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Diritto Societario: Le Società per Azioni, Dispense di Diritto Commerciale

SPA diritto commerciale (società per azioni): azioni, obbligazioni, stato di socio, perdita del vincolo societario, liquidazione, patrimonio e riserve, collegio sindacale, consiglio di amministrazione. il documento contiene tutte le informazioni relative alle società per le azioni affrontate durante il corso di diritto commerciale (laurea: economia).

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 06/09/2023

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SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)
tipo di società più sofisticato tra i modelli previsti dall’ordinamento giuridico. organizzazione articolata e
rigida perché pensata per iniziative imprenditoriali di grosse dimensioni. Obiettivo è consentire alla società
di canalizzare verso sé stessa finanziamenti da destinare alla sua attività. Obiettivo di raccogliere
investimento società deve adattarsi al fatto che deve organizzare l‘intervento di molti piccoli
risparmiatori (soci investitori) all’interno del capitale sociale. I soci non sono interessati nell’attività
d’impresa, ma vogliono solo investire in ottica finanziaria (è un puro investitore). Ci sono i soci fondatori
che generalmente conoscono il business e sono anche imprenditori, e poi si sono i soci puramente
investitori. Per fare questo nasce l’azione la quota è rappresentata da azioni.
Le azioni:
- azione è la partecipazione sociale: è socio chi riceve l’azione. Le azioni vengono assegnate a chi
ha conferito. Si parla di soci azionisti (non interessa la loro persona, ma che posseggano delle
azioni). Azioni hanno un valore nominale e rappresentano una percentuale del capitale sociale:
valorenominale =totale patrimonio netto
azionicircolazione
.
patrimonio netto=capitale sociale+riserve
.
valorereale =prezzodi mercatodell ' azione .
Spesso è scollegato dal valore nominale
dell’azione.
- Diritti non spettano alle persone dei soci. I diritti sono incorporati all’interno delle azioni. Solo
chi è possessore delle azioni è azionista (prima viene l’azione e poi la persona) si realizza la
spersonalizzazione: nelle società di persone è importante la persona dei soci, nelle spa è
irrilevante chi entra, l’importante è che ci metta i soldi. Se non hai le azioni non hai diritti
perché non interessa il nome e cognome
-Titolo azionario è un titolo di credito: con l’azione si incorpora un fascio di diritti e con il
documento azionario legittima all’esercizio del voto. Es: se ho 10 azioni ho 10 voti.
Caratteristiche delle azioni:
1. Le azioni sono indivisibili: non possono essere frazionate (non posso chiedere che mi venga
attribuita mezza azione).
2. L’azione è unica ed è l’investimento minimo per fare ingresso nella società (valore nominale). Se
voglio fare un investimento e non ho abbastanza soldi per acquistare un’azione devo trovare
qualcuno che la acquisti con me (comproprietari dell’azione) non sono due soci diversi (quello
che è rilevante è l’azione) e serve trovare un rappresentante comune che eserciti i diritti per
quell’azione (es: voto per quell’azione è unico).
3. Valore nominale è rigido, per modificarlo serve modificare il valore di tutte le azioni (le azioni
verrebbero frazionate o moltiplicate). Es: se il valore nominale di un’azione passa da 5000 a 2500
sto frazionando le azioni quindi devo emetterne il doppio.
4. Le azioni sono anche inscindibili e questo riguarda i diritti che incorporano, non si può separare i
diritti dall’azione non si può vendere un diritto perché senza azione non si hanno diritti.
5. Uguaglianza delle azioni: tutte le azioni attribuiscono uguali diritti. Per differenziare le posizioni si
possono creare categorie speciali di azioni: all’interno della stessa categoria le azioni danno uguali
diritti.
6. Autonomia delle azioni: ogni azione è a sé; il fatto che siano nelle mani nella stessa persona è
irrilevante. Secondo questo ragionamento posso esercitare diritti in modo diverso (con alcune
applico in un modo i diritti, con altre li applico in altri modi). Voto divergente: votare a favore con
certe azioni e votare contro certe azioni (se agisco per conto di altri questo voto divergente ha
senso. Ad esempio: se agisco per conto di qualcun altro, ad esempio le banche hanno azioni
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SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)

tipo di società più sofisticato tra i modelli previsti dall’ordinamento giuridico. organizzazione articolata e rigida perché pensata per iniziative imprenditoriali di grosse dimensioni. Obiettivo è consentire alla società di canalizzare verso sé stessa finanziamenti da destinare alla sua attività. Obiettivo di raccogliere investimento  società deve adattarsi al fatto che deve organizzare l‘intervento di molti piccoli risparmiatori (soci investitori) all’interno del capitale sociale. I soci non sono interessati nell’attività d’impresa, ma vogliono solo investire in ottica finanziaria (è un puro investitore). Ci sono i soci fondatori che generalmente conoscono il business e sono anche imprenditori, e poi si sono i soci puramente investitori. Per fare questo nasce l’azione  la quota è rappresentata da azioni. Le azioni:

  • azione è la partecipazione sociale: è socio chi riceve l’azione. Le azioni vengono assegnate a chi ha conferito. Si parla di soci azionisti (non interessa la loro persona, ma che posseggano delle azioni). Azioni hanno un valore nominale e rappresentano una percentuale del capitale sociale:

valore nominale =

totale patrimonio netto

azioni ∈ circolazione

patrimonio netto = capitale sociale + riserve.

valore reale = prezzo di mercatodell ' azione. Spesso è scollegato dal valore nominale

dell’azione.

  • Diritti non spettano alle persone dei soci. I diritti sono incorporati all’interno delle azioni. Solo chi è possessore delle azioni è azionista (prima viene l’azione e poi la persona)  si realizza la spersonalizzazione: nelle società di persone è importante la persona dei soci, nelle spa è irrilevante chi entra, l’importante è che ci metta i soldi. Se non hai le azioni non hai diritti perché non interessa il nome e cognome
  • Titolo azionario è un titolo di credito: con l’azione si incorpora un fascio di diritti e con il documento azionario legittima all’esercizio del voto. Es: se ho 10 azioni ho 10 voti. Caratteristiche delle azioni:
  1. Le azioni sono indivisibili: non possono essere frazionate (non posso chiedere che mi venga attribuita mezza azione).
  2. L’azione è unica ed è l’investimento minimo per fare ingresso nella società (valore nominale). Se voglio fare un investimento e non ho abbastanza soldi per acquistare un’azione devo trovare

qualcuno che la acquisti con me (comproprietari dell’azione)  non sono due soci diversi (quello

che è rilevante è l’azione) e serve trovare un rappresentante comune che eserciti i diritti per quell’azione (es: voto per quell’azione è unico).

  1. Valore nominale è rigido, per modificarlo serve modificare il valore di tutte le azioni (le azioni verrebbero frazionate o moltiplicate). Es: se il valore nominale di un’azione passa da 5000 a 2500 sto frazionando le azioni quindi devo emetterne il doppio.
  2. Le azioni sono anche inscindibili e questo riguarda i diritti che incorporano, non si può separare i

diritti dall’azione  non si può vendere un diritto perché senza azione non si hanno diritti.

