molto prossima, alla linea di povertà. Quando la soglia è pari al 120% della linea di povertà Ispl si ritiene che la famiglia sia a rischio di cadere in povertà effettiva.  (^) Sempre secondo l’ultimo rapporto Istat le famiglie “quasi povere” sono il 6,4%.

La quasi povertà

 (^) L’accertamento e la misurazione della povertà determinano precise conseguenze dal punto di vista giuridico. La povertà deve essere sia accertata sia misurata, rispettivamente “per individuare soggetti bisognosi, ai quali erogare determinate prestazioni” e “per valutare la gravità e la dimensione del disagio e definire le conseguenti politiche di ausilio”.  (^) Da un lato v’è l’esigenza di contrastare la povertà individuale, con specifiche misure volte a fronteggiare la situazione di bisogno; dall’altro v’è la necessità di rimuovere le diseguaglianze in cui versa un gruppo o una collettività, con misure volte alla redistribuzione della ricchezza.

Le conseguenze giuridiche

dell’accertamento e della misurazione della

povertà

 (^) Il diritto deve preoccuparsi di entrambe le situazioni appena descritte: della povertà individuale, riconoscendo il diritto a prestazioni (es. all’erogazione di una pensione o all’esenzione da un tributo), nonché attribuendo rilevanza alla relativa condizione quale causa di esenzione o limitazione della responsabilità civile e penale; della povertà diffusa o collettiva, che riguarda una pluralità di persone, con misure di prevenzione del disagio, di creazione o redistribuzione della ricchezza, in una parola con interventi volti alla riduzione delle diseguaglianze.

Le politiche di lotta alla

povertà

 (^) Un’efficace strategia di lotta alla povertà impone anche, e significativamente, un intervento specifico per fronteggiare le situazioni di estremo bisogno, per soddisfare quel “diritto di libertà dalla povertà” che trova riconoscimento anche sul piano della teoria liberale.

La questione del reddito

minimo

 (^) V’è un problema di inefficace impiego delle risorse che richiede adeguamenti su diversi livelli: sul piano delle misure da adottare, privilegiando la creazione di una rete generale di protezione che assorba alcune delle tutele parziali sin qui fornite; sul versante della loro equa distribuzione a livello geografico, tenendo conto dell’incremento esponenziale del tasso di povertà nel Sud Italia; sotto il profilo individuale, poiché la misurazione della situazione economica del singolo ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali dovrebbe comprendere fattori ulteriori rispetto al reddito, quantificabili in modo omogeneo (a tale fine, per l’erogazione di talune misure, si è utilizzato l’ISEE – indicatore della situazione economica equivalente).

L’inefficace impiego delle

risorse

 (^) Il pareggio di bilancio non è una super norma costituzionale; dinnanzi alla garanzia dei diritti le esigenze finanziarie soccombono, salvo che sia proprio il sacrificio delle esigenze finanziarie ad implicare il sacrificio di altri (“controinteressati”) diritti fondamentali.

I più recenti orientamenti della

Cote costituzionale

 Così si può comprendere perché nella sent. n. 10 del 2015, relativa alla c.d. Robin Tax, imposta (o meglio addizionale) applicata nei confronti di operatori del settore petrolifero che avessero registrato ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, la Corte abbia deciso di dichiararne l’incostituzionalità solo pro futuro , mentre nella più recente decisione sulla rivalutazione delle pensioni (sent. n. 70 del 2015) abbia deciso per l’incostituzionalità “secca”, rinunciando a soluzioni “alternative” meno “dirompenti”.  Nel primo caso, la restituzione dei versamenti tributari, implicata dalla retroattività della decisione, avrebbe determinato una grave violazione dell’equilibrio di bilancio, con pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.) e irragionevole disparità di trattamento tra soggetti operanti nel settore petrolifero (a seconda che avessero o meno traslato i maggiori oneri sui consumatori, con aumento dei prezzi).

Sentt. nn. 10 e 70 del 2015.

La sent. n. 10