  1. Uguaglianza delle azioni: tutte le azioni attribuiscono uguali diritti. Per differenziare le posizioni si possono creare categorie speciali di azioni: all’interno della stessa categoria le azioni danno uguali diritti.
  2. Autonomia delle azioni: ogni azione è a sé; il fatto che siano nelle mani nella stessa persona è irrilevante. Secondo questo ragionamento posso esercitare diritti in modo diverso (con alcune applico in un modo i diritti, con altre li applico in altri modi). Voto divergente: votare a favore con certe azioni e votare contro certe azioni (se agisco per conto di altri questo voto divergente ha senso. Ad esempio: se agisco per conto di qualcun altro, ad esempio le banche hanno azioni

intestate per conto dei loro clienti. La banca va in assemblea ed esercita il diritto di voto in base a quello che è stato detto di fare dai clienti). Costituzione: si costituisce una persona giuridica, non basta il contratto, ma è necessario completare un procedimento che parte con la stipula di un contratto e culmina con la nascita di una persona giuridica. Atto può essere unilaterale (1 persona). Quando spa nasce il contratto diventa irrilevante. Il diritto dei contratti è inadeguato per regolare l’organizzazione  si usa il diritto societario per individuare gli elementi dell’organizzazione di spa e srl che vanno rispettati. Costituzione in 4 fasi:

  1. predisposizione atto costitutivo = stipula contratto sociale
  2. rispetto dei presupposti di costituzione
  3. controllo notarile
  4. iscrizione nel registro delle imprese La costituzione può avvenire in 2 modi:

 costituzione immediata: si fanno le quattro fasi insieme  notaio fa l’atto e controlla, si rispettano

le condizioni e si fa l’iscrizione  costituzione per pubblica sottoscrizione: si predispone una bozza dell’atto costitutivo e si procede alla raccolta delle adesioni. Atto costitutivo: 13 elementi: elementi identificativi dell’attività:  denominazione della persona giuridica: libera. A differenza delle società di persone dove accanto alla ragione sociale devo mettere il nome di un socio, nelle spa non è necessario.  sede  oggetto: anche più attività svolte. Almeno il settore merceologico  capitale sociale: minimo di 50000 euro (perché si dice che se l’attività per essere svolta richiede un investimento al di sotto dei 50000 euro, è preferibile non scegliere a spa ma un altro modello)  durata Elementi della struttura finanziaria:  azioni: quante azioni e il loro valore nominale. Se ci sono categorie speciali vanno indicate  conferimenti: in natura o in crediti, il loro valore attribuito  norme sulla distribuzione degli utili  benefici accordati ai promotori (= soci fondatori possono riservarsi per un massimo di 5 anni alcuni privilegi sugli utili indipendentemente dalle azioni possedute) Struttura organizzativa: ripartizione organica ben definita e ciascun organo funziona secondo regole rigide. Si indica nell’atto costitutivo il sistema di amministrazione adottato. 3 sistemi di amministrazione:  sistema monistico:

  • assemblea dei soci
  • consiglio di amministrazione. Al suo interno si forma un comitato di controllo.  sistema dualistico:
  • assemblea dei soci

 se si sono fatti atti di impresa prima della nascita della spa, si è una snc irregolare  si applicano le

regole sulle snc irregolari quindi si rimane vincolati per sempre con il proprio patrimonio.

 tuttavia, il contratto iniziale parla di spa non di snc  prima esiste una spa con alcuni dei suoi

elementi quindi tutti gli atti compiuti prima della nascita della spa e che sono coerenti con questa attività devono essere ratificati in modo tale che una volta che nasce la società, si libera automaticamente dalla responsabilità chi ha agito. Spa è il tipo societario pensato per la grande impresa e per attirare investimenti attraverso lo strumento principale che è l’azione. Il titolo, all’interno del quale vengono incorporati tutti i poteri e i diritti amministrativi e patrimoniali è destinata a circolare agevolmente. Le azioni sono lo strumento che separa la figura del socio rispetto alla società e quindi c’è una spersonalizzazione. Le azioni sono uno strumento con cui si agevola il disinvestimento, quindi la possibilità di far circolare le azioni tramite la cessione dell’azione (un altro soggetto assume tutti i diritti e poteri del socio). Tanto più è semplice fare il disinvestimento, tanto più incentivato è l’investimento in azioni. Iscrizione al registro delle imprese per far nascere l’ente. Contratto alla nascita si sostituisce con il suo atto costitutivo (= insieme di regole che scandiscono la sua organizzazione). Può capitare che si voglia modificare le regole inizialmente poste (es: sede sociale, denominazione, …) nell’atto costitutivo. Si procede alla modifica dell’atto costitutivo (non applico più il diritto del contratto). Applico le regole del diritto societario, quindi è la società con i suoi organi interni di modificare da sola il suo atto costitutivo. Organo competente è l’assemblea straordinaria, cioè l’organo dei soci. Però non è un potere del socio in quanto persona fisica o giuridica, ma il potere è riconosciuto a un organo interno alla stessa società nel quale siedono gli azionisti titolari delle azioni. Assemblea straordinaria decide a maggioranza qualificata. Nelle spa non esiste la regola dell’unanimità. Si modifica seguendo un iter analogo a quello dell’atto costitutivo, quindi serve un atto pubblico. La delibera dell’assemblea straordinaria viene predisposta da un notaio che redige atto pubblico + notaio sottopone a un controllo di legalità questa delibera, cioè se il contenuto è conforme alla legge. se la delibera è contraria alla legge si dice viziata e si rifiuta di depositarla nel registro delle imprese (solo con l’iscrizione nel registro delle imprese la delibera diventa effettiva). Se il notaio rileva un vizio, predispone l’atto pubblico, si rifiuta di iscriverlo nel registro delle imprese e comunica il vizio agli amministratori. la modifica produce effetti quando viene iscritta nel registro delle imprese, non nel momento della delibera. Gli amministratori di fronte al rifiuto del notaio hanno tre alternative:  si rendono conto del vizio, quindi possono sottoporre il problema all’assemblea straordinaria che può rimuovere il vizio (se è possibile).  Se il vizio non può essere rimosso (es: delibera di non distribuire gli utili), non si può fare niente. Dopo 30 giorni, la delibera perde di efficacia e si chiude l’iter senza modificazione.  Se sono convinti che il notaio sbaglia, gli amministratori hanno un’alternativa: se il notaio non iscrive l’atto possono andare in tribunale e attivare il procedimento dell’omologa. Il tribunale controlla e se ha ragione il notaio non ordina la cancellazione; se hanno ragione gli amministratori il giudice ordina l’iscrizione nel registro delle imprese e l’atto costitutivo si considera modificato. Un altro problema oltre alla modifica è la nullità dell’atto costitutivo  ci sono dei vizi nell’atto costitutivo nonostante il controllo del notaio. Quando la società non viene ancora creata perché c’è solo il contratto tra soci, si rimane nel diritto contrattuale. Quando la società esiste ed è iscritta nel registro delle imprese (nasce una persona giuridica nell’ordinamento giuridico), la disciplina contrattuale non ha più rilevanza perché ci sono delle differenze con il diritto societario. Differenze tra diritto dei contratti e diritto societario:

 Qualunque violazione di norme imperative implica la nullità nella disciplina dei contratti. Nel diritto societario, visto che c’è un ente che opera nel mercato e su cui il mercato fa affidamento, il principio è quello di conservare il più possibile la società. La società è nulla solo in tre casi:  mancata stipula dell’atto costitutivo con atto pubblico. In questo caso manca la forma prescritta necessariamente dalla legge; quindi, la società è nulla  illiceità dell’oggetto sociale  società strutturata per fare un’attività illecita è nulla (es: società nasce per produrre droga)  all’interno dell’atto costitutivo mancano alcuni elementi indicati (mancata indicazione dell’oggetto, mancata denominazione, mancato capitale sociale e conferimenti). Se ci si è dimenticati degli altri elementi dell’atto costitutivo, è irrilevante e non genera la nullità della società per azioni (è un vizio da risolvere, ma non implica la nullità della società)  La nullità per il diritto dei contratti non può essere sanata (il problema della società non può essere risolto). Nel diritto societario per conservare il più possibile l’organizzazione c’è la possibilità di sanare prima che un giudice dichiari la nullità della spa (modificando i tre vizi del punto precedente). In questo modo si risolve il vizio e nessuno può chiedere che venga dichiarata la nullità della spa  Nella disciplina del diritto contrattuale la nullità una volta dichiarata ha efficacia ex-tunc: il contratto nullo è improduttivo di effetti (se per caso ha prodotto degli effetti, una volta dichiarata la nullità questi effetti si cancellano e si ritorna alla situazione precedente: status quo-ante). Per il diritto societario ciò non tutela i terzi e una volta dichiarata la nullità della società per azioni restano intatti i rapporti giuridici e si elimina la società del mercato tramite l’apertura della liquidazione (nullità ex-nunc  si elimina la società dal mercato per il futuro). Struttura finanziaria delle spa: quali sono le risorse finanziarie di cui può avvalersi la spa per svolgere la sua attività. Spa è detta “società a sacchi di denaro”, è il tipo societario pensato per raccogliere risorse finanziarie. Struttura finanziaria ha a disposizione diversi strumenti per andare incontro alle esigenze di potenziali finanziatori. Strumenti:  Azioni: quota del capitale sociale, quindi è un investimento a titolo di capitale di rischio (= potrebbe perdere l’investimento fatto). È lo strumento principale ed immancabile. Viene emessa a fronte di un apporto che finisce nel capitale sociale. Rischio: se rimane qualcosa dal pagamento dei creditori e copertura dei costi il valore dell’investimento aumenta e viceversa. Gli azionisti sono i residual claimants = la remunerazione è ciò che residua dopo che tutti gli altri sono stati pagati; quindi, sono interessati alla massimizzazione del profitto. Tanto più la società produce utile, tanto più ampia sarà la loro remunerazione. Loro hanno poteri più penetranti degli altri investitori: poteri amministrativi che consentono di interferire nella vita sociale perché sono quelli che rischiano di più  maggiori stimoli.  Obbligazioni: società per raccogliere risorse finanziarie può emettere obbligazioni, che sono investimenti a titolo di capitale di credito. Se acquisto un’obbligazione, sto facendo un finanziamento alla società. Gli obbligazionisti hanno una remunerazione pari a un interesse. sono i fixed claimants: prendono soltanto il pezzo che gli spetta, ovvero l’interesse. non sono interessati nella massimizzazione del profitto. Non hanno il potere di interferire nella vita sociale perché non hanno interesse al fatto che la società faccia il meglio possibile.  Strumenti finanziari partecipativi: sono una via di mezzo tra azione e obbligazione (sono strumenti ibridi) e possono essere emessi a convincere qualcuno a investire nella società.  Altre modalità di finanziamento senza aumentare il capitale sociale, …:  apporti che vanno all’interno delle riserve (risorse raccolte che non entrano nel capitale sociale, ma emesse a riserva). Es: riserva sovrapprezzo azioni: al posto di far pagare soltanto il valore nominale delle azioni per investire si paga un ammontare superiore al

 Se la differenza è superiore a 1/5 il socio che ha conferito questo bene in natura può: integrare il suo conferimento in denaro coprendo la differenza/ può accettare una partecipazione inferiore/ può recedere dalla società. Non tutti i beni possono essere conferiti, ma solo i beni che possono essere immediatamente liberati e suscettibili di essere valutati. Eccezione al valore della stima: beni in cui il valore certo si trova in un altro modo:  Valori mobiliari: tramite listino prezzi o quotazione di mercato  Bene che risulta iscritto in un bilancio predisposto al fair value: bilancio al fair value è il bilancio della banca, predisposto al valore reale. Bilancio deve essere certificato dal revisore, quindi ho già la stima  Quando esiste una perizia precedente di non più di 6 mesi: perizia recente, purché sia stata fatta da esperti indipendenti Per evitare l’obbligo della perizia si sottoscrive il capitale sociale in denaro per un ammontare x. Accanto, il socio e la società stipulano un contratto in cui si vende alla società un bene del valore x. Le due posizioni si compensano: si conferisce un bene (camuffato dietro una vendita) senza stima, ad un prezzo negoziato e che non è un prezzo che deriva dalla stima di un esperto. Scopo: evitare costi di perizia, ma il rischio è di avere un capitale annacquato. È stata introdotta la disciplina sui acquisti pericolosi: tutti gli acquisti che la società fa nei due anni successivi alla costituzione dai suoi soci o amministratori e con un valore superiore a 1/10 del capitale devono essere sottoposti all’obbligo di stima e devono essere autorizzati dall’assemblea. In questo modo blocco la possibilità che ci siano contratti di acquisto che camuffano un conferimento in natura.  Conferimenti d’opera: divieto dei conferimenti d’opera, non esistono soci d’opera. Esistono al massimo azioni con prestazioni accessorie. La prestazione accessoria non è il conferimento. Si obbliga il socio a fare una prestazione alla società. Il socio d’opera pone un rischio per l’integrità e l’effettività del capitale sociale perché l’opera non può mai essere immediatamente liberata (ci vogliono anni e se l’opera non si può più svolgere, il capitale risulterebbe annacquato). Principio di integrità si valuta su tutto il capitale sociale. La corrispondenza non è tra la singola partecipazione e il conferimento. Se ho sottoscritto il 50% del capitale sociale di 100000 euro, non significa che io devo versare necessariamente 50000 euro. posso versarne 30, ma basta che gli altri 20 siano versati dall’altro socio (se i soci sono 2). Se il mio conferimento è pari a 30 a fronte di una partecipazione di 50 e il suo conferimento è di 70 a fronte di una partecipazione del 50, questo fatto non interessa a nessuno (sono fatti miei e del mio socio) perché è un profilo negoziale. Non interessa chi mette questi 100000, l’unico limite è che tutti i soci devono apportare qualcosa per essere sottoposti al rischio (divieto di patto leonino). Variazione del capitale sociale: vedi la modifica dell’atto costitutivo visto prima. Aumento del capitale sociale: è l’operazione classica fatta per raccogliere nuove risorse finanziarie. Sono di competenza dell’assemblea straordinaria per modificare la clausola del contratto (questo perché il capitale sociale è una clausola dell’atto costitutivo quindi come per le altre modifiche serve l’assemblea straordinaria). assemblea straordinaria può delegare gli amministratori. Principio di fissità è un principio europeo, in America ciò non avviene (amministratori decidono quante azioni emettere o ritirare dal mercato). In Italia si prevede, pur mantenendo il principio di fissità, la possibilità che l’assemblea straordinaria deliberi positivamente e dia una delega agli amministratori  amministratori decidono se e quando aumentare il capitale sociale nell’arco massimo di 5 anni.

 Ci sono gli aumenti gratuiti (o virtuali) di capitale sociale in cui si capitalizzano delle risorse ce già esistono (risorse che la società ha già dentro di sé). Si creano le riserve nel patrimonio netto e che la società sposta da riserva a capitale sociale. Le riserve si possono distribuire tutti gli anni distribuendo l’utile. Se messe nel capitale sociale non si possono più toccare salvo l’iter aggravato dell’assemblea straordinaria. In questo modo le riserve non possono più essere distribuite. Una volta che l’assemblea straordinaria delibera l’aumento, la clausola sociale viene immediatamente modificata e la modifica è efficace con l’iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori emettono le nuove azioni e le devono distribuire in proporzione ai soci. In alternativa, si alza il valore nominale delle azioni in circolazione. Scopo: garantire la parità di trattamento dei soci  questa operazione non deve comportare delle alterazioni negli equilibri di potere. L’unica eccezione è l’azionariato dei dipendenti (azioni nuove che si danno ai dipendenti): solo in questo caso si può comprimere i diritti dei soci  Ci sono gli aumenti di capitale a pagamento (o reali) che comporta l’entrata di nuove risorse nella società. Serve la delibera dell’assemblea straordinaria, e in questo caso la delibera non è immediatamente efficace. Il capitale sociale non è immediatamente aumentato perché queste

risorse non sono nella società e vanno raccolte. Il capitale non è ancora integro e non è effettivo 

amministratori devono raccogliere l’impegno di qualcuno a sottoscrivere l’aumento del capitale sociale (capitale deve essere integralmente sottoscritto). Una volta che si ha la delibera, questa viene depositata nel registro delle imprese e inizia la raccolta di sottoscrizioni, che avviene secondo un iter determinato. Legge prevede:  il diritto di opzione dei soci: diritto di tutti gli azionisti di vedersi offrire azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni già detenute, perché l’aumento di capitale sociale non può essere un modo per annacquare la partecipazione altrui (proteggere l’interesse del socio a mantenere inalterata la sua posizione in società, ad esempio se ho una quota al 51% questa verrebbe compressa) + protezione patrimoniale del socio (con la compressione perderei una quota degli utili che mi spetta se passo dal 51% al 30%). Gli si deve dare la possibilità di mantenere inalterata la sua percentuale tramite il diritto d’opzione. Si pubblica l’offerta nel registro delle imprese ed entro 15 giorni i soci hanno diritto a sottoscrivere in proporzione. Nel momento in cui esercitano l’opzione i soci possono anche far valere il diritto di prelazione  diritto di prelazione dei soci: diritto di sottoscrivere in preferenza dei terzi eventuali azioni inoptate. Azioni inoptate prima di farle sottoscrivere da terzi devono essere fatte sottoscrivere agli altri soci se hanno esercitato il loro diritto di prelazione  offrire a loro la possibilità di incrementare la propria partecipazione  Se le azioni inoptate non vengono sottoscritte dai soci vengono offerte sul mercato Il diritto di opzione e di relazioni possono essere limitati o esclusi nelle tre ipotesi eccezionali, per offrire direttamente le azioni in sottoscrizione a dei terzi:  Quando lo esige l’interesse della società: ad esempio a rischio di fallimento o nel caso in cui non si può svolgere propriamente il business. Bisogna tuttavia giustificare la sacrificazione dell’interesse del socio a favore dell’interesse superiore dell’intera società  Quando qualcuno effettua un conferimento in natura: quando qualcuno effettua un conferimento in natura, non posso offrire a tutti i soci la sottoscrizione di quel conferimento perché solo quel socio può garantire quel determinato bene  Azionariato dei dipendenti: incentivazione della partecipazione dei dipendenti alla vita della società In tutti questi casi la legge consente un’alterazione dei diritti amministrativi (es: prima avevi il 50% dei voti e ora ne hai il 20%), ma non dell’interesse patrimoniale. Quando si esclude il diritto di opzione diventa obbligatorio il sovrapprezzo, quindi non si possono emettere azioni alla pari. Es: se ho 100 di riserve, chi

ATTIVO PASSIVO NETTO

Capitale sociale: 120000 Riserve: 60000 Perdita di esercizio: 110000 Totale patrimonio netto: 70000 Totale passivo: 20000 Totale attivo: 90000 Totale passivo e netto: 90000 La partecipazione azionaria: azioni conferite a chi ha conferito qualcosa. Principali elementi della partecipazione azionaria (diritti e poteri):

  1. diritti patrimoniali (remunerazione dell’azionista)  utile  quota di liquidazione (alla fine della società)
  2. diritti amministrativi:  voto: diritto di partecipare all’assemblea dei soci e concorrere all’assunzione delle decisioni di competenza di questo organo  diritti di minoranza (diritti non incorporati all’interno di ciascuna azione, ma sono diritti che possono essere esercitati da una certa quantità di azioni che rappresenta una certa percentuale di capitale sociale). Esercitabili da tante azioni che rappresentano una certa % minima di capitale sociale (impugnazione delle delibere, denuncia al tribunale di gravi irregolarità, denuncia al collegio sindacale, richiesta di convocazione dell’assemblea) Diritto all’utile: remunerazione di chi ha investito all’interno del capitale sociale. L’utile è ciò che resta al termine dell’esercizio una volta che tutti i costi sono stati coperti. È il cosiddetto “avanzo di gestione”. Ci potrebbe anche essere la perdita (risorse consumate maggiori di quelle prodotte). Utile di esercizio si quantifica tutti gli anni al termine dell’esercizio (dal bilancio emerge l’utile o la perdita). Se risulta un utile questo non viene automaticamente attribuito ai soci. Assemblea ordinaria decide cosa farne dell’utile, tuttavia questa scelta è limitata perché ci sono degli accantonamenti obbligatori dell’utile:  la legge dice che deve essere costituita la riserva legale = ogni anno si prende il 5% dell’utile prodotto e si mette in una riserva (a patrimonio netto). Si fa tutti gli anni finché l’ammontare di

questa riserva non ha raggiunto almeno il 20% del capitale sociale  serve per creare un

cuscinetto di protezione al capitale sociale perché le eventuali perdite prima di ridurre il capitale sociale aggrediscono le riserve.  Oltre alla riserva legale (obbligatoria per legge) ci possono essere delle riserve statutarie previste dall’atto costitutivo.

 La parte che rimane dalla riserva legale e dalle riserve statutarie  sceglie l’assemblea

straordinaria come destinarle (distribuire l’utile o mandarlo a una riserva facoltativa). Negli esercizi successivi queste riserve facoltative possono essere liberate. Se si distribuiscono gli utili nasce il diritto di credito del socio a vedersi pagato il dividendo.

Le perdite prima aggrediscono le riserve facoltative (quelle che possono essere liberate), poi le riserve statutarie e infine la riserva legale. Solo da ultimo il capitale sociale. Diritto di voto: diritto amministrativo principale. All’interno dell’assemblea dei soci ciascuna azione può esprimere un voto. Assemblea dei soci è un organo della società che è competente di decidere in merito ad alcune materie (modifica atto costitutivo, distribuzione degli utili, nomina e revoca degli amministratori, …). La decisione non viene presa dai singoli soci, ma dagli organi della società. I soci hanno diritto di partecipare all’organo di questa società. Il voto è ciò che distingue il socio dagli altri investitori. Socio di controllo è quello che esprime la maggioranza dei voti. Se ho il 50%+1 dei voti (controllo di diritto), significa che all’interno dell’assemblea ordinaria decido io perché ho io la maggioranza. Controllo di fatto: un azionista da solo non ha più del 50% dei voti, ma nei fatti domina le assemblee. Ciò accade nelle società quotate  percentuale di capitale sociale flottante = nelle mani di piccolissimi investitori. Questi non partecipano alle assemblee perché il loro voto è insignificante (es: 0,000001%) e ci sarebbero sprechi di tempo e risorse. In questo caso c’è una parte del capitale sociale non vota mai  per avere il controllo serve una percentuale minore del 50%. Esiste anche il diritto di voto sulla base di contratti. Diritto agli utili: regola base: utili distribuiti proporzionalmente tra le azioni, a meno che lo statuto non preveda diversamente. L’autonomia statutaria delle spa può tuttavia alterare questa proporzione perché si vuole attirare altri investitori  categorie speciali di azioni. Si può modulare la partecipazione agli utili e alle perdite.

 Azioni privilegiate degli utili  diritto di ottenere un utile maggiorato, non proporzionale.

 Ci possono essere azioni postergate nelle perdite, che denotano una minore rischiosità dell’investimento perché se la società matura delle perdite, queste vengono prima imputate alle azioni ordinarie (capitale sociale). Rischio minore di sopportare le perdite.  Azioni correlate: diritti patrimoniali (rischio) viene parametrato non su tutta l’attività svolta, ma su

alcuni settori  si tiene una contabilità separata per capire la percentuale di utile/perdita prodotte

da quel settore specifico. Unico limite alla possibilità di modulare le azioni è il divieto di patto leonino (soci non partecipano mai agli utili o alle perdite). Diritto di voto: regola di default è la regola “one share one vote” quindi ciascuna azione ordinaria incorpora un diritto di voto  forte proporzione tra rischio e potere. Tanto più ampio è il potere, tanto più ampio è l’investimento  regola di efficienza perché si mette in mano il potere a chi ha investito di più e quindi a chi rischia di più. Autonomia statutaria: diritto di voto può essere modulato a seconda delle esigenze. Si possono prevedere tetti di voto (= es: sopra le 50 azioni può essere esercitato 1 voto per azione; dalle 50 in poi non esiste più il voto) o voti scaglionati (=es: in base a soglie). Di fatto non esiste il controllo perché oltre una certa soglia di capitale sociale non si incrementa più il proprio potere. Si possono anche prevedere categorie speciali di azioni: azioni che incorporano al loro interno un voto che può essere potenziato o depotenziato (si possono avere azioni senza voto = azioni di risparmio). Si può prevedere un voto limitato solo ad alcuni argomenti (es: per assemblee straordinarie, per nomina amministratori, …). Si possono avere anche le azioni a voto subordinato (si vota solo a determinate condizioni). Autonomia statutaria ha un limite che è pari al 50% del capitale sociale: se vuoi emettere azioni depotenziate queste non possono superare il 50% del capitale sociale (la restante parte deve avere voto pieno) per mantenere una correlazione tra il potere e il rischio. Azioni a voto plurimo = prevedono di esprimere più di un voto per ogni azione. Limite al voto plurimo: al massimo si possono attribuire 3 voti, altrimenti si potrebbero avere

possono scrivere nell’atto costitutivo i criteri di dettaglio perché questo valore di redditività futura è una stima. Se modifico questa clausola dell’atto costitutivo, poi scatta il diritto di recesso. Diritto di recesso ora può essere esercitato dagli azionisti che si sono dimostrati contrari/assenti/astenuti rispetto a una certa delibera. Es: chi vota a favore del cambiamento dell’oggetto sociale poi non può recedere dalla società. Gli amministratori raccolgono tutte le richieste di recesso e possono chiedere all’assemblea di tornare sui suoi passi  fuga di azionisti: costo elevato della liquidazione + mantenimento della reputazione. Se la delibera iniziale viene revocata, tutte le lettere di recesso perdono di efficacia e gli azionisti devono rimanere nella società perché si elimina la ragione che consentiva loro di andarsene. Se la delibera resta, bisogna liquidare gli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso e dare loro i soldi in base al criterio di liquidazione visto prima. Per liquidarli, gli amministratori devono offrire queste azioni agli altri azionisti in proporzione alle quote che già hanno e in base alla prelazione (se accettano, gli azionisti pagano quelli che stanno uscendo e il procedimento finisce). Se gli azionisti non acquistano le azioni, gli amministratori cercano dei terzi investitori. Se non li trovo è la società stessa che acquista le proprie azioni (limite: utili distribuibili e riserve disponibili che la società ha in pancia), altrimenti si scioglie tutta la società.  trasferimento delle azioni (cessione, donazione, vendita, …). Trasferimento inter vivos. Regola generale delle spa è la libera trasferibilità delle azioni: la spa è una società spersonalizzata. Ciascun socio è libero in qualunque momento quanto vuole e come vuole il suo pacchetto azionario. È una regola inderogabile (mercato della compravendita  mercato implica la libera circolazione). Per le altre società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato l’autonomia può comprimere la libera circolazione in questi tre casi, ritenuti meritevoli dall’ordinamento giuridico:  clausole di blocco: divieto di vendere, ma è limitato nel tempo (non può valere per più di 5 anni). L’idea che la compagine sociale della spa sia immutata è contraria alla natura di questa società. Però all’inizio può essere necessario che tutti rimangano all’interno della società oppure nelle operazioni di salvataggio che avvengono quando la spa sta andando male.  Clausole di prelazione: non impediscono di vendere, ma non si può scegliere a chi vendere. La prelazione è il diritto di chi è già azionista di essere preferito a parità di condizioni in sede di circolazione delle azioni. Prima di vendere ai terzi bisogna offrire agli altri azionisti la possibilità di incrementare il proprio investimento.  Clausole di gradimento: possono limitare la cessione, ma non si privilegia chi è già azionista, ma si vuole evitare che facciano ingresso nella società dei soci sgraditi. Nonostante la spersonalizzazione, nelle piccole spa soprattutto, i soci hanno a che fare tra loro  ci possono essere dei prerequisiti indicati tramite clausole di gradimento nell’atto costitutivo. Si trasferiscono le azioni solo a chi ha queste caratteristiche. Ci sono anche clausole di mero gradimento in cui non si indicano dei requisiti predeterminati, ma in questa clausola si dice che è un organo dell’assemblea che vota se far entrare questo potenziale nuovo socio o meno. Queste clausole di gradimento sono valide solo se il diniego del gradimento consente il recesso del socio che vuole vendere. non esiste l’esclusione dell’azionista  è in contrasto con la natura spersonalizzata della spa. Unica eccezione: socio moroso  unica ipotesi in cui il socio viene escluso è quando non versa i suoi conferimenti. Si attiva una particolare procedura al termine della quale viene annullata la partecipazione del socio. Le operazioni sulle proprie azioni: è il caso in cui la società diventa socia di se stessa. Si può fare per investimenti finanziari oppure se voglio dare queste azioni ai miei lavoratori, sostegno dei corsi (acquisto le azioni per stabilizzarne il prezzo) … altre ragioni. Operazione molto rischiosa per l’integrità e dell’effettività del capitale sociale (se una spa ha il 100% delle sue azioni di fatto il capitale sociale è zero) + problema di governance (gli amministratori votano

all’interno delle assemblee come i soci). Ci sono dei limiti che la legge impone a queste operazioni. 3 operazioni:  Acquisto di azioni proprie: società acquista sul mercato da chi è già socio le proprie azioni. Società utilizza le sue risorse per acquistare le proprie azioni  100% patrimonio interamente formato da titoli che rappresentano se stessi. Capitale sociale nominale può avere un certo valore, ma quello reale è nullo. Enorme problema di effettività e integrità del capitale sociale. Limiti: si può acquistare le proprie azioni solo con gli utili distribuibili e le riserve disponibili. Si può usare ciò che eccede il capitale sociale (si tutela l’integrità perché c’è un attivo reale formato da qualcosa che non siano le stesse azioni). Il secondo limite è che possono essere acquistate solo le azioni già interamente liberate; quindi, se ho in circolazione azioni per cui è stato fatto il conferimento iniziale del 25% e l’azionista deve ancora versare il restante 75% questa azione non può essere acquistata dalla società perché dovrebbe pagare a se stessa il conferimento (non si può fare un conferimento a se stessi  capitale sociale rimane invariato). Terzo limite: è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea perché si toglie una parte del capitale sociale con la governance. Autorizzazione consente agli amministratori di fare una certa operazione, ma non li obbliga a farla. Se questi limiti vengono violati la società deve vendere le azioni in eccesso che ha acquistato superando i limiti. Se entro 1 anno gli amministratori non sono riusciti a rivendere le azioni, queste devono essere annullate e si riduce il capitale sociale. Se invece l’acquisto viene fatto nel rispetto dei limiti per evitare eccessive alterazioni nella governance, il voto che queste azioni incorporano è sospeso (socio silente). Anche il diritto sugli utili e il diritto di opzione vengono distribuiti proporzionalmente tra gli altri soci. Tutto ciò si applica anche quando la società acquista azioni della sua controllante perché nella controllante c’è il pacchetto azionario della controllata quindi acquisterebbe qualcosa che rappresenta se stessa.  Sottoscrizione di azioni proprie (alla costituzione o quando si aumenta il capitale sociale): vietata in ogni caso. Problema enorme di effettività e integrità. Sottoscrizione significa che si stanno emettendo delle nuove azioni. Se questo divieto viene violato, le azioni si intendono sottoscritte o dai soci fondatori (se la sottoscrizione è avvenuta nella fondazione iniziale) o dagli amministratori. amministratore è come se avesse agito in proprio quindi diventa personalmente responsabile di liberare i conferimenti e diventa socio della società. Allo stesso modo se sottoscrivo le azioni della controllante. Anche la sottoscrizione reciproca è vietata: due società che non sono legate da rapporti di partecipazione e aumentano il proprio capitale sottoscrivendolo a vicenda  si aumenta il capitale sociale senza nessun ingresso  sono vietate. Conseguenze della violazione: azioni reciprocamente sottoscritte devono essere annullate e si riduce il capitale sociale al livello reale del suo ammontare.  Assistenza finanziaria: società presta soldi a qualcuno affinché sottoscriva le sue azioni. È consentita negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili. Bisogna ottenere l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria e bisogna spiegare il motivo di tale azione. Es: creare sinergie con un partner commerciale (joint venture). La struttura finanziaria delle spa: obbligazioni Non sono necessarie, ma servono a raccogliere soldi. È un mutuo che non si chiede in banca (forza contrattuale  molti interessi). Si raccolgono risorse finanziarie da una massa di risparmiatori interessati a fare un investimento finanziario. Posso collocare il prestito obbligazionario e conformarlo come preferisco  si predispone il regolamento del prestito obbligazionario e al suo interno si indica la remunerazione agli obbligazionisti. Ci sono diversi tipi di obbligazioni: obbligazioni semplici incorporano il diritto del rimborso e del tasso di interesse a certe scadenze.  Obbligazioni partecipative: più rischiose perché condizionano anche il diritto a essere rimborsati all’andamento della società.

decreto ingiuntivo individuale affinché la società paghi il singolo obbligazionista. La possibilità di muoversi da soli rimane finché non c’è una delibera a maggioranza (e vincolante) dell’assemblea degli obbligazionisti Struttura organizzativa delle spa (= “corporate governance”). Quali sono gli organi, le competenze affidate a ciascun organo e come questi assumono le loro decisioni. La spa è una persona artificiale e per definire come e quando si è formata la volontà della società ci sono delle regole di governance che dicono chi tra i diversi organi è competente ad assumere decisioni, l’iter decisionale e le regole il cui rispetto consente di dire che la società ha preso una certa decisione. Ci sono diversi sistemi di amministrazione e controllo (modelli). Tutti e tre hanno le stesse funzioni: funzione di organizzazione societaria; quindi, le regole che vanno inserite nell’atto costitutivo e come si modificano (è competenza dell’assemblea dei soci, organo presente in tutti e tre i modelli). Poi c’è la funzione gestoria quindi chi assume le decisioni inerenti all’attività d’impresa  business condotto deciso sempre in via esclusiva dagli amministratori. poi c’è una funzione di controllo tecnico sull’operato degli amministratori e sulle scelte di gestione.

  1. Sistema tradizionale (il più comune in Italia): assemblea dei soci distinta in ordinaria e straordinaria, organo gestorio (amministratore unico o consiglio di amministrazione), organo di controllo (collegio sindacale). Sia l’organo gestorio sia l’organo di controllo vengono nominati dall’assemblea dei soci.
  2. Sistema dualistico (o tedesco)
  3. Sistema monistico (o anglosassone) L’assemblea: in assemblea non partecipano tutti gli azionisti, perché è l’organo dove vengono assunte decisioni tramite il voto degli azionisti. Quindi partecipano all’assemblea soltanto gli azionisti che hanno il diritto di voto (titolari di azioni che incorporano il diritto di voto (NB: limitazione per certe materie e limitazione del voto)). È un organo insopprimibile (l’eventuale clausola che dice che non esiste o che non ha competenza è una clausola nulla) perché le competenze dell’assemblea sono previste dalla legge in modo inderogabile. È un organo necessariamente collegiale. Tutti gli organi quando sono composti da più persone sono collegiali = la legge stabilisce un certo procedimento formale alla cui fine si dice che si forma la volontà dell’assemblea e quindi della società. Anche se il socio è unico l’organo è collegiale perché ciò che conta sono le azioni, non la persona. Competenze inderogabili (salvo alcune ipotesi previste dalla legge): sono competenze tassative perché non si possono togliere competenze ai soci per assegnarle all’assemblea dei soci. C’è un rigido riparto delle competenze. Bisogna distinguere tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria:  Assemblea ordinaria si riunisce per decidere su questioni cicliche:  Nomina, revoca e stabilisce il compenso degli amministratori. l’organo gestorio viene nominato dall’assemblea e visto che dura in carica 3 anni ogni volta che si rinnova il consiglio bisogna convocare l’assemblea ordinaria. Allo stesso modo per revocare gli amministratori e modificargli il compenso.  Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: se gli amministratori violano un obbligo di legge e causano un danno alla società, è l’assemblea dei soci che decide di citarlo in giudizio. Es: amministratore che ruba  Approva il bilancio ogni anno. Alla chiusura dell’esercizio entro 120 giorni i soci devono approvare il bilancio

 Possibilità dell’atto costitutivo (serve una clausola statutaria) che riservi all’assemblea la possibilità di rilasciare autorizzazioni su determinati atti gestori. Nelle spa i soci non gestiscono e non assumono scelte commerciali, ma lo statuto può prevedere che gli amministratori prima di compiere una certa scelta debbano sottoporla all’autorizzazione dell’assemblea. Se l’assemblea nega l’autorizzazione, allora blocca il potere degli amministratori di compiere l’atto. È un potere di veto (si impedisce di fare un atto programmato). Se riconosce l’autorizzazione, gli amministratori possono farla (anche se non sono vincolati a farla). Lo statuto deve contenere le azioni che gli amministratori devono sottoporre alla preventiva autorizzazione assembleare. Es: atti di cessione di rami di azienda  Altre competenze previste dalla legge: autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, prestiti obbligazionari convertibili  Assemblea straordinaria ha come principale funzione quella di approvare le modifiche dell’atto costitutivo (funzione organizzativa). Quorum più elevati dell’assemblea ordinaria, quindi, è più difficile formare la volontà.  Modifiche dell’atto costitutivo, ma c’è la possibilità di sottrarre all’assemblea straordinaria alcune modifiche dell’atto costitutivo per assegnare alla competenza degli amministratori. La previsione più importante è l’aumento del capitale sociale che può essere delegato agli amministratori. sono gli amministratori che decidono quando partire con l’aumento e procedere alla raccolta delle sottoscrizioni.  Nomina dei liquidatori: se si realizza una causa di scioglimento della spa si convoca l’assemblea straordinaria che sceglie chi procede alla liquidazione  Altre ipotesi previste dalla legge come l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili. Procedimento assembleare: materie di competenze dell’assemblea. Procedimento collegiale che ha una certa regolamentazione

  1. Convocazione = momento in cui viene chiamata a riunirsi l’assemblea. La convocazione dell’assemblea è sempre fatta dagli amministratori (almeno 1 volta all’anno in occasione di approvazione del bilancio + casi previsti dalla legge). è obbligatorio anche tutte le volte in cui una certa % del capitale sociale ne faccia richiesta (amministratori devono assecondare la richiesta dei soci). Si convoca l’assemblea anche nel caso in cui gli amministratori si accorgono di aver perso più di 1/3 del capitale sociale. Anche nel caso in cui si rileva una causa di scioglimento della società per nominare i liquidatori. Oltre a questi casi in cui scatta l’obbligo di convocazione, gli amministratori possono convocare tutte le volte che lo ritengono opportuno. Serve quindi una delibera del consiglio di amministrazione con cui si decide di convocare l’assemblea  si predispone un avviso di convocazione affinché i soci siano portati a conoscenza della loro convocazione in assemblea. Predispongono questa lettera in cui indicano giorno, ora e luogo + indicazione degli argomenti (materie all’ordine del giorno) che saranno oggetto di votazione. I soci valutano anche il loro interesse a partecipare all’assemblea + preavviso serve ai soci a formare una preventiva opinione. Per questo, nell’assemblea non si può discutere di materie che non siano all’ordine del giorno. Per portare questo avviso di convocazione a conoscenza di tutti i soci, gli amministratori devono pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata della convocazione. Problema: i soci non sempre leggono la Gazzetta Ufficiale, poi se tutte le spa adottano questo procedimento, diventa tutto molto poco efficiente. Tutti gli statuti, quindi, stabiliscono di decidere metodi alternativi alla Gazzetta Ufficiale, a patto che garantiscano l’avviso di comunicazione. Si utilizzano le raccomandate con avviso di ricevimento oppure la pec che forniscono entrambe l’avviso di ricezione del messaggio. Se gli amministratori non comunicano anche solo ad 1 socio l’avviso di convocazione, è tutto nullo  eventuale decisione diventa nulla. Costituzione =

Nullità: si presenta solo in 3 casi tassativamente indicati dalla legge:  Mancanza assoluta della convocazione dell’assemblea anche solo ad un socio. Eventuale delibera viene impugnata per nullità perché non è vero che si è formata la volontà della società  una parte di azioni non è stata in grado di poter partecipare. Deve esserci una mancanza assoluta della convocazione. Invece, è irregolare se tutti i soci hanno ricevuto una comunicazione (anche irregolare), da parte dell’amministratore. Es: mail semplice, senza la pec.  Mancanza assoluta del verbale: non c’è nessun documento che consenta di comprendere che cosa si è deciso in assemblea. Se c’è un documento firmato dal presidente e mancante di certi elementi, non c’è una mancanza assoluta del verbale.  Illiceità dell’oggetto: il contenuto della decisione è contrario ad una norma imperativa. Mentre i primi due casi sono dei vizi procedimentali, in questo caso si delibera qualcosa di contrario alla legge. nullità della delibera. Es: si approva un bilancio falso. Quando una delibera si qualifica come nulla, non viene automaticamente rimossa. Esiste un principio di conservazione degli atti. Anche se è stata adottata una delibera nulla, questa produce degli effetti che possono essere bloccati tramite un’azione giudiziale. Può esperire questa azione giudiziale chi ha interesse che questa delibera smetta di produrre effetti (es: bilancio falsato  creditori). Esiste un termine decorso il quale, la delibera si consolida  termine di 3 anni. Solo una specifica delibera nulla è imprescrittibile: ipotesi in cui l’assemblea straordinaria delibera di modificare l’oggetto sociale e lo trasformi in un oggetto sociale illecito. Cfr: diritto dei contratti  nullità è imprescrittibile (non può mai essere rimossa). Se la delibera viene dichiarata nulla dal giudice, si cancellano gli effetti nei confronti dei soci e gli amministratori devono ripristinare lo status quo ante, quindi devono rimuovere gli effetti della delibera dichiarata nulla. Tuttavia, si tutelano i terzi che in buona fede a causa di quella delibera hanno acquisito dei diritti  non si possono rimuovere questi diritti. Annullabilità: legge dice che la delibera è annullabile in tutti i casi in cui non sia conforme alla legge o allo statuto. Problema: quale violazione implica nullità e quale annullabilità? In entrambi i casi si parla di violazione di una norma imperativa. Varia il tipo di norma imperativa violata: nel diritto societario ci sono norme a tutela dei terzi; quindi, i soci non possono ledere l’interesse dei terzi (es: principi di rendiconto del bilancio servono anche a proteggere i terzi e il mercato. un bilancio falso lede tutti gli interessi del mercato). ci sono altre norme del diritto societario che non sono poste a tutela dei terzi, ma poste per tutelare gli azionisti. La violazione di queste norme genera l’annullabilità della delibera (es: diritto di opzione  è un diritto riconosciuto agli azionisti per proteggere i propri interessi. Se ledo il diritto di opzione, la delibera è annullabile). Annullabilità (violazione di regole a tutela dei soci) è un vizio meno grave della nullità. (violazione di norme a tutela dei terzi o del mercato). ci sono anche vizi tollerati (= non si annulla la delibera)  es: se nel procedimento assembleare il presidente ha fatto intervenire e votare qualcuno che non aveva il diritto di voto, questo è un vizio ma è tollerato (non si può annullare la delibera) se il voto che ha espresso questo “azionista” è irrilevante (si fa la “prova di resistenza”  si contano i voti favorevoli e si vede se quel voto ha un peso tale da modificare la decisione presa. Se il voto è determinante la delibera può essere impugnata e dichiarata annullabile). Può impugnare la delibera che presenta un vizio di annullabilità solo l’amministratore e il collegio sindacale e gli azionisti (in questo caso non tutti gli azionisti, ma solo se non hanno espresso un voto favorevole alla delibera che si sta impugnando (assenti/dissenzienti/astenuti) + è necessaria una certa percentuale del capitale sociale per rimuovere una delibera e si ha un diritto di minoranza (altrimenti i soci possono solo richiedere solo il risarcimento dei danni)). Delibera annullabile può essere impugnata solo entro 3 mesi, perché poi si consolida e la delibera non può essere impugnata.

Queste sono le due macrocategorie di invalidità delle delibere assembleari. Poi ci sono due casi particolari di invalidità che riguardano come il socio ha espresso il voto. Socio è libero di votare come vuole  sono assolutamente irresponsabili perché non possono essere costretti a votare in un certo modo (possono votare anche per fare i propri personalissimi interessi). Accade diversamente per gli amministratori  obbligati a fare l’interesse della società (interesse sociale è ciò che muove gli amministratori  aumentare l’utile). L’interesse sociale è irrilevante per il socio, ma a questo ci sono due limiti:

  • conflitto di interessi: socio ha un proprio interesse diametralmente opposto all’interesse della società. Per fare l’interesse del socio si frustra l’interesse della società. Es: contrattazione diretta: la società sta acquistando un certo bene e il socio glielo sta vendendo. La società ha interesse a pagarlo il meno possibile. Il socio ha interesse a venderlo al prezzo più alto possibile quindi si crea una situazione di conflitto di interessi. Il socio vota comunque, ma la delibera diventa annullabile in due casi: 1) nel caso in cui il voto che il socio in conflitto di interessi ha espresso è risultato determinante (prova di resistenza  nei fatti si pone più spesso il problema quando il socio di controllo è in conflitto di interessi). 2) Legge chiede anche di verificare che questa delibera sia potenzialmente idonea di danneggiare la società. In assenza di danno la delibera rimane anche se assunta con il voto determinante del socio in conflitto di interesse. Unica ipotesi di obbligo di astensione del socio a votare: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori  se l’amministratore è anche socio non può votare (voterebbe sulla sua stessa responsabilità in quanto amministratore).
  • abuso di maggioranza: categoria generale del diritto  è una contrarietà alla buona fede (correttezza) nei rapporti. Quando il voto è espresso nella neutralità dell’interesse sociale e per arrecare danno ai terzi e agli altri soci, allora la delibera è abusiva e può essere annullata. Es: aumento del capitale sociale, ma i soci di maggioranza decidono di aumentarlo perché sanno che i soci di minoranza non hanno soldi per sottoscrivere l’aumento (non può esercitare il diritto di opzione quindi si annacqua la sua partecipazione (es: da 20% passa a 10%))  fine di arrecargli un danno. Questa è una delibera abusiva e può essere annullata. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: il cda in una spa ha la competenza esclusiva della gestione  unici che possono assumere le decisioni di impresa (attività economica). L’assemblea è esclusa, i soci non si occupano mai di amministrazione (vista la natura della spa  soci sono solo investitori  organizzazione dell’investimento). Unica competenza gestoria dell’assemblea è il caso in cui l’atto costitutivo includa una clausola che riconosce all’assemblea ordinaria dei soci la possibilità di esprimere autorizzazioni su determinati atti. L’amministrazione non può essere affidata nemmeno a terzi soggetti e non si può prevedere che certe decisioni gestorie vengano affidate all’organo di controllo. L’organo di controllo non gestisce, a meno di ragioni particolari, come nel caso in cui per ragioni improvvise non esiste più il cda (es: amministratore unico o tutti gli amministratori muoiono. Nel periodo necessario a riformare il consiglio di amministrazione, provvisoriamente, il collegio sindacale ha dei poteri vicari, di sostituzione provvisoria). Nomina: è l’assemblea ordinaria dei soci che decide chi mettere a carica del cda. Si dice che l’assemblea ha un potere di gestione indiretto: non prende decisioni gestorie, ma sceglie chi assume decisioni gestorie. Si applicano le regole previste per l’assemblea, quindi le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. Se c’è un socio di controllo è lui che decide tutto il cda (potere di gestione indiretto molto forte). Sempre lui può revocarli in qualunque momento. Quindi il socio di controllo può influenzare il cda, ma gli unici che possono formare la volontà della società e che restano responsabili delle scelte gestorie compiute sono